RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti

8.7.2015 - (COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Sven Giegold


Procedura : 2014/0194(COD)
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A8-0227/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell'attuazione di alcuni provvedimenti

(COM(2014)0379 – C8‑0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0379),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0038/2014),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere della Banca centrale europea del 5 dicembre 2014[1],

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0227/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 visto il parere della Banca centrale europea1bis,

 

_____________________________________

 

1bis GU C 31 del 30.1.2015, pag. 3.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Un'informazione statistica di qualità è un bene pubblico fondamentale per la ricerca universitaria e per un'elaborazione informata delle politiche pubbliche.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Le statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero rivestono un'importanza fondamentale ai fini di una formulazione corretta delle previsioni economiche e un'elaborazione informata delle politiche economiche.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di alcuni atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e delle unità rispondenti.

(3) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di alcuni atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e delle unità rispondenti, al di là di quanto è necessario ai fini del presente regolamento, e non modifichino il quadro concettuale sottostante.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione quando, in seguito a modifiche in ambito economico e tecnico, è necessario aggiornare le prescrizioni relative ai dati, ivi comprese le scadenze di presentazione e le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni dei flussi di dati indicati nell'allegato I, e quando vanno aggiornate le definizioni di cui all'allegato II.

(6) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione quando, in seguito a modifiche in ambito economico e tecnico, è necessario aggiornare i dati relativi ai livelli di disaggregazione geografica, ai livelli di disaggregazione per settore istituzionale e ai livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, come anche per specificare le norme comuni di qualità, il contenuto delle relazioni sulla qualità e i requisiti per l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, a condizione che tali aggiornamenti e specificazioni non influiscano sull'onere di segnalazione né modifichino il quadro concettuale sottostante. Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione quando è necessario cancellare talune prescrizioni relative ai flussi di dati indicati nell'allegato I, a condizione che tali cancellazioni non riducano la qualità delle statistiche prodotte in conformità del presente regolamento.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per garantire l'uniformità delle condizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 184/2005, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare norme di qualità comuni e di armonizzare il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.

(8) Al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 184/2005, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di armonizzare il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La fattiva cooperazione in atto tra banche centrali nazionali e gli istituti nazionali di statistica, da un lato, e tra Eurostat e la Banca centrale europea, dall'altro, costituisce un approccio positivo che andrebbe mantenuto e sviluppato ulteriormente al fine di migliorare l'armonizzazione globale e la qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti, delle statistiche finanziarie, delle statistiche di finanzia pubblica, delle statistiche macroeconomiche e dei conti nazionali. Le banche centrali nazionali continuerebbero a collaborare attivamente all'elaborazione di tutte le decisioni in materia di BdP, SIS e IDE attraverso la loro partecipazione al gruppo di esperti della Commissione responsabile per la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all'estero. L'European Statistical Forum, istituito tramite un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali, firmato il 24 aprile 2013, assicura il coordinamento della cooperazione strategica tra SSE e SEBC10.

(12) La fattiva cooperazione in atto tra banche centrali nazionali (BCN) e gli istituti nazionali di statistica (INS), da un lato, e tra Eurostat e la Banca centrale europea, dall'altro, costituisce un approccio positivo che andrebbe mantenuto e sviluppato ulteriormente al fine di migliorare l'armonizzazione globale e la qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti, delle statistiche finanziarie, delle statistiche di finanzia pubblica, delle statistiche macroeconomiche e dei conti nazionali. Gli INS e le BCN continuerebbero a collaborare attivamente all'elaborazione di tutte le decisioni in materia di BdP, SIS e IDE attraverso la loro partecipazione al gruppo di esperti responsabile per la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all'estero. L'European Statistical Forum, istituito tramite un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali, firmato il 24 aprile 2013, assicura il coordinamento della cooperazione tra SSE e SEBC10.

__________________

__________________

10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF

10 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) In conformità dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la Commissione dovrebbe consultare la Banca centrale europea sugli atti giuridici rientranti nelle sue attribuzioni.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Gli Stati membri dovrebbero fornire i dati necessari per l'elaborazione delle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero in tempo utile, nella forma adeguata e con la qualità richiesta.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Dall'adozione del regolamento (CE) n. 184/2005, i flussi finanziari internazionali si sono intensificati e sono diventati più complessi. Il maggiore utilizzo di società veicolo e di costruzioni giuridiche per il trasferimento di flussi di capitali ha reso più difficile monitorare questi flussi al fine di garantire una loro adeguata tracciabilità e di evitare una contabilizzazione doppia o multipla.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) È pertanto opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (CE) n. 184/2005 al fine di aumentare la trasparenza e la granularità delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti (BdP), agli scambi internazionali di servizi (SIS) e agli investimenti diretti all'estero (IDE), rafforzando gli obblighi di segnalazione e di pubblicazione per trarre vantaggio, ma non esclusivamente, da recenti innovazioni quali l'identificativo internazionale della persona giuridica, che fa parte delle proposte dell'OCSE per il miglioramento della trasmissione di informazioni relative ai conti finanziari, nonché utilizzando recenti innovazioni giuridiche quali i registri dei proprietari beneficiari finali istituiti nel quadro della direttiva antiriciclaggio. Tali obblighi rafforzati accrescerebbero il valore analitico delle statistiche dell'Unione inerenti agli IDE e potrebbero altresì contribuire alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari associati alle operazioni di investimento diretto.

Motivazione

Il riferimento all'identificativo internazionale della persona giuridica nell'emendamento è basato su un contributo dell'associazione tedesca dei fondi d'investimento (BVI).

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater) Ove possibile sotto il profilo metodologico, le statistiche elaborate nel quadro del regolamento (CE) n. 184/2005 dovrebbero consentire di distinguere gli IDE "greenfield" dagli IDE che conducono ad acquisizioni, che, nel corso di un determinato periodo, non aumentano gli investimenti lordi nello Stato membro interessato né il capitale di esercizio dell'entità economica interessata dal cambiamento di proprietà.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quinquies) La Commissione (Eurostat) dovrebbe rafforzare la propria cooperazione con le altre organizzazioni internazionali, che forniscono la maggior parte delle statistiche previste dal presente regolamento, quali l'OCSE e il Fondo monetario internazionale (FMI), al fine di promuovere lo scambio di esperienze, di modo da aumentare effettivamente la qualità delle statistiche sui processi economici internazionali. Questa cooperazione internazionale faciliterebbe altresì lo sviluppo di un quadro concettuale adeguato, basato sia sulla proprietà finale sia sulla distinzione tra IDE "greenfield" e IDE che conducono ad acquisizioni, e potrebbe coinvolgere anche altre organizzazioni e sedi internazionali come l'iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (G20 Data Gaps Initiative).

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 13 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 sexies) La Commissione (Eurostat) è incoraggiata a far uso della disposizione che le consente di divulgare pubblicamente la propria valutazione della qualità dei contributi nazionali alle statistiche, in particolare qualora abbia dei dubbi circa la precisione delle informazioni in tutti i tipi di statistiche, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017 1 bis.

 

_______________________

 

1 bis Regolamento n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 13 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 septies) Al fine di rafforzare la cooperazione tra il sistema statistico europeo (SSE) e il SEBC, la Commissione dovrebbe consultare il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti1 bis, su tutte le questioni che rientrano nelle sue competenze, come previsto da tale decisione.

 

___________________

 

1 bis Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).

Motivazione

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, in seguito a modifiche in ambito economico e tecnico, occorre aggiornare le prescrizioni relative ai dati, ivi comprese le scadenze di presentazione e le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati indicati nell'allegato I, e quando occorre aggiornare le definizioni di cui all'allegato II."

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, in seguito a modifiche in ambito economico e tecnico, occorre aggiornare le prescrizioni relative ai dati, i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, come anche per specificare il contenuto delle relazioni sulla qualità e i requisiti per l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, a condizione che tali aggiornamenti e specificazioni non influiscano sull'onere di segnalazione né modifichino il quadro concettuale sottostante."

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando occorre cancellare talune prescrizioni relative ai flussi di dati indicati nell'allegato I, a condizione che tali cancellazioni non riducano la qualità delle statistiche prodotte in conformità del presente regolamento.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese.

"1. Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere, ma non esclusivamente, fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese, inclusi i registri centrali di informazione sui proprietari beneficiari finali di società e altri soggetti giuridici di cui nella direttiva antiriciclaggio, il registro degli eurogruppi (EGR) o l'identificativo internazionale della persona giuridica, e i dati IDE disaggregati per paese di controparte nell'ambito dell'iniziativa "Indagine sugli investimenti diretti coordinati (CDIS)" dell'FMI."

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, tenendo conto delle implicazioni per quanto riguarda i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e dei cambiamenti importanti in fatto di rilevazione dei dati.

"3. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione la periodicità delle relazioni sulla qualità, tenendo conto delle implicazioni per quanto riguarda i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e dei cambiamenti importanti in fatto di rilevazione dei dati.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Paragrafo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 bis. La Commissione (Eurostat) stabilisce, mediante atti di esecuzione, accordi di cooperazione con istituti di statistica a livello internazionale, al fine di promuovere l'utilizzo di concetti, classificazioni, metodi e altre norme internazionali, inclusi l'FMI e l'OCSE, in particolare al fine di garantire la coerenza e una migliore comparabilità a livello globale delle statistiche elaborate nel contesto del presente regolamento."

Motivazione

Tale disposizione si basa su una disposizione simile dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 99/2013 sul programma statistico europeo 2013-2017.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 ter) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Articolo 5

Articolo 5

Flussi di dati

Flussi di dati

Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

1. Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

a) indicatori della bilancia dei pagamenti in euro;

a) indicatori della bilancia dei pagamenti in euro;

b) statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;

b) statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;

c) scambi internazionali di servizi;

c) scambi internazionali di servizi;

d) flussi di investimenti diretti all'estero;

d) flussi di investimenti diretti all'estero;

e) posizioni di investimenti diretti all'estero.

e) posizioni di investimenti diretti all'estero.

 

2. Le statistiche da elaborare aggregano flussi di informazioni sulla base di fonti di dati complete e affidabili e, ove possibile sotto il profilo metodologico, le statistiche da elaborare aggregano i flussi di investimenti diretti all'estero in uscita sulla base del paese di registrazione del proprietario beneficiario finale dell'entità economica che controlla l'investimento.

 

3. Ove possibile sotto il profilo metodologico, e tenendo pienamente conto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, le statistiche da elaborare distinguono, a livello dei flussi di investimenti diretti all'estero in entrata, tra i flussi che danno luogo a investimenti "greenfield", con un aumento degli investimenti lordi o del capitale di esercizio di un'entità economica, e le acquisizioni, che producono solamente un cambiamento di proprietà per l'entità economica interessata nel corso dell'anno di riferimento.

 

4. Entro il 28 febbraio 2018 la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 10 per specificare i requisiti metodologici necessari per garantire la qualità e la comparabilità delle statistiche inerenti agli IDE sulla base del concetto della proprietà finale e distinguendo gli IDE "greenfield" dalle acquisizioni, tenendo conto della cooperazione internazionale in questo processo.

 

5. La Commissione, previa consultazione del CMFB, dà l'avvio a studi pilota relativi alle statistiche inerenti agli IDE sulla base del concetto della proprietà finale e distinguendo gli IDE "greenfield" dalle acquisizioni.Tali studi pilota supportano l'elaborazione dei requisiti metodologici di cui al paragrafo 4 e valutano la fattibilità e i costi della relativa rilevazione dei dati. La Commissione può prorogare il termine di cui al paragrafo 4 di due anni qualora stabilisca, nella relazione sull'applicazione, che l'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 4 richiede più tempo, oppure propone, se del caso, una revisione del regolamento. Gli studi pilota supportano l'elaborazione dei requisiti metodologici di cui ai paragrafi 2 e 4 e valutano la fattibilità e i costi della relativa rilevazione dei dati.

 

6. Le statistiche elaborate in conformità dei paragrafi da 1 a 3 sono trasmesse alla Commissione (Eurostat).

Tali flussi di dati sono conformi a quanto specificato nell'allegato I.

7. I flussi di dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono conformi a quanto specificato nell'allegato I previa richiesta di parere al CMFB.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino un aggravio degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei rispondenti, oltre quanto necessario ai fini del presente regolamento.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 10 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Qualora un atto delegato sia presentato poco prima o durante un periodo festivo, il termine decorre dalla data della prima tornata completa del Parlamento europeo successiva a tale periodo. In ogni caso, il termine può essere esteso per includere tre tornate complete.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 12

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 12

Articolo 12

Relazione sull'applicazione

Relazioni sull'applicazione

Entro il 28 febbraio 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Entro il 28 febbraio 2018 e successivamente ogni cinque anni, o ogniqualvolta lo consideri necessario prima del 28 febbraio 2018, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

In particolare la relazione:

a) registra la qualità delle statistiche elaborate;

a) registra la qualità delle statistiche elaborate;

b) valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;

b) valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;

 

b bis) valuta se è l'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richiede più tempo;

c) individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.

c) individua i settori in cui sono possibili miglioramenti, ad esempio migliorando la trasparenza, la disponibilità e la granularità delle statistiche elaborate, come pure i costi relativi all'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti;

d) riesamina il funzionamento del comitato e raccomanda in merito all'opportunità di ridefinire la portata delle misure di esecuzione.

d) riesamina il funzionamento del comitato di cui all'articolo 11 e raccomanda in merito all'opportunità di ridefinire la portata delle misure di esecuzione.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter) È aggiunto il seguente articolo:

 

Articolo 12 bis

 

Cooperazione con altri comitati

 

In merito a tutte le questioni di competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE, la Commissione chiede il parere di tale comitato conformemente alla medesima decisione.

Motivazione

As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater) È aggiunto il seguente articolo:

 

Articolo 12 ter

 

Comunicazione pubblica sugli investimenti diretti all'estero

 

1. Eurostat pubblica in una pagina dedicata e conviviale del suo sito Internet le statistiche relative agli investimenti diretti all'estero per tutte le giurisdizioni coperte dal livello Geo 6 dell'allegato I.

 

2. Tenendo pienamente conto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, la Commissione rende pubbliche le sue statistiche e l'esatta metodologia di calcolo.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Allegato I – tavola 4.1

 

Testo in vigore

Tavola 4

Investimenti diretti all'estero – operazioni (compresi i redditi)

Tavola 4.1 Investimenti diretti all'estero – Operazioni

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità annuale

Primo periodo di riferimento 2013

 

Saldo netto

Acquisizione netta di attività finanziarie

Incremento netto delle passività

TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI

 

 

 

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE) – Operazioni

Geo

6

Geo

5

Geo

5

IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Utili reinvestiti

Geo

5

Geo

5

 

 

IDE - Strumenti di debito

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni

Geo

6

Geo

5

Geo

5

IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo

5

 

 

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area

Geo

5

 

 

 

 

dell'euro

 

 

 

 

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo

5

 

 

 

 

IDES - Utili reinvestiti

Geo

5

 

 

Geo

5

IDES - Strumenti di debito

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

 

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

 

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

 

 

 

SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI

 

 

 

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE) – Operazioni (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

Emendamento

4 quinquies) All'allegato I, la tavola 4.1 è così modificata:

Tavola 4

Investimenti diretti all'estero – operazioni (compresi i redditi)

Tavola 4.1 Investimenti diretti all'estero – Operazioni

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità annuale

Primo periodo di riferimento 2013

 

Saldo netto

Acquisizione netta di attività finanziarie

Incremento netto delle passività

TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI

 

 

 

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE)

Geo

6

Geo

6

Geo

6

IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Utili reinvestiti

Geo

5

Geo

5

 

 

IDE - Strumenti di debito

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni

Geo

6

Geo

6

Geo

6

IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo

5

 

 

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo

5

 

 

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo

5

 

 

 

 

IDES - Utili reinvestiti

Geo

5

 

 

Geo

5

IDES - Strumenti di debito

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo

5

Geo

5

Geo

5

di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

 

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

 

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

 

 

 

SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI

 

 

 

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE) – Operazioni (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

 

 

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

Motivazione

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Annegato I – Tavola 4.2

 

Testo in vigore

Tavola 4.2 Investimenti diretti all'estero - Redditi

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

 

Saldo

Crediti

Debiti

TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE) - Redditi

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IDE - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Utili reinvestiti

Geo 5

Geo 5

 

IDE - Interessi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IDES - Dividendi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

IDES - Utili reinvestiti

Geo 5

 

Geo 5

IDES - Interessi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE) – Redditi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

 

 

Emendamento

4 sexies) All'allegato I, la tavola 4.2 è così modificata:

Tavola 4.2 Investimenti diretti all'estero - Redditi

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

 

Saldo

Crediti

Debiti

TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE) – Redditi

Geo 6

Geo 6

Geo 6

IDE - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Utili reinvestiti

Geo 5

Geo 5

 

IDE - Interessi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi

Geo 6

Geo 6

Geo 6

IDES - Dividendi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

IDES - Utili reinvestiti

Geo 5

 

Geo 5

IDES - Interessi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE) – Redditi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

 

Motivazione

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Allegato I – Tavola 5.1

 

Testo in vigore

Tavola 5

Investimenti diretti all'estero - posizioni

Tavola 5.1 Investimenti diretti all'estero - Posizioni

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

 

Saldo netto

Attività

Passività

TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE)

Geo 6

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Geo 5

IDE – Azioni e partecipazioni

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IDE - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)

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IDE - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

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IDE - Strumenti di debito

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Geo 5

IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)

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Geo 5

IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IDES – Azioni e partecipazioni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

IDES - Strumenti di debito

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

 

Emendamento

4 septies) All'allegato I, la tavola 5.1 è così modificata:

Tavola 5

Investimenti diretti all'estero - posizioni

Tavola 5.1 Investimenti diretti all'estero - Posizioni

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

 

Saldo netto

Attività

Passività

TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

IDE – Azioni e partecipazioni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

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IDE - Strumenti di debito

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)

Geo 6

Geo 6

Geo 6

IDES – Azioni e partecipazioni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

IDES - Strumenti di debito

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro

Geo 5

 

 

l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE

Geo 5

 

 

SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI

 

 

 

Investimenti diretti all'estero (IDE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Motivazione

The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the ‘ultimate host/investor country’ approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the ‘immediate host/investing country’ (IHC/IIC) approach.

  • [1]  GU C 31 del 30.1.2015, pag. 3.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti (BdP), agli scambi internazionali di servizi (SIS) e agli investimenti diretti all'estero (IDE) fa parte del quadro generale dell'UE volto a monitorare gli sviluppi economici in ciascuno Stato membro e nell'Unione nel suo complesso. L'elaborazione di statistiche affidabili in tali ambiti è essenziale soprattutto per verificare aspetti chiave, quali gli sviluppi in materia di conti correnti e flussi finanziari all'interno e all'esterno dell'UE. Pertanto, esse contribuiscono a garantire la coerenza delle politiche economiche degli Stati membri con gli ampi orientamenti dell'Unione, come pure con gli obblighi giuridici derivanti dal quadro di governance economica dell'UE. Più in particolare, la disponibilità di statistiche attendibili è essenziale ai fini del processo di monitoraggio istituito nell'ambito delle procedure per gli squilibri macroeconomici.

Dopo l'adozione del regolamento iniziale e i successivi aggiornamenti, i flussi finanziari internazionali si sono intensificati e sono diventati più complessi. Nello specifico, il maggiore utilizzo di società veicolo e di costruzioni giuridiche per il trasferimento di flussi di capitali sia in entrata che in uscita ha reso più difficile monitorare questi flussi per garantire una loro adeguata tracciabilità ed evitare una contabilizzazione doppia o multipla, rendendo pertanto più complicata la lotta all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva.

In questo contesto, è opportuno riesaminare le disposizioni del regolamento (CE) n. 184/2005 in modo che soddisfino un duplice obiettivo.

In primo luogo, la revisione del regolamento (CE) n. 184/2005 rappresenta un'autentica occasione per aumentare la trasparenza e la granularità delle statistiche per quanto riguarda la BdP, il SIS e gli IDE, nonché per trarre vantaggio dalle recenti innovazioni giuridiche e rendere tali statistiche uno strumento più affidabile ai fini delle decisioni in materia di politica economica.

In secondo luogo, come sottolineato in effetti dalla Commissione, il regolamento (CE) n. 184/2005 deve essere aggiornato per garantirne l'allineamento alle norme contenute nel TFUE, conferendo alla Commissione i poteri necessari per adottare atti delegati e/o di esecuzione.

Ciò premesso, sarà opportuno affrontare i seguenti punti chiave:

1.        Aumento della trasparenza e della granularità delle statistiche per quanto concerne BdP, SIS e IDE

La trasparenza e la granularità per quanto concerne BdP, SIS e IDE potrebbero essere notevolmente migliorate rafforzando gli obblighi di segnalazione e pubblicazione per disporre di una migliore panoramica sui flussi lordi di capitale, nonché trarre vantaggio dalle recenti innovazioni quali l'identificativo internazionale della persona giuridica (codice LEI), che fa parte del quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per il miglioramento della trasmissione di informazioni finanziarie a fini fiscali. I recenti registri di proprietari beneficiari finali, istituiti nel quadro della direttiva antiriciclaggio, e le banche dati create nell'ambito dell'indagine coordinata sugli investimenti diretti (CDIS) su iniziativa del FMI sono anch'essi importanti strumenti innovativi che possono essere utilizzati per accrescere la trasparenza e la tracciabilità.

Le statistiche elaborate nel quadro del regolamento (CE) n. 184/2005 dovrebbero altresì consentire di distinguere gli investimenti diretti "greenfield" dagli investimenti diretti all'estero che conducono ad acquisizioni, che per un determinato periodo non aumentano gli investimenti lordi nello Stato membro né il capitale di esercizio dell'entità economica interessata dal cambiamento di proprietà.

La Commissione (Eurostat) dovrebbe inoltre rafforzare la propria cooperazione con le altre organizzazioni internazionali che forniscono la maggior parte delle statistiche previste dal presente regolamento, quali l'OCSE e il Fondo monetario internazionale (FMI). Tale cooperazione rafforzata promuoverebbe lo scambio di esperienze che potrebbero aumentare effettivamente la qualità delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti.

Infine, la Commissione (Eurostat) dovrebbe migliorare la qualità dei dati divulgati relativamente alle statistiche su BdP, SIS e IDE. In aggiunta è incoraggiata a far uso della disposizione che le consente di divulgare pubblicamente la propria valutazione della qualità dei contributi nazionali alle statistiche, in particolare qualora abbia dei dubbi circa la precisione delle informazioni in tutti i tipi di statistiche, come previsto dall'articolo 5 del regolamento.

2.        Allineamento del regolamento (CE) n. 184/2005 alle disposizioni del trattato di Lisbona

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) opera una distinzione tra i poteri che possono essere delegati alla Commissione ai fini dell'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo specifico, come stabilito all'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze di esecuzione conferite alla Commissione quando sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come stabilito all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

Le revisioni, gli ampliamenti e le eliminazioni dei flussi di dati indicati all'allegato I non possono essere considerati elementi non essenziali che possono essere integrati e modificati dalla Commissione, ma sono aspetti che riguardano elementi essenziali della materia. Tali elementi dovrebbero essere pertanto sottoposti a revisione, se del caso, mediante proposte legislative che dovranno essere approvate dai colegislatori. In quest'ottica le relazioni di revisione della qualità rappresentano elementi non essenziali dell'atto legislativo in questione, per cui è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino il contenuto di tali relazioni, anziché lasciare che esse siano approvate mediante atti di esecuzione come proposto in origine dalla Commissione.

Infine, è opportuno tenere in debita considerazione i giorni festivi e altre interruzioni dei periodi lavorativi del Consiglio e del Parlamento ed estendere di conseguenza i rispettivi termini in modo da garantire un adeguato processo di controllo in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.

PROCEDURA

Titolo

Statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero

Riferimenti

COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)

Presentazione della proposta al PE

26.6.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

14.7.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

JURI

14.7.2014

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

3.9.2014

 

 

 

Relatori

       Nomina

Sven Giegold

22.7.2014

 

 

 

Esame in commissione

6.5.2015

15.6.2015

 

 

Approvazione

25.6.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

2

12

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Diane James, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nessa Childers, Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Eva Paunova, Tibor Szanyi

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ulrike Müller, Adam Szejnfeld

Deposito

9.7.2015