RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/006 - IE/PWA International, presentata dall'Irlanda)
10.12.2015 - (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))
Commissione per i bilanci
Relatore: Victor Negrescu
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/006 - IE/PWA, presentata dall'Irlanda)
(COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),
– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006[1] (regolamento FEG),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[2], in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3] (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0363/2015),
A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
D. considerando che l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2015/006 IE/PWA International per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 108 collocamenti in esubero presso la PWA International Ltd (PWAI), impresa operante nella divisione 33 della NACE Revisione 2 ("Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature")[4] nella regione di livello NUTS[5] 2 Southern and Eastern dell'Irlanda; che, secondo le stime, tutti i lavoratori collocati in esubero dovrebbero beneficiare delle misure;
E. considerando che la domanda non soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG in termini di numero di collocamenti in esubero ed è presentata a norma dei criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento, che prevedono una deroga in circostanze eccezionali;
1. conviene con la Commissione che le argomentazioni addotte dall'Irlanda costituiscono "circostanze eccezionali" e che, di conseguenza, l'Irlanda ha diritto a un contributo finanziario pari a 442 293 EUR a norma del regolamento in parola;
2. osserva che le autorità irlandesi hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 19 giugno 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 6 novembre 2015; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;
3. osserva che la PWAI è stata fondata nel 1989 a Rathcoole, nella contea di Dublino, come joint venture tra la United Technologies Corporation e la Lufthansa Technik Airmotive Ireland;
4. constata che negli anni '90 l'Irlanda si è specializzata nel settore della manutenzione, della riparazione e della revisione, che le è stato molto utile in quel periodo, ma l'ha resa particolarmente vulnerabile alla recente tendenza a collocare l'attività di manutenzione, riparazione e revisione in prossimità di centri in espansione del trasporto aereo mondiale, vale a dire l'Asia, e agli effetti negativi degli accordi commerciali mondiali; ritiene che la presenza di altre due domande di intervento del FEG da parte dell'Irlanda nel settore della "riparazione e installazione di macchine e apparecchiature"[6] costituisca la prova di tale vulnerabilità; osserva altresì che le attività di manutenzione, riparazione e revisione sono state duramente colpite in Europa, in particolare in Irlanda, con la chiusura di SR Technics nel 2009 e di Lufthansa Technik Airmotive Ireland nel 2014, il che ha portato alla perdita di circa 1520 posti di lavoro;
5. constata che, sebbene il tasso di disoccupazione della contea di South Dublin (11,61%) sia solo lievemente superiore alla media nazionale (10,83%), dietro queste cifre si celano notevoli sacche di svantaggio locale, e che la chiusura della PWAI ha avuto gravi ripercussioni sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale, alla luce della difficile situazione che già esisteva nella zona, combinata all'effetto cumulato della chiusura, nello spazio di poco tempo, di tre grandi imprese del settore della manutenzione, riparazione e revisione;
6. ammette che la difficile situazione che già esisteva in questa zona, combinata all'effetto cumulato della chiusura, nello spazio di poco tempo, di tre grandi imprese del settore della manutenzione, riparazione e revisione, come pure il fatto che non sia rimasto alcun datore di lavoro di questo settore in Irlanda possano giustificare la deroga alla soglia di 500 collocamenti in esubero di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG; ribadisce, in proposito, la raccomandazione rivolta alla Commissione di chiarire i criteri di deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG o di abbassare la soglia dei 500 lavoratori collocati in esubero;
7. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità irlandesi abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 22 maggio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
8. accoglie inoltre con favore che 108 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET) di età inferiore a 25 anni alla data di presentazione della domanda avranno accesso ai servizi personalizzati cofinanziati dal FEG;
9. osserva che l'Irlanda prevede cinque tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero oggetto della presente domanda: i) orientamento, pianificazione e sviluppo professionali, ii) sussidi del FEG per la formazione, iii) programmi di formazione e di perfezionamento, iv) programmi di istruzione superiore e v) indennità a termine; raccomanda che il presente programma FEG sia simile al programma FEG SR Technics che aveva portato a risultati positivi, dato che circa il 53,45% dei beneficiari aveva ritrovato un'occupazione entro settembre 2012, quasi 12 mesi dopo la conclusione del programma; osserva che le spese relative a tali misure saranno ammissibili ad un contributo finanziario del FEG per il periodo compreso tra il 22 maggio 2014 e il 19 giugno 2017;
10. accoglie con favore la varietà di misure di formazione che saranno offerte ai beneficiari; osserva che le misure di sostegno all'imprenditorialità e al lavoro autonomo saranno disponibili soltanto per un numero limitato di beneficiari;
11. osserva che, secondo le stime delle autorità, il 24,81% dei costi sarà utilizzato per indennità a termine, il che rimane ben al di sotto del massimo consentito del 35% dei costi;
12. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali;
13. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
14. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
15. osserva che le autorità irlandesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
16. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;
17. invita la Commissione ad assicurare che le decisioni in materia di politica commerciale siano esaminate dal punto di vista del loro potenziale impatto sul mercato del lavoro dell'Unione;
18. deplora che la mobilitazione del FEG sia proposta per soli 108 lavoratori collocati in esubero, i quali beneficeranno dello strumento, e sottolinea che l'interpretazione più ampia dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG può non essere appropriata;
19. osserva che la proposta in esame mira a mobilitare il FEG per quello che è effettivamente il numero più basso di lavoratori collocati in esubero proposto finora;
20. osserva che almeno l'80% dei lavoratori collocati in esubero è di età compresa fra 30 e 54 anni e rappresenta quindi un gruppo altamente occupabile di persone che presentano un rischio ridotto di disoccupazione a lungo termine;
21. sottolinea che tutti i 108 collocamenti in esubero riguardano il settore economico classificato come "riparazione e installazione di macchine e apparecchiature", nello specifico motori a reazione per l'aviazione, il che rende i lavoratori qualificati e in grado di adattarsi al mercato del lavoro;
22. sottolinea che gli esuberi si sono verificati a Rathcoole, nelle vicinanze di Dublino, centro economico e industriale dove si osservano un calo della disoccupazione, un aumento delle attività commerciali e una crescita economica generale;
23. richiama l'attenzione sul fatto che qualsiasi riferimento alla domanda EGF/2009/021 IE/SR Technics è troppo ampio, dal momento che il caso in questione si riferisce al 2009;
24. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
25. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Irlanda – EGF/2015/006 IE/PWA International)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006[7], in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[8], in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale o a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011)[9].
(3) Il 19 giugno 2015 l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2015/006 IE/PWA International per ottenere un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati dalla PWA International Ltd. e da un fornitore in Irlanda, integrandola con ulteriori informazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle prescrizioni sulla determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 di detto regolamento.
(4) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, l'Irlanda ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 108 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).
(5) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell'Irlanda è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.
(6) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un contributo finanziario di 442 293 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda.
(7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 442 293 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [the date of its adoption]*.
[10]Fatto a ,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
MOTIVAZIONE
I. Iter procedurale
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale.
Secondo le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[11] e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1309/2013[12], il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento.
Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[13], la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di trilogo.
II. La domanda concernente PWA International e la proposta della Commissione
Il 6 novembre la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore dell'Irlanda, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero presso la PWA International Ltd, impresa operante nel settore economico classificato nella divisione 33 della NACE Revisione 2 ("Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature"), come pure l'inserimento nel mercato del lavoro di 108 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET).
La richiesta in esame, la sedicesima nel quadro del bilancio 2015, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 442 293 EUR per l'Irlanda. Essa riguarda 108 lavoratori collocati in esubero presso la PWA International. La domanda è stata trasmessa alla Commissione il 19 giugno 2015 ed è stata integrata da informazioni aggiuntive fino al 14 agosto 2015. La Commissione ha concluso, in conformità di tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che la domanda soddisfa le condizioni per un contributo finanziario a valere sul Fondo.
Secondo le autorità irlandesi, l'evento che ha dato luogo agli esuberi presso la PWA International è stata la chiusura della PWAI in seguito alla decisione di consolidare le operazioni della società in Nord America e in Asia, in conseguenza della tendenza a collocare l'attività di manutenzione, riparazione e revisione in prossimità di centri in espansione del trasporto aereo mondiale e degli effetti negativi degli accordi commerciali mondiali.
I servizi personalizzati da prestare ai lavoratori in esubero consistono in cinque tipologie di azioni: i) orientamento, pianificazione e sviluppo professionali, ii) sussidi del FEG per la formazione, iii) programmi di formazione e di perfezionamento, iv) programmi di istruzione superiore e v) indennità a termine.
Secondo la Commissione, le azioni proposte sopra descritte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
Le autorità irlandesi hanno fornito tutte le necessarie garanzie che:
– saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione,
– sono state rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE,
– le azioni proposte non riceveranno un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento,
– le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali,
– il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
L'Irlanda ha comunicato alla Commissione che la fonte di prefinanziamento nazionale è il ministero delle Finanze irlandese, che cofinanzierà anche il programma. Le spese saranno coperte dal Fondo nazionale per la formazione e dalle voci di spesa pertinenti del ministero per l'Istruzione e la formazione professionale e di altre amministrazioni pubbliche competenti.
III. Procedimento
Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 442 293 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) verso la linea di bilancio FEG (04 04 01).
Si tratta della sedicesima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2015.
In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di trilogo, come previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento FEG.
In base a un accordo interno, alla procedura dovrebbe essere associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
ZP/jb D(2015)55353
On. Jean Arthuis
Presidente della commissione per i bilanci
ASP 09G205
Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) in relazione alla domanda EGF/2015/006 IE/PWA International presentata dall'Irlanda (COM(2015)555)
Signor Presidente,
la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la richiesta di mobilitazione del FEG in relazione alla domanda EGF/2015/006 IE/PWA International e hanno approvato il seguente parere.
La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono a favore della mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.
Le decisioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:
A) considerando che la presente domanda si basa sull'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013 (regolamento FEG) e riguarda 108 lavoratori della PWA International Ltd e un fornitore, operanti nel settore economico classificato nella divisione 33 della NACE Rev. 2 (Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature) nella regione Southern and Eastern dell'Irlanda nel periodo di riferimento dal 19 dicembre 2014 al 19 aprile 2015; che la domanda riguarda inoltre 108 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET);
B) considerando che al fine di stabilire il nesso tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, l'Irlanda sostiene che la chiusura della PWAI, impresa di manutenzione, riparazione e revisione sotto forma di joint venture tra la United Technologies Corporation's Pratt & Whitney (P&W) e la Singapore Airlines Engineering Company (SIAEC), è stata effettuata per consolidare le operazioni della società in Nord America e in Asia tramite il loro graduale trasferimento dalla PWAI ad altri stabilimenti di riparazione facenti parte della rete P&W, ossia la P&W PSD situata in Arkansas (USA) e la Eagle Services Asia, con sede a Singapore;
C) considerando che nel corso degli ultimi 10 anni i clienti situati in Asia hanno rappresentato circa il 50% delle attività della PWAI, mentre il 40% delle attività della PWAI ha riguardato clienti con sede negli USA e solo il 10% clienti europei;
D) considerando che la stragrande maggioranza (90,74%) dei lavoratori interessati dalle misure è costituito da uomini e il 9,26% da donne; che il 78,7% dei lavoratori è nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni e il 15,74% tra i 55 e i 64 anni;
la commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella proposta di risoluzione concernente la domanda presentata dall'Irlanda:
1. conviene con la Commissione che i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013 sono soddisfatti e che pertanto l'Irlanda ha diritto a un contributo finanziario a titolo di tale regolamento;
2. sottolinea che la deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento riguarda, in questo caso, un numero di esuberi sensibilmente inferiore alla soglia minima di 500 lavoratori collocati in esubero; accetta l'argomentazione avanzata dalle autorità irlandesi per tale deroga e accoglie positivamente il fatto che la domanda prevede di includere nel provvedimento un pari numero di NEET;
3. osserva che, dal momento che gli esuberi presso la PWAI si sono verificati successivamente a quelli di Lufthansa Technik (che operava nello stesso settore), questi lavoratori non hanno potuto essere aggiunti in una domanda di sostegno settoriale del FEG che coprisse i licenziamenti delle due imprese; ritiene pertanto che tali esuberi possano essere trattati solo con questa domanda a parte;
4. sottolinea che la PWAI può essere stata colpita negativamente dall'assenza di una clausola nell'accordo di libero scambio (ALS) tra l'UE e la Corea che esentasse dai dazi doganali le merci riparate al momento del loro rientro; richiama l'attenzione sull'esistenza di una clausola di questo tipo nell'accordo di libero scambio tra la Corea e gli USA, che crea condizioni preferenziali per le imprese statunitensi e può altresì aver contribuito alla perdita di mercato della PWAI rispetto a imprese statunitensi operanti nello stesso settore;
5. accoglie con favore la varietà di misure di formazione che saranno offerte ai beneficiari; osserva che le misure di sostegno all'imprenditorialità e al lavoro autonomo saranno disponibili soltanto per un numero limitato di beneficiari;
6. invita la Commissione ad assicurare che le decisioni in materia di politica commerciale siano esaminate dal punto di vista del loro potenziale impatto sul mercato del lavoro dell'Unione;
7. osserva che, secondo le stime delle autorità, il 24,81% dei costi sarà utilizzato per indennità a termine, il che rimane ben al di sotto del massimo consentito del 35% dei costi;
8. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima
Marita ULVSKOG
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE
On. Jean ARTHUIS
Presidente
Commissione per i bilanci
Parlamento europeo
Oggetto: Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Signor Presidente,
Una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), presentata dalla Commissione, è stata deferita alla commissione per lo sviluppo regionale affinché formuli un parere. Prendo atto dell'intenzione della commissione per i bilanci di approvare il 10 dicembre 2015 una relazione in proposito:
- nella comunicazione COM(2015)0555 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 442 293 EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate ad agevolare il reinserimento professionale di 108 lavoratori collocati in esubero nel settore della riparazione e installazione di macchine e apparecchiature nella regione di livello NUTS 2 Southern and Eastern in Irlanda.
Le norme applicabili ai contributi finanziari a valere sul FEG sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006.
I coordinatori della commissione hanno valutato tale proposta e mi hanno chiesto di scriverLe per comunicarLe che la maggioranza della commissione da me presieduta non solleva obiezioni alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per l'assegnazione degli importi summenzionati proposti dalla Commissione.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima
Iskra MIHAYLOVA
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
10.12.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 6 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Auke Zijlstra |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Marco Valli |
||||
- [1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
- [2] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
- [3] GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
- [4] Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
- [5] Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).
- [6] EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) e EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).
- [7] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
- [8] GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
- [9] Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
- [10] * Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.
- [11] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
- [12] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
- [13] GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.