RELAZIONE INTERLOCUTORIA sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea

18.3.2015 - (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Monica Macovei


Procedura : 2013/0255(APP)
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A8-0055/2015
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A8-0055/2015
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea

(COM(2013)05342013/0255(APP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),

–   vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea[1],

–   vista la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

–   vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere[2],

–   vista la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),

–   visti gli articoli 8 e 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali,

–   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 86, 218, 263, 265, 267, 268 e 340,

–   visto l'articolo 99, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0055/2015),

A. considerando che i dati raccolti e analizzati dalla Commissione hanno condotto all'individuazione di sospetta frode agli interessi finanziari dell'Unione per un valore che si aggira intorno ai 500 milioni di euro annui, anche se vi sono buone ragioni per ritenere che la cifra a rischio di frode potrebbe addirittura ammontare a 3 miliardi di euro annui;

B.  considerando che il tasso di imputazioni è basso – assestandosi intorno al 31% negli otto anni dal 2006 al 2013 – rispetto al numero di raccomandazioni giudiziarie rivolte agli Stati membri dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); che uno degli obiettivi della Procura europea (EPPO) è di colmare questa lacuna;

C. considerando che è possibile che taluni Stati membri agiscano con minore efficacia in quanto all'accertamento e al perseguimento delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, arrecando così danno ai contribuenti di tutti gli Stati membri che concorrono al bilancio dell'Unione;

D.  considerando che nella risoluzione del 12 marzo 2014 il Parlamento invitava al Consiglio a coinvolgerlo ampiamente nella sua attività legislativa attraverso un flusso costante di informazioni e una consultazione senza soluzione di continuità;

E.  considerando che la differenza tra giurisdizioni, tradizioni giuridiche e sistemi giudiziari e di applicazione della legge nei vari Stati membri non dovrebbe ostacolare o indebolire la lotta contro le frodi e la criminalità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

F.  considerando che il terrorismo è finanziato anche dalla criminalità organizzata, con gruppi criminali che raccolgono fondi attraverso la frode;

G.  considerando che l'articolo 86 TFUE prevede un ampliamento delle attribuzioni della Procura europea alle forme gravi di criminalità aventi dimensione transfrontaliera; che tale possibilità può essere presa in considerazione dal Consiglio una volta istituita la Procura europea e resa correttamente operativa;

1.   ribadisce la sua ferma volontà di realizzare le priorità necessarie all'istituzione della Procura europea e di individuare i principi e le condizioni in base a cui può dare la sua approvazione;

2.   ribadisce il contenuto della sua precedente relazione interlocutoria, adottata nella risoluzione del 12 marzo 2014, e si propone di integrarlo e aggiornarlo seguendo gli ultimi sviluppi del dibattito in seno al Consiglio;

3.   invita il Consiglio ad assicurare trasparenza e legittimità democratica tenendo il Parlamento pienamente informato e consultandolo regolarmente; sollecita il Consiglio a tenere in debito conto le sue opinioni, quale presupposto per assicurare l'approvazione dell'adozione del regolamento che istituisce la Procura europea;

4.   rammenta che la Procura europea dovrebbe essere competente per i reati correlati alla frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione; ricorda al riguardo che i pertinenti illeciti penali devono figurare nella proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF); invita il Consiglio, pur riconoscendo i progressi compiuti dai colegislatori nei negoziati per l'adozione della direttiva PIF, a rinnovare i suoi sforzi ai fini di un accordo su quest'ultima per l'istituzione della Procura europea;

5.   ritiene necessario un approccio innovativo per indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di frodi agli interessi finanziari dell'Unione, al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro la frode, il tasso di recupero e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni dell'UE;

6.   reputa fondamentale garantire la creazione di una Procura europea unica, forte e indipendente, in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e ritiene che qualsiasi soluzione meno incisiva costituirebbe un costo per il bilancio dell'Unione;

Una Procura europea indipendente

7.   sottolinea che la struttura della Procura europea dovrebbe essere del tutto indipendente dai governi nazionali e dalle istituzioni dell'UE e protetta da influenze e pressioni politiche; chiede pertanto apertura, obiettività e trasparenza nelle procedure di selezione e di nomina del procuratore capo europeo, dei suoi sostituti, dei procuratori europei e dei procuratori europei delegati; ritiene che, onde prevenire qualsiasi conflitto di interessi, l'incarico del Procuratore europeo debba essere a tempo pieno;

8.   sottolinea l'importanza del suo coinvolgimento nelle procedure di nomina dei procuratori europei e suggerisce un concorso generale per i candidati che rispondono ai necessari criteri di integrità, professionalità, esperienza e competenze; ritiene che i procuratori europei dovrebbero essere nominati dal Consiglio e dal Parlamento di comune accordo sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione, a seguito di una valutazione da parte di un gruppo indipendente di esperti scelti tra giudici, pubblici ministeri e avvocati di notoria competenza; il procuratore capo europeo dovrebbe essere nominato secondo la stessa procedura a seguito di un'audizione del Parlamento;

9.   ritiene che i membri del Collegio dovrebbero essere revocati a seguito di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Consiglio, della Commissione, del Parlamento e/o del procuratore capo europeo;

10. sottolinea che gli Stati membri devono coinvolgere gli organismi giudiziari autonomi nazionali nelle procedure di nomina dei procuratori europei delegati, in conformità alle leggi e alle prassi nazionali;

11. accoglie con favore la disposizione contenuta nel testo del Consiglio riguardante la presentazione di una relazione annuale alle istituzioni dell'UE al fine di garantire una valutazione continua delle attività svolte dal nuovo organismo; chiede al Consiglio di garantire che la relazione annuale contenga, tra l'altro, informazioni dettagliate sulla disponibilità delle autorità nazionali a cooperare con la Procura europea;

Una chiara ripartizione delle competenze tra la Procura europea e le autorità nazionali

12. ritiene che le norme che disciplinano la ripartizione delle competenze tra la Procura europea e le autorità nazionali dovrebbero essere definite con chiarezza onde evitare qualsiasi incertezza o errore di interpretazione nella fase operativa: la Procura europea dovrebbe essere competente a investigare e perseguire i reati che costituiscono frodi agli interessi finanziari dell'Unione in base alla direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; ritiene che la Procura europea dovrebbe innanzitutto stabilire, prima che le autorità nazionali avviino indagini proprie, se il caso rientri nelle proprie competenze, al fine di evitare l'inefficienza di indagini parallele;

13. insiste sul fatto che le autorità nazionali preposte alle indagini sui reati che possono rientrare nell'ambito di competenza della Procura europea dovrebbero essere tenute a informare quest'ultima in merito a tali indagini; ribadisce la necessità che la Procura europea goda del diritto di prendere in carico tali indagini qualora lo ritenga opportuno, così da garantire la sua indipendenza e la sua efficacia;

14. ribadisce che le attribuzioni della Procura europea dovrebbero essere estese a reati diversi da quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione soltanto se cumulativamente:

a)   la specifica condotta costituisce contemporaneamente un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione e altri reati;

b)   i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sono prevalenti e gli altri sono meramente accessori; e

c)   l'ulteriore azione e sanzione penale per gli altri reati non sarebbe più possibile se essi non fossero perseguiti e giudicati insieme ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; reputa anche che, in caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto all'esercizio delle competenze, la Procura europea dovrebbe decidere, a livello centrale, a chi competa investigare e perseguire i reati; ritiene inoltre che la determinazione della competenza, in conformità a tali criteri, dovrebbe essere sempre soggetta a controllo giurisdizionale;

Una struttura efficiente per la gestione efficace delle cause

15. deplora che gli Stati membri stiano vagliando l'opzione di una struttura collegiale, invece della struttura gerarchica inizialmente proposta dalla Commissione; ritiene a tal proposito che le decisioni relative all'esercizio dell'azione penale, alla scelta della giurisdizione competente, alla riassegnazione o all'archiviazione di un caso e al compromesso dovrebbero essere prese a livello centrale dalle camere;

16. sottolinea che le camere dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nelle indagini e nei procedimenti giudiziari, senza limitare le loro attività a semplici funzioni di coordinamento, ma piuttosto controllando l'operato dei procuratori delegati europei nel settore;

17. esprime preoccupazione per il collegamento automatico tra un procuratore europeo nell'ufficio centrale e una causa depositata presso il suo Stato membro, in quanto ciò potrebbe condurre a debolezze manifeste in termini di indipendenza dei procuratori e di distribuzione uniforme delle cause;

18. chiede pertanto un'organizzazione razionale del carico di lavoro della Procura europea a livello centrale; rileva, a tale proposito, che il sistema di assegnazione delle cause tra le camere dovrebbe seguire criteri predeterminati e oggettivi; suggerisce inoltre che in una fase successiva potrebbe essere prevista una specializzazione specifica delle camere;

19. è convinto che le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie riguardo ai sistemi nazionali di applicazione della legge saranno garantite anche dal personale della Procura europea in forza nell'ufficio centrale;

Misure investigative e ammissibilità delle prove

20. invita il legislatore a garantire procedure snelle affinché la Procura europea ottenga l'autorizzazione a mettere in atto misure investigative nei casi transfrontalieri, in conformità della legge degli Stati membri in cui è richiesta e attuata la misura in questione; rammenta che i colegislatori hanno concordato criteri per la richiesta di misure investigative da parte degli Stati membri in base al principio del reciproco riconoscimento nella direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale; ritiene che si dovrebbero applicare i medesimi criteri alle misure investigative che necessitano dell'autorizzazione della Procura europea, in particolare per quanto riguarda i motivi di rifiuto;

21. invita il Consiglio a garantire l'ammissibilità delle prove raccolte dalla Procura europea, nel pieno rispetto per la legislazione europea e nazionale pertinente, in tutta l'Unione, in quanto elemento cruciale per assicurare l'efficacia delle azioni penali, conformemente all'articolo 6 TUE, alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea dei diritti dell'uomo;

22. ribadisce la necessità che la Procura europea raccolga tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico; insiste inoltre sull'esigenza, in qualunque indagine intrapresa dalla Procura europea, di garantire all'indagato o imputato determinati diritti relativi alle prove, in particolare:

a) l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di sottoporre prove al vaglio della Procura europea;

b) l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di chiedere alla Procura europea di raccogliere tutte le prove utili alle indagini, comprese la nomina di esperti e l'audizione di testimoni;

23. ritiene che, in considerazione della possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri di competenza della Procura europea, sia fondamentale garantire che i procuratori europei, i procuratori europei delegati e le procure nazionali rispettino appieno il principio del ne bis in idem con riferimento alle azioni penali per reati di competenza della Procura europea;

Accesso al controllo giurisdizionale               

24. afferma che il diritto al controllo giurisdizionale dovrebbe essere costantemente difeso in relazione all'attività della Procura europea e riconosce altresì la necessità che quest'ultima operi in modo efficace; ritiene pertanto che tutte le decisioni prese dalla Procura dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alla corte competente; sottolinea che le decisioni prese dalle camere, come la scelta del foro per l'azione penale, l'archiviazione o riassegnazione di un caso o il compromesso, dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alle corti dell'Unione;

25. ritiene che, ai fini del controllo giurisdizionale di tutte le misure investigative e di altre misure procedurali adottate nell'esercizio dell'azione penale, la Procura europea dovrebbe essere considerata un'autorità nazionale dinanzi alle corti competenti degli Stati membri;

Tutela giuridica coerente per indagati e imputati

26. ricorda che la nuova Procura dovrebbe svolgere le sue attività nel pieno rispetto dei diritti degli indagati o imputati sanciti dall'articolo 6 TUE, dall'articolo 16 TFUE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle misure legislative già adottate a livello di Unione sui diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali e sulla protezione dei dati personali;

27. sostiene che la futura direttiva sul patrocinio dovrebbe applicarsi in egual modo a tutti gli indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura europea; invita gli Stati membri, in assenza di una direttiva UE, a garantire l'effettivo accesso al patrocinio in conformità con le leggi nazionali in materia;

28. sottolinea che tutti gli indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura europea hanno diritto alla tutela dei loro dati personali; pone l'accento al riguardo sul fatto che il trattamento di dati personali a opera della Procura europea deve essere soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001; evidenzia che eventuali disposizioni specifiche sulla protezione dei dati contenute nel regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea possono soltanto integrare ed elaborare ulteriormente le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001, e solo nella misura del necessario;

29.  ribadisce la sua ferma volontà di istituire una Procura europea e di procedere alla riforma di Eurojust, come anticipato dalla Commissione in entrambe le proposte; chiede alla Commissione di riadeguare le stime sull'impatto di bilancio della struttura collegiale; chiede chiarimenti sulle relazioni tra Eurojust, Procura europea e OLAF, al fine di differenziare i loro rispettivi ruoli nella protezione degli interessi finanziari dell'UE; invita il Consiglio e la Commissione a esaminare la possibilità di un approccio integrato più incisivo da parte di queste agenzie, al fine di rendere più efficaci le indagini;

30. esorta il Consiglio a seguire queste raccomandazioni e sottolinea che le condizioni summenzionate sono fondamentali ai fini dell'approvazione da parte del Parlamento del progetto di regolamento del Consiglio;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Il valore aggiunto della Procura europea deve consistere nel far convergere indagini e procedimenti penali in un ufficio unico e indipendente operante a livello europeo per i casi di frode nei confronti di fondi dell'Unione, nonché nel rafforzare le azioni penali, il recupero dei fondi e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni europee. Il sistema attuale, anche se ben funzionante in alcuni Stati membri, si è rivelato piuttosto inefficace nell'Unione per quanto riguarda i procedimenti penali e il recupero di fondi.

In termini generali, la creazione di una Procura europea dovrebbe essere guidata dalla necessità concreta di correggere la situazione attuale, in cui il tasso medio di imputazioni a seguito di raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF negli otto anni dal 2006 al 2013 è stato del 31%. Di conseguenza, il recupero del denaro dei cittadini è stato basso, il che è inaccettabile e rende necessario un cambiamento profondo.

Il relatore desidera presentare una nuova relazione interlocutoria, che delinea le priorità politiche del Parlamento europeo e sottolinea i principi e le condizioni secondo cui il Parlamento potrebbe approvare la proposta del legislatore. Sin dall'adozione della proposta della Commissione nel luglio 2013, il Parlamento europeo ha mostrato grande interesse e impegno a partecipare al processo legislativo. Nella risoluzione del 12 marzo 2014 il Parlamento ha invitato il Consiglio a coinvolgerlo strettamente nella sua attività e ha avanzato una serie di proposte politiche riguardanti alcuni degli aspetti più cruciali in gioco: la struttura, l'indipendenza, il processo decisionale, le competenze, gli strumenti di indagine, l'ammissibilità delle prove, il ricorso giurisdizionale, la tutela giuridica.

Gli orientamenti espressi finora in seno al Consiglio Giustizia e affari interni indicano un organo collegiale composto da un procuratore europeo per Stato membro guidato da un procuratore capo e una competenza concorrente tra la nuova Procura e i servizi nazionali responsabili dell'azione penale. Le decisioni in materia avranno un impatto positivo o negativo sull'efficacia delle attività della Procura europea nonché sul valore aggiunto complessivo del nuovo organo dell'Unione.

PARERE della commissione giuridica (26.2.2015)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea
(COM(2013)05342013/0255(APP))

Relatore per parere: Victor Negrescu

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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti suggerimenti:

Visti

–   visto il parere della commissione giuridica destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, del 3 marzo 2014, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea,

–   vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea[1],

Raccomandazioni

1.  ribadisce il contenuto del parere della commissione giuridica del 3 marzo 2014 e si prefigge di affrontare una serie di elementi aggiuntivi, anche per quanto riguarda i nuovi sviluppi delle discussioni in seno al Consiglio;

2.  sottolinea l'importanza di garantire l'indipendenza della Procura europea (EPPO), del procuratore generale europeo e dei suoi sostituti, dei procuratori europei e dei procuratori delegati europei, soprattutto da qualsiasi influenza indebita da parte di partiti politici, di autorità politiche, amministrative o giudiziarie nazionali, ivi comprese le istituzioni europee; ritiene che l'incarico del Procuratore europeo debba essere un incarico a tempo pieno;

3.  ribadisce la sua ferma volontà di istituire una Procura europea e di procedere alla riforma di Eurojust, come previsto dalla Commissione europea nella sua proposta di regolamento su Eurojust; è tuttavia convinto che la riforma di Eurojust dovrebbe attendere l'adozione da parte del Consiglio di un approccio generale alla Procura europea; resta favorevole a un approccio congiunto, vista la stretta interazione tra la Procura europea ed Eurojust;

4.  ritiene che la sfera delle competenze della Procura europea dovrebbe essere definita in modo univoco al fine di evitare incertezza giuridica circa i reati che vi rientrano; invita a tale proposito il Consiglio a chiarire le competenze di Eurojust, Europol e dell'OLAF, affinché tutti gli organismi responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'UE presentino un ruolo ben definito e distinto;

5.  accoglie con favore la proposta stando alla quale l'EPPO dovrebbe presentare una relazione annuale alle istituzioni dell'UE, al fine di garantire la trasparenza e la valutazione delle linee generali della propria attività, e sottolinea che ciò non dovrebbe costituire un modo per le istituzioni dell'Unione di influenzare l'attività futura della Procura europea;

6.  sottolinea l'esigenza di una procedura di selezione aperta, trasparente e indipendente per la nomina del procuratore europeo e dei suoi sostituti e suggerisce un concorso generale per i candidati aventi professionalità, esperienza e competenze adeguate, che possano figurare in un elenco ristretto di candidati stilato dalla Commissione e valutato da un gruppo indipendente di esperti; suggerisce di trasmettere l'elenco ristretto con la preselezione al Parlamento europeo e al Consiglio e di conferire al Parlamento e al Consiglio la facoltà di tenere ulteriori colloqui con i candidati che figurano in tale elenco ristretto; chiede pertanto che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto nella procedura di selezione del procuratore europeo e dei suoi sostituti e che la decisione finale sulla nomina sia adottata dal Consiglio e approvata dal Parlamento;

7.  raccomanda che l'EPPO presti particolare attenzione alla nomina dei procuratori europei e dei procuratori delegati europei nonché al rispetto dei criteri in materia di qualifiche, esperienza professionale e indipendenza, garantendo una rappresentanza geografica equilibrata;

8.  sottolinea la necessità che l'EPPO esamini e indaghi con il medesimo rigore casi di reati gravi che ledono gli interessi finanziari dell'UE da tutti gli Stati membri partecipanti, indipendentemente da qualsiasi considerazione geografia e casi o indagini precedenti, adottando un approccio qualitativo basato su criteri oggettivi;

9.  sottolinea la necessità di chiarire come l'EPPO possa operare efficacemente con tutti gli Stati membri;

10. raccomanda che l'EPPO compia particolari sforzi per contrastare la criminalità transfrontaliera a scapito degli interessi finanziari dell'UE, in considerazione della complessità della questione e dell'alto livello di pericolo e danni che essa genera; sostiene tuttavia che le attribuzioni della Procura europea dovrebbero essere definite precisamente, consentendo di identificare ex ante le fattispecie criminose che vi rientrano e di distinguere chiaramente tra le attribuzioni della Procura europea e quelle dei pubblici ministeri nazionali; suggerisce al riguardo un'attenta revisione delle definizioni di cui all'articolo 13 della proposta della Commissione europea sulla competenza accessoria, al fine di evitare doppie condanne o elusioni giurisdizionali; suggerisce inoltre di provvedere a che gli strumenti e le misure investigative a disposizione dell'EPPO siano omogenei, individuati con precisione e compatibili con tutti i sistemi giuridici degli Stati membri, onde garantire che sia esclusa la possibilità di scelta opportunistica del foro competente ("forum shopping");

11. rammenta che le azioni e le indagini intraprese da tutti i procuratori e dal personale dell'EPPO devono essere svolte nel pieno rispetto dei principi della legge, con particolare riferimento ai diritti conferiti all'indagato o all'imputato, come il rispetto della presunzione di innocenza fino a quando non sia stata raggiunta una sentenza definitiva e irrevocabile, del diritto a un processo equo, del diritto al silenzio, del diritto a un avvocato difensore e al patrocinio nonché del principio "non bis in idem"; invita gli Stati membri a garantire l'adozione di misure armonizzate in materia di riconoscimento e ammissibilità delle prove presentate dall'EPPO; ritiene, nello specifico, che le condizioni di ammissibilità delle prove debbano essere tali da rispettare tutti i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali interpretati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea; ritiene che l'EPPO dovrebbe raccogliere attivamente tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico;

12. deplora che nell'attuale proposta sull'istituzione della Procura europea l'ambito di competenza sia limitato alla frode; chiede quindi alla Commissione, una volta istituita la Procura europea, di proporre l'ampliamento del mandato della Procura onde coprire determinate categorie di gravi reati transfrontalieri, come la criminalità organizzata e il terrorismo;

13. invita il Consiglio a fornire dettagli dell'impatto sul bilancio dell'UE che sarà determinato dalla struttura collegiale proposta; ritiene in ogni caso che le decisioni relative alla scelta del foro competente, al perseguimento del reato, all'archiviazione del caso, alla sua riassegnazione e al compromesso debbano essere tutte prese a livello centrale;

14. afferma che il diritto a un ricorso giurisdizionale dovrebbe essere assicurato in qualsiasi momento rispetto all'attività dell'EPPO; ritiene che tutte le decisioni prese dalla Procura dovrebbero pertanto essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi all'organo giurisdizionale competente; ribadisce, in tale ottica, che le decisioni adottate dal procuratore europeo prima del processo o indipendentemente da esso, quali la decisione di avviare un'indagine, la scelta del foro per l'azione penale, l'archiviazione del caso o un compromesso, dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione; sottolinea che l'EPPO dovrebbe risarcire i danni causati da azione penale illegale o indebita in base al diritto nazionale;

15. ritiene che, oltre alla relazione annuale dell'EPPO sulle sue attività generali, il regolamento dovrebbe prevedere una clausola di revisione al fine di controllare doppiamente gli obiettivi dell'istituzione della Procura e i risultati ottenuti, onde individuare le lacune e le scappatoie che occorre affrontare.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

24.2.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

3

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu, Viktor Uspaskich

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Krisztina Morvai

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

 

Commissione per il controllo dei bilanci

Il presidente

IPOL-COM-CONT D(2015)3294

On. Claude Moraes

Presidente

Commissione per le libertà civili,

la giustizia e gli affari interni

ASP 13G205

Parlamento europeo

Oggetto: Relazione intermedia aggiornata sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)05342013/0255(APP))

Egregio on. Moraes,

Le scrivo riguardo alla Sua offerta di permettere alla commissione per il controllo dei bilanci (CONT) di contribuire alla relazione intermedia aggiornata sulla proposta relativa all'istituzione della Procura europea, che la Sua commissione sta elaborando per esprimere la posizione del Parlamento nel quadro delle ultime discussioni degli Stati membri. Desidero ringraziarLa per la buona cooperazione in corso in tale ambito.

Come sottolineato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 marzo 2014, la creazione di una Procura europea rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di uno spazio di giustizia penale europea e il rafforzamento degli strumenti per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, contribuendo in tal modo ad aumentare la fiducia dei contribuenti nell'UE. Essendo la Procura europea di esclusiva competenza legislativa del Consiglio, la commissione CONT invita il Consiglio ad associare pienamente il Parlamento ai suoi lavori.

La commissione CONT ritiene che si debba garantire che la Procura europea operi nel pieno rispetto e conformità dei diritti fondamentali, ma che dia altresì prova di versatilità, snellezza di procedure, efficienza e capacità di raggiungere i massimi risultati. La Procura europea dovrebbe essere totalmente indipendente dai governi nazionali e dalle istituzioni dell'UE ed essere protetta da qualsiasi pressione e/o influenza politica. Inoltre, l'ambito di competenza della Procura europea dovrebbe essere definito in modo inequivocabile, al fine di evitare incertezza giuridica circa i reati che vi rientrano. È di estrema importanza che il Consiglio chiarisca le competenze di Eurojust e dell'OLAF, affinché ai tre esistenti organismi responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'UE siano attribuiti ruoli chiaramente definiti e distinti.

Chiediamo inoltre che gli strumenti e le misure di investigazione a disposizione della Procura europea siano uniformi, individuati con precisione e compatibili con i sistemi giuridici degli Stati membri in cui devono essere applicati. Le norme in materia di ammissibilità delle prove e della loro valutazione a norma dell'articolo 30 della proposta della Commissione devono essere chiare, godere di applicazione uniforme in ciascuna giurisdizione coperta dalla Procura europea e garantire pieno rispetto delle garanzie procedurali.

La commissione CONT, inoltre, chiede che il modello organizzativo della Procura europea preveda che a livello centrale essa sia dotata di competenze, esperienza e conoscenze adeguate, così da garantire che il personale inquirente disponga delle capacità necessarie alla conduzione di indagini negli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati.

Notiamo che in seno al Consiglio una maggioranza degli Stati membri ritiene che un collegio dei procuratori europei sarebbe la struttura più idonea ad assicurare il livello necessario di competenze e di esperienza in sede investigativa. Tuttavia, abbiamo il sospetto che tale struttura potrebbe condurre a una perdita di indipendenza o a inefficacia, ed esprimiamo quindi preoccupazione per le discussioni in corso in seno al Consiglio circa la struttura e le competenze della Procura europea.

Accogliamo con favore l'intenzione del Consiglio di concedere alla Procura e agli Stati membri competenza concorrente per condurre indagini sui reati ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea, il che contribuirà a garantire che le indagini siano svolte al livello adeguato.

La commissione CONT chiede alla commissione LIBE di esortare il Consiglio a rispettare i seguenti principi:

 una procedura di selezione aperta e trasparente per la nomina dei procuratori europei, con il pieno coinvolgimento del Parlamento nella procedura di selezione del procuratore capo europeo e dei suoi sostituti, al fine di fare della Procura un organismo veramente europeo e di garantirne l'indipendenza dai governi nazionali;

 l'attribuzione dei casi tra procuratori in base alle loro competenze;

 la creazione di una struttura decentrata – come proposto dalla Commissione – che consenta ai procuratori europei delegati di avviare e condurre indagini nel proprio Stato membro o in un altro, facendo in modo che le indagini rimangano entro i sistemi giudiziari nazionali, prevedendo nel contempo che la Procura europea venga informata dal procuratore ogniqualvolta sia avviata un'indagine, evitando così i problemi attualmente incontrati dall'OLAF, che, per poter adempiere alle proprie funzioni, deve fare affidamento sulla disponibilità degli Stati membri a rilasciare un certo livello di informazioni;

 infine, onde garantire l'efficienza della Procura europea le prove raccolte da quest'ultima devono essere ammissibili dinanzi ai tribunali degli Stati membri e in piena ottemperanza della legge dello Stato membro in cui l'indagine ha avuto luogo, così come delle sue proprie norme indicate nel regolamento.

Deploriamo che la proposta che istituisce la Procura europea non sia accompagnata né da una proposta relativa all'istituzione di un Tribunale penale europeo come tribunale specializzato affiancato al Tribunale, a norma dell'articolo 257 TFUE, né da una proposta relativa a un quadro di diritto processuale europeo. La commissione da me presieduta chiede al Consiglio di prendere in esame questi suggerimenti.

Inoltre la commissione CONT reputa necessario che i funzionari dell'UE siano equiparati agli altri cittadini dell'Unione e chiede che siano modificati di conseguenza l'articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 19 dello Statuto dei funzionari dell'Unione, consentendo così un'azione immediata della Procura europea;

Allo stesso modo la commissione chiede che la proposta relativa alla Procura europea sia pienamente allineata alla proposta legislativa che stabilisce norme minime comuni che disciplinano il diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati (2013/0409 (COD)).

Continueremo a seguire da vicino i negoziati del Consiglio e ci auguriamo vivamente che Lei possa tenere conto delle nostre richieste in sede di elaborazione del progetto di relazione interlocutoria.

Cordiali saluti,

Inge Gräßle

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

9.3.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

13

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in't Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Janice Atkinson, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss