Appalti aggiudicati

 
Informazioni generali sugli appalti aggiudicati

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea stabilisce, fra i principi di esecuzione del bilancio, quello della trasparenza, che ricorre in tutto il regolamento finanziario e nelle relative modalità di esecuzione in varie disposizioni che garantiscono una pubblicità adeguata (ex-ante e/o ex-post) dell'esecuzione del bilancio.

Per quanto concerne gli appalti, in virtù degli articoli 118 e 119 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, l'Istituzione ha l'obbligo di pubblicare annualmente, a seconda dei casi, nella Gazzetta ufficiale o sul suo sito web, talune informazioni concernenti l'aggiudicazione degli appalti. A tale proposito, è utile ricordare che un appalto è "aggiudicato" in presenza di un primo impegno giuridico, vale a dire quando il primo contratto (ivi compreso il contratto quadro) è stato firmato.

In virtù dell'articolo 118, le disposizioni relative alle misure di pubblicità ex-post per gli appalti soggetti alla direttiva 2004/18/CE stabiliscono che un avviso di aggiudicazione sia inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro 48 giorni di calendario dalla chiusura della procedura cioè a partire dalla data della firma del contratto o del contratto quadro.

Il parere di aggiudicazione è inviato anche all'Ufficio delle pubblicazioni per un contratto o un contratto-quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 158 ed attribuito a seguito di una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un parere di appalto. Il termine per l'invio di detto parere deve essere sufficiente a consentire la pubblicazione prima della firma del contratto o del contratto-quadro, conformemente alle condizioni e modalità di cui all'articolo 158 bis, paragrafo 1.

Inoltre, le informazioni relative al valore e ai contraenti di contratti specifici fondati su un contratto-quadro nel corso di un dato esercizio, sono pubblicate nel sito internet del potere aggiudicante entro il 31 marzo successivo alla fine dell'esercizio in questione. Tale disposizione si applica unitamente agli appalti banditi dopo il 1° maggio 2007. La pubblicazione avrà luogo nel caso in cui, a seguito della conclusione di un contratto specifico o a motivo del volume cumulato dei contratti specifici, saranno superate le soglie di cui all'articolo 158.

Al 31 dicembre 2011, le soglie di cui all'articolo 158 erano fissate a:

  • 125 000 euro per gli appalti di forniture e di servizi figuranti all'allegato II A della direttiva 2004/18/CE, ad esclusione degli appalti di ricerca e sviluppo figuranti nella categoria 8 del predetto allegato;
  • 193 000 euro per gli appalti di servizi figuranti all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo figuranti nella categoria 8 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE
  • 4 845 000 euro per gli appalti di lavori.

In virtù dell'articolo 119 relativo alle misure di pubblicità ex-post per gli appalti non soggetti alla direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di cui nel suo allegato II B, le disposizioni stabiliscono che gli appalti ".../... sono oggetto di un'adeguata pubblicità.../...". Tale pubblicità comporta, fra l'altro, la ".../...pubblicazione annuale di un elenco dei contraenti, che precisa l'oggetto e l'importo dell'appalto aggiudicato, per gli appalti il cui valore è pari o superiore a 25 000 euro. .../... ".

La pubblicazione è quindi organizzata come segue:

  • Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a seguito della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, delle informazioni relative agli appalti aggiudicati nell'esercizio precedente dal Parlamento europeo aventi valore superiore all'importo di cui all'articolo 128, paragrafo 1, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario (60 000 euro)
    • e senza limite di importo per quanto concerne gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE;
    • e aventi un valore inferiore alle soglie previste all'articolo 158 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario (soglie per l'applicazione della direttiva 2004/18/CE).
  • Pubblicazione sul sito web del Parlamento europeo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo
    • di un elenco di tutti gli appalti di valore superiore a 25 000 euro aggiudicati l'anno precedente, anche se alcuni di essi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Questa disposizione, entrata in vigore dal 2008, va oltre quanto previsto dai regolamenti, ma garantisce una maggiore facilità di accesso a tutti gli appalti aggiudicati dall'Istituzione;
    • degli appalti immobiliari e degli appalti dichiarati segreti di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera j), delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, che sono oggetto di una pubblicazione annuale specifica.
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