RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati

28.6.2017 - (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Claude Moraes
Relatore per parere (*):
Jean Lambert, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2016/0176(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0240/2017
Testi presentati :
A8-0240/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0378),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0213/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dall'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria nonché dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ceca, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 dicembre 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-00240/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento     1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"30 fissa l'obiettivo di trasformare l'Unione in un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, che riduce gli oneri amministrativi per le imprese e concilia meglio l'offerta e la domanda di manodopera. Le misure intese ad agevolare l'ammissione di cittadini di paesi terzi che siano lavoratori altamente specializzati devono essere considerate in questo più ampio contesto.

(1)  La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"30 fissa l'obiettivo di trasformare l'Unione in un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, che riduce gli oneri amministrativi per le imprese e concilia meglio l'offerta e la domanda di manodopera, e individua la necessità di una politica globale in materia di migrazione della forza lavoro e di una migliore integrazione dei migranti. Le misure intese ad agevolare l'ammissione di cittadini di paesi terzi che siano lavoratori altamente specializzati devono essere considerate in questo più ampio contesto.

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30  COM(2010) 2020 definitivo

30  COM(2010) 2020 definitivo

Emendamento     2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Nell'agenda europea sulla migrazione adottata il 13 maggio 2015 si chiede un programma a livello dell'UE per attirare cittadini di paesi terzi altamente qualificati, e si precisa che è necessario sottoporre a riesame la direttiva 2009/50/CE del Consiglio31, per renderla più efficace nell'attirare talenti nell'Unione e nell'affrontare sia le sfide demografiche dell'UE che le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dell'economia dell'Unione.

(3)  Nell'agenda europea sulla migrazione adottata il 13 maggio 2015 si chiede un programma a livello dell'UE per attirare cittadini di paesi terzi altamente qualificati, e si precisa che è necessario sottoporre a riesame la direttiva 2009/50/CE del Consiglio31, per renderla più efficace nell'attirare talenti nell'Unione e nell'affrontare sia le sfide demografiche dell'UE che le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dell'economia dell'Unione, al fine di promuovere la crescita economica e consolidare la competitività dell'economia dell'Unione.

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31  Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).

31  Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).

Emendamento     3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, ha rilevato le carenze nella vigente direttiva UE "Carta blu", fra cui il livello assai ridotto di armonizzazione che ha comportato. Ha chiesto una revisione ambiziosa e mirata della direttiva, anche per quanto riguarda la questione del campo di applicazione. Inoltre, avendo osservato che il vigente quadro legislativo frammentato dell'Unione che disciplina l'accesso di cittadini di paesi terzi al lavoro nell'Unione può contribuire solo a soddisfare esigenze specifiche di breve respiro, ha invitato l'Unione a definire, a medio e lungo termine, regole più generali in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi in cerca di occupazione al suo interno, anche per quanto riguarda i settori con basse e medie retribuzioni.

Emendamento     4

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Si prevede che la popolazione in età lavorativa nell'Unione diminuisca di 7,5 milioni entro il 20201 bis e le proiezioni sullo sviluppo delle esigenze del mercato del lavoro nell'Unione mettono in evidenza carenze emergenti e future in settori specifici.

 

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1bis  Cfr. documento strategico congiunto UE-OCSE dal titolo "Matching Economic Migration with Labour Market Needs in Europe" (Conciliare la migrazione economica con le esigenze del mercato del lavoro), settembre 2014, pag. 5.

Emendamento     5

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  È necessario rispondere alle sfide individuate nella relazione sull'attuazione della direttiva 2009/50/CE. L'Unione dovrebbe mirare a creare un regime più attraente ed efficace su scala europea per i lavoratori altamente specializzati. L'approccio dell'Unione nell'attirare lavoratori altamente specializzati dovrebbe essere maggiormente armonizzato: la Carta blu UE dovrebbe esserne lo strumento principale, con procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all'interno dell'UE. Poiché tutto ciò comporterebbe modifiche sostanziali alla direttiva 2009/50/CE, questa dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.

(4)  È necessario rispondere alle sfide individuate nella relazione sull'attuazione della direttiva 2009/50/CE. L'Unione dovrebbe mirare a creare un regime più attraente ed efficace su scala europea per i lavoratori altamente specializzati. La revisione della direttiva 2009/50/CE offre anche l'opportunità di migliorare l'immigrazione legale in Europa. L'approccio dell'Unione nell'attirare lavoratori altamente specializzati dovrebbe essere maggiormente armonizzato: la Carta blu UE dovrebbe esserne lo strumento principale, con procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all'interno dell'UE. Poiché tutto ciò comporterebbe modifiche sostanziali alla direttiva 2009/50/CE, questa dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.

Emendamento     6

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Al fine di rafforzare e promuovere il regime della Carta blu UE e attirare lavoratori altamente specializzati e facilitare le loro prospettive economiche, le ambasciate e le delegazioni dell'Unione e degli Stati membri nei paesi terzi dovrebbero rafforzare le attività pubblicitarie e le campagne di informazione riguardanti la Carta blu UE, nonché disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti a fornire informazioni sulla Carta blu UE ai cittadini di paesi terzi sul territorio.

Emendamento     7

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)  Secondo la comunicazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2009/50/CE nel 2014, solo il 2,1 % dei beneficiari della Carta blu durante la prima fase di attuazione nel 2012 proveniva dall'Africa sub-sahariana. Ciò potrebbe indicare il ricorso a impliciti pregiudizi razziali che impediscono a determinate categorie di lavoratori di accedere a status più favorevoli e beneficiare pertanto di un trattamento uguale a quello riservato ad altri lavoratori o altri familiari. La mancanza di diversità tra i titolari della Carta blu UE potrebbe riflettere politiche e prassi nazionali che possono perpetuare forme di discriminazione diretta, indiretta o istituzionale nei confronti di nuovi candidati.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  È opportuno creare un regime di ammissione a livello dell'Unione per attirare e trattenere al suo interno i lavoratori altamente specializzati. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare una Carta blu UE, anziché un permesso nazionale, a tutti i richiedenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero conservare il diritto di rilasciare, a fini occupazionali, permessi diversi dalla Carta blu UE ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, fatte salve le restrizioni derivanti da altre direttive nel settore della migrazione di manodopera.

(5)  È opportuno creare un regime di ammissione a livello dell'Unione chiaro e trasparente per attirare e trattenere al suo interno i lavoratori altamente specializzati e promuovere la mobilità. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare una Carta blu UE a tutti i richiedenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero conservare il diritto di rilasciare, a fini occupazionali, permessi diversi dalla Carta blu UE ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, fatte salve le restrizioni derivanti da altre direttive nel settore della migrazione di manodopera.

Emendamento     9

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Nella misura in cui non si pregiudica lo spirito della presente direttiva, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le migliori prassi e le disposizioni più favorevoli per quanto riguarda la presente direttiva e, in particolare, rispetto a garanzie procedurali, tasse, disoccupazione temporanea, parità di trattamento, disposizioni sui familiari e status di residenza a lungo termine per i titolari della Carta blu UE.

Emendamento     10

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  In tale contesto, è opportuno tenere conto della possibilità di ampliare l'accesso alla rete europea di servizi per l'impiego (EURES) affinché tutte le opportunità di lavoro negli Stati membri siano accessibili anche ai cittadini di paesi terzi poiché, per ottenere il permesso "Carta blu UE", i cittadini di paesi terzi devono prima ricevere un'offerta di lavoro. Ampliando l'accesso al portale EURES, i cittadini di paesi terzi potrebbero avvalersi dell'assistenza e del supporto necessari nell'utilizzo della piattaforma.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il concetto di lavoratore altamente specializzato dovrebbe sostituire quello di lavoratore altamente qualificato per sottolineare che l'istruzione formale e l'esperienza professionale equivalente dovrebbero essere prese in considerazione a pari merito come criteri di ammissione. Nella raccomandazione del 20 dicembre 201232, il Consiglio afferma che la convalida dei risultati dell'apprendimento, vale a dire delle competenze (conoscenze, abilità e attitudini) acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, può svolgere un ruolo importante nel migliorare l'occupabilità e la mobilità; raccomanda quindi agli Stati membri d'istituire, entro il 2018, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale. Poiché i meccanismi e le modalità di valutazione e di convalida dell'esperienza professionale non sono facilmente disponibili in tutti gli Stati membri, si dovrebbe prevedere un ulteriore periodo di recepimento di due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva per le disposizioni relative al riconoscimento dell'esperienza professionale, al fine di permettere agli Stati membri, laddove necessario, di sviluppare i suddetti meccanismi e modalità. I punti di contatto nazionali degli Stati membri competenti per la Carta blu UE dovrebbero essere coinvolti in una cooperazione efficace con i portatori d'interessi e le reti nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione e della gioventù, e nel quadro di altre politiche pertinenti, ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi della presente direttiva.

(6)  Il concetto di lavoratore altamente specializzato dovrebbe sostituire quello di lavoratore altamente qualificato per sottolineare che l'istruzione formale e l'esperienza professionale equivalente dovrebbero essere prese in considerazione a pari merito come criteri di ammissione. Nella raccomandazione del 20 dicembre 201232, il Consiglio afferma che la convalida dei risultati dell'apprendimento, vale a dire delle competenze (conoscenze, abilità e attitudini) acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, può svolgere un ruolo importante nel migliorare l'occupabilità e la mobilità; raccomanda quindi agli Stati membri d'istituire, entro il 2018, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale. Poiché i meccanismi e le modalità di valutazione e di convalida dell'esperienza professionale non sono facilmente disponibili in tutti gli Stati membri, il periodo di recepimento della presente direttiva dovrebbe tenere conto di tale fattore al fine di permettere agli Stati membri, laddove necessario, di sviluppare i suddetti meccanismi e modalità. Gli Stati membri dovrebbero consultare le parti sociali nello sviluppo dei suddetti meccanismi e modalità. I punti di contatto nazionali degli Stati membri competenti per la Carta blu UE dovrebbero essere coinvolti in una cooperazione efficace con i portatori d'interessi e le reti nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione e della gioventù, e nel quadro di altre politiche pertinenti, ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi della presente direttiva.

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32  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1 2012/C 398/01).

32  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1 2012/C 398/01).

33  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

33  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

Emendamento     12

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Almeno fino alla determinazione di tali modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, ogni richiedente dovrebbe essere tenuto a presentare la prova di un'esperienza professionale di almeno tre anni, come raccomandazioni di ex datori di lavoro, precedenti contratti di lavoro, referenze o certificati di lavoro.

Emendamento     13

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  In sede di recepimento della presente direttiva e al fine di rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero raccogliere dati ed elencare i settori professionali o le aree geografiche con carenze occupazionali o in cui è difficile coprire i posti vacanti e comunicare tali informazioni al pubblico.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)  Per quanto riguarda i titoli d'istruzione superiore e le competenze professionali superiori di richiedenti o di beneficiari di protezione internazionale, residenti nel territorio dell'Unione, che non possiedano i documenti necessari ad attestare il possesso di titoli e/o di competenze professionali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a stabilire adeguate valutazioni basate sulle competenze e sulle conoscenze che consentano di accertare il livello delle qualifiche e/o delle competenze professionali.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro, in conformità all'articolo 79, paragrafo 5, del trattato. Su questa base, gli Stati membri dovrebbero poter giudicare una domanda di Carta blu UE inammissibile o respingerla. Poiché l'articolo 79, paragrafo 5, del TFUE fa riferimento solo ai cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi, il diritto di determinare il volume di ingresso non si applica alle situazioni in cui il cittadino di un paese terzo è già stato ammesso nel territorio degli Stati membri a norma della presente direttiva e cerca di proseguire il soggiorno nello stesso Stato membro o in un secondo Stato membro.

(7)  La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro, in conformità all'articolo 79, paragrafo 5, del trattato. Poiché l'articolo 79, paragrafo 5, del TFUE fa riferimento solo ai cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi, il diritto di determinare il volume di ingresso non si applica alle situazioni in cui il cittadino di un paese terzo è già stato ammesso nel territorio degli Stati membri a norma della presente direttiva e cerca di proseguire il soggiorno nello stesso Stato membro o in un secondo Stato membro.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio34 godono di un'ampia serie di diritti compreso, in particolare, l'accesso al mercato del lavoro nello Stato membro che ha concesso la protezione. Per promuovere ulteriormente l'inclusione sociale di queste persone e migliorarne le opportunità sul mercato del lavoro in tutta l'Unione, è opportuno accordare a coloro che sono altamente specializzati il diritto di chiedere la Carta blu UE. Essi dovrebbero essere soggetti alle stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di un paese terzo che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, mantenendo lo status di beneficiari di protezione internazionale in parallelo a quello di titolare della Carta blu UE. Tuttavia, per motivi di chiarezza e coerenza del diritto, le disposizioni della presente direttiva sulla parità di trattamento e sul ricongiungimento familiare non dovrebbero applicarsi a questo gruppo di titolari della Carta blu UE nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. Tali diritti dovrebbero continuare ad essere disciplinati nell'ambito dell'acquis sull'asilo e, se del caso, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio35.

(8)  I beneficiari di protezione internazionale e talune categorie di richiedenti protezione internazionale godono di una serie di diritti compreso, in particolare, l'accesso al mercato del lavoro nello Stato membro che ha concesso la protezione o che è responsabile della loro domanda di protezione internazionale. Per promuovere ulteriormente l'inclusione sociale di queste persone e migliorarne le opportunità sul mercato del lavoro in tutta l'Unione, è opportuno accordare a coloro che sono altamente specializzati il diritto di chiedere la Carta blu UE. Essi dovrebbero essere soggetti alle stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di un paese terzo che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, mantenendo lo status di beneficiari di protezione internazionale, o di richiedenti protezione internazionale, in parallelo a quello di titolari della Carta blu UE. Tuttavia, per motivi di chiarezza e coerenza del diritto, le disposizioni della presente direttiva sulla parità di trattamento e sul ricongiungimento familiare non dovrebbero applicarsi ai rifugiati che sono titolari della Carta blu UE nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. Tali diritti dovrebbero continuare ad essere disciplinati nell'ambito dell'acquis sull'asilo e, se del caso, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio35.

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__________________

34  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

 

35  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

35  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Qualora rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva, i richiedenti protezione internazionale dovrebbero essere soggetti alle stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di un paese terzo che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Nei casi in cui la richiesta di protezione internazionale sia sospesa a seguito del rilascio della Carta blu UE, lo Stato membro responsabile della domanda non dovrebbe considerarla implicitamente ritirata.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il trasferimento di competenze per quanto riguarda la protezione dei beneficiari di protezione internazionale esula dall'ambito di applicazione della presente direttiva: lo status di protezione e i diritti associati non dovrebbero essere trasferiti a un altro Stato membro quando viene rilasciata una Carta blu UE.

(9)  Il trasferimento di competenze per quanto riguarda la protezione dei beneficiari di protezione internazionale o di competenze per quanto riguarda le richieste di protezione internazionale esula dall'ambito di applicazione della presente direttiva: tali status e i diritti associati non dovrebbero essere trasferiti a un altro Stato membro quando viene rilasciata una Carta blu UE.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle categorie di cittadini di paesi terzi a cui si applica un regime particolare ai sensi del diritto dell'Unione, con condizioni d'ingresso specifiche e una serie di diritti specifica, laddove l'inclusione di tali categorie nella presente direttiva sia in contrasto con l'intento del regime particolare, crei inutili complessità giuridiche o comporti un rischio di abusi. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori per svolgere un progetto di ricerca, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio37 che introduce una procedura specifica per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. Tuttavia, una volta ammessi a norma della direttiva (UE) 2016/801, i ricercatori che soggiornano legalmente dovrebbero poter presentare domanda di Carta blu UE a norma della presente direttiva per fini diversi da quelli indicati nella direttiva (UE) 2016/801.

(11)  La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori per svolgere un progetto di ricerca, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio37 che introduce una procedura specifica per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. Tuttavia, una volta ammessi a norma della direttiva (UE) 2016/801, i ricercatori che soggiornano legalmente dovrebbero poter presentare domanda di Carta blu UE a norma della presente direttiva per fini diversi da quelli indicati nella direttiva (UE) 2016/801. Allo stesso modo, i titolari della Carta blu UE che soggiornano legalmente dovrebbero poter chiedere di soggiornare in qualità di ricercatori a norma della direttiva (UE) 2016/801. Le disposizioni di detta direttiva dovrebbero essere chiarite in modo da assicurare tale possibilità.

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37  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

37  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È necessario prevedere un sistema flessibile di ammissione in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, ad esempio un contratto di lavoro o un'offerta di lavoro vincolante per almeno 6 mesi, una soglia di retribuzione che gli Stati membri possano adattare alla situazione del mercato del lavoro e qualifiche professionali superiori.

(13)  È necessario prevedere un sistema flessibile, chiaro ed equilibrato di ammissione, basato su criteri obiettivi, ad esempio un contratto di lavoro o un'offerta di lavoro vincolante per almeno 9 mesi, il rispetto delle leggi applicabili, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali nei pertinenti settori occupazionali, una soglia di retribuzione che gli Stati membri possano adattare alla situazione del mercato del lavoro e titoli d'istruzione superiore o competenze professionali superiori.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per garantire un livello sufficiente di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'Unione, nel calcolo della soglia di retribuzione è opportuno determinare il livello minimo e il massimo. Gli Stati membri dovrebbero fissare le rispettive soglie in funzione della situazione e dell'organizzazione dei rispettivi mercati del lavoro e delle rispettive politiche generali d'immigrazione.

(15)  In aggiunta alle condizioni di cui alla presente direttiva, in sede di recepimento gli Stati membri dovrebbero fissare una soglia di retribuzione d'intesa con le parti sociali. Tale soglia di retribuzione dovrebbe corrispondere almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,4 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato. Gli Stati membri potrebbero, d'intesa con le parti sociali, decidere di non fissare una soglia di retribuzione in determinati settori occupazionali in cui è riconosciuto che tale soglia non è necessaria. Questo potrebbe avvenire nel caso in cui un accordo collettivo disciplina le retribuzioni che si applicano a tale settore occupazionale. Occorre rispettare il principio della parità di trattamento con i lavoratori che sono cittadini dello Stato membro ospitante.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Si dovrebbe prevedere una soglia minima di retribuzione per determinate professioni, per le quali lo Stato membro interessato ritenga che la forza lavoro disponibile sia particolarmente scarsa e laddove le suddette professioni rientrino nei gruppi principali 1 o 2 della classificazione ISCO ("classificazione internazionale tipo delle professioni").

soppresso

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  È inoltre opportuno fissare una soglia minima di retribuzione a favore dei cittadini di paesi terzi per un determinato periodo dopo la laurea; il periodo dovrebbe essere accordato ogni volta che il cittadino di un paese terzo raggiunge un livello di formazione pertinente ai fini della presente direttiva, vale a dire i livelli 6, 7 o 8 dell'ISCED 2011 o i livelli 6, 7 o 8 dell'EQF, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Tale disposizione si dovrebbe applicare ogni volta che il cittadino di un paese terzo presenta domanda di Carta blu UE, per la prima volta o per un rinnovo, nei tre anni successivi alla data in cui ha conseguito le qualifiche e, in più, quando detto cittadino di paese terzo richiede un primo rinnovo della Carta blu UE e la Carta blu UE iniziale era stata rilasciata per un periodo inferiore a 24 mesi. Trascorsi questi periodi di tolleranza – che possono trascorrere in parallelo – si può ragionevolmente presumere che i giovani professionisti abbiano acquisito sufficiente esperienza per raggiungere la normale soglia di retribuzione.

soppresso

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Gli Stati membri dovrebbero poter respingere le domande di Carta blu UE e avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo in caso di minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. Il rifiuto per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dovrebbe basarsi sul comportamento personale dell'interessato, nel rispetto del principio di proporzionalità. La malattia o l'infermità incorse dal cittadino di un paese terzo dopo l'ammissione nel territorio del primo Stato membro non dovrebbero costituire l'unico motivo di revoca o rifiuto di rinnovo della Carta blu UE o di mancato rilascio della Carta blu UE nel secondo Stato membro.

(20)  Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di respingere le domande di Carta blu UE e avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo in caso di comprovata minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. Il rifiuto per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dovrebbe basarsi sul comportamento personale dell'interessato, nel rispetto del principio di proporzionalità. La malattia o l'infermità incorse dal cittadino di un paese terzo nel periodo in cui è titolare di una Carta blu UE non dovrebbero costituire un motivo di revoca della Carta blu UE.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo se il titolare non si è conformato alle condizioni di mobilità della presente direttiva o ha ripetutamente esercitato i diritti alla mobilità in modo abusivo, per esempio presentando domanda di Carta blu UE in un secondo Stato membro e iniziando immediatamente a lavorare mentre è chiaro che le condizioni non saranno soddisfatte e che la domanda sarà respinta.

(21)  Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo se il titolare non si è conformato alle condizioni di mobilità della presente direttiva.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  La decisione di respingere una domanda di Carta blu UE, o di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo, dovrebbe tenere conto delle circostanze specifiche del caso e rispettare il principio di proporzionalità. In particolare, se il motivo di rifiuto è collegato all'attività del datore di lavoro, una negligenza di lieve entità non dovrebbe in alcun caso costituire l'unico motivo per il rifiuto di una domanda, o per la revoca o il rifiuto di rinnovare il permesso.

(22)  La decisione di respingere una domanda di Carta blu UE, o di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo, dovrebbe tenere conto delle circostanze specifiche del caso ed essere proporzionata. In particolare, se il motivo di rifiuto, revoca o rifiuto del rinnovo è collegato alla condotta del datore di lavoro, una negligenza di lieve entità del datore di lavoro non dovrebbe in alcun caso costituire l'unico motivo per il rifiuto di una domanda, o per la revoca o il rifiuto di rinnovare il permesso.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Le norme sui tempi di trattamento delle domande di Carta blu UE dovrebbero garantire il rapido rilascio dei permessi in tutti i casi. Il tempo per esaminare la domanda di Carta blu UE non dovrebbe comprendere il periodo di tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali, se pertinente, o il tempo necessario per il rilascio eventuale del visto.

(24)  Le norme sui tempi di trattamento delle domande di Carta blu UE dovrebbero riflettere l'obiettivo di agevolare l'ammissione di cittadini di paesi terzi altamente specializzati. Il tempo per esaminare la domanda di Carta blu UE non dovrebbe comprendere il periodo di tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali, se pertinente, o il tempo necessario per il rilascio eventuale del visto. Al fine di modernizzare e semplificare la procedura di domanda della Carta blu UE, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di accettare le domande online.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Lo Stato membro interessato dovrebbe assicurare che i richiedenti abbiano il diritto di impugnare dinanzi ad un tribunale la decisione di respingere la domanda di Carta blu UE, o di non rinnovare la Carta blu UE o di revocarla. Ciò non pregiudica la possibilità di designare un'autorità amministrativa che proceda a un riesame amministrativo preliminare delle suddette decisioni.

(26)  Lo Stato membro interessato dovrebbe assicurare che i richiedenti abbiano il diritto di impugnare dinanzi ad un tribunale la decisione di respingere la domanda di Carta blu UE, o la decisione di non rinnovare la Carta blu UE o di revocarla. Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità amministrativa che proceda a un riesame amministrativo preliminare delle suddette decisioni.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Poiché i titolari della Carta blu UE sono lavoratori altamente specializzati che contribuiscono ad eliminare le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave, il principio dell'accesso al mercato del lavoro dovrebbe costituire la regola generale. Tuttavia, nei casi in cui il mercato nazionale del lavoro subisca perturbazioni gravi, ad esempio un livello elevato di disoccupazione in una professione o in un settore determinati, eventualmente limitato a particolari regioni o altre parti del territorio, lo Stato membro dovrebbe poter tener conto della situazione del mercato del lavoro interno prima di rilasciare una Carta blu UE.

(27)  Poiché i titolari della Carta blu UE sono lavoratori altamente specializzati che contribuiscono ad eliminare le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave, il principio dell'accesso al mercato del lavoro dovrebbe costituire la regola generale. Nei casi in cui il mercato nazionale del lavoro sia caratterizzato da un livello elevato di disoccupazione in una professione o in un settore determinati, eventualmente limitato a particolari regioni o altre parti del territorio, lo Stato membro dovrebbe, previa consultazione delle parti sociali, poter tener conto della situazione del mercato del lavoro interno prima di rilasciare una Carta blu UE.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Qualora gli Stati membri decidessero di avvalersi di tale possibilità per una determinata professione o un determinato settore, eventualmente in una determinata parte del loro territorio, dovrebbero trasmettere una notifica alla Commissione spiegando le ragioni economiche, sociali e di altro tipo che giustificano la decisione di avviare un esame del mercato del lavoro nei successivi 12 mesi e trasmetterla nuovamente per ogni successivo periodo di 12 mesi. Gli Stati membri possono coinvolgere le parti sociali nella valutazione delle circostanze relative al mercato del lavoro. Tale verifica non dovrebbe essere possibile se la Carta blu UE è rinnovata nel primo Stato membro. Per le Carte blu UE nel secondo Stato membro, l'esame della situazione del mercato del lavoro dovrebbe essere possibile solo se detto Stato membro ha introdotto anche controlli sulle domande presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi, e in seguito a notifica giustificata separatamente. Gli Stati membri che decidano di avvalersi di questa possibilità dovrebbero comunicarlo in modo chiaro, accessibile e trasparente ai richiedenti e ai datori di lavoro, anche online.

(28)  Qualora uno Stato membro decidesse di avvalersi di tale possibilità per una determinata professione o un determinato settore, eventualmente in una determinata parte del suo territorio, dovrebbe trasmettere una notifica alla Commissione spiegando le ragioni economiche, sociali e di altro tipo che giustificano la decisione di avviare un esame del mercato del lavoro nei successivi sei mesi e trasmetterla nuovamente per ogni successivo periodo di sei mesi. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali nella valutazione delle circostanze relative al mercato del lavoro. Tale esame del mercato del lavoro non dovrebbe essere possibile qualora un titolare di Carta blu UE cerchi di rinnovare la sua Carta blu UE nel primo Stato membro. Se un cittadino di un paese terzo comunica a un secondo Stato membro la sua intenzione di iniziare a lavorare in tale Stato membro, l'esame della situazione del mercato del lavoro, in caso di obiezione a tale comunicazione, dovrebbe essere possibile solo se detto Stato membro ha introdotto anche controlli sulle domande presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi, e in seguito a notifica giustificata separatamente. Gli Stati membri che decidano di avvalersi di questa possibilità dovrebbero comunicarlo in modo chiaro, accessibile e trasparente ai richiedenti e ai datori di lavoro, anche online.

Emendamento     31

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo in settori che soffrono di carenze di risorse di personale. Nei settori chiave, ad esempio nella sanità, è opportuno sviluppare politiche e principi di assunzioni etiche applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato; tale principio è coerente con l'impegno dell'UE a favore del codice globale di condotta dell'OMS del 2010 per il reclutamento internazionale di personale sanitario39, ed è sottolineato nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007-2013) ed eventualmente nel settore dell'istruzione. Per rafforzare tali principi e politiche, è opportuno definire e applicare meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare, secondo i casi, la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente specializzati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi, al fine di trasformare la "fuga dei cervelli" in un "afflusso di cervelli".

(29)  Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo in settori che soffrono di carenze di risorse di personale e in settori chiave fondamentali per lo sviluppo sostenibile. Nei settori chiave, ad esempio nella sanità, è opportuno sviluppare politiche e principi di assunzioni etiche applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato; tale principio è coerente con l'impegno dell'UE a favore del codice globale di condotta dell'OMS del 2010 per il reclutamento internazionale di personale sanitario39, ed è sottolineato nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007-2013) ed eventualmente nel settore dell'istruzione. Per rafforzare tali principi e politiche, è opportuno definire e applicare meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare, secondo i casi, la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente specializzati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi, al fine di trasformare la "fuga dei cervelli" in un "afflusso di cervelli".

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39 Codice globale di condotta per il reclutamento internazionale di personale sanitario (WHO Globale Code of Triticale on the International Termicamente of Lealtà Iperlink), adottato il 21 maggio 2010 dalla 63a assemblea mondiale della sanità con risoluzione WHA63.16.

39 Codice globale di condotta per il reclutamento internazionale di personale sanitario (WHO Globale Code of Triticale on the International Termicamente of Lealtà Iperlink), adottato il 21 maggio 2010 dalla 63a assemblea mondiale della sanità con risoluzione WHA63.16.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Si dovrebbe prevedere, in via facoltativa per gli Stati membri, una procedura semplificata per i datori di lavoro che sono stati riconosciuti a tal fine. Lo status di datore di lavoro riconosciuto dovrebbe comportare una specifica agevolazione in termini di procedure e condizioni di ammissione – che corrisponde ad una procedura semplificata – ai sensi della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie sufficienti contro gli abusi. Se lo status di datore di lavoro riconosciuto è revocato durante il periodo di validità di una Carta blu UE rilasciata nell'ambito della procedura semplificata, al momento del rinnovo della Carta blu UE si dovrebbero applicare le normali condizioni di ammissione, a meno che il cittadino di un paese terzo interessato sia assunto da un altro datore di lavoro riconosciuto.

(30)  Si dovrebbe prevedere una procedura semplificata per i datori di lavoro che sono stati riconosciuti a tal fine. Lo status di datore di lavoro riconosciuto dovrebbe comportare una specifica agevolazione in termini di procedure e condizioni di ammissione – che corrisponde ad una procedura semplificata – ai sensi della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie sufficienti contro gli abusi. Se lo status di datore di lavoro riconosciuto è revocato durante il periodo di validità di una Carta blu UE rilasciata nell'ambito della procedura semplificata, al momento del rinnovo della Carta blu UE si dovrebbero applicare le normali condizioni di ammissione, a meno che il cittadino di un paese terzo interessato sia assunto da un altro datore di lavoro riconosciuto.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Per promuovere l'imprenditorialità innovativa, i cittadini di paesi terzi ammessi in virtù della presente direttiva dovrebbero avere il diritto di esercitare un'attività autonoma in parallelo senza che ciò incida sul diritto di soggiorno del titolare della Carta blu UE. Il diritto dovrebbe far salvo l'obbligo costante di rispettare le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, e il titolare della carta blu UE dovrebbe quindi restare in un settore di attività altamente specializzato.

(31)  Per promuovere l'imprenditorialità innovativa, i cittadini di paesi terzi ammessi in virtù della presente direttiva dovrebbero avere il diritto di esercitare un'attività autonoma in parallelo, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro e di altri cittadini dell'Unione presenti nello Stato membro che ha emesso la Carta blu UE, senza che ciò incida sul diritto di soggiorno del titolare della Carta blu UE. Il diritto dovrebbe far salvo l'obbligo costante di rispettare le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, e il titolare della carta blu UE dovrebbe quindi restare in un settore di attività altamente specializzato. Qualsiasi attività autonoma dei titolari della Carta blu UE dovrebbe essere sussidiaria all'attività a titolo della Carta blu UE.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell'Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42. Se un cittadino di un paese terzo presenta domanda di Carta blu UE per esercitare una professione non regolamentata, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre requisiti burocratici eccessivi e l'intera procedura di riconoscimento delle qualifiche, laddove elementi di prova sufficienti possano essere ottenuti altrimenti.

(34)  I titoli d'istruzione, le competenze professionali e l'esperienza professionale acquisiti da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciuti allo stesso modo di quelli di un cittadino dell'Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio42. Se un cittadino di un paese terzo presenta domanda di Carta blu UE per esercitare una professione non regolamentata, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre requisiti burocratici eccessivi e l'intera procedura di riconoscimento delle qualifiche, laddove elementi di prova sufficienti possano essere ottenuti altrimenti.

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42  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

42  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Emendamento     35

Proposta di direttiva

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  Molti cittadini di paesi terzi hanno competenze e qualifiche adeguate, ma solitamente queste sono acquisite in mercati del lavoro e sistemi di istruzione diversi. Di conseguenza, gli Stati membri e i datori di lavoro devono concentrarsi sul miglioramento delle procedure e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento della formazione, delle competenze e delle qualifiche professionali acquisite precedentemente dai cittadini di paesi terzi.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  I diritti acquisiti dal beneficiario di protezione internazionale in quanto titolare della Carta blu UE dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di cui l'interessato fruisce a norma della direttiva 2011/95/UE e della convenzione di Ginevra nello Stato membro che ha concesso lo status di protezione. Al fine di evitare conflitti di norme, nel suddetto Stato membro non dovrebbero applicarsi le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento e al ricongiungimento familiare. Le persone che sono beneficiarie di protezione internazionale in uno Stato membro e titolari della Carta blu UE in un altro dovrebbero godere degli stessi diritti, inclusa la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, al pari di qualsiasi altro titolare della Carta blu UE in quest'ultimo Stato membro.

(35)  I diritti acquisiti dal beneficiario di protezione internazionale in quanto titolare della Carta blu UE dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di cui l'interessato fruisce a norma della direttiva 2011/95/UE e della convenzione di Ginevra nello Stato membro che ha concesso lo status di protezione. Nel suddetto Stato membro dovrebbero applicarsi le disposizioni più favorevoli della presente direttiva relative alla parità di trattamento e al ricongiungimento familiare. Le persone che sono beneficiarie di protezione internazionale in uno Stato membro e che diventano titolari della Carta blu UE in un altro dovrebbero godere degli stessi diritti, inclusa la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano nonché dei diritti al ricongiungimento familiare, al pari di qualsiasi altro titolare della Carta blu UE in tale Stato membro. I richiedenti protezione internazionale dovrebbero godere degli stessi diritti, inclusa la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano nonché dei diritti al ricongiungimento familiare, al pari di qualsiasi altro titolare della Carta blu UE in tale Stato membro, indipendentemente dallo Stato membro in cui hanno presentato la domanda di protezione internazionale. Lo status di beneficiario di protezione internazionale non dovrebbe essere compromesso dal fatto che tale persona è anche titolare della Carta blu UE e dal fatto che tale Carta blu UE è in scadenza.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all'accesso senza restrizioni per il coniuge al mercato del lavoro dovrebbero costituire un elemento fondamentale della presente direttiva, per attirare lavoratori altamente specializzati. A tale scopo, è opportuno prevedere deroghe specifiche alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio. Non è opportuno applicare condizioni relative all'integrazione o a periodi di attesa prima di concedere il ricongiungimento familiare, in quanto i lavoratori altamente specializzati e i loro familiari fruiranno probabilmente di condizioni di partenza favorevoli per quanto riguarda l'integrazione nella comunità ospitante. Nell'intento di offrire un ingresso rapido ai lavoratori altamente specializzati, i permessi di soggiorno accordati ai loro familiari dovrebbero essere rilasciati contemporaneamente alla Carta blu UE, se le condizioni del caso sono soddisfatte e se le domande sono state presentate simultaneamente.

(36)  Condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all'accesso senza restrizioni per il coniuge al mercato del lavoro dovrebbero costituire un elemento fondamentale della presente direttiva, per attirare lavoratori altamente specializzati. A tale scopo, è opportuno prevedere deroghe specifiche alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio. Al fine di aumentare l'attrattiva della Carta blu UE non è opportuno applicare condizioni relative all'integrazione o a periodi di attesa prima di concedere il ricongiungimento familiare, in considerazione del fatto che un titolare di Carta blu UE ha già un contratto di lavoro o un'offerta di lavoro vincolante per un posto di lavoro altamente specializzato al momento dell'arrivo. Nell'intento di offrire un ingresso rapido ai lavoratori altamente specializzati, i permessi di soggiorno accordati ai loro familiari dovrebbero essere rilasciati contemporaneamente alla Carta blu UE, se le condizioni del caso sono soddisfatte e se le domande sono state presentate simultaneamente.

Emendamento     38

Proposta di direttiva

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)  In conformità della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a garantire che ai familiari di un titolare della Carta blu UE sia concesso un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del titolare della Carta blu UE, in caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di parenti di primo grado in linea ascendente o discendente diretta.

Emendamento     39

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Al fine di attirare lavoratori altamente specializzati e incoraggiarne il soggiorno ininterrotto nell'Unione, consentendo nel contempo la mobilità all'interno dell'Unione e la migrazione circolare, è opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE43 del Consiglio, in modo da conferire ai titolari della Carta blu UE un accesso più agevole allo status di soggiornante di lungo periodo UE.

(37)  Al fine di attirare lavoratori altamente specializzati e incoraggiarne il soggiorno ininterrotto nell'Unione, consentendo nel contempo la mobilità all'interno dell'Unione e la migrazione circolare, è opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE43 del Consiglio, in modo da conferire ai titolari della Carta blu UE e ai loro familiari un accesso più agevole allo status di soggiornante di lungo periodo UE.

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43  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

43  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Per favorire la mobilità dei lavoratori altamente specializzati tra l'Unione e i paesi d'origine, è opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE, in modo da consentire periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla suddetta direttiva una volta che i lavoratori altamente specializzati di paesi terzi abbiano acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE.

soppresso

Emendamento     41

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  È opportuno affrontare l'incertezza giuridica che attualmente circonda gli spostamenti professionali dei lavoratori altamente specializzati, definendone il concetto e stilando un elenco delle attività che, in ogni caso, dovrebbero essere considerate attività professionali in tutti gli Stati membri. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari della Carta blu UE che svolgono attività professionali un permesso di lavoro o un'autorizzazione diversi dalla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, il titolare dovrebbe avere il diritto, in virtù della Carta blu UE, di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per esercitarvi un'attività professionale per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(40)  È opportuno affrontare l'incertezza giuridica che attualmente circonda gli spostamenti professionali dei lavoratori altamente specializzati, definendone il concetto e stilando un elenco delle attività che, in ogni caso, dovrebbero essere considerate attività professionali in tutti gli Stati membri. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari della Carta blu UE che svolgono attività professionali un permesso di lavoro o un'autorizzazione diversi dalla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, il titolare dovrebbe avere il diritto, in virtù della Carta blu UE, di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per esercitarvi un'attività professionale in conformità della presente direttiva e del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis sul codice frontiere Schengen.

 

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1 bis Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  I titolari della Carta blu UE dovrebbero essere autorizzati a spostarsi in un secondo Stato membro a condizioni semplificate qualora intendano richiedere una nuova Carta blu UE in base a un contratto di lavoro in essere o a un'offerta di lavoro vincolante. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari della Carta blu UE autorizzazioni diverse dalla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro. I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere autorizzati a iniziare il lavoro non appena hanno presentato domanda di Carta blu UE nei termini previsti nella presente direttiva. Nel secondo Stato membro la procedura di rilascio della Carta blu UE dovrebbe essere semplificata rispetto a quella della prima Carta blu UE; poiché il titolare della Carta blu UE che si è trasferito ha già esercitato un'attività altamente specializzata in uno Stato membro per un certo periodo di tempo, il secondo Stato membro non dovrebbe avere bisogno di controllare tutti i dettagli una seconda volta. Tuttavia, la mobilità dovrebbe restare in funzione della domanda e, di conseguenza, un contratto di lavoro dovrebbe sempre essere richiesto nel secondo Stato membro e la retribuzione dovrebbe rispettare la soglia stabilita dal secondo Stato membro a norma della presente direttiva.

(41)  I titolari della Carta blu UE dovrebbero essere autorizzati a spostarsi assieme ai loro familiari in un secondo Stato membro in virtù della loro Carta blu UE, a condizione che comunichino al secondo Stato membro l'intenzione di trasferirvisi per motivi di impiego in virtù della Carta blu UE. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari della Carta blu UE autorizzazioni diverse dalla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro. I titolari della Carta blu UE dovrebbero essere autorizzati a iniziare il lavoro una volta trasmessa la propria notifica nei termini previsti nella presente direttiva. Il secondo Stato membro dovrebbe conservare il diritto di opporsi alla mobilità, ma la procedura dovrebbe essere semplificata; poiché il titolare della Carta blu UE che si è trasferito ha già esercitato un'attività altamente specializzata in uno Stato membro per un certo periodo di tempo, il secondo Stato membro non dovrebbe avere bisogno di controllare tutti i dettagli una seconda volta. Tuttavia, un contratto di lavoro dovrebbe sempre essere richiesto nel secondo Stato membro, tutte le condizioni previste dalle leggi applicabili, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali dovrebbero essere soddisfatte e, se del caso, la retribuzione dovrebbe rispettare la soglia stabilita dal secondo Stato membro a norma della presente direttiva.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Sebbene la presente direttiva preveda alcune norme speciali riguardanti l'ingresso e il soggiorno in un secondo Stato membro ai fini dell'attività professionale, oltreché lo spostamento verso un secondo Stato membro per richiedervi una nuova Carta blu UE, tutte le altre norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, stabilite nelle disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen, sono d'applicazione.

(42)  Sebbene la presente direttiva preveda alcune norme speciali riguardanti l'ingresso e il soggiorno in un secondo Stato membro ai fini dell'attività professionale, oltreché lo spostamento verso un secondo Stato membro per soggiornarvi e lavorare in virtù della Carta blu UE, tutte le altre norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, stabilite nelle disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen, sono d'applicazione.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il titolare della Carta blu UE, nel contesto della mobilità di cui alla presente direttiva, attraversa una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio44, uno Stato membro dovrebbe poter esigere la prova che il titolare della Carta blu UE si appresta ad entrare nel suo territorio per esercitarvi un'attività professionale o per richiedere una nuova Carta blu UE in base a un contratto di lavoro o a un'offerta di lavoro vincolante. In caso di mobilità per l'esercizio dell'attività professionale, tale Stato membro dovrebbe poter esigere prove della finalità professionale del soggiorno, ad esempio inviti, biglietti d'ingresso, documentazione che illustri l'attività della società e la posizione del titolare della Carta blu UE nella società.

(43)  Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il titolare della Carta blu UE, nel contesto della mobilità di cui alla presente direttiva, attraversa una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, uno Stato membro dovrebbe poter esigere la prova che il titolare della Carta blu UE si appresta ad entrare nel suo territorio per esercitarvi un'attività professionale o per soggiornarvi e lavorare in virtù della Carta blu UE.

__________________

 

44  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

 

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Se il titolare della Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro per chiedere una Carta blu UE ed è accompagnato dai familiari, tale Stato membro dovrebbe poter esigere la prova del loro soggiorno legale nel primo Stato membro. Inoltre, in caso di attraversamento di una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero consultare il sistema d'informazione Schengen e rifiutare l'ingresso o opporsi alla mobilità delle persone per le quali in tale sistema sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno, secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio45.

(44)  Se il titolare della Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro per chiedere una Carta blu UE ed è accompagnato dai familiari, tale Stato membro potrebbe esigere che i familiari presentino i loro permessi di soggiorno rilasciati nel primo Stato membro. In caso di attraversamento di una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero consultare il sistema d'informazione Schengen e rifiutare l'ingresso o opporsi alla mobilità delle persone per le quali in tale sistema sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno, secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio45.

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__________________

45  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

45  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Ai fini del soggiorno dei beneficiari di protezione internazionale in vari Stati membri, è necessario garantire che gli Stati membri diversi da quello che ha concesso la protezione internazionale siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate per consentire agli Stati membri di adempiere agli obblighi inerenti al principio di non respingimento.

(45)  Ai fini del soggiorno dei beneficiari di protezione internazionale o della pertinente categoria di richiedenti protezione internazionale in vari Stati membri, è necessario garantire che gli Stati membri diversi da quello che ha concesso la protezione internazionale, o diversi da quello che è responsabile della domanda di protezione internazionale, siano informati della situazione anteriore in materia di protezione o domanda delle persone interessate per consentire agli Stati membri di adempiere agli obblighi inerenti al principio di non respingimento.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis)  Se uno Stato membro intende allontanare una persona che ha ottenuto una Carta blu UE in detto Stato e che ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, tale Stato membro è obbligato a rispettare il principio di non respingimento.

Emendamento     48

Proposta di direttiva

Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis)  Nell'ambito del suo ruolo nel monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare l'applicabilità di regimi simili per la migrazione di manodopera ad altri settori occupazionali, in particolare i settori con basse e medie retribuzioni. L'Unione dovrebbe prendere in considerazione ulteriori regimi di ammissione a livello di Unione per attirare e trattenere i lavoratori che non sono classificati come altamente specializzati, qualora questi soddisfacessero le esigenze del mercato del lavoro individuate negli Stati membri.

Emendamento     49

Proposta di direttiva

Considerando 48 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 ter)  Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva, in particolare delle disposizioni in materia di diritti e condizioni di lavoro, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano posti in essere adeguati meccanismi per il controllo dell'esecuzione della direttiva stessa.

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

-  possiede la competenza necessaria, suffragata da qualifiche professionali superiori;

-  possiede le qualifiche o competenze necessarie attestate da titoli d'istruzione superiore o competenze professionali superiori;

Emendamento     51

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "Carta blu UE", il permesso di soggiorno recante il termine "Carta blu UE" che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;

(c)  "Carta blu UE", il permesso di soggiorno recante il termine "Carta blu UE" che consente al titolare e ai suoi familiari a norma della direttiva 2003/86/CE di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli d'istruzione superiore o competenze professionali superiori;

soppresso

Emendamento     53

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  "titoli d'istruzione superiore", qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un'istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d'istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d'istruzione riconosciuto come istituto d'istruzione superiore o istituto d'istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche, conformemente alla legislazione nazionale;

(h)  "titoli d'istruzione superiore", qualsiasi diploma, certificato o altro titolo giustificativo di qualifica formale rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un'istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d'istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d'istruzione riconosciuto come istituto d'istruzione superiore o istituto d'istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno quinquennale e corrispondono almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche, conformemente alla legislazione nazionale;

Emendamento     54

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  "esperienza professionale", l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;

(j)  "esperienza professionale", l'esercizio effettivo e comprovato della professione in questione;

Emendamento     55

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

(l)  "attività professionale", un'attività temporanea collegata agli interessi professionali del datore di lavoro, come la partecipazione a riunioni professionali interne ed esterne, a conferenze e seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, le revisioni contabili interne o per clienti, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione;

(l)  "attività professionale", un'attività temporanea collegata agli interessi professionali del datore di lavoro, come la partecipazione a riunioni professionali interne ed esterne, a conferenze e seminari, la negoziazione di accordi commerciali e le attività di vendita o marketing;

Emendamento     56

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m)  "protezione internazionale", la protezione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(m)  "protezione internazionale", la protezione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, ai sensi del diritto nazionale;

Emendamento     57

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(m bis)  "minaccia per la salute pubblica", qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri.

Emendamento     58

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato.

1.  La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato. La presente direttiva si applica anche ai cittadini di paesi terzi già in possesso di un permesso di soggiorno in uno Stato membro a norma della direttiva (UE) 2016/801.

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status o che sono beneficiari di protezione temporanea in conformità alla direttiva 2001/55/CE47 del Consiglio in uno Stato membro;

(a)  che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status o che sono beneficiari di protezione temporanea in conformità alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio47 in uno Stato membro, e che non sono autorizzati ad accedere al mercato del lavoro in attesa di tale decisione in conformità all'articolo 15 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio47 bis;

__________________

__________________

47   Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

47   Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

 

47 bis   Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  che chiedono protezione in base alla legislazione nazionale, ad obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro e sono in attesa di una decisione sul loro status, o che sono beneficiari di protezione in base alla legislazione nazionale, ad obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro;

(b)  che chiedono protezione in base alla legislazione nazionale, ad obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro e sono in attesa di una decisione sul loro status, o che sono beneficiari di protezione in base alla legislazione nazionale, ad obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro e che non sono autorizzati ad accedere al mercato del lavoro in tale Stato membro in conformità del diritto nazionale pertinente;

Emendamento     61

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2016/801/CE per svolgere un progetto di ricerca;

soppresso

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali ai sensi della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio49;

soppresso

__________________

 

49  Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94, del 28.3.2014, pag. 375).

 

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La presente direttiva fa salvi eventuali accordi, tra l'Unione e i suoi Stati membri o tra gli Stati membri e uno o più paesi terzi, che prevedano elenchi di professioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

soppresso

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il cittadino di un paese terzo che chiede la Carta blu UE:

1.  Per quanto riguarda l'ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della presente direttiva, il richiedente:

Emendamento     65

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente specializzato avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato;

(a)  presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente specializzato avente durata di almeno nove mesi nello Stato membro interessato;

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  presenta, per le professioni non regolamentate, documenti attestanti qualifiche professionali superiori;

(c)  presenta, per le professioni non regolamentate, documenti attestanti titoli d'istruzione superiore o competenze professionali superiori;

Emendamento     67

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  esibisce un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e, se richiesto, una domanda di visto o un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto nazionale valido per soggiorno di lunga durata;

(d)  esibisce un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e, se richiesto, una domanda di visto o un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto nazionale valido per soggiorno di lunga durata, oppure una prova di una domanda pendente di protezione internazionale o di protezione in base alla legislazione nazionale;

Emendamento     68

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, la retribuzione annuale lorda come calcolata in base alla retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri. La soglia di retribuzione fissata dagli Stati membri corrisponde almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,4 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

soppresso

Emendamento     69

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  In aggiunta alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, in sede di recepimento della presente direttiva gli Stati membri fissano una soglia di retribuzione d'intesa con le parti sociali. In tal caso, la retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri né inferiore al salario che si applica o si applicherebbe a un lavoratore analogo dello stesso settore, sulla base della legislazione applicabile, dei contratti collettivi e delle prassi dello Stato membro interessato. Tale soglia di retribuzione corrisponde in ogni caso almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,4 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

 

Gli Stati membri possono, d'intesa con le parti sociali, decidere di non fissare una soglia di retribuzione in determinati settori occupazionali in cui è riconosciuto che tale soglia non è necessaria. Questo potrebbe avvenire nel caso in cui un contratto collettivo disciplina le retribuzioni che si applicano a tale settore occupazionale.

Emendamento     70

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In deroga al paragrafo 2, e ai fini dell'occupazione in professioni che necessitano particolarmente di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della ISCO, la soglia di retribuzione corrisponde all'80 per cento della soglia di retribuzione fissata dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 2.

soppresso

Emendamento     71

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  In deroga al paragrafo 2, e per i cittadini di paesi terzi che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta blu UE, la soglia di retribuzione corrisponde all'80 per cento della soglia di retribuzione fissata dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 2. Il termine di tre anni si applica nuovamente dopo il conseguimento di ciascun livello di titoli di studio superiori.

soppresso

La soglia di retribuzione di cui al primo comma del presente paragrafo si applica ogni qualvolta una domanda di Carta blu UE o un rinnovo siano presentati durante detto periodo di tre anni. Se la Carta blu UE rilasciata durante il periodo di tre anni è rinnovata dopo il termine del periodo di tre anni, si applica la soglia di retribuzione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, nel caso in cui la prima Carta blu UE emessa durante il periodo di tre anni sia stata rilasciata per meno di 24 mesi, la soglia minima di retribuzione di cui al primo comma del presente paragrafo si applica all'atto del primo rinnovo.

 

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri facilitano la convalida e il riconoscimento di documenti che attestino il possesso di qualifiche professionali superiori a norma del paragrafo 1, lettera c).

6.  Gli Stati membri facilitano la convalida e il riconoscimento rapidi di documenti che attestino il possesso di titoli d'istruzione superiore e di competenze professionali superiori da verificare a norma del paragrafo 1, lettera c).

Emendamento     73

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri mettono a punto meccanismi e modalità per la valutazione delle competenze professionali superiori quali definite all'articolo 2, lettera i), e per la convalida dell'esperienza professionale quale definita all'articolo 2, lettera j). Gli Stati membri consultano le parti sociali ai fini dello sviluppo di detti meccanismi e modalità.

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Gli Stati membri respingono le domande di cittadini di paesi terzi che sono ritenuti una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

soppresso

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di un paese terzo interessato indichi il proprio indirizzo sul loro territorio.

soppresso

Se il diritto nazionale di uno Stato membro prevede l'obbligo di indicare un indirizzo alla presentazione della domanda e se il cittadino di un paese terzo interessato non conosce ancora il proprio indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un indirizzo temporaneo. In tal caso, il cittadino di un paese terzo indica il proprio indirizzo permanente al più tardi al rilascio della Carta blu UE, a norma dell'articolo 8.

 

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri rifiutano la domanda di Carta blu UE nei seguenti casi:

1.  Gli Stati membri rifiutano la domanda di Carta blu UE:

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5;

(a)  se il richiedente non soddisfa i criteri di cui all'articolo 5; o

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

(b)  se il cittadino di un paese terzo è ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora il mercato del lavoro sia soggetto a gravi perturbazioni, che possono essere limitate a una determinata regione del territorio nazionale, come un alto livello di disoccupazione in una professione o un settore determinati, gli Stati membri hanno facoltà di verificare se i posti vacanti in questione possano essere coperti da forza lavoro nazionale o dell'Unione, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in virtù della legislazione nazionale o dell'Unione, o da soggiornanti di lungo periodo UE che intendono trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un'attività professionale altamente specializzata, conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE.

soppresso

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'intenzione di condurre tale verifica, che può essere limitata a una determinata regione del suo territorio, in merito a una professione o un settore determinati, relativamente a cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi per i successivi 12 mesi, e le comunica tutti i motivi che giustificano tale decisione. Per ciascuna proroga di 12 mesi, lo Stato membro interessato trasmette una nuova notifica giustificata.

 

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE nei seguenti casi:

3.  Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE:

Emendamento     81

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

(a)  se il datore di lavoro non ha rispettato in più occasioni i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro nei cinque anni precedenti alla data della domanda;

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'impresa del datore di lavoro è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure

(b)  se l'impresa del datore di lavoro è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio51, o a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi della legislazione nazionale.

(c)  se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio51, o a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi della legislazione nazionale;

__________________

__________________

51  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

51  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  se il cittadino di un paese terzo è a conoscenza del fatto che i documenti presentati ai fini dell'ammissione a norma dell'articolo 5 sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; oppure

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  al fine di garantire assunzioni etiche in settori fondamentali per lo sviluppo sostenibile in cui si registra una carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine;

Emendamento    86

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)  se vi è un elevato livello di disoccupazione in una data professione o in un dato settore, che può essere limitato a una determinata regione del territorio nazionale, e se lo Stato membro interessato ha verificato se i posti vacanti in questione possano essere coperti da forza lavoro nazionale o dell'Unione, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in virtù della legislazione nazionale o dell'Unione, o da soggiornanti di lungo periodo UE che intendono trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un'attività professionale altamente specializzata, conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE.

 

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione, almeno con un mese di anticipo, l'intenzione di condurre tale verifica, che può essere limitata a una determinata regione del suo territorio, in merito a una professione o un settore determinati, relativamente a cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi per i successivi sei mesi, e le comunica tutti i motivi che giustificano tale decisione. Gli Stati membri coinvolgono le parti sociali nella valutazione delle circostanze relative al mercato del lavoro. Per ciascuna proroga di sei mesi, lo Stato membro interessato trasmette una nuova notifica giustificata.

Emendamento     87

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli Stati membri, se del caso previa consultazione delle parti sociali, elencano i settori occupazionali con carenza di lavoratori altamente specializzati. Tale elenco è notificato alla Commissione. Gli Stati membri possono modificare detti elenchi, se del caso previa consultazione delle parti sociali.

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine.

soppresso

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di respingere una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

5.  Qualsiasi decisione di respingere una domanda in conformità del paragrafo 3 tiene conto delle circostanze specifiche del caso ed è proporzionata.

Emendamento    90

Proposta di direttiva

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE

Revoca della Carta blu UE

Emendamento    91

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE nei seguenti casi:

1.  Gli Stati membri revocano la Carta blu UE se il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un contratto di lavoro valido per un posto di lavoro altamente specializzato o delle qualifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), o, se del caso, se la sua retribuzione non soddisfa più il livello o la soglia di retribuzione di cui all'articolo 5, fatta salva la situazione in cui il cittadino di un paese terzo è disoccupato.

(a)  la Carta blu UE o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

 

(b)  il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un contratto di lavoro valido per un posto di lavoro altamente specializzato o delle qualifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), o la sua retribuzione non soddisfa più la soglia di retribuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4 o 5, secondo i casi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14.

 

Emendamento    92

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva in ciascuno dei casi seguenti:

Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva:

Emendamento    93

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il datore di lavoro non ha rispettato, se del caso, i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

soppresso

Emendamento     94

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il cittadino di un paese terzo non ha comunicato le modifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, se del caso, e all'articolo 14, paragrafo 3;

(d)  se il cittadino di un paese terzo non ha comunicato le modifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

Emendamento    95

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un documento di viaggio valido;

(e)  se il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un documento di viaggio valido, purché prima di revocare la Carta blu UE lo Stato membro abbia fissato un termine ragionevole che consenta al cittadino di un paese terzo interessato di ottenere e presentare un documento di viaggio valido;

Emendamento    96

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il cittadino di un paese terzo non soddisfa le condizioni di mobilità di cui al presente capo o si avvale ripetutamente in modo abusivo delle disposizioni in materia di mobilità di cui al presente capo.

(f)  se il cittadino di un paese terzo non soddisfa le condizioni di mobilità di cui al presente capo;

Emendamento    97

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  se il cittadino di un paese terzo è stato disoccupato per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi in cui la disoccupazione è causata da malattia o disabilità; oppure

Emendamento    98

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)  se il cittadino di un paese terzo interessato è a conoscenza del fatto che la Carta blu UE o i documenti presentati ai fini dell'ammissione a norma dell'articolo 5 sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

Emendamento    99

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se una Carta blu UE è revocata o non viene rinnovata in base al paragrafo 2, lettera e), prima di revocare o non rinnovare la Carta blu UE gli Stati membri fissano un termine ragionevole che consenta al cittadino di un paese terzo interessato di ottenere e presentare un documento di viaggio valido.

soppresso

Emendamento    100

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La mancanza della comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 3, non è considerata un motivo sufficiente per revocare o non rinnovare la Carta blu UE se il titolare dimostra che la comunicazione non è pervenuta alle autorità competenti per motivi indipendenti dalla sua volontà.

3.  La mancanza della comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non è considerata un motivo sufficiente per revocare la Carta blu UE se il titolare dimostra che la comunicazione non è pervenuta alle autorità competenti per motivi indipendenti dalla sua volontà.

Emendamento    101

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

4.  Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE adottata in conformità con il paragrafo 2 tiene conto delle circostanze specifiche del caso ed è proporzionata.

Emendamento    102

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Mancato rinnovo della Carta blu UE

 

1.  Qualora il titolare della Carta blu UE o il suo datore di lavoro chiedano il rinnovo della Carta blu UE, gli Stati membri rifiutano di rinnovare la Carta:

 

(a)  se il cittadino di un paese terzo è ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica;

 

(b)  se il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un contratto di lavoro valido per un posto di lavoro altamente specializzato o delle qualifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), o, se del caso, se la sua retribuzione non soddisfa più il livello o la soglia di retribuzione di cui all'articolo 5.

 

2.  Qualora il titolare della Carta blu UE o il suo datore di lavoro chiedano il rinnovo della Carta blu UE, gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare la Carta:

 

(a)  se il cittadino di un paese terzo interessato è a conoscenza del fatto che la Carta blu UE o i documenti presentati ai fini dell'ammissione a norma dell'articolo 5 sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

 

(b)  se il datore di lavoro non ha rispettato in più occasioni i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro e non ha rettificato la situazione entro un tempo ragionevole;

 

(c)  se il cittadino di un paese terzo è stato disoccupato per un periodo superiore a sei mesi consecutivi;

 

(d)  se il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un documento di viaggio valido, purché prima del rifiuto di rinnovare la Carta blu UE lo Stato membro abbia fissato un termine ragionevole che consenta al cittadino di un paese terzo interessato di ottenere e presentare un documento di viaggio valido; oppure

 

(e)  se, nell'ambito della Carta blu UE rilasciata precedentemente, il cittadino di un paese terzo non ha soddisfatto le condizioni di mobilità di cui al capo V.

 

Qualsiasi decisione di rifiutare il rinnovo di una Carta blu UE in conformità del presente paragrafo tiene conto delle circostanze specifiche del caso ed è proporzionata.

Emendamento    103

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è di almeno 24 mesi. Se il contratto di lavoro copre un periodo più breve, la Carta blu UE è rilasciata almeno per la durata del contratto di lavoro più tre mesi. In caso di rinnovo della Carta blu UE, il suo periodo di validità è di almeno 24 mesi.

2.  Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è di almeno 36 mesi. Se il contratto di lavoro copre un periodo più breve, la Carta blu UE è rilasciata almeno per la durata del contratto di lavoro più tre mesi. In caso di rinnovo della Carta blu UE, il suo periodo di validità è di almeno 36 mesi.

Emendamento    104

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Quando uno Stato membro rilascia una Carta blu UE a un cittadino di un paese terzo il quale ha chiesto protezione internazionale in tale Stato membro, inserisce la seguente annotazione nella Carta blu UE di detto cittadino di un paese terzo, nel campo "annotazioni": "Richiedente protezione internazionale in [nome dello Stato membro] con decorrenza da [data di presentazione della domanda di protezione internazionale]".

 

Qualora il titolare della Carta blu UE decida di ritirare la propria domanda di protezione internazionale dopo aver ottenuto la Carta blu UE, viene rilasciata una nuova Carta blu UE che non contiene tale annotazione.

Emendamento    105

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo richiedente protezione internazionale in un altro Stato membro, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE vi inserisce l'annotazione "Richiedente protezione internazionale in [nome dello Stato membro] con decorrenza da [data di presentazione della domanda di protezione internazionale]".

 

Prima di inserire tale annotazione, lo Stato membro notifica il rilascio della Carta blu UE allo Stato membro da menzionare nell'annotazione e chiede a quest'ultimo di comunicargli se il titolare della Carta blu UE mantiene la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la domanda di protezione internazionale è stata ritirata, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE non inserisce l'annotazione di cui sopra.

Emendamento    106

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino di un paese terzo o dal datore di lavoro. Gli Stati membri possono anche consentire che la domanda sia presentata indifferentemente dall'una o dall'altra parte.

1.  Gli Stati membri consentono che le domande di Carta blu UE siano presentate dal cittadino di un paese terzo o dal datore di lavoro. Qualora una domanda coinvolga un datore di lavoro riconosciuto in conformità dell'articolo 12, il datore di lavoro presenta la domanda. Una domanda presentata dal datore di lavoro non limita i diritti procedurali di cui gode il cittadino di un paese terzo che richiede la Carta blu UE durante la procedura di domanda, né i diritti di cui gode il titolare della Carta blu UE durante il periodo di occupazione o durante la procedura di rinnovo della Carta blu UE.

Emendamento    107

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Quando a un richiedente protezione internazionale viene rilasciata una Carta blu UE, la sua domanda di protezione internazionale è considerata sospesa per la durata di validità della Carta blu UE. A tale riguardo, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE ne comunica i dettagli alle autorità dello Stato membro competente per la domanda di protezione internazionale, in particolare la data di rilascio della Carta blu UE e la sua durata.

 

Qualora una domanda di protezione internazionale sia sospesa, lo Stato membro competente per la domanda in questione non deve considerarla implicitamente ritirata.

 

Quando la Carta blu UE giunge a scadenza, lo Stato membro competente per la domanda di protezione internazionale consente alla persona interessata di accedere nuovamente al suo territorio ai fini della domanda di protezione internazionale. In caso di ricongiungimento dei familiari della persona interessata nello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE, i familiari non hanno diritto di entrare o di restare in tale Stato membro sulla base della Carta blu UE scaduta.

Emendamento     108

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda di Carta blu UE e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. La notifica è effettuata al più tardi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda di Carta blu UE e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. La notifica è effettuata il prima possibile, e al più tardi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda iniziale o della domanda di rinnovo.

Emendamento     109

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, la notifica è effettuata al più tardi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, la notifica è effettuata il prima possibile, e al più tardi entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda iniziale o della domanda di rinnovo.

Emendamento     110

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Laddove le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda siano insufficienti o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni supplementari richieste e fissano un termine ragionevole per la loro trasmissione. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto le informazioni o i documenti supplementari richiesti. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.

3.  Prima di rifiutare una domanda di Carta blu UE o una domanda di rinnovo della Carta blu UE, laddove le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda iniziale o della domanda di rinnovo siano insufficienti o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni supplementari richieste e fissano un termine ragionevole per la loro trasmissione. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto le informazioni o i documenti supplementari richiesti. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.

Emendamento     111

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Qualsiasi decisione che respinga la domanda di rilascio di una Carta blu UE o disponga il mancato rinnovo o la revoca della stessa è notificata per iscritto al cittadino di un paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, in conformità delle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale pertinente. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, l'autorità competente presso la quale può essere presentato ricorso e i termini per la sua presentazione. Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale effettivo, conformemente alla legislazione nazionale.

4.  Qualsiasi decisione che respinga la domanda di rilascio di una Carta blu UE o disponga il mancato rinnovo o la revoca della stessa è notificata per iscritto al cittadino di un paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, in conformità delle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale pertinente. Nella notifica sono indicati i motivi di fatto e di diritto alla base della decisione, l'autorità competente presso la quale può essere presentato ricorso e i termini per la sua presentazione. Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale effettivo, conformemente alla legislazione nazionale. Qualsiasi decisione che respinga una domanda di rilascio di una Carta blu UE non pregiudica il diritto del cittadino di un paese terzo di presentare una nuova domanda, in particolare nei casi in cui il rifiuto si basi sui comportamenti del datore di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

Emendamento     112

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE ha effetto solo dopo che il titolare è stato debitamente notificato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. Gli Stati membri assicurano che tale notifica avvenga almeno 30 giorni prima che la revoca abbia effetto.

Emendamento     113

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Ove la validità del permesso per la Carta blu UE scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di un paese terzo di soggiornare nel loro territorio fino a quando le autorità competenti avranno preso una decisione in merito alla domanda.

6.  Ove la validità del permesso per la Carta blu UE scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di un paese terzo di soggiornare nel loro territorio alle condizioni di cui alla presente direttiva fino a quando le autorità competenti avranno preso una decisione in merito alla domanda di rinnovo.

Emendamento     114

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Durante la procedura di domanda iniziale, la procedura di revoca o la procedura di rinnovo, gli Stati membri vietano qualsiasi forma di arbitrarietà e/o discriminazione nel processo decisionale, conformemente alle direttive del Consiglio 76/207/CEE1 bis, 2000/43/CE1 ter e 2000/78/CE1 quater.

 

_________________

 

1 bis Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40).

 

1 ter Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

 

1 quater Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

Emendamento    115

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo delle tasse richieste dagli Stati membri per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato o eccessivo.

Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo delle tasse richieste da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato o eccessivo e nel complesso non deve essere superiore al livello delle tasse richieste per altre domande di permessi di soggiorno e di lavoro nello Stato membro.

Emendamento    116

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa nazionale ai fini dell'applicazione di procedure semplificate per l'ottenimento di una Carta blu UE.

Gli Stati membri prevedono procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa nazionale ai fini dell'applicazione di procedure semplificate per l'ottenimento di una Carta blu UE. Gli Stati membri forniscono informazioni chiare e trasparenti ai datori di lavoro interessati.

Emendamento     117

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le procedure di riconoscimento non comportano spese od oneri amministrativi sproporzionati o eccessivi per i datori di lavoro.

Le procedure di riconoscimento non comportano spese od oneri amministrativi sproporzionati o eccessivi per i datori di lavoro, in particolare per le piccole e medie imprese.

Emendamento    118

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere un datore di lavoro ai sensi del paragrafo 1 se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2009/52/CE.

Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere un datore di lavoro ai sensi del paragrafo 1 se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2009/52/CE oppure se il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro.

Emendamento    119

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le procedure semplificate comprendono il trattamento delle domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma. I richiedenti sono esentati dall'obbligo di presentazione della prova di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), e all'articolo 5, paragrafo 8.

Le procedure semplificate comprendono il trattamento delle domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma. I richiedenti sono esentati dall'obbligo di presentazione della prova di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento    120

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi. Dette misure possono comprendere il controllo e la valutazione a intervalli regolari e, ove opportuno, ispezioni in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.

Gli Stati membri controllano e valutano a intervalli regolari il funzionamento e l'efficacia delle procedure di riconoscimento dei datori di lavoro in conformità del paragrafo 1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 6 bis, a tal fine effettuano, ove opportuno, ispezioni in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.

Emendamento    121

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I titolari di Carta blu UE devono avere pieno accesso a posti di lavoro altamente specializzati nello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono esigere che il cambiamento del datore di lavoro ed eventuali cambiamenti riguardanti l'osservanza dei criteri di ammissione di cui all'articolo 5 siano comunicati conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale.

I titolari di Carta blu UE devono avere pieno accesso a posti di lavoro altamente specializzati nello Stato membro interessato. Durante un periodo di disoccupazione il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un posto di lavoro altamente specializzato. Gli Stati membri possono esigere che il cambiamento del datore di lavoro ed eventuali cambiamenti riguardanti l'osservanza dei criteri di ammissione di cui all'articolo 5 siano comunicati conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale.

Emendamento    122

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, i titolari di una Carta blu UE possono esercitare un'attività autonoma in parallelo all'attività subordinata altamente specializzata.

2.  Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, i titolari di una Carta blu UE possono esercitare un'attività autonoma, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro e di altri cittadini dell'Unione presenti nello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu, in parallelo all'attività subordinata altamente specializzata. Qualsiasi attività autonoma deve essere sussidiaria all'attività a titolo della Carta blu UE.

Emendamento    123

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Disoccupazione temporanea

 

1.   La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo di revoca della Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta blu UE.

 

2.   Durante il periodo di cui al paragrafo 1 il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 13.

 

3.   Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l'inizio e, se del caso, la fine del periodo di disoccupazione, in conformità delle procedure nazionali applicabili.

 

Emendamento    124

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

(d)  il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, compresa l'acquisizione non formale di competenze, secondo le procedure nazionali applicabili;

Emendamento    125

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  l'accesso alla giustizia e il sostegno qualora si trovino ad affrontare qualsiasi tipo di discriminazione, ivi compreso nel mercato del lavoro, applicando i principi e le garanzie di cui alle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE;

Emendamento    126

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)  la non discriminazione per motivi legati all'origine, al genere, alla religione o al credo, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Emendamento    127

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Gli Stati membri ritengono il datore di lavoro del titolare di una Carta blu UE responsabile dell'inosservanza reiterata o significativa dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 15.

 

Lo Stato membro interessato prevede sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro sia ritenuto responsabile. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento    128

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.  Gli Stati membri predispongono misure volte a prevenire eventuali abusi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 15. Tali misure comprendono il monitoraggio, la valutazione a scadenze regolari e, ove opportuno, ispezioni in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.

Emendamento    129

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, tale direttiva, unitamente alle deroghe stabilite nel presente articolo, si applica ai titolari di Carta blu UE la cui domanda di protezione internazionale è sospesa per il periodo di validità della Carta blu a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 bis, della presente direttiva.

Emendamento    130

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande sono state presentate contemporaneamente, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi contemporaneamente alla Carta blu UE. Se i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE e se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte, i permessi di soggiorno sono accordati al più tardi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande sono state presentate contemporaneamente, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi contemporaneamente alla Carta blu UE. Se i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE e se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte, i permessi di soggiorno sono accordati al più tardi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Emendamento    131

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di concedere a un familiare l'accesso a un'attività lavorativa, gli Stati membri hanno facoltà di verificare se i posti vacanti in questione possano essere coperti da forza lavoro nazionale o dell'Unione, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in virtù della legislazione nazionale o dell'Unione, ovvero da soggiornanti di lungo periodo UE che intendano trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE.

soppresso

Emendamento     132

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.  Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accordato loro la protezione internazionale.

10.  Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale relativamente a qualsiasi condizione più favorevole per i familiari che potrebbe derivare dalla presente direttiva, anche se soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accordato loro la protezione internazionale.

Emendamento    133

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo status di soggiornante di lungo periodo UE concesso conformemente al primo comma del presente paragrafo può essere revocato prima del completamento del periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE nel territorio degli Stati membri, se il cittadino di un paese terzo diventa disoccupato e non ha risorse sufficienti per mantenere se stesso e, se del caso, i familiari senza ricorrere al regime di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

soppresso

Emendamento    134

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, lo status di soggiornante di lungo periodo UE non è revocato se il cittadino di un paese terzo:

soppresso

(a)   è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

 

(b)   è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata e si è iscritto come persona in cerca di lavoro presso l'ufficio di collocamento competente;

 

(c)   inizia una formazione professionale che, a meno che il cittadino di un paese terzo interessato si trovi in stato di disoccupazione involontaria, è collegata all'attività professionale precedentemente svolta.

 

Emendamento    135

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a 24 mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio degli Stati membri concesso al soggiornante di lungo periodo UE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l'annotazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della presente direttiva e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo UE.

soppresso

Emendamento    136

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le deroghe previste ai paragrafi 4 e 5 possono essere limitate ai casi in cui il cittadino di un paese terzo interessato sia in grado di dimostrare che è stato assente dal territorio degli Stati membri per esercitare un'attività economica subordinata o autonoma, svolgere un servizio volontario o studiare nel paese di origine.

soppresso

Emendamento    137

Proposta di direttiva

Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Attività professionali in un secondo Stato membro

Mobilità di breve durata per i titolari di Carta blu UE

Emendamento    138

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Un cittadino di un paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen ha il diritto entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni al fine di esercitarvi un'attività professionale sulla base Il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l'esercizio di tale attività professionale oltre alla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro.

2.  Un cittadino di un paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen ha il diritto di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni al fine di esercitarvi un'attività professionale sulla base della Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro e di un documento di viaggio valido. Il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l'esercizio di tale attività professionale oltre alla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro. Tuttavia, qualora il secondo Stato membro applichi integralmente l'acquis di Schengen, esso può richiedere al titolare di Carta blu UE che attraversa la frontiera esterna di fornire una prova della finalità professionale del suo soggiorno in tale Stato membro.

Emendamento    139

Proposta di direttiva

Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Domanda per l'ottenimento di una Carta blu UE in un secondo Stato membro

Mobilità di lunga durata per i titolari di Carta blu UE

Emendamento     140

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Dopo dodici mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, il cittadino di un paese terzo ha il diritto di entrare in un secondo Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato sulla base della Carta blu UE e di un documento di viaggio valido, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1.  Dopo dodici mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, il cittadino di un paese terzo ha il diritto di entrare, soggiornare e lavorare in uno o più Stati membri per esercitarvi un lavoro altamente specializzato sulla base della Carta blu UE e di un documento di viaggio valido, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Emendamento    141

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima, e in ogni caso entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro o entrambi presentano alle autorità competenti di tale Stato membro la domanda di rilascio di una Carta blu UE corredata da tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 relativamente al secondo Stato membro.

Quanto prima, e in ogni caso entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro o entrambi notificano alle autorità competenti del secondo Stato membro l'attività lavorativa esercitata dal titolare di Carta blu UE in tale Stato membro e presentano tutti i documenti di cui al paragrafo 3.

Emendamento    142

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il titolare di Carta blu UE è autorizzato a lavorare nel secondo Stato membro immediatamente dopo la presentazione della domanda.

Il titolare di Carta blu UE è autorizzato a lavorare nel secondo Stato membro immediatamente dopo la presentazione della notifica.

Emendamento    143

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La domanda può altresì essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

La notifica può altresì essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

Emendamento    144

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ai fini della domanda di cui al paragrafo 2, il titolare di Carta blu UE presenta:

3.  Ai fini della notifica di cui al paragrafo 2, il titolare di Carta blu UE presenta:

Emendamento    145

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  la prova del raggiungimento della soglia di retribuzione fissata nel secondo Stato membro in applicazione del paragrafo 2 o, se del caso, dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.

(e)  ove del caso, la prova del raggiungimento della soglia di retribuzione fissata nel secondo Stato membro in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, o, se del caso, dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.

Emendamento    146

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Se la Carta blu UE è stata rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il titolare attraversa una frontiera esterna ai fini della mobilità di lunga durata, il secondo Stato membro può chiedere, quale prova della mobilità, un contratto di lavoro o un'offerta di lavoro vincolante per un'attività lavorativa altamente specializzata avente una durata di almeno sei mesi nel secondo Stato membro.

Emendamento    147

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il secondo Stato membro respinge la domanda di Carta blu UE nei casi seguenti:

4.  Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità nei casi seguenti:

Emendamento     148

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, sono stati falsificati o alterati;

(b)  i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, sono stati falsificati o alterati e il cittadino del paese terzo interessato ne era consapevole;

Emendamento    149

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  qualora il titolare di Carta blu UE rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica;

Emendamento    150

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  qualora il secondo Stato membro effettui una verifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dopo una notifica motivata ai sensi del medesimo articolo, e solo nel caso in cui il secondo Stato membro abbia introdotto tali verifiche anche per i cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi ai sensi della presente direttiva.

Emendamento    151

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Qualsiasi decisione di opporsi alla mobilità, adottata a norma del presente paragrafo, tiene conto delle circostanze specifiche del caso ed è proporzionata. In relazione a qualsiasi decisione di opporsi alla mobilità si applica mutatis mutandis l'articolo 10, paragrafi 3 e 4.

Emendamento    152

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il secondo Stato membro respinge una domanda di Carta blu UE se il cittadino di un paese terzo costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

5.  Il secondo Stato membro informa per iscritto il primo Stato membro e, contestualmente, il titolare di Carta blu UE, il suo datore di lavoro o entrambi, di eventuali opposizioni alla mobilità e può obbligare il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari a lasciare il suo territorio, a norma delle procedure previste dalla legislazione nazionale.

Emendamento    153

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il secondo Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE sulla base di una verifica effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dopo una notifica motivata ai sensi del medesimo articolo, e solo nel caso in cui il secondo Stato membro abbia introdotto tali verifiche anche per i cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi ai sensi della presente direttiva.

6.  Nel caso in cui il secondo Stato membro si opponga alla mobilità, tale opposizione non si ripercuote sul rinnovo della Carta blu UE o sul rientro del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari nel primo Stato membro. Su richiesta del secondo Stato membro, il primo Stato membro consente tale rientro senza formalità e senza indugio. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso del periodo di notifica. Il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro nel secondo Stato membro possono essere ritenuti responsabili delle spese connesse al rientro del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari.

Emendamento    154

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il secondo Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE se il cittadino di un paese terzo si avvale ripetutamente della possibilità di entrare e lavorare in un secondo Stato membro in modo abusivo ai sensi del presente articolo. Il secondo Stato membro informa il primo Stato membro del rifiuto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera f).

7.  Qualora il titolare di Carta blu UE abbia esercitato la mobilità a norma del presente articolo e desideri rinnovare la Carta blu UE e continuare a lavorare nel secondo Stato membro, il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro presentano una domanda di rinnovo nel secondo Stato membro. Se la domanda di rinnovo è presentata nel primo Stato membro, il titolare di Carta blu UE dovrà lavorare per 12 mesi nel primo Stato membro prima di esercitare nuovamente la mobilità di lunga durata, a norma del paragrafo 1.

Emendamento    155

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

8.  In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla domanda di Carta blu UE e informa per iscritto il richiedente e il primo Stato membro, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito alla sua decisione di:

8.  In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla notifica e informa per iscritto il titolare di Carta blu UE e il primo Stato membro, entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica, in merito alla sua decisione di:

Emendamento    156

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  rilasciare una Carta blu UE e autorizzare il cittadino di un paese terzo a soggiornare nel suo territorio al fine di svolgervi un lavoro altamente specializzato, se le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte; oppure

(a)  non opporsi alla mobilità, se le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte; oppure

Emendamento    157

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  rifiutare di rilasciare una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, a lasciare il suo territorio, se le condizioni di cui al presente articolo non sono soddisfatte.

(b)  opporsi alla mobilità e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, a lasciare il suo territorio, se le condizioni di cui al presente articolo non sono soddisfatte.

Emendamento    158

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Se la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro viene a scadenza durante la procedura, il secondo Stato membro può rilasciare, se richiesto dalla legislazione nazionale, un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel suo territorio finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda.

9.  Se la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro viene a scadenza durante la procedura di notifica, il secondo Stato membro può rilasciare, se richiesto dalla legislazione nazionale, un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel suo territorio finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito al rinnovo della Carta blu UE.

Emendamento    159

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se il titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro a norma dell'articolo 20, e la famiglia era già costituita nel primo Stato membro, i familiari sono autorizzati ad accompagnarlo e ad entrare e soggiornare nel secondo Stato membro sulla base dei permessi di soggiorno validi ottenuti in qualità di familiari di un titolare di Carta blu UE nel primo Stato membro.

1.  Se il titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro a norma dell'articolo 20, e la famiglia si è ricongiunta con il titolare di Carta blu UE o si è costituita nel primo Stato membro, i familiari del titolare di Carta blu UE hanno il diritto di accompagnarlo ed entrare e soggiornare nel secondo Stato membro sulla base dei permessi di soggiorno validi ottenuti in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE nel primo Stato membro. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e i familiari del titolare di Carta blu UE lo raggiungono quando questi attraversa una frontiera esterna ai fini del trasferimento in un secondo Stato membro, il secondo Stato membro ha diritto di esigere che i familiari presentino i permessi di soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE.

Emendamento    160

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:

3.  Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di trasmettere, contestualmente alla domanda, il permesso di soggiorno nel primo Stato membro assieme a un documento di viaggio valido o copie autenticate.

Emendamento    161

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un documento di viaggio valido o le relative copie autenticate;

soppresso

Emendamento    162

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE.

soppresso

Emendamento     163

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.

7.  Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale sia se si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale sia se soggiornano in tale Stato membro.

Emendamento    164

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il titolare di Carta blu UE attraversa una frontiera esterna ai fini della mobilità di cui agli articoli 19 e 20, il secondo Stato membro ha la facoltà di chiedere come prova della mobilità del titolare di Carta blu UE:

soppresso

(a) la Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;

 

(b) elementi di prova della finalità professionale del suo soggiorno ai sensi dell'articolo 19;

 

(c) un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un'attività lavorativa altamente specializzata avente una durata di almeno sei mesi nel secondo Stato membro, ai sensi dell'articolo 20.

 

Emendamento     165

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Tali misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l'ispezione conformemente al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva 2009/52/CE, nonché al diritto nazionale o alle prassi amministrative nazionali.

Emendamento     166

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e i familiari del titolare di Carta blu UE lo raggiungono quando questi attraversa una frontiera esterna ai fini del trasferimento in un secondo Stato membro a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, il secondo Stato membro ha diritto di esigere, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che i familiari presentino i loro permessi di soggiorno relativi al primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE.

soppresso

Emendamento    167

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il secondo Stato membro respinge la domanda di rilascio della Carta blu UE a norma dell'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza il rientro del titolare di Carta blu UE, e se del caso, dei suoi familiari, senza formalità e senza indugio. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso dell'esame della domanda. L'articolo 14 si applica dopo il rientro nel primo Stato membro.

soppresso

Emendamento    168

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro nel secondo Stato membro possono essere ritenuti responsabili delle spese connesse al rientro del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari, di cui al paragrafo 4.

soppresso

Emendamento    169

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono ritenere il datore di lavoro del titolare di Carta blu UE responsabile dell'inosservanza delle condizioni di mobilità previste nel presente capo o dell'uso ripetutamente abusivo delle disposizioni del presente capo.

Gli Stati membri ritengono il datore di lavoro del titolare di Carta blu UE responsabile dell'inosservanza deliberata delle pertinenti condizioni di mobilità previste nel presente capo o dell'uso ripetutamente abusivo delle disposizioni del presente capo.

Emendamento    170

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato prevede sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro sia ritenuto responsabile. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Lo Stato membro interessato prevede sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro risulti chiaramente responsabile, in particolare qualora questi non abbia rispettato i propri obblighi giuridici in materia di occupazione o condizioni di lavoro. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento     171

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e i familiari del titolare di Carta blu UE lo raggiungono quando questi attraversa una frontiera esterna ai fini del trasferimento in un secondo Stato membro a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, il secondo Stato membro ha diritto di esigere, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che i familiari presentino i loro permessi di soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE.

Emendamento    172

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al secondo comma, lo Stato membro che ha adottato il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, il cittadino di un paese terzo verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale qualora tale persona soddisfi le condizioni specificate all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE.

soppresso

Emendamento    173

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Se uno Stato membro revoca o non rinnova una Carta blu UE che contiene l'annotazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis, e dispone di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso chiede allo Stato membro indicato nell'annotazione di confermare se la persona in questione abbia ritirato la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazioni.

 

Se non ha ritirato la domanda di protezione internazionale nello Stato membro indicato nell'annotazione, il cittadino del paese terzo è allontanato verso detto Stato membro, che autorizza immediatamente il rientro senza formalità del suddetto richiedente protezione internazionale, fatti salvi la legislazione applicabile dell'Unione o nazionale e il principio dell'unità familiare.

Emendamento     174

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Qualora il titolare di una Carta blu UE o i suoi familiari attraversino le frontiere esterne di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen. Tale Stato membro rifiuta l'ingresso a persone per le quali sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno nel sistema d'informazione Schengen.

7.  Qualora il titolare di una Carta blu UE o i suoi familiari attraversino le frontiere esterne di uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen, in conformità del codice frontiere Schengen. Tale Stato membro rifiuta l'ingresso a persone per le quali sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno nel sistema d'informazione Schengen.

Emendamento    175

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e dei loro familiari. Tali dati comprendono informazioni sulle soglie di retribuzione fissate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5, e sulle tasse applicabili.

Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e dei loro familiari.

Emendamento    176

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ciò comprende, ove del caso, informazioni sulle soglie di retribuzione e su eventuali oneri connessi con la presentazione della domanda nello Stato membro interessato, come pure informazioni sui tempi, le procedure e le autorità competenti in caso di appello contro le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della presente direttiva, nonché informazioni sulle professioni o i settori occupazionali caratterizzati da gravi livelli di disoccupazione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c quater), e informazioni su quei settori occupazionali in cui sono carenti lavoratori altamente qualificati di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis.

Emendamento    177

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  sui tempi, le procedure e le autorità competenti in caso di appello contro le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della presente direttiva.

Emendamento    178

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui gli Stati membri decidano di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il ricorso a una verifica della situazione del mercato del lavoro in una determinata professione o settore, in una data regione, è comunicato secondo le stesse modalità.

soppresso

Emendamento    179

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni anno, e in occasione di ciascuna modifica, il metodo da essi adottato per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale e i relativi importi nominali, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5.

Qualora gli Stati membri stabiliscano una soglia di retribuzione, essi comunicano alla Commissione ogni anno, e in occasione di ciascuna modifica, il metodo da essi adottato per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale e i relativi importi nominali, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5.

Emendamento    180

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se gli Stati membri respingono una domanda di rilascio di Carta blu UE in base a principi di assunzione etica conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, essi trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una decisione debitamente motivata indicante i paesi e i settori interessati.

Se gli Stati membri respingono una domanda di rilascio di Carta blu UE in base a principi di assunzione etica conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, essi trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una decisione debitamente motivata indicante i paesi e i settori interessati.

Emendamento     181

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo le informazioni che riceve ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Emendamento     182

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Annualmente, e per la prima volta entro il ...52, gli Stati membri, in conformità del regolamento (CE) n. 862/200753, comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE e di quelli la cui domanda è stata respinta (specificando le domande respinte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2), nonché sul numero di cittadini di paesi terzi la cui Carta blu UE è stata rinnovata o revocata nell'anno civile precedente. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, occupazione, durata della validità dei permessi, sesso ed età dei richiedenti e per settore economico. Le statistiche relative ai cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE sono ulteriormente disaggregate per beneficiari di protezione internazionale, beneficiari del diritto alla libera circolazione e coloro che hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE a norma dell'articolo 17.

Annualmente, e per la prima volta entro il ...52, gli Stati membri, in conformità del regolamento (CE) n. 862/200753, comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE e di quelli la cui domanda è stata respinta (specificando le domande respinte in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2), nonché sul numero di cittadini di paesi terzi la cui Carta blu UE è stata rinnovata o revocata nell'anno civile precedente. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, occupazione, durata della validità dei permessi, sesso ed età dei richiedenti, settore di attività, dimensioni dell'impresa del datore di lavoro e settore economico. Le statistiche relative ai cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE sono ulteriormente disaggregate per beneficiari di protezione internazionale, beneficiari del diritto alla libera circolazione, richiedenti protezione internazionale, ex titolari di un permesso di soggiorno a norma della direttiva (UE) 2016/801 e della direttiva 2014/36/UE e coloro che hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE a norma dell'articolo 17.

_________________

_________________

52  Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

52  Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

53  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

53  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

Emendamento     183

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5, si fa riferimento ai dati trasmessi a Eurostat in conformità del regolamento (UE) n. 549/201354.

2.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, si fa riferimento ai dati trasmessi a Eurostat in conformità del regolamento (UE) n. 549/201354.

_________________

_________________

54  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

54  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

Emendamento    184

Proposta di direttiva

Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni tre anni, e per la prima volta entro [cinque anni dopo la data dell'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare in merito alla valutazione dell'impatto degli articoli 5, 12, 19 e 20 e dell'impatto della presente direttiva sulla situazione dei mercati nazionali del lavoro. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Ogni tre anni, e per la prima volta entro [cinque anni dopo la data dell'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, in particolare in merito alla valutazione dell'impatto degli articoli 3, 5, 10, 12, 15, 19 e 20 e dell'impatto della presente direttiva sulla situazione dei mercati nazionali del lavoro. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie. Nell'ambito del suo esame, la Commissione valuta la fattibilità di regimi simili per la migrazione di manodopera ad altri settori occupazionali, in particolare i settori con basse e medie retribuzioni.

Emendamento     185

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione valuta in particolare la pertinenza della soglia di retribuzione di cui all'articolo 5 e delle deroghe previste in tale articolo, tenuto conto, fra l'altro, della diversità delle situazioni economiche, settoriali e geografiche e dell'impatto sul mercato del lavoro negli Stati membri.

La Commissione valuta in particolare la pertinenza della soglia di retribuzione di cui all'articolo 5, tenuto conto, fra l'altro, della diversità delle situazioni economiche, settoriali e geografiche e dell'impatto sul mercato del lavoro negli Stati membri.

Emendamento    186

Proposta di direttiva

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 bis

 

Modifica della direttiva (UE) 2016/801

 

All'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/801 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

 

"g)  che chiedano di soggiornare in uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato ai sensi della direttiva (UE) 2017/...*+.

 

__________

 

*  Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (GU L ..., pag. ...)."

 

+  GU: si prega di inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento recante il codice interistituzionale (2016/0176(COD)) e il numero, il nome, la data e i riferimenti di pubblicazione di tale direttiva nella nota a piè di pagina.

Emendamento    187

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, lettere g) e i), per quanto riguarda il riconoscimento delle competenze professionali superiori come qualifiche professionali superiori entro [2 anni dopo il termine di recepimento generale].

soppresso

  • [1]  GU C 00 del 00.00.0000, pag. 0.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Le politiche che facilitano una migliore gestione della migrazione sono essenziali per rendere più efficace la risposta dell'UE ai flussi migratori. Pertanto, la revisione della direttiva "Carta blu" rappresenta un'opportunità per rafforzare le vie sicure e legali di accesso in Europa. L'obiettivo principale è inviare un segnale positivo sulla migrazione della forza lavoro, migliorando l'attrattiva della Carta blu, tentando di incrementarne l'utilizzo in tutta l'Unione e garantendo che funzioni per i cittadini di paesi terzi altamente specializzati, per i potenziali datori di lavoro dell'UE e per le amministrazioni che devono recepire, applicare e far rispettare la direttiva. Le sfide demografiche in Europa mettono altresì in evidenza l'impellente necessità per gli Stati membri di intensificare gli sforzi per attirare talenti altamente specializzati da paesi terzi. Un mercato del lavoro sano è fondamentale ai fini di un'efficace integrazione a lungo termine dei rifugiati e dei migranti. Finora, la Carta blu UE non ha riscosso molto successo negli Stati membri. Il miglioramento della direttiva "Carta blu" rappresenterà un importante passo in avanti nell'affrontare le crescenti sfide demografiche presenti nell'Unione.

Tenendo conto dell'obiettivo di inviare un segnale positivo in materia di migrazione della forza lavoro, il relatore ha proposto alcuni emendamenti per semplificare e chiarire le procedure (criteri di ammissione, motivi di rifiuto o revoca, limiti di tempo e disposizioni in materia di mobilità), in modo da renderle più razionali e di facile utilizzo per i cittadini di paesi terzi, i potenziali datori di lavoro e le amministrazioni nazionali. Inoltre, sono stati presentati emendamenti che riguardano l'ambito di applicazione, il ruolo delle parti sociali e le soglie di retribuzione.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, il relatore propone di ampliarne la portata onde includere i richiedenti protezione internazionale che hanno già accesso al mercato del lavoro in virtù delle norme dell'UE in materia di asilo. Si tratta di un segnale positivo che offrirà ai richiedenti protezione internazionale altamente specializzati la possibilità di beneficiare anche della Carta blu.

Considerata la scarsa attenzione prestata alla Carta blu UE negli Stati membri, l'abolizione dei regimi nazionali per il lavoro altamente specializzato fornirà agli Stati membri un ulteriore incentivo a investire nella Carta blu e a utilizzarla. Il relatore non ha presentato emendamenti alle proposte della Commissione di abolire i regimi nazionali, in quanto tale misura accrescerà il valore aggiunto della Carta blu.

Riguardo alle soglie di retribuzione, si propone di renderle obbligatorie per gli Stati membri, pur ammettendo la possibilità di deroghe per taluni settori occupazionali nei quali, d'intesa con le parti sociali, è riconosciuto che tali soglie non sono necessarie, ad esempio nel caso in cui in un determinato settore occupazionale vige un contratto collettivo che disciplina le retribuzioni. Ciò dovrebbe consentire di prendere in considerazione i differenti mercati del lavoro nazionali. Sarebbe opportuno riconoscere priorità all'obbligo per tutti gli Stati membri di garantire che, per quanto riguarda il lavoro altamente specializzato, siano pienamente rispettati gli accordi collettivi, le condizioni previste dal diritto nazionale e le pratiche nazionali nei settori occupazionali pertinenti.

Le parti sociali sono nella posizione migliore per assistere gli Stati membri nell'applicazione degli aspetti fondamentali della Carta blu UE. Di conseguenza, il relatore propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di consultare le parti sociali al momento di determinare che cosa s'intende per esperienza professionale e concordare con esse l'eventuale introduzione di una soglia di retribuzione in taluni settori occupazionali. Riconoscendo alle parti sociali un ruolo in tali settori chiave, si attenueranno le preoccupazioni circa un eventuale ridimensionamento delle norme del mercato del lavoro esistenti.

Il relatore propone inoltre di presentare emendamenti volti a semplificare e razionalizzare i criteri per l'ottenimento della Carta blu e i motivi di revoca e rifiuto, in particolare raggruppando i diversi elementi del testo relativi ai possibili motivi di rifiuto o revoca (disoccupazione, preoccupazioni in materia di sicurezza). Inoltre, per i casi in cui non si applica automaticamente un motivo, il relatore intende garantire che la decisione concernente il rifiuto, la revoca o il mancato rinnovo sia sempre commisurata alle circostanze del caso. Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di introdurre una procedura semplificata per i datori di lavoro riconosciuti; gli emendamenti presentati includono l'obbligo per tutti gli Stati membri di introdurre tale misura nelle normative nazionali. Ciò costituirà un altro fattore chiave per aumentare l'attrattiva della Carta blu.

Infine, il relatore propone una serie di emendamenti intesi a semplificare la procedura per la mobilità all'interno dell'UE. Prendendo spunto da altre normative dell'UE in materia di migrazione della forza lavoro, le proposte relative alla Carta blu possono essere modificate per sostituire le nuove domande con notifiche e consentire ai titolari della Carta blu di lavorare in un altro Stato membro una volta che la notifica è stata inviata allo Stato membro in questione. La semplificazione della procedura per la mobilità all'interno dell'Unione europea migliorerà significativamente l'attrattiva della Carta blu UE.

In conclusione, tutti gli emendamenti proposti dal relatore mirano a fare in modo che la Carta blu e la procedura per il suo ottenimento risultino più attraenti agli occhi di potenziali titolari, datori di lavoro e amministrazioni nazionali che dovranno trattare le domande. In un momento in cui la migrazione figura tra le priorità dell'agenda politica, la revisione della direttiva sulla Carta blu UE rimane l'unico strumento in materia di migrazione della forza lavoro proposto dalla Commissione. Tenendo conto di ciò e considerati i passati tentativi del Parlamento di migliorare la visione della migrazione, il relatore intende lavorare sulla base della proposta della Commissione per renderla più vicina ai migranti e per trasmettere un messaggio positivo sulla migrazione.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (31.5.2017)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati
(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

Relatore per parere(*): Jean Lambert

(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per garantire un livello sufficiente di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'Unione, nel calcolo della soglia di retribuzione è opportuno determinare il livello minimo e il massimo. Gli Stati membri dovrebbero fissare le rispettive soglie in funzione della situazione e dell'organizzazione dei rispettivi mercati del lavoro e delle rispettive politiche generali d'immigrazione.

(15)  Per garantire sufficiente trasparenza e un certo grado di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'Unione, nel calcolo della soglia di retribuzione è opportuno determinare il livello minimo e il massimo. Gli Stati membri dovrebbero fissare le rispettive soglie in funzione della situazione e dell'organizzazione dei rispettivi mercati del lavoro e delle rispettive politiche generali d'immigrazione, d'intesa con le parti sociali. È opportuno rispettare il principio della parità di trattamento con i lavoratori che sono cittadini dello Stato membro ospitante.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Per promuovere l'imprenditorialità innovativa, i cittadini di paesi terzi ammessi in virtù della presente direttiva dovrebbero avere il diritto di esercitare un'attività autonoma in parallelo senza che ciò incida sul diritto di soggiorno del titolare della Carta blu UE. Il diritto dovrebbe far salvo l'obbligo costante di rispettare le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, e il titolare della carta blu UE dovrebbe quindi restare in un settore di attività altamente specializzato.

(31)  Per promuovere l'imprenditorialità innovativa, i cittadini di paesi terzi ammessi in virtù della presente direttiva dovrebbero avere il diritto di esercitare un'attività autonoma in parallelo, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro e di altri cittadini dell'Unione presenti nello Stato membro che ha emesso la Carta blu, senza che ciò incida sul diritto di soggiorno del titolare della Carta blu UE. Il diritto dovrebbe far salvo l'obbligo costante di rispettare le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, e il titolare della carta blu UE dovrebbe quindi restare in un settore di attività altamente specializzato. Qualsiasi attività autonoma dei titolari di una Carta blu UE dovrebbe essere sussidiaria all'attività a titolo della Carta blu UE.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera b – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  possiede la competenza necessaria, suffragata da qualifiche professionali superiori;

-  possiede le qualifiche o le conoscenze necessarie, comprovate da titoli di istruzione superiore o da competenze professionali superiori oppure da evidenze di un talento artistico o sportivo specifico;

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli d'istruzione superiore o competenze professionali superiori;

soppresso

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, la retribuzione annuale lorda come calcolata in base alla retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri. La soglia di retribuzione fissata dagli Stati membri corrisponde almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,4 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

2.  In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una soglia di retribuzione d'intesa con le parti sociali. In tal caso, la retribuzione annuale lorda come calcolata in base alla retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri né inferiore al salario che si applica o si applicherebbe a un lavoratore analogo dello stesso settore, sulla base della legislazione applicabile, dei contratti collettivi e delle prassi, nello Stato membro interessato. La soglia di retribuzione fissata dagli Stati membri corrisponde almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,4 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato. Gli Stati membri consultano le parti sociali prima di introdurre una soglia di retribuzione.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

(a)  il datore di lavoro non ha ripetutamente rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro durante un periodo di cinque anni prima della data della domanda;

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il datore di lavoro non ha rispettato, se del caso, i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

soppresso

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  il cittadino di un paese terzo è stato disoccupato per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi in cui la disoccupazione è causata da malattia o disabilità;

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Mancato rinnovo della Carta blu UE

 

Qualora il titolare della Carta blu UE o il suo datore di lavoro chiedano il rinnovo della Carta blu UE, gli Stati membri possono rifiutarsi di rinnovare la Carta:

 

(a)  se il datore di lavoro non ha ripetutamente rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro e non ha rettificato la situazione entro un tempo ragionevole;

 

(b)  se il cittadino di un paese terzo è stato disoccupato per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi in cui la disoccupazione è causata da malattia o disabilità sopravvenute durante l'attività come titolare della Carta blu;

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, i titolari di una Carta blu UE possono esercitare un'attività autonoma in parallelo all'attività subordinata altamente specializzata.

2.  Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, i titolari di una Carta blu UE possono esercitare un'attività autonoma, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro e di altri cittadini UE presenti nello Stato membro che ha emesso la Carta blu, in parallelo all'attività subordinata altamente specializzata. Qualsiasi attività autonoma deve essere sussidiaria all'attività a titolo della Carta blu UE.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

Articolo 14

Disoccupazione temporanea

Disoccupazione temporanea

1.  La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo di revoca della Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta blu UE.

 

2.  Durante il periodo di cui al paragrafo 1 il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 13.

1.  Durante un periodo di disoccupazione il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 13.

3.  Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l'inizio e, se del caso, la fine del periodo di disoccupazione, in conformità delle procedure nazionali applicabili.

2.  Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l'inizio e, se del caso, la fine del periodo di disoccupazione, in conformità delle procedure nazionali applicabili.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

(d)  il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, compresa l'acquisizione non formale di competenze, secondo le procedure nazionali applicabili;

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  l'accesso alla giustizia e il sostegno qualora si trovino ad affrontare qualsiasi tipo di discriminazione nel mercato del lavoro, applicando i principi e le garanzie di cui alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio e alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio;

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)  la non discriminazione per motivi legati all'origine, al genere, alla religione o al credo, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Gli Stati membri ritengono il datore di lavoro del titolare di una Carta blu UE responsabile dell'inosservanza reiterata o significativa dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 15.

 

Lo Stato membro interessato prevede sanzioni qualora il datore di lavoro sia ritenuto responsabile. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.  Gli Stati membri predispongono misure volte a prevenire eventuali abusi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 15. Tali misure comprendono il monitoraggio, la valutazione a scadenze regolari e, ove opportuno, ispezioni in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono ritenere il datore di lavoro del titolare di Carta blu UE responsabile dell'inosservanza delle condizioni di mobilità previste nel presente capo o dell'uso ripetutamente abusivo delle disposizioni del presente capo.

Gli Stati membri ritengono il datore di lavoro del titolare di Carta blu UE responsabile dell'inosservanza deliberata delle pertinenti condizioni di mobilità previste nel presente capo o dell'uso ripetutamente abusivo delle disposizioni del presente capo.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato prevede sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro sia ritenuto responsabile. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Lo Stato membro interessato prevede sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro sia comprovatamente responsabile, in particolare qualora il datore di lavoro non abbia rispettato i propri obblighi giuridici in materia di occupazione o condizioni di lavoro. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo le informazioni che riceve ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati

Riferimenti

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

4.7.2016

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

19.1.2017

Relatore per parere

       Nomina

Jean Lambert

4.10.2016

Esame in commissione

25.1.2017

22.3.2017

 

 

Approvazione

30.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

6

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sophia in ‘t Veld

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Sophia in 't Veld

Georges Bach, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

GUE/NGL

Laura Agea

Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate

Riferimenti

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.6.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

4.7.2016

JURI

4.7.2016

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

5.9.2016

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Claude Moraes

29.2.2016

 

 

 

Esame in commissione

12.7.2016

31.1.2017

23.3.2017

15.6.2017

Approvazione

15.6.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

10

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Deposito

28.6.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Emil Radev, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

2

0

ECR

John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti