RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

19.12.2016 - (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Othmar Karas


Procedura : 2015/0225(COD)
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A8-0388/2016
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0473),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0289/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea dell'11 marzo 2016[1],

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0388/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Le cartolarizzazioni sono un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuiscono a diversificare le fonti di finanziamento degli enti e a liberare capitale regolamentare, che può quindi essere riallocato per sostenere l'ulteriore erogazione di prestiti, a condizione che sia garantita la stabilità finanziaria e che tale capitale sia destinato a finanziare l'economia reale e non l'attività speculativa. Le cartolarizzazioni offrono inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l'Unione. Questi effetti positivi, tuttavia, vanno ponderati in funzione dei costi potenziali e dei possibili rischi. Come si è visto durante la prima fase della crisi finanziaria iniziata nell'estate 2007, le pratiche distorte adottate sui mercati delle cartolarizzazioni hanno messo seriamente a repentaglio l'integrità del sistema finanziario, a causa dell'eccessiva leva finanziaria, di strutture opache e complesse che hanno reso problematica la determinazione dei prezzi, del ricorso meccanico ai rating esterni o del disallineamento degli interessi tra investitori e cedenti ("rischio di agenzia").

(2)  Negli ultimi anni l'emissione di cartolarizzazioni nell'Unione è rimasta a un livello inferiore al picco di prima della crisi per tutta una serie di motivi, tra cui la connotazione negativa generalmente associata a queste operazioni. La ripresa dei mercati delle cartolarizzazioni dovrebbe basarsi su pratiche di mercato sane e prudenti per evitare che si verifichino nuovamente le circostanze all'origine della crisi finanziaria. A tal fine, il regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni] definisce gli elementi sostanziali di un quadro complessivo sulle cartolarizzazioni, prevedendo criteri ad hoc per individuare le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("STS") e un sistema di vigilanza per sorvegliarne la corretta applicazione da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Il regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni] contiene inoltre una serie di requisiti comuni in materia di mantenimento del rischio, due diligence e informativa applicabili a tutti i servizi finanziari.

(3)  In linea con gli obiettivi del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni], i requisiti patrimoniali regolamentari previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 per gli enti cedenti, promotori o che investono nelle cartolarizzazioni dovrebbero essere modificati per rispecchiare adeguatamente le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS, qualora tali cartolarizzazioni rispettino inoltre i requisiti supplementari stabiliti dal presente regolamento, e ovviare alle carenze del quadro messe in luce dalla crisi finanziaria, cioè il ricorso meccanico ai rating esterni, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per i segmenti di cartolarizzazione con rating elevato e, viceversa, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente elevati per i segmenti di cartolarizzazione con rating basso e l'insufficiente sensibilità al rischio. L'11 dicembre 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ("Comitato di Basilea") ha pubblicato il documento dal titolo "Revisions to the securisation framework" ("quadro di Basilea riveduto"), che introduce diverse modifiche delle norme sui requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni per ovviare specificamente alle carenze riscontrate. L'11 luglio 2016 il Comitato di Basilea ha pubblicato una norma aggiornata relativa ai requisiti patrimoniali regolamentari per le esposizioni verso la cartolarizzazione che include i requisiti patrimoniali regolamentari per cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e comparabili" La norma modifica le norme del 2014 del Comitato sui requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni. Le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero tener conto delle disposizioni del quadro di Basilea riveduto.

(4)  I metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni in una cartolarizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere gli stessi per tutti gli enti. In primo luogo, e per porre fine a qualsiasi forma di ricorso meccanico ai rating esterni, gli enti dovrebbero utilizzare il loro calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari quando sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui rating interni ("metodo IRB") in relazione a esposizioni dello stesso tipo di quelle sottostanti la cartolarizzazione e sono in grado di calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate ("Kirb"), rispettando in ogni caso determinati input prestabiliti ("SEC-IRBA"). Dovrebbe inoltre essere disponibile un metodo standardizzato per le cartolarizzazioni ("SEC-SA") per gli enti che non possono utilizzare il SEC-IRBA in relazione alle loro posizioni verso una data cartolarizzazione. Il SEC-SA dovrebbe basarsi su una formula fornita dalle autorità di vigilanza che utilizza come input i requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito (SA) in relazione alle esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate ("Ksa"). Qualora i primi due metodi non siano disponibili o quando l'uso del SEC-SA determinerebbe requisiti patrimoniali regolamentari sproporzionati rispetto ai rischi di credito inerenti alle esposizioni sottostanti, gli enti dovrebbero poter applicare il metodo basato su rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA). Nell'ambito del SEC-ERBA, i requisiti patrimoniali dovrebbero essere assegnati ai segmenti di cartolarizzazione in base al loro rating esterno.

(5)  Il rischio di agenzia e il rischio di modello sono maggiori per le cartolarizzazioni che per le altre attività finanziarie e causano un certo grado di incertezza nel calcolo dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni anche se si tiene conto di tutti i fattori di rischio pertinenti. Per quantificare adeguatamente questi rischi è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013, fissando un fattore minimo di ponderazione del rischio del 15% per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione. Le ricartolarizzazioni, tuttavia, data la loro maggiore complessità e rischiosità, dovrebbero essere vietate.

(6)  Gli enti non dovrebbero essere tenuti ad applicare a una posizione senior un fattore di ponderazione del rischio più elevato di quello che si applicherebbe se detenessero direttamente le esposizioni sottostanti, in modo da riflettere l'effetto positivo del supporto di credito derivante per le posizioni senior dai segmenti junior nella struttura della cartolarizzazione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe quindi prevedere un metodo "look-through", secondo il quale alla posizione verso la cartolarizzazione senior dovrebbe essere assegnato un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti, e questo metodo dovrebbe poter essere utilizzato a prescindere dal fatto che la posizione in questione sia provvista o priva di rating e dal metodo usato per il portafoglio sottostante (metodo standardizzato o IRB), nel rispetto di determinate condizioni.

(7)  La disciplina vigente prevede importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli enti che possono calcolare i requisiti patrimoniali per le esposizioni sottostanti secondo il metodo IRB come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate (KIRB). Nella misura in cui il processo di cartolarizzazione riduce il rischio legato alle esposizioni sottostanti, il massimale dovrebbe essere disponibile per tutti gli enti cedenti e promotori, indipendentemente dal metodo che utilizzano per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la cartolarizzazione.

(8)  Come sottolineato dall'Autorità bancaria europea ("ABE") nel "Report on Qualifying Securitisations" del luglio 2015[5], i dati empirici su default e perdite indicano che durante la crisi finanziaria le cartolarizzazioni STS hanno registrato una performance migliore rispetto alle altre cartolarizzazioni, in quanto sono caratterizzate da strutture semplici e trasparenti e da prassi esecutive robuste, che riducono il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di agenzia. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 prevedendo una calibrazione adeguatamente sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS, a condizione che rispettino altresì i requisiti supplementari volti a ridurre al minimo i rischi, come raccomandato nella relazione dell'ABE, il che comporta, in particolare, un fattore minimo di ponderazione del rischio più basso, del 10%, per le posizioni senior.

(9)  Le cartolarizzazioni STS che beneficiano di requisiti patrimoniali minori a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero comprendere solo le cartolarizzazioni in cui il possesso delle esposizioni sottostanti è trasferito alla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) ("cartolarizzazioni tradizionali"). Tuttavia, gli enti che mantengono posizioni senior verso cartolarizzazioni sintetiche sostenute da un portafoglio sottostante di prestiti a piccole e medie imprese ("PMI") dovrebbero essere autorizzati ad applicare a queste posizioni i requisiti patrimoniali minori disponibili per le cartolarizzazioni STS, quando tali operazioni siano considerate di elevata qualità secondo determinati criteri rigorosi. In particolare, se questo sottoinsieme di cartolarizzazioni sintetiche beneficia della garanzia o della controgaranzia del governo o della banca centrale di uno Stato membro, i requisiti patrimoniali preferenziali che sarebbero disponibili a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 lasciano impregiudicata la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. Le cartolarizzazioni sintetiche di arbitraggio non potranno in nessun caso essere ritenute STS o suscettibili di beneficiare di requisiti patrimoniali minori.

(9 bis)  In sede di elaborazione degli atti delegati riguardanti la vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni con tutti i pertinenti soggetti interessati, compreso in particolare il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].

(10)  Le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni dovrebbero essere modificate solo nella misura necessaria per riflettere la nuova priorità nell'applicazione delle metodologie e le disposizioni speciali per le cartolarizzazioni STS. In particolare, le disposizioni relative al riconoscimento del trasferimento significativo del rischio e i requisiti per le valutazioni esterne del merito di credito dovrebbero continuare ad applicarsi secondo modalità largamente identiche a quelle attuali. Tuttavia la parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere integralmente soppressa, fatta eccezione per l'obbligo di applicare ponderazioni del rischio supplementari da imporre agli enti che violano le disposizioni del capo 2 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni].

(11)  Alla luce delle possibili future modifiche dei requisiti patrimoniali regolamentari per le esposizioni verso la cartolarizzazione ai sensi del quadro di Basilea riveduto ▌, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare ulteriormente le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni in base all'esito di queste modifiche.

(12)  È opportuno che le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui al presente regolamento si applichino alle cartolarizzazioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e alle cartolarizzazioni in essere a tale data. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica e ridurre il più possibile i costi di transizione, gli enti dovrebbero essere autorizzati a mantenere fino al [31 dicembre 2019] tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in essere da essi detenute a tale data. Nel caso in cui un ente si avvalga di questa possibilità, alle cartolarizzazioni in essere dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni applicabili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore prima della data di applicazione del presente regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

(1)  l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

(a)  i punti 13) e 14) sono sostituiti dai seguenti:

"13)  "cedente", il cedente ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

14)   "promotore", il promotore ai sensi dell'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(b)  i punti 61) e 63) sono sostituiti dai seguenti:

61)   "cartolarizzazione", la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

63)   "ricartolarizzazione", la ricartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(c)  i punti 66) e 67) sono sostituiti dai seguenti:

66)   "società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE", la società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

67)   "segmento" (tranche), il segmento (tranche) ai sensi dell'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];"

(2)  All'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)   posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 253;".

(3)  L'articolo 109 è sostituito dal seguente:

"Articolo 109

Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione

Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione da essi detenuta verso la cartolarizzazione conformemente al capo 5.".

(4)  All'articolo 153, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7)  Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come segmenti prime perdite conformemente al capo 5.".

(5)  All'articolo 154, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6)  Per i crediti al dettaglio acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come segmenti prime perdite conformemente al capo 5.".

(6)  All'articolo 197, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h)  le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100% a norma degli articoli da 261 a 264;".

(7)  Il capo 5 del titolo II della parte tre è sostituito dal seguente:

"CAPO 5

Sezione 1Definizioni e criteri per le cartolarizzazioni STS

Articolo 242

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

(1)  "opzione clean-up call", un'opzione contrattuale che consente al cedente di richiamare le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni cartolarizzate siano state rimborsate, riacquistando le esposizioni sottostanti che rimangono nel portafoglio, per le cartolarizzazioni tradizionali, o ponendo fine alla protezione del credito, per le cartolarizzazioni sintetiche, in entrambi i casi una volta che l'importo delle esposizioni in essere raggiunge o scende al di sotto di un determinato livello predefinito;

(2)  "strip dei soli interessi a supporto del credito", un'attività in bilancio che rappresenta una valutazione dei flussi di cassa connessi con il reddito futuro atteso e che è un segmento subordinato nella cartolarizzazione;

(3)  "linea di liquidità", la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l'erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori, una linea di liquidità ai sensi dell'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(4)  "posizione priva di rating", una posizione verso la cartolarizzazione per la quale non esiste un'idonea valutazione del credito di un'ECAI di cui alla sezione 4;

(5)  "posizione provvista di rating", una posizione verso la cartolarizzazione per la quale esiste un'idonea valutazione del credito di un'ECAI di cui alla sezione 4;

(6)  "posizione verso la cartolarizzazione senior", una posizione sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull'insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri importi analoghi;

(7)  "portafoglio IRB", un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l'ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per tutte queste esposizioni;

(8)  "portafoglio del metodo standardizzato", un portafoglio di esposizioni sottostanti in relazione al quale l'ente:

(a)  non è autorizzato a utilizzare il metodo IRB per calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio conformemente al capo 3;

(b)  non è in grado di determinare il KIRB;

(c)  non è altrimenti autorizzato a utilizzare il metodo IRB dalla sua autorità competente;

(9)  "portafoglio misto", un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l'ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per alcune delle esposizioni, ma non per tutte;

(10)  "supporto di credito", qualsiasi dispositivo che fornisca sostegno a una posizione verso la cartolarizzazione e serva ad aumentare la probabilità che la posizione in questione sia rimborsata;

(11)  "eccesso di garanzia", qualsiasi forma di supporto del credito in virtù della quale le esposizioni sottostanti abbiano un valore superiore al valore delle posizioni verso la cartolarizzazione";

(12)  "cartolarizzazione STS", una cartolarizzazione conforme ai requisiti di cui al capo 3 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni] e all'articolo 243;

(12 bis)  "cartolarizzazione STS ammissibile ad un trattamento patrimoniale differenziato", una cartolarizzazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 243;

(13)  "programma di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP)", il programma di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP) ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(14)  "cartolarizzazione tradizionale", la cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(15)  "cartolarizzazione sintetica", la cartolarizzazione sintetica ai sensi dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(16)  "esposizione rotativa", l'esposizione rotativa ai sensi dell'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(17)  "clausola di rimborso anticipato", la clausola di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(18)  "segmento prime perdite (first loss)", il segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(19)  "gestore" (servicer), il gestore ai sensi dell'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni].

Articolo 243

Criteri per le cartolarizzazioni STS ammissibili ad un trattamento patrimoniale differenziato

(1)  Le posizioni in un programma ABCP o le operazioni ammissibili come posizioni in una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

(a)  ▌ le esposizioni sottostanti ▌ soddisfano, al momento della loro inclusione nel programma ABCP, le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 75% su base individuale per le esposizioni al dettaglio o del 100% per tutte le altre esposizioni;

(a bis)  In deroga alla lettera a, se un ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo della valutazione interna ai sensi dell'articolo 265, il fattore di ponderazione del rischio che tale ente assegnerebbe alla linea di liquidità che copre totalmente l'ABCP emesso dal programma è pari o inferiore al 100%;

(b)  il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore a livello del programma ABCP non supera il 2% del valore aggregato di tutte le esposizioni nel programma ABCP nel momento in cui le esposizioni sono state aggiunte al programma ABCP. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing verso un gruppo di clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), sono considerati, a conoscenza del promotore, esposizioni verso un unico debitore.

  Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma della presente lettera non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione. Ai fini del presente comma, solo la quota dei crediti commerciali al netto di qualsiasi sconto sul prezzo d'acquisto e dell'eccesso di garanzia viene utilizzata per stabilire se i crediti siano integralmente coperti e se sia rispettato il limite di concentrazione.

Nel caso dei valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma della presente lettera non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno concreto da parte di un soggetto terzo di ricomprare o rifinanziare l'esposizione a un importo predefinito.

(2)  Le posizioni verso la cartolarizzazione diverse dal programma ABCP o le operazioni ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

(a)  le esposizioni sottostanti sono create secondo criteri solidi e prudenti di concessione dei crediti, conformemente all'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE;

(b)  al momento dell'inclusione nella cartolarizzazione, il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore nel portafoglio non supera l'1% dei valori aggregati delle esposizioni in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing a favore di un gruppo di clienti connessi ▌ possono essere considerati esposizioni verso un unico debitore;

(c)  al momento dell'inclusione nella cartolarizzazione, le esposizioni sottostanti soddisfano le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore:

i)  al 40% della media ponderata del valore delle esposizioni per il portafoglio, quando le esposizioni sono prestiti garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti, ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera e);

ii)  al 50% della singola esposizione, se l'esposizione è un prestito garantito da un'ipoteca su un immobile residenziale;

iii)  al 75% della singola esposizione se l'esposizione è un'esposizione al dettaglio;

iv)  al 100% delle singola esposizione, per tutte le altre esposizioni;

(d)  se si applicano i punti i) e ii) della lettera c), i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su una determinata attività sono inclusi nella cartolarizzazione solo se vi sono inclusi anche tutti i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango superiore sulla stessa attività;

(e)  se si applica il punto i) della lettera c), nessun prestito del portafoglio di esposizioni sottostanti ha un rapporto prestito/valore superiore al 100%, al momento dell'inclusione nella cartolarizzazione, misurato conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all'articolo 229, paragrafo 1.

Sezione 2Riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio

Articolo 244

Cartolarizzazione tradizionale

(1)  L'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a)  un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti è stato trasferito a terzi;

(b)  l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

(2)  Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:

(a)  gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 49% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

(b)  il cedente non detiene più del 20% del valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)  il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;

ii)  nella cartolarizzazione non vi sono posizioni mezzanine.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione ai sensi delle lettere a) o b) non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

Ai fini del presente paragrafo, per posizione verso la cartolarizzazione mezzanine si intende qualsiasi posizione verso la cartolarizzazione che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

(a)  è soggetta a un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250% ai sensi della sottosezione 3 della sezione 3;

(b)  è di rango superiore al segmento prime perdite ed è subordinata alla posizione verso la cartolarizzazione senior.

(3)  In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l'ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l'ente soddisfa le condizioni seguenti:

(a)  l'ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio di credito;

(b)  l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione interna del capitale dell'ente.

(4)  Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  la documentazione relativa all'operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;

(b)  le posizioni verso la cartolarizzazione non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;

(c)  le esposizioni sottostanti sono poste al di fuori del potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, in modo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni];

(d)  l'ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti. Si considera che il controllo sulle esposizioni sottostanti sia mantenuto se il cedente ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è altrimenti obbligato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell'ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una forma di controllo sulle esposizioni sottostanti;

(e)  la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:

i)  impongano all'ente cedente di modificare le esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio;

ii)  accrescano il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni o rafforzino in altri modi le posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

(f)  la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che tutte le operazioni future, comprese, a titolo non esaustivo, tutte le modifiche alla documentazione sulla cartolarizzazione e variazioni delle cedole, del rendimento o di altre caratteristiche delle esposizioni o posizioni verso le cartolarizzazioni, condotte dal cedente o dal promotore riguardo alla cartolarizzazione non sono condotte al fine di ridurre le perdite potenziali o reali a carico degli investitori, come specificato nell'articolo 250;

(g)  per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa altresì le condizioni seguenti:

i)  può essere esercitata a discrezione dell'ente cedente;

ii)  può essere esercitata solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10%;

iii)  non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;

(h)  l'ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

(5)  Le autorità competenti informano l'ABE in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente proporzionato del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare le disposizioni del paragrafo 3.

(6)  L'ABE sorveglia la gamma delle pratiche di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali a norma del presente articolo. Inoltre, l'ABE esamina:

(a)  l'indicazione sufficientemente specifica delle condizioni di deroga ai sensi del paragrafo 4;

(b)  l'adeguatezza della valutazione del trasferimento del rischio di credito ai sensi del paragrafo 2;

(c)  le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

L'ABE comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2017. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 462 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo, tenendo conto, se del caso, della relazione dell'ABE.

Articolo 245

Cartolarizzazione sintetica

(1)  L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente all'articolo 251 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a)  vi è stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;

(b)  l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

(2)  Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:

(a)  gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 49% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

(b)  l'ente cedente non detiene più del 20% del valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)  il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione che sarebbero soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;

ii)  nella cartolarizzazione non vi sono posizioni mezzanine.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

Ai fini del presente paragrafo, una posizione verso la cartolarizzazione è considerata una posizione verso la cartolarizzazione mezzanine se soddisfa i requisiti specificati all'articolo 244, paragrafo 2, ultimo comma.

(3)  In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l'ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l'ente soddisfa le condizioni seguenti:

(a)  l'ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio;

(b)  l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione interna del capitale dell'ente.

(4)  Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  la documentazione relativa all'operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;

(b)  la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme all'articolo 249;

(c)  la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:

i)  impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;

ii)  consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

iii)  impongono all'ente cedente di modificare la composizione delle esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio;

iv)  innalzano il costo della protezione del credito a carico dell'ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;

(d)  la protezione del credito è opponibile in tutte le giurisdizioni interessate;

(e)  la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore non conduce alcuna operazione futura, comprese, a titolo non esaustivo, tutte le modifiche alla documentazione sulla cartolarizzazione e qualsiasi variazione delle cedole, del rendimento o di altre caratteristiche delle posizioni verso le cartolarizzazioni, per quanto riguarda la cartolarizzazione, al fine di ridurre le perdite potenziali o reali a carico degli investitori, come specificato nell'articolo 250;

(f)  per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i)  può essere esercitata a discrezione dell'ente cedente;

ii)  può essere esercitata solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10%;

iii)  non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;

(g)  l'ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo.

(5)  Le autorità competenti informano l'ABE in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare le disposizioni del paragrafo 4.

(6)  L'ABE sorveglia la gamma delle pratiche di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche a norma del presente articolo. Inoltre, l'ABE esamina:

(a bis)  l'indicazione sufficientemente specifica delle condizioni di deroga e i requisiti supplementari ai sensi del paragrafo 4;

(a)  le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;

(b)  l'interpretazione di "trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi" ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al penultimo comma del paragrafo 2 e del paragrafo 3;

(c)  le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

L'ABE comunica le sue conclusioni relative a tale monitoraggio e revisione alla Commissione entro il 31 dicembre 2017. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 462 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo, tenendo conto, se del caso, della relazione dell'ABE.

Articolo 246

Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato

Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall'ente cedente solo se sono soddisfatte le disposizioni di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato non:

(a)  subordina il credito di rango superiore (senior) o pari (pari passu) dell'ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti degli altri investitori;

(b)  subordina ulteriormente il credito dell'ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti di altre parti;

(c)  aumenta in altri modi l'esposizione dell'ente alle perdite associate con le esposizioni rotative sottostanti.

Sezione 3Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Sottosezione 1Disposizioni generali

Articolo 247

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

(1)  Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti conformemente alla sezione 2, tale ente può:

(a)  nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese;

(b)  nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese, in relazione alle esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252.

(2)  Se ha deciso di applicare il paragrafo 1, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui al presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Se non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, l'ente cedente non è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione, ma continua ad includere le esposizioni sottostanti nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate.

(3)  Qualora un'esposizione riguardi posizioni in segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione verso la cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute sottoscritti dall'ente con l'operazione.

(4)  A meno che una posizione verso la cartolarizzazione sia dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3.

(5)  L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio totale pertinente.

(6)  La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali ponderazioni del rischio aggiuntive di cui all'articolo 270 bis.

Articolo 248

Valore dell'esposizione

(1)  Il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:

(a)  il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti pertinenti conformemente all'articolo 110;

(b)  il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti applicabile conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari al 100% salvo che sia specificato altrimenti;

(c)  il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di una posizione verso la cartolarizzazione risultante da uno strumento derivato di cui all'allegato II è determinato conformemente al capo 6.

(2)  Se l'ente ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso include solo una delle posizioni nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l'ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione ad una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l'ente può trattare le posizioni come se si sovrapponessero interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio.

L'ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifico delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l'ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all'altra posizione.

(3)  Quando l'articolo 270 quater si applica alle posizioni verso ABCP (commercial paper garantiti da attività), l'ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'ABCP a condizione che il 100% degli ABCP emessi dal programma sia coperto dalla linea di liquidità e tale linea sia di pari rango rispetto all'ABCP cosicché esse si sovrappongono. L'ente informa le autorità competenti che ha applicato le disposizioni del presente paragrafo. Per calcolare la copertura al 100% di cui al presente paragrafo, l'ente può tener conto di altre linee di liquidità del programma ABCP, purché costituiscano una posizione che si sovrappone all'ABCP.

Articolo 249

Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione

(1)  L'ente può riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione nel rispetto delle disposizioni sull'attenuazione del rischio di credito di cui al presente capo e al capo 4.

(2)  La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2 come indicato al capo 4 e il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito è subordinato all'osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.

La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili a norma del capo 4 ed il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito è subordinato all'osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.

(3)  In deroga al paragrafo 2, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a h), è stata assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta associata ad una classe di merito di credito 2 o superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, successivamente, ad una classe di merito di credito 3 o superiore. Il requisito di cui al presente comma non si applica alle controparti centrali ammissibili.

Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l'ammissibilità a norma del primo comma in base all'equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all'articolo 136.

(4)  In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)  le SSPE sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del capo 4;

(b)  le attività di cui alla lettera a) non sono soggette a crediti o a crediti potenziali di rango superiore o di pari rango del credito o dei crediti potenziali dell'ente che riceve la protezione del credito di tipo personale e

(c)  tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati.

(5)  Ai fini del presente paragrafo, l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata conformemente alle disposizioni del capo 4 (GA) è limitato al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato (g) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione in quanto garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.

(6)  Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione completa del credito si applicano le seguenti disposizioni:

(a)  l'ente che fornisce la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla posizione verso la cartolarizzazione che beneficia della protezione del credito conformemente alla sottosezione 3 come se detenesse direttamente tale posizione;

(b)  l'ente che acquista la protezione calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 4.

(7)  In caso di protezione parziale, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)  l'ente che fornisce la protezione del credito tratta la parte della posizione che beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se detenesse direttamente tale posizione conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8 e 9;

(b)  l'ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla posizione protetta di cui alla lettera a) conformemente al capo 4. L'ente tratta la parte della posizione che non beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione separata e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8 e 9.

(8)  Gli enti che usano il metodo SEC-IRBA o il metodo SEC-SA ai sensi della sottosezione 3 determinano separatamente il punto di attacco (attachment point) (A) e il punto di distacco (detachment point) (D) per ciascuna delle posizioni derivate conformemente al paragrafo 7 come se fossero state emesse quali posizioni verso la cartolarizzazione separate al momento della creazione dell'operazione. Il valore del KIRB o del KSA, rispettivamente, è calcolato tenendo conto del portafoglio iniziale di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

(9)  Gli enti che usano il metodo SEC-IRBA ai sensi della sottosezione 3 calcolano come segue gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni derivate conformemente al paragrafo 7:

(a)  se la posizione derivata è quella con il rango (seniority) più alto, le viene assegnata la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale;

(b)  se la posizione derivata è quella con il rango (seniority) più basso, le può essere assegnato un rating desunto conformemente all'articolo 261, paragrafo 7. Se un rating non può essere desunto, l'ente applica la più elevata delle seguenti ponderazioni del rischio:

i)  la ponderazione del rischio risultante dall'applicazione del SEC-SA conformemente al paragrafo 8 e alla sottosezione 3 o

ii)  la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale nel quadro del SEC-ERBA.

Articolo 250

Supporto implicito

(1)  L'ente cedente che ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione conformemente alla sezione 2 e l'ente promotore non forniscono, direttamente o indirettamente, all'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto previsto dalle loro obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

(2)  Un'operazione non è ritenuta fornire sostegno ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio ed entrambe le parti hanno eseguito l'operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine, l'ente procede all'esame completo del merito di credito dell'operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti fattori:

(a)  il prezzo di riacquisto;

(b)  la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente prima e dopo il riacquisto;

(c)  la performance delle esposizioni sottostanti;

(d)  la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;

(e)  l'impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.

(3)  L'ente cedente e l'ente promotore informano l'autorità competente di qualsiasi operazione effettuata in relazione alla cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.

(4)  L'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di "normali condizioni di mercato" ai fini del presente articolo e dei casi in cui un'operazione non è strutturata per fornire un supporto.

(5)  Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, l'ente cedente o l'ente promotore non si conforma al paragrafo 1, l'ente include tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate, e comunica:

(a)  che ha fornito sostegno alla cartolarizzazione in violazione del paragrafo 1 e

(b)  l'impatto del sostegno fornito in termini di requisiti di fondi propri.

Articolo 251

Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell'ente cedente nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica

(1)  Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa le metodologie di calcolo pertinenti di cui alla presente sezione anziché quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione del capo 3, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.

(2)  Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano all'intero portafoglio di esposizioni che sostiene la cartolarizzazione. Fatto salvo l'articolo 252, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della presente sezione, comprese le posizioni per le quali l'ente può riconoscere l'attenuazione del rischio di credito conformemente all'articolo 249. Il fattore di ponderazione del rischio da applicare alle posizioni che beneficiano dell'attenuazione del rischio di credito può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 252

Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che accompagna il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:

(a)  si considera come durata delle esposizioni sottostanti la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;

(b)  l'ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a una ponderazione per il rischio del 1 250% a norma della presente sezione. Per tutte le altre posizioni, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:

  RW* = ((RWSP · ((tt*)/(Tt*))) + (RWAss · ((Tt)/(Tt*))))

dove:

RW*

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);

RWAss

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate, calcolati pro-quota;

RWSP

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell'articolo 251, in caso non vi sia disallineamento di durata;

T

=

la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

t

=

la durata della protezione del credito, espressa in anni;

t*

=

0,25.

Articolo 253

Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

(1)  Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% a norma della presente sezione, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell'esposizione della posizione, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile conformemente all'articolo 249.

(2)  Se un ente si avvale dell'alternativa di cui al paragrafo 1, può sottrarre dall'importo specificato all'articolo 268 l'importo dedotto conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in quanto requisito patrimoniale massimo che sarebbe calcolato per le esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate.

Sottosezione 2Priorità nell'applicazione delle metodologie e parametri comuni

Articolo 254

Priorità nell'applicazione delle metodologie

(1)  Gli enti utilizzano uno dei metodi illustrati nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a tutte le posizioni detenute in una cartolarizzazione.

(2)  I metodi illustrati nella sottosezione 3 vengono applicati secondo il seguente ordine di priorità:

(a)  se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 258, gli enti utilizzano il SEC-IRBA a norma dell'articolo 260;

(b)  qualora non possa essere utilizzato il SEC-IRBA, gli enti utilizzano il metodo standardizzato (SEC-SA) a norma degli articoli 263 e 264;

(c)  qualora non possa essere utilizzato il SEC-SA, o qualora la sua applicazione si traducesse in un importo dell'esposizione ponderato per il rischio in eccesso del 25% rispetto all'importo che si sarebbe ottenuto applicando il metodo SEC-ERBA, gli enti utilizzano il metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto a norma degli articoli 261 e 262. Il SEC-ERBA può generalmente essere utilizzato per le operazioni relative a portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto o strumentali.

▌  Se l'ente applica il SEC-ERBA a norma del presente paragrafo, ne informa ▌l'autorità competente senza indebito ritardo. Al ricevimento della notifica, l'autorità competente può chiedergli, in casi debitamente giustificati, di applicare il SEC-SA; in tal caso notifica la propria decisione e la relativa motivazione all'ente entro due mesi dal ricevimento della notifica.

(3)  Le autorità competenti possono vietare caso per caso l'utilizzo del SEC-SA, se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi o se il rimborso delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione dipende in larga misura da fattori di rischio che non si riflettono in modo sufficiente nel KSA, quali le cartolarizzazioni che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 258, paragrafo 2, lettere da a) a d). In tali casi si applica il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

(4)  Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo della valutazione interna (IAA) per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione priva di rating in un programma ABCP a norma dell'articolo 266, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 265.

(5)  In tutti gli altri casi, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%.

(6)  Le autorità competenti informano l'ABE di tutte le comunicazioni ricevute e di tutte le decisioni prese a norma del paragrafo 2. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in relazione al paragrafo 3 e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 255

Determinazione del KIRB e del KSA

(1)  Quando applicano il SEC-IRBA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KIRB conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

(2)  Gli enti determinano il KIRB moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per il coefficiente del capitale primario applicabile a norma del capo 1 diviso per il valore delle esposizioni sottostanti. Il KIRB è espresso in forma decimale tra zero e uno.

(3)  Ai fini del calcolo del KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti comprendono:

(a)  l'importo delle perdite attese associate a tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno ancora parte del portafoglio conformemente al capo 3 e

(b)  l'importo delle perdite inattese associate a tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default nel portafoglio conformemente al capo 3.

(4)  Gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione conformemente alle disposizioni del capo 3 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati. A tal fine, le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni non al dettaglio come crediti verso imprese acquistati.

(5)  Gli enti calcolano il KIRB separatamente per il rischio di diluizione in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione quando il rischio di diluizione è rilevante per le esposizioni in questione.

Se le perdite derivanti dal rischio di diluizione e dal rischio di credito sono trattate in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti combinano i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito in un unico KIRB ai fini della sottosezione 3. La presenza di un fondo di riserva unico o un eccesso di garanzia disponibili per coprire le perdite derivanti dal rischio di diluizione o dal rischio di credito possono essere considerati un'indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato.

Se il rischio di diluizione e il rischio di credito non vengono trattati in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti modificano il trattamento previsto al paragrafo precedente in modo da combinare in modo prudente i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito.

(6)  Se applicano il SEC-SA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KSA moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 2 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per l'8%, diviso per il valore delle esposizioni sottostanti. Il KSA è espresso in forma decimale tra zero e uno.

Ai fini del presente paragrafo, gli enti calcolano il valore delle esposizioni sottostanti senza compensazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle rettifiche di valore supplementari, conformemente agli articoli 34 e 110, e di altre riduzioni dei fondi propri.

(7)  Ai fini dei paragrafi da 1 a 6, quando una struttura di cartolarizzazione comporta l'uso di una SSPE, tutte le esposizioni della SSPE connesse alla cartolarizzazione sono trattate come esposizioni sottostanti. Fatto salvo quanto precede, l'ente può escludere le esposizioni della SSPE dal portafoglio di esposizioni sottostanti per il calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio derivante dalle esposizioni della SSPE non è significativo o non incide sulla posizione verso la cartolarizzazione dell'ente.

Nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche finanziate, tutti i proventi significativi dell'emissione di credit-linked note o di altre obbligazioni finanziate della SSPE che fungono da garanzie reali per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio di credito delle garanzie reali è soggetto alla ripartizione delle perdite in segmenti.

(8)  Ai fini del paragrafo 5, terzo comma, l'ABE emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti sui metodi appropriati per combinare i KIRB per il rischio di diluizione e per il rischio di credito, quando tali rischi non vengono trattati in modo aggregato in una cartolarizzazione.

Articolo 256

Determinazione del punto di attacco (attachment point) (A) e del punto di distacco (detachment point) (D)

(1)  Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di attacco (attachment point) (A) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso la cartolarizzazione pertinente.

Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto fra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

(2)  Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di distacco (detachment point) (D) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente.

Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto fra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione.

(3)  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l'eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti.

(4)  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite.

Articolo 257

Determinazione della durata del segmento (MT)

(1)  Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 3, gli enti possono misurare la durata di un segmento come:

(a)  la durata media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell'ambito del segmento secondo la formula seguente:

 

dove CFt indica tutti i pagamenti contrattuali (capitale, interessi e commissioni) che il debitore deve effettuare durante il periodo t o

(b)  la durata legale finale del segmento secondo la formula seguente:

MT = 1 + (ML – 1) * 80%,

dove ML è la durata legale finale del segmento.

(2)   ▌

(3)  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la determinazione della durata del segmento (MT) è soggetta, in tutti i casi, a un minimo di un anno e a un massimo di cinque anni.

(4)  Quando sono esposti per contratto alle perdite potenziali derivanti dalle esposizioni sottostanti, gli enti determinano la durata della posizione verso la cartolarizzazione tenendo conto della durata media ponderata delle esposizioni sottostanti. Lo stesso vale altresì per le cartolarizzazioni di esposizioni rotative con dispositivi automatici di rimborso anticipato di cui all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) .../... [regolamento STS]. Nel caso delle altre esposizioni rotative si applica la durata residua più lunga contrattualmente possibile dell'esposizione che potrebbe essere aggiunta durante il periodo rotativo.

Sottosezione 3Metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Articolo 258

Condizioni per l'uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA)

(1)  Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)  la posizione è sostenuta da un portafoglio IRB o da un portafoglio misto, purché, in quest'ultimo caso, l'ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla sezione 3 su almeno il 95% dell'importo delle esposizioni sottostanti▌;

(b)  le informazioni ▌disponibili in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono sufficienti per consentire all'ente di calcolare il KIRB e

(c)  all'ente non è stato vietato di utilizzare il SEC-IRBA in relazione a una determinata posizione verso la cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.

(2)  Le autorità competenti possono vietare caso per caso l'uso del SEC-IRBA, se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:

(a)  il supporto di credito che può essere eroso per motivi diversi dalle perdite di portafoglio risultanti dal mancato pagamento del capitale o degli interessi;

(b)  i portafogli di esposizioni sottostanti con un grado elevato di correlazione interna a seguito di esposizioni concentrate verso singoli settori o aree geografiche;

(c)  le operazioni in cui il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione dipende in larga misura da fattori di rischio che non si riflettono nel KIRB o

(d)  le ripartizioni molto complesse delle perdite fra segmenti.

Articolo 259

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del SEC-IRBA

(1)  Nell'ambito del SEC-IRBA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15%:

RW = 1 250%              se D ≤ KIRB

RW = 12.5žKSSFA(KIRB)             se A ≥ KIRB

  se A˂ KIRB˂D

dove:

KIRB è il requisito patrimoniale del portafoglio di esposizioni sottostanti ai sensi dell'articolo 255

D è il punto di distacco (detachment point) determinato a norma dell'articolo 256

A è il punto di attacco (attachment point) determinato a norma dell'articolo 256

 

dove:

a = –(1 / (p * KIRB))

u = D – KIRB

l = max (A - KIRB; 0)

dove:

p = max [0.3; (A + B*(1/N) + C* KIRB + D*LGD + E*MT)]

dove:

N è il numero effettivo delle esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti calcolato conformemente al paragrafo 4

LGD è la perdita media in caso di default ponderata per l'esposizione del portafoglio di esposizioni sottostanti, calcolata conformemente al paragrafo 5

MT è la durata del segmento determinata a norma dell'articolo 257

i parametri A, B, C, D e sono determinati secondo la tabella seguente:

 

 

A

B

C

D

E

Ingrosso

Senior, granulare (N ≥ 25)

0

3,56

–1,85

0,55

0,07

Senior, non granulare (N ≥ 25)

0,11

2,61

–2,91

0,68

0,07

Non-senior, granulare (N ≥ 25)

0,16

2,87

–1,03

0,21

0,07

Non-senior, non granulare (N ≥ 25)

0,22

2,35

–2,46

0,48

0,07

Dettaglio

Senior

0

0

–7,48

0,71

0,24

Non-senior

0

0

–5,78

0,55

0,27

(2)  Se il portafoglio IRB sottostante comprende esposizioni al dettaglio e non al dettaglio, esso è suddiviso in un sottoportafoglio al dettaglio e in un sottoportafoglio non al dettaglio, e per ciascun sottoportafoglio viene stimato un parametro p separato (con i corrispondenti parametri di input N, KIRB e LGD). Successivamente, viene calcolata la media ponderata del parametro p per l'operazione in base ai parametri p di ciascun sottoportafoglio e al valore nominale delle esposizioni in ciascun sottoportafoglio.

(3)  Quando l'ente applica il SEC-IRBA a un portafoglio misto, il calcolo del parametro p si basa solo sulle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB. A tal fine, le esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato vengono ignorate.

(4)  Il numero effettivo delle esposizioni (N) è calcolato come segue:

 

dove EADi rappresenta l'esposizione al momento del default associata al i° strumento nel portafoglio.

Le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono consolidate e trattate come un'unica esposizione.

(5)  La LGD media ponderata per l'esposizione è calcolata come segue:

 

dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni a favore del i° debitore.

Se il rischio di credito e il rischio di diluizione per i crediti commerciali acquistati sono gestiti in modo aggregato nella cartolarizzazione, l'input LGDi corrisponde alla media ponderata delle LGD per il rischio di credito e della LGD del 100% per il rischio di diluizione. I fattori di ponderazione del rischio sono i requisiti patrimoniali IRB prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. A tal fine, la presenza di un fondo di riserva unico [o di un eccesso di garanzia] per coprire le perdite derivanti dal rischio di credito o dal rischio di default può essere considerata un'indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato.

(6)  Se la quota dell'esposizione sottostante più elevata nel portafoglio (C1) non supera il 3%, gli enti possono utilizzare il metodo semplificato seguente per calcolare N e la LGD media ponderata per l'esposizione:

 

LGD = 0,50

dove

Cm indica la quota del portafoglio che corrisponde alla somma delle esposizioni m più elevate (ad esempio, una quota del 15% corrisponde a un valore dello 0,15) e

m è fissato dall'ente.

Se è disponibile solo C1 e questo importo non supera 0,03, l'ente può fissare la LGD a 0,50 e N come 1/C1.

(7)  Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l'ente è in grado di calcolare il KIRB su almeno il 95% dell'importo delle esposizioni sottostanti conformemente all'articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l'ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostante come segue:

dˑ KIRB + (1–d)ˑ KSA,

dove

d è la percentuale dell'importo delle esposizioni sottostanti per le quali la banca può calcolare il KIRB in rapporto all'importo di tutte le esposizioni sottostanti e

il KIRB e il KSA sono quelli definiti all'articolo 255.

(8)  Se l'ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di strumento derivato, può attribuire allo strumento derivato una ponderazione per il rischio desunta equivalente alla ponderazione per il rischio della posizione di riferimento calcolata conformemente al presente articolo.

Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di questa posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.

Articolo 260

Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-IRBA

Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti.

fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10%

p = max [0,3; 0,5ˑ (A + Bˑ(1/N) + Cˑ KIRB + D*LGD + EˑMT)]

Articolo 261

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA)

(1)  Nell'ambito del SEC-ERBA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al presente articolo.

(2)  Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

Tabella 1

Classe di merito di credito

1

2

3

Tutti gli altri rating

Fattore di ponderazione del rischio

15%

50%

100%

1 250%

(3)  Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 2, opportunamente aggiustati conformemente all'articolo 257 e al paragrafo 4, per la durata del segmento (Mt), e al paragrafo 5 per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:

Tabella 2

Classe di merito di credito

Segmento senior

Segmento non senior (sottile)

Durata del segmento (MT)

Durata del segmento (MT)

≤ 1 anno

≤ 5 anni

≤ 1 anno

≤ 5 anni

1

15%

20%

15%

70%

2

15%

30%

15%

90%

3

25%

40%

30%

120%

4

30%

45%

40%

140%

5

40%

50%

60%

160%

6

50%

65%

80%

180%

7

60%

70%

120%

210%

8

75%

90%

170%

260%

9

90%

105%

220%

310%

10

120%

140%

330%

420%

11

140%

160%

470%

580%

12

160%

180%

620%

760%

13

200%

225%

750%

860%

14

250%

280%

900%

950%

15

310%

340%

1050%

1050%

16

380%

420%

1130%

1130%

17

460%

505%

1 250%

1 250%

Tutti gli altri

1 250%

1 250%

1 250%

1 250%

(4)  Per determinare la ponderazione del rischio per i segmenti di durata compresa tra 1 e 5 anni, gli enti utilizzano l'interpolazione lineare tra i fattori di ponderazione del rischio applicabili, rispettivamente, per la durata di uno e di cinque anni conformemente alla tabella 2.

(5)  Per determinare lo spessore del segmento, gli enti calcolano la ponderazione del rischio per i segmenti non senior come segue:

RW = [RW previo aggiustamento della durata conformemente al paragrafo 4] [1 – min(T; 50%)]

dove

T = spessore del segmento misurato come D – A

dove

D è il punto di distacco (detachment point) determinato a norma dell'articolo 256

A è il punto di attacco (attachment point) determinato a norma dell'articolo 256

(6)  La ponderazione del rischio per i segmenti non senior risultante dai paragrafi da 3 a 5 è soggetta a un fattore minimo del 15%. Inoltre, la ponderazione del rischio risultante non deve essere inferiore alla ponderazione del rischio corrispondente a un ipotetico segmento senior della stessa cartolarizzazione con la stessa valutazione del merito di credito e la stessa durata.

(7)  Per utilizzare i rating desunti, gli enti attribuiscono a una posizione priva di rating un rating desunto equivalente alla valutazione del merito di credito di una posizione di riferimento provvista di rating che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

(a)  la posizione di riferimento è di pari rango, sotto tutti gli aspetti, alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating oppure, in mancanza di una posizione di pari rango, la posizione di riferimento è immediatamente subordinata alla posizione priva di rating;

(b)  la posizione di riferimento non beneficia delle garanzie di un terzo né di altri supporti del credito che non sono disponibili per la posizione priva di rating;

(c)  la durata della posizione di riferimento è uguale o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;

(d)  tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.

Articolo 262

Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-IRBA

(1)  Nell'ambito del SEC-ERBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche indicate nel presente articolo.

(2)  Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma dell'articolo 261, paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

Tabella 3

Classe di merito di credito

1

2

3

Tutti gli altri rating

Fattore di ponderazione del rischio

10%

35%

70%

1 250%

(3)  Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma dell'articolo 261, paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 4, aggiustati conformemente all'articolo 257 e all'articolo 261, paragrafo 4, per la durata del segmento (Mt), e all'articolo 261, paragrafo 5, per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:

Tabella 4

Classe di merito di credito

Segmento senior

Segmento non senior (sottile)

Durata del segmento (MT)

Durata del segmento (MT)

≤ 1 anno

≤ 5 anni

≤ 1 anno

≤ 5 anni

1

10%

15%

15%

50%

2

10%

20%

15%

55%

3

15%

25%

20%

75%

4

20%

30%

25%

90%

5

25%

35%

40%

105%

6

35%

45%

55%

120%

7

40%

45%

80%

140%

8

55%

65%

120%

185%

9

65%

75%

155%

220%

10

85%

100%

235%

300%

11

105%

120%

355%

440%

12

120%

135%

470%

580%

13

150%

170%

570%

650%

14

210%

235%

755%

800%

15

260%

285%

880%

880%

16

320%

355%

950%

950%

17

395%

430%

1 250%

1 250%

Tutti gli altri

1 250%

1 250%

1 250%

1 250%

Articolo 263

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo standardizzato (SEC-SA)

(1)  Nell'ambito del SEC-SA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15%:

RW = 1 250%            se D ≤ KA

RW = 12,5ž KSSFA(KA)          se A ≥ KA

   se A˂KA˂D

dove:

D è il punto di distacco (detachment point) determinato a norma dell'articolo 256

A è il punto di attacco (attachment point) determinato a norma dell'articolo 256

KA è un parametro calcolato a norma del paragrafo 2

 

dove:

a = –(1 / (p * KA))

u = D – KA

l = max (A – KA; 0)

p = 1 per un'esposizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione

(2)  Ai fini del paragrafo 1, KA è calcolato come segue:

 

dove:

è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell'articolo 255

W = rapporto tra la somma dell'importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default e l'importo nominale di tutte le esposizioni sottostanti. A tal fine, per esposizione in stato di default s'intende un'esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione.

Se l'ente non conosce lo status di default per il 5% o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del KA:

 

Se l'ente non conosce lo status di default per più del 5% delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%.

(3)  Se l'ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di derivato, può attribuire al derivato una ponderazione per il rischio desunta equivalente alla ponderazione per il rischio della posizione di riferimento calcolata conformemente al presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, la posizione di riferimento è la posizione pari rango, sotto tutti gli aspetti, al derivato oppure, in mancanza di una posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.

Articolo 264

Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-SA

Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 263, fatte salve le modifiche seguenti.

fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10%

p = 0,5

Articolo 265

Ambito di applicazione e requisiti operativi del metodo della valutazione interna (IAA)

(1)  Gli enti possono usare l'IAA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating nei programmi ABCP conformemente all'articolo 266 previa autorizzazione delle loro autorità competenti conformemente al paragrafo 2.

(2)  Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a utilizzare l'IAA entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  tutte le posizioni verso commercial paper emessi dal programma ABCP sono provviste di rating;

(b)  la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per il rating delle posizioni verso la cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti dello stesso tipo;

(c)  la procedura di valutazione interna dell'ente non è meno prudente delle valutazioni pubblicamente disponibili delle ECAI che hanno fornito un rating esterno per il commercial paper emesso dal programma ABCP, specie per quanto riguarda i fattori di stress e altri elementi quantitativi pertinenti;

(d)  il metodo di valutazione interna dell'ente tiene conto di tutti i metodi pertinenti pubblicamente disponibili delle ECAI che valutano il commercial paper del programma ABCP e comprende classi di rating corrispondenti alle valutazioni del merito di credito delle ECAI. Nelle registrazioni interne dell'ente deve figurare un documento, aggiornato regolarmente, che spieghi come sono stati rispettati i requisiti di cui al presente punto;

(e)  l'ente usa la metodologia interna di valutazione ai fini della gestione interna del rischio, anche nelle sue procedure decisionali, delle informazioni sulla gestione e dell'allocazione interna del capitale;

(f)  i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte all'esame interno del merito di credito o alla gestione del rischio dell'ente procedono con frequenza regolare all'esame del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell'ente verso un programma ABCP;

(g)  l'ente segue la performance dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare la performance della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente da quella indicata dai rating interni;

(h)  il programma ABCP comprende norme per la gestione delle assunzioni a fermo e delle passività sotto forma di orientamenti per l'amministratore del programma che riguardino almeno:

i)  i criteri di ammissibilità delle attività, fatto salvo il punto i);

ii)  la tipologia e il valore monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito;

iii)  la distribuzione delle perdite tra le posizioni verso la cartolarizzazione nel programma ABCP;

iv)  la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e il soggetto cedente;

(i)  i criteri di ammissibilità delle attività nel programma ABCP prevedono almeno:

i)  l'esclusione dell'acquisto di attività ampiamente scadute o in stato di default;

ii)   la limitazione dell'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche;

iii)  la limitazione della natura delle attività da acquistare;

(j)  un'analisi del profilo di rischio e d'attività del venditore, che comprenda almeno una valutazione dei seguenti fattori in relazione al venditore:

i)  performance finanziaria passata e attesa;

ii)  posizione di mercato attuale e competitività futura attesa;

iii)  grado di leva finanziaria, flussi di cassa, copertura degli interessi e rating del debito;

iv)   requisiti per l'assunzione a fermo, capacità di gestione e procedure di recupero crediti;

(k)  il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del merito di credito del gestore e comprende elementi che attenuano il rischio relativo alla performance del venditore e del gestore. Ai fini del presente punto, il rischio relativo alla performance può essere attenuato mediante soglie di attivazione (trigger) basate sulla qualità creditizia attuale del venditore o del gestore per impedire la commistione dei fondi in caso di default del venditore o del gestore;

(l)  la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che può essere acquistato nell'ambito del programma ABCP tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come il rischio di credito e il rischio di diluizione;

(m)  se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti e il rischio di diluizione è rilevante per quel particolare portafoglio di attività, il programma ABCP comprende una riserva distinta per il rischio di diluizione;

(n)  il livello richiesto di supporto di credito nel programma ABCP è calcolato tenendo conto di diverse serie storiche pluriennali relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;

(o)  il programma ABCP presenta determinati elementi strutturali nell'acquisto delle esposizioni miranti ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante. Questi elementi potrebbero includere soglie di attivazione della liquidazione del portafoglio di esposizioni;

(p)  l'ente valuta le caratteristiche del portafoglio di attività sottostante, come la media ponderata del suo merito di credito, e individua sia le eventuali concentrazioni verso singoli debitori o aree geografiche che la granularità del portafoglio.

(3)  Se l'esame di cui al paragrafo 2, lettera f), è affidato alle funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio, esse sono indipendenti dalle funzioni interne dell'ente attinenti alla linea di business del programma ABCP e ai rapporti con la clientela.

(4)  Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IAA non possono tornare ad utilizzare altri metodi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IAA, a meno che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;

(b)  l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.

Articolo 266

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito dell'IAA

(1)  Nell'ambito dell'IAA, l'ente assegna la posizione priva di rating verso l'ABCP ad uno dei livelli di rating di cui all'articolo 265, paragrafo 2, lettera d), sulla base della sua valutazione interna. Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni del merito di credito corrispondenti al livello di rating come indicato all'articolo 265, paragrafo 2, lettera d).

(2)  Il rating derivato a norma del paragrafo 1 è almeno pari o superiore al livello "investment grade" al momento in cui è stato assegnato per la prima volta ed è considerato una valutazione del credito ammissibile da parte di un'ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma dell'articolo 261 o dell'articolo 262, a seconda dei casi.

Sottosezione 4Massimali per le posizioni verso la cartolarizzazione

Articolo 267

Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior: metodo "look-through"

(1)  L'ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari alla media ponderata della ponderazione del rischio che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate.

(2)  Nel caso di portafogli di esposizioni sottostanti per i quali l'ente usa esclusivamente il metodo standardizzato o il metodo IRB, il fattore massimo di ponderazione del rischio è pari alla media ponderata della ponderazione del rischio che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti a norma, rispettivamente, del capo 2 o del capo 3 se queste ultime non fossero state cartolarizzate.

Nel caso dei portafogli misti, il fattore massimo di ponderazione del rischio è calcolato come segue:

(a)  se l'ente applica il SEC-IRBA, alla quota a cui si applica il metodo standardizzato e alla quota a cui si applica il metodo IRB viene assegnato, rispettivamente, il corrispondente fattore di ponderazione del rischio secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo IRB;

(b)  se l'ente applica il SEC-SA o il SEC-ERBA, il fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior è pari alla media ponderata della ponderazione del rischio delle esposizioni sottostanti nell'ambito del metodo standardizzato.

(3)  Ai fini del presente articolo, il fattore di ponderazione del rischio applicabile nell'ambito del metodo IRB conformemente al capo 3 comprende il rapporto tra le perdite attese e le esposizioni in stato di default delle esposizioni sottostanti moltiplicato per 12,5.

(4)  Se il fattore massimo di ponderazione del rischio calcolato a norma del paragrafo 1 si traduce in una ponderazione del rischio inferiore ai fattori minimi di cui agli articoli da 259 a 264, a seconda dei casi, è utilizzato il primo.

Articolo 268

Requisiti patrimoniali massimi

(1)  Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-ERBA o il SEC-SA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente al capo 2 o al capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Ai fini del presente articolo, il requisito patrimoniale IRB comprende l'importo delle perdite attese associate alle esposizioni in questione calcolato conformemente al capo 3 e l'importo delle perdite inattese moltiplicato per un fattore di 1,06.

(2)  Nel caso dei portafogli misti, il requisito patrimoniale massimo è determinato calcolando la media ponderata per l'esposizione dei requisiti patrimoniali delle quote IRB e SA delle esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 1.

(3)  Il requisito patrimoniale massimo si ottiene moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 per il fattore P calcolato come segue:

(a)  per gli enti che hanno una o più posizioni verso la cartolarizzazione in un unico segmento, il fattore P è pari al rapporto tra l'importo nominale delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente in quel segmento e l'importo nominale del segmento;

(b)  per gli enti che hanno posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti diversi, il fattore P è pari alla quota massima degli interessi per tutti i segmenti. A tal fine, la quota degli interessi per ciascuno dei diversi segmenti è calcolata come indicato alla lettera a).

(4)  Nel calcolo del requisito patrimoniale massimo per una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente articolo, l'importo integrale delle eventuali plusvalenze e strip dei soli interessi a supporto del credito derivanti dall'operazione di cartolarizzazione è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

Sottosezione 5Disposizioni varie

Articolo 269

Divieto di ricartolarizzazione

Le esposizioni sottostanti utilizzate in una cartolarizzazione non comprendono cartolarizzazioni.

Articolo 270

Posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI

L'ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione a norma degli articoli 260, 262 o 264, a seconda dei casi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)  la cartolarizzazione soddisfa le disposizioni concernenti la cartolarizzazione STS di cui alla sezione 1 del capo 3 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni], a seconda dei casi, tranne quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

(b)  la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior;

(c)  la posizione è sostenuta da un portafoglio di esposizioni verso imprese, purché almeno il 70% di queste in termini di saldo di portafoglio sia costituito da PMI ai sensi dell'articolo 501 al momento dell'emissione della cartolarizzazione;

(d)  il rischio di credito associato alle posizioni non mantenute dall'ente cedente è trasferito mediante una garanzia o una controgaranzia conforme alle disposizioni sulla protezione del credito di tipo personale di cui al capo 4 per l'applicazione del metodo standardizzato al rischio di credito;

(e)  i terzi cui è trasferito il rischio di credito e che possono altresì agire da garanti o controgaranti, sono uno o più dei seguenti soggetti: il governo o la banca centrale di uno Stato membro; una banca di sviluppo multilaterale; un'organizzazione internazionale o un soggetto di promozione, purché alle esposizioni verso il garante o il controgarante possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0% conformemente al capo 2 della parte tre.

Articolo 270 bis

Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio

(1)  Se l'ente non rispetta i requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni] in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell'ente, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250% del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250%) che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all'articolo 247, paragrafo 6, o all'articolo 337, paragrafo 3, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di due diligence. Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni] riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbero ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni].

(2)  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fornire condizioni uniformi per quanto riguarda l'attuazione del paragrafo 1▌.

   L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

  Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 2 conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 4Valutazioni esterne del merito di credito

Articolo 270 ter

Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI

Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 270 quater

Disposizioni sull'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un'ECAI solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)  non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l'ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione;

(b)  l'ECAI pubblica le valutazioni del merito di credito e le informazioni sull'analisi delle perdite e dei flussi di cassa, sulla sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle esposizioni sottostanti, nonché sulle procedure, sulle ipotesi e sugli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Ai fini della presente lettera, le informazioni sono considerate pubblicamente disponibili se pubblicate in un formato accessibile. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di soggetti non sono considerate pubblicamente disponibili;

(c)  le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di transizione dell'ECAI;

(d)  le valutazioni del merito di credito non si basano, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale fornito dallo stesso ente. Se una posizione si basa, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale, l'ente considera la posizione come se fosse priva di rating ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per questa posizione conformemente alla sezione 3;

(e)  l'ECAI si è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle esposizioni sottostanti incida sulla valutazione del merito di credito.

Articolo 270 quinquies

Uso delle valutazioni del merito di credito

(1)  L'ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI ("ECAI prescelta") ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo.

(2)  L'ente utilizza le valutazioni del merito di credito delle sue posizioni verso la cartolarizzazione in modo coerente e non selettivo e tal fine soddisfa i seguenti requisiti:

(a)  l'ente non usa le valutazioni di un'ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un'altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell'ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;

(b)  nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di due ECAI prescelte, l'ente usa la valutazione meno favorevole;

(c)  nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di tre o più ECAI, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due;

(d)  l'ente non richiede attivamente la revoca di rating meno favorevoli.

(3)  Se le esposizioni sottostanti una cartolarizzazione beneficiano, integralmente o parzialmente, di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l'effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito della posizione verso la cartolarizzazione effettuata da un'ECAI prescelta, l'ente utilizza il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione del credito di cui al presente paragrafo non è ammissibile a norma del capo 4, la valutazione del merito di credito non è riconosciuta e la posizione verso la cartolarizzazione è considerata priva di rating.

(4)  Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l'effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, l'ente tratta la posizione verso la cartolarizzazione come se fosse priva di rating e calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio conformemente al capo 4.

Articolo 270 sexies

Mappatura delle cartolarizzazioni

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l'ABE:

(a)  distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;

(b)  considera fattori quantitativi quali i tassi di default o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;

(c)  considera fattori qualitativi quali la gamma di operazioni valutate dall'ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se tali valutazioni tengono conto delle perdite attese o delle perdite del primo euro e del pagamento puntuale o finale degli interessi;

(d)  si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 270 septies

Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni

1. Nei limiti dei rispettivi compiti, il Comitato europeo per il rischio sistemico è responsabile della vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione europea e l'ABE è responsabile della vigilanza microprudenziale, tenendo conto nel contempo della specificità dei segmenti di mercato e delle classi di attività.

2. In seguito alla pubblicazione della relazione biennale sul mercato delle cartolarizzazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) .../...[7] [regolamento STS] e al fine di tenere conto dei cambiamenti nella situazione di mercato, di prevenire lo sviluppo di bolle dei prezzi delle attività nei vari segmenti di mercato o nelle varie classi di attività e di evitare la chiusura di alcune parti del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione in tempi di crisi, la Commissione prende in considerazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione e successivamente ogni due anni, un eventuale adeguamento dei seguenti elementi:

(a) i livelli di rischio per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 259, 260, 261, 263 e 264;

(b) il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, il coefficiente netto di finanziamento stabile per gli enti creditizi e le imprese di investimento attivi nel mercato delle cartolarizzazioni e

(c) l'utilizzo da parte delle autorità nazionali competenti degli strumenti macroprudenziali basati sul prestatore conferiti loro a norma degli articoli 124 e 126 al fine di incrementare le ponderazioni dei rischi concernenti i prestiti sui beni immobili o per incrementare la perdita in caso di default concernente i prestiti sugli immobili residenziali cartolarizzati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 462, per modificare le disposizioni di cui al primo paragrafo ed entro i limiti ivi stabiliti.

3. In seguito alla pubblicazione della relazione di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) .../... [regolamento STS] e in base agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, il CERS formula raccomandazioni per gli Stati membri, specificando, ove opportuno, la rivalutazione delle misure relative ai mutuatari, incluso un adeguamento del rapporto massimo prestito/valore (Loan To Value), prestito/reddito (Loan To Income ) o servizio del debito/reddito (Debt Service To Income) per le attività da cartolarizzare, al fine di ridurre l'eccessiva crescita del credito.'

(8)  L'articolo 337 è sostituito dal seguente:

"Articolo 337

Requisito di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione

(1)  Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione, l'ente pondera le sue posizioni nette calcolate conformemente all'articolo 327, paragrafo 1, per l'8% della ponderazione del rischio che applicherebbe alla posizione all'esterno del suo portafoglio di negoziazione conformemente al capo 5 del titolo II, parte tre, sezione 3.

(2)  Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 2, le stime della PD e della LGD possono essere determinate sulla base di stime derivate dal metodo IRC dell'ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. Quest'alternativa può essere utilizzata solo previa autorizzazione delle autorità competenti, che è concessa se le stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo IRB di cui al titolo II, capo 3.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana orientamenti sull'uso delle stime della PD e delle LGD come input quando dette stime sono basate sul metodo IRC.

(3)  Per le posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 247, paragrafo 6, si applica l'8% del fattore di ponderazione del rischio complessivo.

(4)  L'ente addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte, per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico, fatta eccezione per le posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica l'articolo 338, paragrafo 4.

(5)  Qualora l'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all'articolo 244, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate.

Qualora l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all'articolo 245, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione se tali esposizioni come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate e non tiene conto dell'effetto della cartolarizzazione sintetica a fini di protezione del credito."

(9)  La parte cinque è soppressa e tutti i riferimenti alla parte cinque sono intesi come riferimenti agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle cartolarizzazioni].

(10)  All'articolo 456, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera k):

(a)  "modifica delle disposizioni relative al calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli da 247 a 270 bis per tener conto degli sviluppi o delle modifiche delle norme internazionali sulle cartolarizzazioni."

(11)  All'articolo 457, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

(a)  "i requisiti di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 242 a 270 bis;".

(12)  È inserito il seguente articolo 519 bis:

"Articolo 519 bis

Presentazione di relazioni

Entro il ... [2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione delle disposizioni del capo 5 del titolo II, parte tre, alla luce degli sviluppi sui mercati delle cartolarizzazioni, anche dal punto di vista macroprudenziale ed economico. Tale relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa e valuta in particolare i seguenti punti:

(a) l'impatto dell'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 sull'attività di emissione e di investimento degli enti sui mercati delle cartolarizzazioni dell'Unione;

(b) i suoi effetti sulla stabilità finanziaria dell'Unione e degli Stati membri, con particolare riguardo alla potenziale formazione di bolle speculative sul mercato immobiliare e all'aumento delle interconnessioni tra gli istituti finanziari;

(c) quali misure si rendono necessarie per ridurre e contrastare gli effetti negativi delle cartolarizzazioni sulla stabilità finanziaria, inclusa l'eventuale introduzione di un limite massimo all'esposizione in cartolarizzazioni rispetto alle attività totali e

(d) gli effetti sulla stabilità dell'attività creditizia e la capacità di fornire un canale di finanziamento sostenibile all'economia reale, con particolare attenzione alle PMI.

Articolo 2

Disposizioni transitorie sulle posizioni verso la cartolarizzazione in essere

Per quanto riguarda le posizioni verso la cartolarizzazione in essere al [data di cui all'articolo 3, paragrafo 2/data fissa], gli enti possono continuare ad applicare le disposizioni del capo 5 del titolo II, parte tre, e dell'articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 31 dicembre 2019 nella versione applicabile il [giorno prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 2], purché:

(a)  informino l'autorità competente della loro intenzione di applicare il presente articolo entro il [data fissa];

(b)  applichino il presente articolo a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in essere che detengono al [data di cui all'articolo 3, paragrafo 2/data fissa].

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

(1)  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2)  Il presente regolamento si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo  Per il Consiglio

Il presidente  Il presidente

  • [1]    GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2.
  • [2]    GU C 82 del 3.3.2016, pag.1.
  • [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]   GU C 68 del 6.3.2012, pag. 39.
  • [5]   Cfr. https://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/EBA+report+on+qualifying+securitisation.pdf.
  • [6]  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
  • [7]  Proposta di regolamento COM(2015)0472 - C8-0288/2015 – 2015/0226(COD) - Norme comuni sulla cartolarizzazione e instaurazione di un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Riferimenti

COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.9.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ECON

14.10.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

JURI

14.10.2015

 

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

JURI

13.10.2015

 

 

 

Relatori

 Nomina

Othmar Karas

28.11.2016

 

 

 

Relatori sostituiti

Pablo Zalba Bidegain

 

 

 

Esame in commissione

24.5.2016

13.6.2016

21.6.2016

11.10.2016

Approvazione

8.12.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

9

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Supplenti presenti al momento della votazione finale

David Coburn, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Joly, Siegfried Mureşan, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Salvatore Cicu, Jan Huitema, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Jens Nilsson

Deposito

19.12.2016