RACCOMANDAZIONE concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile
27.3.2017 - (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE)) - ***
Commissione giuridica
Relatore: Pavel Svoboda
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile
(14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di decisione del Consiglio (14112/2015),
– vista la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (la "convenzione HNS del 1996"),
– visto il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996,
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0409/2015),
– visto il protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati,
– vista la decisione 2002/97/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)[1],
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014[2],
– vista la sua risoluzione interlocutoria dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio[3],
– visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione interlocutoria del 4 ottobre 2016,
– visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0078/2017),
1. dà il suo consenso alla ratifica e all'adesione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55.
- [2] Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
- [3] Testi approvati, P8_TA(2016)0260.
MOTIVAZIONE
La convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 si occupa della responsabilità e del risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, compresi il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL). Il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996 conteneva modifiche atte ad affrontare le problematiche individuate nella summenzionata convenzione e va letto, interpretato e applicato congiuntamente con le disposizioni della convenzione come unico strumento, denominato "convenzione HNS del 2010"[1]. Né la convenzione HNS del 1996, né il protocollo del 2010 della convenzione HNS sono ancora entrati in vigore.
La convenzione HNS del 2010 stabilisce la responsabilità oggettiva del proprietario della nave che trasporta sostanze pericolose e nocive per i danni derivanti da un evento correlato al trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive a bordo di tale nave. Esistono limitate eccezioni alla responsabilità oggettiva del proprietario, che è connessa all'obbligo del proprietario di sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria al fine di coprire la propria responsabilità per i danni conformemente alle disposizioni della convenzione. Fatto ancora più importante, è stato istituito un apposito fondo di risarcimento destinato a risarcire chiunque abbia subito danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, nella misura in cui tale persona non sia stata in grado di ottenere un pieno e adeguato risarcimento dei danni dal proprietario della nave e dal suo assicuratore. L'importo totale del risarcimento disponibile è pari a 250 milioni di unità di conto (circa 310 milioni di EUR ai tassi di cambio attuali), sulla base di un sistema elaborato di contributi versati al Fondo HNS da soggetti riceventi sostanze pericolose e nocive in ciascun Stato contraente.
Il capo IV della convenzione HNS del 2010 stabilisce norme sulla competenza giurisdizionale dei tribunali e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, sovrapponendosi pertanto all'ambito di applicazione delle norme contenute nella rifusione del regolamento Bruxelles I. Dalla valutazione delle differenze tra i due regimi giurisdizionali emerge chiaramente che la convenzione HNS contiene un regime di competenza alquanto restrittivo, che contrasta con i molteplici criteri di competenza previsti dalla rifusione del regolamento Bruxelles I.
Il relatore ritiene che una deroga all'applicazione generale della rifusione del regolamento Bruxelles I sia giustificata alla luce della natura altamente specifica del regime di competenza giurisdizionale della convenzione HNS (derivante dal tentativo di impedire la scelta opportunista del foro, assicurando la parità di trattamento per i richiedenti e garantendo nel contempo l'efficace amministrazione della giustizia evitando le difficoltà legate alla risoluzione delle medesime controversie con il coinvolgimento degli stessi esperti, degli stessi testimoni e degli stessi imputati, in tribunali diversi in varie giurisdizioni) e della previsione di difficoltà legali e pratiche legate all'applicazione di due regimi di competenza giurisdizionale distinti, uno per l'Unione e uno per le altri parti della convenzione HNS.
Il Parlamento ha ricevuto una lettera in cui viene invitato a dare il suo consenso al progetto di decisione del Consiglio sulla ratifica del protocollo del 2010 della convenzione HNS il 17 dicembre 2015. Tenendo conto delle discrepanze sostanziali tra il progetto di decisione del Consiglio e la proposta inziale della Commissione e dopo aver ascoltato la Commissione e il Consiglio (28 gennaio 2016) e consultato il Servizio giuridico del Parlamento (15 marzo 2016), la commissione giuridica ha deciso di far ricorso al paragrafo 5 dell'articolo 99 del regolamento e redigere una relazione interlocutoria corredata di raccomandazioni per la modifica del succitato progetto di decisione del Consiglio.
Le principali discrepanze tra il progetto di decisione del Consiglio e la proposta della Commissione nel contesto degli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile riguardavano l'ambito di competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del TFUE; il grado di sovrapposizione tra il capo IV della convenzione HNS del 2010 e la rifusione del regolamento Bruxelles I; infine, la necessità di un obbligo per gli Stati membri di ratificare la convenzione entro un lasso di tempo determinato.
In tale contesto, il relatore ha proposto una relazione interlocutoria al fine di lavorare verso un esito positivo con il Consiglio e la Commissione che garantisca l'uniformità, l'integrità e l'efficacia del diritto dell'Unione nonché il principio fondamentale di attribuzione delle competenze dell'UE. La Commissione ha accolto favorevolmente l'adozione da parte del Parlamento di questa risoluzione e ha confermato che sarebbe stata pronta ad accettare una soluzione di compromesso su una ragionevole estensione del periodo di tempo per la ratifica della convenzione HNS del 2010.
Il Consiglio ha preso atto della risoluzione del Parlamento in sede di gruppo "Trasporti marittimi" nella sua riunione del 15 luglio e ha rilevato che non vi era alcuna possibilità di riavviare la discussione sul testo del progetto di decisione del Consiglio dal momento che rientrava nella procedura di consenso e non nella procedura di codecisione.
Alla luce del rifiuto categorico del Consiglio di avviare un dialogo con il Parlamento e la Commissione e tenendo conto della quota significativa rappresentata dai carichi di sostanze pericolose e nocive nel trasporto merci per via marittima, del carattere mondiale del settore navale, nonché del possibile impatto transfrontaliero degli incidenti che coinvolgono carichi di sostanze pericolose e nocive, il relatore è convinto che sia nell'interesse dell'Unione nel suo complesso disporre di un regime omogeneo di responsabilità applicabile al danno ambientale derivante dal trasporto in mare di sostanze pericolose e nocive.
Il relatore raccomanda pertanto che il Parlamento dia il consenso alla ratifica e all'adesione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Ratifica e adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive con riferimento agli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile |
||||
Riferimenti |
14112/2015 – C8-0409/2015 – COM(2015)0305 – 2015/0136(NLE) |
||||
Consultazione / Richiesta di approvazione |
18.1.2016 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 18.1.2016 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ENVI 18.1.2016 |
TRAN 18.1.2016 |
PECH 18.1.2016 |
|
|
Pareri non espressi Decisione |
ENVI 16.7.2015 |
TRAN 15.9.2015 |
PECH 15.7.2015 |
|
|
Relatori Nomina |
Pavel Svoboda 13.7.2015 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
28.1.2016 |
15.3.2016 |
21.4.2016 |
28.2.2017 |
|
Approvazione |
23.3.2017 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 0 1 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Eugen Freund, Maria Noichl |
||||
Deposito |
27.3.2017 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
21 |
+ |
|
PPE S&D ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD ENF |
Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka Max Andersson, Julia Reda Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron Marie-Christine Boutonnet |
|
0 |
- |
|
|
|
|
1 |
0 |
|
ECR |
Sajjad Karim |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti