SECONDA RELAZIONE sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

2.10.2015 - (2014/2135(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci
Relatore: Ryszard Czarnecki

Procedura : 2014/2135(DEC)
Ciclo di vita in Aula
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A8-0285/2015
Testi presentati :
A8-0285/2015
Testi approvati :

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

(2014/2135(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013,

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune[1],

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[2], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  viste la sua decisione del 29 aprile 2015[3] che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2013 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC),

–  visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[4],

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[5], in particolare l'articolo 209,

–  visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC[6],

–  visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL[7], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[8],

–  visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[9],

–  visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

–  vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0285/2015),

1.  concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

(2014/2135(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013,

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune[10],

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[11], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  viste la sua decisione del 29 aprile 2015[12] che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2013 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC),

–  visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[13],

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[14], in particolare l'articolo 209,

–  visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC[15],

–  visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL[16], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[17],

–  visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[18],

–  visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

–  vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0285/2015),

1.  approva la chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013

(2014/2135(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013,

–  visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,

–  vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0285/2015),

A.  considerando che l'impresa comune ENIAC (di seguito "impresa comune") è stata costituita il 20 dicembre 2007 per un periodo di dieci anni con l'obiettivo di definire e attuare una "agenda di ricerca" per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d'applicazione;

B.  considerando che all'impresa comune è stata concessa autonomia finanziaria nel luglio 2010;

C.  considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il Belgio, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito e l'associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica;

D.  considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il decennio in questione ammonta a 450 milioni di EUR a carico del bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;

E.  considerando che il contributo massimo dell'AENEAS all'impresa comune è pari a 30 milioni di EUR per le spese correnti e che gli Stati membri offrono contributi in natura a tali spese nonché contributi finanziari pari almeno a 1,8 volte il contributo dell'Unione;

F.  considerando che le imprese comuni ARTEMIS e ENIAC si sono fuse per dare vita all'iniziativa tecnologica congiunta "Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea" (ITC ECSEL), che ha avviato la sua attività nel giugno 2014 e sarà operativa per un decennio;

Gestione finanziaria e di bilancio

1.  ricorda quanto affermato dalla Corte dei conti ("la Corte"), secondo cui i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;

2.  ricorda che la Corte ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti i conti annuali a causa dell'incapacità di valutare se la strategia di audit ex post, che fa ampio affidamento sulle autorità di finanziamento nazionali (AFN) per l'audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti, fornisca o meno una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

3.  apprende dall'impresa comune che la Corte intende adottare misure per ottenere sufficienti garanzie riguardo agli audit svolti dalle AFN; apprende inoltre che l'ITC ECSEL sta procedendo a ulteriori valutazioni dei sistemi di garanzia nazionali in seguito alla fusione delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS;

4.  rileva che l'impresa comune ha stabilito le modalità pratiche per gli audit ex post in relazione agli accordi amministrativi firmati con le AFN; constata che le modalità pratiche prevedono altresì l'introduzione di un apposito modulo di rendicontazione, rafforzato dalla valutazione dei sistemi di garanzia nazionali da parte dell'impresa comune e da visite presso le AFN da parte della Corte;

5.  osserva che il riesame limitato delle dichiarazioni di spesa effettuato dall'impresa comune nel 2012 è stato uno degli elementi che ha rafforzato la garanzia, il che ha permesso all'impresa comune di controllare quali operazioni fossero sottoposte ad audit prima dell'introduzione di un apposito modulo di rendicontazione; rileva che tale campionamento ha evidenziato che il numero ridotto dei primi audit nazionali a partire dal 2012 ha raggiunto un volume che consente di effettuare opportune valutazioni statistiche nel 2014;

6.  apprende dall'impresa comune che 23 AFN si sono scambiate informazioni sulle loro strategie di audit, il che rappresenta il 95% delle sovvenzioni totali concesse; si compiace del fatto che, per integrare le informazioni ottenute dall'impresa comune, la Corte acquisisca ulteriori informazioni direttamente dalle AFN al fine di emettere un parere sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti i conti;

7.  constata che l'impresa comune ha compiuto progressi per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione inteso a ovviare alle carenze riscontrate dalla Corte nel suo giudizio con riserva; rileva che le garanzie fornite dai sistemi nazionali hanno ottenuto una valutazione positiva per i paesi che rappresentano il 54% delle sovvenzioni concesse, mentre le valutazioni relative ad altri paesi si trovano in una fase avanzata di esecuzione, il che porterà all'84% le sovvenzioni valutate coperte; invita l'impresa comune a proseguire le valutazioni onde conseguire una copertura integrale delle sovvenzioni totali concesse;

8.  constata che è stato organizzato un workshop sulle garanzie, cui hanno partecipato rappresentanti della Corte, della Commissione e del Servizio di audit interno di quest'ultima, come pure rappresentanti delle AFN che operano nell'ambito dell'impresa comune; osserva che il workshop in questione ha evidenziato le necessità dei programmi europei, permettendo nel contempo lo scambio di informazioni e di prassi eccellenti con le AFN;

9.  rileva che l'impresa comune ha concepito una nuova metodologia per la stima del tasso di errore residuo, analoga a quella utilizzata dai servizi della Commissione responsabili della gestione concorrente dei finanziamenti; constata che, dalla prima valutazione effettuata sulla base di 157 operazioni sottoposte ad audit, il tasso di errore residuo è stato dello 0,73%, mentre da un recente aggiornamento basato su un campione di 331 operazioni è risultato un tasso di errore dello 0,66%, al di sotto della soglia di rilevanza del 2%;

10.  apprende dall'impresa comune che i contributi degli Stati membri si sono attestati al di sotto della soglia di 1,8, come previsto dallo statuto dell'impresa comune, al fine di rispettare i limiti imposti dalle norme sugli aiuti di Stato; rileva in particolare che, per le imprese che partecipano a progetti pilota su grande scala, il finanziamento pubblico complessivo non può superare il 25%, laddove lo statuto dell'impresa comune prevede di assegnare lo stesso tasso di rimborso a ciascun partecipante;

11.  riconosce che il calo dei contributi degli Stati membri è stato più che compensato dall'aumento dei contributi del settore privato, che hanno coperto il 65% delle spese totali, garantendo in tal modo un effetto leva alquanto elevato dei finanziamenti dell'Unione;

12.  prende atto del fatto che la Commissione procederà a una valutazione dell'attività dell'impresa comune ENIAC sino alla data della creazione dell'ITC ECSEL, come previsto dal regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC, valutazione che dovrà essere presa in considerazione ai fini del discarico per l'esercizio 2014;

Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza

13.  apprende dall'impresa comune che i CV e le dichiarazioni di interessi del suo direttore esecutivo e dei suoi dirigenti sono stati raccolti e pubblicati sul suo sito web, come previsto dallo statuto del personale e dalle sue modalità di attuazione; constata la messa a punto e il periodico aggiornamento di una vasta banca dati contenente tutte le informazioni raccolte in merito ai conflitti d'interesse e alle misure adottate in materia;

Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca

14.  ricorda che la decisione relativa al Settimo programma quadro (7PQ)[19] istituisce un sistema di monitoraggio e di comunicazione avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca; apprende dall'impresa comune che l'elevata produttività delle sue attività di ricerca e la sua conformità con tutte le richieste avanzate finora dai coordinatori del 7PQ sono comprovate da 211,5 pubblicazioni e 16,6 brevetti per 10 milioni di EUR di sovvenzioni dell'Unione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

22.9.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

6

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Raymond Finch

  • [1]  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 26.
  • [2]  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 27.
  • [3]  Testi approvati di tale data, P8_TA(2015)0165.
  • [4]  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
  • [5]  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
  • [6]  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.
  • [7]  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.
  • [8]  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
  • [9]  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.
  • [10]  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 26.
  • [11]  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 27.
  • [12]  Testi approvati di tale data, P8_TA(2015)0165.
  • [13]  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
  • [14]  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
  • [15]  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.
  • [16]  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.
  • [17]  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
  • [18]  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.
  • [19]  Articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 6).