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Il Parlamento europeo condivide il potere legislativo equamente con il Consiglio dell'Unione europea. Esso ha dunque facoltà di adottare le leggi comunitarie (direttive, regolamenti, ecc). Può approvare, modificare o respingere il contenuto della normativa comunitaria.
In seno a una commissione parlamentare, il deputato elabora una relazione su una proposta di "testo legislativo" presentata dalla Commissione europea, la quale ha il monopolio dell'iniziativa normativa. La commissione parlamentare vota su tale relazione, eventualmente modificandola. Il Parlamento definisce la propria apportando modifiche al testo e votandolo in Aula. Questo processo viene ripetuto una o più volte, a seconda del tipo di procedura e in base al raggiungimento o meno di un accordo con il Consiglio.
Per l'adozione degli atti legislativi, si distinguono la procedura legislativa ordinaria (codecisione), che pone il Parlamento allo stesso livello del Consiglio, e le procedure legislative speciali, che si applicano esclusivamente a casi specifici in cui il Parlamento svolge soltanto un ruolo consultivo.
Per determinate questioni (ad esempio, la fiscalità), il Parlamento europeo esprime soltanto un parere consultivo: si tratta della procedura di consultazione. In taluni casi, il trattato prevede l'obbligo di consultazione del Parlamento, in quanto richiesto dalla base giuridica, e la proposta legislativa può entrare in vigore soltanto allorché il Parlamento ha espresso il proprio parere. In questo caso, il Consiglio non ha la facoltà di prendere una decisione autonomamente.
Esso può chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative al Consiglio. Partecipa inoltre concretamente all'elaborazione di nuovi testi legislativi, in quanto esamina il programma di lavoro annuale della Commissione, indicando quali leggi riterrebbe auspicabili.