Per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula, i deputati si suddividono in commissioni permanenti, ciascuna delle quali è specializzata in determinati settori.
Attualmente ve ne sono 20
Le commissioni parlamentari sono composte da un minimo di 24 a un massimo di 76 deputati e ciascuna di esse è dotata di un presidente, di un ufficio di presidenza e di una segreteria.
La loro composizione politica rispecchia quella dell'Aula.
Le commissioni parlamentari si riuniscono una o due volte al mese a Bruxelles e le loro discussioni sono pubbliche.
In seno alle commissioni parlamentari, i deputati europei elaborano, modificano e votano proposte legislative e relazioni di iniziativa.
Esaminano le proposte della Commissione e del Consiglio e, se del caso, redigono una relazione che sarà presentata in Aula.
Il Parlamento europeo può infine creare delle sottocommissioni e delle commissioni temporanee speciali che si occupano di argomenti specifici, come pure commissioni d'inchiesta nell'ambito delle proprie competenze di controllo, per investigare eventuali casi di grave infrazione delle leggi europee.
Il Parlamento può, in qualsiasi momento, istituire commissioni temporanee per trattare problemi specifici.
Queste commissioni speciali hanno un mandato che non può superare i dodici mesi, salvo proroghe.
Il Parlamento può costituire commissioni di inchiesta in caso d'infrazione della legislazione comunitaria o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione comunitaria.
Le loro competenze sono stabilite dalle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo.
La conciliazione è la terza e ultima fase della più importante delle procedure legislative dell'Unione europea, la procedura di codecisione.
In caso di disaccordo tra il Parlamento e il Consiglio è istituito un "Comitato di conciliazione" formato da 27 rappresentanti degli Stati membri e 27 deputati del Parlamento.
Il comitato è incaricato di elaborare un progetto comune da sottoporre, in terza lettura, al Consiglio e al Parlamento per approvazione
L'accordo finale delle due istituzioni è indispensabile per l'approvazione del testo.