RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

9.12.2016 - (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Linnéa Engström


Procedura : 2015/0289(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0377/2016
Testi presentati :
A8-0377/2016
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0636),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0393/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0377/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)16 e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici)17. Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

(2)  L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)16 e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici)17. Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

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16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

17 Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

17 Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Il 2 aprile 2015 il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emesso un parere consultivo a seguito di una richiesta della Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale. Tale parere consultivo ha confermato che l'Unione è responsabile delle attività svolte dalle navi battenti bandiera degli Stati membri e ha, pertanto, un obbligo di debita diligenza a tale riguardo.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Nel 2014 tutti i membri della FAO, compresi l'Unione e i paesi in via di sviluppo suoi partner, hanno approvato all'unanimità gli orientamenti volontari per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication"), i quali, al punto 5.7, sottolineano che prima di concludere accordi in materia di accesso alle risorse con paesi terzi e terze parti si deve prendere in debita considerazione la pesca su piccola scala.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)  Gli orientamenti volontari della FAO per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication") invitano ad adottare misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per la messa in sicurezza del fondamento ecologico della produzione alimentare, sottolineando l'importanza di norme ambientali per le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione che includano un approccio ecosistemico alla gestione della pesca insieme all'approccio precauzionale, in modo che gli stock sfruttati si ricostituiscano e si mantengano al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo, ove possibile entro il 2015 e al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche, nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera, di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per queste ragioni è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale.

(5)  La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche, nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera e costiera, di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. Il parere consultivo del 2 aprile 2015 del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), emanato in risposta a quesiti formulati dalla Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale, ha confermato che l'Unione è responsabile a livello internazionale nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali per le attività dei propri pescherecci, e che tale responsabilità le impone di agire con la debita diligenza. Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per queste ragioni, e più in generale per il rafforzamento dell'economia "blu", è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, del 25 settembre 2015, l'Unione si è impegnata ad attuare la risoluzione contenente il documento conclusivo dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", con i rispettivi target.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La politica esterna della pesca dell'Unione dovrebbe tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20"19 e degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche.

(6)  La politica esterna della pesca e la politica commerciale dell'Unione dovrebbero tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20"19, dell'adozione del piano d'azione dell'UE per contrastare il commercio illegale di specie animali e vegetali selvatiche, degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche nonché dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (17 obiettivi per trasformare il nostro mondo, in particolare l'obiettivo 14 sulla vita acquatica) approvati dalle Nazioni Unite a settembre 2015.

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19 Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio +20 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo).

19 Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio +20 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento di base")20, è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

(7)  L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento di base")20, è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Nell'attuazione di tale politica è inoltre necessario tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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20 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

20 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Il regolamento di base richiede altresì che gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile siano limitati al surplus di catture, come previsto all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, UNCLOS.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi.

(8)  Il regolamento di base sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. La legislazione sociale e ambientale adottata dai paesi terzi può essere diversa da quella dell'Unione, creando norme diverse per le flotte da pesca. Tale situazione potrebbe far sì che vengano autorizzate attività di pesca incompatibili con la gestione sostenibile delle risorse marine. È quindi necessario garantire la coerenza con le attività dell'Unione in materia di ambiente, pesca, scambi commerciali e sviluppo, soprattutto quando è interessata la pesca in paesi in via di sviluppo che hanno una scarsa capacità amministrativa e in cui il rischio di corruzione è elevato.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio era inteso a stabilire una base comune per l'autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca INN e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta dell'UE in tutto il mondo.

(9)  Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio era inteso a stabilire una base comune per l'autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca INN e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta dell'Unione in tutto il mondo, nonché le condizioni di autorizzazione alla pesca nelle acque dell'Unione per le navi di paesi terzi.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione.

(12)  Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione. Ciò è necessario per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di custode dei trattati.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)   Negli ultimi anni la politica esterna della pesca dell'Unione ha conosciuto notevoli miglioramenti per quanto concerne le condizioni degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e la diligenza nell'attuazione delle disposizioni. Il mantenimento delle possibilità di pesca per la flotta dell'Unione nel quadro degli APPS dovrebbe costituire un obiettivo prioritario della politica della pesca esterna dell'Unione e sarebbe opportuno applicare simili condizioni alle attività dell'Unione che esulano dall'ambito di applicazione degli APPS.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo da mediatore quando viene sollevata la possibilità di revocare, sospendere o modificare l'autorizzazione di pesca sulla base di gravi minacce comprovate allo sfruttamento delle risorse ittiche.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l'obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l'intera durata di vita di una nave la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L'attribuzione di un numero unico della nave da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe servire anche a questo scopo.

(14)  Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l'obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l'intera durata di vita di una nave di proprietà di un operatore dell'Unione, a prescindere dalla bandiera o dalle bandiere sotto cui opera, la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L'attribuzione di un numero unico della nave da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe servire anche a questo scopo.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Nelle acque di paesi terzi, i pescherecci dell'Unione possono operare in virtù di accordi di partenariato per una pesca sostenibile conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o, in assenza di tali accordi, previa concessione di autorizzazioni di pesca dirette da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi le attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Per questo motivo, agli Stati membri di bandiera dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare le navi battenti la loro bandiera, sulla base di una serie definita di criteri e esercitando l'opportuna sorveglianza, a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri. L'attività di pesca dovrebbe essere autorizzata dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avrà un impatto negativo sulla sostenibilità. Una volta ricevuta l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera e dello Stato costiero, l'operatore dovrebbe potere avviare l'attività di pesca, tranne in caso di ulteriori obiezioni formulate dalla Commissione.

(15)  Nelle acque di paesi terzi, i pescherecci dell'Unione possono operare in virtù di accordi di partenariato per una pesca sostenibile conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o, in assenza di tali accordi, previa concessione di autorizzazioni di pesca dirette da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi le attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Per questo motivo, agli Stati membri di bandiera dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare le navi battenti la loro bandiera, sulla base di una serie definita di criteri e esercitando l'opportuna sorveglianza, a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri. L'attività di pesca dovrebbe essere autorizzata dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avrà un impatto negativo sulla sostenibilità. Una volta ricevuta l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera e dello Stato costiero, l'operatore dovrebbe potere avviare l'attività di pesca, tranne in caso di ulteriori obiezioni debitamente motivate formulate dalla Commissione.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Una questione specifica concernente gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile sono finanziati in ampia misura dal bilancio dell'Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e fare in modo che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare il sistema di riassegnazione, al quale si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tale sistema dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. Si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca.

(16)  Una questione specifica concernente gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile sono finanziati in ampia misura dal bilancio dell'Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione temporanea al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e fare in modo che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare il sistema di riassegnazione, al quale si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tale sistema dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, il che significa che non comprometterà la stabilità relativa. Come meccanismo di ultima istanza, si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Il termine "accordi in sospeso" è utilizzato qualora i paesi abbiano adottato un accordo di partenariato di pesca senza che, per ragioni strutturali o contingenti, entri in vigore un protocollo. L'Unione ha diversi accordi in sospeso con altri paesi terzi. I pescherecci dell'Unione, pertanto, non sono autorizzati a pescare nelle acque rientranti nelle disposizioni degli accordi in sospeso. La Commissione dovrebbe adoperarsi per "risvegliare" tali accordi o per terminare l'accordo di partenariato in questione.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Anche le attività di pesca che hanno luogo sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca e in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'organizzazione regionale di gestione della pesca o dalla legislazione dell'Unione che disciplina la pesca in alto mare.

(17)  Anche le attività di pesca che hanno luogo sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca e le attività di pesca non regolamentata in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'organizzazione regionale di gestione della pesca o dalla legislazione dell'Unione che disciplina la pesca in alto mare.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Gli accordi di noleggio possono compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione e avere un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all'Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci noleggiati dell'Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca.

(18)  Gli accordi di noleggio possono compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione e avere un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all'Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci noleggiati da operatori di paesi terzi e battenti una bandiera dell'Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Le procedure dovrebbero essere trasparenti e prevedibili sia per gli operatori dell'Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti.

(19)  Le procedure dovrebbero essere trasparenti, realizzabili e prevedibili sia per gli operatori dell'Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  L'Unione dovrebbe cercare di creare condizioni di parità a livello internazionale che consentano alla flotta di pesca dell'Unione di competere con altre nazioni che praticano la pesca, adattando opportunamente le norme di accesso al mercato quando norme più rigorose vengono adottate nei confronti della flotta dell'Unione.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

(a)  i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, oppure in alto mare, e

(a)  i pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente, all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, oppure in alto mare, e

(b)  i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(b)  i pescherecci di paesi terzi che esercitano attività di pesca nelle acque dell'Unione.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  "nave d'appoggio": una nave che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca;

(a)  "nave d'appoggio": una nave che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "autorizzazione di pesca": un'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione o a un peschereccio di un paese terzo, a cui conferisce il diritto di esercitare specifiche attività di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni;

(b)  "autorizzazione di pesca": un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio dell'Unione o a un peschereccio di un paese terzo in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli conferisce il diritto di esercitare specifiche attività di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni;

Motivazione

Al fine di rendere la definizione compatibile con quella del regolamento che istituisce un regime di controllo (articolo 4, punto 10).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "programma di osservazione": un regime istituito nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci, a determinate condizioni, al fine di verificare la conformità della nave alle norme adottate dalla detta organizzazione.

(f)  "programma di osservazione": un regime istituito nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS), di un paese terzo o di uno Stato membro che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci, a determinate condizioni, al fine di raccogliere dati e/o verificare la conformità della nave alle norme adottate da tale organizzazione, APPS o paese.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  "parte contraente": una parte contraente della convenzione o dell'accordo internazionale che istituisce un'organizzazione regionale di gestione della pesca, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante;

Motivazione

Il regolamento deve essere allineato al regolamento (CE) n. 1005/2008.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente agli allegati 1 e 2, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione;

(a)  ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente all'allegato, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione;

Motivazione

Gli autori del presente emendamento propongono di semplificare gli allegati che dovrebbero limitarsi a un unico testo per ridurre gli oneri burocratici.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il peschereccio e la relativa nave d'appoggio hanno un numero IMO;

(c)  il peschereccio e la relativa nave d'appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto dalla legislazione dell'UE;

Motivazione

Al momento l'UE prevede l'obbligo di un numero IMO solamente per le imbarcazioni la cui lunghezza supera i 15 metri. L'identificazione delle imbarcazioni da parte dell'Organizzazione marittima internazionale si sta rivelando un processo molto complesso a causa del numero elevato di imbarcazioni interessate.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatore e al peschereccio non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

soppresso

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Cambio di bandiera

Cambio di bandiera

1.   Il presente articolo si applica alle navi che, entro cinque anni dalla data della domanda di autorizzazione di pesca:

1.   Il presente articolo si applica alle navi che, durante i due anni che precedono la domanda di autorizzazione di pesca:

(a)  sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo e

(a)  sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo e

(b)  sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione entro 24 mesi dalla data di uscita dallo stesso.

(b)  sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

2.   Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha accertato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1:

2.   Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha verificato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1:

non ha partecipato ad attività di pesca INN e

(a)    non ha partecipato ad attività di pesca INN e

(b)  non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

(b)  non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o di un paese terzo che è stato identificato come un paese che autorizza una pesca non sostenibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012.

3.   A tal fine, l'operatore fornisce tutte le informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo considerato, compresi almeno i seguenti elementi:

3.   A tal fine, l'operatore fornisce le seguenti informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo durante il quale la nave ha operato sotto bandiera di un paese terzo:

(a)  una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato;

(a)  una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato;

(b)  una copia dell'autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera per il periodo considerato;

(b)  una copia dell'autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera per il periodo considerato;

(c)  una copia di qualsiasi autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque di paesi terzi nel periodo considerato;

(c)  una copia di qualsiasi autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque di paesi terzi nel periodo considerato;

(d)  una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato.

(d)  una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato.

 

(d bis)   storia completa della bandiera durante il periodo in cui la nave ha lasciato il registro della flotta dell'Unione.

4.   Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:

4.   Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:

(a)  che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, oppure

(a)  che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, oppure

(b)  che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1026/2012 del Consiglio.

(b)  che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1026/2012 del Consiglio.

5.   Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena il paese è stato identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile, l'operatore:

5.   Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena il paese è stato identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile, l'operatore:

(a)  ha cessato le operazioni di pesca e

(a)  ha cessato le operazioni di pesca e

(b)  ha avviato le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta da pesca del paese terzo.

(b)  ha avviato immediatamente le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta da pesca del paese terzo.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Controllo delle autorizzazioni di pesca

Controllo delle autorizzazioni di pesca

1.   L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.

1.   L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.

2.   L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.

2.   L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.

3.   Lo Stato membro di bandiera verifica che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.

3.   Lo Stato membro di bandiera verifica almeno una volta l'anno che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.

4.   Se una delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non è più soddisfatta, lo Stato membro di bandiera modifica o revoca l'autorizzazione e ne dà notifica all'operatore e alla Commissione.

4.   Se una delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non è più soddisfatta, lo Stato membro di bandiera adotta opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l'autorizzazione, e ne dà immediatamente notifica all'operatore e alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'ORGP o al paese terzo interessato.

5.   Su richiesta della Commissione, lo Stato membro di bandiera rifiuta, sospende o revoca l'autorizzazione in presenza di imperativi motivi politici connessi allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine o alla prevenzione o soppressione della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

5.   Su richiesta debitamente motivata della Commissione, lo Stato membro di bandiera rifiuta, sospende o revoca l'autorizzazione:

 

(a)   per motivi imperativi di urgenza relativi a una grave minaccia allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;

 

(b)   in presenza di gravi violazioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nel quadro della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), o al fine di prevenire tali violazioni in caso di rischio elevato, oppure

 

(c)   qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

 

La richiesta debitamente motivata di cui al paragrafo 1 è accompagnata da informazioni pertinenti e adeguate. La Commissione informa immediatamente l'operatore e lo Stato membro di bandiera nel momento in cui presenta una richiesta debitamente motivata. La richiesta della Commissione è seguita da un periodo di consultazione di 15 giorni tra la Commissione e lo Stato membro di bandiera.

6.   Se lo Stato membro di bandiera non provvede a rifiutare, modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5, la Commissione può decidere di revocare l'autorizzazione e di darne notifica allo Stato membro di bandiera e all'operatore.

6.   Se, al termine del periodo di 15 giorni di cui al paragrafo 5, la Commissione conferma la sua richiesta e lo Stato membro di bandiera non provvede a rifiutare, modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5, la Commissione può decidere, al termine di un ulteriore periodo di cinque giorni, di revocare l'autorizzazione e notifica la sua decisione allo Stato membro di bandiera e all'operatore.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale ORGP.

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale ORGP. Laddove siano stati conclusi APPS prima del... [data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente comma si applica a partire dal... [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Motivazione

La Guinea-Bissau, con cui l'UE ha concluso un accordo di pesca, non è parte contraente o cooperante di alcuna organizzazione regionale per la pesca. Occorre prevedere un tempo sufficiente per adottare le misure necessarie e onorare i costi relativi all'adesione a un'organizzazione regionale per la pesca.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'Unione può destinare una percentuale dei finanziamenti destinati al sostegno settoriale a paesi terzi con cui ha concluso APPS, al fine di aiutare tali paesi terzi ad aderire a ORGP.

Motivazione

Aderire a un'organizzazione regionale della pesca potrebbe essere proibitivo per alcuni dei paesi terzi con cui l'UE ha concluso accordi di pesca.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'Unione garantisce che gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile siano in linea con il presente regolamento.

Motivazione

L'UE non dovrebbe poter negoziare deroghe alle norme del presente regolamento in nuovi accordi o protocolli. Una simile formulazione appare nel regolamento di base, come l'articolo 31.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  dal proprio Stato membro di bandiera e

(a)  dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività di pesca e

Motivazione

Lo Stato membro dovrebbe concedere licenze di pesca solo dopo che il paese terzo abbia autorizzato i pescherecci nelle sue acque e non il contrario.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività.

(b)  dal proprio Stato membro di bandiera.

Motivazione

Lo Stato membro dovrebbe concedere licenze di pesca solo dopo che il paese terzo abbia autorizzato i pescherecci nelle sue acque e non il contrario.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'operatore ha pagato tutti i canoni e le sanzioni finanziarie richieste dall'autorità competente del paese terzo nel corso degli ultimi 12 mesi.

(c)  l'operatore ha pagato tutti i canoni e

 

(c bis)  l'operatore ha pagato tutte le sanzioni finanziarie applicabili imposte dall'autorità competente del paese terzo, una volta concluse le procedure giuridiche applicabili.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  il peschereccio ha un'autorizzazione rilasciata da un paese terzo.

Motivazione

Lo Stato membro non dovrebbe concedere alcuna autorizzazione finché il paese terzo non abbia dato il suo consenso: ciò permetterà una maggiore certezza del diritto.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

Articolo 12

Gestione delle autorizzazioni di pesca

Gestione delle autorizzazioni di pesca

1.   Dopo aver rilasciato un'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di autorizzazione da inviare al paese terzo.

1.   Dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di rilascio dell'autorizzazione del paese terzo.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni elencate negli allegati 1 e 2 e tutti gli altri dati richiesti nell'ambito dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni elencate nell'allegato e tutti gli altri dati richiesti nell'ambito dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

3.   Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 10 giorni di calendario prima del termine ultimo per la trasmissione delle domande fissato nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

3.   Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 15 giorni di calendario prima del termine ultimo per la trasmissione delle domande fissato nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile. La Commissione può inviare allo Stato membro di bandiera una richiesta debitamente motivata riguardante qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

4.   Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11, la Commissione trasmette la domanda al paese terzo.

4.   Entro un termine di 10 giorni di calendario dal ricevimento della domanda o, qualora fosse stato richiesto un complemento di informazione ai sensi del paragrafo 3, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, la Commissione effettua un esame preliminare per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11. La Commissione trasmette la domanda al paese terzo oppure comunica allo Stato membro che la domanda è stata rifiutata.

5.   Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera.

5.   Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione in virtù dell'accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente tale informazione al proprietario del peschereccio.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

Articolo 13

Riassegnazione di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile

Riassegnazione temporanea di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile

1.   Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

1.   Alla fine della prima metà del periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

2.   Entro 10 giorni dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:

2.   Entro 20 giorni dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:

(a)  comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel corso dell'anno o del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure

(a)  comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel corso della seconda metà del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure

(b)  notificare alla Commissione gli scambi di possibilità di pesca da essi effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(b)  notificare alla Commissione gli scambi di possibilità di pesca da essi effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.   Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 e, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca inutilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

3.   Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 e, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione, per un periodo di dieci giorni successivo a quello di cui al paragrafo 2, può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca inutilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

4.   Entro 10 giorni dal ricevimento di tale invito a manifestare interesse, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca inutilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.

4.   Entro 10 giorni dal ricevimento di tale invito a manifestare interesse, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca inutilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.

5.   Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati.

5.   Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati circa il numero di domande di autorizzazione presentate, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.

6.   Se gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale non manifestano interesse per le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione può rivolgere un invito a presentare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

6.   Se gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale non manifestano interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alla fine del periodo di dieci giorni, la Commissione può rivolgere un invito a presentare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

7.   Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 5, la Commissione procede alla riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate su base temporanea applicando il metodo di cui all'articolo 14.

7.   Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 5 e in stretta collaborazione con essi, la Commissione procede alla riassegnazione, esclusivamente su base temporanea, delle possibilità di pesca non utilizzate applicando il metodo di cui all'articolo 14.

 

7 bis.   La riasssegnazione di cui al paragrafo 7 si applica soltanto durante la seconda metà del periodo di attuazione di cui al paragrafo 1 e ha luogo solo una volta durante quel periodo.

 

7 ter.   La Commissione comunica agli Stati membri:

 

(a)   a favore di quali Stati membri è stata effettuata la riassegnazione;

 

(b)   le quantità assegnate agli Stati membri a favore dei quali è stata effettuata la riassegnazione e

 

(c)   i criteri di assegnazione impiegati ai fini della riassegnazione.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Semplificazione delle procedure per il rinnovo annuale delle autorizzazioni di pesca esistenti durante il periodo in cui si applica il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile in vigore

 

Durante il periodo di validità di un APPS dell'Unione dovrebbero essere consentite procedure più rapide, più semplici e più flessibili per il rinnovo delle licenze dei pescherecci il cui status (caratteristiche, bandiera, proprietà o conformità) non è cambiato da un anno all'altro.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

Articolo 14

Metodo di riassegnazione

Metodo di riassegnazione temporanea

1.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un metodo per la riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

1.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un metodo per la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al tempo limitato di cui si dispone per sfruttare le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a 6 mesi.

2.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al tempo limitato di cui si dispone per sfruttare le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a 6 mesi.

3.   Nel definire il metodo di riassegnazione, la Commissione applica i seguenti criteri:

3.   Nel definire il metodo di riassegnazione, la Commissione applica i seguenti criteri trasparenti e oggettivi, tenendo conto dei fattori di tipo ambientale, sociale ed economico:

(a)  possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;

(a)  possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;

(b)  numero di Stati membri richiedenti;

(b)  numero di Stati membri richiedenti;

(c)  quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;

(c)  quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;

(d)  livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente;

(d)  livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente;

(e)  numero, tipo e caratteristiche dei pescherecci e degli attrezzi utilizzati;

(e)  numero, tipo e caratteristiche dei pescherecci e degli attrezzi utilizzati;

(f)  coerenza del piano di pesca trasmesso dagli Stati membri richiedenti con gli elementi di cui alle lettere da a) a e).

(f)  coerenza del piano di pesca trasmesso dagli Stati membri richiedenti con gli elementi di cui alle lettere da a) a e).

 

La Commissione pubblica la motivazione in base alla quale ha effettuato la riassegnazione.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nel caso in cui il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni di un contingente annuale, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che definisca un metodo per assegnare le corrispondenti possibilità di pesca agli Stati membri su base mensile, trimestrale o sulla base di un altro periodo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

1.  Nel caso in cui il protocollo di un APPS stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni di un contingente annuale, l'assegnazione delle possibilità di pesca agli Stati membri è coerente con le possibilità di pesca annuali ad essi assegnate a norma del pertinente atto giuridico dell'Unione. Tale principio non si applica solo quando gli Stati membri interessati convengono su piani di pesca che tengono conto dei limiti di cattura mensili o trimestrali o di altre suddivisioni di un contingente annuale.

Motivazione

L'emendamento propone un sistema migliore in cui agli Stati membri è garantito il mantenimento della loro quota percentuale dei limiti di cattura mensili.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'assegnazione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri in base al pertinente regolamento del Consiglio.

soppresso

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  dal proprio Stato membro di bandiera e

(a)  dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività e

Motivazione

Lo Stato membro dovrebbe concedere licenze di pesca solo dopo che il paese terzo abbia autorizzato i pescherecci nelle sue acque e non il contrario.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività.

(b)  dal proprio Stato membro di bandiera.

Motivazione

Lo Stato membro dovrebbe concedere licenze di pesca solo dopo che il paese terzo abbia autorizzato i pescherecci nelle sue acque e non il contrario.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca svolte nelle acque di paesi terzi ogniqualvolta il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile riguardante tali acque non sia stato in vigore con il paese terzo in questione per almeno i 3 anni precedenti.

 

In caso di rinnovo del protocollo, l'autorizzazione di pesca è automaticamente revocata alla data di entrata in vigore del suddetto protocollo.

Motivazione

Gli "accordi in sospeso" si riferiscono ai paesi che hanno adottato un accordo di partenariato di pesca senza che, per ragioni strutturali o contingenti, sia in vigore un protocollo. Poiché non è stata risolta la questione relativa agli APPS in sospeso aventi protocolli non attuati, l'Unione dovrebbe offrire una soluzione per consentire in alcuni casi autorizzazioni di pesca dirette soggette a certe condizioni.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

Articolo 18

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile soltanto se:

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile soltanto se:

(a)  con il paese terzo in questione non è stato stipulato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, o l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile in vigore prevede espressamente la possibilità di autorizzazioni dirette;

(a)  con il paese terzo in questione non è stato stipulato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile;

(b)  i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

(b)  i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

 

b bis)  esiste un surplus di catture ammissibili come prescritto all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS;

(c)  l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:

(c)  l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:

 

–  una copia della legislazione applicabile in materia di pesca quale fornita all'operatore dallo Stato costiero;

–  una conferma scritta, rilasciata dal paese terzo in seguito alle trattative tra quest'ultimo e l'operatore, delle modalità della prevista autorizzazione diretta per l'accesso alle proprie risorse di pesca, compresa la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura;

–  un'autorizzazione di pesca in corso di validità fornita dal paese terzo per le attività di pesca proposte, che contenga le modalità di accesso alle risorse di pesca, comprese la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura;

–  la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi:

–  la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi:

•  una valutazione scientifica fornita dal paese terzo e/o da un'organizzazione regionale di gestione della pesca

•  una valutazione scientifica fornita dal paese terzo e/o da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e/o da un organismo regionale della pesca dotato di competenze scientifiche riconosciuto dalla Commissione e

•  l'esame di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale;

•  in caso di valutazione da parte del paese terzo, l'esame di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale o, se del caso, dell'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività di pesca in questione;

  una copia della legislazione del paese terzo in materia di pesca;

 

–  un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni

–  un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni e

(d)  nel caso in cui le previste attività di pesca vertano su specie gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca, il paese terzo è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale organizzazione.

(d)  nel caso in cui le previste attività di pesca vertano su specie gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca, il paese terzo è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale organizzazione.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19

Articolo 19

Gestione delle autorizzazioni dirette

Gestione delle autorizzazioni dirette

1.  Dopo aver rilasciato un'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni enumerate negli allegati 1 e 2 e nell'articolo 18.

1.  Dopo aver accertato la conformità con il requisito di cui all'articolo 18, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni enumerate nell'allegato e nell'articolo 18.

2.   Se la Commissione non chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 15 giorni di calendario dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera comunica all'operatore che può avviare le attività di pesca in questione, purché sia in possesso anche dell'autorizzazione diretta del paese terzo.

2.   La Commissione conduce un esame preliminare delle informazioni di cui al paragrafo 1. Essa può chiedere ulteriori informazioni o giustificazioni riguardanti le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un termine di 15 giorni.

3.   Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 18 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni o giustificazioni richieste.

3.   Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 18 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro un mese dal ricevimento iniziale delle informazioni o giustificazioni richieste.

 

3 bis.   Fermi restando i paragrafi da 1 a 3, se un'autorizzazione di pesca va rinnovata entro un periodo non superiore a due anni dal rilascio di un'autorizzazione iniziale agli stessi termini e condizioni dell'autorizzazione iniziale, lo Stato membro può rilasciare direttamente tale autorizzazione dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 e ne informa senza indugio la Commissione. La Commissione dispone di 15 giorni per sollevare obiezioni in base alla procedura di cui all'articolo 7.

4.   Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera.

4.   Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, il quale lo rende noto al proprietario del peschereccio.

5.   Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione.

5.   Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione e il proprietario del peschereccio.

6.   L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta.

6.   L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP

 

Ai fini dell'attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP e in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'Unione incoraggia valutazioni periodiche delle prestazioni da parte di organismi indipendenti e svolge un ruolo attivo nell'istituire e rafforzare i comitati di attuazione di tutte le ORGP di cui è parte contraente. In particolare, essa garantisce che tali comitati di attuazione si occupino della supervisione generale dell'attuazione della politica esterna della pesca e delle misure decise in seno all'ORGP.

Motivazione

Scopo dell'emendamento è rammentare gli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  l'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni regionali di gestione della pesca;

Motivazione

L'Unione dovrebbe essere parte contraente, se i suoi pescherecci devono poter operare.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  è stato inserito nel pertinente registro o elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca

(b)  è stato inserito nel pertinente registro o elenco delle navi autorizzate dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

Articolo 23

Registrazione da parte di organizzazioni regionali di gestione della pesca

Registrazione da parte di organizzazioni regionali di gestione della pesca

1.   Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione l'elenco o gli elenchi delle navi da esso autorizzate a esercitare attività di pesca sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

1.   Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione l'elenco o gli elenchi dei pescherecci definiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono attivi e che, ove del caso, dispongono di una registrazione associata delle catture, che sono stati da esso autorizzati a esercitare attività di pesca sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

2.   L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle prescrizioni dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e recano le informazioni di cui agli allegati 1 e 2.

2.   L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle prescrizioni dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e recano le informazioni di cui all'allegato.

3.   La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

3.   La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario entro un termine di 10 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1. Essa motiva ogni richiesta di questo tipo.

4.   Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 22, la Commissione trasmette l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate all'organizzazione regionale di gestione della pesca.

4.   Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 22, ed entro un termine di 15 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate all'organizzazione regionale di gestione della pesca.

5.   Se il registro o l'elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca non è accessibile al pubblico, la Commissione comunica allo Stato membro di bandiera le navi ivi figuranti.

5.   Se il registro o l'elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca non è accessibile al pubblico, la Commissione trasmette l'elenco delle navi autorizzate agli Stati membri interessati dall'attività di pesca in questione.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

Articolo 24

Campo d'applicazione

Campo d'applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera; e

a)  gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dallo Stato membro di bandiera di tale peschereccio sulla base di una valutazione scientifica accertante la sostenibilità delle attività di pesca proposte convalidate dal proprio istituto scientifico nazionale o, se del caso, dall'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività di pesca in questione; e

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5.

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se:

 

a)   sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5;

 

b)   le attività di pesca previste sono:

 

-   basate su un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e

 

-   conformi a una valutazione scientifica, che tenga conto della conservazione delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini, fornita dall'istituto scientifico nazionale dello Stato membro di bandiera.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27

Articolo 27

Notifica alla Commissione

Notifica alla Commissione

Lo Stato membro di bandiera notifica l'autorizzazione di pesca alla Commissione almeno 15 giorni di calendario prima dell'inizio delle previste attività di pesca in alto mare, fornendo le informazioni di cui agli allegati 1 e 2.

Lo Stato membro di bandiera notifica l'autorizzazione di pesca alla Commissione almeno 8,5 giorni di calendario prima dell'inizio delle previste attività di pesca in alto mare, fornendo le informazioni di cui all'allegato.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28

Articolo 28

Principi

Principi

1.   Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di contratti di noleggio se è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, salvo disposizione contraria del suddetto accordo.

1.   Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di contratti di noleggio se è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

2.   Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.

2.   Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.

 

2 bis.   Le navi dell'Unione operano nell'ambito di contratti di noleggio in acque sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca solo se lo Stato a cui la nave è concessa in noleggio è un paese membro di quell'organizzazione.

3.   Un peschereccio dell'Unione noleggiato non può utilizzare le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera. Le catture di una nave noleggiata devono essere imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore.

3.   Un peschereccio dell'Unione noleggiato non può utilizzare le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera per la durata del noleggio. Le catture di una nave noleggiata devono essere imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore.

 

3 bis.   Nessuna disposizione del presente regolamento riduce le responsabilità dello Stato membro di bandiera per quanto riguarda i suoi obblighi a norma del diritto internazionale, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o di altre disposizioni della politica comune della pesca, tra cui gli obblighi di notifica.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 29 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  che l'accordo di noleggio sia specificato nell'autorizzazione di pesca.

(b)  che i dettagli dell'accordo di noleggio, tra cui il periodo, le possibilità di pesca e la zona di pesca, siano specificati nell'autorizzazione di pesca.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 30 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se a bordo di un peschereccio dell'Unione vengono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione, l'operatore della nave trasmette tali dati al proprio Stato membro di bandiera.

Se a bordo di un peschereccio dell'Unione vengono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione in conformità della legislazione dell'Unione o dell'ORGP, l'operatore della nave trasmette tali dati al proprio Stato membro di bandiera.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

Articolo 31

Trasmissione di informazioni a paesi terzi

Trasmissione di informazioni a paesi terzi

1.   Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, e se l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il paese terzo in questione lo prevede, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco al paese terzo, e invia copia di tale comunicazione al suo Stato membro di bandiera.

1.   Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco sia al suo Stato membro di bandiera che al paese terzo.

2.   Lo Stato membro di bandiera valuta la coerenza dei dati trasmessi al paese terzo di cui al paragrafo 1 con i dati ricevuti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Lo Stato membro di bandiera valuta la coerenza dei dati trasmessi al paese terzo di cui al paragrafo 1 con i dati ricevuti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nel caso in cui tali dati risultino incoerenti, lo Stato membro indaga al fine di stabilire se tale incoerenza si configuri come attività di pesca INN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e adotta provvedimenti adeguati a norma degli articoli da 43 a 47 del medesimo regolamento.

3.   La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura e delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 è considerata un'infrazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla politica comune della pesca. La gravità dell'infrazione è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata o la ripetizione dell'infrazione.

3.   La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura e delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 è considerata un'infrazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla politica comune della pesca. La gravità dell'infrazione è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata o la ripetizione dell'infrazione.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Titolo III – articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 bis

 

Requisiti per l'appartenenza a un'ORGP

 

Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione.

1.  Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. L'autorizzazione di pesca è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di cui all'articolo 5.

Motivazione

Se le navi dell'Unione che esercitano attività di pesca all'estero devono soddisfare determinati criteri, allora tali criteri dovrebbero applicarsi anche alle navi dei paesi terzi che esercitano attività di pesca nell'UE.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione è tenuto a rispettare le norme che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera e le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca.

2.  Un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione è tenuto a rispettare le norme che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera. Qualora le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca fossero diverse, esse devono essere menzionate esplicitamente in tale accordo oppure per mezzo di norme concordate con il paese terzo che applica l'accordo.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

Articolo 33

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:

La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:

 

(-a)  esiste un surplus di catture ammissibili a copertura delle possibilità di pesca proposte ai sensi dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS;

(a)  le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete ed esatte; il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio hanno un numero IMO;

(a)  le informazioni di cui all'allegato riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete ed esatte; il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto dalla legislazione dell'Unione;

(b)  nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatore e al peschereccio non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

(b)  nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, al comandante del peschereccio e al peschereccio interessato non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi;

(c)  il peschereccio non figura in un elenco INN e/o il paese terzo non è identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;

(c)  il peschereccio non figura in un elenco di navi che praticano la pesca INN adottato da un paese terzo, da un'organizzazione regionale di gestione della pesca o dall'unione conformemente al regolamento (CE) n. 1005/2008 e/o il paese terzo non è identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;

(d)  il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo.

(d)  il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora ciò sia giustificato da imperativi motivi politici, segnatamente in relazione a norme internazionali in materia di diritti umani o alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure qualora, per i motivi suddetti o per qualsiasi altro motivo politico imperioso, l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

2.   La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione:

 

(a)    in casi riguardanti, tra l'altro, norme internazionali in materia di diritti umani;

 

 

(b)   per imperativi motivi di urgenza relativi a una grave minaccia allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;

 

(c)   qualora si rendano necessari interventi per impedire un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio relativa alla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata; oppure

 

(d)   per i motivi suddetti o per qualsiasi altro motivo politico imperioso, l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

 

La Commissione informa immediatamente il paese terzo nel caso in cui rifiuti, sospenda o ritiri l'autorizzazione in conformità al primo comma.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi.

1.  Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi. L'ammontare della detrazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39

Articolo 39

Registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione

Registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione

1.   La Commissione istituisce e gestisce un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca dell'Unione comprendente una parte pubblica e una protetta. Il registro:

1.   La Commissione istituisce e gestisce un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca dell'Unione contenente tutte le autorizzazioni di pesca concesse in conformità dei titoli II e III e comprendente una parte pubblica e una protetta. Il registro:

(a)   contiene tutte le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 e indica lo stato di ogni autorizzazione in tempo reale;

(a)   contiene tutte le informazioni di cui all'allegato e indica lo stato di ogni autorizzazione in tempo reale;

(b)  è utilizzato per lo scambio di dati e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri

(b)  è utilizzato per lo scambio di dati e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e

(c)  è utilizzato unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce.

(c)  è utilizzato unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce.

2.   L'elenco delle autorizzazioni di pesca compreso nel registro è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:

2.   L'elenco delle autorizzazioni di pesca compreso nel registro è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:

(a)  nome e bandiera della nave;

(a)  nome e bandiera della nave e relativi numeri CFR e IMO ove richiesto dalla legislazione dell'Unione;

 

a bis)  nome, città e paese di residenza del proprietario dell'impresa o del proprietario effettivo;

(b)  tipo di autorizzazione e

(b)  tipo di autorizzazione, comprese le possibilità di pesca e

(c)  periodo e zona autorizzati per l'attività di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca).

(c)  periodo e zona autorizzati per l'attività di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca).

3.   Gli Stati membri si avvalgono del registro per trasmettere alla Commissione le autorizzazioni di pesca e per mantenere i dati aggiornati secondo il disposto degli articoli 12, 19, 23 e 27.

3.   Gli Stati membri si avvalgono del registro per trasmettere alla Commissione le autorizzazioni di pesca e per mantenere i dati aggiornati secondo il disposto degli articoli 12, 19, 23 e 27.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 40 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per rendere operativo un registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione e per consentire agli Stati membri di soddisfare i requisiti tecnici di trasmissione, la Commissione fornisce assistenza tecnica agli Stati membri interessati. A tal fine, essa aiuta le autorità nazionali a trasmettere le informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire per ciascun tipo di autorizzazione e, entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], mette a punto un'applicazione informatica per gli Stati membri, affinché possano trasferire in automatico e in tempo reale al registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione i dati relativi alle domande di autorizzazione e alle caratteristiche delle navi.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 40 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per il sostegno tecnico e finanziario al trasferimento di informazioni, gli Stati membri possono ricorrere all'aiuto finanziario a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[2].

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca o di analoghe organizzazioni per la pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante, comunicare informazioni pertinenti in merito all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2 per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato II bis

 

Elenco delle informazioni da trasmettere per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

 

* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 48 non devono necessariamente essere compilate se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR o il numero IMO)

 

I

RICHIEDENTE

 

1

Identificativo della nave (numero IMO, numero CFR, ecc.)

 

2

Nome della nave

 

3

Nome dell'operatore economico*

 

4

E-mail*

 

5

Indirizzo

 

6

Fax

 

7

Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF...)*

 

8

Telefono

 

9

Nome del proprietario

 

10

E-mail*

 

11

Indirizzo

 

12

Fax

 

13

Telefono

 

14

Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico*

 

15

E-mail*

 

16

Indirizzo

 

17

Fax

 

18

Telefono

 

19

Nome del o dei comandanti*

 

20

E-mail*

 

21

Nazionalità*

 

22

Fax

 

23

Telefono

 

II

CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE DI PESCA

 

Tipo di autorizzazione (accordo di pesca, autorizzazione diretta, ORGP, alto mare, noleggio, nave d'appoggio)

 

24

Tipo di nave (codice FAO)*

 

25

Tipo di attrezzo (codice FAO)*

 

26

Zone di pesca (codice FAO)*

 

27

Specie bersaglio – codice FAO o categoria di pesca (accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS))*

 

28

Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)

 

29

Numero di registro dell'ORGP (se noto)*

 

30

Elenco delle navi d'appoggio: Nome / numero IMO / numero CFR

 

III

NOLEGGIO

 

31

Nave operante nell'ambito di un accordo di noleggio*: sì/no

 

32

Tipo di accordo di noleggio

 

33

Periodo di noleggio (date di inizio e di fine)*

 

34

Possibilità di pesca (tonnellate) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio*

 

35

Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio*

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

MOTIVAZIONE

Contesto

Il regime di controllo dell'Unione europea (UE) nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) si compone di tre pilastri: il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca, il regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il meno conosciuto regolamento (CE) n. 1006/2008 relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie ("regolamento sulle autorizzazioni di pesca").

Quest'ultimo, risalente al 2008, riguardava tre tipi di attività di pesca, oltre a specificare le condizioni e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione operanti nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) o in zone di pesca gestite da organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP). Tale regolamento disciplina inoltre il rilascio, da parte della Commissione, delle autorizzazioni a navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'UE.

La proposta della Commissione di procedere a una revisione di tale importante regolamento è tempestiva per una serie di ragioni. La riforma della PCP ha introdotto un capitolo specifico relativo alla dimensione esterna e ciò deve riflettersi nelle disposizioni della PCP. Ora l'Unione deve assicurare "che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi"[1].

Inoltre, "i pescherecci unionali catturano unicamente il surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), identificato, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca di tutte le flotte per gli stock interessati"[2].

Il concetto di stock in "surplus" si riferisce ai prodotti ittici che possono essere catturati in modo sostenibile nelle acque dello Stato costiero ma che quest'ultimo non cattura, spesso perché non dispone della capacità di pesca necessaria. La PCP si applica inoltre ai cittadini degli Stati membri[3] in possesso dei requisiti specifici definiti dal regolamento sulla pesca INN[4].

È pertanto opportuno procedere a un'adeguata revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca.

Inoltre, il quadro normativo internazionale si è altresì evoluto, con un nuovo accordo vincolante sulle misure di competenza dello Stato di approdo, gli orientamenti volontari elaborati dalla FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e, lo scorso anno, il parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS)[5], che ha gettato luce sulle responsabilità dell'UE quale Stato di bandiera relativamente alle attività di pesca praticate dalle navi dei suoi Stati membri.

Infine, come già sottolineato in passato (relazione di Isabella Lövin sulla dimensione esterna della riforma, A7-0290/2012, e relazione di Linnéa Engström sulle norme comuni per quanto riguarda la dimensione esterna, A8-0052/2016), l'operato delle navi dell'UE al di fuori delle acque unionali esula dalle attività disciplinate dall'attuale regolamento sulle autorizzazioni di pesca (accordi bilaterali e pesca nell'ambito di ORGP). Gli armatori possono stipulare accordi privati o contratti di noleggio per la pratica di attività di pesca nelle acque di paesi terzi con i quali non esistono APPS, o in alto mare, dove non vi sono ORGP. Nonostante la rete delle ORGP si stia ampliando a livello mondiale con la nascita di nuove organizzazioni, tuttavia alcune importanti zone di pesca non sono ancora gestite nel rispetto delle norme internazionali di un'ORGP. Il fatto che l'attuale regolamento sulle autorizzazioni di pesca non abbia incluso questo tipo di attività della flotta ha rappresentato un grave punto di debolezza.

La proposta della Commissione di rivedere il regolamento sulle autorizzazioni di pesca, che prenderà il nome di gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, trova pertanto un riscontro molto favorevole. Il Consiglio consultivo per la flotta oceanica dell'UE ha già espresso parere positivo nella sua posizione sul regolamento sulle autorizzazioni di pesca, accogliendo la proposta quale meccanismo più efficace per includere le attività di tutte le navi battenti bandiera dell'UE operanti al di fuori delle acque unionali, introducendo norme comuni di ammissibilità per tali imbarcazioni (contribuendo pertanto alla creazione di condizioni di parità per gli operatori dell'Unione) e rendendo più chiare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. È importante evidenziare che ora gli accordi privati e i contratti di noleggio saranno inclusi nel regolamento. Come in passato, la Commissione stessa sarà responsabile del rilascio delle autorizzazioni alle navi di paesi terzi che esercitano attività di pesca nelle acque dell'Unione nell'ambito di accordi di accesso reciproco.

La flotta oceanica dell'UE costituisce una parte importante della flotta complessiva in ragione dei suoi contributi in termini di occupazione e di approvvigionamento di prodotti ittici sul mercato dell'Unione. Tale flotta attraversa gli oceani di tutto il mondo e in molti casi costituisce la manifestazione più visibile della politica comune della pesca. Per tale motivo, la flotta deve essere considerata come un "valido ambasciatore" dell'UE. Negli ultimi anni le disposizioni contenute nella PCP relative alla flotta esterna sono notevolmente migliorate e la proposta della Commissione servirà in larga parte a consolidare i progressi compiuti in passato e a estenderli a nuove parti della flotta.

Il parere consultivo dell'ITLOS, in risposta alle questioni sollevate dalla Commissione subregionale della pesca, ha confermato che, avendo l'UE competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione delle risorse marine nel quadro della PCP, l'Unione è altresì responsabile di assicurare che le attività delle navi battenti bandiera di uno Stato membro siano conformi alle misure dello Stato costiero in materia di conservazione, oltre a dovere garantire che tali navi non pratichino attività di pesca INN. Il parere consultivo pone l'accento sulla dovuta diligenza che l'Unione deve esercitare a tale riguardo. È dunque opportuno che l'Unione europea assuma il controllo delle autorizzazioni concesse alla flotta esterna. Il Comitato economico e sociale europeo si è espresso favorevolmente al riguardo e, nel suo parere sul regolamento sulle autorizzazioni di pesca, ha sottolineato che il ruolo della Commissione europea quale guardiano dei trattati consisteva nel verificare la validità dell'autorizzazione sulla base delle norme di ammissibilità, garantendo in tal modo l'ottemperanza degli Stati membri ai loro obblighi. Ciò consentirà di rendere ancora più coerente la gestione delle flotte oceaniche.

È inevitabile che una proposta così complessa contenga disposizioni tempestive ed equilibrate e altre che riflettono idee della Commissione che possono essere migliorate.

La proposta si fonda su basi solide, in quanto include tutti i tipi di attività esercitate dalle navi dell'UE operanti all'estero e introduce norme di ammissibilità coerenti, oltre a creare una banca dati comune per tutte le navi. Ciononostante, le procedure e le tempistiche proposte dalla Commissione per i differenti tipi di autorizzazioni non sono sufficientemente chiare e coerenti.

Posizione del relatore

Il relatore propone una serie di emendamenti per migliorare e chiarire alcuni aspetti della proposta, tra cui:

articolo 7 (disposizioni comuni per tutte le autorizzazioni): la proposta di regolamento conferisce alla Commissione l'autorità di revocare un'autorizzazione a una nave in presenza di "imperativi motivi politici". Tale motivazione è eccessivamente vaga. Si propongono chiarimenti in tal senso, in linea con il parere del Comitato economico e sociale europeo, al fine di limitare in modo più rigoroso tale diritto della Commissione;

articolo 12 (autorizzazioni nell'ambito di APPS): la Commissione sembra concedersi un tempo illimitato per trasmettere le richieste di autorizzazione ai paesi terzi nell'ambito di APPS. Occorre introdurre limiti precisi onde scongiurare un clima di eccessiva incertezza a scapito degli armatori;

articolo 18 (autorizzazioni dirette): se da un lato risulta valida l'idea di chiedere all'operatore della nave di fornire prove scientifiche circa la sostenibilità delle operazioni di pesca proposte nell'ambito di un accordo privato con un paese terzo, dall'altro non dovrebbe spettare all'armatore reperire e trasmettere la legislazione di tale paese in materia di pesca. È più ragionevole che siano i servizi della Commissione nel paese terzo a occuparsi di ciò. Sarebbe inoltre opportuno fornire determinati dettagli aggiuntivi riguardo alle attività previste;

articolo 19 (autorizzazioni dirette): anche in questo caso, si avanza una proposta per ridurre le lunghe tempistiche indicate dalla Commissione;

articolo 21 (ORGP): a giusto titolo, la Commissione propone che i paesi terzi con i quali l'UE ha sottoscritto un accordo bilaterale siano parti contraenti dell'opportuna organizzazione regionale per la gestione della pesca, in ragione delle responsabilità che incombono sia agli Stati di bandiera sia a quelli costieri, come evidenziato nel parere consultivo dell'ITLOS. Per motivi di coerenza, qualora una nave dell'UE intenda esercitare attività di pesca in una zona gestita da un'ORGP, l'Unione dovrebbe aderire a detta ORGP;

articolo 23 (ORGP): anche in questo caso, la Commissione non ha definito le tempistiche per trasmettere a un'ORGP l'elenco delle navi dell'UE autorizzate a esercitare attività di pesca. Si propone un termine specifico per l'azione della Commissione;

articolo 25 (pesca in alto mare): la Commissione richiede ragionevolmente una valutazione scientifica che dimostri la sostenibilità delle attività proposte nell'ambito di accordi privati (si veda l'art. 18); sarebbe opportuno introdurre un requisito simile per le navi che intendono esercitare attività di pesca in alto mare al di fuori dell'ambito di applicazione di un'ORGP;

articolo 31 (obblighi di segnalazione): le navi che operano nelle acque di un paese terzo, nel quadro di un APPS o di un accordo privato, dovrebbero essere tenute a trasmettere i dati relativi alla cattura e altre informazioni rilevanti direttamente allo Stato membro di bandiera e allo Stato costiero. Tale trasparenza può aiutare lo Stato costiero a monitorare l'attuazione dell'accordo;

articolo 39 (registro delle autorizzazioni di pesca): ai fini di una maggiore trasparenza, sarebbe opportuno inserire alcune informazioni aggiuntive nella sezione pubblica del registro.

Conclusioni

La Commissione ha avanzato una valida proposta che apporterà i necessari miglioramenti alla gestione della flotta oceanica dell'UE. Tale proposta garantirà condizioni di parità a tutte le attività di pesca esercitate da navi battenti bandiera dell'Unione, assicurando che l'UE adempia le sue responsabilità di Stato di bandiera nonché di Stato della proprietà beneficiaria. Nello specifico, è motivo di soddisfazione notare che la proposta risponde a diversi punti già sollevati nella precedente relazione di Engström sulla dimensione esterna della PCP (A8-0052/2016), introducendo nella politica comune della pesca i requisiti giuridici appropriati. Tale relazione esortava inoltre l'UE a promuovere le sue norme ambientali e sociali a livello internazionale avvalendosi della propria influenza sulle ORGP e attraverso la sua rete di APPS.

L'Unione europea, essendo uno dei principali attori nel settore della pesca, deve dare l'esempio e incoraggiare le altri parti, sia gli Stati costieri sia quelli che praticano la pesca oceanica, ad adottare e realizzare sistemi di gestione della pesca in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile ed equo delle risorse marine, contribuendo alla sicurezza alimentare e al futuro degli uomini e delle donne delle comunità costiere (sia in Europa sia all'estero) la cui sopravvivenza dipende dalla pesca.

  • [1]   Regolamento (UE) n. 1380/2013, articolo 28, paragrafo 2, lettera d).
  • [2]  Regolamento (UE) n. 1380/2013, articolo 31, paragrafo 4.
  • [3]  Regolamento (UE) n. 1380/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera d).
  • [4]  Regolamento (CE) n. 1005/2008, articoli 39 e 40.
  • [5]  Parere consultivo n. 21 del 2 aprile 2015.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione [del progetto di relazione / della relazione, fino alla sua approvazione in commissione]:

Soggetti giuridici e/o persone fisiche

Rappresentanti dei seguenti Stati membri: Francia, Polonia, Spagna, Germania

Rappresentanti di diverse ONG (CFFA, WWF, Oceana, EJF, ClientEarth)

Presidenza del Consiglio

Commissione europea

Rappresentanti del settore: Europêche

PARERE della commissione per lo sviluppo (2.9.2016)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
(COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))

Relatore per parere: Maria Heubuch

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione rappresenta la revisione di un regolamento del 2008 che stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca in acque extraunionali, nonché per il rilascio alle navi di paesi terzi di autorizzazioni di pesca nelle acque dell'Unione. La proposta costituisce uno dei tre pilastri del regime di controllo della politica comune della pesca (PCP); gli altri due sono il regolamento sul controllo e il regolamento dell'UE per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento sulla pesca INN). Dal momento che la riforma della PCP del 2013 ha incluso per la prima volta disposizioni esplicite in merito alla dimensione esterna della PCP, risulta necessario procedere a una revisione del regolamento. La struttura giuridica internazionale è mutata, con nuovi sviluppi internazionali, quali gli orientamenti della FAO /////sulle responsabilità///// degli Stati di bandiera e un parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), che dovrebbero essere integrati.

L'attuale regolamento riguarda il rilascio di autorizzazioni di pesca solo a una parte limitata delle navi dell'Unione operanti in acque extraunionali, ovvero quelle che esercitano attività di pesca nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile o in zone di pesca regolamentate dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP). Altre attività di pesca oceanica da parte di navi dell'UE, come ad esempio nell'ambito di accordi privati tra armatori dell'Unione e altri paesi terzi, non sono state incluse nel regolamento, ad eccezione di un appello affinché gli Stati membri raccolgano tutte le informazioni possibili. Analogamente, il regolamento non comprendeva norme concernenti le navi battenti bandiera dell'UE noleggiate da un operatore in un altro paese.

La PCP riformata precisa che l'Unione europea deve assicurare:

"che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi"[1].

È pertanto opportuno che la Commissione includa disposizioni che disciplinino il rilascio delle autorizzazioni per tutti i tipi di pesca al di fuori dell'Unione europea.

Tra i miglioramenti molto positivi proposti dalla Commissione figurano i seguenti:

•  sono inclusi tutti i tipi di attività svolte da navi dell'UE in acque extraunionali, secondo condizioni e regole simili;

•  ai fini dell'ottenimento di un'autorizzazione di pesca, i pescherecci devono soddisfare condizioni e criteri di ammissibilità specifici, tra cui l'assenza di sanzioni recenti a loro carico a seguito di infrazioni gravi e la sostenibilità delle attività proposte;

•  lo Stato membro di bandiera deve esplicitamente verificare le informazioni fornite dall'armatore;

•  gli armatori che intendono pescare nelle acque di paesi terzi al di fuori dell'ambito di applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (autorizzazione diretta) devono presentare una valutazione scientifica, condotta dal paese terzo o dalla ORGP (secondo i casi), che dimostri la sostenibilità delle attività previste;

•  sono imposte limitazioni per quanto concerne il noleggio di navi battenti una bandiera dell'UE da parte di operatori di paesi terzi;

•  sarà creata una banca dati pubblicamente accessibile in cui saranno riportati il nome e la bandiera di ciascuna nave alla quale è rilasciata un'autorizzazione, nonché ulteriori dettagli circa le attività autorizzate.

La fissazione di criteri comuni a cui tutte le navi operanti al di fuori dell'UE devono conformarsi è estremamente importante e dovrebbe garantire coerenza nella gestione della flotta da pesca oceanica. Tali navi sono, in un certo senso, ambasciatrici dell'Unione europea. Dal momento che il parere consultivo dell'ITLOS ha confermato che l'UE ha competenza esclusiva in materia di flotta esterna, è dunque corretto che tali navi debbano soddisfare determinate condizioni minime in materia di sostenibilità e rispetto delle norme.

Da tempo l'Unione europea è una delle entità di pesca più trasparenti per quanto riguarda i suoi accordi bilaterali, visto che ognuno di essi è disponibile online e riporta i dettagli dei costi, delle attività di pesca autorizzate, delle condizioni, ecc. Una banca dati pubblica renderà possibile un certo livello di controllo pubblico sulle navi, contribuendo a garantire che esse rispettino i criteri stabiliti.

Pertanto, la proposta della Commissione deve essere accolta con grande favore e merita di essere sostenuta. Vi sono alcune questioni procedurali che risultano incoerenti o poco chiare, ma nel complesso si tratta di un'iniziativa eccellente ed estremamente necessaria.

Occorre tuttavia apportare alcune modifiche al fine di chiarire o migliorare certi elementi del testo.

Se da un lato il testo fa riferimento al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e contribuirà sicuramente alla sua realizzazione, dall'altro esso non menziona in modo esplicito gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 14, "Conservare e utilizzare gli oceani, i mari e le risorse marine", e l'obiettivo 12, "garantire modelli di consumo e produzione sostenibili", che mira a ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento alimentare.

Alcune navi hanno la consuetudine di pescare per una parte dell'anno entro un accordo europeo di partenariato per una pesca sostenibile, per poi cambiare bandiera utilizzando quella di un paese terzo per pescare al di fuori dell'accordo europeo, talvolta nelle stesse acque contemplate da tale accordo. Tale pratica produce una concorrenza sleale e aumenta la pressione della pesca oltre quanto può essere sostenibile. La proposta cerca di ridurre la diffusione di tale pratica, ma occorre fare di più.

La riforma della PCP ha introdotto il concetto di stock "eccedentari" (o surplus di risorse), in riferimento al pesce che può essere catturato in modo sostenibile ma che non viene catturato dallo Stato costiero, probabilmente poiché non dispone delle capacità di pesca necessarie. Tale concetto è fondamentale al fine di garantire che le flotte di pesca oceanica non sfruttino le risorse che dovrebbero essere destinate in via prioritaria alle comunità locali di pescatori e di donne addette alla trasformazione il cui sostentamento dipende da tali attività, e pertanto è necessario introdurre tale concetto nel regolamento. È attraverso la pesca sostenibile da parte delle comunità locali di pescatori che i paesi terzi possono adempiere al meglio i loro obblighi in materia di sviluppo, sicurezza alimentare e miglioramento della condizione delle donne nel settore.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)16 e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici)17. Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

(2)  L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)16 e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici)17. Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

__________________

__________________

16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

16 Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

17 Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

17 Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Nel 2014 tutti i membri della FAO, compresi l'Unione e i paesi in via di sviluppo suoi partner, hanno approvato all'unanimità gli orientamenti volontari per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication"), i quali, al punto 5.7, sottolineano che prima di concludere accordi in materia di accesso alle risorse con paesi terzi e terze parti si deve prendere in debita considerazione la pesca su piccola scala.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)  Gli orientamenti volontari della FAO per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication") invitano ad adottare misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per la messa in sicurezza del fondamento ecologico della produzione alimentare, sottolineando l'importanza di norme ambientali per le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione che includano un approccio ecosistemico alla gestione della pesca insieme all'approccio precauzionale, in modo che gli stock sfruttati si ricostituiscano e si mantengano al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo, ove possibile entro il 2015 e al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche, nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera, di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per queste ragioni è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale.

(5)  La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche, nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera, di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. Il parere consultivo del 2 aprile 2015 del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), emanato in risposta a quesiti formulati dalla Commissione subregionale della pesca - Africa occidentale, ha confermato che l'Unione è responsabile a livello internazionale nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali per le attività dei propri pescherecci, e che tale responsabilità le impone di agire con la debita diligenza. Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per queste ragioni, e più in generale per il rafforzamento dell'economia "blu", è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Al vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015 l'Unione si è impegnata ad attuare la risoluzione contenente il documento conclusivo dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", con i rispettivi target.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La politica esterna della pesca dell'Unione dovrebbe tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20"19 e degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche.

(6)  La politica esterna della pesca dell'Unione dovrebbe tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20"19, degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche e dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (17 obiettivi per trasformare il nostro mondo, in particolare l'obiettivo 14 sulla vita acquatica) approvati dalle Nazioni Unite a settembre 2015.

__________________

__________________

19 Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio +20 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo).

19 Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio +20 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento di base")20, è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

(7)  L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento di base")20, è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Nell'attuazione di tale politica è inoltre necessario tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

__________________

__________________

20 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

20 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi.

(8)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. La legislazione sociale e ambientale adottata dai paesi terzi può essere diversa da quella dell'Unione, creando norme diverse per le flotte da pesca. Tale situazione potrebbe far sì che vengano autorizzate attività di pesca incompatibili con la gestione sostenibile delle risorse marine. È quindi necessario garantire la coerenza con le attività dell'Unione in materia di ambiente, pesca, scambi commerciali e sviluppo, soprattutto quando è interessata la pesca in paesi in via di sviluppo che hanno una scarsa capacità amministrativa e in cui il rischio di corruzione è elevato.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione.

(12)  Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione. Ciò è necessario per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di custode dei trattati.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il peschereccio non figura in un elenco di navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e/o dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;

(e)  il peschereccio non figura in un elenco di navi INN adottato da un paese terzo, un'organizzazione regionale di gestione della pesca e/o dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione entro 24 mesi dalla data di uscita dallo stesso.

(b)  sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

(b)  non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o di un paese terzo identificato come un paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:

4.   Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave che, in qualsiasi momento:

(a) che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, oppure

(a) ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, oppure

(b) che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1026/2012 del Consiglio26.

(b) ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1026/2012 del Consiglio26.

__________________

26 Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

__________________

26 Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi:

–  la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste e dell'esistenza di un surplus di catture ammissibili, come prescritto all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei seguenti elementi:

∙ una valutazione scientifica fornita dal paese terzo e/o da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e

∙ una valutazione scientifica, che tenga conto della conservazione delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini, fornita dal paese terzo e/o da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e

∙ l'esame di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale;

∙ l'esame di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale;

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 – lettera c – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- i dati disponibili sulla sforzo di pesca globale nelle zone di pesca interessate; e

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri o in grado di esercitare attività di pesca in alto mare.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera e

(a)  gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera, previa presentazione di una valutazione scientifica che dimostri la sostenibilità delle attività previste, convalidata dall'istituto scientifico nazionale dello Stato membro di bandiera, e

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5.

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se:

 

(a)   i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

 

(b)   le attività di pesca previste sono:

 

-   basate su un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

 

-   conformi a una valutazione scientifica, che tenga conto della conservazione delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini, fornita dall'istituto scientifico nazionale dello Stato membro di bandiera.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, e se l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il paese terzo in questione lo prevede, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco al paese terzo, e invia copia di tale comunicazione al suo Stato membro di bandiera.

1.  Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco al paese terzo, e invia copia di tale comunicazione al suo Stato membro di bandiera.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  nome e bandiera della nave;

(a)  nome e bandiera della nave e suo numero di identificazione "CFR" e numero IMO;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  nome e indirizzo del proprietario/operatore e del beneficiario effettivo;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  tipo di autorizzazione e

(b)  tipo di autorizzazione, comprese le possibilità di pesca; e

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne

Riferimenti

COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

17.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

17.12.2015

Relatore per parere

       Nomina

Maria Heubuch

4.3.2016

Esame in commissione

11.7.2016

 

 

 

Approvazione

31.8.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Brian Hayes, Joachim Zeller

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Liliana Rodrigues

  • [1]   Articolo 28, paragrafo 2, lettera d).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne

Riferimenti

COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.12.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

17.12.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

17.12.2015

ENVI

17.12.2015

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

24.5.2016

 

 

 

Relatori

       Nomina

Linnéa Engström

4.2.2016

 

 

 

Esame in commissione

18.4.2016

16.6.2016

8.9.2016

 

Approvazione

5.12.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Jarosław Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez

Deposito

9.12.2016