RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

23.10.2015 - (COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Martin Häusling


Procedura : 2014/0100(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0311/2015
Testi presentati :
A8-0311/2015
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0180),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0109/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0311/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli11, la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione insieme alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali garantite e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, contemplati rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e dal regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13. In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune (di seguito: "PAC"), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell'Unione applicabili ai prodotti agricoli.

(2) Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato alla salubrità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli11, la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione insieme alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali garantite e ai prodotti delle regioni montane e delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, contemplati rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e dal regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13. In questo senso, la produzione biologica svolge un ruolo fondamentale nell'istituzione di sistemi agricoli e alimentari più sostenibili e, a tale scopo, persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune (di seguito: "PAC"), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell'Unione applicabili ai prodotti agricoli.

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11 COM(2009) 234 definitivo.

11 COM(2009) 234 definitivo.

12 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

12 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

13 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

13 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) In particolare, gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della PAC provvedendo affinché gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso. La crescente domanda dei consumatori con riguardo ai prodotti biologici crea inoltre condizioni favorevoli all'ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti, e dunque all'aumento del reddito degli agricoltori operanti nell'ambito della produzione biologica.

(3) In particolare, gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della PAC provvedendo affinché gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso. La crescente domanda dei consumatori con riguardo ai prodotti biologici crea inoltre condizioni favorevoli all'ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti, e dunque all'aumento del reddito degli agricoltori operanti nell'ambito della produzione biologica. Tenendo conto del fatto che gli agricoltori dell'Unione incontrano sempre maggiori difficoltà a ottenere un reddito equo dalla catena alimentare, il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire ad agevolare i collegamenti tra agricoltori e consumatori mediante la commercializzazione diretta in catene alimentari brevi, creando in tal modo una giusta quota del valore aggiunto degli alimenti e delle esternalità positive frutto dell'agricoltura biologica.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all'integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e che promuove una produzione agricola sostenibile. Per questo motivo, nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, da ultimo a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14. Tali misure sono state rafforzate in particolare nell'ambito delle recente riforma del quadro giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale quale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

(4) Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all'integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e che promuove una produzione agricola sostenibile. Per questo motivo, nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, da ultimo a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14. Tali misure sono state rafforzate in particolare nell'ambito della recente riforma del quadro giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale quale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15. Il presente regolamento dovrebbe pertanto fare riferimento a misure ammissibili nell'ambito dei programmi nazionali di sviluppo rurale destinate a contribuire al sostegno del miglioramento genetico biologico e al miglioramento della fornitura di mangimi animali e sementi biologici. È inoltre opportuno reperire con urgenza dati affidabili riguardanti le lacune esistenti nella fornitura di sementi, mangimi e fonti proteiche di origine biologica, nonché presentare proposte e lanciare piani di azione volti a colmare tali lacune, così da revocare gradualmente le deroghe in vigore in tali ambiti.

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14 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

14 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

15 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

15 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Il settore dell'agricoltura biologica nell'Unione si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni, non soltanto in termini di superficie utilizzata per questo tipo di agricoltura, ma anche in relazione al numero di aziende e di operatori biologici registrati complessivamente nell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Tenuto conto dell'evoluzione dinamica del settore biologico, il regolamento (CE) n. 834/200726 del Consiglio sottolineava la necessità di riesaminare le norme dell'Unione sulla produzione biologica alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle medesime. I risultati di tale riesame effettuato dalla Commissione mostrano che il quadro giuridico dell'Unione relativo alla produzione biologica dovrebbe essere migliorato per includere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori e garantiscano una sufficiente chiarezza ai loro destinatari. Il regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbe essere pertanto abrogato e sostituito con un nuovo regolamento.

(8) Tenuto conto dell'evoluzione dinamica del settore biologico, il regolamento (CE) n. 834/200726 del Consiglio sottolineava la necessità di riesaminare le norme dell'Unione sulla produzione biologica alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle medesime. I risultati di tale riesame effettuato dalla Commissione mostrano che il quadro giuridico dell'Unione relativo alla produzione biologica dovrebbe essere migliorato per includere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori e garantiscano una sufficiente chiarezza ai loro destinatari. Il regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbe essere pertanto abrogato e sostituito con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno mantenere nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 che rispondono agli scopi perseguiti. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe innanzitutto migliorare l'attuazione dei principi e delle norme in vigore e creare dinamiche che consentano al settore di far fronte alle sfide attuali.

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26 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

26 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'esperienza finora acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 indica la necessità di chiarire i prodotti a cui si applica il presente regolamento. In primo luogo, esso dovrebbe contemplare i prodotti agricoli, compresi i prodotti di acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"). Esso dovrebbe inoltre contemplare i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi, in quanto l'immissione sul mercato di tali prodotti come biologici offre loro sbocchi considerevoli e garantisce le visibilità, per i consumatori, del carattere biologico dei prodotti agricoli a partire dai quali è avvenuta la trasformazione. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe contemplare alcuni altri prodotti che, come i prodotti agricoli trasformati, sono strettamente connessi a prodotti agricoli, poiché tali altri prodotti costituiscono uno sbocco importante per i prodotti agricoli o formano parte integrante del processo di produzione. Infine, il campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere il sale marino, poiché esso è ottenuto applicando tecniche di produzione naturali e la sua produzione contribuisce allo sviluppo delle zone rurali e rientra pertanto nell'ambito degli obiettivi del presente regolamento. Per motivi di chiarezza, questi altri prodotti non compresi nell'allegato I del trattato dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento.

(9) L'esperienza finora acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 indica la necessità di chiarire i processi produttivi e i prodotti cui si applica il presente regolamento. In primo luogo, esso dovrebbe contemplare i metodi di produzione e i prodotti agricoli, compresi i prodotti di acquacoltura e di apicoltura. Esso dovrebbe inoltre contemplare i prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti o mangimi, in quanto l'immissione sul mercato di tali prodotti come biologici offre loro sbocchi considerevoli e garantisce le visibilità, per i consumatori, del carattere biologico dei prodotti agricoli a partire dai quali è avvenuta la trasformazione. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe contemplare alcuni altri prodotti che, come i prodotti agricoli trasformati, sono strettamente connessi a prodotti agricoli, poiché tali altri prodotti costituiscono uno sbocco importante per i prodotti agricoli o formano parte integrante del processo di produzione. Infine, il campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere il sale, poiché esso è ottenuto applicando tecniche di produzione naturali e la sua produzione contribuisce allo sviluppo delle zone rurali e rientra pertanto negli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per tener conto dei nuovi metodi di produzione o dei nuovi materiali, ovvero degli impegni internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo alla modifica dell'elenco degli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Nel suddetto elenco dovrebbero poter essere inclusi solo i prodotti strettamente connessi ai prodotti agricoli.

soppresso

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 2, paragrafo 5.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Data la natura locale delle operazioni di ristorazione collettiva, le misure adottate dagli Stati membri e i regimi privati applicati in questo settore sono considerati adeguati per garantire il funzionamento del mercato unico. Gli alimenti preparati dalle collettività nei loro locali non dovrebbero pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento. Analogamente, i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento, poiché il processo produttivo non può essere pienamente controllato.

(12) Gli alimenti preparati dalle collettività nei loro locali dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento, poiché il processo produttivo non può essere pienamente controllato.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 2, paragrafo 2, comma 2.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l'applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e armonizzate a livello dell'Unione. Tali norme di produzione dovrebbero inoltre soddisfare le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.

(13) I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l'applicazione di norme inaffidabili, l'insufficiente attuazione delle norme esistenti e controlli insufficienti a livello dell'Unione possono compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e trasparenti e su un'attuazione armonizzata a livello nazionale e dell'Unione. L'esperienza passata ha evidenziato importanti carenze nei controlli a livello dell'Unione. È quindi della massima importanza migliorare la raccolta dei dati, la comunicazione, il monitoraggio e il coordinamento dell'attuazione di dette norme in tutti gli Stati membri e a livello dell'Unione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa connessa, adottata ad esempio nel campo della sicurezza della catena alimentare, della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali, del materiale riproduttivo vegetale, dell'etichettatura e dell'ambiente. Più specificamente, per quanto riguarda l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati per la produzione di prodotti biologici, è importante sottolineare che tali prodotti e sostanze devono essere autorizzati anzitutto a livello dell'Unione. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi ferme restando altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'autorizzazione e all'immissione sul mercato di tali prodotti e sostanze.

(14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, fatte salve altre disposizioni della legislazione dell'Unione o nazionali, in conformità del diritto dell'Unione riguardante i prodotti specificati nel presente regolamento, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo di tali prodotti, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali. Più specificamente, per quanto riguarda l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati per la produzione di prodotti biologici, è importante sottolineare che tali prodotti e sostanze devono essere autorizzati anzitutto a livello dell'Unione. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi ferme restando altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'autorizzazione e all'immissione sul mercato di tali prodotti e sostanze.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 2, paragrafo 3.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) In linea di principio, le norme di produzione generali stabilite dal presente regolamento dovrebbero includere il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti e organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM. Dato che i consumatori sono sempre più preoccupati per l'impatto ambientale della trasformazione e del trasporto di prodotti alimentari, gli operatori della filiera biologica diversi dagli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine e animali di acquacoltura dovrebbero essere tenuti a gestire le loro prestazioni ambientali secondo un sistema armonizzato. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi imposti alle microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione27, attive nella produzione biologica, è opportuno che esse siano esentate da tale requisito. Per garantire la corretta applicazione delle norme generali di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne la fissazione dei criteri cui deve conformarsi il sistema di gestione ambientale.

(15) In linea di principio, le norme di produzione generali stabilite dal presente regolamento dovrebbero includere il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti e organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM. Ci si dovrebbe adoperare per sviluppare il mercato relativamente a medicinali veterinari non contenenti OGM. Dato che i consumatori sono sempre più preoccupati quanto all'impatto ambientale della trasformazione e del trasporto di prodotti alimentari, gli operatori della filiera biologica diversi dalle microimprese, dagli agricoltori, dagli apicoltori e dai dettaglianti, e gli operatori che producono alghe e animali di acquacoltura dovrebbero essere tenuti a migliorare le loro prestazioni ambientali conformemente a un quadro armonizzato. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi imposti alle microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE27 della Commissione, attive nella produzione biologica, è opportuno che esse siano esentate da tale requisito. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme generali di produzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'integrazione di taluni criteri del quadro di gestione ambientale.

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27 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

27 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

 

(La modifica del termine "alghe marine" in "alghe" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità non gestite secondo le norme di produzione biologica. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell'Unione che intendono passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Le aziende agricole biologiche dovrebbero essere sottoposte allo stesso periodo di conversione in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che in precedenza abbiano o meno aderito a misure agroambientali sovvenzionate da fondi dell'Unione. Non è tuttavia necessario alcun periodo di conversione nel caso dei terreni a riposo. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che integrano le norme di conversione generali o che integrano e modificano le norme di conversione specifiche.

(16) Il rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità non gestite secondo le norme di produzione biologica. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell'Unione che intendono passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Tuttavia, le aziende agricole miste che includono unità di produzione impegnate nella produzione non biologica e unità di produzione che sono in linea con il presente regolamento dovrebbero essere autorizzate se le attività agricole tradizionali sono chiaramente differenziate dalle attività agricole biologiche. Inoltre, non dovrebbe essere necessario alcun periodo di conversione nel caso dei terreni a riposo o qualora sia comprovato che sul terreno in questione sono state utilizzate unicamente sostanze autorizzate per la produzione biologica almeno per il periodo necessario alla conversione e purché siano rispettati gli altri requisiti necessari. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adozione di norme che integrano le norme di conversione generali o che integrano le norme di conversione specifiche.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) La scelta della specie o della varietà da coltivare dovrebbe tenere conto della loro capacità di adattamento alle condizioni pedo-climatiche e dalla loro resistenza alle malattie.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) I requisiti specifici del miglioramento genetico delle piante e degli animali non sono stati sufficientemente presi in considerazione nei regolamenti precedenti e dovrebbero essere chiaramente definiti ed elaborati nel presente regolamento. Ciò è particolarmente necessario per risolvere il problema delle lacune esistenti a livello della disponibilità di sementi biologiche e animali adatti alla produzione biologica nel mercato interno. La Commissione dovrebbe pertanto prendere i provvedimenti necessari per promuovere il miglioramento genetico biologico di piante e animali mediante misure pertinenti e programmi di ricerca.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Con riguardo alla gestione e alla fertilizzazione dei suoli, dovrebbero essere stabilite le condizioni per l'uso di pratiche colturali autorizzate nella produzione biologica vegetale e per l'uso di fertilizzanti e ammendanti.

(19) Con riguardo alla gestione e alla fertilizzazione dei suoli, dovrebbero essere stabilite le condizioni per l'uso di pratiche colturali autorizzate nella produzione biologica vegetale e per l'uso di fertilizzanti e ammendanti. A tale proposito, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il raggruppamento dei produttori nelle zone di produzione biologica al fine di ridurre il rischio di contaminazione con le sostanze utilizzate nella produzione tradizionale. Considerato il potenziale offerto dal biochar, che aumenta la fertilità del suolo in modo naturale, riduce l'uso di concimi e di acqua e contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il suo impiego nella gestione del suolo dovrebbe essere consentito.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Dal momento che il principale vettore di trasporto dei rifiuti risultanti da pratiche agricole tradizionali è l'acqua sotterranea, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la pratica della produzione biologica nelle zone a monte.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) L'uso di pesticidi dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata all'applicazione di misure che impediscono eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non comportano l'uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. L'uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se le tecniche sopra citate non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio28 dopo essere stati ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche con condizioni restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

(20) L'uso di pesticidi dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata all'applicazione di misure che impediscano eventuali danni causati da organismi nocivi, erbe infestanti e malattie grazie a tecniche che non comportano l'uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio l'avvicendamento e la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi, erbe infestanti e malattie dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. L'uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se le tecniche sopra citate non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio28 dopo essere stati ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche con condizioni restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

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28 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Motivazione

Modifica corrispondente agli emendamenti proposti dal relatore all'allegato II, parte I, punto 1.6.1, parte introduttiva, e punto 1.6.2.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo all'adozione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche relative alla produzione vegetale applicabili alle pratiche colturali, alla gestione e alla fertilizzazione dei suoli, alla salute dei vegetali e alla gestione degli organismi nocivi e delle erbe infestanti, alla gestione della produzione di funghi e di sistemi vegetali e di sistemi di produzione vegetale specifici, all'origine di produzione del materiale riproduttivo vegetale e alla raccolta di piante selvatiche.

(21) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adozione di norme che integrano le norme specifiche relative alla produzione vegetale applicabili alla gestione e alla fertilizzazione dei suoli, alla salute dei vegetali e alla gestione degli organismi nocivi, delle erbe infestanti e delle malattie, alla gestione della produzione di funghi e di sistemi vegetali e di sistemi di produzione vegetale specifici e alla raccolta di piante selvatiche.

Motivazione

Modifica corrispondente agli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 10, paragrafo 3, parte introduttiva, e alle lettere a), c) ed e).

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Considerata l'importanza di promuovere l'impiego di sementi e piante adatte alle condizioni pedoclimatiche e rispondenti alle aspettative dei consumatori, è necessario incentivare la produzione di sementi e piante biologiche, ferma restando la possibilità di utilizzare sementi e piante non biologiche in caso di insufficiente disponibilità o al fine di garantire il mantenimento di un'adeguata base genetica.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) Poiché nell'ambito dell'agricoltura biologica è necessario garantire animali da riproduzione che siano provvisti di un buon corredo genetico, da allevare nel rispetto delle regole dell'agricoltura biologica, risulta opportuno mantenere la possibilità, a determinate condizioni, di utilizzare animali da riproduzione non biologici, al fine di rimediare a una mancanza di disponibilità o garantire un'adeguata base genetica, in particolare per le specie e le razze rare.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli, su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale "senza terra" dovrebbe essere vietata. La scelta delle razze da utilizzare dovrebbe tener conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; sarebbe inoltre opportuno incoraggiare una grande diversità biologica.

(22) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli, su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale "senza terra" dovrebbe essere vietata. La scelta delle razze da utilizzare dovrebbe tener conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; sarebbe inoltre opportuno incoraggiare una grande diversità biologica, purché ciò non vada a scapito delle razze e specie autoctone e locali, il cui allevamento va sostenuto.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) A causa delle eccezioni esistenti in relazione ai livelli più elevati di norme sul benessere degli animali nella produzione biologica, le pratiche di allevamento associate variano notevolmente in seno all'Unione.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, dovrebbe essere fissato il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite dovrebbe tener conto del contenuto di azoto del letame.

(24) Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo, le falde acquifere e le acque causato dai nutrienti, dovrebbe essere fissato il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite dovrebbe tener conto del contenuto di azoto del letame.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) È opportuno vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza.

(25) È opportuno vietare tutte le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di autorizzare la spuntatura del becco degli avicoli, se praticata nei primi tre giorni di vita, l'applicazione di anelli di gomma alla coda degli ovini e la recisione della coda, per motivi di sicurezza o di salute umana e animale, ovvero se tali pratiche sono destinate a migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali in questione. La decornazione e la castrazione nei giovani mammiferi dovrebbero essere consentite solo sotto anestesia e/o analgesia sufficiente.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Il bestiame dovrebbe essere alimentato con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguate ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, potrebbe essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

(26) Il bestiame dovrebbe essere alimentato con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguate ai bisogni fisiologici degli animali in termini sia di qualità che di quantità. Una parte della razione dovrebbe poter contenere mangimi provenienti da aziende che sono in fase di conversione all'agricoltura biologica. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, potrebbe essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise. Poiché le proteine vegetali non sono attualmente disponibili sul mercato in quantità sufficienti e sono necessarie per garantire la salute animale nella produzione biologica, la Commissione dovrebbe tuttavia prendere le misure necessarie per sostenere la produzione di proteine di natura biologica.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'istituzione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche sulla produzione animale per quanto riguarda l'origine degli animali, i locali di stabulazione, comprese le superfici minime coperte e scoperte e il numero massimo di animali per ettaro, le pratiche di allevamento, la riproduzione, i mangimi e l'alimentazione, la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario.

(28) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'istituzione di norme che integrano le norme specifiche sulla produzione animale per quanto riguarda l'alimentazione, la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario.

Motivazione

Modifica corrispondente agli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 11, paragrafo 2, parte introduttiva, e alle lettere a), c), d) ed e).

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che modificano o integrano le norme specifiche per la produzione di alghe marine con riguardo all'idoneità del mezzo acquatico e al piano di gestione sostenibile, alla raccolta di alghe marine selvatiche, alla coltivazione di alghe marine, agli interventi antivegetativi e alla pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione, nonché con riguardo all'istituzione di norme che integrano le norme di produzione per gli animali di acquacoltura in relazione all'idoneità del mezzo acquatico e al piano di gestione sostenibile, all'origine degli animali di acquacoltura, alle pratiche di allevamento acquicole, inclusi gli impianti di contenimento acquatico, i sistemi di produzione e la densità massima di allevamento, alla riproduzione, alla gestione degli animali di acquacoltura, ai mangimi e all'alimentazione nonché alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie.

(32) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adozione di norme che integrano le norme specifiche per la produzione di alghe con riguardo alla raccolta di alghe selvatiche, alla coltivazione di alghe, anche di specie diverse, agli interventi antivegetativi e alla pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione, nonché con riguardo all'istituzione di norme che integrano le norme di produzione per gli animali di acquacoltura, incluse specifiche specie di acquacoltura, in relazione all'origine degli animali di acquacoltura, alle condizioni di stabulazione, alle pratiche di allevamento, alla gestione dei molluschi, ai mangimi e all'alimentazione nonché alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie.

Motivazione

Modifica corrispondente agli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 12, paragrafi 2 e 3.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) La Commissione dovrebbe garantire che gli Stati membri adottino misure intese a far fronte alle pratiche sleali a livello della catena di approvvigionamento alimentare nel settore biologico.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla composizione degli alimenti biologici trasformati. In particolare, tali alimenti dovrebbe essere ottenuti principalmente a partire da ingredienti agricoli biologici, con una limitata possibilità di utilizzare alcuni ingredienti agricoli non biologici specificati nel presente regolamento. Inoltre, solo talune sostanze autorizzate conformemente al presente regolamento dovrebbero poter essere utilizzate per la produzione di alimenti biologici trasformati.

(34) Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla composizione degli alimenti biologici trasformati. In particolare, tali alimenti dovrebbero essere ottenuti a partire da ingredienti agricoli biologici, con una limitata possibilità di utilizzare alcuni ingredienti agricoli non biologici specificati nel presente regolamento. Inoltre, solo talune sostanze autorizzate conformemente al presente regolamento dovrebbero poter essere utilizzate per la produzione di alimenti biologici trasformati.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti agricoli che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai fini dell'informazione dei consumatori e della trasparenza del mercato nonché per incoraggiare l'uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni, di inserire nell'elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica.

(35) Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti agricoli che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai fini dell'informazione dei consumatori e della trasparenza del mercato nonché per incoraggiare l'uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni, di inserire nell'elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica e all'origine dei prodotti biologici.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che integrano e modificano le norme di produzione specifiche applicabili agli alimenti e ai mangimi trasformati per quanto riguarda le procedure da seguire, le misure preventive da adottare, la composizione di alimenti trasformati e di mangimi, le misure di pulizia, l'immissione sul mercato dei prodotti trasformati (compresa la loro etichettatura e identificazione), la separazione dei prodotti, degli ingredienti agricoli e delle materie prime per mangimi di origine biologica dai prodotti, dagli ingredienti agricoli e dalle materie prime per mangimi di origine non biologica, l'elenco degli ingredienti agricoli non biologici che possono eccezionalmente essere utilizzati per la produzione di prodotti trasformati biologici, il calcolo della percentuale di ingredienti agricoli e le tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti o di mangimi.

(37) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adozione di norme che integrano le norme di produzione specifiche applicabili ai mangimi trasformati per quanto riguarda le misure preventive e precauzionali da adottare e le tecniche utilizzate nella trasformazione dei mangimi, e riguardo alle norme di produzione specifiche applicabili agli alimenti trasformati per quanto riguarda le misure preventive e precauzionali da adottare, la composizione e le condizioni d'uso dei prodotti e delle sostanze consentiti per l'uso in alimenti, l'elenco degli ingredienti agricoli non biologici che possono eccezionalmente essere utilizzati per la produzione di prodotti trasformati biologici, il calcolo della percentuale di ingredienti agricoli e le tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti.

Motivazione

Modifica corrispondente agli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 13, paragrafo 2, e all'introduzione di un nuovo articolo 13 bis (paragrafo 3).

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Il vino biologico dovrebbe essere integralmente prodotto a partire da materie prime biologiche, con la sola aggiunta di talune sostanze autorizzate a norma del presente regolamento. Talune pratiche, processi e trattamenti enologici dovrebbero essere vietati nell'ambito della produzione di vino biologico. Altre pratiche, processi e trattamenti dovrebbero essere consentiti a condizioni ben definite.

(38) Il vino biologico dovrebbe essere integralmente prodotto a partire da materie prime biologiche, con la sola aggiunta di talune sostanze autorizzate a norma del presente regolamento. Le pratiche, i processi e i trattamenti enologici devono avvenire conformemente alle norme di produzione quali definite nel presente regolamento.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche di produzione vinicola per quanto riguarda le pratiche enologiche e le restrizioni.

(39) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adozione di norme che integrano le norme specifiche di produzione vinicola per quanto riguarda le pratiche enologiche e le restrizioni.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche di produzione del lievito biologico per quanto riguarda i processi di trasformazione e i substrati utilizzati in tale produzione.

(41) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adozione di norme che integrano le norme specifiche di produzione del lievito biologico per quanto riguarda i processi di trasformazione e i substrati utilizzati in tale produzione.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Al fine di tener conto dell'eventuale futura necessità di disporre di norme di produzione specifiche per i prodotti la cui produzione non rientra in alcuna delle categorie di norme di produzione specifiche di cui al presente regolamento, nonché per garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme di produzione specifiche per tali prodotti, incluse le eventuali modifiche o integrazioni delle stesse.

(42) Qualora il presente regolamento non dovesse prevedere norme di produzione dettagliate per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si dovrebbero applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private riconosciute dagli Stati membri, in attesa dell'inclusione di norme di produzione dettagliate nel presente regolamento. Tali norme nazionali o private dovrebbero essere notificate alla Commissione. Le norme di cui al presente regolamento relative all'etichettatura, ai controlli e alla certificazione dovrebbero applicarsi di conseguenza.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 16.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Il regolamento (CE) n. 834/2007 ha previsto varie eccezioni alle norme di produzione biologica. L'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni ha dimostrato che tali eccezioni hanno un impatto negativo sulla produzione biologica. In particolare, è stato constatato che l'esistenza stessa di tali eccezioni ostacola la produzione di fattori produttivi in forma biologica e non garantisce l'elevato livello di benessere degli animali associato alla produzione biologica. Inoltre, la gestione e il controllo delle eccezioni comporta un onere amministrativo considerevole sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. Infine, l'esistenza di eccezioni ha creato condizioni favorevoli alle distorsioni della concorrenza e ha minacciato di compromettere la fiducia dei consumatori. È dunque opportuno restringere ulteriormente la possibilità di consentire eccezioni alle norme di produzione biologica, limitandole ai casi di circostanze calamitose.

(43) Il regolamento (CE) n. 834/2007 ha previsto varie eccezioni alle norme di produzione biologica. L'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni ha dimostrato che tali eccezioni non hanno creato stimoli sufficienti a rendere superflue le stesse eccezioni. In particolare, è stato constatato che l'esistenza stessa di tali eccezioni può ostacolare l'aumento della fornitura di fattori produttivi in forma biologica e non garantisce sempre l'elevato livello di benessere degli animali associato alla produzione biologica. Inoltre, la gestione e il controllo delle eccezioni comporta un onere amministrativo considerevole sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. Infine, l'esistenza di eccezioni ha creato condizioni favorevoli alle distorsioni della concorrenza e ha minacciato di compromettere la fiducia dei consumatori. Di conseguenza, è opportuno adottare misure volte a stimolare lo sviluppo del miglioramento genetico biologico e a colmare le lacune esistenti nel mercato biologico dei fattori di produzione mediante il presente regolamento, affinché le eccezioni possano essere gradualmente revocate senza indugio.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica in caso di circostanze calamitose è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo alla fissazione di criteri che consentano di determinare l'esistenza di circostanze calamitose e stabilire norme specifiche per far fronte a tali casi nonché i requisiti necessari in materia di monitoraggio e notifica.

(44) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alla fissazione dei criteri in base ai quali si può stabilire quali situazioni esigono l'adozione di norme di produzione eccezionali e alle modalità per far fronte a tali situazioni, nonché ai requisiti in materia di monitoraggio e notifica, tenendo conto dell'esperienza maturata nel settore biologico.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis) Il consumo di alimenti prodotti e commercializzati a livello locale dovrebbe essere incoraggiato e promosso, al fine di garantire il minor livello possibile di emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Inoltre, per ridurre la produzione di rifiuti si dovrebbero promuovere i prodotti sfusi ed evitare quanto più possibile gli imballaggi eccessivi.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45) La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.

(45) La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni a fini di raccolta, trasporto e trasformazione, ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46) Al fine di garantire l'integrità della produzione biologica nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che modificano o che integrano le norme specifiche relative alla raccolta, al condizionamento, al trasporto e al magazzinaggio di prodotti biologici.

(46) Al fine di garantire l'integrità della produzione biologica nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adozione di norme che integrano le norme specifiche relative alla raccolta, al condizionamento, al trasporto e al magazzinaggio di prodotti biologici.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) L'uso, nella produzione biologica, di prodotti e sostanze come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sostanze nutrienti, componenti dell'alimentazione animale, additivi per prodotti alimentari e mangimi, coadiuvanti tecnologici e prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbe essere limitato al minimo e alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento. La stessa impostazione andrebbe seguita per quanto riguarda l'uso di prodotti e sostanze come gli additivi alimentari e i coadiuvanti tecnologici per la produzione di alimenti biologici trasformati. È pertanto opportuno fissare le disposizioni necessarie per definire ogni uso possibile di tali prodotti e sostanze nell'agricoltura biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, fatti salvi i principi stabiliti dal presente regolamento e nel rispetto di determinati criteri.

(47) L'uso, nella produzione biologica, di prodotti e sostanze come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sostanze nutrienti, componenti dell'alimentazione animale, additivi per prodotti alimentari e mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti per l'allevamento di animali e prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbe essere limitato al minimo e alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento. La stessa impostazione andrebbe seguita per quanto riguarda l'uso di prodotti e sostanze come gli additivi alimentari e i coadiuvanti tecnologici per la produzione di alimenti biologici trasformati, prodotti e sostanze per le pratiche enologiche e prodotti per la pulizia e la disinfezione. È pertanto opportuno fissare le disposizioni necessarie per definire ogni uso possibile di tali prodotti e sostanze nell'agricoltura biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, fatti salvi i principi stabiliti dal presente regolamento e nel rispetto di determinati criteri.

Motivazione

Modifica corrispondente agli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 19, paragrafo 1, comma 2, lettere b bis) e b ter).

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica in generale e la produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché per garantire l'adattamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per definire criteri supplementari per l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione dell'uso di prodotti e sostanze nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché le altre condizioni per l'uso di tali prodotti e sostanze autorizzati.

(48) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica in generale e la produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, nonché per garantire l'adattamento agli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'autorizzazione o alla revoca dell'autorizzazione di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti trasformati in particolare, nonché alle altre condizioni per l'uso di tali prodotti e sostanze autorizzati.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 19, paragrafo 5.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49) In assenza di norme specifiche dell'Unione relative alle misure da adottare in caso di sostanze o prodotti non autorizzati presenti nei prodotti biologici, sono stati elaborati e messi in atto vari approcci nell'Unione. Questa situazione crea incertezze per gli operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo. Essa può inoltre comportare una diversità di trattamento tra gli operatori dell'Unione e compromettere la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. È dunque opportuno stabilire disposizioni chiare e uniformi per vietare che siano commercializzati come biologici i prodotti in cui la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati superi determinati livelli. Tali livelli andrebbero fissati tenendo conto in particolare della direttiva 2006/125/CE31 della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

soppresso

__________________

 

31 Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

 

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50) Per garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo a criteri e condizioni specifiche per la fissazione e l'applicazione dei livelli di presenza di prodotti e sostanze non autorizzati al di là dei quali i prodotti non possono essere commercializzati come biologici e con riguardo alla determinazione di questi livelli e al loro adeguamento alla luce degli sviluppi tecnici.

soppresso

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51) La produzione biologica si basa sul principio generale della limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni. Gli agricoltori sono tenuti a prendere misure per prevenire il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati. Malgrado tali misure, potrebbero esserci casi in cui agli agricoltori è vietato commercializzare i propri prodotti come biologici a causa della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati. È dunque opportuno prevedere che gli Stati membri, a norma dell'articolo 42 del trattato, possano essere autorizzati dalla Commissione a concedere pagamenti nazionali volti a indennizzare le perdite sostenute in tali casi. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

(51) La produzione biologica si basa sul principio generale della limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni. Gli agricoltori sono tenuti a prendere misure per prevenire il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati. Malgrado tali misure, potrebbero esserci casi in cui agli agricoltori è vietato commercializzare i propri prodotti come biologici a causa della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e in particolare alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori. Nel presente regolamento dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti biologici. Tali disposizioni dovrebbero tutelare sia gli interessi degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, che quelli dei consumatori, mettendoli in grado di compiere scelte informate.

(52) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e in particolare al rigido rispetto degli standard comuni di etichettatura e alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori. Nel presente regolamento dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti biologici. Tali disposizioni dovrebbero tutelare sia gli interessi degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, che quelli dei consumatori, mettendoli in grado di compiere scelte informate.

__________________

__________________

32 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

32 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57) Nell'intento di fornire chiarezza ai consumatori e garantire che siano loro comunicate adeguate informazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adeguamento dell'elenco di termini riferiti alla produzione biologica che figura nel presente regolamento, la definizione dei requisiti specifici in materia di etichettatura e composizione applicabili ai mangimi e ai loro ingredienti, la fissazione di ulteriori norme relative all'etichettatura e all'uso delle indicazioni, diverse dal logo di produzione biologica dell'Unione europea, stabilite dal presente regolamento, nonché la modifica del logo di produzione biologica dell'Unione europea e le norme ivi afferenti.

(57) Nell'intento di fornire chiarezza ai consumatori e garantire che siano loro comunicate adeguate informazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adeguamento dell'elenco di termini riferiti alla produzione biologica che figura nel presente regolamento, alla fissazione di ulteriori norme relative all'etichettatura e all'uso delle indicazioni, diverse dal logo di produzione biologica dell'Unione europea, stabilite dal presente regolamento, nonché alla modifica del logo di produzione biologica dell'Unione europea e le norme ivi afferenti.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 21, paragrafo 4.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale produzione dovrebbe essere soggetta a controlli ufficiali o altre attività ufficiali effettuate conformemente al regolamento (UE) n. (XXX/XXXX) del Parlamento europeo e del Consiglio33 al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

(58) La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale produzione dovrebbe essere soggetta a controlli ufficiali o altre attività ufficiali effettuate conformemente al presente regolamento al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Pertanto, le norme specifiche sulla produzione biologica concernenti il controllo del processo di produzione in tutta la catena della produzione biologica dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

 

 

33 Regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012 e […]/2013 [Ufficio delle pubblicazioni: si prega di inserire il numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ...).

 

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60) I piccoli agricoltori dell'Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi relativamente elevati connessi alla certificazione biologica. È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi ivi connessi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di "gruppo di operatori".

(60) I piccoli agricoltori dell'Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi relativamente elevati connessi alla certificazione biologica. È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi ivi connessi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di "gruppo di operatori". Tale concetto dovrebbe altresì includere gruppi transfrontalieri. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero ricorrere, in particolare, a misure di cooperazione tra gli agricoltori, specialmente i piccoli agricoltori ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61) Per garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del suo sistema di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo ai requisiti per la tenuta di registri da parte degli operatori o dei gruppi di operatori, ai requisiti per la pubblicazione dell'elenco degli operatori, ai requisiti e alle procedure da applicare per la pubblicazione delle tariffe che possono essere imposte per l'esecuzione dei controlli volti ad accertare il rispetto delle norme di produzione biologica e per la vigilanza, da parte delle autorità competenti, dell'applicazione di tali tariffe, nonché ai criteri da applicare per definire i gruppi di prodotti per i quali gli operatori dovrebbero essere autorizzati a detenere un unico certificato di produzione biologica rilasciato dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo interessati.

soppresso

Motivazione

Modifica corrispondente agli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 24, paragrafo 6, e all'articolo 25, paragrafo 6.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62) Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della certificazione di un gruppo di operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo alla responsabilità dei singoli aderenti di un gruppo di operatori, alla composizione e alle dimensioni di tale gruppo, alle categorie di prodotti che esso può produrre, alle condizioni di partecipazione al gruppo nonché alla creazione e al funzionamento del sistema di controlli interni del gruppo, compresa la portata, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare.

soppresso

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 26, paragrafo 3.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Considerando 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(62 bis) Per massimizzare le opportunità per i piccoli agricoltori e incoraggiare i singoli agricoltori a formare gruppi di operatori, le norme riguardanti i gruppi di operatori dovrebbero tenere conto delle esigenze e delle capacità in termini di risorse di tutti i piccoli agricoltori.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 26, paragrafo 3.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67) L'esperienza acquisita nel quadro del sistema delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti indica che le norme applicate da tali autorità e organismi divergono e che potrebbe essere difficile considerarle equivalenti alle norme corrispondenti dell'Unione. La moltiplicazione delle norme applicabili alle autorità e agli organismi di controllo costituisce inoltre un ostacolo a un'adeguata supervisione da parte della Commissione. Il regime di riconoscimento dell'equivalenza dovrebbe essere pertanto abolito. È tuttavia opportuno concedere a tali autorità e organismi di controllo un periodo di tempo sufficiente affinché possano prepararsi per ottenere il riconoscimento ai fini dell'importazione di prodotti conformi alle norme dell'Unione.

(67) L'esperienza acquisita nel quadro del sistema delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti indica che le norme applicate da tali autorità e organismi divergono e che potrebbe essere difficile considerarle equivalenti alle norme corrispondenti dell'Unione. La moltiplicazione delle norme applicabili alle autorità e agli organismi di controllo costituisce inoltre un ostacolo a un'adeguata supervisione da parte della Commissione. Il regime di riconoscimento dell'equivalenza dovrebbe essere pertanto modificato in modo da introdurre, se del caso, un nuovo sistema di conformità adattata. È tuttavia opportuno concedere a tali autorità e organismi di controllo un periodo di tempo sufficiente affinché possano prepararsi per ottenere il riconoscimento ai fini dell'importazione di prodotti conformi alle norme dell'Unione.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69) Al fine di garantire una concorrenza leale tra gli operatori, la tracciabilità dei prodotti importati destinati a essere immessi sul mercato nell'Unione come prodotti biologici o la trasparenza e la supervisione della procedura di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nel quadro dell'importazione di prodotti biologici conformi, e al fine di garantire la gestione dell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i documenti destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare un certificato di esportazione biologico, ove possibile in formato elettronico, i documenti necessari ai fini dell'importazione, anch'essi ove possibile in formato elettronico, i criteri per il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nel contesto dell'importazione di prodotti biologici conformi, e per quanto riguarda le informazioni che tali paesi terzi riconosciuti devono trasmettere a norma del citato regolamento in quanto necessarie ai fini della supervisione del loro riconoscimento e dell'esercizio di tale supervisione, anche per mezzo di un esame in loco.

(69) Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti importati destinati a essere immessi sul mercato nell'Unione come prodotti biologici o la trasparenza e la supervisione della procedura di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nel quadro dell'importazione di prodotti biologici conformi, e al fine di garantire la gestione dell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i documenti necessari ai fini dell'importazione, ove possibile in formato elettronico; per quanto riguarda il soddisfacimento dei criteri per il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nel contesto dell'importazione di prodotti biologici conformi; per quanto riguarda le informazioni che tali paesi terzi riconosciuti devono trasmettere a norma del citato regolamento in quanto necessarie ai fini della supervisione del loro riconoscimento; per quanto riguarda la definizione di disposizioni relative all'esercizio di tale supervisione, anche per mezzo di un esame in loco; per quanto riguarda la procedura da seguire per il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo, compreso il contenuto del fascicolo tecnico da presentare, nonché per la revoca del riconoscimento, e per quanto riguarda i controlli e altre azioni che le autorità e gli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione devono eseguire. Qualora si riscontrino gravi o ripetute violazioni delle norme relative all'ispezione e alla certificazione, il riconoscimento degli organismi di controllo in questione dovrebbe essere immediatamente revocato, nei paesi terzi interessati e in tutto il mercato dell'Unione, per gli organismi nazionali di accreditamento stabiliti nell'Unione.

Motivazione

Modifica corrispondente agli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 7, e all'emendamento che introduce all'articolo 29 i paragrafi 7 bis e 7 ter (nuovi).

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Considerando 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(69 bis) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'applicazione di misure nei casi di non conformità, o di sospetto di non conformità, alle norme applicabili, che compromettono l'integrità dei prodotti biologici importati dai paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, e per quanto riguarda il sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tutte le informazioni relative a un sospetto di non conformità, una revoca del riconoscimento o una sospensione dell'autorizzazione dovrebbero essere comunicate immediatamente a tutte le autorità competenti e agli organismi di controllo per evitare l'immissione sul mercato di prodotti non autorizzati.

Motivazione

Modifica corrispondente agli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 31, paragrafo 6, e all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70) È opportuno adottare disposizioni per garantire che la circolazione dei prodotti biologici che sono stati oggetto di un controllo in uno Stato membro e che sono conformi al presente regolamento non possa essere oggetto di restrizioni in un altro Stato membro. Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato unico e degli scambi tra gli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire norme relative alla libera circolazione dei prodotti biologici.

(70) È opportuno adottare disposizioni per garantire che la circolazione dei prodotti biologici che sono stati oggetto di un controllo in uno Stato membro e che sono conformi al presente regolamento non possa essere oggetto di restrizioni in un altro Stato membro.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 32, paragrafo 2.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71) Affinché la Commissione possa ottenere le informazioni attendibili richieste per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri le forniscano ogni anno le informazioni necessarie. Per motivi di chiarezza e di trasparenza, è opportuno che gli Stati membri tengano elenchi aggiornati delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. Gli elenchi delle autorità e degli organismi di controllo dovrebbero essere resi pubblici dagli Stati membri e pubblicati annualmente dalla Commissione.

(71) Affinché la Commissione possa ottenere le informazioni attendibili richieste per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri le forniscano ogni anno le informazioni statistiche aggiornate necessarie. Per motivi di chiarezza e di trasparenza, è opportuno che gli Stati membri tengano elenchi aggiornati delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. Gli elenchi delle autorità e degli organismi di controllo dovrebbero essere resi pubblici dagli Stati membri e pubblicati annualmente dalla Commissione.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Considerando 72

Testo della Commissione

Emendamento

(72) È necessario stabilire misure per garantire la transizione armoniosa verso alcune modifiche del quadro giuridico che regola l'importazione di prodotti biologici nell'Unione, introdotte dal presente regolamento. In particolare, al fine di garantire una transizione armoniosa dal vecchio al nuovo quadro giuridico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme relative ai periodi di conversione che hanno inizio conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007, in deroga alla norma generale che impedisce il riconoscimento retroattivo di periodi precedenti come facenti parte del periodo di conversione.

(72) È necessario stabilire misure per garantire la transizione armoniosa verso alcune modifiche del quadro giuridico che regola l'importazione di prodotti biologici nell'Unione, introdotte dal presente regolamento. In particolare, al fine di garantire una transizione armoniosa dal vecchio al nuovo quadro giuridico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme relative ai periodi di conversione che hanno inizio conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007.

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Considerando 75

Testo della Commissione

Emendamento

(75) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità tecniche per la creazione della banca dati nella quale figurerà l'elenco delle varietà per le quali esiste materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di produzione biologico; per quanto riguarda l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, comprese le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti relativi alla loro composizione e le condizioni per il loro l'uso; per quanto riguarda le modalità specifiche e pratiche relative alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni relative ai numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo e dell'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole, l'attribuzione dei numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo e l'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole; per quanto riguarda i dettagli e le specifiche relative al contenuto, alla forma e al metodo di comunicazione delle notifiche, da parte degli operatori o gruppi di operatori, della propria attività alle autorità competenti e la forma di pubblicazione delle tariffe che possono essere imposte per l'esecuzione dei controlli; per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le autorità competenti, tra le autorità di controllo e gli organismi di controllo e tra gli Stati membri e la Commissione; per quanto riguarda il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi terzi e la creazione di un elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, nonché le norme destinate a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati; per quanto riguarda la redazione di un elenco di paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco, nonché le norme intese a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati da questi paesi; per quanto riguarda il sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente regolamento e per quanto riguarda la redazione dell'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

(75) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità tecniche per la creazione della banca dati unica nella quale figurerà l'elenco delle varietà, in particolare quelle tradizionali e rare, per le quali esiste materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di produzione biologico; per quanto riguarda l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, comprese le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti relativi alla loro composizione e le condizioni per il loro l'uso; per quanto riguarda le modalità specifiche e pratiche relative alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni relative ai numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo e dell'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole, l'attribuzione dei numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo e l'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole; per quanto riguarda i dettagli e le specifiche relative al contenuto, alla forma e al metodo di comunicazione delle notifiche, da parte degli operatori o gruppi di operatori, della propria attività alle autorità competenti e la forma di pubblicazione delle tariffe che possono essere imposte per l'esecuzione dei controlli; per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le autorità competenti, tra le autorità di controllo e gli organismi di controllo e tra gli Stati membri e la Commissione; per quanto riguarda il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi terzi e la creazione di un elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, nonché le norme destinate a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati; per quanto riguarda la redazione di un elenco di paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco, nonché le norme intese a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati da questi paesi; per quanto riguarda il sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente regolamento e per quanto riguarda la redazione dell'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

__________________

__________________

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Considerando 77

Testo della Commissione

Emendamento

(77) Al fine di garantire una transizione armoniosa tra le norme sull'origine biologica del materiale riproduttivo vegetale e sugli animali da riproduzione, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, e l'eccezione alle norme di produzione adottata in virtù dell'articolo 22 del medesimo regolamento, da una parte, e le nuove norme di produzione applicabili ai vegetali e ai prodotti vegetali e agli animali da allevamento di cui al presente regolamento, dall'altra, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne l'autorizzazione di eccezioni qualora esse siano ritenute necessarie per garantire l'accesso a materiale riproduttivo vegetale e animali vivi da riproduzione che possono essere utilizzati nell'ambito della produzione biologica. Essendo di natura transitoria, tali atti dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo limitato.

(77) Al fine di garantire una transizione armoniosa tra le norme sull'origine biologica del materiale riproduttivo vegetale e sugli animali da riproduzione, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, e l'eccezione alle norme di produzione adottata in virtù dell'articolo 22 del medesimo regolamento, da una parte, e le nuove norme di produzione applicabili ai vegetali e ai prodotti vegetali e agli animali da allevamento di cui al presente regolamento, dall'altra, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne l'autorizzazione di eccezioni qualora esse siano ritenute necessarie per garantire l'accesso a materiale riproduttivo vegetale e animali vivi da riproduzione che possono essere utilizzati nell'ambito della produzione biologica. Tali atti hanno tuttavia solo natura transitoria e si applicano pertanto per un periodo di tempo limitato, corrispondente al tempo necessario per identificare e colmare le lacune nella disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati alla riproduzione.

Motivazione

L'obiettivo è creare, in collaborazione con i produttori europei di sementi biologiche, un vero mercato per la produzione biologica. Ciò può avvenire soltanto attraverso un sistema efficace di incentivi e richiede un impegno chiaro da parte del legislatore.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(77 bis) Il piano d'azione della Commissione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea dovrebbe essere utilizzato per contribuire a finanziare la ricerca e l'innovazione nell'ottica di aumentare la produzione e la disponibilità di sementi biologiche e materiale riproduttivo vegetale biologico.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Considerando 77 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(77 ter) Nell'ottica di aumentare la produzione, la disponibilità e l'uso di sementi biologiche e materiale riproduttivo vegetale biologico è opportuno incoraggiare accordi di partenariato tra i costitutori, i moltiplicatori di sementi e tutti gli attori dell'agricoltura biologica. È inoltre opportuno conferire mandato al gruppo di esperti incaricati di formulare pareri tecnici sulla produzione biologica (EGTOP) al fine di sviluppare un nuovo sistema per l'utilizzo funzionale e sostenibile delle sementi biologiche, che abbia anche un effetto incentivante per i costitutori e i moltiplicatori di sementi biologiche.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Considerando 78

Testo della Commissione

Emendamento

(78) È opportuno che la Commissione faccia il punto sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali da riproduzione biologici e presenti nel 2021 una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.

(78) Per garantire che il materiale riproduttivo vegetale biologico, i mangimi biologici e gli animali da riproduzione biologici siano disponibili sul mercato in quantità sufficienti, e prima di presentare proposte per la progressiva eliminazione delle eccezioni, la Commissione dovrebbe realizzare uno studio sulla base di una raccolta di dati e dell'analisi della situazione negli Stati membri. Sulla base di tale studio, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2020, una relazione comprendente una parte analitica sullo stato di sviluppo dell'agricoltura biologica e i progressi compiuti e una parte strategica sulle misure applicate o necessarie per migliorare i risultati dell'agricoltura biologica e il suo quadro istituzionale.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Considerando 80

Testo della Commissione

Emendamento

(80) Dal riesame del quadro legislativo per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici è emerso che le esigenze specifiche relative ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali condotti in conformità del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali) richiedono disposizioni che consentano un trattamento più adeguato dei casi di non conformità. Le disposizioni del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sui controlli ufficiali] relative ai compiti e alle responsabilità delle autorità competenti, al riconoscimento e alla supervisione degli organismi delegati, alla certificazione ufficiale, agli obblighi in materia di comunicazione e all'assistenza amministrativa dovrebbero inoltre essere adattate alle esigenze specifiche del settore della produzione biologica. Il regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sui controlli ufficiali] dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

soppresso

Motivazione

Modifica corrispondente all'emendamento proposto dal relatore all'articolo 44.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'uso di indicazioni ad essa riferite nell'etichettatura e nella pubblicità.

Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica e dei relativi controlli e certificazione e stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla sua trasformazione e distribuzione e ai suoi controlli, nonché all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità. Esso costituisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e i suoi effetti positivi sull'ambiente e la salute pubblica, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno e una concorrenza leale, aiutando in tal modo gli agricoltori a ottenere un reddito equo, rafforzando la fiducia dei consumatori e tutelando i loro interessi.

Motivazione

I principi e i metodi della produzione biologica devono essere applicati in tutto il processo dell'agricoltura/della produzione biologica. Pertanto, è importante mantenere i controlli basati sul processo nel regolamento in questione. Un controllo limitato al prodotto destinato al consumo umano o animale non è sufficiente. Il presente regolamento disciplina altresì la certificazione dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: "il trattato") e ad altri prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, nella misura in cui tali prodotti agricoli e tali altri prodotti siano destinati ad essere prodotti, preparati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati come biologici.

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, qualora tali prodotti siano, o siano destinati a essere, prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato dell'Unione, o importati nell'Unione o da essa esportati, come biologici:

 

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

 

b) prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione;

 

c) mangimi;

 

d) alghe e animali di acquacoltura;

 

e) vino;

 

f) lieviti;

 

g) funghi;

 

h) piante selvatiche raccolte e loro parti

 

e altri prodotti strettamente legati all'agricoltura destinati a essere prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati.

Non si considerano come facenti parte della produzione biologica i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

Non si considerano come facenti parte della produzione biologica i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

 

(La modifica del termine "alghe marine" in "alghe" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 1.

2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione, etichettatura e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 1.

Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio35 non sono soggette al presente regolamento.

Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio35 sono soggette al presente regolamento.

__________________

__________________

35 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

35 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Motivazione

La ristorazione collettiva costituisce ormai una parte importante del mercato dei prodotti biologici, che sempre più spesso rifornisce mense pubbliche e anche ristoranti. Essa dovrebbe pertanto essere soggetta al regolamento in esame.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

soppresso

Motivazione

Mense e ristoranti dovrebbero essere soggetti al presente regolamento. Le grandi mense possono indicare l'uso di prodotti biologici nei pasti, ma non esiste alcun obbligo relativo alla percentuale dei prodotti biologici sulla quantità totale dei prodotti utilizzati.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell'Unione riguardanti in particolare la sicurezza della catena alimentare, la salute e il benessere degli animali, la salute dei vegetali e il materiale riproduttivo vegetale, in particolare il regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio36 (materiale riproduttivo dei vegetali) e il regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio37 (misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali).

3. Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni della legislazione dell'Unione o disposizioni nazionali conformi al diritto dell'Unione riguardanti i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo di tali prodotti, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

__________________

 

36 [titolo completo] (GU L...).

 

37 [titolo completo] (GU L...).

 

Motivazione

Non tutte le normative summenzionate saranno già in vigore quando sarà adottata la nuova legislazione relativa alla produzione biologica.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per tener conto delle nuove informazioni su metodi di produzione e materiali o degli impegni assunti a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per quanto riguarda la modifica dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I. Solo i prodotti strettamente connessi a prodotti agricoli possono essere inclusi in tale elenco.

soppresso

Motivazione

Il campo di applicazione dovrebbe essere lo stesso di quello del regolamento (CE) n. 834/2007. Tali modifiche al regolamento di base dovrebbero essere possibili solo mediante la procedura di codecisione.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "materia prima agricola": un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di trasformazione;

(3) "materia prima agricola" o "materia prima proveniente da acquacoltura": un prodotto agricolo o di acquacoltura che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di trasformazione, preparazione o conservazione;

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "misure preventive": le misure da adottare al fine di garantire la qualità del suolo così come la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le piante infestanti, nonché per evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati in virtù del presente regolamento;

(4) "misure preventive e precauzionali": le misure da adottare al fine di garantire la qualità della produzione biologica e la conservazione della biodiversità, nonché per evitare la contaminazione e la commistione con prodotti o sostanze non autorizzati in virtù del presente regolamento in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

Motivazione

Le misure precauzionali dovrebbero andare oltre le misure preventive e dovrebbero essere applicate anche a tutte le fasi della produzione nel sistema dell'agricoltura biologica.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "conversione": la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo;

(5) "conversione": la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "gruppo di operatori": un gruppo nell'ambito del quale ciascun operatore è un agricoltore la cui azienda comprende al massimo 5 ettari di superficie agricola utilizzata e le cui attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti o mangimi, la trasformazione di alimenti o mangimi;

(7) "gruppo di operatori": un gruppo che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

 

a) ciascun membro del gruppo è un agricoltore o un operatore che produce alghe o prodotti di acquacoltura e le sue attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti e mangimi, la trasformazione, la preparazione o la commercializzazione di alimenti o mangimi;

 

b) le attività di produzione dei membri del gruppo si svolgono in prossimità geografica le une alle altre;

 

c) è istituito un sistema di commercializzazione comune dei prodotti biologici prodotti dal gruppo;

 

d) il gruppo è dotato di personalità giuridica e di un sistema di controllo interno; e

 

e) il volume d'affari o la produzione biologica standard di ciascun membro del gruppo è inferiore a 15 000 EUR l'anno o l'azienda di ciascun membro comprende al massimo 5 ettari di superficie, oppure, nel caso di colture in serra o altre produzioni intensive sotto coperture protettive, l'azienda comprende al massimo 0,5 ettari di superficie, o ancora, nel caso di prati esclusivamente permanenti, l'azienda comprende al massimo 15 ettari di superficie.

 

Le condizioni di cui alla lettera e) non si applicano ai gruppi di operatori di paesi terzi;

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) "miglioramento genetico biologico delle piante e sviluppo biologico di varietà": il miglioramento della diversità genetica associato alla capacità riproduttiva naturale. Il miglioramento genetico biologico delle piante è finalizzato allo sviluppo di nuove varietà particolarmente adatte ai sistemi di produzione biologica. Esso comporta un approccio globale che rispetta le barriere naturali per quanto riguarda gli incroci e si basa su vegetali fertili che possono stabilire una relazione sostenibile con il terreno vivo. Il miglioramento genetico biologico delle piante viene effettuato secondo condizioni per il miglioramento genetico biologico conformi ai requisiti del presente regolamento.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) "materiale riproduttivo vegetale": i vegetali e le forme di vegetali in qualunque stadio, comprese le sementi, in grado di produrre vegetali interi e destinati a tale scopo;

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater) "pianta madre": una determinata pianta dalla quale è prelevato del materiale riproduttivo vegetale a scopo di riproduzione di nuove piante;

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quinquies) "generazione": un gruppo di piante che costituiscono una singola discendenza;

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 sexies) "miglioramento genetico biologico degli animali": il miglioramento della diversità genetica associato alla capacità riproduttiva naturale degli animali interessati. Il miglioramento genetico biologico degli animali garantisce il rispetto ottimale dei requisiti del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la resistenza alle malattie, la longevità, il valore riproduttivo e l'adattamento alle condizioni climatiche e naturali, e promuove, se del caso, una riproduzione finalizzata all'accrescimento lento;

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) ''preparati vegetali'': estratti ottenuti da determinate piante con l'obiettivo di rafforzare le coltivazioni o allontanare o eliminare gli organismi nocivi e le malattie;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) ''preparati biodinamici'': miscele tradizionalmente utilizzate nell'agricoltura biodinamica e numerate da 500 a 508;

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) "veranda": una parte esterna annessa a un edificio di allevamento, coperta, non isolata termicamente, in genere dotata di una recinzione con filo di ferro o reti metalliche sul lato più lungo, in cui le condizioni sono quelle del clima esterno, provvista di illuminazione naturale e artificiale e di un pavimento cosparso di strame;

(16) "veranda": una parte esterna annessa a un edificio di allevamento, coperta, non isolata termicamente, in genere dotata di una recinzione con filo di ferro o reti metalliche sul lato più lungo, in cui le condizioni sono quelle del clima esterno, provvista di illuminazione naturale e, ove possibile, artificiale e di un pavimento cosparso di strame;

Motivazione

L'illuminazione naturale, se adeguatamente disponibile nella veranda, dovrebbe essere sufficiente. L'illuminazione artificiale non dovrebbe costituire un requisito obbligatorio.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) "pollastre ovaiole": animali giovani della specie Gallus gallus destinate alla produzione di uova e di età inferiore alle 18 settimane;

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter) "galline ovaiole": animali della specie Gallus gallus destinate alla produzione di uova da consumo e con età minima di 18 settimane;

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quater) "polli da carne": animali della specie Gallus gallus allevati ai fini della produzione di carne;

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quinquies) "zona utilizzabile": una zona ai sensi della direttiva 1999/74/CE del Consiglio1 bis, situata all'interno del pollaio e avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14% sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile;

 

__________________

 

1 bis Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

Motivazione

Disposizione ripresa dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 septies) "indicatori di base": gli indicatori riguardanti gli aspetti ambientali diretti di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009;

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) "preparazione": le operazioni di conservazione o di trasformazione di prodotti biologici, compresi la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, il confezionamento, l'etichettatura o le modifiche apportate all'etichettatura con riguardo alla produzione biologica;

(20) "preparazione": le operazioni di conservazione o di trasformazione di prodotti biologici, compresi la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, il confezionamento, l'etichettatura o le modifiche apportate all'etichettatura con riguardo al metodo di produzione biologica utilizzato;

Motivazione

La "preparazione" quale definita dal regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) "mangimi in conversione": i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione;

(24) "prodotti in conversione": i prodotti vegetali ottenuti nel corso del periodo di conversione, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione;

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) "circostanze calamitose": le circostanze che derivano da un'"avversità atmosferica", un'"emergenza ambientale", una "calamità naturale" o un "evento catastrofico" quali definiti rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere h), j), k) e l), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

(28) "circostanze calamitose": le circostanze che derivano da un'"avversità atmosferica", un'"emergenza ambientale", una "calamità naturale", un'"epizoozia" o un "evento catastrofico" quali definiti rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere h), i), j), k) e l), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) "autorità di controllo": un'autorità di controllo per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici quale definita all'articolo 2, punto 39, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali];

(33) "autorità di controllo": un organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l'ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica e dell'etichettatura conformemente alle disposizioni del presente regolamento, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo o l'autorità omologa operante in un paese terzo;

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) "organismo di controllo": un organismo delegato quale definito all'articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali], nonché un organismo riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l'importazione di prodotti biologici nell'Unione;

(34) "organismo di controllo": un ente terzo indipendente, privato o pubblico, che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l'organismo omologo di un paese terzo o l'organismo omologo operante in un paese terzo;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis) "conformità": la conformità con il presente regolamento e i suoi allegati, con gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento e con gli altri regolamenti cui il presente regolamento fa riferimento;

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) "organismo geneticamente modificato": un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio43 che non è ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I, parte B, della stessa direttiva (di seguito: "OGM");

 

(36) "organismo geneticamente modificato": un organismo geneticamente modificato quale definito nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio43 (di seguito: "OGM");

__________________

__________________

43 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

43 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis) "nanomateriale ingegnerizzato": il nanomateriale ingegnerizzato quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) "equivalenza": il fatto di realizzare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità; "coadiuvante tecnologico": un coadiuvante tecnologico quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1333/2008;

(41) "equivalente" (nella descrizione di sistemi o misure differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità;

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) "radiazioni ionizzanti": radiazioni ionizzanti quali definite all'articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio47.

(43) "radiazioni ionizzanti": radiazioni ionizzanti quali definite all'articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio47 e secondo quanto previsto dalla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio47 bis;

__________________

__________________

47 Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

47 Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1);

 

47 bis Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

Motivazione

Occorre inserire un riferimento alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 bis) "operazioni di ristorazione collettiva": la preparazione e la distribuzione di prodotti biologici in strutture di ristorazione collettiva come ristoranti, mense, ospedali e carceri nonché in altre tipologie di aziende alimentari nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale;

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 ter) "unità di produzione": l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli alveari, gli stagni piscicoli, i sistemi o gli impianti di contenimento per le alghe o gli animali di acquacoltura, le unità di allevamento, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione pertinente per questo specifico settore di produzione biologica;

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 quater) "ricovero per il pollame": una costruzione indipendente, coperta e strutturata in modo tale da proteggere gli animali ivi ospitati dalle intemperie;

Motivazione

Il termine "ricovero per il pollame" ("poultry house" in inglese) utilizzato nel regolamento precedente è interpretato in maniera diversa a seconda dello Stato e della lingua, e talvolta assume il significato di locale di allevamento di una grande costruzione ("building" in inglese). È importante inserire una definizione precisa e uniformata.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 quinquies) "produzione idroponica": il metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi minerali oppure in un mezzo inerte (perlite, ghiaia o lana di roccia) a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi;

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 sexies) "coltura di vegetali in terra": produzione su terreno vivo (terreno minerale mescolato e/o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica) in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso;

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 septies) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 octies) "alimento preimballato": un alimento preimballato quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

Motivazione

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Principi della produzione biologica

Obiettivi e principi della produzione biologica

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Obiettivi

 

Per definire un sistema di gestione sostenibile per la produzione biologica, vanno conseguiti gli obiettivi generali seguenti:

 

a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;

 

b) introdurre e gestire in modo appropriato processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:

 

– conservano a lungo termine la fertilità del suolo;

 

– contribuiscono a un alto livello di diversità biologica;

 

– danno un contributo sostanziale a un ambiente non tossico;

 

– effettuano un uso responsabile e contribuiscono al risparmio di energia e risorse idriche, preservano le risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

 

– rispettano criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfano, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

Motivazione

Il capitolo deve comprendere non solo i principi, ma anche gli obiettivi dell'agricoltura biologica, della trasformazione e della distribuzione come nel caso del regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che si basa sui seguenti principi generali:

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:

a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque, dell'aria e della biodiversità, la salute delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;

a) contribuire a tutelare l'ambiente, il clima e la salute dell'uomo;

b) contribuire a un alto livello di biodiversità;

b) contribuire a un alto livello di biodiversità;

c) assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

c) assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

d) rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale e, in particolare, soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

d) rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale e, in particolare, soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

 

d bis) produrre un’ampia gamma di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità con beneficio per l'ambiente, la salute dell'uomo e delle piante o la salute e il benessere degli animali;

 

d ter) garantire le qualità dei prodotti biologici durante ogni fase di produzione, trasformazione e distribuzione;

 

d quater) promuovere i canali di distribuzione corti e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;

e) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:

e) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:

i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra, o l'acquacoltura che rispetta il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;

ii) praticano la coltura di vegetali legati al suolo e la produzione animale legata alla terra o l'acquacoltura che rispetta il principio della pesca sostenibile; inoltre, tali pratiche si basano sui seguenti principi:

 

  la protezione e la copertura del suolo contro il vento e l'erosione dell'acqua;

 

  la protezione della qualità delle acque;

 

  la rotazione delle colture, tranne in caso di colture permanenti;

 

  l'utilizzo di sementi e animali con un grado elevato di varietà genetica, resistenza alle malattie e longevità,

iii) escludono l'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;

iii) escludono l'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;

iv) ove del caso, si basano sul ricorso a misure preventive;

iv) ove del caso, si basano sulla valutazione del rischio definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sul ricorso a misure precauzionali;

f) limitare l'uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera e), essi si limitano a:

f) limitare l'uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera e), essi si limitano a:

i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;

i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, occorre dare priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica nella misura in cui disponibili;

ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

iii) concimi minerali a bassa solubilità;

iii) concimi minerali a bassa solubilità;

g) adattare, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, il processo di produzione per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, di clima e di condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.

g) adattare, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, il processo di produzione per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, di clima e di condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) sostenere la salute delle piante e degli animali;

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica l'ingegneria genetica, la clonazione animale, la poliploidia artificialmente indotta e le radiazioni ionizzanti;

h) escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica la clonazione animale;

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) escludere gli alimenti che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) mantenere nel tempo la salute dell'ambiente acquatico e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;

i) salvaguardare la biodiversità negli ecosistemi acquatici naturali e garantire nel tempo la salute dell'ambiente acquatico e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti nella produzione di acquacoltura;

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) tener conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j ter) utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti e mangimi biologici

Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

Motivazione

Occorre procedere a una distinzione tra alimenti e mangimi e le due materie devono figurare in articoli distinti.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

La produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati si basa in particolare sui seguenti principi specifici:

La produzione di alimenti biologici trasformati si basa in particolare sui seguenti principi specifici:

a) produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica;

a) produrre alimenti biologici costituiti da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile come prodotto biologico in un determinato momento; in tali casi, gli ingredienti non biologici possono eccezionalmente essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Tale autorizzazione è notificata alla Commissione e da essa pubblicata in modo da rendere tale informazione accessibile;

b) produrre mangimi biologici a partire da materie prime per mangimi di origine biologica;

 

c) limitare l'uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

b) restringere l'uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

d) limitare l'uso di additivi e coadiuvanti tecnologici per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici;

 

e) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

f) trasformare in maniera accurata gli alimenti e i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

d) trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

 

La produzione di mangimi biologici trasformati si basa in particolare sui seguenti principi specifici:

 

a) produrre mangimi biologici a partire da materie prime per mangimi di origine biologica;

 

b) restringere l’uso di additivi e coadiuvanti tecnologici per mangimi e autorizzarne l'uso soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica o a fini nutrizionali specifici;

 

c) escludere sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

 

d) trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'intera azienda agricola o acquicola è gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica;

a) l'intera azienda agricola o acquicola è gestita in conformità ai requisiti del presente regolamento;

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2, e parte VI, punto 1.3, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell'articolo 19 possono essere utilizzati nell'agricoltura e nell'acquacoltura biologiche, purché il prodotto o la sostanza in questione sia stato autorizzato per l'utilizzo in agricoltura e in acquacoltura in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, se del caso, negli Stati membri interessati, in conformità alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione;

b) solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell'allegato II, parte IV, punto 2.2, e parte VI, punto 1.3, ai fini di cui all'articolo 19, possono essere utilizzati nell'agricoltura e nell'acquacoltura biologiche, purché il prodotto o la sostanza in questione sia stato autorizzato per l'utilizzo in agricoltura e in acquacoltura in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, se del caso, negli Stati membri interessati, in conformità alle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione; l'impiego di prodotti e sostanze per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19 e autorizzati a norma dell'allegato II, parte IV, punto 2.2 e parte VI, punto 1.3, è consentito purché sia conforme ai principi stabiliti al capo II;

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) sono vietati il ricorso alla clonazione animale e l'allevamento di animali a poliploidia artificialmente indotta;

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) all'occorrenza sono adottate misure preventive in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli operatori biologici, diversi dalle microimprese, gli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura mettono in atto un sistema di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali.

d) gli operatori biologici, diversi dalle microimprese, gli agricoltori, gli apicoltori, i dettaglianti e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura provvedono a migliorare le proprie prestazioni ambientali in modo da tutelare la biodiversità e contribuire a mitigare i cambiamenti climatici, ad esempio mediante il sequestro del carbonio, fissando obiettivi in materia di prestazioni.

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme generali di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alla fissazione dei criteri cui si deve conformare il sistema di gestione ambientale di cui al paragrafo 1, lettera d). Tali criteri tengono conto delle specificità delle piccole e medie imprese.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme generali di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36, sulla base dei principi stabiliti al capo II, in cui sono fissati i criteri cui si devono conformare i requisiti delle misure sulle prestazioni ambientali adottate nelle aziende biologiche di cui al paragrafo 1, lettera d). Tali criteri tengono conto delle specificità delle piccole e medie imprese.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Deroga alle norme generali di produzione

 

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), un'azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte che siano conformi al presente regolamento o dedite alla produzione biologica, a condizione che:

 

a) siano state adottate opportune misure per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;

 

b) per quanto riguarda gli animali, siano interessate varie specie e mangime e stalle siano chiaramente separati;

 

c) per quanto riguarda le piante, la terra coltivata sia chiaramente separata, siano prodotte colture e varietà diverse facilmente distinguibili e i raccolti siano conservati e trasformati separatamente;

 

d) per quanto riguarda l'acquacoltura, i siti di produzione, i mangimi e le specie siano chiaramente separati;

 

e) per quanto riguarda le colture perenni che siano state coltivate per un periodo di almeno tre anni, possano essere accettate varietà non facilmente distinguibili, purché la loro produzione sia parte integrante di un piano di conversione di durata non superiore ai cinque anni e siano soggette a specifiche misure di controllo.

 

Nel caso di centri di ricerca o di formazione, di vivai, di moltiplicatori di sementi, di incubatoi nel quadro dell'acquacoltura e dell'algocoltura e di operazioni di riproduzione, non si applicano i requisiti concernenti le diverse specie e varietà di cui al paragrafo 1, lettere a) ed e).

 

2. Un'azienda agricola o un'attività acquicola che comprende unità biologiche e non biologiche possono stabilire un piano di conversione per la parte non biologica della produzione da attuare entro un periodo di tempo che permetta all'azienda di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento.

 

3. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alle unità che producono prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o prodotti per i quali non sono ancora stati messi a punto requisiti dettagliati.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura rispettano un periodo di conversione. Durante tutto il periodo di conversione essi applicano le norme sulla produzione biologica di cui al presente regolamento e, in particolare, le norme specifiche sulla conversione di cui all'allegato II.

1. Gli agricoltori, gli apicoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura rispettano un periodo di conversione. Durante il periodo di conversione essi applicano tutte le norme sulla produzione biologica di cui al presente regolamento e, in particolare, le norme specifiche sulla conversione di cui all'allegato II.

Motivazione

La disposizione figura nell'articolo 17, lettera b) del regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore o l'operatore che produce alghe marine o animali di acquacoltura ha notificato la propria attività alle autorità competenti in conformità al presente regolamento.

2. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore o l'operatore che produce alghe o animali di acquacoltura ha sottoposto la sua azienda al sistema di certificazione e controllo e ha notificato la propria attività alle autorità competenti in conformità al presente regolamento.

 

L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come rientranti nel periodo di conversione eventuali periodi precedenti durante i quali:

 

a) gli appezzamenti sono stati oggetto di misure stabilite in un programma messo in atto ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 1305/2013 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati per la produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione; o

 

b) possano essere fornite dall'operatore prove dalle quali risulti che, per un periodo di almeno tre anni, gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per la produzione biologica.

 

Il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore. Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell'anno precedente, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione.

soppresso

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici.

4. Gli animali e i prodotti di origine animale ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici. I prodotti vegetali raccolti 12 mesi dopo l'inizio del periodo di conversione possono essere contrassegnati come prodotti di conversione, a condizione che tali prodotti contengano unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.

Motivazione

A fini di coerenza con l'articolo 17, lettera f), e con l'articolo 26 sui requisiti specifici di etichettatura del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e con l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), durante il periodo di conversione l'azienda agricola può essere suddivisa in unità chiaramente distinte che non sono tutte dedite all'agricoltura biologica. Per quanto riguarda gli animali, nel periodo di conversione sono interessate dalla produzione biologica specie diverse. Per quanto riguarda l'acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie purché esista un'adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda i vegetali, nel periodo di conversione sono interessate dalla produzione biologica varietà diverse facilmente distinguibili.

soppresso

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme stabilite dal presente articolo o che integrano e modificano le norme di cui all'allegato II con riguardo alla conversione.

6. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme stabilite dal presente articolo o che integrano le norme di cui all'allegato II con riguardo alla conversione.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM o i prodotti derivati o ottenuti da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull'etichetta di un prodotto o su qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio48 o del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio49.

2. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM o i prodotti derivati o ottenuti da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori fanno affidamento sull'etichetta di un prodotto o su qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

__________________

__________________

48 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

48 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

49 Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

49 Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti diversi da alimenti o mangimi o i prodotti derivati o ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi richiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM.

Motivazione

L'uso di OGM è vietato nella produzione biologica, per cui gli operatori dovrebbero essere in grado di dimostrare che non hanno utilizzato prodotti non biologici derivati o ottenuti da OGM.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte I.

1. Gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformano in particolare alle norme di produzione di cui all’allegato I, parte II e alle specifiche norme di attuazione definite conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti relativi al paragrafo 4 degli stessi autori.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencati le varietà e il materiale eterogeneo, conformemente al regolamento (UE) n. XX/XXX (normativa sul materiale riproduttivo vegetale), per i quali è disponibile sul proprio territorio materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di produzione biologico.

2. Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencati indicativamente le varietà, fra cui le patate da semina, e il materiale eterogeneo, come le popolazioni o le varietà a impollinazione allogama, vale a dire non ottenute tramite impollinazione controllata di linee inbred, per i quali sono disponibili sul proprio mercato tuberi-seme ottenuti con il metodo di produzione biologico. Le varietà coltivate con il metodo biologico o il materiale eterogeneo selezionati per la loro capacità di soddisfare gli scopi e gli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica sono chiaramente identificati nell'elenco.

 

Le banche dati sono alimentate da ogni Stati membro e rese pubbliche dalla Commissione. Al fine di garantire una tempestiva panoramica della disponibilità di materiale di riproduzione vegetale adatto alla produzione biologica a livello di Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 36, che stabiliscano:

 

  i requisiti tecnici minimi per la costituzione delle banche dati di cui al presente paragrafo,

 

  il contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione da parte degli Stati membri, come pure i dettagli tecnici e la frequenza di tale procedura.

 

Per il materiale eterogeneo disponibile per l'uso nell'agricoltura biologica

 

a) la direttiva del Consiglio 66/401/CEE1bis,

 

b) la direttiva del Consiglio 66/402/CEE1ter,

 

c) la direttiva del Consiglio 68/193/CEE1quater,

 

d) la direttiva del Consiglio 98/56/CEE1quinquies,

 

e) la direttiva del Consiglio 1999/105/CE1sexies,

 

d) la direttiva del Consiglio 2002/53/CE1septies

 

e) la direttiva del Consiglio 2002/54/CE1octies

 

f) la direttiva del Consiglio 2002/55/CE1nonies,

 

g) la direttiva del Consiglio 2002/56/CE1decies,

 

h) la direttiva del Consiglio 2002/57/CE1undecies,

 

i) la direttiva del Consiglio 2008/72/CEduodecies,

 

j) la direttiva del Consiglio 2008/90/CE1terdecies,

 

non si applicano.

 

________________

 

1bis Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298).

 

1terDirettiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309).

 

1quater Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

 

1quinquiesDirettiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

 

1sexies Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

 

1septies Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

 

1octies Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

 

1nonies Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

 

1deciesDirettiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

 

1undecies Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

 

1duodecies Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

 

1terdecies Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione vegetale biologica e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione vegetale con riguardo ai seguenti aspetti:

3. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione vegetale biologica e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme specifiche di produzione vegetale con riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le pratiche colturali;

soppresso

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la gestione e la fertilizzazione dei suoli;

b) la gestione e la fertilizzazione dei suoli, come disposto dall'allegato II, parte I, punti 1.5.4. e 1.5.5;

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la salute dei vegetali e la gestione degli organismi nocivi e delle erbe infestanti;

c) la salute dei vegetali e la gestione degli organismi nocivi, delle erbe infestanti e delle malattie, come disposto dall'allegato II, parte I, punto 1.6.;

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'origine del materiale riproduttivo vegetale;

soppresso

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la raccolta di piante selvatiche.

f) la raccolta di piante selvatiche, come disposto dall'allegato II, parte I, punto 2.2..

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli tecnici per la realizzazione della banca dati di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

 

a) i requisiti per vegetali, prodotti vegetali o sistemi di produzione vegetale specifici;

 

b) i dettagli tecnici per la realizzazione della banca dati di cui al paragrafo 2;

 

c) le condizioni in materia di attuazione dell'allegato II, parte I, punto 1.4.2..

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori del settore della produzione animale si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte II.

1. Gli operatori del settore della produzione animale si conformano in particolare alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte II.

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro il ° luglio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle nuove norme specifiche in base alla specie da inserire nel presente regolamento. Tali norme devono essere concepite in modo tale da soddisfare tutte le esigenze fisiologiche e comportamentali delle specie interessate.

 

L'utilizzo di gabbie non è consentito per i vertebrati ad eccezione dei pesci.

Motivazione

Si tratta di una norma transitoria per le nuove specie.

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione animale biologica e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione animale con riguardo ai seguenti aspetti:

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione animale biologica e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme specifiche di produzione animale con riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'origine degli animali;

soppresso

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i locali di stabulazione degli animali, comprese le superfici minime coperte e scoperte ed il numero massimo di animali per ettaro;

soppresso

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le pratiche di allevamento;

soppresso

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la riproduzione;

soppresso

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) i mangimi e l'alimentazione;

e) la nutrizione, come disposto dall'allegato II, parte II, punti 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.3. e 2.5.3.;

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario.

f) la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario, come disposto dall'allegato II, parte II, punto 2.5.4.;

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali atti delegati contemplano le seguenti specie:

 

a) bovini, ovini e caprini;

 

b) equini;

 

c) suini;

 

d) pollame;

 

e) api.

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Norme di produzione per alghe marine e animali di acquacoltura

Norme di produzione per alghe e animali di acquacoltura

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori che producono alghe marine e animali di acquacoltura si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte III.

1. Gli operatori che producono alghe e animali di acquacoltura si conformano in particolare alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte III e alle norme specifiche stabilite conformemente al paragrafo 3 bis del presente articolo.

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di alghe marine biologiche e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione per le alghe marine con riguardo ai seguenti aspetti:

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di alghe biologiche e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme specifiche di produzione per le alghe con riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'idoneità del mezzo acquatico e il piano di gestione sostenibile;

soppresso

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la coltivazione di alghe marine;

c) la coltivazione di alghe, incluse diverse specie di alghe;

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di animali di acquacoltura biologici e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione per gli animali di acquacoltura con riguardo ai seguenti aspetti:

3. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di animali di acquacoltura biologici e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme specifiche di produzione per gli animali di acquacoltura, incluse specifiche specie di acquacoltura, con riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'idoneità del mezzo acquatico e il piano di gestione sostenibile;

soppresso

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'origine degli animali di acquacoltura;

b) l'origine degli animali di acquacoltura per ciascuna specie particolare, come disposto dall'allegato II, parte III, punto 4.1.2.;

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le pratiche di allevamento acquicole, inclusi gli impianti di contenimento acquatici, i sistemi di produzione, la densità massima di allevamento e, se del caso, la densità minima di allevamento;

c) le condizioni di stabulazione e le pratiche di allevamento, come disposto dall'allegato II, parte III, punti 4.1.5. e 4.2.2.;

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la riproduzione;

soppresso

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la gestione degli animali di acquacoltura;

e) la gestione dei molluschi, come disposto dall'allegato II, parte III, punto 4.2.4.;

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i mangimi e l'alimentazione;

f) i mangimi e l'alimentazione, come disposto dall'allegato II, parte III, punti 4.1.3.3. and 4.1.3.4.;

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) la prevenzione delle malattie e il trattamento veterinario.

g) la prevenzione delle malattie e i trattamenti veterinari, come disposto dall'allegato II, parte III, punto 4.1.4..

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme specifiche sulle condizioni di attuazione della banca dati di cui all'allegato II, parte III, punto 4.1.2.1.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Norme di produzione per alimenti e mangimi trasformati

Norme di produzione per mangimi trasformati

Motivazione

Le norme di produzione per gli alimenti e per i mangimi sono diverse in quanto sono basate su diversi regolamenti orizzontali e dovrebbero pertanto essere tenute separate. Ciò è alla base inoltre delle soppressioni ai successivi emendamenti all'articolo 13.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori che producono alimenti e mangimi trasformati si conformano in particolare alle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte IV.

1. Gli operatori che producono mangimi trasformati si conformano alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte IV.

Motivazione

Gli operatori dovrebbero altresì conformarsi alle norme generali di produzione di cui all'allegato II, parte IV.

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di alimenti e mangimi trasformati biologici e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione per gli alimenti e i mangimi trasformati con riguardo ai seguenti aspetti:

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di mangimi trasformati biologici e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme specifiche di produzione per i mangimi trasformati con riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le procedure da seguire;

soppresso

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le misure preventive da adottare;

b) le misure precauzionali e preventive da adottare;

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la composizione e le condizioni per l'uso di alimenti e mangimi trasformati, compresi prodotti e sostanze consentiti per l'uso in alimenti e mangimi trasformati;

soppresso

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le misure di pulizia;

soppresso

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'immissione sul mercato dei prodotti trasformati, ivi compresa la loro etichettatura e identificazione;

soppresso

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la separazione dei prodotti, degli ingredienti agricoli e delle materie prime per mangimi di origine biologica dai prodotti, dagli ingredienti agricoli e dalle materie prime per mangimi di origine non biologica;

soppresso

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) l'elenco degli ingredienti agricoli non biologici che possono eccezionalmente essere utilizzati per la produzione di prodotti trasformati biologici;

soppresso

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) il calcolo della percentuale di ingredienti agricoli di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e lettera b);

soppresso

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) le tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti o di mangimi.

i) le tecniche utilizzate nella trasformazione di mangimi.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Norme di produzione per gli alimenti trasformati

 

1. Gli operatori che producono alimenti trasformati si conformano alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte IV.

 

2. Oltre alle norme generali di produzione di cui all'articolo 7, agli operatori che producono alimenti trasformati si applicano le seguenti norme:

 

a) la preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici;

 

b) alla composizione degli alimenti biologici trasformati si applicano le seguenti condizioni:

 

i) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti;

 

ii) possono essere utilizzati solo gli additivi, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti e solo a condizione che siano stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 19;

 

iii) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l'uso da uno Stato membro;

 

iv) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;

 

v) gli alimenti ottenuti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.

 

3. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità con il presente regolamento per quanto riguarda la produzione di alimenti biologici trasformati e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme specifiche di produzione per gli alimenti trasformati con riguardo ai seguenti aspetti:

 

a) le misure precauzionali e preventive da adottare;

 

b) la composizione e le condizioni per l'uso di prodotti e sostanze consentiti per l'uso in alimenti trasformati, come disposto dall'allegato II, parte IV, punto 2.2.2.;

 

 

c) la procedura di autorizzazione degli ingredienti agricoli non biologici che possono eccezionalmente essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati;

 

d) le regole per il calcolo della percentuale di ingredienti agricoli di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera b), come disposto dall'allegato II, parte IV, punto 2.2.3.;

 

e) le tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti.

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica del vino e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione vinicola con riguardo alle pratiche enologiche e alle restrizioni.

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica del vino e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che integrano le norme specifiche di produzione vinicola con riguardo alle pratiche enologiche e alle restrizioni, come disposto dall'allegato II, parte V, punti 3.2, 3,3, 3,4 e 3,5.

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di lievito biologico e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che modificano o integrano le norme specifiche di produzione per il lievito con riguardo alla trasformazione e ai substrati utilizzati.

2. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione di lievito biologico e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme specifiche di produzione per il lievito, come disposto dall'allegato II, parte VI, punto 1.3.

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di tener conto dell'eventuale futura necessità di disporre di norme di produzione specifiche per prodotti diversi da quelli di cui agli articoli da 10 a 15 e al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento per quanto concerne la produzione biologica di tali altri prodotti e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che modificano o integrano l'allegato II per quanto riguarda le norme di produzione specifiche per tali prodotti.

Qualora il presente regolamento non preveda norme di produzione dettagliate per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private riconosciute dagli Stati membri, in attesa dell'inclusione di norme di produzione dettagliate nel presente regolamento. Tali norme nazionali o private sono notificate alla Commissione. Le norme di cui al capo IV relative all'etichettatura e al capo V relative ai controlli e alla certificazione si applicano di conseguenza.

Emendamento    181

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose e fatti salvi i principi di cui al capo II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alla fissazione dei criteri che consentano di definire tali situazioni come calamitose e di stabilire norme specifiche su come far fronte a tali situazioni nonché sui requisiti in materia di monitoraggio e notifica.

1. Al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze riconducibili ad avversità atmosferiche, epizoozie, malattie o organismi nocivi dei vegetali, emergenza ambientale o calamità naturale, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni individuali per deroghe, subordinate alle condizioni seguenti:

 

a) le deroghe alle norme di produzione di cui al presente capo soggette ai principi di cui al capo II;

 

b) le deroghe di cui alla lettera a) sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

 

i) ove siano necessarie per assicurare l'avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

 

ii) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi e altri fattori di produzione, qualora non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

 

iii) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di ingredienti di origine agricola qualora che non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

 

iv) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

 

e) ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che fissano i criteri in base ai quali si può stabilire che determinate situazioni esigono l'adozione di norme di produzione eccezionali e le norme su come far fronte a tali situazioni, nonché le norme sui requisiti in materia di monitoraggio e notifica, tenendo in conto la competenza del settore biologico.

 

3. Spetta alle autorità competenti la responsabilità di accordare tali deroghe caso per caso.

Emendamento    182

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di garantire l'integrità della produzione biologica e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che modificano o integrano le norme di cui all'allegato III.

2. Al fine di garantire l'integrità della produzione biologica e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano le norme di cui all'allegato III, punti 2, 3, 4 e 6.

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) come prodotti fitosanitari;

a) come prodotti fitosanitari nell'intera Unione europea oppure in una o più zone definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Motivazione

In conformità alle disposizioni orizzontali in merito all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, anche nel presente regolamento dovrebbe essere possibile una zonizzazione in Europa meridionale, centrale e settentrionale al fine di tenere adeguatamente conto delle grandi differenze ecologiche e climatiche all'interno dell'Unione europea. Onde escludere abusi, un'autorizzazione zonale deve essere necessariamente associata a una maggiore sostenibilità dal punto di vista ecologico.

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) come sostanze da utilizzare per la salute animale diverse da quelle indicate alle lettere d) ed e);

Motivazione

Questo "titolo" garantisce la possibilità di creare nuovi elenchi di sostanze se necessario, ad esempio sulle sostanze utilizzate come farmaci veterinari.

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) come medicinali e prodotti non terapeutici che contribuiscono a garantire la salute e il benessere degli animali.

Motivazione

A titolo di esempio, in alternativa alla castrazione chirurgica dei suinetti dovrebbe essere possibile la prevenzione immunologica dell'odore di verro.

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare la Commissione può autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione di alimenti trasformati biologici e includerli in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

In particolare la Commissione autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione di alimenti trasformati biologici e includerli in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) come additivi alimentari, enzimi alimentari e coadiuvanti tecnologici;

a) come additivi alimentari, enzimi alimentari, coadiuvanti tecnologici, aromi, preparazioni a base di microrganismi, minerali, oligoelementi, vitamine, amminoacidi e micronutrienti;

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire quali sostanze possono essere utilizzate come additivi alimentari.

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) come prodotti e sostanze nelle pratiche enologiche;

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) come prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio;

Emendamento    190

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) un'autorizzazione zonale di prodotti è possibile soltanto se si può ottenere un positivo effetto ecologico tramite la riduzione dell'utilizzo di altri prodotti e sostanze e se, in caso contrario, ci si attende una inaccettabile penalizzazione delle colture prodotte tradizionalmente in qualità biologica nella zona interessata.

Motivazione

In conformità alle disposizioni orizzontali in merito all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, anche nel presente regolamento dovrebbe essere possibile una zonizzazione in Europa meridionale, centrale e settentrionale al fine di tenere adeguatamente conto delle grandi differenze ecologiche e climatiche all'interno dell'Unione europea. Onde escludere abusi, un'autorizzazione zonale deve essere necessariamente associata a una maggiore sostenibilità dal punto di vista ecologico.

Emendamento    191

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

e) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme:

e) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) e d bis), si applicano le seguenti norme:

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente articolo;

a) non sono disponibili sostanze alternative autorizzate conformemente al presente articolo o tecnologie alternative conformi al presente regolamento;

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorizzazione dell'utilizzo di prodotti o sostanze ottenuti per sintesi chimica è strettamente limitata ai casi in cui l'impiego dei fattori di produzione esterni di cui all'articolo 4, lettera f), contribuirebbe a un impatto ambientale inaccettabile.

L'autorizzazione di prodotti e sostanze non rientranti nell'articolo 4, lettera f), è strettamente limitata ai casi in cui l'impiego dei fattori di produzione esterni di cui all'articolo 4, lettera f), contribuirebbe a un impatto inaccettabile sull'ambiente, sulla salute animale o umana o sulla qualità dei prodotti.

Motivazione

L'autorizzazione non dovrebbe essere strettamente limitata solo alle sostanze ottenute per sintesi chimica ma anche alle altre sostanze che non rientrano nell'articolo 4, lettera f).

Emendamento    194

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le richieste di modifica o di stralcio sono pubblicate dagli Stati membri.

Il fascicolo relativo alla modifica o allo stralcio è pubblicato dagli Stati membri e dalla Commissione.

Motivazione

Le richieste di modifica degli elenchi di sostanze dovrebbero essere rese più trasparenti che in passato.

Emendamento    195

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione riesamina gli elenchi di cui al paragrafo 1 ogni quattro anni.

Motivazione

Finora gli elenchi aggiornati regolarmente erano pochi, il che significa che gli operatori non erano adeguatamente informati.

Emendamento    196

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che autorizzano o revocano l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, e che stabiliscono le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che autorizzano o revocano l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, e che stabiliscono le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso.

Emendamento    197

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

soppresso

Presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

 

1. I prodotti in cui la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 19 sia constatata al di là dei livelli stabiliti tenendo conto, in particolare, della direttiva 2006/125/CE, non sono commercializzati come biologici.

 

2. Per garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo ai criteri e alle condizioni specifici per l'applicazione dei livelli di cui al paragrafo 1 e riguardo alla fissazione di tali livelli e al loro adeguamento alla luce degli sviluppi tecnici.

 

3. In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e previa autorizzazione della Commissione adottata senza applicare la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

 

Emendamento    198

Proposta di regolamento

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

  Misure precauzionali da adottare per prevenire la non conformità con il presente regolamento

 

1. Al fine di assicurare la conformità con il presente regolamento gli operatori adottano tutte le misure necessarie per evitare la presenza di processi, prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica.

 

2. In particolare, ove l'operatore sospetti che un processo, un prodotto o una sostanza approvvigionati, prodotti o preparati per l'impiego nell'agricoltura biologica non sia conforme il presente regolamento, l'operatore deve:

 

a) separare e identificare il prodotto;

 

b) mettere a punto un sistema, adeguato al tipo e alla dimensione dell'operazione, a fini di verifica e valutazione, seguendo procedure basate su un'identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;

 

c) ove, dopo aver eseguito la valutazione di cui alla lettera b), giunga alla conclusione che il sospetto di non conformità sia comprovato, ritirare il prodotto dal mercato e interrompere la lavorazione. L'operatore informa immediatamente le autorità competenti o gli organismi di controllo in merito alle sue risultanze.

 

3. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo adottano le seguenti misure:

 

a) qualora un'autorità di controllo o un organismo di controllo:

 

  rilevi la presenta di un processo, prodotto o sostanza non autorizzati nella produzione biologica, o

 

  riceva da un operatore informazioni attendibili in merito a un sospetto che risulta comprovato a norma del paragrafo 2, lettera c), o

 

  sia informato della volontà di un operatore di immettere sul mercato un prodotto che, pur non essendo conforme alle norme di produzione biologica, reca riferimento al metodo di produzione biologico,

 

l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competente può vietare l'immissione sul mercato del prodotto con l'indicazione facente riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo di tempo determinato o fintantoché non sia stata accertata l'eliminazione del sospetto o della non conformità.

 

b) l'autorità di controllo o l'organismo di controllo elimina il sospetto di non conformità o conferma il sospetto e il divieto di commercializzazione quanto prima, tenendo in conto la durata del prodotto e comunque entro due mesi. In tal caso l'operatore interessato coopera pienamente con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo. Prima di confermare un sospetto di non conformità, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni sulle sue risultanze;

 

c) ove confermata la non conformità, si applica l'articolo 26 bis;

 

d) ove la non conformità non sia confermata entro il periodo di cui alla lettera (a), la decisione di cui alla predetta lettera è revocata entro il termine di scadenza di tale periodo.

 

4. Al fine di evitare casi di contaminazione accidentale con sostanze non autorizzate a seguito di pratiche agricole tradizionali o di altre pratiche non biologiche in fase di lavorazione, preparazione e distribuzione, che esulano dal controllo degli operatori biologici, gli Stati membri definiscono misure precauzionali.

 

5. Ove le autorità di controllo, gli organismi di controllo e le autorità competenti abbiano individuato rischi specifici di non conformità con il presente regolamento o rischi specifici di contaminazione accidentale di prodotti biologici in determinati settori della produzione biologica, gli Stati membri adottano misura precauzionali adeguate contro detti rischi.

Emendamento    199

Proposta di regolamento

Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 ter

 

Cause di contaminazione con prodotti fitosanitari e responsabilità della autorità competenti, della autorità di controllo e degli organismi di controllo

 

1. Qualora un'autorità di controllo o un organismo di controllo rilevi la presenza di prodotti fitosanitari non conformi con l'articolo 19 o riceva informazioni riguardo a tale presenza, procede un'indagine appropriata sulle causa della contaminazione. L'indagine inserisce la contaminazione in una delle tre categorie seguenti:

 

a) tecnicamente inevitabile;

 

b) tecnicamente evitabile;

 

c) contaminazione deliberata o ripetuta tecnicamente evitabile.

 

Una contaminazione è considerata evitabile quando l'operatore:

 

  non ha adottato o mantenuto misure adeguate e proporzionate per individuare ed evitare i rischi di contaminazione di prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati; o

 

  non ha esaminato e adattato periodicamente tali misure adeguate anche se il rischio di contaminazione era chiaramente percepibile; o

 

  non ha adottato misure adeguate in risposta a precedenti richieste di prendere provvedimenti per evitare la contaminazione formulate, se del caso, dalle autorità competenti o dall'autorità di controllo o dall’organismo di controllo; o

 

  non ha rispettato i pertinenti requisiti del presente regolamento o non ha altrimenti adottato i provvedimenti necessari a evitare la contaminazione nel processo di produzione.

 

2. I prodotti potenzialmente contaminati con prodotti fitosanitari di cui al paragrafo 1, comma 1, lettera a), possono essere considerati atti alla commercializzazione dopo esame delle autorità competenti.

 

La contaminazione potenziale di cui al paragrafo 1, comma 1, lettera b), forma oggetto di indagine dall'autorità di controllo o dell'organismo di controllo in merito alle caratteristiche delle circostanze che hanno portato alla contaminazione, in conformità della procedura di cui all'articolo 20 bis.

 

3. Nei casi di contaminazione di cui al paragrafo 1, comma 1, lettera c), l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo interdice all'operatore in questione l'immissione sul mercato dei prodotti che riportano eventuali riferimenti, nell'etichetta o nel materiale pubblicitario, al metodi di produzione biologica.

 

Eventuali superfici o produzioni contaminate da prodotti fitosanitari non autorizzati devono essere sottoposte a un nuovo periodo di conversione di cui all'articolo 8 a decorrere dalla data di applicazione del prodotto fitosanitario non autorizzato oppure, ove la data non sia verificabile, dalla data di rilevamento. La disposizione si applica fatte salve eventuali sanzioni comminate.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per predisporre gli strumenti migliori per il rilevamento e la documentazione della non conformità con il presente regolamento, riguardanti:

 

  il metodo da utilizzare per rilevare e valutare la presenza di prodotti fitosanitari non conformi al presente regolamento e segnatamente in contrasto con l'articolo 19;

 

  le procedure da seguire;

 

  I dati precisi da documentare in una banca dati comune sulla non conformità con il presente regolamento, comprese le risultanze di residui di prodotti fitosanitari non autorizzati.

Emendamento    200

Proposta di regolamento

Articolo 20 quater (nuovo )– paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 quater

 

Banca dati sulla non conformità con il presente regolamento e banca dati sulle risultanze concernenti i prodotti fitosanitari non autorizzati

 

La Commissione predispone una banca dati sui casi di non conformità con il presente regolamento basata sulle banche dati nazionali degli Stati membri. Dette banche dati sono utilizzate per agevolare le definizione delle prassi migliori per evitare la contaminazione. Nella raccolta dei dati gli Stati membri e la Commissione applicano l'approccio basato sui rischi per individuare le origini e le categorie della conformità o della contaminazione quali definite all'articolo 20 ter, paragrafo 1, comma 1, lettere a), b) e c). Le banche dati sono accessibili agli operatori, agli organismi di controllo, alle autorità di controllo e alle autorità competenti. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale.

 

Gli Stati membri predispongono una banca dati sulle analisi effettuate dagli organismi di controllo e dalle autorità di controllo, compreso il rilevamento di prodotti fitosanitari non autorizzati. La banca dati è accessibile agli operatori, agli organismi di controllo, alle autorità di controllo e alle autorità competenti. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sulle risultanze conservate nella propria banca dati.

Motivazione

Emendamento non scindibile dal precedente degli stessi autori. È fondamentale che gli Stati membri forniscano ogni anno alla Commissione i risultati delle proprie indagini, sulla base dei quali la Commissione presenterà una relazione corredata, se del caso, da una proposta legislativa che stabilisce le soglie per la decertificazione nell'Unione e le modalità di compensazione per gli agricoltori in caso di contaminazione inevitabile.

Emendamento    201

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti alla produzione biologica quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente al presente regolamento. In particolare i termini elencati nell'allegato IV, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali “bio” e “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento.

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti alla produzione biologica quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti, le materie prime per mangimi o qualsiasi fattore di produzione nella catena di produzione biologica, sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti, le materie prime per mangimi o qualsiasi fattore di produzione nella catena di produzione biologica sono stati ottenuti conformemente al presente regolamento. In particolare i termini elencati nell'allegato IV, o i termini equivalenti in altre lingue che non siano lingue ufficiali dell'Unione, ma aventi statuto riconosciuto ufficialmente dalla costituzione di uno Stato membro, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali “bio” e “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al presente regolamento. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche l'intero prodotto è stato ottenuto conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Emendamento    202

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Per i prodotti e le sostanze utilizzati nella produzione vegetale come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti e sostanze nutrienti, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono utilizzati nell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, la pubblicità e i documenti commerciali.

Emendamento    203

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati, possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

3. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati sono utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

Emendamento    204

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) soltanto nell'elenco degli ingredienti, ove meno del 95% degli ingredienti agricoli sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento.

b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, ove meno del 95% degli ingredienti agricoli sia biologico e a condizione che tale alimento soddisfi le norme di produzione stabilite nel presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento serve a evitare che i processi e le sostanze convenzionali o non biologici vengano associati al termine "biologico".

Emendamento    205

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda le varietà vegetali, i termini di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati nella denominazione di vendita a condizione che:

 

a) la razza sia conforme alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte I, punto 1.4; oppure

 

b) sia utilizzato il termine "razza organica".

Emendamento    206

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nell'intento di fornire chiarezza per i consumatori e di garantire che le opportune informazioni siano loro comunicate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo all'adeguamento dell'elenco di termini stabiliti nell'allegato IV, tenendo conto degli sviluppi linguistici negli Stati membri, e riguardo alla fissazione di requisiti specifici in materia di etichettatura e di composizione applicabili ai mangimi e ai loro ingredienti.

4. Nell'intento di fornire chiarezza per i consumatori e di garantire che le opportune informazioni siano loro comunicate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo all'adeguamento dell'elenco di termini stabiliti nell'allegato IV, tenendo conto degli sviluppi linguistici negli Stati membri.

Emendamento    207

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Quando viene usato il logo di produzione biologica dell'Unione europea, nello stesso campo visivo del logo compare anche, e prende se del caso una delle forme di seguito indicate, un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:

Fatta eccezione per i prodotti del settore vinicolo come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera l) del regolamento (UE) n. 1308/2013, quando viene usato il logo di produzione biologica dell'Unione europea di cui all’articolo 1, paragrafo 2, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009, l'obbligo di etichettatura dell'origine delle materie prime è già in vigore per tutti i vini europei, indipendentemente dal fatto che siano prodotti con o senza indicazione geografica. Allo scopo di alleggerire gli oneri amministrativi e i costi aggiuntivi legati all'etichettatura, per questi prodotti si propone pertanto di eliminare quest'obbligo ridondante.

Emendamento    208

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dal nome di un paese se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese.

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere integrata dal nome di un paese o di una regione se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese o in quella regione.

Emendamento    209

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 23, paragrafo 3, sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

3. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 23, paragrafo 3, sono stampate in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non coprono le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/20111.

Emendamento    210

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 23, paragrafo 3.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento    211

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che sono conformi al presente regolamento.

1. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che sono conformi al presente regolamento, compresi i prodotti per cui possono essere stabilire norme di produzione specifiche ai sensi dell'articolo 16. Il logo di produzione biologica non è utilizzato per gli alimenti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), e per i prodotti ottenuti in conversione.

Emendamento    212

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea è un attestato ufficiale a norma degli articoli 85 e 90 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali].

soppresso

Motivazione

Se il logo di produzione biologica è un attestato ufficiale, ne potrebbe derivare un onere amministrativo aggiuntivo per gli operatori in un futuro processo di autorizzazione.

Emendamento    213

Proposta di regolamento

Capo V – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Certificazione biologica

Controlli e certificazione biologici

Emendamento    214

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Sistema di controllo

 

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili di monitorare la conformità agli obblighi sanciti dal presente regolamento a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. XX/XXXX (regolamento sui controlli ufficiali).

 

2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento sui controlli ufficiali, il regime di controllo istituito a norma del presente regolamento include almeno l'applicazione delle misure precauzionali di cui all'articolo 20 bis e delle misure di controllo di cui al presente capo.

 

3. La natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base a una valutazione del rischio che si verifichino casi di non conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e della gravità degli stessi. Tutti gli operatori e i gruppi di operatori sono soggetti a un processo di verifica fisica sul posto della propria conformità alle norme applicabili almeno una volta all'anno. Tale verifica si basa su un'ispezione, screening e screening mirato, in funzione della probabilità di non conformità.

 

I criteri per le valutazioni del rischio utilizzati dalle autorità di controllo per identificare le parti più rischiose della catena alimentare sono previsti nell'allegato V septies. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo agli elementi dettagliati della valutazione del rischio, alla frequenza dei controlli e alla percentuale del totale dei controlli effettuati.

 

4. L'autorità competente può:

 

a) delegare le sue competenze di controllo a una o più altre autorità di controllo per i prodotti biologici, quali definite all'articolo 2, punto 39, del regolamento sui controlli ufficiali. Le autorità di controllo offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie a svolgere le loro funzioni;

 

b) delegare i suoi compiti di controllo ad uno o più organismi di controllo per i prodotti biologici, quali definiti all'articolo 2, punto 39, del regolamento sui controlli ufficiali. In tali casi gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.

 

5. L’autorità competente può delegare compiti di controllo a un particolare organismo di controllo o a un'autorità di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento sui controlli ufficiali, in particolare soltanto se:

 

a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo o l'autorità di controllo andrà a espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli;

 

b) l'organismo di controllo o l'autorità di controllo:

 

i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;

 

ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti; oppure

 

iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

 

c) l’organismo di controllo o l'autorità di controllo è accreditato in conformità della versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 17065 o della guida ISO 65 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti" ed è autorizzato dalle autorità competenti;

 

d) l'organismo di controllo o l'autorità di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Se dai risultati dei controlli si evince una grave non conformità, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;

 

e) vi è un coordinamento efficace e documentato fra l'autorità competente delegante e l'organismo di controllo o l'autorità di controllo.

 

6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo, l’autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, gli elementi seguenti:

 

a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l'organismo di controllo o l'autorità di controllo si accinge ad applicare agli operatori soggetti al suo controllo;

 

b) le misure che l'organismo di controllo intende applicare ove sia rilevata una non conformità.

 

7. L'autorità competente non può delegare agli organismi di controllo o alle autorità di controllo i seguenti compiti:

 

a) la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo o autorità di controllo;

 

b) il potere di accordare deroghe di cui all'articolo 17, tranne nei casi in cui sia previsto dalle norme di produzione eccezionali.

 

8. Conformemente all'articolo 29 del regolamento sui controlli ufficiali, le autorità competenti che delegano compiti di controllo a organismi di controllo o autorità di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento di compiti delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo o l'autorità di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

 

9. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 8, l'autorità competente:

 

a) si assicura che i controlli effettuati dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo siano oggettivi e indipendenti;

 

b) verifica l'efficacia dei controlli realizzati dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo;

 

c) prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;

 

d) revoca il riconoscimento di ogni organismo di controllo o autorità di controllo che non soddisfi i requisiti di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), o non sia più conforme ai criteri di cui ai paragrafi 5 o 6 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

 

10. Gli Stati membri assegnano un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

 

11. Gli organismi di controllo e le autorità di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

 

12. Gli organismi di controllo e le autorità di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

 

13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che alle richieste degli organismi di controllo o delle autorità di controllo relative alla tracciabilità dei prodotti biologici sia data risposta il più rapidamente possibile, e non oltre i 4 giorni lavorativi per fase di produzione dal ricevimento della corrispondente richiesta.

 

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.

Emendamento    215

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    216

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

Adesione al sistema di controllo

 

1. Qualsiasi operatore o gruppo di operatori che produce, prepara o immagazzina prodotti biologici, che importa questi prodotti da un paese terzo o li esporta in un paese terzo o che immette tali prodotti sul mercato, prima di immettere sul mercato qualsiasi prodotto qualificato come "biologico" o "in conversione al biologico", deve:

 

a) notificare la propria attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata;

 

b) assoggettare la propria impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 23 bis.

 

L'operatore o il gruppo di operatori che subappalti a terzi una delle proprie attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

 

2. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti preconfezionati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

 

A norma dell'articolo 26 quater, lettera c), gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo, paragrafo 1, comma 1, lettera b) gli operatori che vendono ogni anno al consumatore o all'utilizzatore finale meno di una quantità limitata di prodotti biologici non confezionati purché notifichino la loro attività alle autorità competenti e che li producano, li preparino, li immagazzinano unicamente in connessione con il punto di vendita e non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a un altro operatore.

 

3. Gli Stati membri designano un’autorità o autorizzano un organismo per ricevere le notifiche di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera a).

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché un operatore o un gruppo di operatori che ottempera alle disposizioni del presente regolamento e che paga una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo, sia coperto dal sistema di controllo.

 

5. Gli operatori e i gruppi di operatori tengono registri delle diverse attività che svolgono a norma del presente regolamento.

 

6. Le autorità competenti tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le proprie attività a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a), e pubblicano tale elenco in modo appropriato, anche tramite internet, unitamente alle informazioni relative ai loro certificati biologici di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e utilizzano il modello di cui all'allegato V quinquies al presente regolamento. Le autorità competenti rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare i dettagli e le specifiche circa il contenuto, la forma e il metodo di notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, e il modello di cui, paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

________________

 

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Emendamento    217

Proposta di regolamento

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Certificato biologico

Certificato

Motivazione

Il certificato attesta che la produzione è conforme alle norme del presente regolamento. La produzione conforme alle norme non è biologica dall'inizio del processo produttivo, durante il periodo di conversione. La parola "biologico" può confondere il settore e i consumatori.

Emendamento    218

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori e i gruppi di operatori che hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, e rispettano il presente regolamento hanno il diritto di ricevere un certificato biologico. Il certificato biologico, rilasciato ove possibile in formato elettronico, consente almeno l'identificazione dell'operatore o del gruppo di operatori, del tipo o della gamma di prodotti coperti dal certificato e il suo periodo di validità.

1. Gli operatori e i gruppi di operatori che hanno notificato la loro attività e sottoposto la loro impresa al sistema di controllo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, e rispettano il presente regolamento hanno il diritto di ricevere un certificato biologico. Il certificato biologico, rilasciato ove possibile in formato elettronico, consente almeno l'identificazione dell'operatore o del gruppo di operatori, del tipo o della gamma di prodotti coperti dal certificato e il suo periodo di validità.

Emendamento    219

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il certificato biologico è un certificato ufficiale ai sensi degli articoli 85 e 86 del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali).

soppresso

Motivazione

Devono essere possibili sistemi di certificazione pubblici e private (vedasi ISO 17065).

Emendamento    220

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli operatori e i gruppi di operatori non possono ricevere un certificato biologico da autorità di controllo o organismi di controllo diversi per lo stesso gruppo di prodotti, anche quando tali operatori e gruppi di operatori operano in diverse fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

3. Gli operatori e i gruppi di operatori non possono ricevere un certificato biologico da organismi di controllo diversi per attività svolte in uno Stato membro riguardo allo stesso gruppo di prodotti, anche quando tali operatori e gruppi di operatori operano in diverse fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

Motivazione

Il relatore propone di definire i "gruppi di prodotti" in un nuovo allegato V quinquies sulla base dell'allegato XII dell'ex regolamento (CE) n. 889/2008. La definizione dei gruppi di prodotti di cui all'allegato, inoltre, elimina la necessità di un atto delegato ai sensi del paragrafo 6.

Emendamento    221

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I gruppi di prodotti cui fa riferimento il paragrafo 3 sono i seguenti:

 

  vegetali e prodotti vegetali;

 

  animali e prodotti animali;

 

  alghe e animali di acquacoltura;

 

  alimenti trasformati e mangimi, inclusi i lieviti;

 

  vino.

Motivazione

Si veda emendamento al paragrafo 3: il relatore propone di definire i "gruppi di prodotti" in un nuovo allegato V quinquies sulla base dell'allegato XII dell'ex regolamento (CE) n. 889/2008.

Emendamento    222

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza della produzione biologica e del sistema di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo ai criteri per la definizione dei gruppi di prodotti di cui al paragrafo 3.

soppresso

Emendamento    223

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le eventuali carenze riscontrate nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni di cui al paragrafo 1, in particolare la mancata individuazione o correzione di casi di non conformità a carico di singoli aderenti al gruppo di operatori che compromettono l'integrità dei prodotti biologici, possono comportare la revoca della certificazione biologica per l'intero gruppo.

2. Le eventuali carenze riscontrate nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni di cui al paragrafo 1, in particolare la mancata individuazione o correzione di casi di non conformità a carico di singoli aderenti al gruppo di operatori che compromettono l'integrità dei prodotti biologici, comportano la revoca del certificato biologico di cui all'articolo 25 per l'intero gruppo.

Emendamento    224

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al fine di garantire il funzionamento efficace ed efficiente della certificazione di un gruppo di operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alle responsabilità dei singoli aderenti di un gruppo di operatori, alla composizione e dimensione di un gruppo di operatori, alle categorie di prodotti che può produrre un gruppo di operatori, alle condizioni di partecipazione a un gruppo di operatori, alla creazione e al funzionamento del sistema di controlli interni del gruppo, compresi la portata, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare.

3. I criteri per la certificazione di gruppo di gruppi di operatori sono indicati nell'allegato V sexies.

Emendamento    225

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra un gruppo di operatori e l'autorità o le autorità competenti, le autorità di controllo o gli organismi di controllo, e tra gli Stati membri e la Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Queste prescrizioni rientrano in un articolo generale relativo alle infrazioni e alla successiva comunicazione di informazioni del regolamento in vigore e sono state reintrodotte in un nuovo articolo 26 bis relativo alle misure in caso di non conformità che si applicano ai singoli operatori così come ai gruppi di operatori.

Emendamento    226

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 bis

 

Obblighi delle autorità competenti in caso di non conformità

 

Le autorità competenti:

 

a) garantiscono che, in caso di non conformità che comprometta lo status dei prodotti biologici in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione, distribuzione ed esportazione, in particolare a causa dell'uso di sostanze e tecniche vietate o non autorizzate o di commistione con prodotti non biologici, non venga fatto alcun riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o produzione in questione;

 

b) garantiscono che, in caso di ripetuta, continua o fraudolenta non conformità, oltre all'applicazione delle misure di cui alla lettera a) del presente articolo, agli operatori o al gruppo di operatori interessati sia vietato commercializzare prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il loro certificato biologico sia sospeso o revocato, a seconda dei casi.

Emendamento    227

Proposta di regolamento

Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 ter

 

Scambio di informazioni e cooperazione amministrativa

 

1. La cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, gli organismi di controllo, le autorità di controllo e le autorità competenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, è basata sui requisiti di cui al titolo 4 del regolamento sui controlli ufficiali.

 

2. Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.

 

3. Le informazioni relative a sospetti fondati e alla non conformità che compromettono lo status biologico di un prodotto sono immediatamente comunicate tra le autorità competenti, le autorità di controllo, gli organismi di controllo, gli operatori e gli Stati membri coinvolti, la Commissione e gli operatori interessati. Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e portata del fondato sospetto o dalla conferma di non conformità.

 

4. È stabilito un comitato nazionale delle parti interessate, tra cui autorità di controllo, organismi di controllo e rappresentanti del settore biologico.

Emendamento    228

Proposta di regolamento

Articolo 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 quater

 

Poteri delegati con riguardo al sistema di controllo

 

Al fine di integrare le norme relative al sistema di controllo di cui agli articoli 23 bis e 24 bis e assicurarne la piena compatibilità con il regolamento sui controlli ufficiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 che stabiliscono norme relative ai seguenti aspetti:

 

a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti e delle autorità di controllo, in aggiunta a quelli di cui al presente capo e agli articoli 4, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36 del regolamento sui controlli ufficiali,

 

b) i requisiti di valutazione del rischio complementari a quelli di cui al presente capo e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sui controlli ufficiali, tenendo conto del rischio di non conformità;

 

c) le condizioni alle quali determinati operatori vanno esentati da taluni controlli ufficiali;

 

d) metodi e tecniche di controlli aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 13 e all'articolo 33, paragrafi da 1 a 5, del regolamento sui controlli ufficiali, nonché prescrizioni specifiche per l'esecuzione di controlli volti a garantire la tracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

 

e) azioni e misure aggiuntive a quelle di cui all'articolo 20 bis e al capo V del presente regolamento e all'articolo 134, paragrafi 2 e 3, del regolamento sui controlli ufficiali, in casi di sospetta non conformità, criteri aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 135, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento sui controlli ufficiali, e criteri e misure aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento sui controlli ufficiali e all'articolo 26 bis del presente regolamento in caso di non conformità;

 

f) criteri e condizioni specifici per l'attivazione e il funzionamento dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al capo IV del regolamento sui controlli ufficiali, compreso lo scambio di informazioni riguardanti casi di non conformità o probabilità di non conformità tra autorità competenti, autorità di controllo e organismi delegati.

Motivazione

Le norme specifiche sui prodotti biologici dovrebbero figurare nel regolamento sulla produzione biologica e dovrebbero essere modificabili soltanto attraverso tale regolamento. Di conseguenza, poteri delegati corrispondenti devono essere definiti anche nel presente regolamento. Pertanto queste disposizioni sono state trasferite qui dall'articolo 44 della proposta della Commissione, che modifica l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento sui controlli ufficiali.

Emendamento    229

Proposta di regolamento

Articolo 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 quinquies

 

Attuazione del presente regolamento

 

Entro il 1° gennaio 2020, la Commissione stabilisce le strutture amministrative necessarie presso le autorità competenti dell'Unione per adempiere alle sue responsabilità in merito a una migliore armonizzazione e all'attuazione del presente regolamento negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i controlli all'interno dell'Unione e le importazioni in provenienza da paesi terzi, nonché alla comunicazione tra gli Stati membri e con le istituzioni dell'Unione.

 

I compiti che incombono a tali strutture sono indicati nell'allegato V bis.

Emendamento    230

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27

soppresso

Esportazione di prodotti biologici

 

1. Un prodotto può essere esportato dall'Unione come prodotto biologico e recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea se è conforme al presente regolamento.

 

Tuttavia, un prodotto destinato ad essere esportato come prodotto biologico in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 31 può essere esportato in tale paese terzo se soddisfa i requisiti di detto paese per l'immissione sul mercato come prodotto biologico.

 

2. Per non creare disparità di condizioni per gli operatori che esportano in paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alle norme specifiche per le esportazioni di prodotti biologici in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 31.

 

3. Al fine di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo ai documenti destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare riguardo a un certificato di esportazione biologico rilasciato, ove possibile, in formato elettronico e attestante che i prodotti biologici esportati sono conformi al presente regolamento.

 

Motivazione

Non ci dovrebbe essere alcuna differenza tra le norme applicate nel regolamento dell'UE e le norme applicate ai prodotti esportati verso paesi terzi.

Emendamento    231

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o prodotto vegetale in conversione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il prodotto è un prodotto biologico di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

a) il prodotto è un prodotto biologico di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b) il prodotto:

b) il prodotto:

i) è conforme ai capi II, III e IV e tutti gli operatori, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti al controllo delle autorità o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 29; o

i) è conforme ai capi II, III e IV e a tutte le pertinenti norme di attuazione, e tutti gli operatori, compresi i gruppi di operatori e gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti al controllo delle autorità o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 29 e il prodotto, al momento dell'importazione, è accompagnato da un certificato di ispezione rilasciato da tali autorità o organismi di controllo attestante che tutti gli operatori e i loro prodotti sono conformi al presente regolamento; o

ii) proviene da un paese terzo riconosciuto a norma:

ii) proviene da un paese terzo riconosciuto a norma:

–  dell'articolo 30; o

–  dell'articolo 30; o

–  dell'articolo 31;

–  dell'articolo 31;

c) gli operatori dei paesi terzi sono in grado di fornire agli importatori o alle autorità nazionali, in qualsiasi momento, informazioni che consentono di identificare l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico.

c) gli esportatori dei paesi terzi sono in grado di fornire ai loro organismi di controllo, agli importatori e alle autorità nazionali, in qualsiasi momento, informazioni che consentono di identificare tutti gli operatori che hanno effettuato operazioni, compresi la rispettiva autorità di controllo o il rispettivo organismo di controllo, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico e risalire a tutti gli operatori coinvolti. Gli esportatori mettono a disposizione tali informazioni agli organismi di controllo o alle autorità di controllo degli importatori.

 

Dopo (data da inserire corrispondente a 5 anni dalla data di applicazione del presente regolamento), in deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), quando un prodotto non può ottemperare ai capi II, III e IV in un dato paese terzo a causa di condizioni climatiche e locali specifiche e al fine di evitare interruzioni nell'approvvigionamento di tale prodotto specifico nel mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36, che stabiliscono condizioni specifiche in base alle quali il prodotto può essere importato dal paese terzo per essere immessi sul mercato all'interno dell'Unione come prodotto biologico. Tali condizioni specifiche si applicano per un massimo di (2) anni. A decorrere dal (data di applicazione del presente regolamento) esse si applicano altresì alle regioni ultraperiferiche dell'Unione che producono anche il prodotto in questione.

Emendamento    232

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti importati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo ai documenti, rilasciati ove possibile in formato elettronico, necessari per l'importazione.

2. Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti importati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici e la loro conformità al presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme specifiche relative al contenuto dei certificati di cui al paragrafo 1 e alla procedura da seguire per il loro rilascio e la loro verifica, in particolare per quanto concerne il ruolo delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, nonché la possibilità di tenere in considerazione le diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, di clima e di condizioni locali, come pure le condizioni pratiche riguardanti aspetti specifici della produzione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Motivazione

Il passaggio relativo all'equivalenza della conformità per i prodotti provenienti da paesi terzi non identificati ai sensi di un accordo commerciale aumenterà la chiarezza e la leggibilità delle condizioni di importazione e ridurrà gli oneri amministrativi. Ciononostante, è opportuno prevedere l'attuazione di atti che tengano conto di specificità, come quelle agronomiche, dei diversi settori di produzione.

Emendamento    233

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. È necessario rafforzare le disposizioni relative alla vigilanza della Commissione nei paesi terzi. È altresì importante rafforzare la supervisione e i controlli nel quadro degli accordi di equivalenza con i paesi terzi.

Emendamento    234

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione di prodotti biologici nell'Unione è accertato ai posti di controllo frontalieri, in conformità all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali). I controlli fisici di cui all'articolo 47, paragrafo 3, di detto regolamento sono effettuati con una frequenza che dipende dal rischio di non conformità al presente regolamento.

3. Il rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione di prodotti biologici nell'Unione è accertato secondo le disposizioni di controllo di cui al capo V e ai posti di controllo frontalieri, in conformità all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento sui controlli ufficiali.

Emendamento    235

Proposta di regolamento

Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo

Riconoscimento degli organismi di controllo

Emendamento    236

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un organismo di accreditamento situato al di fuori dall'Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l'egida del Forum internazionale per l'accreditamento.

b) un organismo di accreditamento situato al di fuori dall'Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale in materia di certificazione dei prodotti sotto l'egida del Forum internazionale per l'accreditamento o dei suoi organismi regionali, e che ha una comprovata competenza nell'accreditamento di certificazione biologica.

Emendamento    237

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure di riconoscimento e di supervisione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo ai criteri da applicare per il riconoscimento, o la revoca del riconoscimento, delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, nonché riguardo all'esercizio della supervisione da parte della Commissione, anche per mezzo di un esame in loco.

7. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure di riconoscimento e di supervisione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che integrano i criteri da applicare per il riconoscimento, o la revoca del riconoscimento, degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, nonché stabiliscono disposizioni riguardo all'esercizio della supervisione da parte della Commissione, anche per mezzo di esami in loco. In caso di violazioni gravi o ripetute delle norme che disciplinano l’ispezione e la certificazione, il riconoscimento degli organismi di controllo in questione è immediatamente ritirato, nei paesi terzi interessati nonché in tutto il mercato dell’Unione, nei confronti degli organismi nazionali di accreditamento stabiliti nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.

Motivazione

È opportuno prevedere una sanzione in caso di ripetuta violazione intenzionale commessa dagli organismi di accreditamento.

Emendamento    238

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36, che stabiliscono norme specifiche relative alla procedura da seguire per il riconoscimento degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, compreso il contenuto del fascicolo tecnico da presentare, nonché la procedura da seguire per la revoca del riconoscimento.

Emendamento    239

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter. Per garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza dei controlli sui prodotti importati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per quanto riguarda i controlli e altre azioni che devono svolgere gli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione ai fini del presente articolo.

Emendamento    240

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di garantire l'applicazione delle misure nei casi di non conformità, o di sospetto di non conformità, che compromettono l'integrità dei prodotti biologici importati nel quadro del riconoscimento di cui al presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dell'integrità dei prodotti biologici prima della loro immissione sul mercato dell'Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell'autorizzazione di immettere tali prodotti come prodotti biologici sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per quanto riguarda l'applicazione delle misure nei casi di non conformità, o di sospetto di non conformità, che compromettono l'integrità dei prodotti biologici importati nel quadro del riconoscimento di cui al presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dell'integrità dei prodotti biologici prima della loro immissione sul mercato dell'Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell'autorizzazione di immettere tali prodotti come prodotti biologici sul mercato dell'Unione.

Emendamento    241

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi alla protezione contro le pratiche sleali o le pratiche incompatibili con i principi e le norme di produzione biologica, alla tutela della fiducia dei consumatori o alla tutela della concorrenza leale fra gli operatori, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 3, per adottare le misure di cui al paragrafo 8 del presente articolo o decidere in merito alla revoca del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

9. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi alla protezione contro le pratiche sleali o le pratiche incompatibili con i principi e le norme di produzione biologica, alla tutela della fiducia dei consumatori o alla tutela della concorrenza leale fra gli operatori, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 3, per decidere in merito alla revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento    242

Proposta di regolamento

Articolo 30 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione pubblica e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, periodicamente, relazioni sullo stato di avanzamento di tutti i negoziati in corso su tali accordi commerciali e un elenco delle differenze tra le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo interessato e quelle applicate nell'Unione. I risultati finali dei negoziati sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati, elencando in dettaglio le eventuali differenze tra le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo interessato e quelle applicate nell'Unione.

 

La Commissione presenta una proposta su come gestire le differenze tra il paese terzo in questione e l'Unione europea ove si tratti delle norme di produzione e delle misure di controllo.

 

La Commissione pubblica un elenco delle differenze tra la produzione e le disposizioni in materia di controllo contenute in tutti gli accordi commerciali esistenti contemplati dal presente articolo.

Emendamento    243

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I paesi terzi riconosciuti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), secondo trattino, sono i paesi riconosciuti ai fini dell'equivalenza di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi quelli riconosciuti nell'ambito della misura transitoria di cui all'articolo 40.

II paesi terzi riconosciuti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono i paesi riconosciuti ai fini dell'equivalenza di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento    244

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sulla base delle relazioni annuali che i paesi terzi di cui al paragrafo 1 devono trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno in merito all'attuazione e all'esecuzione delle misure di controllo da essi stabilite, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio di non conformità.

2. Sulla base delle relazioni annuali che i paesi terzi di cui al paragrafo 1 devono trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno in merito all'attuazione e all'esecuzione delle misure di controllo da essi stabilite, e alla luce di qualsiasi altra informazione ricevuta, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti riesaminando annualmente il loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio di non conformità, tenendo conto, in particolare, del volume delle esportazioni provenienti dal paese terzo interessato e destinate all'Unione, dei risultati delle attività di monitoraggio e di vigilanza svolte dalle autorità competenti e dei risultati di precedenti controlli. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito del suo riesame.

Emendamento    245

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di garantire l'applicazione delle misure nei casi di non conformità, o di sospetto di non conformità, che compromettono l'integrità dei prodotti biologici importati dai paesi terzi di cui al presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dell'integrità dei prodotti biologici prima della loro immissione sul mercato dell'Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell'autorizzazione di immettere tali prodotti come prodotti biologici sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 36 per quanto riguarda l'applicazione di misure e procedure comuni per l'imposizione di sanzioni nei casi di non conformità, o di sospetto di non conformità, che compromettono lo status dei prodotti biologici importati dai paesi terzi di cui al presente articolo. Tali misure possono consistere, in particolare, nella verifica dello status dei prodotti biologici prima della loro immissione sul mercato dell'Unione e, ove opportuno, nella sospensione dell'autorizzazione di immettere tali prodotti come prodotti biologici sul mercato dell'Unione.

Motivazione

Tali disposizioni dovrebbero essere adottate mediante atti delegati al fine di garantire l'armonizzazione delle misure in tutta l'UE.

Emendamento    246

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato unico e il commercio tra gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alla definizione delle norme in materia di libera circolazione dei prodotti biologici ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Emendamento    247

Proposta di regolamento

Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni relative al settore biologico e ai relativi scambi

Informazioni relative al settore biologico

Emendamento    248

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento.

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici pertinenti per l'attuazione e il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono definiti nel contesto del programma statistico europeo.

Motivazione

I dati richiesti devono essere delimitati nell'atto di base (ad esempio dati commerciali). Se fossero richiesti nuovi dati affidabili agli operatori, l'obbligo di fornirli agli Stati membri deve essere sancito nell'atto di base.

Emendamento    249

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, i dettagli delle informazioni da trasmettere e la data entro la quale tali informazioni devono essere trasmesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 36 per quanto riguarda il sistema da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, i dettagli delle informazioni da trasmettere e la data entro la quale tali informazioni devono essere trasmesse.

Emendamento    250

Proposta di regolamento

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati alla riproduzione.

1. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su uno studio prospettico, che includa i dati raccolti e le analisi effettuate in tutti gli Stati membri e tratti specificamente i seguenti aspetti:  

 

a) una parte analitica sullo stato di sviluppo dell'agricoltura biologica e i progressi compiuti per quanto riguarda:

 

– l'identificazione delle cause che limitano l'accesso al materiale riproduttivo vegetale e animale biologico nonché ai mezzi di produzione biologica in generale sul mercato dell'Unione;

 

– dati specifici sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di mangimi biologici;

 

– dati specifici sulla disponibilità di animali destinati alla riproduzione;

 

– la disponibilità di pollame giovane e di genitori per la produzione di avicoli, inclusi criteri concernenti la densità degli animali, l'alimentazione, l'assistenza sanitaria, il benessere degli animali e la gestione delle malattie;

 

– la selezione di specie e sub-specie che derivano dalle differenze di clima, suolo, altitudine e geografia;

 

– la situazione della suinicoltura e dell'avicoltura biologiche, inclusi criteri concernenti la densità degli animali, l'alimentazione, l'assistenza sanitaria, il benessere degli animali e la gestione delle malattie;

 

– la disponibilità di novellame biologico da acquacoltura sul mercato dell'Unione,

 

b) una parte strategica sulle misure applicate o necessarie per migliorare i risultati dell'agricoltura biologica e il suo quadro istituzionale, incluso quanto segue:

 

– misure di sostegno stabilite o ancora necessarie al fine di colmare le lacune individuate;

 

– un piano di sviluppo che includa misure volte a fornire un sostegno agli operatori che si sono impegnati a sviluppare materiale riproduttivo vegetale o animale biologico. Tali misure possono includere un sostegno agli investimenti necessari da parte degli operatori privati nelle strutture di produzione, misure di controllo della qualità, sistemi di distribuzione e ricerca e sviluppo nella fase di pre-commercializzazione.

 

2. Per quanto concerne la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico, lo studio di cui al paragrafo 1 valuta altresì, per ciascun sotto-mercato pertinente, la diversità del materiale disponibile e gli operatori che lo forniscono, la domanda attuale di tale materiale e le previsioni di domanda per i successivi cinque anni.

 

Ai fini dello studio, per "sotto-mercato" si intende l'insieme di una coltura (definita come una specie o sottospecie botanica, come la Brassica oleracea) e una regione, laddove la regione in questione non sia più vasta di uno Stato membro. Al fine di confrontare i mercati regionali in maniera equa e non discriminatoria, uno Stato membro è diviso in tante regioni quante necessarie conformemente alle diverse condizioni di coltivazione dovute a caratteristiche come il clima, i tipi di suolo, l'altitudine o l'uso dei terreni, che danno luogo a una domanda di materiale riproduttivo vegetale diversa da una regione all'altra. Lo studio esamina inoltre sovvenzioni a favore di progetti per la costituzione di nuove varietà adatte all'agricoltura biologica, il capitale partecipativo per le piccole e medie imprese che offrono materiale riproduttivo vegetale biologico, nonché un sostegno alla commercializzazione mediante siti web gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri.

 

3. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

 

4. Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 19 che sono stati rilevati nei prodotti biologici, che riporti gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo e gli scambi di informazioni pertinenti sui risultati dei controlli. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che stabilisce i livelli dei prodotti o delle sostanze non autorizzati applicabili ai prodotti biologici e i sistemi di compensazione degli operatori per le perdite connesse alle contaminazioni qualora essi abbiano preso le misure adeguate che possono essere ragionevolmente adottate per prevenire il rischio di contaminazione.

Emendamento    251

Proposta di regolamento

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39

soppresso

Misure transitorie relative alla conversione all'agricoltura biologica

 

Al fine di garantire una transizione armoniosa dal vecchio al nuovo quadro giuridico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alle norme che prevedono una deroga all'articolo 8, paragrafo 3, in relazione ai periodi di conversione per gli agricoltori che iniziano una conversione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

Motivazione

Le misure transitorie incluse nel presente articolo non sono più necessarie in ragione degli emendamenti relativi all'articolo 8 sulla conversione.

Emendamento    252

Proposta di regolamento

Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 39 bis

 

Misure transitorie

 

1. Vengono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CE) n. 834/2007 al presente regolamento.

 

2. Misure transitorie applicabili all'adozione delle nuove disposizioni nell'imminente regolamento:

 

a) ove giustificato conformemente a determinate condizioni, gli Stati membri possono applicare un periodo transitorio quando sono introdotte nuove disposizioni dell'UE;

 

b) le condizioni sono decise da atti delegati nel regolamento UE sulla produzione biologica;

 

c) le condizioni dovrebbero proteggere gli operatori dal rischio di distorsioni del mercato ed evitare confusione tra i consumatori circa l'identità o il profilo dei prodotti biologici.

 

3. Tali condizioni dovrebbero essere le seguenti:

 

– lo Stato membro è tenuto a dimostrare che la produzione è talmente limitata che le esportazioni non sono pertinenti;

 

– lo Stato membro è tenuto a dimostrare che la produzione nazionale è talmente piccola da non entrare in concorrenza con prodotti importati della medesima categoria.

 

4. Per garantire la piena trasparenza, uno Stato membro che applichi un periodo transitorio ai sensi del presente articolo deve notificare e inviare i giustificativi pertinenti alla Commissione e agli altri Stati membri.

 

5. Uno Stato membro può applicare solo un periodo transitorio di un massimo di 2‑5 anni.

Emendamento    253

Proposta di regolamento

Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

soppresso

Misure transitorie relative all'origine del materiale riproduttivo vegetale e all'origine degli animali destinati alla riproduzione e dei giovani stock di animali di acquacoltura

 

Al fine di garantire una transizione armoniosa tra le norme relative all'origine biologica del materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007 e le norme relative agli animali destinati alla riproduzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), di tale regolamento e ai giovani stock di animali di acquacoltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dello stesso regolamento e l'eccezione alle norme di produzione che la Commissione ha adottato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, e, d'altra parte, le nuove norme di produzione per i vegetali e i prodotti vegetali e per gli animali e le alghe marine e gli animali di acquacoltura di cui, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 riguardo alla concessione di eccezioni ove tale concessione sia ritenuta necessaria per garantire l'accesso a materiale riproduttivo vegetale, ad animali vivi destinati alla riproduzione e a giovani stock di animali di acquacoltura che possono essere utilizzati per la produzione biologica. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo cessano di applicarsi il 31 dicembre 2021.

 

Motivazione

Le misure transitorie incluse nel presente articolo non sono più necessarie considerato il nuovo testo aggiunto agli articoli 10 e 11 e le nuove disposizioni incluse nei pertinenti allegati.

Emendamento    254

Proposta di regolamento

Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Motivazione

Controlli compresi nel nuovo articolo 23 bis.

Emendamento    255

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

  lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,

soppresso

Motivazione

Questo punto è già coperto dall'articolo 1.

Emendamento    256

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

  birra,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    257

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

  estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    258

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

– nettari di frutta,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    259

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

– pasta, burro, grasso, olio e polvere di cacao; cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    260

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

– prodotti di confetteria a base di zuccheri,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    261

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 8

Testo della Commissione

Emendamento

– preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti di pasticceria,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    262

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 9

Testo della Commissione

Emendamento

– minestre,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    263

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 10

Testo della Commissione

Emendamento

– salse,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    264

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 11

Testo della Commissione

Emendamento

– pasti precotti,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    265

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 12

Testo della Commissione

Emendamento

– gelati,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    266

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 13

Testo della Commissione

Emendamento

– yogurt aromatizzati, yogurt addizionati di frutta, frutta a guscio o cacao,

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    267

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 14

Testo della Commissione

Emendamento

sale marino,

– sale,

Emendamento    268

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 15

Testo della Commissione

Emendamento

– gomme e resine naturali,

– gomme naturali,

 

 

Motivazione

Le resine rientrano nella definizione di "alimento".

Emendamento    269

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  sugheri naturali, non agglomerati e privi di leganti,

Emendamento    270

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 19

Testo della Commissione

Emendamento

– bevande spiritose, purché l'alcole etilico usato per la loro produzione sia esclusivamente di origine agricola.

soppresso

Motivazione

Aspetto già coperto dalla definizione di "alimento".

Emendamento    271

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti dal regolamento del Consiglio n. 251/20111bis.

 

______________________

 

1bis Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Motivazione

I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono ottenuti da prodotti del settore vitivinicolo che, secondo le disposizioni applicabili, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75% per i vini aromatizzati e al 50% per le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Dal momento che l'ambito di applicazione del regolamento in materia di produzione biologica è stato ampliato al fine di includere i prodotti agricoli trasformati, sarebbe opportuno includere i prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Emendamento    272

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– cotone, non cardato né pettinato,

Motivazione

Questi prodotti originari dell'agricoltura devono poter entrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento    273

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– lane, non cardate né pettinate,

Motivazione

Questi prodotti originari dell'agricoltura devono poter entrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento    274

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– pelli gregge e non trattate,

Motivazione

Questi prodotti originari dell'agricoltura devono poter entrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento    275

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 19 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– materie prime di origine vegetale per medicinali vegetali tradizionali.

Emendamento    276

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.1. È vietata la produzione idroponica, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.

1.1. È vietata la produzione idroponica.

 

1.1.bis. In deroga al punto 1.1, la coltivazione di vegetali in vaso quale eccezione alla produzione legata alla terra definita all'articolo 4, lettera e), punto ii), è consentita esclusivamente per i seminativi o per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche qualora tali piante ornamentali ed erbe aromatiche siano vendute in vaso al consumatore finale.

 

Sono utilizzati esclusivamente miscele di terra e/o ammendanti del suolo approvati per essere utilizzati nell'agricoltura biologica.

Emendamento    277

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.3.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.3.1 bis. Ai fini della conversione di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione varietà non facilmente distinguibili, a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell'ultima parte dell'area interessata inizi quanto prima possibile e, in ogni caso, non superi la durata di cinque anni.

Motivazione

Tale disposizione dovrebbe essere inclusa nel presente allegato per tenere conto delle specifiche caratteristiche delle piante perenni.

Emendamento    278

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.3.3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.3. In caso di trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, l'autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione conformemente al punto 1.3.1.

1.3.3. In caso di trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, l'autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione per le parti trattate degli appezzamenti conformemente al punto 1.3.1.

Emendamento    279

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.3.3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Tale periodo può essere abbreviato nei due casi seguenti:

Le autorità competenti possono decidere che tale periodo può essere abbreviato nei casi seguenti:

Emendamento    280

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.3.3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica imposto dalla competente autorità dello Stato membro, nel quadro di un'azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe infestanti, compresi organismi nocivi soggetti a quarantena o specie invasive;

a) appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica imposto dalla competente autorità dello Stato membro, nel quadro di un'azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe infestanti, compresi organismi nocivi soggetti a quarantena o specie invasive;

Emendamento    281

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.3.3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) trattamento con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

b) appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

Emendamento    282

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.3.4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento alla produzione biologica.

b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento ai metodi di produzione biologica o in conversione.

Emendamento    283

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.3.4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi decisione da loro adottata che prevede misure obbligatorie;

Emendamento    284

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.3.4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso di trattamenti con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, le disposizioni di cui al punto 1.3.5.2 non si applicano.

Emendamento    285

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.3.5.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.5.2. In deroga al disposto del punto 1.3.5.1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore.

1.3.5.2. In deroga al disposto del punto 1.3.5.1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore. Detto periodo può essere ridotto a sei mesi, se nel corso dell'ultimo anno i terreni in questione non hanno ricevuto alcun trattamento con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

Emendamento    286

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punti da 1.4.1 a 1.4.1b

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.1. Per la produzione di piante e prodotti vegetali viene utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale prodotto biologicamente. A tal fine, le piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, la pianta madre sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.

1.4.1. Per la produzione di piante e prodotti vegetali viene utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale prodotto biologicamente. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, una banca dati deve riportare le corrispondenti piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, la pianta madre che sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.

 

Il materiale riproduttivo vegetale ricavato nel secondo anno di conversione di un'unità di produzione gestita in conformità del presente regolamento può essere utilizzato per la produzione di piante organiche e di prodotti vegetali biologici.

 

Gli operatori possono, al fine di promuovere risorse genetiche adattate alle condizioni particolari della produzione biologica, utilizzare varietà di colture tradizionali ottenute dalla propria azienda agricola.

 

1.4.1 bis. Le varietà selezionate devono essere utilizzate conformemente alle norme prescritte dal presente regolamento, tranne nel caso in cui il materiale riproduttivo vegetale richiesto non sia disponibile.

 

Il materiale riproduttivo vegetale selezionato per la sua capacità di soddisfare le esigenze e gli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica è sempre più utilizzato e può includere razze o varietà di popolazioni locali o varietà a impollinazione libera, cioè materiale non ottenuto mediante l'impollinazione controllata o con ibridazione di linee inbred o consanguinee.

 

1.4.1 ter. Per lo sviluppo di varietà biologiche, le varietà in questione sono costituite e selezionate secondo condizioni biologiche conformi ai requisiti del presente regolamento. Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione della coltura di meristemi, sono soggette a gestione biologica certificata.

Emendamento    287

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.4.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.2. Uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica

1.4.2. Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti da produzione biologica

Il materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica può essere utilizzato solo se proviene da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica o se ciò è giustificato per scopi di ricerca, per sperimentazione nelle prove sul campo su scala ridotta oppure per scopi legati alla conservazione delle risorse genetiche riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

 

 

1.4.2.1. Al fine di garantire l'accesso alle sementi e al materiale di moltiplicazione vegetativa, qualora tali fattori di produzione non siano disponibili, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sementi o di materiali di moltiplicazione vegetativa non biologici. In tal caso, si applicano i punti da 1.4.2.2 a 1.4.2.8.

 

1.4.2.2. Le sementi e i tuberi-seme di patate non biologici possono essere utilizzati a condizione che non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che il trattamento chimico non sia prescritto in conformità della direttiva 2000/29/CE 1 bis a fini fitosanitari da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui le sementi o i tuberi-seme di patate saranno usati.

 

1.4.2.3. Gli Stati membri possono delegare la responsabilità di rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.4.2.1 a un'altra amministrazione pubblica o alle autorità od organismi di controllo di cui all'articolo 3, punti (33) e (34).

 

1.4.2.4. L'autorizzazione a utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

 

a) nessuna varietà delle specie che l'utilizzatore vuole ottenere è registrata nella banca dati di cui all'articolo 10;

 

b) nessun fornitore (intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori), è in grado di consegnare le sementi o il materiale di moltiplicazione vegetativa o le piante prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore li abbia ordinati in tempo utile;

 

c) la varietà che l'utilizzatore delle sementi vuole procurarsi non è registrata nella banca dati di cui all'articolo 10 e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella banca dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione.

 

1.4.2.5. L'autorizzazione è concessa prima della semina.

 

1.4.2.6. L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione di coltivazione alla volta e l'autorità o l'organismo competente per le autorizzazioni registra i quantitativi di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa autorizzati.

 

1.4.2.7. L'autorizzazione è concessa unicamente durante i periodi nei quali la banca dati di cui all'articolo 10 viene aggiornata da ciascuno Stato membro.

 

1.4.2.8. Per migliorare l'utilizzo di sementi biologiche nell'Unione europea, ciascun Stato membro pubblica nella banca dati di cui all'articolo 10 un elenco nazionale di sementi, di materiale di moltiplicazione vegetativa e di piante che possono essere utilizzati solo nella quantità biologica. Tale elenco deve indicare le specie e le sottospecie per le quali è stabilito che le sementi o il materiale di moltiplicazione o le piante ottenute da produzione biologica sono disponibili in quantità sufficienti e debbono quindi essere utilizzati solo in forma organica.

 

__________________

 

1bis Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell' 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Emendamento    288

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.5.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.5.2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica.

1.5.2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante il ricorso all'ingegneria del suolo, la rotazione pluriennale delle colture, comprese le colture obbligatorie di leguminose come coltivazioni principali o di copertura per la rotazione delle colture e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica.

Emendamento    289

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.5.4

Testo della Commissione

Emendamento

1.5.4. La quantità totale di effluenti di allevamento (ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 19911) impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

 

1.5.4. La quantità totale di effluenti di allevamento (ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 19911) impiegati nell'appezzamento non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi. Per le produzioni orticole al coperto, la quantità totale di effluenti di allevamento impiegati nella superficie totale della parte coperta non può superare i 240 kg di azoto all'anno/ettaro.

__________________

__________________

1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

Emendamento    290

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.5.6

Testo della Commissione

Emendamento

1.5.6. È consentito l'uso di preparazioni a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

1.5.6. È consentito l'uso di preparazioni a base di microrganismi e biochar per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

Motivazione

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Emendamento    291

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.5.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.5.8 bis. È consentito l'uso di preparati biodinamici.

Emendamento    292

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.5.8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.5.8 ter. È vietato l'utilizzo della ferti-irrigazione.

Emendamento    293

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.6.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.6.1. La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti è ottenuta grazie alla protezione ottenuta principalmente attraverso:

 

1.6.1. La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi, erbe infestanti e malattie è ottenuta grazie alla protezione ottenuta principalmente attraverso:

Emendamento    294

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.6.1 – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

  i processi termici quali la solarizzazione o il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima 10 cm).

i processi termici quali la solarizzazione o, esclusivamente nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata.

Motivazione

Il trattamento a vapore dovrebbe essere consentito unicamente nel caso delle colture protette. Una profondità massima di 10 cm è molto difficile da verificare, per cui è sufficiente dire "a profondità limitata".

Emendamento    295

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.6.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.6.2. Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.6.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

1.6.2. Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi, dalle erbe infestanti e dalle malattie mediante le misure di cui al punto 1.6.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti.

Emendamento    296

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.6.3

Testo della Commissione

Emendamento

1.6.3. Le trappole e i distributori automatici di prodotti diversi dai feromoni, devono impedire il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole vengono raccolte dopo l'utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza.

1.6.3. Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei distributori automatici, eccetto i feromoni, le trappole e/o i distributori impediscono il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Tutte le trappole, comprese quelle a feromoni, sono raccolte dopo l'utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza.

Emendamento    297

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 1.7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale possono essere utilizzati soltanto se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19.

I prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19.

Emendamento    298

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte I – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli operatori conservano i documenti relativi agli appezzamenti in questione e alla quantità del raccolto.

Emendamento    299

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.1. Se l'agricoltore che produce animali non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro agricoltore, la produzione animale "senza terra" è vietata.

1.1. La produzione animale "senza terra", nel quadro della quale l'operatore che produce animali non gestisce terreni agricoli e/o non ha concluso un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore, in conformità dell'allegato II, parte I, punto 1.5.4, è vietata ad eccezione dell'apicoltura.

Emendamento    300

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.2.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.2.1. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al regime di controllo in conformità al presente regolamento.

1.2.1. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore o l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al regime di controllo in conformità al presente regolamento.

Motivazione

e.g. Ad esempio, gli operatori che producono animali di acquacoltura.

Emendamento    301

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.2.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.2.2. I periodi di conversione specifici per tipo di produzione animale sono definiti al punto 2.

1.2.2. Nel caso di conversione non simultanea dei pascoli o dell'area utilizzata per l'alimentazione degli animali e per gli animali, si applicano i periodi specifici per tipo di produzione animale definiti al punto 2.

Emendamento    302

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.2.4

Testo della Commissione

Emendamento

1.2.4. Gli animali e i prodotti di origine animale possono essere considerati biologici al termine del periodo di conversione in caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi gli animali, i pascoli o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali.

1.2.4. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione in conversione.

Motivazione

Testo proveniente dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione.

Emendamento    303

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.3.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.1. Gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche.

1.3.1. Gli animali biologici nascono o escono dal guscio e sono allevati in aziende agricole biologiche.

 

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati con metodi non biologici, previa autorizzazione dell'autorità competente e a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età.

 

Tali animali e i prodotti da essi derivati possono essere considerati organici, a condizione che il periodo di conversione di cui al paragrafo 2.4.1 della parte II del presente allegato sia rispettato.

Emendamento    304

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.3.3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la scelta della razza deve essere appropriata e contribuire anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

d) la scelta della razza deve essere appropriata al fine di garantire un livello elevato di benessere animale e contribuire anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

Motivazione

Formulazione più chiara proveniente dal regolamento (CE) n. 834/2007 della Commissione.

Emendamento    305

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.3.4 e da punto 1.3.4 bis a punto 1.3.4 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.4. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali (senza che ciò incida sul loro benessere), nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e varietà autoctone.

1.3.4. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali (senza che ciò incida sul loro benessere), nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e varietà autoctone.

 

 

Si deve incoraggiare il mantenimento delle razze rare e/o autoctone in via di estinzione.

 

1.3.4 bis. I tassi medi di crescita e di produzione sono determinati dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, per tutti gli animali da ingrasso, inclusi i polli da carne e i tacchini. Se del caso, vengono utilizzati indicatori per valutare e confermare la resistenza e l'adeguatezza delle razze per l'allevamento biologico. Tali indicatori includono i tassi medi di crescita per tutte le razze e i tassi medi di produzione per tutte le razze destinate alla produzione di uova e latte compatibili con le norme relative alla durata dell'allevamento per ciascuna specie (vale a dire, per il pollame, il numero di giorni prima della macellazione).

 

1.3.4 ter. Le informazioni sulle razze utilizzate per l'allevamento biologico sono conservate in un'apposita banca dati che sarà istituita dalla Commissione per promuovere la trasparenza sull'utilizzo e informazioni sulla disponibilità delle razze, compresa la loro adattabilità alle condizioni locali.

 

1.3.4 quater. Il sostegno allo sviluppo rurale e il piano d'azione della Commissione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea agevoleranno, se del caso, la corretta applicazione e osservanza delle norme in materia di riproduzione.

Emendamento    306

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – da punto 1.3.5 bis a punto 1.3.5 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.3.5 bis. In deroga al punto 1.3.1, in caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

 

a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;

 

b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;

 

c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

 

La deroga di cui al presente punto è gradualmente eliminata secondo la disponibilità di animali biologici allevati.

 

1.3.5 ter. I mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici introdotti in un allevamento ai fini del suo rinnovo sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

 

a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10% degli equini o dei bovini adulti (comprese le specie dei bubali e dei bisonti) e il 20% dei suini, degli ovini e dei caprini adulti;

 

b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

 

La deroga di cui al presente punto è gradualmente eliminata secondo la disponibilità di animali biologici allevati:

 

a) quanto viene avviato un nuovo indirizzo produttivo; o

 

b) quando si tratta di razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione1bis.

 

Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui al punto 1.2 della parte II del presente allegato.

 

1.3.5 quater. Le percentuali di cui al punto 1.3.5 ter possono essere aumentate a un massimo del 40%, soggetto a autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente, nei seguenti casi:

 

a) estensione significativa dell'azienda;

 

b) cambiamento di razza,

 

1.3.5 quinquies. Per il rinnovo degli apiari, il 20 % all'anno delle api regine e degli sciami nell'unità di produzione biologica può essere sostituito da api regine e sciami non biologici, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In ogni caso, è possibile sostituire uno sciame o un'ape regina l'anno.

 

__________________

 

1bis Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

Motivazione

Specifiche provenienti dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione.

Emendamento    307

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale;

b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo, in termini sia di qualità che di quantità. L'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica. In deroga alle norme di produzione relative all'indisponibilità di fattori di produzione biologici in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per i suini e il pollame, la percentuale massima di alimenti proteici non biologici autorizzata per dette specie per periodo di 12 mesi non supera il 5% e viene ridotta in funzione della disponibilità di alimenti proteici biologici. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

Emendamento    308

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata;

d) è vietata l'alimentazione forzata;

Emendamento    309

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo;

g) gli animali lattanti sono nutriti con latte materno piuttosto che con latte naturale per un periodo minimo;

Motivazione

Formulazione proveniente dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, dal momento che anche la proposta della Commissione consente un succedaneo del latte.

Emendamento    310

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, e taluni prodotti usati nell'alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19 e in casi debitamente giustificati.

Emendamento    311

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.2.1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le terre comuni siano interamente gestite in conformità con le disposizioni del presente regolamento;

a) le terre comuni che sono aree di pascolo non siano state trattate con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per almeno due anni;

 

Tale condizione non si applica ai pascoli estensivi che sono utilizzati dagli animali per più di 150 giorni in un anno.

Emendamento    312

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.2.1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) qualsiasi animale non biologico che utilizzi il pascolo in questione deve provenire da un sistema di produzione equivalente a quelli stabiliti agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/20133;

soppressa

__________________

 

3Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

 

Emendamento    313

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.2.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.2.2. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. I mangimi non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo, sono concessi per un periodo massimo di 35 giorni, che copre sia il viaggio di andata sia quello di ritorno.

1.4.2.2. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. I mangimi non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo, non superano il 20% della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

Emendamento    314

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni di cui al punto 1.4.2.

Emendamento    315

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.3.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.3.1. Per le aziende agricole in conversione, fino al 15% della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché questi ultimi facciano parte delle stesse aziende. I mangimi prodotti nel corso del primo anno di conversione non possono essere utilizzati per la produzione di mangimi biologici trasformati. In caso di utilizzazione contemporanea di mangimi in conversione e mangimi ottenuti da appezzamenti agricoli durante il loro primo anno di conversione, la loro percentuale combinata totale non può superare le percentuali massime fissate al punto 1.4.3.2.

1.4.3.1. L'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 25% in media della formulazione alimentare. Quando i mangimi in conversione provengono da un'unità in conversione dell'azienda stessa, tale percentuale può essere aumentata al 100%.

Emendamento    316

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.3.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.3.2. Per le aziende agricole biologiche, a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 20% in media della formulazione alimentare. Per aziende agricole in conversione, quando i mangimi in conversione provengono dall'azienda stessa, tale percentuale può arrivare al 100%.

1.4.3.2. Fino al 30% della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché questi ultimi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di mangimi in conversione e mangimi ottenuti da appezzamenti agricoli durante il loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali mangimi non supera le percentuali massime fissate al punto 1.4.3.1.

Emendamento    317

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.4.4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nella trasformazione dei mangimi biologici destinati ad animali biologici e per l'alimentazione di questi ultimi è consentito utilizzare solo materie prime per mangimi biologiche di origine animale nonché materie prime e additivi per mangimi autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

Nella trasformazione dei mangimi biologici destinati ad animali biologici e per l'alimentazione di questi ultimi è consentito utilizzare solo materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale e animale, materie prime di origine invertebrata e prodotti fermentativi di origine biologica, nonché materie prime e additivi per mangimi autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 19.

 

Possono essere utilizzati alimenti proteici non biologici a condizione che:

 

i) non siano disponibili in forma biologica;

 

ii) siano prodotti o preparati senza solventi chimici; oppure

 

iii) il loro utilizzo sia limitato ai suini e al pollame e a stadi specifici dello sviluppo (suinetti di peso inferiore a 35 kg e pollame giovane) nonché a composti proteici specifici.

 

Si tratta di un'eccezione alle norme di produzione relative all'indisponibilità di fattori di produzione biologici in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b). Qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica per i suini e il pollame, la percentuale massima di alimenti proteici non biologici autorizzata per dette specie per periodo di 12 mesi non supera il 5% e viene ridotta in funzione della disponibilità di alimenti proteici biologici.

 

Possono essere utilizzate spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:

 

i) non siano disponibili in forma biologica;

 

ii) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; oppure

 

iii) il loro utilizzo sia limitato all'1% della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. Si tratta di un'eccezione alle norme di produzione relative all'indisponibilità di fattori di produzione biologici in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi spezie, erbe aromatiche e melasse biologiche. La percentuale è ridotta in funzione della disponibilità di spezie, erbe aromatiche e melasse biologiche.

 

Possono essere utilizzati prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché:

 

i) siano prodotti o preparati senza solventi chimici;

 

ii) il loro utilizzo sia limitato a specie non erbivore; oppure

 

iii) l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani.

 

Si tratta di un'eccezione alle norme di produzione relative all'indisponibilità di fattori di produzione biologici in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi prodotti provenienti dalla pesca sostenibile esclusivamente di produzione biologica. La percentuale è ridotta in funzione della disponibilità di prodotti della pesca biologici.

Emendamento    318

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.5.1.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.5.1.3 bis. È vietato l'utilizzo di boli composti da molecole allopatiche chimiche di sintesi;

Emendamento    319

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.5.2.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa.

1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa.

Motivazione

Il dovere di diligenza del veterinario assicura il rispetto delle condizioni più rigorose.

Emendamento    320

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.5.2.4

Testo della Commissione

Emendamento

1.5.2.4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non sono venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti ai punti 1.2 e 2.

1.5.2.4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie, dei prodotti fitoterapici e omeopatici e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non sono venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti ai punti 1.2 e 2.

Emendamento    321

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.5.2.5

Testo della Commissione

Emendamento

1.5.2.5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici a un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

1.5.2.5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici chimici di sintesi a un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito conformemente all'articolo 9 della direttiva 2001/82/CE ed essere di almeno 48 ore.

Emendamento    322

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.6.5

Testo della Commissione

Emendamento

1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto.

1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande sono considerate come spazi all'aperto solo per gli uccelli nidificatori e le pollastrelle di età inferiore alle 18 settimane.

Emendamento    323

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.7.3

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

1.7.3. Gli erbivori hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta durante il giorno, compresi recinti all'aperto e pascoli che si addicano alle specie interessate, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

 

Quando le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo non consentono l'accesso ai pascoli, gli animali hanno in permanenza durante il giorno accesso a spazi all'aria aperta dove possono muoversi, salvo nei casi in cui ciò non contribuisca al benessere dell'animale o la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi temporanei per motivi di tutela della salute umana e animale.

Emendamento    324

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.7.6

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.6. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle microimprese, se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

1.7.6. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi di sicurezza o di protezione animale o da motivi veterinari. L'isolamento degli animali può essere autorizzato, per un periodo di tempo limitato, solo quando la sicurezza dei lavoratori è compromessa e per il benessere degli animali. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle microimprese e nelle imprese situate in aree svantaggiate se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo, sempre che le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo durante il giorno lo permettano, e a meno che la normativa unionale non imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale, e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

Emendamento    325

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.7.8

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.8. Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento della macellazione.

1.7.8. Quando la produzione biologica avviene in conformità del presente regolamento, i suoi effetti sul benessere degli animali, alla luce dell'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovrebbero essere tenuti in considerazione per risparmiare agli animali dolore, ansia o sofferenze evitabili. La legislazione sul benessere degli animali come il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio1 bis e il regolamento (CE) n. 1099/20091 ter del Consiglio devono necessariamente continuare a essere applicati e correttamente attuati. Le norme contenute nel presente regolamento non devono costituire un doppione o sovrapporsi ad essi.

 

___________________

 

1bis Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

 

1ter.Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

Emendamento    326

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.7.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.7.8 bis. Tutti coloro che entrano in contatto con gli animali biologici durante il trasporto e la macellazione ricevono una formazione adeguata per garantire la corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento, affiancata da ispezioni periodiche per garantire la conformità.

Emendamento    327

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.7.9

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.9. È vietata la mutilazione degli animali.

1.7.9. È vietata la mutilazione degli animali. La spuntatura del becco degli avicoli, se praticata nei primi tre giorni di vita, l'applicazione di anelli di gomma alla coda degli ovini e la recisione della coda possono essere autorizzate per motivi di sicurezza o di salute umana e animale, ovvero se tali misure sono destinate a migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. La rimozione delle corna nei giovani mammiferi e la loro castrazione sono approvate solo in caso di somministrazione di adeguati anestetici e analgesici.

Emendamento    328

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 1.7.12

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.12. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica coercitiva sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

1.7.12. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica coercitiva sugli animali, salvo in casi eccezionali e conformemente alle disposizioni di cui al punto 1.9 dell'allegato III al regolamento (CE) n. 1099/2009. È necessario evitare il mescolamento di animali che non hanno familiarità fra loro, durante il trasporto o la stabulazione, e le soste inutili durante la notte. Gli animali sociali sono tenuti in gruppi e devono potersi muovere e girare nei recinti. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

Emendamento    329

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.1.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) 12 mesi per i bovini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, per almeno tre quarti della loro vita;

a) 12 mesi per i bovini destinati alla produzione di carne;

Motivazione

Onde assicurare che le disposizioni siano effettivamente applicabili, è opportuno stralciare il riferimento alla vita anche nel caso dei bovini, così come proposto anche per gli ovicaprini.

Emendamento    330

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.1.2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90% dei mangimi proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 60% dei mangimi proviene principalmente dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto per quanto possibile in cooperazione con altre aziende biologiche situate entro un raggio di 150 km dalla fattoria stessa e di essere prodotti nell'Unione. Ai fini del calcolo della distanza nel caso di aziende agricole situate su isole e in zone costiere, non è presa in considerazione la parte della distanza costituita da bracci di mare. Tale condizione inerente alla distanza non si applica alle aziende agricole situate nelle regioni ultraperiferiche.

 

La produzione locale di mangimi biologici deve essere incoraggiata. A tal fine, gli Stati membri possono aumentare la percentuale in base alla disponibilità di mangimi biologici nelle fattorie e nella regione;

Emendamento    331

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.1.2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) tutti i bovini, ovini e caprini in allattamento sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo di tre mesi per i bovini e di 45 giorni per gli ovini e i caprini.

f) tutti i bovini, ovini e caprini in allattamento sono nutriti di preferenza con latte materno o naturale per un periodo minimo di tre mesi per i bovini e di 45 giorni per gli ovini e i caprini.

Emendamento    332

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.1.3 - lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) quando un vitello viene trattato singolarmente per motivi veterinari, deve essere tenuto in spazi che hanno un piano solido e sono forniti di letto di paglia. Il vitello deve essere in grado di girarsi facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero.

Emendamento    333

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.2.2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 60% dell'alimentazione proviene principalmente dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto per quanto possibile in cooperazione con altre aziende biologiche situate entro un raggio di 150 km dalla fattoria stessa e di essere prodotti nell'Unione. Ai fini del calcolo della distanza nel caso di aziende agricole situate su isole e in zone costiere, non è presa in considerazione la parte della distanza costituita da bracci di mare. Tale condizione inerente alla distanza non si applica alle aziende agricole situate nelle regioni ultraperiferiche.

 

La produzione locale di mangimi biologici deve essere incoraggiata. A tal fine, gli Stati membri possono aumentare la percentuale in base alla disponibilità di mangimi biologici nelle fattorie e nella regione;

Emendamento    334

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.2.2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) per gli equini, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli equini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati;

d) per gli equini, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Nel caso in cui non siano possibili maggiori percentuali di foraggio grossolano, si applicano le seguenti norme minime, nel rispetto delle prescrizioni in termini di alimentazione, salute e benessere delle razze interessate: almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli equini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati;

Emendamento    335

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.2.2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) gli equini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno, per un periodo minimo di tre mesi.

e) gli equini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno succhiato direttamente dalla madre fino al momento naturale dello svezzamento;

Emendamento    336

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.2 bis (nuovo)

Classe o specie

Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno

Coniglie e relativa figliata

25

Conigli in fase di crescita

100

Conigli maschi

25

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di conigli, sono le seguenti:

a) spazio interno minimo per coniglio (compresi quelli allevati in recinti mobili):

i) conigli adulti, tra cui maschi e femmine che allattano o in gestazione: 0,4 m2;

ii) conigli all'ingrasso: 0,15 m2;

b) spazio esterno minimo per coniglio (tranne quelli allevati in recinti mobili):

i) conigli adulti, tra cui maschi e femmine che allattano o in gestazione: 5 m2;

ii) conigli all'ingrasso: 5 m2;

c) spazio esterno minimo per animale nel caso di conigli allevati in recinti mobili:

i) conigli adulti, tra cui maschi e femmine che allattano o in gestazione: 5 m2;

ii) conigli all'ingrasso: 0,4 m2.

Motivazione

Dovrebbero essere previste regole specifiche anche per i conigli.

Emendamento    337

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.3.2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

a) almeno il 30% dell'alimentazione proviene per lo più dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia fattibile, è ottenuto, nella misura del possibile, in cooperazione con altre aziende biologiche situate entro un raggio di 150 km dall'unità di produzione stessa e sul territorio dell'Unione. Ai fini del calcolo della distanza nel caso di aziende agricole situate su isole e in zone costiere, non è presa in considerazione la parte della distanza costituita da tratti marini. Tale criterio inerente alla distanza non si applica alle aziende agricole situate nelle regioni ultraperiferiche.

 

È incoraggiata la produzione locale di mangimi biologici e, a tal fine, gli Stati membri possono incrementare tale percentuale in base alla disponibilità di mangimi biologici nelle aziende agricole e nella regione;

Emendamento    338

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.3.2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) per soddisfare il fabbisogno nutrizionale di base dei suini biologici, in particolare per quanto riguarda le proteine e gli amminoacidi essenziali, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole.

 

La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per specie in questione è pari al 5%.

 

Le cifre sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Emendamento    339

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.3.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) è garantita la presenza permanente di una lettiera di paglia sufficientemente grande da assicurare che tutti i suini nel recinto possano sdraiarsi contemporaneamente occupando il maggior spazio possibile;

Emendamento    340

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.3.3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento;

c) le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento, periodi nei quali devono potersi muovere liberamente nel proprio recinto e non devono essere legate se non per brevi periodi.

 

Fatti salvi ulteriori requisiti concernenti la paglia, alcuni giorni prima della data prevista per il parto è necessario fornire alle scrofe una quantità sufficiente di paglia o altro materiale naturale adeguato per consentire la costruzione del nido;

Emendamento    341

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.3.4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La consistenza delle unità di produzione suina è comunque limitata a 1 500 maiali o 200 scrofe da macello l'anno o al loro equivalente nel caso di unità di riproduzione-ingrasso. Questi massimali stabiliti per ogni unità di produzione possono essere superati se il 100% dei mangimi è prodotto in azienda.

Motivazione

Testo proveniente dal documento del ministero dell'Agricoltura francese "Specifiche concernenti il metodo di produzione e di preparazione biologico di animali e prodotti animali, che stabiliscono le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 modificato dal Consiglio e/o che integrano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 modificato dal Consiglio".

Emendamento    342

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.3.4. – comma 2 – tabella

 

Testo della Commissione

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di suini, sono le seguenti:

 

Superfici coperte

Superfici scoperte

 

(superficie netta disponibile per gli animali)

(spazi liberi, esclusi i pascoli)

 

Peso vivo minimo (kg)

m2/capo

m2/capo

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni

 

7,5 per scrofa

2,5

Suini da ingrasso

fino a 50

0,8

0,6

fino a 85

1,1

0,8

fino a 110

1,3

1

Suinetti

oltre 40 giorni e fino a 30 kg

0,6

0,4

Suini da riproduzione

 

2,5 per scrofa

 

1,9

 

6 per verro

8,0

Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro

 

Emendamento

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di suini, sono le seguenti:

 

Superfici coperte

Superfici scoperte

 

(superficie netta disponibile per gli animali)

(spazi liberi, esclusi i pascoli)

 

Peso vivo minimo (kg)

m2/capo

m2/capo

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni

 

7,5 per scrofa

2,5

Suini da ingrasso

fino a 50

0,8

0,6

fino a 85

1,1

0,8

fino a 110

1,3

1

oltre 110

1,5

1,2

Suinetti

oltre 40 giorni e fino a 30 kg

0,6

0,4

Suini da riproduzione

 

2,5 per scrofa

1,9

 

6 per verro

8,0

 

 

Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro

 

Emendamento    343

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il pollame deve essere allevato fino al raggiungimento di un'età minima oppure deve provenire da tipi genetici a lento accrescimento, stabiliti dall'autorità competente. Ove l'agricoltore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

Il pollame destinato alla produzione di carne deve provenire da tipi genetici a lento accrescimento, adatti all'allevamento all'aperto, stabiliti dall'autorità competente.

 

Il pollame proviene da tipi genetici a lento accrescimento che rispettino tassi di crescita giornalieri precisi e limitati compatibili con l'età di allevamento minima di ogni specie. La Commissione stabilisce i tassi di crescita conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

 

Qualora non siano disponibili tipi genetici avicoli a lento accrescimento, le autorità competenti autorizzano deroghe per consentire l'uso di pollame allevato fino al raggiungimento di un'età minima stabilita dall'autorità competente. Ove l'agricoltore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

Emendamento    344

Proposta di regolamento

Allegato II –Parte 2 – punto 2.4.2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e

h) 140 giorni per i maschi e le femmine di tacchino e le oche da carne, venduti interi; e

Motivazione

L'età minima proposta è ripresa dall'attuale allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 relativo alle norme di commercializzazione per il tipo di allevamento "Rurale all'aperto" (cfr. lettera d)) differenziando, come in questo regolamento, tra tacchini destinati al sezionamento e tacchini interi.

Emendamento    345

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

i) 98 giorni per le femmine di tacchino destinate al sezionamento e 126 giorni per i maschi di tacchino destinati al sezionamento.

Emendamento    346

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le galline ovaiole devono provenire da tipi genetici adatti all'allevamento all'aperto.

Emendamento    347

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

a) almeno il 30% dell'alimentazione proviene per lo più dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia fattibile, è ottenuto, nella misura del possibile, in cooperazione con altre aziende biologiche situate entro un raggio di 150 km dall'unità di produzione stessa e sul territorio dell'Unione. Ai fini del calcolo della distanza nel caso di aziende agricole situate su isole e in zone costiere, non è presa in considerazione la parte della distanza costituita da tratti marini. Tale criterio inerente alla distanza non si applica alle aziende agricole situate nelle regioni ultraperiferiche.

 

È incoraggiata la produzione locale di mangimi biologici e, a tal fine, gli Stati membri possono incrementare tale percentuale in base alla disponibilità di mangimi biologici nelle aziende agricole e nella regione;

Emendamento    348

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita. Gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, dotati di dispositivi di protezione e devono consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;

c) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita. Gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione;

Motivazione

La presenza di abbeveratoi nei recinti all'aperto attira gli uccelli selvatici e comporta un rischio elevato in caso di episodi di influenza aviaria, motivo per cui la Commissione la sconsiglia in caso di episodi di influenza aviaria; in taluni Stati membri è addirittura vietata in modo permanente. La vegetazione, arbustiva o arborea, aiuta il pollame a distribuirsi sui recinti all'aperto; non sono necessari altri dispositivi di protezione supplementari.

Emendamento    349

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame in ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2;

Motivazione

Ai fini della produzione sostenibile è necessario un massimale di produzione per ogni unità.

Emendamento    350

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) il numero complessivo di galline ovaiole non supera i 12 000 esemplari per unità di produzione. In un ricovero per pollame non possono esservi più di 3 000 galline ovaiole. Nel caso di pollame giovane si applicano norme specifiche;

Motivazione

Ai fini della produzione sostenibile è necessario un massimale di produzione per ogni unità.

Emendamento    351

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

2.4.5. Densità degli animali

2.4.5. Deiezioni zootecniche

Motivazione

Testo e titolo mancano di chiarezza. È opportuno renderli più comprensibili, indicando che l'argomento riguarda le deiezioni zootecniche e facendo riferimento alla direttiva in vigore. Ogni Stato membro ha adattato la direttiva europea sui nitrati in funzione delle proprie problematiche ambientali. È necessario mantenere la possibilità di basarsi su tali disposizioni nazionali, come nel caso del vigente regolamento sulla produzione biologica (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008).

Emendamento    352

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il numero massimo di animali per ettaro rispetta i seguenti limiti:

Il quantitativo massimo di deiezioni zootecniche che possono essere utilizzate per ettaro deve rispettare il limite dei 170 kg di azoto organico per anno e per ettaro di terreno agricolo. A tal fine, il numero massimo di animali per ettaro rispetta i seguenti limiti o è calcolato sulla base delle disposizioni nazionali corrispondenti adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE:

Motivazione

Testo e titolo mancano di chiarezza. È opportuno renderli più comprensibili, indicando che l'argomento riguarda le deiezioni zootecniche e facendo riferimento alla direttiva in vigore. Ogni Stato membro ha adattato la direttiva europea sui nitrati in funzione delle proprie problematiche ambientali. È necessario mantenere la possibilità di basarsi su tali disposizioni nazionali, come nel caso del vigente regolamento sulla produzione biologica (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008).

Emendamento    353

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.5. – comma 2

 

Testo della Commissione

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della specie Gallus gallus sono le seguenti:

 

Riproduttori/genitori

Animali giovani

Pollame da ingrasso

Capponi

Ovaiole

Età

Riproduttori

Pollastrelle 0-8 settimane

Pollastrelle 9-18 settimane

Pulcini e pulcinotti0-

21 giorni

Finissaggio22 -

81 giorni

22-150 giorni

Galline ovaiole a partire da 19 settimane

Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili

6 volatili

24, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

15, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

20, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

6 volatili

Spazio sul trespolo (cm)

 

 

 

 

18

Limiti aggiuntivi/ m2 di superficie calpestabile (compresa la veranda, se l'accesso è possibile 24 ore su 24) per i sistemi multistrato

9

36 esclusa la zona veranda

22

Normalmente non applicabile

9

Taglia limite del branco

3.000 compresi i maschi

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Densità nei percorsi esterni (m2/volatile), a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno

4

1

4

1

4

4

4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

 

Emendamento

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della specie Gallus gallus sono le seguenti:

 

Riproduttori/genitori

Animali giovani

Pollame da ingrasso

Capponi

Ovaiole

Età

Riproduttori

Pollastrelle 0-8 settimane

Pollastrelle 9-18 settimane

Pulcini e pulcinotti0-

28 giorni

Finissaggio22 -

91 giorni

91-150 giorni

Galline ovaiole a partire da 19 settimane

Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili

6 volatili

24, con un massimo di 25 kg di peso vivo/m2

16, con un massimo di 25 kg di peso vivo/m2

20, con un massimo di 25 kg di peso vivo/m2

10, con un massimo di 25 kg di peso vivo/m2.

Tuttavia, qualora siano impiegati ricoveri mobili di superficie utile non superiore a 150 m2 e che restano aperti durante la notte, la densità per metro quadrato può raggiungere i 16 capi purché il peso totale non superi i 30 kg di peso vivo/m2

6,5, con un massimo di 25 kg di peso vivo/m2

9 per m2 di zona utilizzabile veranda esclusa

Spazio sul trespolo (cm)

 

 

 

 

15

Limiti aggiuntivi/ m2 di superficie calpestabile (compresa la veranda, se l'accesso è possibile 24 ore su 24) per i sistemi multistrato

 

36 esclusa la zona veranda

24

Normalmente non applicabile

9

Taglia limite del branco

 

10 000*

10 000

Massimo 1 branco per ricovero e 4 ricoveri per unità di produzione

Massimo 1 branco per ricovero e 4 ricoveri per unità di produzione

Massimo 1 branco per ricovero e 4 ricoveri per unità di produzione

Massimo 3 000 e 9000 per ricovero e massimo 18 000 per azienda

Densità nei percorsi esterni (m2/volatile), a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno

4

 

 

1

2

4

4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Emendamento    354

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.5. – comma 3

Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri mobili con una superficie non superiore a 150 m2

16, con un massimo di 30 kg di peso vivo/m2

Taglia limite del branco

2 500

2 500

2 500

4 000 femmine 3 200 maschi

3 200

4 000

3 200

5 200

Taglia limite per unità di produzione

Massimo 1 branco per ricovero e massimo 4 ricoveri per unità di produzione.

Densità all'esterno (m2/volatile) a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno

6

6

10

2

2

2

3

2

Emendamento    355

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita. In particolare va garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile, ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

 

a) le galline ovaiole e il pollame da ingrasso hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

Motivazione

Per motivi sanitari non è possibile consentire un accesso all'esterno alle pollastrelle di età inferiore a 18 mesi che in seguito diventeranno galline ovaiole (copertura vaccinale non garantita e rischio di salmonella e micoplasmi sull'uovo). Poiché lo stadio di pollastrella rappresenta un terzo della vita della gallina, le presenti disposizioni non ostano al rispetto del requisito che impone l'accesso all'aperto per la maggior parte della vita dell'animale.

Emendamento    356

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.4.6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi. La vegetazione presente nello spazio all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a intervalli regolari per limitare eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'usciolo più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'usciolo più vicino del ricovero, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e abbeveratoi uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro;

b) gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione. La vegetazione presente nello spazio all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a intervalli regolari per limitare eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'usciolo più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'usciolo più vicino del ricovero, purché vi sia un numero sufficiente di ripari o di vegetali arbustivi/arborei uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari o boschetti per ettaro;

Motivazione

Le varietà vegetali che possono trovarsi in un recinto dipendono in primo luogo dalla regione dell'allevamento e dal suo clima. La regolamentazione non deve imporre un'ampia varietà vegetale con il rischio di avere specie esotiche nefaste per l'ambiente. La presenza di abbeveratoi nei recinti esterni attira gli uccelli selvatici e comporta forti rischi in caso di influenza aviaria. Per tale ragione, la Commissione europea ne sconsiglia la presenza in caso di influenza aviaria e in taluni Stati membri la presenza di abbeveratoi è sempre vietata. È la vegetazione, ad esempio arbusti o alberi, ad aiutare i volatili a distribuirsi nei recinti all'aperto: è pertanto inutile disporre di dispositivi di protezione supplementari.

Emendamento    357

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte II – punto 2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.5 bis. Allevamento di daini, mufloni e cervi

 

2.5 bis.1. Conversione

 

Daini, mufloni, cervi e relativi prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato un periodo di conversione minimo di 6 mesi per i daini e i mufloni, e di 12 mesi per i cervi.

 

2.5 bis.2. Condizioni di stabulazione e densità di allevamento specifiche

 

Le seguenti norme si applicano alle condizioni di stabulazione e alla densità di allevamento:

 

a) daini, mufloni e cervi sono allevati in recinti di cui alla lettera f). La superficie minima di un recinto è di 1 ettaro per i daini e i mufloni e di 2 ettari per i cervi. Se specie diverse sono allevate insieme in un recinto, la dimensione minima del recinto è di 3 ettari;

 

b) ogni recinto deve poter essere suddiviso in due paddock. La dimensione minima di un paddock è di 0,5 ettari per i daini e i mufloni, e di 1 ettaro per i cervi o più specie diverse allevate in un unico recinto;

 

c) gli animali devono vivere in gruppi sociali. Gli esemplari adulti in un recinto devono includere come minimo tre femmine e un maschio per ciascuna specie. Un recinto può contenere il seguente numero massimo di animali per ettaro:

 

i) daini e mufloni: 10 adulti per ettaro;

 

ii) cervi: 5 adulti per ettaro;

 

d) gli animali allevati in mandrie sono inclusi nella quota di cui alla precedente lettera c) nel primo anno di vita;

 

e) l'allevamento separato di singoli animali non è consentito, tranne per periodi limitati e per validi motivi, quali la prevenzione di malattie o cure veterinarie;

 

f) le seguenti norme si applicano ai recinti:

 

i) per recinto si intende uno spazio che deve includere una parte dotata di dispositivi di protezione degli animali dalle condizioni climatiche. Non è consentito l'allevamento di bestiame biologico in recinto su suolo molto umido o paludoso;

 

ii) deve essere garantito il pascolo naturale nel recinto durante il periodo di vegetazione. Non sono ammessi i recinti che non permettono agli animali di nutrirsi pascolando durante il periodo di vegetazione;

 

iii) gli animali devono avere a disposizione nascondigli e ripari;

 

iv) gli animali devono avere a disposizione un metodo naturale per la cura degli zoccoli. Se ciò non è sufficiente a causa della composizione del suolo, devono essere adottate ulteriori misure appropriate (ad esempio, il consolidamento del suolo attorno alle aree di somministrazione del mangime);

 

v) nei recinti dei cervi, gli animali devono potersi rotolare nel fango per pulire il pelo e regolare la temperatura corporea;

 

vi) le aree di somministrazione del mangime devono essere collocate in zone protette dalle condizioni climatiche e accessibili sia agli animali che agli addetti. Tali aree sono situate su terreno consolidato e provviste di tetto;

 

vii) se non è possibile garantire l'accesso permanente al mangime, le aree di somministrazione del mangime devono essere progettate in modo tale che tutti gli animali possano mangiare contemporaneamente;

 

viii) le staccionate interne ed esterne devono essere chiaramente visibili agli animali affinché non si feriscano. Le staccionate non devono avere angoli vivi;

 

ix) la staccionata del recinto deve avere un'altezza minima di 1,8 metri per i daini e i mufloni e di 2 metri per i cervi. Tali altezze non si applicano alle staccionate all'interno del recinto per la creazione di paddock;

 

x) nel periodo di vegetazione, gli animali devono alimentarsi pascolando nei recinti;

 

xi) la somministrazione del mangime è consentita soltanto in caso di carenza di pascolo per effetto di condizioni climatiche avverse;

 

xii) gli animali allevati in un recinto devono avere a disposizione acqua sicura. Se non è disponibile una fonte naturale di acqua facilmente accessibile agli animali, devono essere forniti degli abbeveratoi.

Motivazione

La domanda di selvaggina e conigli biologici da parte dei consumatori è in aumento. Per questa ragione è opportuno introdurre norme uniformi a livello UE anche per l'allevamento di cervi, mufloni, daini e conigli.

Emendamento    358

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis) "pesca sostenibile": il prelievo di risorse acquatiche vive che possono essere mantenute a tempo indefinito senza ridurre la capacità delle specie bersaglio di mantenere livelli ottimali di popolazione e senza incidenze altamente negative su altre specie nell'ecosistema o nei loro habitat, ai sensi della direttiva quadro sulle acque 1bis o della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 1ter, a seconda dei casi.

 

__________________

 

1bis  Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14).

 

1ter  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento    359

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 2.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.6 bis. Le aziende di produzione biologica che si occupano di alghicoltura e animali di acquacoltura non devono mettere a rischio le specie oggetto di conservazione.

Emendamento    360

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 3.2.1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le aree di coltura siano di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE9, e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità.

a) le aree di coltura siano di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE9, o siano di qualità equivalente a quella delle zone di produzione classificate come A e B a norma del regolamento (CE) n. 854/20049bis, e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità.

__________________

__________________

9 Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14).

9 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

 

9bis  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004).

Emendamento    361

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 3.2.2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) lo stock coltivato al chiuso è integrato con alghe marine giovani allo stato brado raccolte su base periodica, per garantire il mantenimento di un'ampia banca di geni;

b) la diversità dello stock coltivato al chiuso è mantenuta e sviluppata con alghe marine allo stato brado raccolte su base periodica, onde garantire il mantenimento di un'ampia banca di geni;

Emendamento    362

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 3.4.4

Testo della Commissione

Emendamento

3.4.4. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.

3.4.4. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi emessi dall'autorità competente designata dallo Stato membro interessato, che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.

Emendamento    363

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.2.1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) qualora gli animali non possano essere ottenuti alle condizioni di cui alla lettera a), è possibile catturare animali selvatici. Questi animali sono tenuti in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati.

Emendamento    364

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.2.1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) per migliorare il patrimonio genetico, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.

d) per migliorare l'adeguatezza del patrimonio genetico, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici solamente in casi debitamente giustificati, qualora non sia disponibile una razza biologica o sia introdotto nell'unità di produzione un nuovo patrimonio genetico a fini di riproduzione, dopo essere stato autorizzato dall'autorità competente. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.

 

Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencate le specie allevate in acquacoltura per le quali è disponibile novellame biologico sul territorio e la capacità di produzione tra aziende acquicole certificate.

 

In nessun caso può essere autorizzata la pesca di pesci selvatici figuranti sulla lista rossa delle specie minacciate.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli tecnici per la realizzazione della banca dati di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento    365

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.3.1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati solo se ne è autorizzato l'uso nella produzione biologica ai sensi del presente regolamento;

d) le materie prime per mangimi non biologiche di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati solo se ne è autorizzato l'uso nella produzione biologica ai sensi del presente regolamento;

Motivazione

L'utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche non è necessario nell'acquacoltura.

Emendamento    366

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.3.2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le zone di sviluppo devono essere di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE.

b) le zone di sviluppo devono essere di stato ecologico elevato, quale definito dalla direttiva 2000/60/CE, o in buono stato ecologico, quale definito dalla direttiva 2008/56/CE. Gli elementi del paesaggio naturale come i "siti del patrimonio naturale" sono preservati.

Emendamento    367

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.3.3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi; le materie prime di origine vegetale non devono superare il 60% del totale degli ingredienti.

e) materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi; la razione alimentare può comprendere al massimo il 60% di prodotti vegetali di produzione biologica.

Motivazione

Testo ripreso dal regolamento (CE) n. 889/2008.

Emendamento    368

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.3.3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) l'astaxantina ottenuta principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito Phaffia).

Motivazione

Per soddisfare le esigenze fisiologiche in primo luogo degli animali carnivori d'acquacoltura, dovrebbe essere consentita a determinate condizioni l'astaxantina di origine naturale. Sarebbe opportuno mantenere il regolamento in vigore in questo settore.

Emendamento    369

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.4.2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici;

d) ad eccezione delle vaccinazioni, dei trattamenti antiparassitari e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici;

Motivazione

I parassiti sono spesso trattati con prodotti classificati come medicinali allopatici. Per questo motivo e per garantire la coerenza con il paragrafo 4.1.4.2., lettera e), è necessaria una deroga al paragrafo 4.1.4.2, lettera d).

Emendamento    370

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.5.5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno il 5% della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

b) almeno il 15% della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

Motivazione

Il raggiungimento del 15% di vegetazione naturale è appropriato per le aziende di acquacoltura biologica.

Emendamento    371

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.5.10 – lettera a – tabella

Sistema di produzione

Gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60% per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.

Coefficiente di densità massimo

Salmonidi non elencati in appresso: 15 kg/m3

 

Salmone: 20 kg/m3

 

Salmotrota e trota iridea: 25 kg/m3

 

Salmerino artico: 20 kg/m3

 

Emendamento

Sistema di produzione

Gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60% per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.

Coefficiente di densità massimo

Salmonidi non elencati in appresso: 15 kg/m3

 

Salmone: 15 kg/m3

 

Salmotrota e trota iridea: 15 kg/m3

 

Salmerino artico: 15 kg/m3

Emendamento    372

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.5.10 – lettera c – tabella

Sistema di produzione

Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.

Coefficiente di densità massimo

Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m3

 

Per il rombo: 25 kg/m²

 

Emendamento

Sistema di produzione

Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.

Coefficiente di densità massimo

Per i pesci diversi dal rombo: 10 kg/m3

 

Per il rombo: 20 kg/m²

Emendamento    373

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.5.10 – lettera e – tabella

Sistema di produzione

Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali.

 

L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.

Coefficiente di densità massimo

30 kg/m3

 

Emendamento

Sistema di produzione

Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali.

 

L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata.

Coefficiente di densità massimo

20 kg/m3

Emendamento    374

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.5.10 – lettera i – tabella

Sistema di produzione

Stagni e gabbie di rete

Coefficiente di densità massimo

Pangasio: 10 kg/m3

 

Tilapia: 20 kg/m3

 

Emendamento

Sistema di produzione

Stagni e gabbie di rete

Coefficiente di densità massimo

Pangasio: 10 kg/m3

 

Tilapia: 15 kg/m3

Emendamento    375

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.1.6.3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali prodotti, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;

a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali prodotti, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 12 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;

Motivazione

Ai fini del benessere degli animali il prolungamento della luce diurna fino a un massimo di 16 ore è eccessivo.

Emendamento    376

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.2.1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, le registrazioni attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico.

c) gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, le registrazioni attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico e ciò avviene solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente.

Emendamento    377

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.2.2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette.

c) gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a non causare rischi per le specie protette.

Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

Emendamento    378

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte III – punto 4.2.3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile.

soppressa

Motivazione

La molluschicoltura di fondo non è realizzabile in modo sostenibile e non tutela l'ecosistema marino.

Emendamento    379

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 1.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.1. Gli additivi alimentari e per mangimi, i coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi delle buone pratiche di fabbricazione10.

1.1. Gli additivi alimentari e per mangimi, i coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi delle buone pratiche di fabbricazione10. Nell'affumicatura degli alimenti, sono da preferirsi le procedure che curano gli aspetti della sicurezza dei prodotti alimentari nonché di protezione dell'ambiente e delle risorse.

__________________

__________________

10 Buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing practices, GMP), quali definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).

10 Buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing practices, GMP), quali definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).

Motivazione

La produzione di fumo in modo convenzionale produce emissioni inquinanti nell'ambiente e crea residui di sostanze dannose, come catrame e idrocarburi policiclici aromatici, negli alimenti affumicati. Per tali motivi, i fondi dell'UE sostengono lo sviluppo di prodotti alternativi per l'affumicatura. L'utilizzo di fumo purificato (fumo pulito) è più sicuro poiché ha un impatto minore sull'ambiente (articolo 11 del TFUE) e sulla salute (articolo 168, paragrafo 1, del TFUE).

Emendamento    380

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 1.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.4 bis. Gli operatori garantiscono la tracciabilità di ciascun prodotto entro due giorni conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Motivazione

Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

Emendamento    381

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 1.6

Testo della Commissione

Emendamento

1.6. Non è consentito l'impiego di prodotti, sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o a ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come alimenti biologici.

soppresso

Motivazione

Tale formulazione non corrisponde a una regola di produzione e il suo contenuto è già coperto dall'articolo 6, in particolare dalle lettere d) ed e).

Emendamento    382

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 1.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.6 bis. L'uso di tecniche, prodotti e sostanze ottenute mediante le nanotecnologie è vietato nella produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati.

Emendamento    383

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 2.1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti agricoli non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti;

a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli e lievito; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti agricoli non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti;

Emendamento    384

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 2.1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;

soppressa

Emendamento    385

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 2.1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono un solo ingrediente vegetale di origine agricola.

soppressa

Emendamento    386

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 2.2.2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

e) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, per soddisfare i requisiti nutrizionali nel caso degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e degli alimenti a fini medici speciali conformemente al regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

__________________

 

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

Motivazione

La produzione biologica deve essere sostenuta a tutti i livelli. Ciò significa anche che il regolamento sui prodotti biologici dell'UE deve essere conforme ai principi generali della legislazione in materia alimentare e, in particolare, soddisfare i requisiti nutrizionali nel caso degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e degli alimenti a fini medici speciali.

Emendamento    387

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV– punto 2.2.3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2 non sono considerati ingredienti agricoli;

b) le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2, lettere a), c), d) ed e), non sono considerati ingredienti agricoli;

Emendamento    388

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 2.2.4 – lettera b – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

  alghe, comprese quelle marine;

alghe, comprese quelle marine e il lithothamnium;

Motivazione

L'alga lithothamnium è già utilizzata per la produzione di latte biologico di origine vegetale in virtù del suo elevato contenuto di calcio, senza necessità di utilizzare altri additivi. Ciò dovrebbe essere possibile anche a livello dell'UE.

Emendamento    389

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 2.2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.2.4 bis. Gli ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici nei modi seguenti:

 

1. Qualora un ingrediente di origine agricola non sia disponibile in forma biologica, tale ingrediente può essere utilizzato ma solo alle seguenti condizioni:

 

a) l'operatore ha trasmesso all'autorità competente dello Stato membro interessato tutte le prove richieste attestanti che l'ingrediente in questione non è prodotto in quantità sufficiente, o con un livello sufficiente di qualità, all'interno dell'Unione conformemente alle norme di produzione biologica, o che non è possibile importarlo da paesi terzi;

 

b) l'autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato in via provvisoria l'uso dell'ingrediente per un periodo massimo di 12 mesi dopo aver verificato che l'operatore ha preso tutti i contatti necessari con i fornitori nel settore biologico al fine di assicurarsi dell'indisponibilità dell'ingrediente in questione avente i requisiti di qualità previsti;

 

c) l'ingrediente agricolo soddisfa le seguenti condizioni:

 

- è un prodotto con un unico ingrediente; e/o

 

- le specifiche caratteristiche di qualità non possono essere soddisfatte da prodotti simili.

 

Lo Stato membro interessato può prorogare, ove opportuno, l'autorizzazione di cui alla lettera b).

 

2. Lo Stato membro interessato che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 trasmette immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni:

 

a) la data dell'autorizzazione e, in caso di autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;

 

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;

 

c) il nome e, se necessario, la descrizione dettagliata e i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola in questione;

 

d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente richiesto;

 

e) le quantità necessarie con i relativi giustificativi;

 

f) i motivi e il periodo previsto di carenza;

 

g) la data in cui lo Stato membro ha inviato la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

La Commissione e/o gli Stati membri inseriscono tali informazioni in una banca dati di pubblico accesso.

 

3. Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione osservazioni da cui risulti che durante il periodo di carenza è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità e informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate o che adotterà, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione di dette osservazioni.

 

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è riesaminata dall'autorità competente interessata.

 

L'autorità competente interessata può decidere, secondo la procedura definita al paragrafo 2 del presente punto, che un'autorizzazione precedentemente concessa sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato.

Motivazione

L'impiego di un ingrediente in forma non biologica dovrebbe essere consentito solo se non sono disponibili sul mercato ingredienti biologici. L'approccio della Commissione di consentire l'impiego di alcuni prodotti agricoli in forma non biologica non tiene conto dello sviluppo del mercato dei prodotti biologici.

Emendamento    390

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte IV – punto 2.2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.2.5 bis. Per la trasformazione degli aromi biologici sono rispettati i seguenti requisiti aggiuntivi:

 

a) sono considerati aromi biologici solo gli estratti aromatici e gli aromi naturali di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

b) per quanto concerne gli aromi biologici, il 95% dei componenti aromatici è biologico;

 

c) solo le sostanze biologiche sono consentite e incluse nel calcolo della percentuale di ingredienti agricoli;

 

d) gli additivi, i solventi e i coadiuvanti tecnologici sono utilizzati in forma biologica, se disponibili.

 

___________________

 

1bis Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Emendamento    391

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte V – punto 1.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.1. Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 14, le norme stabilite nella presente parte si applicano alla produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

1.1. Oltre alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 8, 9, 13 bis e 14, le norme stabilite nella presente parte si applicano alla produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Emendamento    392

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte V – punto 3.1

Testo della Commissione

Emendamento

3.1. Fatte salve le sezioni 1 e 2 e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti da 3.2 a 3.5, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 80 e 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dall'articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti, utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.

3.1. Sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 80 e 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dall'articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti, utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, semplificazione e buona applicazione del regolamento da parte degli operatori, è essenziale che tutte le pratiche enologiche autorizzate per la produzione di vino biologico siano contenute in un unico documento, come avviene al momento per il regolamento 203/2012. Ciò consente di collegare in modo più coerente le pratiche enologiche autorizzate per produrre i vini convenzionali e quelle relative ai vini biologici, sottoponendo ognuna di esse, prima dell'autorizzazione, ai criteri stabiliti all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento 1308/2013 dell'OCM unica.

Emendamento    393

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte V – punto 3.2

Testo della Commissione

Emendamento

3.2. È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito:

soppresso

a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

 

b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;

 

c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;

 

d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;

 

e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

 

Motivazione

Per motivi di chiarezza, semplificazione e buona applicazione del regolamento da parte degli operatori, è essenziale che tutte le pratiche enologiche autorizzate per la produzione di vino biologico siano contenute in un unico documento, come avviene al momento per il regolamento 203/2012. Ciò consente di collegare in modo più coerente le pratiche enologiche autorizzate per produrre i vini convenzionali e quelle relative ai vini biologici, sottoponendo ognuna di esse, prima dell'autorizzazione, ai criteri stabiliti all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento 1308/2013 dell'OCM unica.

Emendamento    394

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte V – punto 3.3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 70 °C;

a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 75 °C;

Motivazione

La termovinificazione permette ai viticoltori di gestire con maggiore facilità i problemi posti dalle vendemmie alterate e rappresenta un'interessante alternativa all'uso dell'anidride solforosa. Il non impiego dello zolfo giova alla salute e permette di rispondere a richieste provenienti dai mercati d'esportazione. La termovinificazione è un processo fisico che non altera la composizione del vino. L'innalzamento della relativa temperatura da 70 a 75° renderebbe questa pratica alternativa ottimale in termini di risultati.

Emendamento    395

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte VI – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme qui stabilite si applicano ai lieviti biologici utilizzati come alimenti o come mangimi, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 9 e 15.

Le norme qui stabilite si applicano ai lieviti biologici utilizzati come alimenti o come mangimi, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 7, 9, 13, 13 bis e 15.

Emendamento    396

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte VI – punto 1.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta al substrato (calcolato in termini di sostanza secca) di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5%.

Emendamento    397

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte VI bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte VI bis: Indicazione dell'origine sull'etichetta

 

L'indicazione dell'origine sull'etichetta assume una delle forme di seguito indicate, a seconda dei casi:

 

1. a) "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'Unione;

 

b) "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;

 

c) "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nell'Unione e parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

 

Il termine "Agricoltura" può, ove opportuno, essere sostituito da "Acquacoltura".

 

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dal nome di un paese se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese.

 

Ai fini dell'indicazione "UE" o "non UE" oppure del paese di origine possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5% della quantità totale, in termini di peso, delle materie prime agricole.

 

 

L'indicazione "UE" o "non UE" oppure del paese di origine non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto.

 

2. I requisiti in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:

 

  qualora l'origine di tutti gli ingredienti sia specificata nell'elenco degli ingredienti con riferimento al luogo di produzione agricola;

 

  qualora l'indicazione dell'origine sull'etichetta sia richiesta a norma del regolamento (CE) n. 1269/211 o del regolamento (CE) n. 1580/2007 con riferimento al luogo di produzione agricola;

 

  qualora i prodotti siano etichettati a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 con riferimento al luogo di produzione agricola.

Motivazione

Il presente emendamento ha spostato gli elementi dettagliati all'articolo 21 relativi all'indicazione dell'origine sull'etichetta al nuovo allegato in esame. L'obiettivo è di semplificare l'etichettatura ed evitare di confondere i consumatori.

Emendamento    398

Proposta di regolamento

Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO V bis

 

Compiti specifici della Commissione, degli Stati membri e delle autorità competenti dell'Unione

 

La Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti dell'Unione svolgono i seguenti compiti specifici:

 

  scambio continuo di informazioni pertinenti tra operatori e autorità responsabili, per garantire il funzionamento e lo sviluppo corretti del settore biologico;

 

  individuazione e analisi delle lacune e delle inadeguatezze riscontrate nella fornitura di fattori produttivi (sementi coltivate, mangimi prodotti e bestiame allevato con il metodo biologico);

 

  individuazione delle aree in cui vi è un particolare rischio di non conformità con il presente regolamento;

 

  monitoraggio del settore biologico, delle prove scientifiche e delle consultazioni con le parti interessate del settore e altre parti interessate;

 

  valutazione della modifica o dell'integrazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nei relativi allegati;

 

  raccolta, analisi, conservazione dei pertinenti dati scientifici e tecnici specificati nel presente regolamento e utili per la sua attuazione negli Stati membri e nei paesi terzi;

 

  elaborazione di procedure e strumenti di comunicazione, scambio di dati e di informazioni tra le autorità competenti dell'Unione, gli Stati membri e gli organismi di accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento;

 

  semplificazione dei requisiti di controllo per le autorità e gli organismi competenti e di supervisione del riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo nell'Unione e nei paesi terzi;

 

  coordinamento dell'attuazione armonizzata dei controlli e delle procedure per lo scambio di informazioni e attività in caso di sospetta non conformità, qualora sia interessato più di uno Stato membro o di un paese terzo, come indicato agli articoli 20 bis e 26 ter;

 

  gestione e aggiornamento regolari di tutti i pertinenti elenchi di organismi e autorità di controllo riconosciuti per i paesi terzi a norma dell'articolo 29, paragrafo 4;

 

  revisione degli elenchi di procedure e sostanze autorizzate a norma dell'articolo 19;

 

  monitoraggio e coordinamento del piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica, compreso lo sviluppo del settore delle sementi biologiche e del mercato per i mangimi biologici;

 

  agevolazione dello scambio di informazioni con il settore biologico riguardo all'attuazione del presente regolamento, alle modifiche proposte e alle richieste del comparto.

Emendamento    399

Proposta di regolamento

Allegato V quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO V quater

 

Regime di controllo e impegno dell'operatore

 

1. Attuazione del regime di controllo

 

1.1. Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige, attua e successivamente tiene traccia di:

 

a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;

 

b) tutte le misure concrete da adottare a livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;

 

c) le misure precauzionali da adottare al fine di ridurre il rischio di non conformità con le disposizioni applicabili e le misure di pulizia da adottare nei luoghi di magazzinaggio e lungo l'intera filiera di produzione dell'operatore.

 

Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono rientrare nell'ambito di un regime di qualità posto in essere dall'operatore (punti di controllo critico della qualità biologica).

 

 

1.2. La descrizione e le misure di cui al punto 1.1 figurano in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile e dall'eventuale o dagli eventuali subappaltatori. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:

 

a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;

 

b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;

 

c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto, in modo da garantire che le indicazioni relative al metodo di produzione biologica siano soppresse da tale produzione;

 

d) qualora l'operatore e/o i suoi subappaltatori siano controllati da autorità od organismi di controllo differenti conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, accettare lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;

 

e) qualora l'operatore e/o i suoi subappaltatori cambino autorità od organismo di controllo, accettare la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;

 

f) qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, informarne quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;

 

g) qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, conservare il fascicolo di controllo per un periodo minimo di cinque anni;

 

h) informare senza indugio l'autorità o l'organismo di controllo competente di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del prodotto dell'operatore o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o subappaltatori.

 

 

La dichiarazione di cui al primo comma è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che redige una relazione in cui vengono segnalati le eventuali carenze e i casi di non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.

 

1.3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, l'operatore trasmette all'autorità competente le seguenti informazioni:

 

a) il nome e l'indirizzo dell'operatore;

 

b) l'ubicazione del sito e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni;

 

c) la natura delle operazioni e dei prodotti;

 

d) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati alla produzione biologica negli appezzamenti in questione;

 

e) il nome dell'organismo di controllo cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il regime di controllo vigente nello Stato membro in questione implichi il riconoscimento di tali organismi.

 

2. Modifica del regime di controllo

 

L'operatore responsabile notifica tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo l'eventuale modifica della descrizione o delle misure di cui al punto 1 e del regime di controllo iniziale di cui ai punti 4.1, 5, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2, 10.1 e 11.2.

 

3. Accesso agli impianti

 

3.1. L'operatore:

 

a) consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, come pure alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;

 

b) fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione ragionevolmente utile ai fini del controllo;

 

c) presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità.

 

3.2. Oltre ai requisiti di cui al punto 3.1, gli importatori e i primi destinatari trasmettono all'autorità o all'organismo di controllo le informazioni sulle partite importate di cui al punto 9.3.

 

4. Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

 

4.1. Regime di controllo

 

4.1.1. La descrizione completa dell'unità di cui al punto 1.1, lettera a):

 

a) è redatta anche se l'operatore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche;

 

b) indica i luoghi di magazzinaggio e il sito di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso, il sito in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d'imballaggio; e

 

 

c) specifica la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, di prodotti il cui impiego non è compatibile con le norme di produzione biologica.

 

4.1.2. In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure concrete di cui al punto 1.1, lettera b), comprendono le eventuali garanzie fornite da terzi che l'operatore è in grado di presentare per dimostrare l'osservanza delle disposizioni dell'allegato II, parte I, punto 2.2.

 

4.2. Comunicazioni

 

Ogni anno, entro la data indicata dall'autorità o dall'organismo di controllo, l'operatore notifica a tale autorità od organismo di controllo il proprio calendario di produzione di prodotti vegetali, con una scomposizione per singoli appezzamenti.

 

4.3. Operatori che gestiscono più unità di produzione

 

Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, anche le unità destinate alla produzione vegetale non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione agricola sono soggetti ai requisiti di controllo generali e specifici di cui ai punti 1, 2, 3, 4.1 e 4.2.

 

5. Requisiti di controllo specifici per le alghe

 

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di alghe, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 1.1, lettera a), comprende:

 

a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;

 

b) la valutazione ambientale di cui all'allegato II, parte III, punto 2.3, se del caso;

 

c) il piano di gestione sostenibile di cui all'allegato II, parte III, punti 2.4 e 2.5, se del caso;

 

d) per le alghe selvatiche, una descrizione completa e una rappresentazione cartografica delle aree marine e litoranee di raccolta e dei siti a terra dove si svolgono le attività post-raccolta.

 

6. Requisiti di controllo specifici per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

 

6.1. Regime di controllo

 

6.1.1. Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 1.1, lettera a), comprende:

 

a) una descrizione completa dei fabbricati, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto, ecc. destinati agli animali, nonché, se del caso, dei siti adibiti al magazzinaggio, al confezionamento e alla trasformazione di animali, prodotti animali, materie prime e fattori produttivi;

 

b) una descrizione completa degli impianti di stoccaggio del letame animale.

 

6.1.2. Le misure concrete di cui al punto 1.1, lettera b), comprendono:

 

a) un piano di spargimento del letame animale concordato con l'autorità o l'organismo di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;

 

b) se del caso, per quanto riguarda lo spargimento del letame animale, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende di cui all'allegato II, parte I, punto 1.5.5, che rispettano le norme di produzione biologica;

 

c) un piano di gestione dell'unità di allevamento biologico.

 

6.2. Identificazione degli animali

 

Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi e individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.

 

6.3. Misure di controllo per i medicinali veterinari

 

Ogni qualvolta debbano essere somministrati medicinali veterinari, gli animali trattati sono chiaramente identificati, individualmente per i grandi mammiferi e individualmente o a lotti o a sciami per gli avicoli, i piccoli animali e le api.

 

6.4. Misure di controllo specifiche per l'apicoltura

 

6.4.1. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo la documentazione e gli elementi di prova appropriati, tra cui opportune analisi se del caso, per dimostrare che gli spazi accessibili alle sue colonie soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento.

 

6.4.2. Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto utilizzato, date, quantità e alveari interessati.

 

6.4.3. Ogni qualvolta debbano essere somministrati medicinali veterinari, sono annotati in modo chiaro e dichiarati all'autorità o all'organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche il principio attivo in esso contenuto), i dettagli della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.

 

6.4.4. Unitamente all'identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario. In caso di eventuale spostamento degli apiari, occorre informarne l'autorità o l'organismo di controllo entro un termine convenuto con l'autorità o l'organismo di controllo in questione.

 

6.4.5. Le operazioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura devono essere eseguite con particolare cura. Tutte le misure adottate per soddisfare tale requisito sono registrate.

 

6.4.6. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura sono annotate nel registro dell'apiario.

 

6.5. Operatori che gestiscono più unità di produzione

 

Se un operatore gestisce più unità di produzione, anche le unità in cui sono allevati animali non biologici o da cui provengono prodotti animali non biologici sono soggette al regime di controllo di cui ai punti 1, 2, 3 e da 6.1 a 6.4 del presente allegato.

 

7. Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali d'acquacoltura

 

7.1. Regime di controllo

 

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali d'acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 1.1, lettera a), comprende:

 

a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;

 

b) la valutazione ambientale di cui all'allegato II, parte III, punto 2.3, se del caso;

 

c) il piano di gestione sostenibile di cui all'allegato II, parte III, punti 2.4 e 2.5, se del caso.

 

7.2. Operatori che gestiscono più unità di produzione

 

Se un operatore gestisce più unità di produzione, anche le unità in cui sono allevati animali d'acquacoltura non biologici sono soggette al regime di controllo di cui ai punti 1, 2, 3 e 7.1 del presente allegato.

 

8. Requisiti di controllo specifici per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali da allevamento e di prodotti animali d'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti

 

8.1. Regime di controllo

 

Nel caso di un'unità addetta alla preparazione di prodotti per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 1.1, lettera a), reca l'indicazione degli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le procedure per il trasporto di tali prodotti.

 

9. Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi

 

9.1. Campo di applicazione

 

Le disposizioni del presente punto si applicano a qualsiasi operatore coinvolto, in qualità di importatore e/o primo destinatario, nell'importazione e/o nel ricevimento di prodotti biologici per conto proprio o per conto di un altro operatore.

 

9.2. Regime di controllo

 

9.2.1. Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 1.1, lettera a), comprende il sito dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nell'Unione, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.

 

9.2.2. Inoltre, la dichiarazione di cui al punto 1.2 comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'autorità o dell'organismo di controllo oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato membro o in un'altra regione, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato membro o regione.

 

9.2.3. Nel caso del primo destinatario, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 1.1, lettera a) comprende gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio.

 

9.2.4. Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui al punto 1.2, secondo comma, possono essere unite in un'unica relazione.

 

9.3. Informazioni relative alle partite importate

 

L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo di ogni partita che deve essere importata nell'Unione, trasmettendo:

 

a) il nome e l'indirizzo del primo destinatario;

 

b) ogni informazione potenzialmente utile all'autorità o all'organismo di controllo, tra cui:

 

i) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), il documento giustificativo di cui allo stesso articolo;

 

ii) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto ii), una copia del certificato di ispezione di cui allo stesso articolo.

 

Su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'importatore, quest'ultimo trasmette le informazioni di cui al primo comma all'autorità o all'organismo di controllo del primo destinatario.

 

9.4. Visite di controllo

 

L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità o strutture fornisce, su richiesta, le relazioni di cui al punto 1.2, secondo comma, per ognuna delle suddette unità o strutture.

 

10. Requisiti di controllo specifici per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente subappaltato a terzi tali operazioni

 

10.1. Regime di controllo

 

Per le operazioni subappaltate a terzi, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 1.1, lettera a) comprende:

 

a) un elenco dei subappaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono;

 

b) l'accordo scritto dei subappaltatori a sottoporre la loro azienda al regime di controllo e al sistema di certificazione di cui al capo V (articoli da 24 a 26);

 

c) dettagli di tutte le misure concrete, tra cui un idoneo sistema di documentazione contabile, da adottare a livello dell'unità per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, i venditori, i destinatari e gli acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.

 

11. Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

 

11.1. Campo di applicazione

 

Questo punto si applica a qualsiasi unità addetta alla preparazione, per conto proprio o per conto terzi, dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

 

11.2. Regime di controllo

 

11.2.1.1. La descrizione completa dell'unità di cui al punto 1.1, lettera a) indica:

 

a) gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le relative operazioni;

 

b) gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi;

 

c) gli impianti utilizzati per il magazzinaggio dei prodotti per la pulizia e la disinfezione;

 

d) se del caso, una descrizione dei mangimi composti che l'operatore intende produrre e le specie o classi di animali cui i mangimi composti sono destinati;

 

e) se del caso, il nome delle materie prime per mangimi che l'operatore intende preparare.

 

11.2.2. Le misure che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica ai sensi del punto 1.1, lettera b) comprendono le misure di cui all'allegato II, parte IV, punto 1.

 

11.2.3. L'autorità o l'organismo di controllo utilizza tali misure per procedere a una valutazione generale dei rischi inerenti a ciascuna unità di preparazione e predispone un piano di controllo. Quest'ultimo prevede un numero minimo di campioni casuali da prelevare in funzione dei rischi potenziali.

Emendamento    400

Proposta di regolamento

Allegato V quinquies (nuovo)

Nome e indirizzo dell'operatore:

Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/dell'organismo di controllo:

Attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):

Secondo la seguente formula:

Gruppo di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 3 bis/attività:

Produzione biologica, prodotti in conversione, nonché produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX

- vegetali e prodotti vegetali;

 

- animali e prodotti animali;

 

- alghe marine e animali d'acquacoltura;

 

- alimenti trasformati e mangimi, inclusi i lieviti;

 

- vino.

 

Periodo di validità:

Data del controllo/dei controlli:

- vegetali e prodotti vegetali da...a...;

 

- animali e prodotti animali da...a...;

 

- alghe marine e animali d'acquacoltura da...a...;

 

- alimenti trasformati e mangimi, inclusi i lieviti, da...a... ;

 

- vino da...a... .

 

Il presente documento è stato rilasciato in base all'articolo 24 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nel regolamento citato.

Data, luogo:

Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo:

Emendamento    401

Proposta di regolamento

Allegato V sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO V sexies

 

Criteri per la certificazione per gruppi di operatori

 

(Da definirsi in una fase successiva)

Emendamento    402

Proposta di regolamento

Allegato V septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO V septies

 

Criteri per le valutazioni del rischio

 

(Da definirsi in una fase successiva)

  • [1]  GU C 12 del 15.1.2015, p. 75.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il primo atto legislativo dell’Unione relativo alla produzione biologica è stato adottato nel 1991 (regolamento (CEE) n. 2092/91). Esso rispecchiava e riconosceva l'importanza crescente del movimento per la produzione biologica in Europa, in considerazione di un nuovo mercato di prodotti biologici sviluppatosi per decenni senza alcun sostegno pubblico specifico. L'adozione del regolamento (CEE) n. 2092/91, inoltre, rendeva omaggio ai tanti agricoltori e consumatori che, insieme, avevano stabilito i principi, le norme e i sistemi di controllo che hanno consentito il successo del settore. Inizialmente la normativa era limitata ai prodotti vegetali, ma, in seguito alle revisioni del 1998 e del 2007, essa è stata estesa ai prodotti animali e integrata da norme relative alla trasformazione, ai controlli e alla commercializzazione.

Nel marzo 2014 la Commissione ha pubblicato una nuova proposta di regolamento relativo alla produzione biologica, ponendo in rilievo i timori sulle possibili irregolarità nella catena alimentare biologica, caratterizzata da una rapida crescita; la Commissione afferma che i casi di frode individuati sempre più frequentemente nelle importazioni da paesi terzi, ma anche nel mercato interno, potrebbero compromettere la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici; mette altresì in guardia circa la produzione e la trasformazione parallele, nonché le strutture commerciali parallele, di prodotti convenzionali e biologici, le quali rischiano di celare casi di non conformità con la normativa sui prodotti biologici.

La proposta ha suscitato notevoli critiche, soprattutto da parte delle organizzazioni professionali del settore dei prodotti biologici. Innanzitutto, è stata messa in discussione la reale necessità di un regolamento totalmente nuovo, a soli pochi anni dall'entrata in vigore del precedente, ed è emersa la preferenza per una revisione del regolamento vigente. In secondo luogo, la nuova struttura e alcune nuove norme sulla produzione, il controllo e la commercializzazione sono state accusate di complicare la vita agli agricoltori biologici e di aumentare gli oneri a loro carico, il che potrebbe indurli a rinunciare, invece che incoraggiarli a entrare nel settore. In terzo luogo, le norme proposte in merito alle soglie per i residui di pesticidi, caratterizzate da una maggiore severità, sono state accolte negativamente a causa della mancanza di disposizioni chiare e affidabili relative alle misure precauzionali e ai risarcimenti per le perdite subite dagli agricoltori biologici in caso di contaminazioni accidentali provenienti dalle aziende agricole convenzionali.

Durante la preparazione della presente relazione, il relatore ha preso in esame le preoccupazioni di cui sopra e ha ricevuto molti altri quesiti dettagliati da parte del settore professionale, delle associazioni dei consumatori e di una vasta gamma di soggetti interessati; ha preso atto della valutazione d'impatto della Commissione, della relazione della Corte dei conti e delle conclusioni tratte dal processo di consultazione con la società civile che ha preceduto l'elaborazione della proposta della Commissione; ha tenuto conto dei contributi apportati dagli esperti in occasione dell'audizione della nostra commissione sul tema, come pure delle opinioni dei relatori ombra di altri gruppi politici. Il relatore presenta, di seguito, una valutazione più dettagliata della proposta legislativa e le motivazioni degli emendamenti proposti.

1. Valutazione d'impatto della Commissione

La Commissione ha basato la proposta sulle seguenti conclusioni della sua valutazione d'impatto. Negli ultimi dieci anni, la domanda di prodotti biologici è notevolmente aumentata. Il mercato mondiale degli alimenti biologici è quadruplicato tra il 1999 e il 2011, ma la superficie utilizzata per la produzione biologica nell’UE è solo raddoppiata nel decennio 2000-2010. Secondo la valutazione d'impatto, né l'offerta interna né il quadro normativo hanno tenuto il passo con questa espansione del mercato, con conseguente perdita di opportunità per i produttori dell'UE. La Commissione ritiene che la crescita continua del mercato dei prodotti biologici potrebbe comportare di per sé il rischio di un'erosione della fiducia dei consumatori. Inoltre, l'intero quadro normativo è diventato troppo complesso e difficile da comprendere per gli operatori, i produttori, i consumatori e le autorità pubbliche, e lo è ancora di più alla luce della prevista attuazione di un regime di conformità applicabile agli organismi di controllo nei paesi terzi non riconosciuti. La gestione di numerose eccezioni da parte delle amministrazioni nazionali e il controllo degli operatori del settore comportano oneri amministrativi e rischi notevoli.

2. Struttura della nuova proposta

La Commissione suggerisce una nuova struttura semplificata per il regolamento sulla produzione biologica, che riunisce l'attuale regolamento di base (CE) n. 834/2207 e due regolamenti di esecuzione (n. 889/2008 e n. 1235/2008) in un regolamento unico con numerosi allegati. La proposta segue le disposizioni di allineamento con il trattato di Lisbona, come pure l'obiettivo generale della semplificazione della legislazione europea. Il relatore, in linea di principio, concorda con tali obiettivi. Tuttavia, la nuova struttura proposta prevede circa trenta atti delegati mediante i quali la Commissione intende definire buona parte del contenuto delle norme del regolamento in una fase successiva. Il relatore suggerisce di reintrodurre i principi di base e le norme fondamentali per la produzione biologica nell'atto di base e di limitare la facoltà della Commissione di adottare atti delegati. Pertanto il relatore suggerisce che una serie di disposizioni che nella proposta sono coperte da atti delegati siano trasferite al regolamento di base e ai suoi allegati.

3. Ambito di applicazione, definizioni e principi

La Commissione propone un campo di applicazione modificato (art. 2) e nuove definizioni (art. 3) e principi (art. 4-6) per la produzione biologica. Molte delle modifiche fanno riferimento agli allegati e agli atti delegati. Il relatore presenta una serie di emendamenti intesi a precisare meglio i prodotti e i processi inclusi o esclusi dal regolamento di base. Essi contengono definizioni necessarie per chiarire le disposizioni e gli elenchi positivi di sostanze autorizzate previsti negli allegati, come pure i principi relativi alla gestione dei processi biologici, alla protezione del suolo, al benessere degli animali o alle prestazioni degli operatori in campo ambientale. Sono importanti, inoltre, ai fini dell'attuazione, del controllo e della graduale soppressione delle eccezioni temporanee controllate dalle autorità competenti.

4. Norme di produzione ed etichettatura

La Commissione suggerisce di definire mediante atti delegati, adottati in una fase successiva, parti significative delle norme di produzione per i prodotti vegetali e animali. Ciò aumenta notevolmente la possibilità di modificare parti essenziali delle norme sui prodotti biologici tramite atti non legislativi. Il relatore presenta una serie di emendamenti che differenziano chiaramente, da un lato, le norme di base che è opportuno definire nel regolamento di base, e, dall'altro, i requisiti specifici per la produzione vegetale o animale che possono essere oggetto di atti delegati e i dettagli tecnici che possono essere affrontati tramite atti di esecuzione.

Il relatore concorda con la Commissione sul fatto che l'eliminazione delle eccezioni alle norme deve essere graduale, ad esempio per quanto concerne le sementi o i mangimi temporaneamente non disponibili sul mercato. Tuttavia, occorre che l'abolizione delle deroghe sia fondata su dati affidabili circa la disponibilità nelle regioni e negli Stati membri e sia accompagnata da misure di sostegno per i settori interessati, al fine di aumentare, di fatto, l'offerta. Per quanto riguarda l'etichettatura, il relatore si rammarica della mancanza di informazioni che spieghino il concetto di agricoltura biologica e le sue caratteristiche specifiche. Il regolamento dovrebbe consentire una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'origine degli ingredienti biologici.

Nella proposta, la Commissione non prevede misure volte a sostenere lo sviluppo del miglioramento genetico biologico di piante e animali, né a colmare le lacune attualmente esistenti sul mercato delle sementi coltivate e degli animali allevati con metodi biologici. Il relatore suggerisce tali misure negli allegati.

5. Controlli e certificazioni

Ai fini della semplificazione legislativa, la Commissione ha trasferito la maggior parte dei requisiti di controllo per la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici all'interno di una proposta di normativa orizzontale relativa ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, da adottare insieme alla proposta di regolamento in esame. In linea di principio, si tratta di un approccio ragionevole. Tuttavia, è necessario considerare e affrontare alcune specificità della produzione biologica. La qualità della produzione biologica non è un fatto che può essere valutato soltanto a livello di prodotto finale. Essa si riferisce all'intero processo di produzione e richiede la presa in considerazione di aspetti quali l'impatto positivo sull'ambiente, il benessere degli animali, la fertilità del suolo, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'uso sostenibile della biodiversità.

Il relatore concorda altresì, in linea di principio, con un approccio basato sul rischio in materia di controlli e suggerisce che taluni requisiti specifici relativi ai controlli e alle certificazioni dei prodotti biologici rimangano all'interno del regolamento, ivi inclusa una combinazione di controlli annuali e di controlli basati sul rischio volta a migliorare l'efficacia dei controlli nel tempo.

Inoltre, è necessario migliorare la supervisione degli Stati membri sugli organismi e le autorità di controllo. Per quanto concerne le disposizioni sulla presenza di sostanze non autorizzate nella produzione biologica, il relatore è favorevole a un rafforzamento della responsabilità degli operatori e degli organismi di controllo e propone misure precauzionali e strumenti di risarcimento in caso di contaminazioni accidentali (art.20 bis).

6. Agenzia europea per la produzione biologica

L'attuazione del regolamento vigente sulla produzione biologica ha rivelato una serie di debolezze sul piano dei controlli, come pure varie lacune nella raccolta e nella comunicazione dei dati tra Stati membri e a livello europeo. La valutazione d'impatto della Commissione stessa, la relazione della Corte dei conti e i timori emersi in molti Stati membri e nel settore dei prodotti biologici dimostrano la necessità di un maggior coordinamento delle azioni e della comunicazione tra autorità competenti, organismi di controllo e operatori. La base di dati per l'individuazione dei rischi e lo sviluppo del mercato, tenuto conto anche delle carenze a livello di fattori di produzione, che giustificano le attuali eccezioni, è troppo ridotta per consentire l'azione di miglioramento necessaria. Il relatore, pertanto, suggerisce di considerare l'istituzione di un'agenzia europea per la produzione biologica, che si occupi di migliorare l'attuazione del regolamento sulla produzione biologica per quanto concerne i controlli e le azioni coordinate a livello europeo nonché di raccogliere e valutare i dati e i pareri scientifici necessari e di stabilire servizi d'informazione più efficaci.

7. Scambi con i paesi terzi

Per quanto attiene al regime d'importazione dai paesi terzi, la Commissione suggerisce un sistema di riconoscimento e controllo dei prodotti biologici a due livelli, sulla base della conformità o dell'equivalenza. Il concetto di conformità richiede la piena applicazione della legislazione dell'UE da parte degli operatori dei paesi terzi, anche in assenza di una specifica normativa sulla produzione biologica; l'equivalenza comporta che i produttori nei paesi terzi realizzino gli stessi principi e obiettivi della legislazione interna, applicando norme adeguate alle condizioni climatiche e regionali della produzione (ad esempio tropicali). Attualmente, il concetto di equivalenza si applica principalmente agli accordi commerciali con paesi terzi. Il relatore propone un sistema a tre livelli che preveda la piena equivalenza, la transizione all'equivalenza con norme regionali riconosciute e la conformità con esenzioni limitate, allo scopo di migliorare lo sviluppo dell'agricoltura biologica nei paesi terzi e la supervisione degli organismi di controllo. Per quanto riguarda l'opzione della conformità, il relatore suggerisce norme di produzione chiare e misure di controllo adeguate alle condizioni che caratterizzano i paesi interessati. Propone altresì misure intese a migliorare la comunicazione tra gli organismi di accreditamento e la Commissione, in particolare riguardo a reclami e irregolarità.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (11.5.2015)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

Relatore per parere: Sirpa Pietikäinen

BREVE MOTIVAZIONE

L'agricoltura biologica coniuga nell'ambito della produzione alimentare gli aspetti della sostenibilità ambientale, la tutela della biodiversità, la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, nonché l'eticità del trattamento riservato agli animali. Il marchio biologico è vantaggioso anche per gli agricoltori che vi partecipano.

La popolarità dei prodotti biologici è in aumento in Europa e nel resto del mondo. Il settore biologico in Europa oggi è quattro volte più grande rispetto al 1999 e il tasso di crescita annuale resta elevato, intorno al 9 per cento. Per garantire la crescita del settore anche in futuro, dobbiamo far sì che il marchio biologico rimanga almeno tanto attraente e affidabile quanto lo è ora.

La proposta della Commissione intesa a promuovere l'agricoltura biologica in Europa è incentrata su tre obiettivi: eliminare gli ostacoli, garantire una concorrenza leale e migliorare la fiducia dei consumatori. La Commissione intende abolire molte deroghe esistenti in modo da semplificare le norme e ridurre gli oneri amministrativi.

La proposta della Commissione contiene elementi fondamentali per migliorare la continuità del settore biologico. Essa dovrebbe essere perfezionata aggiungendo una certa flessibilità in quei punti in cui l'applicazione delle stesse norme per tutti gli agricoltori comporterebbe, in pratica, una situazione in cui a non tutti gli agricoltori verrebbero garantite condizioni paritarie.

Sarebbe questo il caso, ad esempio, se tutto il materiale riproduttivo dovesse essere biologico senza eccezioni. Tale norma renderebbe difficile per gli agricoltori nell'Europa settentrionale trovare sementi resistenti all'inverno, poiché lo stock di dette sementi è ancora molto limitato. Occorre inoltre tenere conto delle diverse condizioni geografiche per quanto concerne le norme in materia di coltivazione in serra, garantendo che l'attuale interpretazione delle norme sulla coltivazione biologica in serra si applichi anche in futuro.

È di vitale importanza per la fiducia dei consumatori, la qualità della produzione e la parità di condizioni per i produttori, sviluppare controlli di qualità aperti ed equi per i prodotti biologici importati. Sarebbe pertanto necessario mettere in atto sistemi di autocontrollo e di audit esterno per i prodotti provenienti dall'interno dell'UE e i prodotti importati. Il revisore verrebbe ritenuto finanziariamente responsabile in caso di inosservanza.

Una maggiore flessibilità è necessaria anche nei casi in cui i prodotti biologici contengano residui. Nella proposta della Commissione, la responsabilità incombe esclusivamente sull'agricoltore, indipendentemente dal fatto che chi inquina sia un agricoltore o un soggetto terzo. È importante introdurre il principio "chi inquina paga" se un impianto ad alto rischio di contaminazione è situato in prossimità di un'azienda agricola di produzione biologica e se vi è la prova della responsabilità di terzi.

Uno degli argomenti per scegliere la produzione biologica è il maggiore benessere degli animali. Pertanto, la proposta della Commissione deve essere integrata da norme più rigorose in materia di benessere degli animali.

Al di fuori di questo specifico regolamento, l'agricoltura biologica dovrebbe essere migliorata anche in altre normative dell'UE. Nella prossima revisione della politica agricola comune occorre garantire maggiori incentivi e più risorse finanziarie per gli agricoltori attivi nella produzione biologica o in fase di transizione. Per aumentare la disponibilità del materiale riproduttivo biologico, le banche dati europee dovrebbero essere ulteriormente sviluppate e dovrebbero essere disponibili maggiori finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, nell'ottica di aumentare la produzione e la disponibilità di sementi biologiche e materiale riproduttivo vegetale biologico.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all'integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e che promuove una produzione agricola sostenibile. Per questo motivo, nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, da ultimo a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14. Tali misure sono state rafforzate in particolare nell'ambito delle recente riforma del quadro giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale quale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

(4) Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all'integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e che promuove una produzione agricola sostenibile e un allevamento appropriato delle specie. Per questo motivo, nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, da ultimo a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14. Tali misure sono state rafforzate in particolare nell'ambito della recente riforma del quadro giuridico applicabile alla politica di sviluppo rurale quale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15. Nella prossima revisione della PAC occorre tuttavia assicurare incentivi più efficaci e maggiori risorse finanziarie agli agricoltori attivi nella produzione biologica o in fase di transizione, onde aumentare entro il 2030 le superfici destinate all'agricoltura biologica ad almeno il 20% della superficie agricola utilizzata nell'Unione nonché preservare e valorizzare la biodiversità anche mediante l'applicazione di pratiche agroforestali.

___________________

___________________

14 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

14 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

15 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

15 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Il settore dell'agricoltura biologica nell'Unione si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni, non soltanto in termini di superficie utilizzata per l'agricoltura biologica, ma anche in relazione al numero di aziende e di operatori biologici registrati complessivamente nell'Unione.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l'applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e armonizzate a livello dell'Unione. Tali norme di produzione dovrebbero inoltre soddisfare le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.

(13) I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l'applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose, trasparenti e armonizzate a livello dell'Unione tenendo in debita considerazione le diverse condizioni geografiche e climatiche della stessa. Tali norme di produzione dovrebbero inoltre soddisfare le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza e la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) In linea di principio, le norme di produzione generali stabilite dal presente regolamento dovrebbero includere il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti e organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM. Dato che i consumatori sono sempre più preoccupati per l'impatto ambientale della trasformazione e del trasporto di prodotti alimentari, gli operatori della filiera biologica diversi dagli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine e animali di acquacoltura dovrebbero essere tenuti a gestire le loro prestazioni ambientali secondo un sistema armonizzato. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi imposti alle microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione27, attive nella produzione biologica, è opportuno che esse siano esentate da tale requisito. Per garantire la corretta applicazione delle norme generali di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne la fissazione dei criteri cui deve conformarsi il sistema di gestione ambientale.

(15) In linea di principio, le norme di produzione generali stabilite dal presente regolamento dovrebbero includere il divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti, organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM, la clonazione animale compresi i prodotti e la progenie da essa derivati e la poliploidia indotta artificialmente. Dato che i consumatori sono sempre più preoccupati per l'impatto ambientale della trasformazione e del trasporto di prodotti alimentari, gli operatori della filiera biologica diversi dagli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine e animali di acquacoltura dovrebbero essere tenuti a gestire le loro prestazioni ambientali secondo un sistema armonizzato. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi imposti alle microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione27, attive nella produzione biologica, è opportuno che esse siano esentate da tale requisito di rispettare il sistema delle prestazioni ambientali. Per garantire la corretta applicazione delle norme generali di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne la fissazione dei criteri cui deve conformarsi il sistema di gestione ambientale.

___________________

___________________

27 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

27 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.03, pag. 36).

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Per ridurre ulteriormente l'impronta ecologica dell'agricoltura biologica, gli Stati membri dovrebbero incentivare il consumo di beni locali, ridurre gli imballaggi, promuovere il ricorso a materiali da imballaggi riutilizzabili, riciclabili o biodegradabili e ridurre le emissioni dovute al trasporto.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità non gestite secondo le norme di produzione biologica. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell'Unione che intendono passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Le aziende agricole biologiche dovrebbero essere sottoposte allo stesso periodo di conversione in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che in precedenza abbiano o meno aderito a misure agroambientali sovvenzionate da fondi dell'Unione. Non è tuttavia necessario alcun periodo di conversione nel caso dei terreni a riposo. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che integrano le norme di conversione generali o che integrano e modificano le norme di conversione specifiche.

(16) Il rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità non gestite secondo le norme di produzione biologica. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell'Unione che intendono passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Tuttavia, le aziende agricole miste comprendenti unità non gestite secondo le norme sulla produzione biologica e unità gestite in base a tali norme dovrebbero essere autorizzate laddove sia possibile operare una netta distinzione tra le unità gestite secondo le norme di produzione biologica e quelle gestite con metodi convenzionali, a condizione che le attività agricole convenzionali siano chiaramente differenziate dalle attività di agricoltura biologica oppure le attività agricole tradizionali si svolgano in un luogo geografico lontano dalle attività dell'agricoltura biologica. Le aziende agricole miste dovrebbero essere autorizzate se l'azienda agricola o acquicola è in corso di conversione. Le aziende agricole biologiche dovrebbero essere sottoposte allo stesso periodo di conversione in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che in precedenza abbiano o meno aderito a misure agroambientali sovvenzionate da fondi dell'Unione. Non è tuttavia necessario alcun periodo di conversione nel caso dei terreni a riposo. Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al presente regolamento nonché l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme che integrano le norme di conversione generali o che integrano e modificano le norme di conversione specifiche.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) A norma del regolamento (CE) n. 834/20071bis del Consiglio, la produzione biologica nelle serre e nei vasi per piante andrebbe consentita anche in futuro.

 

_____________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) L'uso di pesticidi dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata all'applicazione di misure che impediscono eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non comportano l'uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. L'uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se le tecniche sopra citate non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio28 dopo essere stati ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche con condizioni restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

(20) L'uso di pesticidi dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata all'applicazione di misure che impediscono eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non comportano l'uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio l'avvicendamento e la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. L'uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se le tecniche sopra citate non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio28 dopo essere stati ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche con condizioni restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

__________________

__________________

28 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

28 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) La Commissione è invitata a rivedere il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e ad adottare altre misure necessarie in modo da favorire l'uso di pesticidi biologicamente attivi che presentano un basso rischio per la salute umana rispetto ad altri.

 

_________________________

 

1bis Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Considerando l'importanza di promuovere l'impiego di sementi e piante adatte alle condizioni pedoclimatiche e rispondenti alle aspettative dei consumatori, è necessario incentivare la produzione di sementi e piante biologiche, ferma restando la possibilità di utilizzare sementi e piante non biologiche in caso di insufficiente disponibilità o al fine di garantire il mantenimento di un'adeguata base genetica.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) Considerando che nell'ambito dell'agricoltura biologica è necessario garantire animali da riproduzione che siano provvisti di un buon corredo genetico, da allevare nel rispetto delle regole dell'agricoltura biologica, risulta opportuno mantenere la possibilità, a determinate condizioni, di utilizzare animali da riproduzione non biologici, al fine di rimediare a una mancanza di disponibilità o garantire un'adeguata base genetica, in particolare per le specie e le razze rare.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli, su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale "senza terra" dovrebbe essere vietata. La scelta delle razze da utilizzare dovrebbe tener conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; sarebbe inoltre opportuno incoraggiare una grande diversità biologica.

(22) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli, su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale "senza terra" dovrebbe essere penalizzata. È opportuno favorire l'utilizzo di razze autoctone al fine di garantire una capacità di adattamento massima cercando, allo stesso tempo, di incoraggiare una grande diversità biologica.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) A causa delle eccezioni esistenti in relazione ai livelli più elevati di norme sul benessere degli animali nella produzione biologica, le pratiche di allevamento associate variano notevolmente in seno all'Unione.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) È opportuno vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza.

(25) È opportuno vietare le mutilazioni e tutte quelle pratiche che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. Sarebbe opportuno mantenere un'eccezione per la rimozione delle corna, laddove tale pratica possa essere giustificata da preoccupazioni relative al benessere degli animali o alla sicurezza dei lavoratori. Se si reputa necessario effettuare un intervento chirurgico, l'intervento è effettuato sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Il bestiame dovrebbe essere alimentato con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguate ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, potrebbe essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

(26) Il bestiame dovrebbe essere alimentato con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguate ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, potrebbe essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise. In questo contesto, la Commissione dovrebbe altresì garantire una deroga per l'uso in futuro di selenio nell'agricoltura biologica. La deroga è intesa a garantire il benessere degli animali attraverso un'alimentazione di elevata qualità, anche nei contesti geografici in cui il selenio non risulta naturalmente nel suolo. Inoltre, a tale scopo, la Commissione dovrebbe istituire un elenco positivo di mangimi non biologici laddove quelli biologici siano insufficienti, garantendo tempi congrui per l'adeguamento del settore allo sviluppo del mercato.

Motivazione

Una carenza di selenio riduce lo sviluppo di anticorpi nel bestiame. Nei paesi europei in cui il pascolo non contiene una quantità sufficiente di selenio, la deroga per l'uso nei mangimi deve essere garantita.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Il regolamento (CE) n. 834/2007 ha previsto varie eccezioni alle norme di produzione biologica. L'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni ha dimostrato che tali eccezioni hanno un impatto negativo sulla produzione biologica. In particolare, è stato constatato che l'esistenza stessa di tali eccezioni ostacola la produzione di fattori produttivi in forma biologica e non garantisce l'elevato livello di benessere degli animali associato alla produzione biologica. Inoltre, la gestione e il controllo delle eccezioni comporta un onere amministrativo considerevole sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. Infine, l'esistenza di eccezioni ha creato condizioni favorevoli alle distorsioni della concorrenza e ha minacciato di compromettere la fiducia dei consumatori. È dunque opportuno restringere ulteriormente la possibilità di consentire eccezioni alle norme di produzione biologica, limitandole ai casi di circostanze calamitose.

(43) Il regolamento (CE) n. 834/2007 ha previsto varie eccezioni alle norme di produzione biologica. L'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni ha dimostrato che tali eccezioni hanno un impatto negativo sulla produzione biologica. In particolare, è stato constatato che in alcuni casi l'esistenza stessa di tali eccezioni ostacola la produzione di fattori produttivi in forma biologica e non garantisce l'elevato livello di benessere degli animali associato alla produzione biologica. Inoltre, la gestione e il controllo delle eccezioni comporta un onere amministrativo considerevole sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. Infine, l'esistenza di eccezioni ha creato condizioni favorevoli alle distorsioni della concorrenza e ha minacciato di compromettere la fiducia dei consumatori. È dunque opportuno restringere ulteriormente la possibilità di consentire eccezioni alle norme di produzione biologica, limitandole.  

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica in caso di circostanze calamitose è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti con riguardo alla fissazione di criteri che consentano di determinare l'esistenza di circostanze calamitose e stabilire norme specifiche per far fronte a tali casi nonché i requisiti necessari in materia di monitoraggio e notifica.

soppresso

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51) La produzione biologica si basa sul principio generale della limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni. Gli agricoltori sono tenuti a prendere misure per prevenire il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati. Malgrado tali misure, potrebbero esserci casi in cui agli agricoltori è vietato commercializzare i propri prodotti come biologici a causa della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati. È dunque opportuno prevedere che gli Stati membri, a norma dell'articolo 42 del trattato, possano essere autorizzati dalla Commissione a concedere pagamenti nazionali volti a indennizzare le perdite sostenute in tali casi. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

(51) Gli Stati membri assicurano che le perdite subite dagli agricoltori biologici a causa di contaminazioni non intenzionali siano adeguatamente coperte. Nel caso in cui sia possibile tracciare l'origine della contaminazione, gli Stati membri applicano il principio "chi inquina paga".

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(55 bis) In passato, i livelli più elevati di benessere degli animali attesi per i prodotti biologici non sono sempre stati applicati a livello pratico. È necessario adottare misure per assicurare che i consumatori dell'Unione che acquistano prodotti di origine animale, inclusi gli alimenti, possano essere certi che i prodotti alimentari etichettati come biologici soddisfino le norme di produzione più severe, anche in termini di benessere degli animali.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale produzione dovrebbe essere soggetta a controlli ufficiali o altre attività ufficiali effettuate conformemente al regolamento (UE) n. (XXX/XXXX) del Parlamento europeo e del Consiglio33 al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

(58) La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della filiera produttiva. Tale produzione dovrebbe essere soggetta a controlli ufficiali o altre attività ufficiali effettuate conformemente al presente regolamento. Una volta adottato il regolamento (UE) n. (XXX/XXXX) del Parlamento europeo e del Consiglio33 la Commissione potrebbe, ove del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per includere la produzione biologica nell'ambito di applicazione di detto regolamento, al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

__________________

__________________

33 Regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012 e […]/2013 [Ufficio delle pubblicazioni: si prega di inserire il numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ...).

33 Regolamento (UE) n. XX/XXX del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012 e […]/2013 [Ufficio delle pubblicazioni: si prega di inserire il numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla catena alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ...).

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(58 bis) Tenendo conto dei gravi problemi di verifica e di conformità in relazione alla produzione biologica originaria dei paesi terzi, la Commissione dovrebbe esaminare e valutare la possibilità e le modalità di creare un sistema di autocontrollo e audit esterno entro la fine del 2020 nonché, se del caso, adottare le necessarie azioni preparatorie e legislative. Nell'ambito di tale sistema, gli operatori dei paesi terzi che producono prodotti biologici da importare nell'Unione dovranno istituire un sistema di autocontrollo per l'ispezione e la verifica della qualità dei processi e dei prodotti. Tali sistemi di controllo indipendenti dovranno essere verificati da un revisore indipendente, stabilito come rappresentante autorizzato all'interno dell'Unione. Il revisore sarà ritenuto finanziariamente responsabile in caso di mancata conformità.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(62 bis) Per massimizzare le opportunità per i piccoli agricoltori e incoraggiare i singoli agricoltori a formare gruppi di operatori, le norme riguardanti i gruppi di operatori dovrebbero tenere conto delle esigenze e delle capacità in termini di risorse di tutti i piccoli agricoltori.

Motivazione

La definizione di "piccolo agricoltore" è stabilita da ciascuno Stato membro. Per incoraggiare l'adesione a gruppi di operatori, è importante che le norme che disciplinano detti gruppi tengano conto delle esigenze dei piccoli agricoltori in tutti gli Stati membri. Tali norme non dovrebbero rappresentare un onere amministrativo o essere di difficile applicazione.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 75

Testo della Commissione

Emendamento

(75) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità tecniche per la creazione della banca dati nella quale figurerà l'elenco delle varietà per le quali esiste materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di produzione biologico; per quanto riguarda l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, comprese le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti relativi alla loro composizione e le condizioni per il loro l'uso; per quanto riguarda le modalità specifiche e pratiche relative alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni relative ai numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo e dell'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole, l'attribuzione dei numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo e l'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole; per quanto riguarda i dettagli e le specifiche relative al contenuto, alla forma e al metodo di comunicazione delle notifiche, da parte degli operatori o gruppi di operatori, della propria attività alle autorità competenti e la forma di pubblicazione delle tariffe che possono essere imposte per l'esecuzione dei controlli; per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le autorità competenti, tra le autorità di controllo e gli organismi di controllo e tra gli Stati membri e la Commissione; per quanto riguarda il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi terzi e la creazione di un elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, nonché le norme destinate a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati; per quanto riguarda la redazione di un elenco di paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco, nonché le norme intese a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati da questi paesi; per quanto riguarda il sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente regolamento e per quanto riguarda la redazione dell'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

(75) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità tecniche per la creazione della banca dati unica nella quale figurerà l'elenco delle varietà, in particolare quelle tradizionali e rare, per le quali esiste materiale riproduttivo vegetale ottenuto con il metodo di produzione biologico; per quanto riguarda l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, comprese le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti relativi alla loro composizione e le condizioni per il loro l'uso; per quanto riguarda le modalità specifiche e pratiche relative alla presentazione, alla composizione e alla dimensione delle indicazioni relative ai numeri di codice delle autorità di controllo e degli organismi di controllo e dell'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole, l'attribuzione dei numeri di codice alle autorità di controllo e agli organismi di controllo e l'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime agricole; per quanto riguarda i dettagli e le specifiche relative al contenuto, alla forma e al metodo di comunicazione delle notifiche, da parte degli operatori o gruppi di operatori, della propria attività alle autorità competenti e la forma di pubblicazione delle tariffe che possono essere imposte per l'esecuzione dei controlli; per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra i gruppi di operatori e le autorità competenti, tra le autorità di controllo e gli organismi di controllo e tra gli Stati membri e la Commissione; per quanto riguarda il riconoscimento o la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi terzi e la creazione di un elenco di tali autorità di controllo e organismi di controllo, nonché le norme destinate a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati; per quanto riguarda la redazione di un elenco di paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco, nonché le norme intese a garantire l'applicazione delle misure in relazione ai casi di non conformità, accertati o presunti, che minacciano l'integrità dei prodotti biologici importati da questi paesi; per quanto riguarda il sistema da utilizzare per trasmettere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente regolamento e per quanto riguarda la redazione dell'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la modifica di tale elenco. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio34.

__________________

__________________

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(75 bis) Ai fini della conservazione della biodiversità dell'Unione, accanto alla banca dati unica è opportuno promuovere l'istituzione di una banca genetica europea, in collaborazione con gli Stati membri e gli enti regionali e locali.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(77 bis) Il piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea dovrebbe essere utilizzato per contribuire a finanziare la ricerca e l'innovazione nell'ottica di aumentare la produzione e la disponibilità di sementi biologiche e materiale riproduttivo vegetale biologico.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 77 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(77 ter) Nell'ottica di aumentare la produzione, la disponibilità e l'uso di sementi biologiche e materiale riproduttivo vegetale biologico è opportuno incoraggiare accordi di partenariato tra i costitutori, i moltiplicatori di sementi e tutti gli attori dell'agricoltura biologica. È inoltre opportuno conferire mandato al gruppo di esperti incaricati di formulare pareri tecnici sulla produzione biologica (EGTOP) al fine di sviluppare un nuovo sistema per l'utilizzo funzionale e sostenibile delle sementi biologiche, che abbia anche un effetto incentivante per i costitutori e i moltiplicatori di sementi biologiche.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(78 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare la messa a punto di una banca dati a livello di Unione sulla disponibilità di razze di animali allevate con prodotti biologici e sulla loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che il servizio di consulenza sulla disponibilità e l'adeguatezza di tali razze sia di un livello sufficiente.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione biologica e all'uso di indicazioni ad essa riferite nell'etichettatura e nella pubblicità.

Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione biologica, ai relativi controlli e certificazione e all'uso di indicazioni ad essa riferite nell'etichettatura e nella pubblicità.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio35 non sono soggette al presente regolamento.

Le operazioni di ristorazione collettiva, finalizzata alla somministrazione di prodotti e preparati alimentari biologici, effettuate da una collettività quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio35 non sono soggette al presente regolamento.

__________________

__________________

35 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

35 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) “materia prima agricola”: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di trasformazione;

(3) “materia prima agricola”: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di trasformazione, preparazione o conservazione;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) “misure preventive”: le misure da adottare al fine di garantire la qualità del suolo così come la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le piante infestanti, nonché per evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati in virtù del presente regolamento;

(4) “misure preventive”: le misure da adottare al fine di garantire la qualità e fertilità del suolo e la conservazione della biodiversità, così come la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi, le malattie e le piante infestanti, nonché per evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati in virtù del presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) “conversione”: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo;

(5) “conversione”: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono applicate le norme che disciplinano la produzione biologica;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) “gruppo di operatori”: un gruppo nell’ambito del quale ciascun operatore è un agricoltore la cui azienda comprende al massimo 5 ettari di superficie agricola utilizzata e le cui attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti o mangimi, la trasformazione di alimenti o mangimi;

(7) “gruppo di operatori”: un gruppo nell’ambito del quale ciascun operatore è un agricoltore la cui azienda comprende al massimo cinque ettari di superficie o un volume d'affari annuo non superiore a 25 000 EUR. Le aziende agricole dei singoli membri del gruppo sono geograficamente vicine le une alle altre;

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all’articolo 26 (certificazione di gruppo). I piccoli agricoltori dovrebbero poter partecipare alla certificazione di gruppo al fine, in particolare, di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi. Quanto alle condizioni di partecipazione dovrebbe essere introdotto un criterio aggiuntivo (volume d'affari annuo massimo di 25 000 EUR).

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) "materiale riproduttivo vegetale": qualsiasi vegetale in qualsiasi fase del suo sviluppo, ivi incluse sementi con cui è possibile produrre piante intere e destinate a tale scopo;

Motivazione

Occorre inserire una definizione di materiale riproduttivo vegetale che specifichi come in tale termine rientrino anche le sementi, le quali potrebbero altrimenti apparire escluse.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) "aspetto ambientale diretto": aspetto ambientale diretto quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 1221/20091bis.

 

_______________________________

 

1bisRegolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) definisce l'"aspetto ambientale diretto" come "un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione medesima sul quale quest'ultima ha un controllo di gestione diretto". Il presente emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) “autorità di controllo”: un’autorità di controllo per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici quale definita all’articolo 2, punto 39, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali];

(33) "autorità di controllo": un'autorità di controllo per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici quale definita all'articolo 2, punto 39, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali] alla quale un'autorità competente ha trasferito, parzialmente o totalmente, la propria competenza in materia di controlli e certificazione nel settore della produzione biologica ai sensi del presente regolamento o, se del caso, un'autorità equivalente che svolge la propria attività in un paese terzo;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) “organismo di controllo”: un organismo delegato quale definito all’articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali], nonché un organismo riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione;

(34) "organismo di controllo": un organismo delegato quale definito all'articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento sui controlli ufficiali], che esegue i controlli e la certificazione nel settore della produzione biologica ai sensi del presente regolamento, nonché un organismo equivalente riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli e la certificazione nei paesi terzi per l'importazione di prodotti biologici nell'Unione;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis) "nanomateriale ingegnerizzato": nanomateriali ingegnerizzati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del regolamento (UE) n. 1169/20111bis;

 

__________________________

 

1bisRegolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) “radiazioni ionizzanti”: radiazioni ionizzanti quali definite all’articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio47.

(43) “radiazioni ionizzanti”: radiazioni ionizzanti quali definite all'articolo 1 della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio47 e secondo quanto previsto dalla direttiva 1999/2/CE del parlamento europeo e del Consiglio47 bis;

__________________

__________________

47 Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

47 Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

 

47bis Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 bis) "coltura di vegetali in terra": produzione su terreno vivo (terreno minerale mescolato e/o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica) in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso;

Motivazione

Collegato all'emendamento relativo all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Principi della produzione biologica

Obiettivi e principi della produzione biologica

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Principi generali

Obiettivi e principi generali

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che si basa sui seguenti principi generali:

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che persegue i seguenti obiettivi generali e che si basa sui seguenti principi generali:

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;

c) assicurare un impiego responsabile ed ecologico dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) produrre prodotti di alta qualità;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non abbiano effetti nocivi sull’ambiente, sulla salute umana, sulla salute dei vegetali o sulla salute e il benessere degli animali;

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra, o l’acquacoltura che rispetta il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;

ii) praticano la coltura di vegetali in terra e/o la produzione animale legata alla terra nel contesto di un ecosistema agricolo che rispetta misure preventive quali:

 

  la protezione del suolo e la copertura contro il vento e l'erosione dell'acqua,

 

  la rotazione delle colture,

 

  l'utilizzo di sementi e animali con un grado elevato di resistenza contro le malattie,

 

o praticano un'acquacoltura sostenibile;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) promuovere i canali di distribuzione corti e le produzioni locali nelle varie zone dell'Unione;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) utilizzare pratiche che hanno un impatto positivo sulla salute dei consumatori e degli operatori.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro delle attività agricole e dell’acquacoltura, la produzione biologica si basa in particolare sui seguenti principi specifici:

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;

f) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie in tutte le fasi della vita, inclusi il trasporto e la macellazione;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di sostanze naturali non agricole;

g) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di sostanze naturali non agricole che soddisfi il fabbisogno nutrizionale degli animali. Laddove non sia possibile utilizzare prodotti naturali per soddisfare il fabbisogno nutrizionale, è possibile avvalersi in misura limitata di esenzioni a norma dell'articolo 19, secondo condizioni ben definite;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica l’ingegneria genetica, la clonazione animale, la poliploidia artificialmente indotta e le radiazioni ionizzanti;

h) escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica l’ingegneria genetica, compresi gli organismi modificati geneticamente e i prodotti da essi derivati, la clonazione animale, compresi la progenie di animali clonati e i prodotti derivati da animali clonati, la poliploidia artificialmente indotta e le radiazioni ionizzanti;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) escludere gli alimenti che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l’intera azienda agricola o acquicola è gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica;

a) l’intera azienda agricola o acquicola è gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica, ad eccezione delle aziende in cui è possibile effettuare una chiara separazione tra le unità biologiche e quelle gestite in modo convenzionale, e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

 

i) le attività agricole tradizionali sono chiaramente distinte dalle attività agricole biologiche, purché:

 

  per quanto riguarda gli animali, siano interessate specie distinte;

 

  per quanto riguarda i vegetali, siano interessate varietà diverse facilmente distinguibili;

 

Per quanto riguarda l’acquacoltura possono essere interessate le stesse specie, purché vi sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione;

 

ii) le attività agricole tradizionali si svolgono in un luogo geografico lontano dalle attività dell'agricoltura biologica; o

 

iii) l'azienda agricola o acquicola è in corso di conversione;

 

Qualora non tutte le unità di un’azienda siano dedite alla produzione biologica, l’operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) gli operatori biologici, diversi dalle microimprese, gli agricoltori e gli operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura mettono in atto un sistema di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali.

d) gli operatori biologici, diversi dalle microimprese, gli agricoltori, gli apicoltori e gli operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura mettono in atto un sistema di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali, compresi metodi per l'individuazione e la misurazione degli aspetti ambientali diretti del funzionamento dell'organizzazione, che si basano sugli indicatori chiave indicati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/20091bis. La definizione di obiettivi annuali per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e l'attuazione di un sistema di documentazione e di rendicontazione in tal senso sono supervisionate nel quadro del processo di certificazione biologica.

 

___________________________

 

1bisRegolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli agricoltori biologici attuano strategie che valorizzano la natura e tutelano la biodiversità e limitano gli impatti negativi del cambiamento climatico.

 

Gli operatori dimostrano in che modo essi contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione della natura e della biodiversità. Gli Stati membri decidono la modalità o le modalità con cui mettere in pratica tale contributo e possono stabilire propositi e obiettivi minimi.

 

Gli operatori mostrano quali iniziative essi applicano all'interno del loro sistema di produzione agricola al fine di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, ad esempio il sequestro del carbonio, e stabiliscono obiettivi di rendimento per la loro azienda agricola. Gli Stati membri possono stabilire propositi e obiettivi minimi che devono essere soddisfatti tenendo conto della situazione regionale, compresa la struttura regionale delle aziende agricole.

Motivazione

L'agricoltura biologica è positiva per la tutela della biodiversità in virtù del divieto di utilizzo di pesticidi, dell'uso di fertilizzanti organici, dell'uso del sovescio, della diversità dei pascoli e delle colture. Sono, tuttavia, necessarie iniziative attive volte a salvaguardare il principio di cui all'articolo 4, lettera b). Sembra opportuno introdurre una disposizione che preveda una garanzia in termini di livello minimo di risultato in materia di sequestro del carbonio, che costituisce un importante e forte strumento di protezione del clima che può essere utilizzato a livello aziendale. Oltre a ciò, i consumatori di prodotti biologici si aspettano un contributo alla tutela del clima, che dovrebbe quindi essere garantita dal regolamento.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), durante il periodo di conversione l’azienda agricola può essere suddivisa in unità chiaramente distinte che non sono tutte dedite all’agricoltura biologica. Per quanto riguarda gli animali, nel periodo di conversione sono interessate dalla produzione biologica specie diverse. Per quanto riguarda l’acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie purché esista un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda i vegetali, nel periodo di conversione sono interessate dalla produzione biologica varietà diverse facilmente distinguibili.

soppresso

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi e animali in produzione biologica.

1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, incluse le sementi, microrganismi e animali in produzione biologica.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la gestione della produzione di funghi e di altri sistemi vegetali e sistemi di produzione vegetale specifici;

soppresso

Motivazione

L’obiettivo del presente emendamento è quello di limitare i poteri delegati conferiti alla Commissione in materia di serre e funghi. La Commissione non dovrebbe pertanto avere la facoltà di adottare atti delegati in tali settori.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la raccolta di piante selvatiche.

soppresso

Motivazione

L’obiettivo del presente emendamento è quello di limitare i poteri delegati conferiti alla Commissione in materia di piante selvatiche ed erbe aromatiche. La Commissione non dovrebbe pertanto avere la facoltà di adottare atti delegati in tali settori.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che stabilisce norme specifiche sulla produzione di conigli e bachi da seta.

Motivazione

Specificare tali categorie è necessario poiché si tratta di categorie molto diffuse nell'agricoltura biologica e non si è mai riusciti ad avere finora una legislazione in merito.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri incoraggiano la realizzazione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencati gli stock disponibili di novellame di animali di acquacoltura provenienti da stock biologici e da aziende biologiche all'interno dell'Unione.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose e fatti salvi i principi di cui al capo II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alla fissazione dei criteri che consentano di definire tali situazioni come calamitose e di stabilire norme specifiche su come far fronte a tali situazioni nonché sui requisiti in materia di monitoraggio e notifica.

Fatti salvi i principi di cui al capo e conformemente all'allegato II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo all'autorizzazione di eccezioni per quanto concerne le norme di produzione di cui al capo III.

 

Tali eccezioni sono limitate al minimo e, se del caso, limitate temporalmente. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo e riguardanti le eccezioni relative alle norme di produzione in materia di vegetali e prodotti vegetali, animali da allevamento e giovani stock di animali di acquacoltura cessano di applicarsi, in ogni caso, il 31 dicembre 2021.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il trasporto di animali biologici avviene nel rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1/20051a, e garantisce il rispetto dei più elevati standard di benessere animale conformemente alle regole supplementari che limitano la durata del trasporto e stabiliscono condizioni per il trasporto degli animali biologici a norma dell'allegato II del presente regolamento.

 

_______________________

 

1bis Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Conformemente al principio di precauzione, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze che non possono essere utilizzate nei materiali utilizzati per il confezionamento dei prodotti biologici.

Motivazione

Le sostanze possono migrare dall'imballaggio agli alimenti. Poiché i consumatori si aspettano logicamente che i prodotti biologici siano ancora più sicuri dei prodotti non biologici, la Commissione dovrebbe definire, conformemente al principio di precauzione, un elenco di sostanze che possono avere un impatto negativo sulla salute e che non dovrebbero, quindi, essere utilizzate, o che dovrebbero essere utilizzate soltanto in quantità trascurabili, nel materiale di imballaggio utilizzato per i prodotti biologici.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) come medicinali e prodotti non terapeutici che contribuiscono a garantire la salute e il benessere degli animali.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) se i prodotti di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono pesticidi biologicamente attivi di origine microbica e tutte le sostanze attive contenute i tali prodotti sono sostanze attive a basso rischio secondo quanto contenuto nell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/20091bis, tali prodotti sono considerati prodotti fitosanitari a basso rischio, a meno che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o lo Stato membro relatore non esprimano una valutazione contraria.

 

________________________

 

1bis Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L’autorizzazione dell’utilizzo di prodotti o sostanze ottenuti per sintesi chimica è strettamente limitata ai casi in cui l’impiego dei fattori di produzione esterni di cui all’articolo 4, lettera f), contribuirebbe a un impatto ambientale inaccettabile.

L'autorizzazione dell'utilizzo di prodotti o sostanze ottenuti per sintesi chimica è strettamente limitata ai casi in cui tali prodotti o sostanze sono necessari come additivi per mangimi al fine di garantire la salute e il benessere degli animali conformemente al punto (i) della lettera e) del primo comma del presente paragrafo e laddove l'impiego dei fattori di produzione esterni di cui all'articolo 4, lettera f), contribuirebbe a un impatto ambientale inaccettabile.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che autorizzano o revocano l’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, e che stabiliscono le procedure da seguire per l’autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l’uso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che autorizzano o revocano l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione biologica in generale e dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati in particolare, e che stabiliscono le procedure da seguire per l'autorizzazione e gli elenchi di tali prodotti e sostanze e, se del caso, la loro descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e previa autorizzazione della Commissione adottata senza applicare la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite.

3. In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e previa autorizzazione della Commissione adottata senza applicare la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri possono inoltre ricorrere agli strumenti della politica agricola comune per coprire in tutto o in parte tali perdite. Qualora gli operatori con un elevato rischio di contaminazione siano ubicati in prossimità di un'azienda agricola di produzione biologica e se l'origine della contaminazione può essere tracciata, gli Stati membri applicano il principio "chi inquina paga" o costituiscono riserve di bilancio per compensare le perdite subite dagli agricoltori biologici.

Motivazione

Gli agricoltori biologici dovrebbero essere compensati per le perdite da essi subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impediscono loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici. A parte il risarcimento a livello nazionale/dell’UE, gli agricoltori biologici dovrebbero avere la possibilità di considerare gli operatori responsabili di tale contaminazione (principio "chi inquina paga").

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Sistemi nazionali di misure precauzionali e regimi di compensazione in caso di contaminazione accidentale

 

Al fine di evitare casi di contaminazione accidentale con sostanze non autorizzate a seguito di pratiche agricole tradizionali o di altre pratiche non biologiche in fase di lavorazione, preparazione e distribuzione, che esulano dal controllo degli operatori biologici, gli Stati membri definiscono misure precauzionali, nonché sistemi di compensazione in caso di contaminazione accidentale. Gli Stati membri assicurano che le perdite subite dagli agricoltori biologici a causa di contaminazioni accidentali siano adeguatamente compensate. Laddove sia possibile risalire all'origine della contaminazione, gli Stati membri applicano il principio "chi inquina paga".

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I termini di cui al paragrafo 1 e l’indicazione della percentuale di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

Fatto salvo l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011491 bis, i termini di cui al paragrafo 1 e l'indicazione della percentuale di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), sono indicati tra parentesi dopo l'ingrediente biologico e compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

 

______________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 23, paragrafo 3, sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

3. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 23, paragrafo 3, sono stampate in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non coprono le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/20111 bis.

 

_________________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione europea promuove campagne informative finalizzate a divulgare tra i cittadini la conoscenza del logo della produzione biologica dell'UE, onde consentire ai consumatori una scelta consapevole.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Capitolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Certificazione biologica

Controlli e certificazione biologica

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

Sistema di controllo

 

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (UE) n. XX/XXXX (regolamento sui controlli ufficiali).

 

2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento sui controlli ufficiali, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l'applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori, ad eccezione degli operatori che vendono al consumatore o all'utilizzatore finale di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2, e dei dettaglianti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003//CE1 bis della Commissione, sono sottoposti ad una verifica dell'osservanza almeno una volta l'anno. Nel determinare la frequenza dei controlli ufficiali delle aziende miste comprendenti unità non gestite secondo le norme di produzione biologica e unità gestite secondo dette norme, particolare attenzione è riservata al rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica da parte dell'azienda.

 

4. L'autorità competente può:

 

a) conferire le sue competenze di controllo a una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;

 

b) delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.

 

5. L'autorità competente può delegare compiti di controllo a un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sui controlli ufficiali, in particolare se:

 

a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli;

 

b) è comprovato che l'organismo di controllo:

 

i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;

 

ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti; e

 

iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

 

c) l'organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti;

 

d) l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;

 

e) vi è un coordinamento efficace fra l'autorità competente delegante e l'organismo di controllo.

 

6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l'autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti:

 

a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l'organismo si accinge a imporre agli operatori soggetti al suo controllo;

 

b) le misure che l'organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni.

 

7. Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

 

a) la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo;

 

b) l'autorizzazione di eccezioni di cui all'articolo 17.

 

8. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui controlli ufficiali, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento di compiti delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

 

9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l'autorità competente:

 

a) si assicura che i controlli effettuati dall'organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;

 

b) verifica l'efficacia dei controlli;

 

c) prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;

 

d) revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

 

10. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

 

11. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

 

12. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

 

13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/20021ter, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

 

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.

 

_____________________

 

1 bis Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.03, pag. 36).

 

1 ter Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 ter

 

Adesione al sistema di controllo

 

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, o che immettono tali prodotti sul mercato:

 

a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;

 

b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 24 bis.

 

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.

 

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

 

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori con sistemi di verifica che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

 

3. Gli Stati membri designano un'autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

 

5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

 

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori e i gruppi di operatori che hanno notificato la loro attività a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, e rispettano il presente regolamento hanno il diritto di ricevere un certificato biologico. Il certificato biologico, rilasciato ove possibile in formato elettronico, consente almeno l’identificazione dell’operatore o del gruppo di operatori, del tipo o della gamma di prodotti coperti dal certificato e il suo periodo di validità.

1. Gli operatori e i gruppi di operatori che hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 1, e rispettano il presente regolamento hanno il diritto di ricevere un certificato biologico. Il certificato biologico, rilasciato ove possibile in formato elettronico, consente almeno l’identificazione dell’operatore o del gruppo di operatori, del tipo o della gamma di prodotti coperti dal certificato e il suo periodo di validità.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 bis

 

Misure in caso di irregolarità e infrazioni

 

1. Ove sia accertata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.

 

Ove sia accertata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro.

 

2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.

 

Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione accertata.

 

 

La Commissione può specificare, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 37, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 ter

 

Scambio di informazioni

 

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Si ritiene necessario rafforzare le disposizioni relative alla vigilanza della Commissione nei paesi terzi. Si ritiene, altresì, importante rafforzare la supervisione e i controlli nel quadro degli accordi di equivalenza con i paesi terzi.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Si segnala l'opportunità di verificare quanto già previsto dalla normativa europea per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi attualmente in vigore (regolamento (CE) n. 1235 del 2008)1 bis, ma in fase di revisione, al fine di stabilire un efficace raccordo e garantire una coerenza complessiva.

 

____________________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati alla riproduzione.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico, di animali biologici destinati alla riproduzione e di giovani stock di animali di acquacoltura. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

soppresso

Misure transitorie relative all’origine del materiale riproduttivo vegetale e all’origine degli animali destinati alla riproduzione e dei giovani stock di animali di acquacoltura

 

Al fine di garantire una transizione armoniosa tra le norme relative all’origine biologica del materiale riproduttivo vegetale di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007 e le norme relative agli animali destinati alla riproduzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), di tale regolamento e ai giovani stock di animali di acquacoltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dello stesso regolamento e l’eccezione alle norme di produzione che la Commissione ha adottato ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, e, d’altra parte, le nuove norme di produzione per i vegetali e i prodotti vegetali e per gli animali e le alghe marine e gli animali di acquacoltura di cui, rispettivamente, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 riguardo alla concessione di eccezioni ove tale concessione sia ritenuta necessaria per garantire l’accesso a materiale riproduttivo vegetale, ad animali vivi destinati alla riproduzione e a giovani stock di animali di acquacoltura che possono essere utilizzati per la produzione biologica. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo cessano di applicarsi il 31 dicembre 2021.

 

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 14

Testo della Commissione

Emendamento

  sale marino,

soppresso

Motivazione

Il sale marino va escluso dall'ambito di applicazione del regolamento. Il sale marino è un minerale e non dovrebbe, quindi, essere considerato un prodotto agricolo. Finora non è stata presentata nessuna proposta di disciplinare di produzione e si teme che il fatto di occuparsi del sale marino, biologico, e del salgemma, non biologico, possa creare confusione. L'inclusione del sale nell'ambito di applicazione del regolamento aumenterà significativamente gli oneri amministrativi a carico del settore della trasformazione alimentare.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Allegato I – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti dal regolamento del Consiglio n. 251/20111bis.

 

______________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Motivazione

I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono ottenuti da prodotti del settore vitivinicolo che, secondo le disposizioni applicabili, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75% per i vini aromatizzati e al 50% per le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Dal momento che l'ambito di applicazione del regolamento in materia di biologico è stato ampliato al fine di includere i prodotti agricoli trasformati, sarebbe opportuno includere i prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 1.4.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.1. Per la produzione di piante e prodotti vegetali viene utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale prodotto biologicamente. A tal fine, le piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, la pianta madre sono prodotte conformemente al presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.

1.4.1. Per la produzione di piante e prodotti vegetali viene utilizzato materiale riproduttivo vegetale prodotto biologicamente.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 1.4.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.2. Uso di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica

1.4.2. Uso di sementi o di materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica

Il materiale riproduttivo vegetale non ottenuto da produzione biologica può essere utilizzato solo se proviene da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica o se ciò è giustificato per scopi di ricerca, per sperimentazione nelle prove sul campo su scala ridotta oppure per scopi legati alla conservazione delle risorse genetiche riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

Le sementi o il materiale riproduttivo vegetale non ottenuti da produzione biologica possono essere utilizzati solo se autorizzati dalla Commissione conformemente all'articolo 17 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

  il materiale organico non è disponibile, come confermato dall'autorità competente;

 

  il suo uso è ritenuto necessario per la conservazione regionale della biodiversità o per un patrimonio genetico sufficientemente ampio;

 

  proviene da un'unità di produzione che si trova in fase di conversione alla produzione biologica; oppure

 

  il suo uso è giustificato per scopi di ricerca o sperimentazione nelle prove sul campo su scala ridotta.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Allegato II – parte I – punto 1.5.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.5.8 bis. Preparati biodinamici

 

L'uso di preparati biodinamici è consentito.

Motivazione

I preparati biodinamici dovrebbero essere consentiti.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.3.3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la scelta della razza deve essere appropriata e contribuire anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

d) la scelta della razza deve essere appropriata al fine di garantire un livello elevato di benessere animale e contribuire anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.3.3 – comma1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il sostegno allo sviluppo rurale e il piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea agevoleranno, se del caso, la corretta applicazione e osservanza delle norme in materia di riproduzione.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.3.4

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.4. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali (senza che ciò incida sul loro benessere), nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e varietà autoctone.

1.3.4. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali (senza che ciò incida sul loro benessere), nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e varietà autoctone.

 

I tassi medi di crescita e di produzione sono determinati dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, per tutti gli animali da ingrasso, inclusi i polli da carne e i tacchini. Se del caso, vengono utilizzati indicatori per valutare e confermare la resistenza e l'adeguatezza delle razze per l'allevamento biologico. Tali indicatori includono i tassi medi di crescita per tutte le razze e i tassi medi di produzione per tutte le razze destinate alla produzione di uova e latte compatibili con le norme relative alla durata dell'allevamento per ciascuna specie (vale a dire il numero di giorni prima della macellazione per il pollame).

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.3.5

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.5. In caso di razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, a fini di riproduzione possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico; in casi simili, gli animali appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere nullipari.

1.3.5. A fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda agricola animali allevati in modo non biologico previa autorizzazione della Commissione conformemente all'articolo 17 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

  in caso di razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, in questo caso, gli animali appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere nullipari;

 

  quando, in una particolare regione, non siano disponibili animali biologici, come confermato dall'autorità competente.

 

Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici allo scadere del periodo di conversione di cui al punto 1.2. Il pollame non biologico può essere introdotto in un'azienda e convertito prima dei tre giorni di età.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale;

b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici o con i mangimi in conversione di cui al punto 1.4.3 che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale;

Motivazione

È necessario mantenere lo status quo in quanto non sono disponibili sul mercato mangimi biologici a sufficienza.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e i prodotti o le sostanze ottenuti per sintesi chimica sono strettamente limitati ai casi in cui sono necessari come additivi per mangimi al fine di garantire la salute e il benessere degli animali in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera e), punto (i) del presente regolamento;

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.2.1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le terre comuni siano interamente gestite in conformità con le disposizioni del presente regolamento;

a) le terre comuni non siano state trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica per almeno tre anni e siano interamente gestite in conformità con le disposizioni del presente regolamento;

Motivazione

L'emendamento mantiene lo status quo.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.2.1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) qualsiasi animale non biologico che utilizzi il pascolo in questione deve provenire da un sistema di produzione equivalente a quelli stabiliti agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/20133;

soppresso

__________________

 

3 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

 

Motivazione

Prescrizioni specifiche concernenti la possibilità di far pascolare animali non biologici insieme agli animali biologici riducono la flessibilità e, quindi, la potenziale conversione delle zone agricole comuni in zone di pascolo. La gestione dell'azienda tradizionale, conformemente agli obblighi di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non influisce sulla qualità del letame depositato nelle zone di pascolo. È più importante che gli animali siano trattati in conformità del regolamento in materia di biologico quando si utilizzano zone biologiche come zone di pascolo comune.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.3.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.3.1. Per le aziende agricole in conversione, fino al 15% della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché questi ultimi facciano parte delle stesse aziende. In caso di utilizzazione contemporanea di mangimi in conversione e mangimi ottenuti da appezzamenti agricoli durante il loro primo anno di conversione, la loro percentuale combinata totale non può superare le percentuali massime fissate al punto 1.4.3.2.

1.4.3.1. Per le aziende agricole in conversione, fino al 20% della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché questi ultimi facciano parte delle stesse aziende. I mangimi prodotti nel corso del primo anno di conversione non possono essere utilizzati per la produzione di mangimi biologici trasformati. In caso di utilizzazione contemporanea per l'alimentazione animale di mangimi in conversione e mangimi ottenuti da appezzamenti agricoli durante il loro primo e secondo anno di conversione, la loro percentuale combinata totale non può superare le percentuali massime fissate al punto 1.4.3.2. Durante il primo anno di conversione, i mangimi non possono essere utilizzati per la produzione di mangimi biologici trasformati.

Motivazione

L'emendamento mantiene lo status quo.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.4.3.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.3.2. Per le aziende agricole biologiche, a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 20% in media della formulazione alimentare. Per aziende agricole in conversione, quando i mangimi in conversione provengono dall'azienda stessa, tale percentuale può arrivare al 100%.

1.4.3.2. Per le aziende agricole biologiche, a partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un massimo del 30% in media della formulazione alimentare. Per le aziende agricole in conversione, quando i mangimi in conversione del secondo anno di conversione provengono dall'azienda stessa, tale percentuale può arrivare al 100%.

Motivazione

L'emendamento mantiene lo status quo.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.5.2.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa.

1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Vanno stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa. I medicinali veterinari allopatici il cui uso è autorizzato nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 19 possono essere utilizzati senza consultare un veterinario.

Motivazione

Al fine di garantire il benessere degli animali e misure appropriate per malattie specifiche, dovrebbe essere introdotto un elenco di medicinali veterinari allopatici consentiti. Certain products suitable for organic production are banned due to their categorization as allopathic veterinary medicinal products or limited due to the requirement for veterinarian inclusio, e.g. Orbeseal which is a sterile, non-antibiotic intramammary infusion in the form of a viscous paste, oxytocin hormone for calving cattles, intravenous infusion of calcium salt solutions to cure milk fever, or storage of analgesic products used in connection with castration of piglets.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.6.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.6.2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. Gli animali devono avere accesso a ripari o luoghi ombreggiati per proteggerli da condizioni climatiche avverse.

1.6.2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali, il benessere degli animali e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. Gli animali devono avere accesso a ripari o luoghi ombreggiati per proteggerli da condizioni climatiche avverse. Nell'allevamento biologico non sono ammessi sistemi di confinamento.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.1. Le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.

1.7.1. Le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze in materia di salute e benessere degli animali.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.2. Le pratiche di allevamento, compresa la densità degli animali e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.

1.7.2. Le pratiche di allevamento, compresa la densità degli animali e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali durante tutto l'arco della loro vita. Ridurre lo stress degli animali al minimo deve essere un principio guida nell'allevamento.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.3

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

1.7.3. Gli animali erbivori hanno in permanenza accesso ai pascoli quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, a meno che la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale. Quando le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo non consentono l'accesso ai pascoli, gli animali erbivori hanno, se del caso, accesso a spazi all'aria aperta dove possono muoversi, salvo nei casi in cui ciò non contribuisce al benessere dell'animale o degli animali interessati o qualora la normativa unionale imponga restrizioni e obblighi temporanei per motivi di tutela della salute umana e animale.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.6

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.6. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle microimprese, se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

1.7.6. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari. Per un periodo massimo di [15 anni dall'entrata in vigore del regolamento], le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle microimprese, se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.7

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.7. Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.

1.7.7. Il trasporto degli animali ha una durata limitata a un massimo di 8 ore per i mammiferi e di 4 ore per il pollame e i conigli, salvo talune eccezioni dovute alle condizioni geografiche nelle regioni ultraperiferiche, a reti stradali scarse, a luoghi remoti o alla possibilità, comprovata da risultati della ricerca scientifica, di viaggi più lunghi per alcune specie animali, purché siano rispettate le norme sul benessere animale. A tal fine, è necessario sostenere i macelli locali.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.7.7 bis. Le disposizioni relative alla durata massima del trasporto di cui al punto 1.7.7. sono adattate in funzione delle esigenze specifiche delle specie di cui al presente allegato. Vengono altresì rispettate le altre condizioni di trasporto stabilite nel presente allegato, quali quelle relative alla disponibilità di spazio sui camion, alla pavimentazione, al controllo della temperatura, all'accesso all'acqua, ai requisiti sociali e alle condizioni di stabulazione in base a ciascuna specie. Viene prestata particolare attenzione al trasporto di animali fragili o da riforma.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.8

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.8. Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento della macellazione.

1.7.8. Agli animali sono risparmiate le sofferenze evitabili, nell'intero arco della loro vita come anche al momento del trasporto e della macellazione.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.7.8 bis. Per tutti gli animali è obbligatorio lo stordimento adeguato e senza dolore prima della macellazione. Sono vietati i metodi di stordimento e/o di macellazione inadeguati, come l'utilizzo della sospensione in vita e dei bagni d'acqua elettrici per i polli e i tacchini da ingrasso, l'asfissia e il dissanguamento senza stordimento.

 

Tutti coloro che entrano in contatto con gli animali biologici durante il trasporto e la macellazione ricevono una formazione adeguata per garantire la corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento, suffragata da ispezioni periodiche volte a garantirne il rispetto.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.7.9 bis. Nell'allevamento biologico la rimozione delle corna e la decornazione non devono essere effettuate in modo sistematico. Tali operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dalle autorità competenti per motivi veterinari o di benessere degli animali, oppure per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.11. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo sotto anestesia o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna a opera di personale qualificato.

1.7.9 ter. La castrazione chirurgica è vietata salvo in singoli casi in cui è inevitabile. Qualora sia inevitabile, l'intervento è effettuato sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

 

Sono consentiti i prodotti e i metodi alternativi non ormonali disponibili atti ad evitare o a ridurre il ricorso alla castrazione chirurgica, tra cui la prevenzione immunologica dell'odore di verro, l'utilizzo di selezioni genetiche specifiche con un minore odore di verro e gli additivi per mangimi.

 

La Commissione vaglia il divieto di castrazione dei porcellini in linea con i risultati di una valutazione d'impatto e propone misure legislative conseguenti entro il 2020.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.10

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.10. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna a opera di personale qualificato.

1.7.10. Se per uno dei motivi di cui al punto 1.7.9 bis. si reputa necessario effettuare un intervento chirurgico, la sofferenza degli animali interessati è evitata grazie all'applicazione di valide pratiche veterinarie, ivi compresa un'anestesia adeguata e un'analgesia prolungata nonché effettuando le operazioni solo quando l'animale interessato abbia raggiunto l'età più opportuna a opera di personale autorizzato e qualificato. Le misure di attenuazione del dolore dell'animale devono continuare finché ritenute necessarie dopo qualsiasi operazione che le richieda.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.7.10 bis. Qualsiasi procedura chirurgica, ove necessaria, è effettuata da un medico veterinario. Per quanto possibile, si applicano le alternative non chirurgiche e la consulenza in merito all'uso di razze adeguate e di pratiche di allevamento al fine di far fronte a problemi specifici associati all'allevamento di maschi non castrati (interi) e di animali con le corna.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 1.7.12

Testo della Commissione

Emendamento

1.7.12. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica coercitiva sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

1.7.12. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica coercitiva sugli animali, salvo in circostanze eccezionali e conformemente al punto 1.9 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1099/20091 bis. È opportuno evitare di mischiare animali che non si conoscono durante il trasporto o la stabulazione e di sostare inutilmente durante la notte. Gli animali sociali sono tenuti in gruppi e devono potersi muovere e girare nei recinti. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

 

__________________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) bovini, ovini e caprini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

a) bovini, ovini e caprini hanno in permanenza accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) in deroga alla lettera a), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto;

b) in deroga alla lettera a), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.

 

Nel caso in cui, per soddisfare i criteri di cui alla lettera a) e alla presente lettera, sia necessario adeguare le installazioni destinate all'allevamento biologico esistenti, l'adeguamento viene effettuato nel corso di un periodo transitorio di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) nei casi in cui bovini, ovini e caprini hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;

soppresso

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90% dei mangimi proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 60% dei mangimi proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera di bovini, ovini e caprini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione;

e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Le razze sono scelte in base alla loro capacità di adattamento locale alle condizioni di pascolo e alla loro idoneità per quanto concerne altre disposizioni in materia di regime alimentare, incluse le loro esigenze di foraggio grossolano, fresco, essiccato o insilato. Nel caso in cui non siano possibili maggiori percentuali di foraggio grossolano, si applicano le seguenti norme minime, nel rispetto delle prescrizioni in termini di alimentazione, salute e benessere delle razze interessate: almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera di bovini, ovini e caprini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione;

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/119/CE4 del Consiglio , è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età, salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari.

c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/119/CE4 del Consiglio, è vietata qualsiasi forma di stabulazione individuale, incluso l'allevamento di vitelli in recinti individuali, salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari.

_______________

_______________

4 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

4 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) i vitelli trattati singolarmente per motivi veterinari sono tenuti in spazi caratterizzati da una pavimentazione solida e dispongono di una lettiera di paglia. Ogni singolo vitello deve potersi girare facilmente, sdraiarsi in tutta la sua lunghezza (comodamente) e avere un contatto visivo con gli altri vitelli. Se il vitello non è allevato con la madre, è consentito allevare i vitellini in gruppo solo dopo una settimana di età;

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.1.3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) tutti i locali di stabulazione danno accesso ad una zona aperta che permetta agli animali di fare esercizio.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) gli equini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

a) gli equini hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano. Nelle altre occasioni, i cavalli hanno accesso ai foraggi grossolani;

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) nei casi in cui gli equini hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali;

soppresso

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 90% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione;

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) per gli equini, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli equini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati;

d) per gli equini, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Qualora non sia possibile ottenere percentuali più elevate di foraggi grossolani, si applica la seguente norma minima rispettando al contempo i requisiti in materia di nutrizione, salute e benessere della razze interessate: almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli equini deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati;

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.2.3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i locali di stabulazione degli equini devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.2.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

a) i locali di stabulazione degli equini devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. L'intera superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.2.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

a) almeno il 20% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) l'acqua pulita e fresca deve essere sempre disponibile in quantità sufficienti.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i locali di stabulazione dei suini devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.3.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

a) i locali di stabulazione dei suini devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. L'intera superficie/pavimentazione minima interna definita nella tabella sulle superfici minime per gli equini, di cui al punto 2.2.4, è costituita da materiale solido, ossia non fessurato né grigliato;

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) deve sempre esserci una lettiera di paglia sufficientemente grande al fine di garantire che tutti i suini nel recinto possano sdraiarsi contemporaneamente occupando il maggior spazio possibile;

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento;

c) le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento, periodi nei quali devono potersi muovere liberamente nel proprio recinto e non devono essere legate se non per breve tempo e in casi assolutamente necessari.

 

Fatti salvi ulteriori requisiti concernenti la paglia, alcuni giorni prima della data prevista per il parto, si fornisce alle scrofe una quantità sufficiente di paglia o altro materiale naturale adeguato per consentire la costruzione del nido;

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

e) gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati. L'ambiente deve essere dotato di materiali utilizzati per l'arricchimento dato che ciò contribuisce positivamente al benessere della specie suina.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.3.4 – tabella 2

Testo della Commissione

 

Superfici coperte

Superfici scoperte

 

(superficie netta disponibile per gli animali)

(spazi liberi, esclusi i pascoli)

 

Peso vivo minimo (kg)

m2/capo

m2/capo

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni

 

7,5 per scrofa

2,5

Suini da ingrasso

fino a 50

0,8

0,6

fino a 85

1,1

0,8

fino a 110

1,3

1

Suinetti

oltre 40 giorni e fino a 30 kg

0,6

0,4

Suini da riproduzione

 

2,5 per scrofa

1,9

 

6 per verro

8,0

 

 

Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro

 

Emendamento

 

Superfici coperte

Superfici scoperte

 

(superficie netta disponibile per gli animali)

(spazi liberi, esclusi i pascoli)

 

Peso vivo minimo (kg)

m2/capo

m2/capo

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni

 

7,5 per scrofa

2,5

Suini da ingrasso

fino a 50

0,8

0,6

fino a 85

1,1

0,8

fino a 110

1,3

1

 

oltre 110

1,5

1,2

Suinetti

oltre 40 giorni e fino a 30 kg

0,6

0,4

Suini da riproduzione

 

2,5 per scrofa

1,9

Suini da riproduzione

 

2,5 per scrofa

1,9

 

6 per verro

8,0

 

 

Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro

 

Motivazione

È opportuno ripristinare la categoria oltre i 110 kg - superficie coperta 1,5 – superficie scoperta: 1,2 - già presente nel regolamento (CE) n. 889/2008.

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.2

Testo della Commissione

Emendamento

2.4.2. Origine del pollame

2.4.2. Origine del pollame

 

Le linee avicole a rapido accrescimento sono vietate.

Il pollame deve essere allevato fino al raggiungimento di un'età minima oppure deve provenire da tipi genetici a lento accrescimento, stabiliti dall'autorità competente.

Il pollame deve provenire da tipi genetici a lento accrescimento che rispettino tassi di crescita giornalieri precisi e limitati compatibili con l'età di allevamento minima di ogni specie. La Commissione stabilisce i tassi di crescita conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

Ove l'agricoltore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

Ove l'agricoltore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

(a) 81 giorni per i polli;

a) 81 giorni per i polli;

(b) 150 giorni per i capponi;

b) 150 giorni per i capponi;

(c) 49 giorni per le anatre di Pechino;

c) 49 giorni per le anatre di Pechino;

(d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;

d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;

(e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;

e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;

(f) 92 giorni per i germani reali;

f) 92 giorni per i germani reali;

(g) 94 giorni per le faraone;

g) 94 giorni per le faraone;

(h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e

h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; e

(i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

a) almeno il 20% dell'alimentazione proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico;

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della vita. Gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, dotati di dispositivi di protezione e devono consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;

c) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto, inclusi i pascoli e/o aree boschive, per almeno metà della vita e in modo permanente da quando è completamente piumato. Gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione annuale o perenne, devono essere dotati di dispositivi di protezione che consentano agli animali di nascondersi e di ruspare e devono consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi;

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche;

d) il pollame tenuto al chiuso, anche a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa unionale, ha accesso a una veranda (recinto esterno) e ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche;

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – lettera e – punti vi

Testo della Commissione

Emendamento

(vi) i sistemi multistrato non possono avere più di tre livelli di superfici utilizzabili, incluso il pianoterra. I diversi livelli e le zone intermedie, ad esempio le aree di nidificazione, non devono essere separate da una distanza superiore al metro. Le deiezioni presenti ai livelli più elevati potranno essere rimosse da un sistema automatizzato;

soppresso

Motivazione

Il sistema multistrato non è in linea con i principi dell'agricoltura biologica e dovrebbe essere vietato.

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame si procederà a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell'allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto verrà lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Questi requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno.

g) nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di pollame si procederà a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell'allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto verrà lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Questi requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno. Il pollame può essere tenuto in spazi all'aperto caratterizzati da una copertura di almeno il 50% di vegetazione annuale o perenne. È ammesso un mix di alberi e di spazi all'aperto.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – tabella 2

 

Testo della Commissione

 

Riproduttori/genitori

Animali giovani

Pollame da ingrasso

Capponi

Ovaiole

Età

Riproduttori

Pollastrelle0-8 settimane

Pollastrelle 9-18 settimane

Pulcini e pulcinotti0-21 giorni

Finissaggio 22 - 81 giorni

22-150 giorni

Galline ovaiole a partire da 19 settimane

Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili

6 volatili

24, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

15, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

20, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

10, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

6 volatili

Spazio sul trespolo (cm)

 

 

 

 

18

Limiti aggiuntivi/ m2 di superficie calpestabile (compresa la veranda, se l'accesso è possibile 24 ore su 24) per i sistemi multistrato

9

36 esclusa la zona veranda

22

Normalmente non applicabile

9

Taglia limite del branco

3 000 compresi i maschi

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Densità nei percorsi esterni (m2/volatile), a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno

4

1

4

1

4

4

4

suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Emendamento

 

Riproduttori/genitori

Animali giovani

Pollame da ingrasso

Capponi

Ovaiole

Età

Riproduttori

Pollastrelle 0-8 settimane

Pollastrelle 9-18 settimane

Pulcini e pulcinotti0-21 giorni

Finissaggio 22 - 81 giorni

22-150 giorni

Galline ovaiole a partire da 19 settimane

Densità all'interno (volatili per m2 di zona utilizzabile) per ricoveri fissi e mobili

6 volatili

massimo di 14 kg di peso vivo/m2

massimo di 14 kg di peso vivo/m2

20 volatili, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

10 volatili, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

10 volatili, con un massimo di 21 kg di peso vivo/m2

6 volatili

Spazio sul trespolo (cm)

 

 

 

 

18

Limiti aggiuntivi/ m2 di superficie calpestabile (compresa la veranda, se l'accesso è possibile 24 ore su 24) per i sistemi multistrato

9

36 esclusa la zona veranda

22

Normalmente non applicabile

9

"Unità produttiva"

3 000 compresi i maschi

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Densità nei percorsi esterni (m2/volatile), a condizione che non sia superato il limite dei 170 kg N/ha/anno

4

1

4

1

4

4

4

suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Motivazione

Fare riferimento all'"unità produttiva" serve ad evitare il rischio che un'unità produttiva sia suddivisa in più branchi consentendo un grande allevamento industriale, il che apparirebbe incompatibile con i principi della zootecnia biologica.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della vita. In particolare va garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile, ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

a) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto, inclusi pascoli e/o aree boschive, per almeno metà della sua vita. In particolare va garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile, ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi. La vegetazione presente nello spazio all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a intervalli regolari per limitare eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'usciolo più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'usciolo più vicino del ricovero, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e abbeveratoi uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro;

b) gli spazi all'aperto per il pollame devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, devono essere dotati di dispositivi di protezione e devono consentire un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi. Si prevedono altresì dispositivi di protezione in numero adeguato per consentire agli animali di rifugiarsi e di nascondersi. La vegetazione presente nello spazio all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a intervalli regolari per limitare eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'usciolo più vicino del ricovero per pollame. Sarà tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'usciolo più vicino del ricovero, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e abbeveratoi uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro;

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4.7

Testo della Commissione

Emendamento

2.4.7. Benessere degli animali

2.4.7. Benessere degli animali

È vietata la spiumatura di volatili vivi.

Sono vietate l'alimentazione forzata e la spiumatura di volatili vivi.

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Allegato II – parte II – punto 2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.4 bis. Produzione di conigli

 

Tutti gli erbivori, inclusi i conigli, hanno in permanenza accesso ai pascoli quando lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo. Se le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo non permettono l'accesso ai pascoli, i conigli hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, a meno che la normativa dell'Unione imponga restrizioni e obblighi temporanei per motivi di tutela della salute umana e animale. I conigli hanno sempre spazio sufficiente per alzarsi completamente sulle zampe posteriori e per assecondare il proprio comportamento naturale, ad esempio saltare senza colpire il tetto della recinzione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare norme dettagliate conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, sulla produzione di conigli.

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Norme di produzione per le alghe marine e gli animali di acquacoltura

Norme di produzione per alghe e animali d'acquacoltura

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.3.3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) l'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito Phaffia).

Motivazione

Per soddisfare le esigenze fisiologiche, in primo luogo, degli animali carnivori d'acquacoltura dovrebbe essere consentita a determinate condizioni l'astaxantina di origine naturale. Sarebbe opportuno mantenere il regolamento in vigore in questo settore.

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.4.2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici;

d) ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici devono essere limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati i limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici;

Motivazione

I parassiti sono spesso trattati con prodotti classificati come medicinali allopatici. Per questo motivo e per garantire la coerenza con il paragrafo 4.1.4.2., lettera e), è necessaria una deroga al paragrafo 4.1.4.2, lettera d).

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.5 -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4.1.5.-1. L'acquacoltura biologica si limita alle specie adatte all'acquacoltura e sulle quali sono disponibili conoscenze sufficienti per consentire la definizione di norme relative a tali specie e garantirne l'applicazione.

 

In ogni caso, sono utilizzate soltanto le specie e razze più adatte. È vietato l'allevamento di specie ittiche solitarie e preda, le cui esigenze in termini di isolamento e di caccia non possono essere soddisfatte in cattività.

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.1

Testo della Commissione

Emendamento

4.1.6.1. Gli addetti alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali.

4.1.6.1. Gli addetti alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze in materia di salute e benessere degli animali.

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.6

Testo della Commissione

Emendamento

4.1.6.6. Devono essere prese misure appropriate per limitare al minimo il trasporto di animali d'acquacoltura.

4.1.6.6. Devono essere prese misure appropriate per limitare al minimo il trasporto di animali d'acquacoltura vivi e per garantire che il trasporto non superi le sei ore, salvo talune eccezioni dovute alle condizioni geografiche nelle regioni ultraperiferiche, a reti stradali scarse, a luoghi remoti o alla possibilità, comprovata da risultati della ricerca scientifica, di viaggi più lunghi per alcune specie animali, purché siano rispettate le norme sul benessere animale.

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.7

Testo della Commissione

Emendamento

4.1.6.7. Agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento della macellazione.

4.1.6.7. Si evitano agli animali le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso della loro intera vita e anche al momento del trasporto e della macellazione.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.8

Testo della Commissione

Emendamento

4.1.6.8. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, in modo da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La manipolazione prima della macellazione va eseguita in modo da evitare lesioni, mantenendo nel contempo la sofferenza e lo stress a un livello minimo. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

4.1.6.8. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, in modo da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La manipolazione prima della macellazione va eseguita in modo da evitare lesioni, mantenendo nel contempo la sofferenza e lo stress a un livello minimo. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione. È vietata la macellazione tramite dissanguamento ed esposizione al biossido di carbonio. I crostacei sono uccisi esclusivamente con metodi che prevedono l'utilizzo di dispositivi elettrici per lo stordimento/abbattimento.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4.1.6.8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4.1.6.8 bis. È vietata la pesca di pesci organici vivi.

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Allegato IV – parte IV – punto 2.2.4 – lettera b – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

–  alghe, comprese quelle marine;

–  alghe, comprese quelle marine e il lithothamnium;

Motivazione

L'alga lithothamnium è già utilizzata per la produzione di latte biologico di origine vegetale in virtù del suo elevato contenuto di calcio, senza necessità di utilizzare altri additivi. Ciò dovrebbe essere possibile anche a livello di UE.

PROCEDURA

Titolo

Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, modifica regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e abrogazione regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Riferimenti

COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

2.4.2014

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

2.4.2014

Relatore per parere

       Nomina

Sirpa Pietikäinen

5.9.2014

Esame in commissione

24.2.2015

 

 

 

Approvazione

6.5.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

16

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Bart Staes

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Arne Gericke

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, modifica regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e abrogazione regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Riferimenti

COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)

Presentazione della proposta al PE

24.3.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

2.4.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Relatori

       Nomina

Martin Häusling

3.9.2014

 

 

 

Esame in commissione

4.9.2014

 

 

 

Approvazione

13.10.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

4

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Julie Girling, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Hannu Takkula

Deposito

5.11.2015

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

33

+

ALDE Group

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jasenko Selimovic

ECR

Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Marijana Petir, Stanislav Polčák, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė, Jordi Sebastià

4

-

ECR

James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Edouard Ferrand

NI

Diane Dodds

7

0

ECR

Richard Ashworth

ENF

Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

PPE

Peter Jahr

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti