RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

26.2.2015 - (10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD)) - ***II

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Nils Torvalds


Procedura : 2012/0288(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0025/2015
Testi presentati :
A8-0025/2015
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–       vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0595),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto l'articolo 69 del suo regolamento,

–       vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0025/2015),

1.      adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Posizione del Consiglio

Considerando 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

(1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ciascuno Stato membro deve assicurare che nel 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del consumo finale di energia in trasporti in tale Stato membro. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo.

(1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ciascuno Stato membro deve assicurare che nel 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del consumo finale di energia in trasporti in tale Stato membro. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. Altri metodi per conseguire detto obiettivo consistono nel ridurre il consumo energetico – il che è assolutamente necessario poiché, se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a salire, sarà probabilmente sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo di una quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili – e nell'utilizzare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

__________________

__________________

1 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

1 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Emendamento  2

Posizione del Consiglio

Considerando 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(3 bis) Sebbene le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE utilizzino i termini "biocarburanti e bioliquidi", le loro disposizioni, compresi i criteri di sostenibilità pertinenti, si applicano a tutti i combustibili rinnovabili definiti nelle direttive medesime.

Emendamento  3

Posizione del Consiglio

Considerando 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinati alla produzione alimentare e di mangimi sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici non agricole situate altrove. Quest'ultimo caso costituisce un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE siano modificate in modo da includere alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura.

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici non agricole situate altrove. Quest'ultimo caso costituisce un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE siano modificate in modo da includere alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura. Le disposizioni volte a far fronte alle ripercussioni del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero tener debitamente conto della necessità di salvaguardare gli investimenti già effettuati.

Emendamento  4

Posizione del Consiglio

Considerando 5

Posizione del Consiglio

Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, di piante da zucchero e cerealicole e di altre colture amidacee.

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sarebbero significative e potrebbero annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, di piante da zucchero e cerealicole e di altre colture amidacee. Inoltre, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo in relazione a nuove filiere di produzione di biocarburanti avanzati che non entrino in concorrenza con le colture alimentari, nonché esaminare ulteriormente l'impatto dei diversi gruppi di colture sul cambiamento, sia diretto che indiretto, della destinazione dei terreni.

Emendamento  5

Posizione del Consiglio

Considerando 7

Posizione del Consiglio

Emendamento

(7) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, e non competono direttamente con le colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. Ciascuno Stato membro dovrebbe promuovere il consumo di tali biocarburanti avanzati fissando a livello nazionale sotto-obiettivi specifici giuridicamente non vincolanti, come parte dell'obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia in trasporti in tali Stati membri. È altresì opportuno che gli Stati membri riferiscano i risultati conseguiti verso tali sotto-obiettivi nazionali nel 2020 (di cui dovrebbe essere pubblicata una relazione di sintesi) al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre il rischio di emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni attraverso la promozione di biocarburanti avanzati. Tali biocarburanti avanzati e la relativa promozione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante per la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo, nei trasporti, di tecnologie a basse emissioni di carbonio oltre tale data.

(7) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, e non competono direttamente con le colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi. Occorrerebbe incoraggiare il potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione inerenti a tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari per ottenere le sovvenzioni pubbliche. È dunque opportuno fissare un sotto-obiettivo specifico per il consumo di tali biocarburanti avanzati, come parte dell'obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia in trasporti in un determinato Stato membro. È altresì opportuno che gli Stati membri riferiscano i risultati conseguiti in vista del raggiungimento di tale sotto-obiettivo nazionale nel 2020 al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre il rischio di emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni attraverso la promozione di biocarburanti avanzati. Tali biocarburanti avanzati che hanno un impatto ridotto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e consentono significative riduzioni globali delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante per la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo, nei trasporti, di tecnologie a basse emissioni di carbonio oltre il 2020.

a

 

Emendamento  6

Posizione del Consiglio

Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(7 bis) Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 è stato sottolineato che, nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, è importante ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i rischi connessi alla dipendenza dai combustibili fossili nel settore dei trasporti; il Consiglio europeo ha altresì invitato la Commissione a esaminare strumenti e misure diretti ad un approccio globale e tecnologicamente neutrale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica nei trasporti, per i trasporti elettrici e per le fonti energetiche rinnovabili nei trasporti anche dopo il 2020.

Emendamento  7

Posizione del Consiglio

Considerando 7 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(7 ter) È opportuno migliorare la coerenza tra la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/28/CE e la legislazione in altri settori della politica dell'Unione, al fine di sfruttare le sinergie e accrescere la certezza giuridica. È opportuno armonizzare le definizioni di rifiuti e residui ai fini della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE con quelle di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 20081a. I flussi di rifiuti e residui elencati nella direttiva 98/70/CE e nella direttiva 2009/28/CE dovrebbero essere meglio individuati mediante i codici dei rifiuti del catalogo europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE1b della Commissione, allo scopo di agevolare l'applicazione di dette direttive da parte delle autorità competenti degli Stati membri. È opportuno che la promozione di biocarburanti e bioliquidi in conformità della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE sia coerente con gli obiettivi e le finalità della direttiva 2008/98/CE. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di compiere progressi verso una società del riciclaggio, è opportuno dare piena attuazione alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. A tal fine, l'utilizzo di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti e bioliquidi dovrebbe essere integrato nei piani di gestione dei rifiuti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti predisposti dagli Stati membri a norma del capo V della direttiva 2008/98/CE. L'applicazione delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE non dovrebbe compromettere la piena attuazione della direttiva 2008/98/CE.

 

_______________

 

1a Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

 

1b Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C(2000)1147) (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

Emendamento  8

Posizione del Consiglio

Considerando 8

Posizione del Consiglio

Emendamento

(8) Nelle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni risultano distinzioni derivanti dalla diversità dei dati immessi e delle ipotesi fondamentali sugli sviluppi nel settore agricolo, ad esempio tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, che non rientrano sotto il controllo dei produttori di biocarburanti. La maggior parte delle materie prime da cui ricavare biocarburanti sono prodotte nell'Unione, per contro si prevede che le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni si verifichino per lo più al di fuori dall'Unione, in aree in cui la produzione supplementare sarà probabilmente realizzata al minor costo possibile. In particolare le ipotesi sulla conversione delle foreste tropicali e sul drenaggio delle torbiere al di fuori dell'Unione influenzano fortemente le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti a partire da colture oleaginose e, pertanto, è della massima importanza assicurare che tali dati ed ipotesi siano esaminati alla luce delle più recenti informazioni disponibili sulla conversione dei terreni e la deforestazione, anche individuando progressi realizzati in tali settori grazie a programmi internazionali in corso.

(8) Nelle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni risultano distinzioni derivanti dalla diversità dei dati immessi e delle ipotesi fondamentali sugli sviluppi nel settore agricolo, ad esempio le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, che non rientrano sotto il controllo dei produttori di biocarburanti. È importante assicurare che tali dati ed ipotesi siano esaminati alla luce delle più recenti informazioni scientifiche disponibili sulla conversione dei terreni e la deforestazione, anche individuando i progressi realizzati in tali settori grazie a programmi internazionali in corso. È quindi opportuno che la Commissione riveda periodicamente, alla luce dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, la metodologia utilizzata per stimare i fattori delle emissioni associate al cambiamento della destinazione dei terreni figuranti, rispettivamente, negli allegati V e VIII delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. A tale scopo, e se giustificato dalle più recenti conoscenze scientifiche disponibili, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di rivedere i fattori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nonché di introdurre fattori a ulteriori livelli di disaggregazione e di inserire valori aggiuntivi, qualora dovessero arrivare sul mercato nuove materie prime dalle quali ricavare biocarburante.

Emendamento  9

Posizione del Consiglio

Considerando 9

Posizione del Consiglio

Emendamento

(9) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012, dal titolo "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011, dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse", che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.

(9) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti o che non abbiano un impatto ambientale tale da compromettere gli ecosistemi locali sottraendo terra e acqua alle coltivazioni a fini alimentari.

Emendamento  10

Posizione del Consiglio

Considerando 10

Posizione del Consiglio

Emendamento

(10) Un maggiore utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili è un mezzo per affrontare molte delle sfide nel settore dei trasporti ed anche in altri settori energetici. È pertanto opportuno che siano offerti ulteriori incentivi per stimolare l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e che siano incrementati i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato e dai veicoli elettrici stradali, in modo da favorirne la diffusione e la penetrazione sul mercato.

(10) Un maggiore utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili è un mezzo per affrontare molte delle sfide nel settore dei trasporti ed anche in altri settori energetici. È pertanto opportuno che siano offerti ulteriori incentivi per stimolare l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Parimenti, è opportuno promuovere misure di efficienza energetica e di risparmio energetico nel settore dei trasporti.

Emendamento  11

Posizione del Consiglio

Considerando 13

Posizione del Consiglio

Emendamento

(13) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che può essere contabilizzata ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE, senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti e bioliquidi.

(13) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020 e oltre, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che può essere contabilizzata ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE, senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti e bioliquidi.

Emendamento  12

Posizione del Consiglio

Considerando 15

Posizione del Consiglio

Emendamento

(15) È opportuno inserire le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nelle relazioni della Commissione sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero.

(15) È opportuno conteggiare le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni ai fini dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita stabilito dalla direttiva 98/70/CE, così da fornire incentivi per i biocarburanti aventi ripercussioni contenute in termini di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e da garantire l'accuratezza e la credibilità di tale obiettivo. Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dovrebbero altresì essere inserite nelle relazioni sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero. È opportuno che la Commissione riveda a intervalli regolari, sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, la metodologia utilizzata per stimare le emissioni di gas serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e connesse alla produzione di biocarburanti e bioliquidi.

Emendamento  13

Posizione del Consiglio

Considerando 15 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(15 bis) L'utilizzazione dei terreni per la coltivazione di materie prime dalle quali ricavare biocarburanti non dovrebbe comportare lo spostamento di comunità locali o autoctone. È dunque necessario introdurre misure speciali per salvaguardare i terreni delle comunità indigene.

Emendamento  14

Posizione del Consiglio

Considerando 15 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(15 ter) L'articolo 7 quinquies, paragrafo 8, della direttiva 98/70/CE e l'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2009/28/CE includono disposizioni intese a promuovere le colture destinate alla produzione di biocarburanti in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati, come misura provvisoria per limitare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Tali disposizioni non risultano più adeguate nella loro forma attuale e devono essere integrate nell'approccio definito nella presente direttiva al fine di garantire la coerenza di tutte le azioni intese a ridurre al minimo le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento  15

Posizione del Consiglio

Considerando 16

Posizione del Consiglio

Emendamento

(16) L'incremento della resa nei settori agricoli attraverso l'intensificazione della ricerca, lo sviluppo tecnologico e il trasferimento di tecnologia a livelli superiori a quelli che avrebbero prevalso in assenza di regimi di promozione della produttività per i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere, nonché la coltivazione di una seconda coltura annuale in aree che non erano state precedentemente utilizzate per una seconda coltura annuale, possono contribuire a mitigare il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Nella misura in cui chi il risultante effetto di mitigazione del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni a livello nazionale o di progetto possa essere quantificato, le misure introdotte dalla presente direttiva potrebbero rispecchiare detti miglioramenti di tale produttività sia in termini di riduzione dei valori di emissioni di cambiamento di destinazione dei terreni stimati sia del contributo dei biocarburanti ottenuti a partire dalla colture alimentari e foraggere alla quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti da raggiungere nel 2020.

(16) In casi specifici, l'incremento della resa nei settori agricoli a livelli superiori a quelli che avrebbero prevalso in assenza di regimi di promozione della produttività per i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere, ovvero la produzione di biocarburanti su terreni rispetto ai quali il cambiamento diretto della destinazione dei terreni non ha avuto ripercussioni negative sui servizi di ecosistema preesistenti da essi forniti, compresa la protezione degli stock di carbonio e della biodiversità, potrebbero contribuire a mitigare il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni in una misura che va oltre gli effetti già presi in considerazione nell'attuale modellizzazione del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. È opportuno che la Commissione valuti la possibilità di stabilire criteri per individuare e certificare i biocarburanti e i bioliquidi prodotti conformemente ad idonei criteri di sostenibilità nell'ambito di schemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi.

Emendamento  16

Posizione del Consiglio

Considerando 17 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(17 bis) Per conseguire l'obiettivo in materia di energie rinnovabili nel settore dei trasporti riducendo al minimo le ripercussioni negative associate al cambiamento della destinazione dei terreni, è opportuno promuovere l'utilizzazione dell'elettricità da fonti rinnovabili, il trasferimento modale, un maggiore ricorso ai trasporti pubblici nonché l'efficienza energetica. In linea con il Libro bianco sui trasporti, è pertanto opportuno che gli Stati membri s'impegnino per aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo globale di energia nei trasporti, favorendo nel contempo la penetrazione sul mercato dei veicoli elettrici e l'immissione nei sistemi di trasporto dell'elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili.

 

 

Emendamento  17

Posizione del Consiglio

Considerando 19

Posizione del Consiglio

Emendamento

(19) Benché i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere siano in genere associati ai rischi di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, esistono anche delle eccezioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi che possano provare con sicurezza che una data quantità di materie prime da cui ricavare biocarburanti, prodotte in un certo progetto, non ha soppiantato la produzione per altri scopi. Ciò può verificarsi ad esempio quando la produzione di biocarburanti è pari al quantitativo di produzione supplementare ottenuta attraverso investimenti per il miglioramento della produttività a livelli superiori a quelli che sarebbero stati altrimenti raggiunti, ovvero quando la produzione di biocarburanti ha luogo su terreni su cui il cambiamento diretto della destinazione dei terreni è avvenuto senza impatti negativi rilevanti sui servizi di ecosistema preesistenti forniti da tali terreni, compresa la protezione degli stock di carbonio e della biodiversità.

soppresso

Emendamento  18

Posizione del Consiglio

Considerando 23

Posizione del Consiglio

Emendamento

(23) Per consentire l'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e scientifico è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e all'adattamento dei metodi analitici autorizzati, per quanto riguarda le specifiche dei carburanti, e della deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo.

(23) Per consentire l'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo al meccanismo per monitorare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai principi metodologici e ai valori necessari per valutare se, in relazione ai biocarburanti, siano stati rispettati i criteri di sostenibilità, ai criteri e ai limiti geografici per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo e la notifica delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, alla metodologia per il calcolo delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, al livello di additivi metallici autorizzato nei carburanti, all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e all'adattamento dei metodi analitici autorizzati, per quanto riguarda le specifiche dei carburanti, e della deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo.

Emendamento  19

Posizione del Consiglio

Considerando 24

Posizione del Consiglio

Emendamento

(24) Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE in relazione alle possibili aggiunte all'elenco delle materie prime da cui ricavare biocarburante e dei carburanti, il cui contributo per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, dovrebbe essere considerato pari a due volte il loro contenuto energetico, e anche in relazione all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi.

(24) Per consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'elenco delle materie prime da cui ricavare biocarburante che sono contabilizzate più volte ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, nonché riguardo al contenuto energetico dei biocarburanti destinati al trasporto, ai criteri e ai limiti geografici per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nonché ai principi metodologici e ai valori necessari per valutare se in relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi siano stati rispettati i criteri di sostenibilità.

Emendamento  20

Posizione del Consiglio

Considerando 26

Posizione del Consiglio

Emendamento

(26) È opportuno che la Commissione esamini in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva ai fini della limitazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dell'individuazione di metodi per ridurre ulteriormente tale impatto.

(26) È opportuno che la Commissione esamini in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva ai fini della limitazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dell'individuazione di metodi per ridurre ulteriormente tale impatto. È altresì opportuno che la Commissione riveda l'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni, nonché le ripercussioni dell'attuazione della presente direttiva in termini di disponibilità di risorse per altri settori.

Emendamento  21

Posizione del Consiglio

Considerando 26 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(26 bis) La Commissione dovrebbe procedere a una revisione della legislazione unionale in materia di biocarburanti, prendendo in considerazione diverse opzioni strategiche e valutando l'efficacia, in termini di costi, dell'attuale politica di sovvenzioni rispetto alla promozione di investimenti nella ricerca e nell'innovazione nel campo dei carburanti rinnovabili innovativi. È opportuno che tale revisione comprenda altresì un'analisi del ruolo dei biocarburanti sostenibili, anche in un contesto post-2020, fra l'altro in termini di disponibilità delle materia prime, di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, di qualità dell'aria, incluso l'impatto sulla salute umana, e di dipendenza energetica.

Emendamento  22

Posizione del Consiglio

Considerando 26 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(26 ter) È importante che la Commissione presenti quanto prima una proposta esaustiva per una strategia post-2020 che sia efficiente sotto il profilo dei costi e tecnologicamente neutrale, al fine di offrire una prospettiva a lungo termine per gli investimenti in biocarburanti sostenibili e a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni e in altre soluzioni per la decarbonizzazione del settore dei trasporti. La proposta dovrebbe comprendere misure intese a promuovere i biocarburanti avanzati sostenibili dopo il 2020, nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima. In tale contesto, è opportuno che la Commissione esamini la possibilità di introdurre a livello unionale, dopo il 2020, un obbligo di miscelazione per i biocarburanti avanzati, valutando altresì la possibilità di rivedere gli obiettivi della direttiva 98/70/CE e di stabilire un percorso per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti da trasporto per il periodo post-2020. La proposta potrebbe anche contemplare l'introduzione, nei pertinenti criteri di sostenibilità, di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento  23

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

-1) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

 

"9 bis) "carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa che sono utilizzati nei trasporti, garantiscono la riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra e rispondono alle specifiche di qualità di cui alla presente direttiva.

Emendamento  24

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 98/70/CE

Articolo 2 – punto 11

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

11) "biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti le cui materie prime non sono elencate nell'allegato V, Parte A, o sono elencate nell'allegato V, Parte A, ma sono stati prodotti nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti ai sensi dell'articolo 7 ter. Può essere preso in considerazione solo il quantitativo di materie prime che corrisponde all'effettiva riduzione della delocalizzazione conseguita mediante il sistema. Tali sistemi possono operare o come singoli progetti a livello locale o come misure politiche riguardanti parte o la totalità del territorio di uno Stato membro o di un paese terzo. La delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti può essere ridotta se il sistema realizza aumenti della produttività nel settore da esso contemplato superiori ai livelli che si sarebbero raggiunti in assenza di tali sistemi di promozione della produttività.";

soppresso

Emendamento  25

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

-a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

 

"Gli Stati membri permettono ai fornitori di biocarburanti utilizzati nel settore dell'aviazione di scegliere se contribuire all'obbligo di riduzione di cui al paragrafo 2, nella misura in cui i biocarburanti forniti soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter.";

Emendamento  26

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 2 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

-a bis) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

 

"Gli Stati membri assicurano che, ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il contributo massimo dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose o da colture energetiche dedicate non superi il contributo massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/28/CE.";

Emendamento  27

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 5

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

5. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, per stabilire:

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis per quanto riguarda in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti diversi dai biocarburanti e dall'energia;

a) la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti diversi dai biocarburanti e dall'energia; le metodologie per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai carburanti rinnovabili, liquidi e gassosi, di origine non biologica e per la cattura e l'utilizzo del carbonio a fini di trasporto sono adottate entro il 30 giugno 2016;

b) la metodologia che specifica, entro il 1° gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010 ai fini del paragrafo 2 del presente articolo;

b) la metodologia che specifica, entro il 1° gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010 ai fini del paragrafo 2 del presente articolo;

c) norme per assicurare l'approccio più uniforme possibile degli Stati membri all'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo;

c) le eventuali norme necessarie per dare attuazione al paragrafo 4 del presente articolo;

d) la metodologia per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

d) la metodologia per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Emendamento  28

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 6

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

6. Nell'ambito della comunicazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che ogni anno i fornitori di carburanti presentino all'autorità designata dallo Stato membro una relazione sulle filiere di produzione dei biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V, parte A, e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia. Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione.

6. Nell'ambito della comunicazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che ogni anno i fornitori di carburanti presentino all'autorità designata dallo Stato membro una relazione sulle filiere di produzione dei biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V, parte A, e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusa una stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione.

Emendamento  29

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità, l'energia prodotta da biocarburanti è presa in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

"1. Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione, l'energia prodotta da biocarburanti è presa in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

Tuttavia, i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al paragrafo 2 del presente articolo per essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis.

Tuttavia, i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi 2 e 4 bis del presente articolo per essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis.";

Emendamento  30

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 1

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal …+ . Un impianto è considerato "operativo" se ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal …+. Un impianto è considerato "operativo" se ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.

__________________

__________________

+ GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

+ GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  31

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 2 – comma 3

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.

Emendamento  32

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 3 – comma 2

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente paragrafo, primo comma, lettera c) la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire criteri e limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione di tale lettera. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo ai criteri e ai limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera c).

Emendamento  33

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

b bis) è inserito il seguente paragrafo:

 

“4 bis. I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da rifiuti soggetti a obiettivi di riutilizzo e riciclaggio conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. Gli Stati membri garantiscono che l'utilizzo di rifiuti e residui di cui alla direttiva 2008/98/CE per la produzione dei biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 sia conforme alla gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 della suddetta direttiva. Gli Stati membri tengono altresì debitamente conto del principio dell'uso a cascata, prendendo in considerazione le particolarità economiche e tecnologiche locali e regionali.";

Emendamento  34

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 3 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

b ter) è inserito il seguente paragrafo:

 

"4 ter. I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materia prime coltivate su terra, salvo se siano stati rispettati i diritti giuridici di terzi in materia di utilizzo e proprietà dei terreni, anche mediante l'acquisizione del libero consenso preventivo e informato di detti terzi, con la partecipazione dei loro organi rappresentativi.";

Emendamento  35

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 6

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni.

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni.

La Commissione dispone che tale sistema volontario su cui è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 presentino entro …+, e successivamente ogni anno entro il 30 aprile, una relazione che contempli ciascuno dei punti indicati al presente paragrafo, terzo comma. In generale, le relazioni coprono l'anno civile precedente. La prima relazione copre almeno sei mesi a partire dal …++. Il requisito di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi.

La Commissione dispone che ciascun sistema volontario in relazione al quale è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 presenti entro … +, e successivamente ogni anno entro il 30 aprile, una relazione che contempli ciascuno dei punti indicati al presente paragrafo, terzo comma. In generale, le relazioni coprono l'anno civile precedente. La prima relazione copre almeno sei mesi a partire dal …++. Il requisito relativo alla presentazione di una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi.

Entro …+, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui analizza le relazioni di cui al presente paragrafo, secondo comma, rivedendo il funzionamento degli accordi di cui al paragrafo 4 o dei sistemi volontari in relazione ai quali è stata adottata una decisione a norma del presente articolo e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito di consultazioni con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi o dei sistemi interessati. La relazione analizza i seguenti aspetti:

Entro …+, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui analizza le relazioni di cui al presente paragrafo, secondo comma, rivedendo il funzionamento degli accordi di cui al paragrafo 4 o dei sistemi volontari in relazione ai quali è stata adottata una decisione a norma del presente articolo e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito di consultazioni con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi o dei sistemi interessati. La relazione analizza i seguenti aspetti:

in generale:

in generale:

a) l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, sia in relazione a quanto indicato su tali aspetti nella documentazione del sistema interessato al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione, sia in relazione alle migliori pratiche del settore;

a) l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, sia in relazione a quanto indicato su tali aspetti nella documentazione del sistema interessato al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione, sia in relazione alle migliori pratiche del settore;

b) la disponibilità di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema, nonché l'esperienza e la trasparenza nella loro applicazione;

b) la disponibilità di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema, nonché l'esperienza e la trasparenza nella loro applicazione;

c) la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue applicabili dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle pertinenti certificazioni e l'accessibilità delle relazioni di revisione;

c) la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue applicabili dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle pertinenti certificazioni e l'accessibilità delle relazioni di revisione;

d) la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta fornita ai loro contributi;

d) la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta fornita ai loro contributi;

e) la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;

e) la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;

f) gli aggiornamenti del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;

f) gli aggiornamenti del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;

g) la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema per identificare le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del follow-up in caso di sospetto di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati;

g) la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema per identificare le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del follow-up in caso di sospetto di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati;

e in particolare:

e in particolare:

h) le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione;

h) le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione;

i) i criteri per il riconoscimento o l'accreditamento degli organismi di certificazione;

i) i criteri per il riconoscimento o l'accreditamento degli organismi di certificazione;

j) le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione.

j) le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione.

Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una decisione sulla conformità di tale sistema nazionale così notificato alle condizioni della presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro.

Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una decisione sulla conformità di tale sistema nazionale così notificato alle condizioni della presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro.

 

Se opportuno alla luce della relazione di cui al secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni della presente direttiva quanto ai sistemi volontari, al fine di promuovere le prassi migliori.

Emendamento  36

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini dell'articolo 7 bis e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di un biocarburanti sono così calcolate:

"1. Ai fini dell'articolo 7 bis e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di un biocarburanti sono così calcolate:

a) se l'allegato IV, parte A o B, fissa un valore standard per le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti calcolato secondo l'allegato IV, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;

a) se l'allegato IV, parte A o B, fissa un valore standard per le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti calcolato secondo l'allegato IV, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;

b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato IV, parte C; ovvero

b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato IV, parte C; ovvero

c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato IV, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato IV, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato IV, parte C, per tutti gli altri fattori.

c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato IV, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato IV, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato IV, parte C, per tutti gli altri fattori.

 

Ai fini dell'articolo 7 bis, a partire dal 2020 le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate aggiungendo il valore corrispondente di cui all'allegato V al risultato ottenuto conformemente al primo comma.";

Emendamento  37

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

-a bis) è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo all'inserimento nell'allegato IV di una procedura per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai carburanti liquidi o gassosi rinnovabili di origine non biologica, nonché per la cattura e l'utilizzazione del carbonio. Detti atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2016.";

Emendamento  38

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 5

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora e pubblica una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Qualora le relazioni di cui al primo comma indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Qualora le relazioni di cui al primo comma indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo all'adeguamento di tali valori.

Emendamento  39

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

b) il paragrafo 6 è soppresso;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo all'adeguamento dell'allegato V al progresso tecnico e scientifico, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulla base dei migliori dati scientifici disponibili. Ai fini della valutazione dei modelli economici utilizzati per stimare i valori relativi al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nella sua revisione la Commissione include gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto, il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione. La Commissione provvede a che le parti interessate siano coinvolte in tale processo di revisione. La prima revisione viene conclusa entro il 30 giugno 2016.

 

Se del caso, la Commissione propone nuovi valori in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni a livelli successivi di disaggregazione; introduce, ove opportuno, valori aggiuntivi qualora dovessero arrivare sul mercato nuove materie prime da cui ricavare biocarburanti; rivede le categorie di biocarburanti alle quali è assegnato un valore pari a zero per le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e definisce fattori per le materie prime ottenute da colture energetiche coltivate su terra.";

Emendamento  40

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 7 – comma 1

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

c) al paragrafo 7, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

c) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"7. La Commissione esamina regolarmente l'allegato IV al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita all'allegato IV, parte C, in particolare per quanto riguarda:

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo all'adeguamento dell'allegato IV al progresso tecnico e scientifico, anche mediante l'inserimento di valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime nonché mediante la modifica della metodologia definita nella parte C.";

– le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui;

 

– le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari;

 

– le modalità di contabilizzazione della cogenerazione; e

 

– lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.

 

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che occorre apportare aggiunte all'allegato IV, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis per aggiungere, ma non per cancellare o modificare, i valori tipici e i valori standard stimati di cui all'allegato IV, parti A, B, D ed E, per le filiere dei biocarburanti per le quali nel suddetto allegato non sono ancora inclusi valori specifici.";

 

Emendamento  41

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 5 – lettera d

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 8

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

d) il paragrafo 8 è soppresso.

"8. Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato IV, parte C, punto 9, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3";

 

Emendamento  42

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 98/70/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 3

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. Alla luce della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono riesaminare il limite del tenore di MTT nei combustibili specificato al paragrafo 2, in base a una proposta legislativa della Commissione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo alla revisione del limite del tenore di MTT nei combustibili specificato al paragrafo 2. Tale revisione viene effettuata sulla base dei risultati della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1. Detto limite può essere portato a zero qualora la valutazione di rischio lo giustifichi. Esso può essere aumentato solo se la valutazione di rischio lo giustifichi.

Emendamento  43

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 98/70/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera k

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

k) le filiere di produzione, i volumi e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato V, dei biocarburanti consumati nell'Unione. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi alle emissioni stimate provvisorie associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità.

k) le filiere di produzione, i volumi e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei biocarburanti consumati nell'Unione, comprese le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi alle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento  44

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

9 bis) all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis. La Commissione sorveglia costantemente il rendimento dei biocarburanti in tutte le condizioni stagionali presenti nell'Unione per garantire che la qualità dei biocarburanti utilizzati nei veicoli non determini un aumento delle emissioni inquinanti o del CO2, ovvero un deterioramento delle prestazioni complessive dei veicoli.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo all'adeguamento dell'allegato I o II al progresso tecnico e scientifico per introdurre parametri, limiti di prova e metodi di prova specifici.";

Emendamento  45

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da+.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2 bis, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...+. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  46

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 3

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2 bis, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  47

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 2 bis, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  48

Posizione del Consiglio

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 98/70/CE

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento  49

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1. all'articolo 2, comma 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

k) "regime di sostegno": strumento, regime, o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

"k) "regime di sostegno": strumento, regime, o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni; i regimi di sostegno non creano distorsioni sui mercati delle materie prime di altri settori industriali che utilizzano tradizionalmente le stesse materie prime.";

Emendamento  50

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

p) "rifiuti": si utilizza la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*; le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese nella presente definizione;

p) "rifiuti": ogni sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e il cui status è oggetto di una verifica e una certificazione indipendenti del rispetto della gerarchia dei rifiuti enunciata nell'articolo 4 di detta direttiva ovvero del rispetto di un programma comparabile di prevenzione e gestione dei rifiuti. Le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese in questa categoria;

Emendamento  51

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

s) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali panico verga, miscanthus, canna comune), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;

s) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali erba medica e altre colture azofissatrici, colture di copertura precedenti le colture cerealicole e oleaginose annuali e ad esse successive, cactus e altre colture CAM, loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, ecc.), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;

Emendamento  52

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera t bis (nuova)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

t bis) "carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa che sono utilizzati nei trasporti, garantiscono la riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra e rispondono alle specifiche di qualità di cui alla presente direttiva.

Emendamento  53

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera v

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

v) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime non sono elencate nell'allegato VIII, Parte A, o sono elencate nell'allegato VIII, Parte A, ma che sono stati prodotti nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 17. Può essere preso in considerazione solo il quantitativo di materie prime che corrisponde all'effettiva riduzione della delocalizzazione conseguita mediante il sistema. Tali sistemi possono operare o come singoli progetti a livello locale o come misure politiche riguardanti parte o la totalità del territorio di uno Stato membro o di un paese terzo. La delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti può essere ridotta se il sistema realizza aumenti della produttività nel settore da esso contemplato oltre i livelli che si sarebbero raggiunti in assenza di tali sistemi di promozione della produttività.

soppresso

Emendamento  54

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

Ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato al paragrafo 4, lettera d).

Ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose ed energetiche coltivate su terra non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato al paragrafo 4, lettera d).

Emendamento  55

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

4. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo energetico finale nel settore dei trasporti di tale Stato membro.

"4. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo energetico finale nel settore dei trasporti di tale Stato membro. Uno Stato membro può derogare a tale obiettivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

- lo Stato membro ha conseguito gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2;

 

- il consumo totale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro non supera le previsioni contenute nel piano di azione nazionale per le energie rinnovabili;";

Emendamento  56

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto iv

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti negli Stati membri nel 2020;

d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose e da altre colture energetiche coltivate su terra non è superiore al 6% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020;

Emendamento  57

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto iv

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

e) gli Stati membri si adoperano per conseguire l'obiettivo di una percentuale minima di biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e altri carburanti, elencati nella parte A dell'allegato IX, consumati nel loro territorio. A tal fine gli Stati membri fissano un obiettivo nazionale che si sforzano di raggiungere. Un valore di riferimento per quest'obiettivo è 0,5 punti percentuali in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 di cui al primo comma, da raggiungere con biocarburanti a partire dalle materie prime e altri carburanti, elencati nella parte A dell'allegato IX, e che sono considerati pari a due volte il loro contenuto energetico conformemente alla lettera f) del presente comma e alla parte A dell'allegato IX. Inoltre i biocarburanti ottenuti a partire da materie prime non elencate nell'allegato IX, che le autorità nazionali competenti hanno determinato come rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare o materie ligno-cellulosiche e che sono usati in impianti esistenti prima dell'adozione della direttiva 2014/…/UE13 del Parlamento europeo e del Consiglio*, possono essere computati ai fini dell'obiettivo nazionale.

e) ogni Stato membro garantisce che, in tutte le forme di trasporto, nel 2020 la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e dagli altri carburanti elencati nella parte A dell'allegato IX sia pari almeno all'1,25% del consumo finale di energia nel suo settore dei trasporti.

Gli Stati membri possono fissare un obiettivo nazionale inferiore al valore di riferimento di 0,5 punti percentuali sulla base di uno o più dei motivi seguenti:

 

i) fattori oggettivi, ad esempio un potenziale limitato di produzione sostenibile dei biocarburanti ottenuti dalle materie prime e altri carburanti figuranti nella parte A dell'allegato IV, ovvero una disponibilità limitata sul mercato di tali biocarburanti a prezzi economicamente vantaggiosi, tenendo conto della valutazione contenuta nella relazione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/…/UE.

 

ii) caratteristiche tecniche o climatiche specifiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto, ad esempio composizione e condizioni del parco autoveicoli, o

 

iii) politiche nazionali che assegnano risorse finanziarie commisurate per incentivare l'uso dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

 

La Commissione pubblica:

 

- gli obiettivi nazionali degli Stati membri e, se del caso, i motivi della differenziazione dei medesimi obiettivi nazionali rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/…/UE+;

 

- una relazione di sintesi sui risultati conseguiti dagli Stati membri verso i rispettivi obiettivi nazionali;

 

__________________

 

+ GU: si prega di inserire il numero della presente direttiva.

 

Emendamento  58

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto iv

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

e bis) ogni Stato membro garantisce che, per quanto riguarda la benzina, nel 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili sia pari almeno al 6,5% del consumo finale di energia sotto forma di benzina nel suo settore dei trasporti.

Emendamento  59

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera b – punto iv

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera f

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

f) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX sono considerati pari a due volte il loro contenuto energetico.

soppresso

Emendamento  60

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 4

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

Ai fini del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, e al presente paragrafo, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico.

Ai fini del soddisfacimento dell'obiettivo di cui al primo comma del presente paragrafo, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è contabilizzato come multiplo del loro contenuto energetico conformemente alle disposizioni contenute in detto allegato.

Emendamento  61

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

d bis) è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"4 bis. Entro il [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione formula raccomandazioni in merito alle ulteriori misure che gli Stati membri possono adottare per promuovere e incoraggiare l'efficienza energetica e il risparmio energetico nel settore dei trasporti. Le raccomandazioni includono stime della quantità di energia che l'attuazione di ciascuna misura permetterebbe di risparmiare. Per il calcolo di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è presa in considerazione la quantità di energia corrispondente alle misure attuate da uno Stato membro.";

Emendamento  62

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera b – lettera d ter (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

d ter) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 ter. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 4, gli Stati membri riducono il consumo globale di energia nel settore dei trasporti in modo da aumentare di almeno il 12%, entro il 2020, l'efficienza energetica in questo stesso settore rispetto alle loro stime attuali del consumo globale di energia nel settore dei trasporti.";

Emendamento  63

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 – lettera e

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 25 bis per modificare l'elenco delle materie prime figurante nella parte A dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna materia prima da aggiungere all'elenco figurante nella parte A dell'allegato IX. Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti e sostiene la conclusione che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni né significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili e non rischia di creare impatti negativi sull'ambiente e la biodiversità.".

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 25 bis per modificare l'elenco delle materie prime figurante nella parte A dell'allegato IX. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna materia prima. Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE e sostiene la conclusione che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni né significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili e non rischia di creare impatti negativi sull'ambiente e la biodiversità.

Emendamento  64

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

2 bis) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Ciascuno Stato membro pubblica e trasmette alla Commissione, entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], un documento previsionale indicante le misure supplementari che esso intende adottare conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 ter.";

Emendamento  65

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

2 ter) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 ter. Ciascuno Stato membro pubblica e trasmette alla Commissione, entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], un documento previsionale indicante i provvedimenti che esso intende adottare ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma dell'articolo 3, paragrafo 4.";

Emendamento  66

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

3) all'articolo 5, il paragrafo 5 è soppresso;

3) all'articolo 5, paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

 

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo all'adeguamento al progresso tecnico e scientifico del contenuto energetico dei carburanti da trasporto di cui all'allegato III.";

Emendamento  67

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità, l'energia prodotta da biocarburanti e da bioliquidi è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6:

"1. Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione, l'energia prodotta da biocarburanti e da bioliquidi è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se il loro contributo non eccede quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), e se essi rispettano i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 7:

a) per misurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali;

a) per misurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali;

b) per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili;

b) per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili;

c) per determinare se il consumo di biocarburanti e di bioliquidi possa beneficiare di sostegno finanziario.

 

c) per determinare se il consumo di biocarburanti e di bioliquidi possa beneficiare di sostegno finanziario.

Tuttavia, i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al paragrafo 2 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c).

Tuttavia, i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi 2 e 4 bis per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c).";

Emendamento  68

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente paragrafo, primo comma, lettera c) la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire criteri e limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione di tale lettera. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per stabilire criteri e limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera c).

Emendamento  69

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis) è inserito il paragrafo seguente:

 

"4 bis. I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da rifiuti soggetti a obiettivi di riutilizzo e riciclaggio conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. Gli Stati membri garantiscono che l'utilizzo di rifiuti e residui di cui alla direttiva 2008/98/CE per la produzione dei biocarburanti e bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia conforme alla gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 della suddetta direttiva. Gli Stati membri tengono altresì debitamente conto del principio dell'uso a cascata, prendendo in considerazione le peculiarità economiche e tecnologiche locali e regionali.";

Emendamento  70

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 5 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

b ter) è inserito il paragrafo seguente:

 

"4 ter. I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime coltivate su terra, salvo se siano stati rispettati i diritti giuridici di terzi in materia di utilizzo e proprietà dei terreni, anche mediante l'acquisizione del libero consenso preventivo e informato di detti terzi, con la partecipazione dei loro organi rappresentativi.";

Emendamento  71

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 6 – lettera –a (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

-a) è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Eurostat raccoglie e pubblica informazioni commerciali dettagliate riguardanti i biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari, ad esempio quelli prodotti a partire da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose. Le informazioni disponibili constano di dati commerciali disaggregati sia per l'etanolo e che per il biodiesel, in quanto i dati attuali sono pubblicati in forma aggregata raggruppando le importazioni e le esportazioni di etanolo e biodiesel in un'unica serie di dati denominata biocarburanti. I dati relativi alle importazioni e alle esportazioni identificano la tipologia e i volumi di biocarburanti importati e consumati dagli Stati membri. I dati includono altresì il paese di origine o il paese che esporta tali prodotti nell'Unione. I dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di materie prime organiche o di prodotti semilavorati verranno migliorati mediante le informazioni raccolte e pubblicate da Eurostat sulle importazioni e le esportazioni di materie prime, sulla tipologia e il paese di origine, incluse le materie prime commercializzate a livello interno o le materie prime parzialmente commercializzate.";

Emendamento  72

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 6 – lettera d

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 6 – comma 7

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una decisione sulla conformità di tale sistema nazionale così notificato alle condizioni stabilite nella presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro.

Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una decisione sulla conformità di tale sistema nazionale così notificato alle condizioni stabilite nella presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Emendamento  73

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 6 – lettera e

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 8

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

8. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'articolo 17 in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1.

8. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'articolo 17 in relazione ad una fonte di biocarburante o bioliquido e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta, decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante o bioliquido proveniente da detta fonte ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento  74

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 7 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

-a) è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo all'inserimento nell'allegato V di una procedura per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai carburanti liquidi o gassosi rinnovabili di origine non biologica, nonché per la cattura e l'utilizzazione del carbonio. Detti atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2016.";

Emendamento  75

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 7 – lettera a

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 5

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora e pubblica una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Qualora le suddette relazioni di cui al primo comma indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Qualora le suddette relazioni di cui al primo comma indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo all'adeguamento di tali valori.";

Emendamento  76

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 6

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

b) il paragrafo 6 è soppresso;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo all'adeguamento dell'allegato VIII al progresso tecnico e scientifico, inclusa la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulla base dei migliori dati scientifici disponibili.

 

Ai fini della valutazione dei modelli economici utilizzati per stimare i valori relativi al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nella sua revisione la Commissione include gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto, il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione. La Commissione provvede a che le parti interessate siano coinvolte in tale processo di revisione. La prima revisione viene conclusa entro il 30 giugno 2016.

 

Se del caso, la Commissione propone nuovi valori in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, a livelli successivi di disaggregazione; include le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto di materie prime; introduce valori aggiuntivi qualora dovessero arrivare sul mercato nuove materie prime da cui ricavare biocarburanti e definisce fattori per le materie prime ottenute da colture energetiche coltivate su terra.";

Emendamento  77

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 7 – lettera c

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 7

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

7. La Commissione esamina regolarmente l'allegato V al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, in particolare per quanto riguarda:

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo all'adeguamento dell'allegato V al progresso tecnico e scientifico, anche mediante l'inserimento di valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e mediante la modifica della metodologia definita nella parte C.

 

Per quanto riguarda i valori standard e la metodologia definita nell'allegato V, vanno considerati in particolare:

– le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui;

– le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui;

– le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari;

– le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari;

– le modalità di contabilizzazione della cogenerazione; e

– le modalità di contabilizzazione della cogenerazione; e

– lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.

– lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che occorre apportare aggiunte all'allegato V, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per aggiungere, ma non per cancellare o modificare, i valori tipici e i valori standard stimati di cui all'allegato V, parti A, B D ed E, per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi per le quali nel suddetto allegato non sono ancora inclusi valori specifici.

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile.

Emendamento  78

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 7 – lettera d

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 8

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

d) il paragrafo 8 è soppresso;

"8. Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato V, parte C, punto 9, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3";

 

Emendamento  79

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 9 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni due anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La sesta relazione, da presentare entro il 31 dicembre 2021, è l'ultima relazione richiesta.

"1. Entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni due anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.";

Emendamento  80

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – punto i

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione delle risorse incentrata sugli aspetti di sostenibilità connessi all'effetto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, del principio dell'uso a cascata della biomassa, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e della qualità del suolo e degli ecosistemi;

i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione delle risorse incentrata sugli aspetti di sostenibilità connessi all'effetto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, del principio dell'uso a cascata della biomassa considerando le particolarità economiche e tecnologiche locali e regionali, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e degli ecosistemi;

Emendamento  81

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

9 bis) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'allegato V, parte A e parte B.

"2. Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'allegato V, parte A e parte B, addizionandovi le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni figuranti nell'allegato VIII."

Emendamento  82

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 10 – lettera b

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi, la Commissione utilizza le quantità comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera o), compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato VIII. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi alle emissioni stimate provvisorie associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità. Inoltre, la Commissione valuta se e come le stime della riduzione delle emissioni dirette cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.

4. Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi, la Commissione utilizza le quantità comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera o), comprese le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni figuranti nell'allegato VIII. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi alle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Inoltre, la Commissione valuta se e come le stime della riduzione delle emissioni dirette cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.

Emendamento  83

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 10 – lettera c

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera e

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

e) la disponibilità e la sostenibilità dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione dell'effetto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, del principio dell'uso a cascata della biomassa, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e della qualità del suolo e degli ecosistemi; e

e) la disponibilità e la sostenibilità dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione dell'effetto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, del principio dell'uso a cascata della biomassa considerando le particolarità economiche e tecnologiche locali e regionali, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e della qualità del suolo e degli ecosistemi; e

Emendamento  84

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 10 – lettera c

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera f

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

f) una valutazione volta ad appurare se sia possibile ridurre il margine di incertezza individuato nell'analisi alla base delle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e se il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, possa essere calcolato.

f) il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni in relazione a tutte le filiere di produzione, inclusa una valutazione volta ad appurare se sia possibile ridurre il margine di incertezza individuato nell'analisi alla base delle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e se il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, possa essere calcolato.

 

Emendamento  85

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 11

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento  86

Posizione del Consiglio

Articolo 2 – punto 12

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 25 bis

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

Articolo 25 bis

Articolo 25 bis

Esercizio della delega

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal …+.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal...+. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 19, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafi 1 bis, 5, 6 e 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  87

Posizione del Consiglio

Articolo 3

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Entro + la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della disponibilità sul mercato dell'Unione dei quantitativi necessari di biocarburanti economicamente vantaggiosi prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari entro il 2020, compresa la necessità di criteri aggiuntivi per assicurarne la sostenibilità, e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di ulteriori misure, tenendo conto di considerazioni economiche, sociali ed ambientali. La relazione fissa inoltre i criteri di individuazione e certificazione dei biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, ai fini dell'adeguamento dell'allegato V della direttiva 98/70/CE e dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE, ove appropriato.

1. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della disponibilità sul mercato dell'Unione, entro il 2020, dei quantitativi necessari di biocarburanti economicamente vantaggiosi prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari, del loro impatto ambientale, economico e sociale, compresa la necessità di criteri aggiuntivi per assicurarne la sostenibilità, e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata di proposte di ulteriori misure, tenendo conto di considerazioni economiche, sociali ed ambientali.

 

2. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. A questo proposito, la relazione include anche gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, nonché il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, coinvolgendo le parti interessate in tale processo di revisione. Tale relazione esamina inoltre gli sviluppi in relazione ai sistemi di certificazione delle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, elencate nell'allegato V della direttiva 98/70/CE e nell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE ma prodotti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni per mezzo di misure di mitigazione a livello di progetto, e la loro efficacia.

2. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche:

 

a) l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. A questo proposito, la relazione include anche gli ultimi dati disponibili per valutare la modellizzazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto, il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, nonché il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, coinvolgendo le parti interessate in tale processo di revisione;

 

b) l'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni e provenienti da colture non alimentari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE;

 

c) le ripercussioni della produzione di biocarburanti e bioliquidi in termini di risorse disponibili per gli altri settori che utilizzano la biomassa;

 

d) alla luce delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/28/CE, l'efficacia delle misure adottate per prevenire e combattere la frode;

 

e) la possibilità di fissare criteri per l'individuazione e la certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti nell'ambito di schemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi, nonché conformemente ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, al fine di aggiornare, se del caso, l'allegato V della direttiva 98/70/CE e l'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE.

Ove opportuno la relazione di cui al primo comma è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori adattati di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli idonei criteri di sostenibilità e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE. Nell'ambito di tale relazione, la Commissione valuta, alla luce delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/28/CE, l'efficacia delle misure adottate per prevenire e combattere la frode e, se del caso, presenta proposte di ulteriori misure, ivi comprese misure supplementari da adottare a livello dell'Unione.

Ove opportuno la relazione di cui al primo comma è corredata di proposte legislative basate sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione e concernenti:

 

a) l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli idonei criteri di sostenibilità delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE;

 

b) la fissazione di idonei criteri di sostenibilità per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari;

 

c) l'introduzione di ulteriori misure per prevenire e combattere la frode, ivi comprese misure supplementari da adottare a livello dell'Unione;

 

d) la promozione di biocarburanti avanzati sostenibili dopo il 2020, in modo tecnologicamente neutrale nonché nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, incluse la revisione degli obiettivi della direttiva 98/70/CE e la definizione di un percorso per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti da trasporto per il periodo post-2020, nonché la valutazione della possibilità di introdurre a livello unionale, dopo il 2020, un obbligo di miscelazione per i biocarburanti avanzati rispondenti ai criteri di sostenibilità della direttiva 98/70/CE.

3. La Commissione, se opportuno alla luce delle relazioni dei sistemi volontari ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni di dette direttive riguardanti i sistemi volontari al fine di promuovere le migliori prassi.

3. La Commissione, se opportuno alla luce delle relazioni dei sistemi volontari ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni di dette direttive riguardanti i sistemi volontari al fine di promuovere le migliori prassi.

__________________

 

+ GU: si prega di inserire la data: un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

 

Emendamento  88

Posizione del Consiglio

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …+. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …+. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

_________

_________

+ GU: si prega di inserire la data: 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

+ GU: si prega di inserire la data: 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  89

Posizione del Consiglio

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

Nel 2020 gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati conseguiti verso i rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, motivando eventuali carenze.

Nel 2020 gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati conseguiti verso il conseguimento dei rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE.

Emendamento  90

Posizione del Consiglio

Allegato I – punto 1

Direttiva 98/70/CE

Allegato IV – parte C – punto 7

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

(1) all'allegato IV, parte C, il punto 7 è sostituito dal seguente:

(1) nell'allegato IV, la parte C è così modificata:

 

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P ‑ eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

dove

dove

el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati"** e le "colture perenni"*** sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);

CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent'anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent'anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;

CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; nonché

P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e

P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno)."

eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

 

_________

 

* Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

 

** Terreni coltivati quali definiti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

 

*** Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.".

 

Emendamento  91

Posizione del Consiglio

Allegato I – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Allegato IV – parte C – punti 8 e 9

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

a bis) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Emendamento  92

Posizione del Consiglio

Allegato I – punto 2

Direttiva 98/70/CE

Allegato V – parte A

 

Posizione del Consiglio

Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)+

Gruppo di materie prime

Media*

Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità**

Cereali e altre amidacee

12

da 8 a 16

Zuccheri

13

da 4 a 17

Colture oleaginose

55

da 33 a 66

________________

* I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

** L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).

+ I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. L'entità dei valori nell'allegato è correlata ad una serie di ipotesi (quali il trattamento dei coprodotti, l'evoluzione del rendimento, gli stock di carbonio e la delocalizzazione di altri prodotti di base, ecc.) utilizzate nei modelli economici elaborati per la relativa stima. Benché non sia quindi possibile caratterizzare pienamente il margine di incertezza associato a tali stime, è stata realizzata un'analisi di sensibilità dei risultati sulla base della varianza aleatoria di parametri chiave, la cosiddetta analisi Monte Carlo.

 

Emendamento

Parte A. Emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)+

Gruppo di materie prime

Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

Cereali e altre amidacee

12

Zuccheri

13

Colture oleaginose

55

Emendamento  93

Posizione del Consiglio

Allegato II – punto 1

Direttiva 2009/28/CE

Allegato V – parte C – punto 7

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

1) nell'allegato V, parte C, il punto 7 è sostituito dal seguente:

1) nell'allegato V, la parte C è così modificata:

 

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

dove

dove

el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante o bioliquido). I "terreni coltivati"** e le "colture perenni"*** sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);

CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent'anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent'anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;

CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; nonché

P = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o bioliquido per unità di superficie all'anno); e

P = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o bioliquido per unità di superficie all'anno)."

eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante o bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

 

________________

 

* Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

 

** Terreni coltivati quali definiti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

 

*** Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.".

 

Emendamento  94

Posizione del Consiglio

Allegato II – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Allegato V – parte C – punti 8 e 9

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

a bis) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Emendamento  95

Posizione del Consiglio

Allegato II – punto 2

Direttiva 2009/28/CE

Allegato VIII – parte A

 

Posizione del Consiglio

Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)+

Gruppo di materie prime

Media*

Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità**

Cereali e altre amidacee

12

da 8 a 16

Zuccheri

13

da 4 a 17

Colture oleaginose

55

da 33 a 66

________________

* I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

** L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).

+ I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. L'entità dei valori nell'allegato è correlata ad una serie di ipotesi (quali il trattamento dei coprodotti, l'evoluzione del rendimento, gli stock di carbonio e la delocalizzazione di altri prodotti di base, ecc.) utilizzate nei modelli economici elaborati per la relativa stima. Benché non sia quindi possibile caratterizzare pienamente il margine di incertezza associato a tali stime, è stata realizzata un'analisi di sensibilità dei risultati sulla base della varianza aleatoria di parametri chiave, la cosiddetta analisi Monte Carlo.

 

Emendamento

Parte A. Emissioni stimate prodotte dai biocarburanti e dai bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ)+

Gruppo di materie prime

Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

Cereali e altre amidacee

12

Zuccheri

13

Colture oleaginose

55

Emendamento  96

Posizione del Consiglio

Allegato II – punto 3

Direttiva 2009/28/CE

Allegato IX

 

Posizione del Consiglio

Emendamento

Allegato IX

Allegato IX

Parte A. Materie prime e carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo (degli obiettivi) di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

Parte A. Materie prime e carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico e che contribuiscono all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera e)

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

 

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

a) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

c) Rifiuto organico come definito all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 3, paragrafo 11 di detta direttiva.

b) Rifiuto organico come definito all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 3, paragrafo 11, di detta direttiva.

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

c) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

e) Paglia.

d) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione.

e) Concime animale e fanghi di depurazione.

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

f) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

h) Pece di tallolio.

g) Pece di tallolio.

i) Glicerina grezza.

h) Glicerina grezza.

j) Bagasse.

i) Bagasse.

k) Vinacce e fecce di vino.

j) Vinacce e fecce di vino.

l) Gusci.

k) Gusci.

m) Pule.

l) Pule.

n) Tutoli ripuliti dei grani di mais.

m) Tutoli ripuliti dei grani di mais.

o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

n) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, secondo comma, lettera s).

o) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, secondo comma, lettera s).

q) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, secondo comma, lettera r), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

p) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, secondo comma, lettera r), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

r) Combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

 

 

Parte A bis. Materie prime e carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico e che contribuiscono all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera e)

 

a) Alghe (autotrofe) se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

 

b) Combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

 

c) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto.

 

d) Batteri.

Parte B. Materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

Parte B. Materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

a) Olio da cucina usato.

a) Olio da cucina usato.

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009*.

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009*.

 

b bis) Materie prime classificate dalle autorità competenti come rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare o materie ligno-cellulosiche e utilizzate in impianti esistenti prima del 31 dicembre 2014.

________________

________________

* Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).".

* Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).".

  • [1]  GU C xxx del 16.12.2014, p. xxx.

MOTIVAZIONE

La base di numerosi emendamenti del relatore alla direttiva in esame è la posizione in prima lettura del Parlamento europeo, che secondo il relatore costituisce un buon punto di partenza per i lavori sulla proposta da parte del neoeletto Parlamento. La ripresentazione degli emendamenti partendo dalla posizione in prima lettura del Parlamento consente ai colleghi di partecipare inoltre all'importante dibattito, rispettando nel contempo il compromesso che era stato raggiunto dal Parlamento nella sua posizione in prima lettura.

La direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili stabilisce l'obiettivo vincolante di conseguire entro il 2020 una quota del 10% di energie rinnovabili nel settore dei trasporti. La direttiva 98/70/CE introduce l'obiettivo vincolante di ridurre del 6% entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali.

L'obiettivo della proposta della Commissione, presentato nell'ottobre 2012, è quello di avviare la transizione verso una strategia di biocarburanti che produca sostanziali riduzioni in termini di emissioni di gas a effetto serra quando sono tenute in conto anche le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Per conseguire tale obiettivo, la Commissione ha proposto, tra le altre cose, quanto segue:

- limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE;

- migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante, incrementando la soglia di riduzione dei gas a effetto serra per i nuovi impianti, tutelando gli impianti già operativi alla data del 1° luglio 2014;

- incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati, consentendo loro di contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali;

Si prevede che i biocarburanti possano contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020. Al tempo stesso, le emissioni nel settore dei trasporti dovrebbero aumentare entro il 2030. La riforma della strategia dell'Unione in materia di biocarburanti costituisce un'opportunità per correggere questa tendenza.

Il relatore accoglie positivamente gli obiettivi della Commissione e li condivide in larga misura. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nel settembre 2013, mentre il Consiglio ha adottato la sua posizione nel dicembre 2014. Anche se il relatore accoglie con favore il fatto che le due posizioni convergono su alcuni punti, permangono alcune questioni chiave. Queste determineranno l'efficacia della presente normativa. Il relatore ha presentato emendamenti per affrontare le questioni chiave. Per molti di questi emendamenti la base è la posizione in prima lettura del Parlamento europeo.

Dal punto di vista del relatore le questioni principali sono:

- Fissare un limite per i biocarburanti convenzionali

Nella sua posizione in prima lettura il Parlamento europeo ha introdotto un limite del 6% sulla quota di biocarburanti convenzionali che possono contribuire agli obiettivi delle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE. Ciò costituisce un aumento rispetto al limite proposto dalla Commissione, che era del 5%, con l'obiettivo di tutelare gli investimenti già effettuati. Secondo il Parlamento, tale limite dovrebbe applicarsi anche al sostegno finanziario destinato a tali biocarburanti. Il relatore ritiene che sia necessario stabilire un limite rigoroso nei confronti dei biocarburanti basati sull'utilizzo del suolo, al fine di conseguire gli obiettivi 2020 di cui alle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE e garantire la transizione versi i biocarburanti avanzati. Il relatore esprime preoccupazione in merito all'ulteriore aumento del limite introdotto dal Consiglio, e pertanto ha deciso di ripresentare la posizione in prima lettura del Parlamento. Il tetto dovrebbe applicarsi anche all'obiettivo della direttiva sulla qualità dei carburanti, affinché sia garantita la coerenza delle diverse strategie.

- Fattori imputabili al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni

Il mancato successo nell'affrontare gli effetti del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni pregiudicherebbe gli obiettivi climatici dell'UE nell'ambito del settore dei trasporti. Nella sua posizione in prima lettura il Parlamento europeo ha introdotto un emendamento volto a includere i fattori imputabili al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni nel carbonio di cui alla direttiva 98/70/CE dal 2020 in avanti. I fattori imputabili al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni rimarrebbero validi per ragioni di rendicontazione di cui alla direttiva 2009/28/CE, e la Commissione è tenuta a riesaminare i fattori entro il 2016. Tale emendamento non è stato appoggiato dal Consiglio. Il Consiglio ha inoltre attenuato i requisiti di comunicazione per quanto concerne le emissioni connesse al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Inoltre, l'introduzione del nuovo concetto di "biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni" nella posizione del Consiglio solleva questioni sulla sua attuazione pratica. Tale concetto necessita ovviamente di una ulteriore elaborazione.

Anche su tale questione il relatore ha deciso di ripresentare la posizione in prima lettura del Parlamento, al fine di dare un segnale forte al fatto che è necessario prendere in seria considerazione i fattori imputabili al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Tuttavia occorre un riesame completo della metodologia relativa alle stime dei fattori imputabili al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni alla luce dell'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici.

- Obiettivi relativi ai biocarburanti avanzati

Nella sua posizione in prima lettura il Parlamento europeo ha introdotto sotto-obiettivi vincolanti per i carburanti avanzati dello 0,5% nel 2016 e del 2,5% nel 2020. Lo scopo di tali ambiziosi obiettivi è quello di porre in essere forti incentivi per promuovere la penetrazione nel mercato di tali carburanti, anche nel lungo termine. Il relatore è del fermo parere che sia importante creare e riservare spazio per i biocarburanti avanzati nella futura composizione dei carburanti. Un modo efficace per conseguire tale aspetto è introdurre un obiettivo specifico e vincolante per i biocarburanti avanzati. A tale proposito è da valutare positivamente che anche il Consiglio abbia adottato misure in questa direzione. Tuttavia il Consiglio propone soltanto un sotto-obiettivo non vincolante basato su un livello di riferimento più basso (0,5%). Sussistono forti dubbi sul fatto se un livello di ambizione così basso, unitamente alle altre modifiche introdotte dal Consiglio, condurrà a eventuali significativi incentivi a favore della necessaria trasformazione in carburanti più puliti.

- Strategia post 2020

Secondo il relatore una delle maggiori sfide nell'aggiornare le direttive 2009/28/CE e 98/70/CE risiede nella mancanza di una prospettiva a lungo termine. Per creare una prospettiva a lungo termine per gli investimenti e sostenere l'innovazione nell'ambito dei biocarburanti sostenibili e di altri strumenti per la decarbonizzazione del settore dei trasporti, è necessario esaminare strumenti e misure per un approccio globale e neutrale dal punto di vista tecnologico ai fini della promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica nei trasporti per una strategia post 2020. Il relatore ha pertanto deciso di presentare emendamenti atti a sottolineare la necessità di una strategia a più lungo termine che possa far affluire investimenti in Europa.

Se non prendiamo posizione, la sfida globale cui si trova di fronte l'Europa è il sorpasso tecnologico del continente per quanto concerne i carburanti sostenibili. Questo non ce lo possiamo permettere, a prescindere dalle nostre posizioni politiche. Il non essere all'altezza delle sfide significherebbe la fine di un'Europa più verde, così come di un'Europa più favorevole all'occupazione e di un'Europa più favorevole agli investimenti.

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle energie rinnovabili (cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni)

Riferimenti

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

11.9.2013                     T7-0357/2013

Proposta della Commissione

COM(2012)0595 - C7-0337/2012

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura

15.1.2015

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Relatori

       Nomina

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Esame in commissione

21.1.2015

 

 

 

Approvazione

24.2.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

26

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Deposito

26.2.2015