Il potere legislativo 

Come si svolge il lavoro legislativo?

In seno a una commissione parlamentare, il singolo membro del Parlamento elabora una relazione su una proposta di "testo legislativo" presentata dalla Commissione europea, la quale ha il monopolio dell'iniziativa normativa. La commissione parlamentare vota su tale relazione, eventualmente modificandola. Il Parlamento definisce la propria posizione apportando modifiche al testo e votandolo in Aula. Questo processo viene ripetuto una o più volte, a seconda del tipo di procedura e in base al raggiungimento o meno di un accordo con il Consiglio.

Per l'adozione degli atti legislativi, si distinguono la procedura legislativa ordinaria (codecisione), che pone il Parlamento allo stesso livello del Consiglio, e le procedure legislative speciali, che si applicano esclusivamente a casi specifici in cui il Parlamento svolge soltanto un ruolo consultivo.

Per determinate questioni (ad esempio, la fiscalità), il Parlamento europeo esprime soltanto un parere consultivo: si tratta della procedura di consultazione. In taluni casi, il trattato prevede l'obbligo di consultazione del Parlamento, in quanto richiesto dalla base giuridica, e la proposta legislativa può entrare in vigore soltanto allorché il Parlamento ha espresso il proprio parere. In questo caso, il Consiglio non ha la facoltà di prendere una decisione autonomamente.

La procedura legislativa ordinaria conferisce lo stesso peso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione in numerosi ambiti (ad esempio, governance economica, immigrazione, energia, trasporti, ambiente, protezione dei consumatori, ecc.). La stragrande maggioranza delle leggi comunitarie è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.


La procedura di codecisione, introdotta dal trattato di Maastricht sull'Unione europea (1992), è stata ampliata e adeguata dal trattato di Amsterdam (1999) per rafforzarne l'efficacia. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, tale procedura, ribattezzata procedura legislativa ordinaria, è diventata la principale procedura legislativa del sistema decisionale dell'UE

Procedura di consultazione

Il Parlamento europeo può approvare o respingere una proposta legislativa o proporre emendamenti alla stessa. Il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere conto del parere del Parlamento sebbene, stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, non possa deliberare prima di averlo ricevuto.

Originariamente, il trattato di Roma del 1957 attribuiva al Parlamento un ruolo consultivo nell'ambito del processo legislativo; la Commissione proponeva la legislazione, che veniva poi adottata dal Consiglio.

L'Atto unico europeo (1986) e i trattati di Maastricht, Amsterdam, Nizza e Lisbona hanno progressivamente ampliato le prerogative del Parlamento. Quest'ultimo è ora colegislatore su un piano di parità con il Consiglio nella stragrande maggioranza dei settori (vedasi "Procedura legislativa ordinaria"), mentre la consultazione è divenuta una procedura legislativa speciale (o addirittura una procedura non legislativa), utilizzata in un numero limitato di casi.

Questa procedura si applica ormai a un numero ridotto di settori legislativi, come ad esempio le esenzioni del mercato interno e il diritto della concorrenza.

Approvazione

Nota in precedenza come "procedura del parere conforme", tale procedura è stata introdotta nel 1986 dall'Atto unico europeo in due settori: gli accordi di associazione e gli accordi di adesione all'Unione europea. L'ambito di applicazione è stato ampliato da tutte le successive modifiche ai trattati.

In quanto procedura non legislativa, l'approvazione si applica di norma alla ratifica di taluni accordi negoziati dall'Unione europea o, in particolare, in caso di grave violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), per l'adesione di nuovi Stati membri o per le modalità di uscita dall'Unione europea.

In quanto procedura legislativa, l'approvazione va utilizzata altresì in sede di adozione di nuovi atti legislativi sulla lotta alla discriminazione e fornisce ormai al Parlamento europeo un diritto di veto in caso di applicazione della base giuridica generale sussidiaria a norma dell'articolo 352 del TFUE.

Altre procedure legislative

Oltre alle quattro procedure classiche proprie del processo legislativo, esistono altre procedure utilizzate in seno al Parlamento europeo in settori specifici.

Parere ai sensi dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Unione monetaria)
La Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

Tenendo conto del parere del Parlamento europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano le condizioni necessarie all'adozione della moneta unica sulla base dei criteri di cui all'articolo 140, paragrafo 1, del TFUE e abolisce le deroghe degli Stati in questione. Nell'ambito di questa procedura, il Parlamento europeo vota in blocco sulle raccomandazioni, senza possibilità di presentare emendamenti.

Procedure relative al dialogo sociale
L'Unione ha, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere il dialogo tra le parti sociali al fine di agevolare, in particolar modo, la conclusione di accordi o convenzioni.

A norma dell'articolo 154 del TFUE, la Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sull'eventuale orientamento di un'azione dell'Unione.

I documenti della Commissione o tutti gli accordi conclusi dalle parti sociali sono deferiti alla commissione competente del Parlamento europeo. Se le parti sociali hanno raggiunto un accordo, chiedendone congiuntamente l'attuazione mediante decisione del Consiglio, su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la commissione competente del Parlamento presenta una proposta di risoluzione che raccomanda l'approvazione o la reiezione della richiesta.

Procedure relative alla verifica di accordi volontari
La Commissione informa il Parlamento europeo quando intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari anziché legiferare. La commissione parlamentare competente può elaborare una relazione d'iniziativa a norma dell'articolo 48. La Commissione informa il Parlamento quando intende concludere un accordo volontario. La commissione parlamentare competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la reiezione della proposta, precisando le condizioni applicabili all'approvazione o alla reiezione.

Codificazione
Per codificazione ufficiale si intende la procedura utilizzata per abrogare gli atti oggetto di codificazione e sostituirli con un atto unico. La versione consolidata dell'atto include tutte le modifiche apportate successivamente all'entrata in vigore dello stesso, senza peraltro modificarlo ulteriormente. La codificazione consente di rendere più leggibili le parti della legislazione dell'Unione europea più frequentemente soggette a modifiche. La commissione giuridica del Parlamento europeo esamina la proposta di codificazione della Commissione e, se non vi sono modifiche sostanziali, si applica la procedura semplificata di adozione di una relazione prevista dall'articolo 46 del regolamento. Il Parlamento delibera con votazione unica, senza emendamenti o discussione.

Disposizioni di attuazione e atti delegati
La Commissione può adottare misure per dare attuazione alla legislazione esistente. Queste misure sono sottoposte all'esame di comitati di esperti degli Stati membri e trasmesse per conoscenza o per controllo al Parlamento europeo. Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento europeo può approvare una risoluzione contraria a tale misura, in cui rileva che il progetto di misura di attuazione va oltre i poteri di attuazione previsti nello strumento di base, non è compatibile con l'obiettivo o con il contenuto dello strumento di base o non rispetta il principio di sussidiarietà o di proporzionalità, e può chiedere alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misura oppure di presentare una proposta nell'ambito della corretta procedura legislativa.

Allorché un atto legislativo delega alla Commissione il potere di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, la commissione competente del Parlamento esamina l'eventuale progetto di atto delegato trasmesso al Parlamento per controllo e può presentare al Parlamento, in una proposta di risoluzione, proposte appropriate in base alle disposizioni dell'atto legislativo.

Procedura d'iniziativa

L'iniziativa legislativa spetta alla Commissione. Il Trattato di Maastricht, rafforzato dal trattato di Lisbona, ha tuttavia concesso al Parlamento europeo un diritto di iniziativa legislativa che gli consente di chiedere alla Commissione di presentare una proposta.

Programmazione annuale e pluriennale
Ai sensi del trattato, la Commissione avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale. Onde conseguire tale obiettivo, la Commissione prepara il suo programma di lavoro che rappresenta il suo contributo alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione. Il Parlamento europeo collabora già con la Commissione al processo di elaborazione del programma di lavoro della stessa e la Commissione tiene conto delle priorità espresse dal Parlamento in questa fase. Una volta che la Commissione ha adottato il programma di lavoro, è previsto un trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione al fine di trovare un accordo sulla programmazione dell'Unione.

Le modalità dettagliate, tra cui un calendario, figurano nell'allegato XIV del regolamento del PE (Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea).

Il Parlamento adotta una risoluzione sulla programmazione annuale e il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma di lavoro della Commissione e sulla risoluzione del Parlamento. Ove un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario previsto, essa è tenuta a notificare all'altra istituzione le ragioni del ritardo e a proporre un nuovo calendario.

Iniziativa a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
A norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento, deliberando alla maggioranza dei suoi membri e sulla base di una relazione di una sua commissione, può chiedere alla Commissione di presentargli una proposta legislativa. Il Parlamento può nel contempo fissare un termine per la presentazione di tale proposta. La commissione parlamentare competente deve richiedere l'autorizzazione previa della Conferenza dei presidenti. La Commissione può accettare o rifiutare di elaborare la proposta legislativa richiesta dal Parlamento.

Una proposta di atto dell'Unione sulla base del diritto d'iniziativa riconosciuto al Parlamento dall'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea può essere richiesta anche da una deputata o da un deputato al Parlamento europeo a titolo individuale. La proposta è presentata al Presidente del Parlamento, che ne affida l'esame alla commissione competente. Quest'ultima può decidere di sottoporla all'Aula (vedi sopra).

Relazioni d'iniziativa
Nell'ambito del potere di iniziativa che i trattati attribuiscono al Parlamento europeo, le commissioni parlamentari possono elaborare una relazione su un tema rilevante di loro competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento. Prima di presentare qualsiasi proposta di relazione, esse devono ottenere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti.