RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

28.6.2017 - (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Tanja Fajon

Procedura : 2016/0223(COD)
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A8-0245/2017
Testi presentati :
A8-0245/2017
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0466),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 78, paragrafo 2, lettere a) e b), e 79, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0324/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0245/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo, di pervenire a elevati standard comuni di protezione tra gli Stati membri e, per quanto concerne il contenuto della protezione internazionale, di incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro protezione e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

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31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri. La convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Allo stato attuale, gli Stati membri riconoscono solo le decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri laddove tali decisioni neghino la concessione della protezione internazionale. Un avanzamento degli Stati membri verso un reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri tramite le quali viene concessa la protezione internazionale alle persone che ne hanno bisogno garantirebbe la corretta applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede uno status uniforme in materia di asilo valido in tutta l'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (l'Agenzia). Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. La comunicazione, tuttavia, omette di proporre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

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32 COM (2016) 197 final.

32 COM (2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Una politica comune dell'Unione in materia di protezione internazionale dovrebbe essere basata su uno status uniforme. Per giungere ad un buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Allo stesso tempo, è importante non sovraccaricare amministrativamente le autorità degli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno rafforzare le norme per garantire che la protezione sia concessa a chi ne ha bisogno. Pur riconoscendo le differenze giuridiche tra lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria, dovrebbe essere stabilita una durata armonizzata dei permessi di soggiorno, che dovrebbe tenere pienamente conto delle migliori prassi correnti negli Stati membri. Al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri siano conseguite norme di protezione uniformemente elevate, occorre chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

(6)  È pertanto necessario un regolamento onde garantire un'armonizzazione rapida e più coerente di in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per i rifugiati e per i beneficiari di protezione sussidiaria in tutti gli Stati membri.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

(9)  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dalla Carta sociale europea. In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, alla protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, all'uguaglianza dinanzi alla legge, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare nel caso degli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme elevate stabilite nel regolamento, dando priorità a quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. Nel rispetto del principio generale del divieto di doppio finanziamento, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno, a tutti i livelli di governo, le possibilità offerte dai fondi che non sono direttamente connessi alla politica di asilo e migrazione, ma che possono essere utilizzati per finanziare azioni in quel settore, ad esempio azioni di integrazione, come quelli disponibili nell'ambito del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, di Orizzonte 2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza". Tali fondi dovrebbero essere resi direttamente accessibili agli enti locali e regionali per le azioni che rientrano direttamente nelle loro responsabilità.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

(14)  L'Agenzia dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia. Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34. Inoltre, nella valutazione delle domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni pertinenti dell'UNHCR e delle pertinenti organizzazioni della società civile.

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34 COM(2016)271 final.

34 COM(2016)271 final.

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

(15)  Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, l'origine culturale e le competenze linguistiche del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo. I minori richiedenti asilo che compiono 18 anni prima dell'adozione di una decisione in merito alla loro domanda possono comunque continuare a beneficiare del principio dell'unità del nucleo familiare.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro.

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto della diversità della famiglia, delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro, escludendo in tutti i casi i matrimoni forzati. Nella nozione di coniuge e partner non legato da vincoli di matrimonio non si dovrebbe operare una distinzione fra coniugi o tali partner sulla base del loro genere.

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Sebbene l'onere della prova in linea di principio incomba al richiedente, chiamato a dimostrare la fondatezza della sua domanda, il compito di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti è condiviso fra il richiedente e l'autorità accertante. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, è opportuno concedere al richiedente il beneficio del dubbio nel caso in cui il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e le sue dichiarazioni siano ritenute coerenti e plausibili.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

(22)  In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, incaricati dallo Stato, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine potrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe poter costituire parte della valutazione della domanda di protezione internazionale, a condizione che lo Stato o agenti dello Stato non siano gli attori della persecuzioni o dei danni gravi. Fatto salvo l'obbligo del richiedente di cooperare nel corso della procedura, l'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere esclusivamente all'autorità accertante. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire al richiedente di fornire prove per confutare qualsiasi conclusione dell'autorità accertante sulla disponibilità della protezione interna.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.

(25)  Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace e non dovrebbe applicarsi la disposizione relativa alla protezione interna. La valutazione dell'interesse superiore del minore dovrebbe costituire la considerazione preminente delle autorità competenti in sede di accertamento delle condizioni per la protezione interna nei casi concernenti i minori, compresa l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.

(26)  Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione, di tratta e di sfruttamento di qualsiasi tipo riguardanti specificamente i minori o l'assenza di protezione contro tali atti persecutori.

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti.

(27)  Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione o credo, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'orientamento sessuale e il fatto di essere stato vittima della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni. Il timore fondato del richiedente di subire persecuzioni può nascere dalla percezione della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sugli omosessuali e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta e dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sull' orientamento sessuale e l'identità di genere e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali. Inoltre, le autorità nazionali competenti non dovrebbero ritenere che le dichiarazioni del richiedente mancano di credibilità per il semplice motivo che questi non ha fatto riferimento al suo orientamento sessuale, alla sua identità ed espressione di genere o alle sue caratteristiche sessuali quando ha fornito, per la prima volta, i dettagli della sua persecuzione.

Emendamento     26

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che "atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite" e che "chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite".

(30)  Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che "atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite" e che "chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite". L'appartenenza a un gruppo terroristico o la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico sono altresì contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

Emendamento     27

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.

(31)  La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dalla protezione internazionale. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dalla protezione internazionale.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)  Il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è un atto declaratorio.

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.

(32)  Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra. Sebbene le basi della protezione accordata ai rifugiati e della protezione sussidiaria siano diverse, la necessità permanente di protezione può essere simile in termini di durata.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. I fattori da prendere in considerazione per determinare se sussiste violenza indiscriminata potrebbero comprendere l'aggressione esterna, l'occupazione, la dominazione straniera, i conflitti interni, gravi violazioni dei diritti umani o fatti che determinano un grave turbamento dell'ordine pubblico nel paese d'origine, o in una parte di esso.

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea36 le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea36 e della Corte europea dei diritti dell'uomo, il grado di danno richiesto non deve essere equivalente alla tortura o ad altre forme di pena o trattamento disumano o degradante. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere il sussistere di una minaccia grave per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

Emendamento     33

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  I familiari, per la loro stretta relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di protezione internazionale. A condizione che non abbiano diritto alla protezione internazionale, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare è opportuno che abbiano il diritto di chiedere un permesso di soggiorno e gli stessi diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste nel presente regolamento, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.

(38)  I familiari, per la loro stretta relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di protezione internazionale. A condizione che non abbiano diritto alla protezione internazionale, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare, i familiari, compresi i fratelli, che sono presenti nello stesso Stato membro in relazione alla richiesta di protezione internazionale, dovrebbero avere il diritto di chiedere un permesso di soggiorno e gli stessi diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste nel presente regolamento, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario37.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero, in particolare, riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario37.

__________________

__________________

37  COM(2016)271 final.

37  COM(2016)271 final.

Emendamento     35

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Nel valutare un cambiamento delle circostanze nel paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione in tale paese abbiano adottato misure ragionevoli per prevenire gli atti di persecuzione, che pertanto si avvalgano tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione e che l'interessato abbia accesso a tale protezione se verrà meno lo status di rifugiato.

(40)  Nel valutare un cambiamento delle circostanze nel paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare, tenuto conto della situazione individuale del beneficiario di protezione internazionale, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione in tale paese abbiano adottato le misure necessarie per prevenire gli atti di persecuzione, che pertanto si avvalgano tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione e che l'interessato abbia accesso a tale protezione, possa senza pericolo essere ammesso nel paese e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca se verrà meno lo status di rifugiato.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

(41)  Quando viene meno lo status del beneficiario di protezione internazionale, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Emendamento     37

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis)  Il principio del beneficio del dubbio si fonda sul riconoscimento delle notevoli difficoltà che i richiedenti devono affrontare per ottenere e fornire prove a sostegno delle loro domande. Il principio giuridico generale è che l'onere della prova incombe al richiedente protezione internazionale e che il dovere di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti è condiviso fra il richiedente e l'autorità accertante. Tuttavia, è opportuno concedere al richiedente il beneficio del dubbio qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, nel caso in cui abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e le sue dichiarazioni siano ritenute coerenti e plausibili.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen38 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen39. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato40, e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

(42)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, nei limiti del periodo di soggiorno autorizzato conformemente al codice frontiere Schengen38 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen39. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato40, e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

__________________

__________________

38  Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

38  Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

39  Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

39  Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

40  COM (2016) 378 final.

40  COM (2016) 378 final.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

(43)  I beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41. I minori non accompagnati beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere ripresi in carico soltanto dallo Stato membro competente, in conformità della procedura prevista dal regolamento [regolamento Dublino].

__________________

__________________

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

(44)  Per incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro tale protezione, la durata dei permessi di soggiorno dovrebbe essere armonizzata fissando un periodo di tempo adeguato.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale. La nozione di reato di particolare gravità comprende reati quali partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, traffico di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, violenza sessuale e crimini che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale.

Emendamento     42

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale dovrebbe essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

soppresso

Emendamento     43

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche.

Emendamento     44

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento e autenticazione di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 bis)  Tenendo conto del fatto che l'integrazione è un processo bidirezionale, il rispetto dei valori su cui è fondata l'Unione e il rispetto dei diritti fondamentali dei beneficiari di protezione internazionale dovrebbero costituire una parte integrante di tale processo. L'integrazione dovrebbe promuovere l'inclusione, anziché l'isolamento, e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti è essenziale per la sua buona riuscita. Gli Stati membri, adottando misure a livello nazionale, regionale e locale, dovrebbero offrire ai beneficiari di protezione internazionale sostegno e opportunità di integrarsi e costruirsi un futuro nella loro nuova società, e in ciò dovrebbero rientrare l'alloggio, i corsi di alfabetizzazione e di lingua, il dialogo interculturale, l'istruzione e la formazione professionale nonché l'accesso effettivo alle strutture democratiche della società.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Sebbene la ragione alla base della protezione possa determinare status diversi, non vi sono differenze nelle esigenze materiali degli individui soggetti a protezione. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

Emendamento     47

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.

(52)  Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, come pure la salute sessuale e riproduttiva, ai beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(52 bis)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter fruire dell'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, ivi inclusi le informazioni e i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali, a condizione che tali misure di integrazione siano accessibili, disponibili e gratuite e che tengano conto delle esigenze particolari dei beneficiari di protezione internazionale, anche in termini di assistenza all'infanzia.

Emendamento     50

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da fornire. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione42.

(55)  Al fine di integrare il presente regolamento specificando la forma e il contenuto delle informazioni da fornire ai beneficiari di protezione internazionale in merito ai diritti e agli obblighi correlati al loro status, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni avvengano in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

_________________

 

42 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

Emendamento     51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "rifugiato": il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

(3)  "rifugiato": il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

(a)  il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa nazionale pertinente,

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

(b)  i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, i figli adulti di cui sono responsabili, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni o il riconoscimento in base al diritto nazionale, nonché i figli per i quali hanno la responsabilità genitoriale;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

(c)  nei casi in cui il beneficiario di protezione internazionale è un minore, il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile di tale beneficiario, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato;

Emendamento     55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  "minore: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18;

(10)  "minore: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18. Ciò deve essere valutato, ove opportuno, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale;

Emendamento     56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda o l'autorità accertante l'abbia respinta perché il richiedente vi ha rinunciato con un ritiro implicito;

soppresso

Emendamento     57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

(16)  "autorità accertante": qualsiasi organo giurisdizionale o quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Emendamento     59

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri mantengono la possibilità di concedere ai familiari lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria conformemente al loro diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che gli interessati siano esposti al rischio di persecuzione o di danni gravi, al fine di stabilire uno status giuridico uniforme all'interno della famiglia.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente coopera con l'autorità accertante durante l'intera procedura, anche durante la valutazione degli elementi pertinenti della domanda. Il richiedente rimane presente e disponibile durante l'intera procedura. Qualora, in qualsiasi momento durante la procedura, il richiedente non fosse disponibile a causa di circostanze attenuanti, tali circostanze attenuanti sono prese in considerazione al momento di adottare qualsiasi decisione in merito al richiedente o alla sua domanda di protezione internazionale.

Emendamento     61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse [di protezione internazionale e esito di eventuali procedure accelerate di reinsediamento quali definite dal regolamento (UE) XXX/XX [regolamento reinsediamento]], itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

2.  Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse di protezione internazionale e esito di eventuali procedure di reinsediamento, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure.]

3.  L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure.]

Emendamento     63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

4.  Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi.

Emendamento     64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo e al richiedente è concesso il beneficio del dubbio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

(a)  il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda di protezione internazionale;

Emendamento     66

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

(b)  ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso;

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

soppresso

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

3.  A condizione che le decisioni sulla domanda di protezione internazionale siano prese in piena conformità con la convenzione di Ginevra, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può essere negato lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni o il danno grave è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine al solo scopo di ottenere la protezione internazionale. Sono escluse le circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, tra cui, a titolo non esclusivo, l'orientamento sessuale e il credo religioso, che il richiedente può aver nascosto, in varia misura, quando si trovava nel paese d'origine.

Emendamento     69

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere solo:

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

Emendamento     70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La protezione da persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

(b)  dai partiti o dalle organizzazioni incaricati dallo Stato e che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

purché abbiano la volontà e la capacità di fornire una protezione completa, efficace e duratura da persecuzioni o danni gravi.

Emendamento     73

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

soppresso

Emendamento     74

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti si basano sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

3.  Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti possono tenere conto degli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante stabilisce che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:

1.  Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, e a condizione che né lo Stato né gli agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, l'autorità accertante può stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:

Emendamento     76

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi.

(b)  ha accesso alla protezione completa, efficace e duratura da persecuzioni o danni gravi.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

2.  Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, l'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Ciò non impedisce al richiedente di fornire prove per confutare qualsiasi conclusione dell'autorità accertante sulla disponibilità della protezione interna. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

Emendamento     78

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente.

4.  Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'origine etnica, l'appartenenza a una minoranza nazionale e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerata sicura causerebbe al richiedente.

Emendamento     79

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  L'eventuale decisione di non fornire protezione internazionale a un minore, accompagnato o meno, basata sulla disponibilità di protezione interna, è preceduta da una procedura formale volta a determinare l'interesse superiore del minore. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia e di soluzioni durature per il suo sviluppo deve costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente garantita nell'area in cui si presume che la protezione interna esista.

Emendamento     80

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oppure

(a)  sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oppure

Emendamento     81

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

(a)  atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale o la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale;

Emendamento     82

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

(e)  azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare per motivi morali, religiosi o politici o in ragione dell'appartenenza a un determinato gruppo etnico o a una determinata nazionalità e, in particolare, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

Emendamento     83

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

(f)  atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia, come il reclutamento di minori, le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati, la tratta di minori e il lavoro minorile, la violenza domestica, la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale nonché le violazioni dei diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  l'espressione "particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo:

(d)  l'espressione "appartenenza a un particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo:

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

-  i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

-  i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, oppure

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione include un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale e di aspetti legati al genere, compresi l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali, nonché il fatto di essere stati vittime della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Si tiene debito conto di tali aspetti ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo;

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità.

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità o coscienza.

Emendamento     88

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(b)  tiene conto di informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato nell'ambito di applicazione del presente regolamento se:

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

(c)  si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il caso in cui sia stato condannato per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico.

Emendamento     91

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'autorità accertante può applicare il presente paragrafo solo dopo avere effettuato, per ogni singolo caso, una valutazione dei fatti specifici sottoposti alla sua attenzione al fine di determinare se sussistono motivi gravi per ritenere che gli atti commessi dalla persona in questione, che altrimenti possiederebbe i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rientrino nell'ambito di applicazione del primo comma, lettere a), b) o c).

Emendamento     92

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il paragrafo 2 non si applica ai minori.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune:

soppresso

(a)   gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico,

 

(b)   gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

 

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie.

soppresso

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

Revoca dello status di rifugiato

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

1.  L'autorità accertante revoca lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova;

soppresso

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

2.  Nella situazione di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere da d) a f), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

3.  Le persone cui si applica il paragrafo 1, lettera d), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

Emendamento     102

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo l'obbligo del rifugiato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, l'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.  Fatto salvo l'obbligo del rifugiato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

Nell'applicare l'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di rifugiato, in particolare qualora le informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui all'articolo 10 di tale regolamento denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

soppresso

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

soppresso

Emendamento     107

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il comma 1 non si applica ai minori non accompagnati, a meno che non sia nel loro interesse superiore.

Emendamento     108

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

È considerato danno grave ai fini dell'articolo 2, punto 5:

È considerato danno grave ai fini dell'articolo 2, punto 5, unicamente:

Emendamento     109

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

(b) la tortura o altra pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

Emendamento     110

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

(c)  la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Emendamento     111

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sulle informazioni e sugli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(b)  tiene conto di informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e delle informazioni e orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Emendamento     112

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria qualora le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la residenza gli riconoscano i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

Emendamento     113

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  abbia commesso un reato grave;

(b)  abbia commesso al di fuori del paese di protezione un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso a beneficiare della protezione sussidiaria;

Emendamento     114

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;

(c)  si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il caso in cui sia stato condannato per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico;

Emendamento     115

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'autorità accertante può applicare il presente paragrafo solo dopo avere effettuato, per ogni singolo caso, una valutazione dei fatti specifici sottoposti alla sua attenzione al fine di determinare se sussistono motivi gravi per ritenere che gli atti commessi dalla persona in questione, che altrimenti possiederebbe i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rientrino nell'ambito di applicazione del primo comma, lettere a), b), c), d) o e).

Emendamento     116

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il paragrafo 2 non si applica ai minori.

Emendamento     117

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il paragrafo 1, lettere da a) a d), si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

2.  Il paragrafo 2, lettere da a) a d), si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

Revoca dello status di protezione sussidiaria

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

1.  L'autorità accertante revoca lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

Emendamento     120

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria;

(c)  il fatto di aver presentato i fatti pertinenti ai fini del merito della domanda di protezione internazionale in modo erroneo o di averli omessi ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria;

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento     122

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

2.  Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare:

Nell'applicare l'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di protezione sussidiaria, in particolare qualora le informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui all'articolo 10 di tale regolamento denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del beneficiario;

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

soppresso

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

soppresso

Emendamento     127

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il comma 1 non si applica ai minori non accompagnati, a meno che non sia nel loro interesse superiore.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I rifugiati e le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra.

1.  Fatti salvi i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra, i beneficiari di protezione internazionale hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo.

Emendamento     129

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale è subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

soppresso

Emendamento     130

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

5.  Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate dall'autorità accertante a norma dei capi II, III, IV, V e VI del presente regolamento possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora non lo vietino gli obblighi internazionali di cui al paragrafo 1, il rifugiato o il beneficiario di protezione internazionale, formalmente riconosciuto o meno, può essere respinto se:

soppresso

(a)   vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova;

 

(b)   l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

 

In tali casi lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria è revocato conformemente all'articolo 14 o all'articolo 20, rispettivamente.

 

Emendamento     134

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione e a tutti i diritti connessi all'integrazione previsti alla sezione III del capo VII del presente regolamento.

Emendamento     135

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La forma e il contenuto di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 al fine di integrare il presente regolamento specificando la forma e il contenuto delle informazioni da fornire conformemente al primo comma.

Emendamento     136

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, sono ammessi a beneficiare di un permesso di soggiorno in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

1.  Ai fini del presente articolo e fatte salve le sue disposizioni, i familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 9, comprendono anche i fratelli del beneficiario di protezione internazionale. Tali familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, sono ammessi a beneficiare di un permesso di soggiorno in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

Emendamento     137

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli Stati membri possono negare il rilascio di un permesso di soggiorno al coniuge o al partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile nel caso in cui sia dimostrato che il matrimonio o la relazione stabile hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di entrare o soggiornare in uno Stato membro.

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

6.  Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri.

Emendamento     139

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

1.  Non appena possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

Il permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione internazionale ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

 

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il permesso di soggiorno non è rinnovato o è revocato nei seguenti casi:

2.  Fatta salva la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, il permesso di soggiorno non è rinnovato o è revocato nei seguenti casi:

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  quando le autorità competenti revocano, fanno cessare o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo a norma dell'articolo 14 e lo status di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 20;

(a)  quando le autorità competenti revocano lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo a norma dell'articolo 14 o lo status di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 20;

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  quando si applica l'articolo 23, paragrafo 2;

soppresso

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

(c)  quando lo impongono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno.

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni.

__________________

__________________

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo un anno.

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo cinque anni.

Emendamento     146

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rilasciati qualora vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

3.  I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rilasciati qualora vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale.

Emendamento     147

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio.

Emendamento     148

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno solo se queste sono necessarie per facilitarne l'integrazione nello Stato membro che ha concesso la protezione.

soppresso

Emendamento     149

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

1.  I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione, compresa la direttiva 2009/50/CE del Consiglio1 bis, e della normativa nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

 

_________________

 

1 bis Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).

 

 

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

(a)  le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, il congedo familiare, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano;

(b)  la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano;

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  le opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;

(c)  l'istruzione e le opportunità di formazione occupazionale, la formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

(d)  i servizi di consulenza e follow-up forniti dai centri per l'impiego.

Emendamento     154

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

3.  Le autorità competenti agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

Emendamento     155

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro e che si trovano in una situazione comparabile.

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione, a condizione che le misure di integrazione in questione siano facilmente accessibili, gratuite e tengano conto delle esigenze particolari del beneficiario di protezione internazionale interessato.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

soppresso

Emendamento     158

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento     159

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Laddove non vi sia la possibilità di mantenere lo stesso tutore nominato dopo l'arrivo del minore non accompagnato nel territorio dell'Unione, quanto prima e comunque entro cinque giorni dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Emendamento     160

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace. Tale numero, in ogni caso, non è superiore a 20. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. A tal scopo, i minori non accompagnati ricevono informazioni in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice sia oralmente sia in forma visiva, con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce, in condizioni di fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori.

Emendamento     161

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il tutore designato ha la funzione di garantire che il minore possa accedere a tutti i diritti derivanti dal presente regolamento. Le autorità competenti valutano periodicamente le prestazioni del tutore designato.

2.  Il tutore designato ha la funzione di garantire che il minore possa accedere a tutti i diritti derivanti dal presente regolamento. I soggetti o le persone responsabili valutano le prestazioni del tutore entro il primo mese dalla sua designazione e in seguito periodicamente.

Emendamento     162

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  in centri specializzati nell'ospitare i minori;

(c)  in centri aperti specializzati nell'ospitare i minori, che tengono conto della loro vulnerabilità e ne garantiscono la sicurezza;

Emendamento     163

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

(d)  secondo altre modalità che offrano un alloggio aperto idoneo per i minori, che tengano conto della loro vulnerabilità e ne garantiscano la sicurezza.

Emendamento     164

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e non è ancora stata avviata la ricerca dei suoi familiari, le autorità competenti procedono a rintracciarli quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, ove opportuno è proseguita. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

5.  La ricerca dei familiari di un minore non accompagnato è avviata non appena il minore deposita la domanda di protezione internazionale. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

Emendamento     165

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata e continua sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure].

6.  Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata e continua sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure]. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente al presente regolamento. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, possiede le qualifiche e le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti penali, in particolare per quanto riguarda reati che coinvolgano minori. Le autorità competenti riesaminano periodicamente i precedenti penali dei tutori nominati al fine di individuare le potenziali incompatibilità con il loro ruolo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominati tutori.

Emendamento     166

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

Emendamento     167

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano senza discriminazione nei loro confronti e garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

1.  Al fine di promuoverne e facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che sono a titolo gratuito e facilmente accessibili e tengono conto delle loro esigenze particolari.

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale l'effettivo accesso a corsi di lingua, a titolo gratuito, a partire dalla data in cui è stata loro concessa la protezione internazionale.

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione, a condizione che le misure di integrazione in questione siano facilmente accessibili, gratuite e tengano conto delle esigenze particolari del beneficiario di protezione internazionale interessato.

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri non applicano misure punitive nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale se non riescono a partecipare alle misure di integrazione a causa di circostanze che esulano dal loro controllo o dell'inadeguatezza delle misure di integrazione in questione.

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 42

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42

soppresso

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita da un comitato [istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 42 bis

 

Esercizio della delega

 

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per una periodo di due anni [a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di due anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongono a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3.  La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

 

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo -1 (nuovo)

Direttiva 2003/109/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109/CE è sostituito dal seguente:

 

"Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) …/... [regolamento sulle qualifiche]."

Emendamento     175

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

Direttiva 2003/109/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis.   Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1.

3 bis.  Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale e le autorità di tale Stato membro abbiano accertato che il beneficiario vi ha soggiornato, senza averne diritto ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, per più di due settimane e senza una giustificazione grave e urgente, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1, a meno che il beneficiario di protezione internazionale non dimostri che lo spostamento è dovuto a circostanze al di fuori del suo controllo.

 

Il primo comma non si applica ai minori non accompagnati.

Emendamento     176

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Direttiva 2003/109/CE

Articolo 26 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Esso si applica a decorrere dal [tre mesi dopo l'entrata in vigore].

  • [1]  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 97.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La proposta revisione del sistema europeo comune di asilo (CEAS) si prefigge di rispondere alle tendenze migratorie degli ultimi anni e all'arrivo di un numero considerevole di cittadini di paesi terzi nell'Unione europea, molti dei quali necessitano di protezione internazionale. Proporre una nuova revisione del CEAS così poco tempo dopo l'adozione dell'ultima riforma potrebbe non essere il modo migliore per assicurare che il sistema funzioni a pieno regime e si integri stabilmente nelle politiche e nelle pratiche nazionali. Tuttavia, l'opportunità di riformare il CEAS dovrebbe essere colta al fine di migliorare la politica di asilo comune dell'Unione, che dovrebbe basarsi su una vera solidarietà e su un'equa distribuzione della responsabilità, avanzando gradualmente verso uno status di protezione internazionale uniforme valido in tutta l'UE, come sancito all'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il relatore, pertanto, ritiene che la proposta di trasformare la direttiva qualifiche in un regolamento rappresenti un'occasione per avvicinarsi ulteriormente a un'armonizzazione progressiva, positiva e verso l'alto delle norme relative al riconoscimento delle persone che necessitano di protezione internazionale e alla definizione dei diritti di cui tali persone dovrebbero godere. In un momento in cui il sistema si trova sotto pressione, è essenziale ribadire la tradizione europea in materia di asilo, basata sulla convenzione di Ginevra, e rafforzare le protezioni aggiuntive che l'Unione ha progressivamente sviluppato sulla base dei suoi valori comuni.

In considerazione di ciò, il relatore ha prestato particolare attenzione ad assicurare che la giurisprudenza elaborata dai due tribunali europei, a Lussemburgo e a Strasburgo, fosse correttamente integrata nella normativa rivista, segnatamente l'acquis in materia di diritti fondamentali e lotta alla discriminazione. Il relatore ha tenuto conto delle politiche e delle pratiche sviluppate finora dagli Stati membri sulla base della direttiva qualifiche e ha tentato di migliorarle.

La scelta politica del relatore nella presente relazione è stata guidata dalla logica di un ravvicinamento dei due status di protezione e di un'ulteriore armonizzazione. La pratica attuale negli Stati membri e l'idea stessa di protezione non giustificano in modo efficace la distinzione tra i due status. La realtà mostra, in particolare, che la protezione sussidiaria si basa sulla supposizione ingiustificata che tale protezione abbia un carattere più temporaneo e sia limitata nella sua efficacia.

Inoltre, il relatore ha cercato di combinare la protezione con l'integrazione, piuttosto che con misure punitive, favorendo in tal modo la coesione sociale a lungo termine e la sicurezza per tutti e scoraggiando i movimenti secondari. Gli emendamenti proposti sono stati motivati da una preoccupazione generale per il futuro funzionamento pratico del regolamento, onde evitare di sovraccaricare le amministrazioni degli Stati membri.

In tal senso, il relatore desidera modificare il proposto riesame obbligatorio dello status riconosciuto ai beneficiari di protezione internazionale, sia nel caso di un cambiamento della situazione nel paese d'origine sia al momento del rinnovo. Sebbene il relatore convenga che gli sviluppi nel paese di origine, valutati in modo armonizzato dall'Agenzia dell'UE per l'asilo, possano influenzare le necessità di protezione, un riesame sistematico richiederebbe un impiego notevole di risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Inoltre, la consapevolezza di essere costantemente e potenzialmente soggetti a tale riesame potrebbe compromettere le prospettive di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nelle società ospitanti. Il relatore, pertanto, propone di lasciare agli Stati membri la possibilità di ricorrere a detto riesame, anziché imporlo come componente automatica e obbligatoria della richiesta di asilo.

Analogamente, il relatore auspica che la revisione della legislazione dell'UE non comporti una riduzione della durata dei permessi di soggiorno attualmente concessi dagli Stati membri ai beneficiari di protezione internazionale che risiedono nel loro territorio. Il relatore propone pertanto di modificare il nuovo periodo standard di validità dei permessi di soggiorno, a livello dell'UE, sia per i rifugiati che per i beneficiari della protezione sussidiaria, al fine di tener maggiormente conto della pratica attuale a livello nazionale e di fornire ai beneficiari una maggiore certezza giuridica. Ancora una volta, tale intervento è volto a incoraggiare i beneficiari a investire nella loro vita e a fornire il loro contributo alle comunità ospitanti.

Inoltre, gli emendamenti su questo punto mirano generalmente ad allineare la durata del permesso di soggiorno per i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria. In realtà, quest'ultimo status non risponde a una necessità di protezione più temporanea, ma semplicemente differente poiché non rientra nella definizione e nello status giuridico di rifugiato. Sebbene non siano "rifugiati" in senso stretto, tali persone sono anch'esse esposte a gravi rischi nel loro paese d'origine, non possono farvi ritorno in condizioni di sicurezza e devono ricostruire la loro vita in un paese che offra loro "rifugio". È pertanto essenziale, sia per loro che per i rifugiati, cercare di stabilire un quadro giuridico che favorisca la loro integrazione. Oltre al periodo di validità del permesso di soggiorno, la logica del ravvicinamento dei due status di protezione è stata alla base di diversi emendamenti presentati dal relatore.

La protezione dagli atti di persecuzione, tuttavia, potrebbe non sempre comportare l'abbandono del proprio paese. Il relatore riconosce che in alcuni casi è possibile trovare "rifugio" all'interno del proprio paese di origine, nel caso in cui la persecuzione o il danno grave derivino dallo Stato o da agenti associati allo Stato. Obbligare gli Stati membri a esaminare un'alternativa di protezione interna dopo che l'autorità accertante ha già stabilito che, non attestandosi tale disponibilità, il richiedente necessiterebbe di protezione rappresenta un passo eccessivo. L'alternativa di protezione interna dovrebbe continuare a rappresentare, in casi limitati, solamente una possibilità e non un obbligo per gli Stati membri.

Per concludere, gli emendamenti proposti dal relatore rispondono all'obiettivo generale di assicurare che coloro che necessitano di protezione siano correttamente riconosciuti e godano dei diritti che agevoleranno la loro integrazione, indipendentemente dal loro luogo di residenza nell'UE. Il relatore desidera sottolineare che la riforma del CEAS è correlata al miglioramento della protezione concessa ai cittadini di paesi terzi che ne hanno bisogno, conformemente alle tradizione e ai valori dell'UE. L'Unione deve garantire la propria sicurezza, ma le due cose sono strettamente connesse: l'UE deve essere sicura per poter rimanere un rifugio per coloro che fuggono da conflitti e barbarità e cercano protezione. Porre l'accento sulle sanzioni e sul possibile abuso del sistema non farà altro che rafforzare una sensazione generale di insicurezza, sia da parte delle persone che necessitano di protezione che dei cittadini dell'UE. È necessario inviare un messaggio positivo in entrambe le direzioni, affinché i cittadini di paesi terzi che non hanno necessariamente scelto di venire nell'UE possano sentirsi rapidamente parte di una società in cui la protezione e la sicurezza sono compatibili. Questo è il risultato che il relatore si prefigge di raggiungere con la sua proposta.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

Save the Children

Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE)

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Commissione Meijers

EUROCITIES, la rete delle principali città europee

ILGA-Europe

Migration Policy Group

Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, Ufficio europeo

Ajda Mihelčič, Bruxelles

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (8.5.2017)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
(COM(2016)0446 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Relatore per parere: Brando Benifei

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di riforma del sistema europeo comune di asilo è intesa a sviluppare una politica migratoria dell'UE più sostenibile, più equa e olistica, basata sui principi dell'equa ripartizione della responsabilità e della solidarietà tra gli Stati membri.

Malgrado gli sforzi legislativi e politici profusi negli anni passati a livello europeo e di Stati membri, rimangono ancora diversi aspetti da affrontare con riguardo al buon funzionamento del sistema di asilo al fine di rispondere in maniera efficace alla crisi dei rifugiati. In particolare, permangono differenze per quanto concerne le norme e i criteri per la concessione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, i tassi di riconoscimento tra i diversi Stati membri nonché l'insieme di diritti e obblighi riconosciuti ai beneficiari. La Commissione propone di introdurre un regolamento che abroghi la precedente rifusione della direttiva qualifiche, incrementando di conseguenza il potenziale di armonizzazione dei nuovi strumenti comuni europei. Secondo il relatore, è essenziale che le riforme in tale settore conseguano l'obiettivo principale di migliorare la situazione attuale; tali riforme dovrebbero essere intese come un passo avanti per quanto riguarda i diritti effettivamente riconosciuti alle persone che necessitano di protezione, e non solo come una mera riorganizzazione amministrativa e funzionale o come una razionalizzazione delle norme, delle pratiche e delle procedure.

A tal fine, è fondamentale che la società offra possibilità di inclusione sociale e di integrazione nel mercato del lavoro ai beneficiari di protezione internazionale.

Nel suo progetto di parere, il relatore propone dunque una serie di emendamenti volti a garantire che la legislazione dell'UE consenta di sfruttare al massimo le potenzialità di tali prospettive di integrazione. In primo luogo, ciò significa allineare i diritti riconosciuti ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria, come già avviene in alcuni Stati membri, dal momento che tale distinzione spesso si basa sul discutibile presupposto che la protezione necessaria abbia un carattere più temporaneo. In termini pratici, questa divisione non solo comporta inutili difficoltà amministrative, ma rischia di compromettere direttamente le possibilità di integrazione, ad esempio in caso di permesso di soggiorno o di lavoro (spesso intrinsecamente correlati) di durata eccessivamente breve o qualora il rinnovo di tale permesso di soggiorno sia legato a una revisione dello status di protezione, il che risulta altrettanto oneroso e inutile. Per simili ragioni, il relatore propone di eliminare dal testo la possibilità per gli Stati membri di limitare a quanto strettamente necessario l'assistenza sociale a favore dei beneficiari di protezione sussidiaria.

La Commissione autorizza gli Stati membri a rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, formazione professionale e altre misure legate all'occupazione, per i beneficiari di protezione internazionale, in modo da facilitarne l'integrazione nella società. Tale approccio può essere considerato un valido strumento per trasformare le sfide a breve termine della migrazione in un'opportunità per la società nel suo insieme, ma nel contempo è necessario precisare che tali misure devono essere gratuite, disponibili e facilmente accessibili e devono sempre tenere conto dei diritti e dei valori dei beneficiari di protezione. Occorre inoltre garantire che la mancata o parziale partecipazione a tali misure non pregiudichi lo status di protezione della persona interessata, in quanto ciò costituirebbe automaticamente una violazione del diritto internazionale dei rifugiati.

Infine, il relatore non condivide l'approccio punitivo adottato dalla Commissione per regolamentare i movimenti secondari, ritenendo più opportuno creare un sistema di possibili incentivi a rimanere nello Stato che ha accordato la protezione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale, così da incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro tale protezione e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

__________________

__________________

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze, unitamente alle profonde differenze esistenti tra gli Stati membri in termini di situazione macroeconomica e del mercato del lavoro, compromettono l'obiettivo dell'uniformità delle condizioni di accoglienza di tutti i richiedenti, dovunque presentino domanda nell'Unione.

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, segnatamente per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status per garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

(6)  È pertanto necessario un regolamento onde garantire un'armonizzazione più rapida e più coerente in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nonché contribuire a conseguire norme di protezione di livello elevato in tutta l'Unione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 1950, dalla Carta sociale europea, del 1961, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 1948, dalla Convenzione sullo status dei rifugiati, del 1951, e dal relativo protocollo addizionale, del 1967. In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, al godimento dei diritti sociali tra cui la sicurezza sociale e l'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare per quanto concerne la promozione dell'integrazione sostenibile dei beneficiari di protezione internazionale, e per fornire sostegno a quegli Stati membri che incontrano difficoltà nel quadro dei loro sistemi nazionali di asilo a causa per lo più della loro situazione sociale, geografica o demografica. A tal fine è opportuno mettere a disposizione delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni internazionali e della società civile finanziamenti adeguati, anche offrendo alla autorità regionali e locali la possibilità di accedere in modo più diretto ed efficiente al Fondo Asilo, migrazione e integrazione e ad altri fondi per azioni che rientrano sotto la loro diretta responsabilità.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

(15)  Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la sua origine culturale e le sue competenze linguistiche, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sugli omosessuali e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali. Inoltre, le autorità nazionali competenti non dovrebbero ritenere che le dichiarazioni del richiedente mancano di credibilità per il semplice motivo che questi non ha fatto riferimento al suo orientamento sessuale, alla sua identità ed espressione di genere o alle sue caratteristiche sessuali quando ha fornito, per la prima volta, i dettagli della sua persecuzione.

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. I fattori da prendere in considerazione per determinare se sussiste violenza indiscriminata potrebbero comprendere l'aggressione esterna, l'occupazione, la dominazione straniera, i conflitti interni, una grave violazione dei diritti umani o fatti che determinano un grave turbamento dell'ordine pubblico nel paese d'origine, o in una parte di esso.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario37.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti possono riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

_________________

_________________

37 COM(2016)271 final.

37 COM(2016)271 final.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia, motivi medici o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

(43)  Al fine di scoraggiare movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

_________________

_________________

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

soppresso

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale dovrebbe essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

(47)  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale può essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti e alle misure connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e le opportunità di formazione occupazionale, la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

(50)  Ai beneficiari di protezione internazionale si dovrebbero applicare la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale e il principio di non discriminazione rispetto ai cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale e agevolare l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e di protezione sussidiaria, è opportuno offrire loro assistenza sociale e legale senza discriminazioni.

Emendamento     22

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.

(52)  Occorre assicurare ai beneficiari di protezione internazionale l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale e la salute sessuale e riproduttiva.

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(52 bis)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero altresì poter fruire dell'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e dell'erogazione degli stessi, ivi inclusi i servizi di informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere liberamente ed effettivamente a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali, purché tali misure di integrazione siano facilmente accessibili e gratuite. La partecipazione alle misure in oggetto non dovrebbe mai arrecare pregiudizio ai diritti e agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e non dovrebbe mai costituire motivo di revisione, revoca, cessazione, rifiuto o mancato rinnovo dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Le sanzioni stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri relativamente alla mancata partecipazione alle misure di integrazione obbligatorie dovrebbero sempre essere proporzionate.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

soppresso

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

soppresso

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale è subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

3.  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale può essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite per iscritto in una lingua che il beneficiario comprende e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel suo territorio.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

(a)  le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, il congedo familiare, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano;

(b)  la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  le opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;

(c)  l'istruzione e le opportunità di formazione occupazionale, la formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;

Emendamento     36

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

(d)  i servizi di consulenza e di accompagnamento forniti dai centri per l'impiego.

Emendamento     37

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

3.  Le autorità competenti agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

Emendamento     38

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro e che si trovano in una situazione comparabile.

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione, che sono gratuite, disponibili e facilmente accessibili.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

soppresso

Emendamento     41

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento     42

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Quanto prima e comunque entro cinque giorni, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Emendamento     43

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

soppresso

Emendamento     44

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, dell'età e del grado di maturità. I cambi di dimora dei minori non accompagnati sono limitati al minimo.

4.  Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, dell'età e del grado di maturità. I cambi di dimora dei minori non accompagnati sono limitati al minimo ed è evitato il collocamento in centri di trattenimento amministrativo.

Emendamento     45

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili ai cittadini dello Stato membro.

Emendamento     46

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano senza discriminazione nei loro confronti e garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento     47

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che sono gratuiti e facilmente accessibili e che tengono conto delle loro esigenze particolari.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione, a condizione che tali misure siano gratuite e facilmente accessibili e tengano conto delle esigenze particolari del beneficiario di protezione internazionale. La partecipazione alle misure di integrazione non arreca pregiudizio ai diritti e agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e non costituisce motivo di revisione, revoca, cessazione, rifiuto o mancato rinnovo dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e dei relativi diritti e obblighi.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Riferimenti

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

12.9.2016

Relatore per parere

       Nomina

Brando Benifei

9.9.2016

Esame in commissione

22.3.2017

 

 

 

Approvazione

3.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

7

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D'Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Petra Kammerevert

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41

+

ALDE

PPE

Verts/ALE

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

PPE

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Riferimenti

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.7.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Relatori

       Nomina

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Esame in commissione

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Approvazione

15.6.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

13

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Deposito

28.6.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti