La procedura legislativa ordinaria

 

La procedura di codecisione, introdotta dal trattato di Maastricht sull'Unione europea (1992), è stata ampliata e adeguata dal trattato di Amsterdam (1999) per rafforzarne l'efficacia. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, tale procedura, ribattezzata procedura legislativa ordinaria, è diventata la principale procedura legislativa del sistema decisionale dell'UE

 
 

La procedura legislativa ordinaria conferisce lo stesso peso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione in numerosi ambiti (ad esempio, governance economica, immigrazione, energia, trasporti, ambiente, protezione dei consumatori, ecc.). La stragrande maggioranza delle leggi comunitarie è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La Commissione trasmette la sua proposta al Parlamento e al Consiglio.

  • Essi la esaminano e ne discutono due volte di seguito.
  • Se dopo la seconda lettura non riescono a trovare un accordo, la proposta viene deferita a un comitato di conciliazione, composto da un egual numero di rappresentanti del Consiglio e del Parlamento.
  • Anche i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni del suddetto comitato, contribuendo alla discussione.
  • Una volta che il comitato giunge a un accordo, il testo approvato è trasmesso al Parlamento e al Consiglio per essere sottoposto a una terza lettura, affinché possano adottarlo come testo legislativo.
  • Affinché il testo possa essere adottato, è indispensabile l'accordo finale di entrambe le istituzioni.
  • Anche se un testo comune è approvato dal comitato di conciliazione, il Parlamento europeo può comunque respingere l'atto proposto alla maggioranza dei voti espressi.
Per ulteriori informazioni, consultare:
 
 
Descrizione della procedura legislativa

A grandi linee, la procedura legislativa ordinaria si svolge come segue:
di norma, è la Commissione a presentare una proposta di atto legislativo. Tuttavia, anche il Parlamento europeo può adottare un'iniziativa legislativa e, nel caso dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la proposta può essere formulata o dalla Commissione o da un quarto degli Stati membri. Una richiesta di adozione di un atto legislativo può essere formulata anche dalla Corte di giustizia o dalla Banca europea per gli investimenti e una raccomandazione inerente a un atto legislativo può provenire dalla Banca centrale europea.

La proposta legislativa è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e notificata ai parlamenti degli Stati membri.

Entro un termine di otto settimane i parlamenti nazionali possono inviare al Presidente del Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un parere motivato circa la conformità o meno della proposta di atto legislativo con il principio di sussidiarietà.

Prima lettura

Il Parlamento adotta la sua posizione sulla proposta legislativa in prima lettura, per la quale non è previsto un limite di tempo.

Il relatore del Parlamento elabora un progetto di relazione che viene discusso con i gruppi politici e modificato dalla Commissione o dalle commissioni parlamentari competenti.

Il Parlamento adotta la sua posizione in Aula a maggioranza semplice.

La posizione del Parlamento può contenere emendamenti alla proposta legislativa originaria.

Se la posizione non contiene emendamenti e se anche il Consiglio accoglie la proposta originaria della Commissione, l'atto è adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata e quindi firmato dai Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Se il Parlamento adotta la sua posizione con emendamenti:
il Consiglio approva tutti gli emendamenti e non modifica ulteriormente la proposta originaria della Commissione: l'atto è adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata e quindi firmato e pubblicato;

il Consiglio non approva tutti gli emendamenti o li respinge: il Consiglio adotta la sua posizione a maggioranza qualificata e la trasmette al Parlamento per una seconda lettura. Il Consiglio è tenuto a illustrare circonstanziatamente i motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione. La Commissione informa il Parlamento della sua posizione.

Seconda lettura

In seconda lettura, il Parlamento esamina la posizione del Consiglio. Entro un termine di tre mesi (prorogabile a quattro mesi), esso può:

approvare la posizione del Consiglio o non pronunciarsi entro il termine stabilito: l'atto in questione si considera adottato ed è quindi firmato e pubblicato;

respingere la posizione del Consiglio, alla maggioranza assoluta dei membri: la procedura è definitivamente conclusa;

proporre emendamenti alla posizione del Consiglio, alla maggioranza assoluta dei membri: la posizione del Parlamento viene trasmessa al Consiglio e alla Commissione. Il Consiglio dispone di tre mesi (prorogabili a quattro mesi) per agire.

  • Se il Consiglio approva gli emendamenti del Parlamento, l'atto in questione si considera adottato ed è quindi firmato e pubblicato.
  • Se il Consiglio non accoglie tutti gli emendamenti del Parlamento, ne informa quest'ultimo ed entro sei settimane viene avviata la procedura di conciliazione.
Conciliazione e terza lettura

I testi che non è stato possibile adottare in prima o seconda lettura formano l'oggetto di una procedura di conciliazione.

È convocato un comitato di conciliazione che riunisce i rappresentanti dei 27 Stati membri e altrettanti deputati al Parlamento europeo, questi ultimi raggruppati in una delegazione parlamentare che rispecchia l'importanza relativa dei gruppi politici.

Il comitato, che esamina la posizione del Consiglio e gli emendamenti approvati dal Parlamento in seconda lettura, dispone di sei settimane (che possono essere prorogate a otto) per trovare un compromesso ed elaborare un progetto comune.

Se il comitato di conciliazione non trova un accordo su un testo comune nel termine previsto, l'atto in questione si considera non adottato e la procedura è conclusa.

Se il comitato di conciliazione approva il testo comune, quest'ultimo è sottoposto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento. Il Consiglio e il Parlamento dispongono di sei settimane (che possono essere prorogate a otto) per approvarlo; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento alla maggioranza dei voti espressi. Una volta approvato da entrambe le istituzioni, il testo è firmato e pubblicato.

Per ulteriori informazioni, consultare:
  • Articoli 37, 38a, 41 ,43,53-74 del regolamento
  • Articoli 289, 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 
 
Schema della procedura legislativa
Prima lettura
Codecisione 1. lettura  

La (1) Commissione presenta un testo legislativo contemporaneamente al (2) Parlamento e al (3) Consiglio.

Il Parlamento adotta (4) la sua posizione e la sottopone al Consiglio

Se il Consiglio è d'accordo con i risultati della prima lettura al Parlamento, (5) il testo legislativo è adottato

Seconda lettura
Codecisione 2. lettura  

Il (1) Consiglio non approva la posizione del Parlamento in prima lettura e stabilisce la sua (2) posizione.

(3) Il Parlamento dispone di tre mesi (può essere richiesta una proroga a quattro mesi) per reagire. Se approva la posizione del Consiglio o non si pronuncia, il (4) testo legislativo adottato corrisponde alla posizione del Consiglio

Il Parlamento può presentare emendamenti alla posizione del Consiglio (fatte salve alcune limitazioni). In tal caso:

  • il (5) Consiglio, entro tre mesi (può essere richiesta una proroga a quattro mesi) li approva e il (6) testo legislativo è adottato
  • il Consiglio li respinge: viene convocato il comitato di conciliazione (27 membri del Parlamento e 27 membri del Consiglio), incaricato di individuare un compromesso tra le posizioni divergenti
  • Il Parlamento può invece respingere la posizione del Consiglio alla maggioranza assoluta dei suoi membri: il testo legislativo è respinto
Conciliazione e terza lettura
Codecisione 3. lettura  

Dopo aver raggiunto un accordo, il (1) comitato di conciliazione adotta un (2) "progetto comune" basato sulla posizione del Consiglio e sugli emendamenti presentati dal Parlamento in seconda lettura.

Se il Consiglio e il (3) Parlamento approvano il "progetto comune", (4) l'atto legislativo è adottato.

Se il comitato di conciliazione non riesce a elaborare un progetto comune oppure se il Parlamento o il Consiglio non lo approvano, (5) l'atto si considera non adottato.

 
 
 
 
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