RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

20.12.2017 - (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Ignazio Corrao


Procedura : 2016/0414(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0405/2017
Testi presentati :
A8-0405/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0826),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0534/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi presentati dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco e dal Parlamento spagnolo sul progetto di atto legislativo,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica (A8-0405/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso associati restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare tali problemi e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE1, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.

(1)  Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso correlati restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione, la sicurezza pubblica e la sicurezza personale dei cittadini dell'UE. Onde affrontare tali crescenti problemi e integrare e rafforzare l'applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio1, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera più rapida ed efficiente fra le autorità competenti nazionali e dell'Unione e con le competenti agenzie dell'UE, il che migliorerà lo scambio delle informazioni e permetterà di individuare gli istigatori del terrorismo.

(La modifica riguardante la soppressione dei termini "di denaro" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

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1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate dall'Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e altrettanto rigorose.

(2)  Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, hanno effetti molto limitati. A livello dell'Unione, l'attuale quadro giuridico non è esaustivo, né è sufficientemente coerente per essere del tutto efficace. A livello degli Stati membri, il riciclaggio è qualificato come reato, ma vi sono differenze significative in merito alla definizione di riciclaggio, a che cosa costituisca un reato-presupposto e ai livelli delle sanzioni. Le differenze esistenti nei quadri giuridici nazionali possono essere sfruttate da criminali e terroristi, che possono scegliere di procedere alle loro operazioni finanziarie negli Stati membri nei quali ritengono che le misure antiriciclaggio siano più deboli. Di conseguenza, le misure adottate dall'Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e altrettanto rigorose. Verrebbe in tal modo istituito un quadro giuridico rafforzato a livello dell'Unione che consentirebbe di affrontare in maniera più efficace il finanziamento del terrorismo e di ridurre la minaccia rappresentata dalle organizzazioni terroristiche, limitandone la capacità di finanziare le proprie attività.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

(3)  L'azione dell'Unione dovrebbe spingersi oltre le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e gli strumenti di altri organismi e organizzazioni internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La Commissione dovrebbe effettuare la propria valutazione riguardo all'efficienza delle misure proposte dal GAFI nonché all'attuazione e all'efficacia delle misure antiriciclaggio in generale. Il GAFI dovrebbe procedere a una revisione delle norme vigenti e a una valutazione del proprio contributo, nonché garantire la rappresentanza regionale, la sua credibilità, la sua efficienza e un migliore impiego delle informazioni finanziarie. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire urgentemente i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico. A prescindere dall'azione dell'UE in questo settore, gli Stati membri che hanno firmato ma non ancora ratificato la Convenzione dovrebbero provvedere in tal senso senza indugio.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio2 stabilisce dei requisiti relativi alla qualifica come reato del riciclaggio di denaro. Tale decisione quadro non è tuttavia abbastanza esaustiva, e l'attuale perseguimento penale del riciclaggio non è sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale fenomeno in tutta l'Unione, portando quindi a lacune nell'attuazione e a ostacoli nella cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri.

(4)  La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio2 stabilisce dei requisiti relativi alla qualifica come reato del riciclaggio. Tale decisione quadro non è tuttavia abbastanza esaustiva, e l'attuale perseguimento penale del riciclaggio non è sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale fenomeno in tutta l'Unione, portando quindi a lacune nell'attuazione e a ostacoli nella cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri. Un esempio di tali lacune nell'attuazione è costituito dall'incremento dei reati informatici connessi al riciclaggio e all'utilizzo delle valute digitali, fattispecie pressoché inesistente in passato.

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2 Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001).

2 Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001).

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio di denaro dovrebbe essere sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate dal GAFI. Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, sono stabilite nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. Ciò garantisce che il riciclaggio dei proventi del finanziamento del terrorismo e del traffico illegale di specie selvatiche siano perseguibili negli Stati membri. Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

(5)  La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio dovrebbe essere sufficientemente ampia e uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero applicare il reato di riciclaggio a tutti i reati che sono punibili con una pena detentiva di un livello definito nella presente direttiva. Nella misura in cui l'applicazione di tali soglie per le sanzioni non lo preveda già, gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate dal GAFI, tra cui l'evasione, la frode e l'elusione nel settore fiscale nonché qualsiasi condotta fraudolenta che comporti l'occultamento di redditi o di utili. Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, sono stabilite nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. Ciò garantisce che il riciclaggio dei proventi del finanziamento del terrorismo e del traffico illegale di specie selvatiche siano perseguibili negli Stati membri. Qualsiasi tipo di partecipazione perseguibile alla commissione di un reato-presupposto o di attività di riciclaggio, quali la partecipazione, l'associazione o il concorso allo scopo di commetterli, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la consulenza per la loro commissione, dovrebbe essere considerato un'attività criminosa ai fini della presente direttiva. Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Ai fini della presente direttiva, per traffico illecito di merci rubate ed altre merci si intende tra l'altro il traffico illecito di petrolio grezzo, armi, stupefacenti, tabacco e prodotti del tabacco, metalli e minerali preziosi, opere culturali e altri oggetti di rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché di avorio e di specie selvatiche.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette dovrebbero rientrare nella definizione di "attività criminosa", in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI. Considerato che in ciascuno Stato membro reati fiscali diversi possono costituire un'attività criminosa perseguibile mediante le sanzioni di cui alla presente direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali possono divergere. Non vi è tuttavia l'obiettivo di armonizzare le definizioni di reati fiscali nella legislazione nazionale degli Stati membri.

(6)  I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette dovrebbero rientrare nella definizione di "attività criminosa", in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI. Considerato che in ciascuno Stato membro reati fiscali diversi possono costituire un'attività criminosa perseguibile mediante le sanzioni di cui alla presente direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali possono divergere. Sebbene non si persegua l'obiettivo di armonizzare le definizioni di reati fiscali nella legislazione nazionale degli Stati membri, l'esistenza di definizioni divergenti di reati fiscali non dovrebbe ostacolare la cooperazione internazionale nei procedimenti penali per riciclaggio.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al riciclaggio in relazione a beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che è disciplinato da norme specifiche stabilite nella direttiva 2017/XX/UE3. Ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

(7)  La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al riciclaggio in relazione a beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che è disciplinato da norme specifiche stabilite nella direttiva 2017/XX/UE3. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero comunque avere la possibilità di recepire la presente direttiva e la direttiva 2017/XX/UE adottando un unico quadro globale a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

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3 Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del x x 2017, sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L x del xx.xx.2017, pag. x).

3 Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del x x 2017, sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L x del xx.xx.2017, pag. x).

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Qualora l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento o l'occultamento e la dissimulazione attraverso il sistema finanziario, apportando un danno supplementare oltre a quello già causato dal reato-presupposto – ad esempio un danno all'integrità del sistema finanziario, tale attività dovrebbe essere punita separatamente. Gli Stati membri dovrebbero quindi provvedere affinché tale condotta sia perseguibile anche quando è posta in atto dall'autore dell'attività criminosa che ha generato tali beni (il cosiddetto autoriciclaggio).

(8)  Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili anche quando sono posti in atto dall'autore dell'attività criminosa attraverso la quale sono stati ottenuti tali beni ("autoriciclaggio"). Qualora, in tali casi, l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione attraverso il sistema finanziario, apportando un danno supplementare oltre a quello già causato dal reato-presupposto – ad esempio un danno all'integrità del sistema finanziario, mettendo in circolazione beni derivanti da un'attività criminosa e occultandone così l'origine illecita –, tale attività dovrebbe altresì essere perseguibile.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. Uno Stato membro può stabilire come prerequisito il fatto che il reato-presupposto, se fosse stato commesso sul suo territorio, sarebbe stato perseguibile penalmente ai sensi della legislazione nazionale.

(9)  Affinché la lotta al riciclaggio mediante misure di diritto penale sia efficace, la condanna dovrebbe essere possibile senza che sia necessario determinare con precisione da quale reato-presupposto provengano i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo, fatte salve le condizioni di cui alla presente direttiva.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  È nell'interesse della giustizia che le persone accusate di un reato ai sensi della presente direttiva abbiano l'opportunità di presentare le proprie argomentazioni e di contestare le accuse mosse contro di loro, e che abbiano accesso alle osservazioni e alle prove a loro carico. Se da un lato i casi riguardanti il terrorismo e il finanziamento del terrorismo sono di natura grave, dall'altro lato esiste un interesse prevalente a comunicare alle persone l'essenza delle accuse a loro carico quando si prospettano per loro misure coercitive da parte dello Stato, in modo che possano fornire istruzioni efficaci al loro avvocato o all'avvocato speciale. La presente direttiva dovrebbe altresì rispettare il principio della parità delle armi tra le parti.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)  Il compito di decidere, in situazioni concrete e oggettive, se siano stati commessi reati concorrenti o un unico reato dovrebbe spettare agli organi giudiziari competenti.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio di denaro qualora commesso intenzionalmente. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di riciclaggio. Gli Stati membri possono ad esempio stabilire che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisca reato.

(10)  La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivano da un'attività criminosa. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. In ciascun caso, all'atto di valutare se i beni derivano da un'attività criminosa e se l'accusato ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'accusato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di riciclaggio. Gli Stati membri possono ad esempio stabilire che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisca reato.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  È importante che siano rese disponibili in formati aperti informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società, fondi fiduciari e altri meccanismi, al fine di impedire che società fittizie anonime ed entità giuridiche simili siano utilizzate per riciclare denaro al fine di finanziare attività terroristiche.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio4, o qualora l'autore abusi della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici.

(11)  Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio4, o qualora l'autore abusi della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio, oppure il denaro o i beni riciclati provengano da attività terroristiche ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio4 bis o l'autore del reato sia una persona politicamente esposta ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici.

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4 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

4 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

4 bis Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  L'Unione e gli Stati membri dovrebbero prevedere le necessarie disposizioni giuridiche per tutelare le persone che denunciano irregolarità riferendo informazioni sul riciclaggio, anche nei paesi terzi.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere il riciclaggio di denaro, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa situazioni in cui un reato è stato commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio.

(12)  Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere il riciclaggio, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa situazioni in cui un reato è stato commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di riciclaggio, è opportuno che i responsabili dell'indagine o dell'azione penale utilizzino strumenti di indagine efficaci e migliorati, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tali strumenti dovrebbero essere adeguati alle ultime evoluzioni nel campo della criminalità informatica e del riciclaggio, compreso il riciclaggio effettuato mediante bitcoin, criptovalute e attacchi con ransomware. Il ricorso a tali strumenti, conformemente alla legislazione nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il personale riceva una formazione adeguata. Inoltre, la natura transfrontaliera delle attività di riciclaggio richiede una risposta intensa e coordinata e una cooperazione all'interno degli Stati membri e tra di essi nonché con e tra le agenzie e gli organismi dell'Unione competenti, fra cui Eurojust ed Europol, nell'ottica di contrastare il riciclaggio. A tal fine, è opportuno fare un uso efficiente degli strumenti e delle risorse disponibili per la cooperazione, come le squadre investigative comuni e le riunioni di coordinamento promosse da Eurojust. Il carattere globale del riciclaggio necessita di un'azione internazionale e impone quindi il rafforzamento della cooperazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri con i pertinenti paesi terzi.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Il riciclaggio, la corruzione, i flussi finanziari illeciti, l'evasione e l'elusione fiscale permangono un ostacolo allo sviluppo sostenibile, colpiscono in modo sproporzionato i paesi in via di sviluppo e rappresentano una grave minaccia per il loro futuro. L'Unione, gli Stati membri e i paesi terzi hanno una responsabilità condivisa per migliorare il coordinamento delle misure adottate per contrastare tali comportamenti negativi e dannosi e allineare tali misure alle loro strategie e politiche di sviluppo.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  Le autorità competenti responsabili del controllo della conformità degli enti creditizi e degli istituti finanziari alla presente direttiva dovrebbero essere in grado di cooperare tra loro e scambiare informazioni riservate, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero disporre di un'adeguata base giuridica per lo scambio di informazioni riservate e cooperare nella più ampia misura possibile, nel rispetto delle norme internazionali applicabili in questo campo. Le informazioni fiscali relative ai registri dei titolari effettivi dovrebbero costituire la base dello scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali e altre pertinenti autorità pubbliche di regolamentazione e di contrasto.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)  Il principio del segreto professionale e il diritto alla riservatezza e a un processo equo non dovrebbero essere pregiudicati o violati dalla raccolta e dalla trasmissione, sulla base di un sospetto, dei dati o delle informazioni riguardanti operazioni ordinarie che attengono alla sfera privata delle persone.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  La presente direttiva ottempera ai principi sanciti dall'articolo 2 TUE, rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, nello specifico, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inclusi quelli sanciti nei titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l'altro, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui anche l'esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e la presunzione d'innocenza, come pure i diritti di indagati e imputati ad avere accesso a un difensore, il diritto di non incriminarsi e il diritto a un processo equo. Occorre attuare la presente direttiva conformemente a detti diritti e principi, tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  terrorismo, compresi i reati di cui alla direttiva 2017/XX/UE7;

(b)  terrorismo, compresi i pertinenti reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541;

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7 Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del X X 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (GU x L del xx.xx.2017, pag. x.).

 

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale;

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera v

Testo della Commissione

Emendamento

(v)  tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

(v)  tutti gli altri reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

(a)  la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività anche solo a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

(c)  l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione o della loro utilizzazione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Ciascuno Stato membro garantisce che le condotte di cui al paragrafo 1 siano qualificate come fattispecie penalmente perseguibili se:

 

(a)  l'autore del reato sospettava o avrebbe dovuto sapere che i beni provenivano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; e

 

(b)  l'autore del reato ha un rapporto contrattuale e una responsabilità verso un soggetto obbligato o è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Affinché i reati di cui al paragrafo 1 siano perseguibili non è necessario stabilire:

2.  Affinché i reati di cui ai paragrafi 1 e 1 bis siano perseguibili non è necessario stabilire:

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni;

(a)  l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni, laddove l'autorità giudiziaria sia convinta oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base delle circostanze specifiche e di tutte le prove disponibili, che i beni provengono da un'attività criminosa;

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'identità dell'autore dell'attività criminosa da cui provengono i beni o altre circostanze relative a tale attività criminosa;

(b)  l'identità dell'autore dell'attività criminosa da cui provengono i beni;

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  tutti gli elementi oggettivi o tutte le circostanze inerenti all'attività criminosa, ove sia accertato che i beni provengono dall'attività in questione;

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata realizzata, e costituirebbe reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se fosse stata posta in atto sul suo territorio.

(c)  se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca un'attività criminosa ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se fosse stata posta in atto sul suo territorio. Gli Stati membri possono inoltre esigere che la condotta in questione costituisca un reato ai sensi della legislazione nazionale dell'altro Stato membro o del paese terzo in cui è stata posta in atto, fatta eccezione per i casi in cui:

 

– la condotta costituisce uno dei reati di cui all'articolo 2, punto 1, lettere da a) a h bis) e da l) a n);

 

– il paese terzo è identificato dalla Commissione come "ad alto rischio", ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, almeno per quanto riguarda i casi gravi.

2.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva minima non inferiore a due anni, in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 6.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 4 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone fisiche responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4, ivi incluso qualora abbiano operato attraverso una persona giuridica, siano punibili anche con sanzioni accessorie quali:

 

(a)  il divieto temporaneo o permanente di contrarre con la pubblica amministrazione;

 

(b)  l'interdizione temporanea dall'esercizio di un'attività commerciale;

 

(c)  in caso di condanna definitiva, il divieto a lungo termine di candidarsi a cariche elettive o di detenere un posto di dipendente pubblico, intendendo con "lungo termine" l'equivalente di due mandati consecutivi o un minimo di dieci anni.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/8411, oppure

__________________

1 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(a)  il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI;

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  i beni oggetto di riciclaggio provengono da uno dei reati di cui all'articolo 2, punto 1, lettere da a) a d) e da f) a m), oppure il riciclaggio è volto a finanziare tali reati;

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  il reato è stato commesso in tutto o in parte nel territorio di una delle giurisdizioni non cooperative elencate dall'Unione oppure utilizzando un sistema informale di trasferimento di valori, azioni al portatore, valute virtuali o corrieri di denaro contante;

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a quater)  l'autore del reato è una persona politicamente esposta a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono l'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849; oppure

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'autore del reato ha un rapporto contrattuale e una responsabilità verso un soggetto obbligato o è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2015/849/UE, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.

(b)  l'autore del reato ha un rapporto contrattuale e una responsabilità verso un soggetto obbligato o è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale; oppure

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  i beni o il denaro oggetto di riciclaggio hanno un valore pari o superiore a 500 000 EUR.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su una delle seguenti basi:

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio o a vantaggio di altre persone fisiche o giuridiche da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su una delle seguenti basi:

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a loro vantaggio o a vantaggio di altre persone fisiche o giuridiche da parte di una persona soggetta alla loro autorità.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

(1)  l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici, compresi i programmi e i fondi dell'Unione;

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 8 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  il divieto temporaneo o permanente per tale persona giuridica di contrarre con la pubblica amministrazione;

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Confisca dei beni e dei proventi derivanti da attività criminose

 

1.  Gli Stati membri provvedono alla confisca di tutti i beni e i proventi derivanti dalla commissione di una delle attività criminose di cui alla presente direttiva, come pure dei beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

2.  Gli Stati membri provvedono alla confisca di tutti i beni e i proventi derivanti dalla commissione di una delle attività criminose di cui alla presente direttiva, come pure dei beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine, in assenza di una condanna penale definitiva quando è intervenuta l'estinzione del reato per morte del reo.

 

3.  Il presente articolo si applica a prescindere dal fatto che il reato di riciclaggio o il reato-presupposto siano stati commessi da una persona fisica o giuridica.

 

4.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire la cooperazione nel congelamento e nella confisca dei beni derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e dei beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine e, se del caso, possono avvalersi di Eurojust ed Europol ai fini di una cooperazione rapida ed efficace in conformità dell'articolo 10.

1 bis Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014).

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'autore del reato è un suo cittadino.

(b)  l'autore del reato è un suo cittadino o risiede abitualmente nel suo territorio; oppure

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  il reato è commesso a vantaggio di una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio.

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio, nei seguenti casi:

soppresso

(a)  l'autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;

 

(b)  il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

 

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l'autore del reato, al fine di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro.

Si tiene conto dei seguenti fattori, in ordine di priorità:

 

 

(a)  il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;

 

(b)  la cittadinanza o la residenza dell'autore del reato;

 

(c)  il paese d'origine delle vittime;

 

(d)  il territorio in cui è stato individuato l'autore del reato.

 

Gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento dei loro interventi.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Strumenti investigativi

Strumenti investigativi e cooperazione

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

1.  Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, di un organico sufficiente nonché di misure di formazione, di risorse e di una capacità tecnologica adeguate e mirate, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. La formazione e gli strumenti in questione sono adeguati alle ultime evoluzioni nel campo della criminalità informatica e del riciclaggio.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per migliorare lo scambio di dati e la cooperazione all'interno dell'Unione nonché per incrementare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali impegnati nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, garantendo nel contempo un miglior coordinamento tra loro e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione pertinenti, allo scopo di contrastare efficacemente il riciclaggio e incoraggiare i paesi terzi, in particolare quelli identificati dalla Commissione come "ad alto rischio" ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, ad adottare analoghi provvedimenti e riforme. Ciascuno Stato Membro si impegna inoltre a mettere in pratica azioni volte a migliorare lo scambio di informazioni, a livello sia dell'Unione che internazionale, tra le Unità di informazione finanziaria.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che non rifiutino la cooperazione internazionale nei procedimenti penali per riciclaggio in virtù del fatto che la propria legislazione nazionale contempla l'evasione o la frode fiscale solo al di sopra di considerevoli importi non dichiarati o di imposte non versate o in presenza di un ricorso sistematico a manovre fraudolente che costituiscono attività criminose o reati.

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al massimo [24 mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al massimo [12 mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Entro [12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

 

Entro [36 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva nella lotta contro il riciclaggio. La relazione valuta altresì l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali quali il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti alla difesa o il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. Sulla base di tale relazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

PARERE della commissione per lo sviluppo (13.10.2017)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Relatore per parere: Ignazio Corrao

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso associati restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare tali problemi e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE34, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.

(1)  Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso associati restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare questo urgente problema e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE34, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.

_________________

_________________

34 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

34 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

(3)  L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe urgentemente recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  L'aiuto umanitario è essenziale ed è concepito per fornire assistenza e sostegno alle persone bisognose ovunque nel mondo. Le misure volte a contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'evasione fiscale non dovrebbero impedire alle persone e alle organizzazione di fornire assistenza alle persone bisognose.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. Uno Stato membro può stabilire come prerequisito il fatto che il reato-presupposto, se fosse stato commesso sul suo territorio, sarebbe stato perseguibile penalmente ai sensi della legislazione nazionale.

(9)  Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo, purché sia considerato un reato in detto Stato membro o paese terzo alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  È importante che siano rese disponibili in formati aperti informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società, fondi fiduciari e altri meccanismi, al fine di impedire che società fittizie anonime ed entità giuridiche simili siano utilizzate per riciclare denaro per finanziare attività terroristiche.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Il riciclaggio di denaro, la corruzione, i flussi finanziari illeciti, l'evasione e l'elusione fiscale rimangono un ostacolo allo sviluppo sostenibile, colpiscono in modo sproporzionato i paesi in via di sviluppo e rappresentano una grave minaccia per il loro futuro. L'Unione, gli Stati membri e i paesi terzi hanno una responsabilità condivisa per migliorare il coordinamento delle misure adottate per contrastare tali comportamenti negativi e dannosi e allineare tali misure alle loro strategie e politiche di sviluppo.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  Le rimesse rappresentano un importante contributo per lo sviluppo delle famiglie e delle comunità e sono divenute di fatto una fonte essenziale di finanziamenti esterni per lo sviluppo. Pur riconoscendo l'importanza della lotta all'evasione fiscale, le misure adottate in tal senso non dovrebbero ostacolare i trasferimenti internazionali di rimesse. Tale ostacolo potrebbe avere ripercussioni negative sui diritti umani delle persone che vivono nei paesi in via di sviluppo. È fondamentale che l'Unione attui politiche antiterroristiche per far sì che le rimesse vadano nei canali appropriati e che essa rafforzi le infrastrutture ufficiali per le rimesse, anche sostenendo l'accesso ai servizi bancari e trasferendo i flussi dal settore informale ai canali ufficiali, contribuendo in tal modo alla prevenzione degli attentati terroristici.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Reati di riciclaggio di denaro

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro garantisce che le condotte seguenti siano qualificate come fattispecie penalmente perseguibili qualora poste in atto intenzionalmente:

1.  Ciascuno Stato membro garantisce che le condotte seguenti siano qualificate come fattispecie penalmente perseguibili:

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

(a)  la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività anche solo a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

(c)  l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione o del loro impiego in un'attività economica o finanziaria, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

Motivazione

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un paese terzo dove, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo, ove fosse stata posta in essere sul suo territorio, la condotta rilevante avrebbe integrato un reato rientrante nelle categorie di terrorismo o finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, traffico di esseri umani, sfruttamento sessuale, riduzione in schiavitù, traffico di rifiuti o di specie selvatiche o reato fiscale;

Motivazione

Prevedere la doppia incriminazione per alcuni reati significherebbe favorire l'attività di criminali o gruppi di criminali che sfruttano le lacune normative presenti in alcuni ordinamenti di paesi terzi, per poi investire in Europa i loro proventi. I reati elencati sono talmente gravi e l'antigiuridicità delle rispettive condotte è talmente pacifica che il fatto di aver posto in essere la condotta nell'ambito di un ordinamento giuridico che non la configura come reato non è tale da consentire l'invocazione del principio nullum crimen sine lege.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali autonome, effettive, proporzionate e dissuasive, nel rigoroso rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali di diritto penale che proteggono i diritti della difesa e dell'accusato.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, almeno per quanto riguarda i casi gravi.

2.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone fisiche responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4, ivi incluso qualora abbiano operato attraverso lo schermo di una persona giuridica, siano punibili anche con sanzioni accessorie quali:

 

(a)  il divieto temporaneo o permanente di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusi i contratti di lavoro;

 

(b)  l'interdizione temporanea dall'esercizio di un'attività commerciale.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  La Commissione garantisce l'armonizzazione e il coordinamento dei livelli di sanzioni minime e massime previste in materia nella legislazione nazionale degli Stati membri, rispettando le peculiarità degli ordinamenti giuridici di ciascuno Stato membro.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva minima non inferiore a due anni, in presenza di una delle aggravanti di cui all'articolo 6.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis)  il denaro o i beni oggetto di riciclaggio derivano da attività di terrorismo o traffico di armi o il riciclaggio è volto a finanziare attività terroristiche o traffico di armi.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter)  il denaro o i beni oggetto di riciclaggio ammontano a un valore pari o superiore a 500 000 EUR.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali di diritto penale che proteggono i diritti della difesa e dell'accusato, quali:

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis)  il divieto permanente di contrarre con la pubblica amministrazione;

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Confisca dei beni e dei proventi derivanti da attività criminose

 

1.  Ciascuno Stato membro garantisce che si proceda alla confisca di tutti i beni e i proventi derivanti da un'attività criminosa quale definita all'articolo 2, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, tenendo conto dei fatti specifici e degli elementi di prova disponibili, tra cui, ad esempio, il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose, in uno dei seguenti casi:

 

(a)  il reato di riciclaggio quale definito nella presente direttiva è stato accertato con sentenza di condanna passata in giudicato in uno Stato membro ovvero, a seguito di una sentenza di condanna non definitiva, è intervenuta la prescrizione o l'estinzione del reato per morte del reo; o

 

(b)  il reato da cui i proventi derivano (reato presupposto) è stato accertato con sentenza emessa in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero, a seguito di una sentenza di condanna non definitiva, è intervenuta la prescrizione o l'estinzione del reato per morte del reo.

 

2.  Il presente articolo si applica a prescindere dal fatto che il reato di riciclaggio o il reato presupposto siano stati commessi da una persona fisica o giuridica.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis)  l'autore del reato risiede o dimora nel territorio di detto Stato membro e non è cittadino di un altro Stato membro;

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter)  il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater)  i beni oggetto di riciclaggio o i proventi derivanti dall'attività di riciclaggio si trovino sul suo territorio o sotto la sua giurisdizione.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quinquies)  l'autore del reato è stato arrestato sul suo territorio.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Giurisdizione di più Stati membri

 

1.  Per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e coordinare le loro azioni, gli Stati membri garantiscono che la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni siano migliorati, anche attraverso Eurojust.

 

2.  Ciascuno Stato membro adotta norme intese a garantire che sia possibile risolvere efficacemente e tempestivamente qualsiasi conflitto positivo o negativo di giurisdizione. Qualora un reato rientri nella competenza giurisdizionale di più Stati membri e possa essere oggetto di un'azione penale in più di uno di tali Stati membri sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri in questione cooperano per decidere quale di essi è competente allo scopo, se possibile, di concentrare i procedimenti in un solo Stato membro.

 

Gli Stati membri di cui al primo comma includono tutti gli Stati membri che hanno o hanno stabilito la propria competenza giurisdizionale in conformità dell'articolo 9.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 ter

 

Restituzione di fondi e beni illeciti al paese di provenienza

 

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per restituire i fondi e i beni derivanti da attività illecite, o che ne sono l'oggetto, al paese terzo di origine. Tali fondi e beni sono restituiti ai paesi in via di sviluppo da cui essi provengono, purché siano impiegati per:

 

(a)  migliorare le condizioni di vita della popolazione di tali paesi, segnatamente delle persone più vulnerabili che vivono sul loro il territorio;

 

(a)  consolidare lo Stato di diritto in detti paesi onde contribuire al contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di altri reati.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità; ciò include risorse e personale adeguato, nonché una formazione specifica e mirata.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Cooperazione fra gli Stati membri e con l'Unione e i paesi terzi

 

1.  Ciascuno Stato membro adotta misure efficaci intese a rafforzare il coordinamento e lo scambio di informazioni nonché la cooperazione transfrontaliera fra gli Stati membri e con l'Unione, al fine di prevenire l'arbitraggio regolamentare, intensificare il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi, anche sviluppando una comunicazione efficace, e contrastare il riciclaggio di denaro.

 

2.  Gli Stati membri intensificano la cooperazione con i paesi terzi, in particolare al fine di promuovere buone pratiche volte al consolidamento dei sistemi finanziari. Gli Stati membri incoraggiano riforme volte ad attuare misure e meccanismi efficaci per contrastare il riciclaggio di denaro e a sviluppare una cooperazione internazionale efficace in materia di riciclaggio di denaro, nel rispetto del principio di leale cooperazione.

 

3.  La Commissione esamina modalità per migliorare la cooperazione internazionale e sostenere i paesi in via di sviluppo, attraverso misure efficaci, in particolare l'attuazione di programmi di assistenza tecnica, per far sì che essi possano rafforzare i propri sistemi amministrativi e giuridici per lottare più efficacemente contro il riciclaggio di denaro.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al massimo [24 mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al massimo [12 mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Entro [12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Riferimenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

13.2.2017

Relatore per parere

       Nomina

Ignazio Corrao

8.6.2017

Esame in commissione

30.8.2017

 

 

 

Approvazione

9.10.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

11

10

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Patrizia Toia

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

11

+

EFDD

Ignazio Corrao

GUE-NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

10

-

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

4

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (7.11.2017)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Relatore per parere: Eva Joly

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso associati restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare tali problemi e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE1, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.

(1)  Il riciclaggio di denaro e i relativi fenomeni del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata restano problemi alquanto significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione, oltre a compromettere la fiducia tra gli operatori di mercato. Onde affrontare tali problemi gravi e urgenti e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE1, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera più rapida e più efficiente fra le autorità competenti.

_______________

___________________

1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

(3)  L'azione dell'Unione dovrebbe spingersi oltre le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La Commissione dovrebbe effettuare la propria valutazione riguardo all'efficienza delle misure proposte dal GAFI e all'attuazione e all'efficacia delle misure antiriciclaggio in generale. Il GAFI dovrebbe procedere a una revisione delle norme vigenti e ad una valutazione del proprio contributo, nonché garantire la rappresentanza regionale, la sua credibilità, la sua efficienza e un migliore impiego delle informazioni finanziarie. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio di denaro dovrebbe essere sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate dal GAFI. Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, sono stabilite nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. Ciò garantisce che il riciclaggio dei proventi del finanziamento del terrorismo e del traffico illegale di specie selvatiche siano perseguibili negli Stati membri. Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

(5)  La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio di denaro dovrebbe essere sufficientemente ampia e uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate dal GAFI, tra cui l'evasione fiscale, la frode fiscale e l'elusione fiscale, nonché qualsiasi condotta fraudolenta che comporta l'occultamento di redditi o di utili. Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, sono stabilite nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. Ciò garantisce che il riciclaggio dei proventi del finanziamento del terrorismo e del traffico illegale di specie selvatiche siano perseguibili negli Stati membri. Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. Uno Stato membro può stabilire come prerequisito il fatto che il reato-presupposto, se fosse stato commesso sul suo territorio, sarebbe stato perseguibile penalmente ai sensi della legislazione nazionale.

(9)  Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, o tutte le circostanze o tutti gli elementi oggettivi inerenti all'attività criminosa, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. Uno Stato membro dovrebbe essere in grado di stabilire come prerequisito il fatto che la condotta in oggetto, se avesse avuto luogo sul suo territorio, sarebbe stata considerata un reato-presupposto ai sensi della legislazione nazionale. Tuttavia, nella misura in cui la condotta in questione configura un determinato tipo di reato grave, gli Stati membri non dovrebbero esigere essa costituisca un reato penale nello Stato membro o paese in cui tale condotta ha avuto luogo.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio37, o qualora l'autore abusi della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici.

(11)  Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire in un catalogo tipi e livelli minimi di sanzioni chiaramente definite in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. Dovrebbero essere stabiliti tipi e livelli minimi di sanzioni anche per quanto riguarda l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di siffatti reati. È opportuno che gli Stati membri prevedano circostanze aggravanti in conformità delle norme applicabili stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici, nelle seguenti circostanze: il reato è commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI37 del Consiglio; l'autore ha abusato della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio; il denaro o i beni oggetto di riciclaggio provengono da attività terroristiche di cui alla direttiva 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio37 bis o dal traffico illecito di armi; oppure l'autore del reato è una persona politicamente esposta di cui alla definizione della direttiva 2015/849 o è coinvolto in casi di corruzione di funzionari eletti. Gli Stati membri dovrebbero calcolare l'importo delle sanzioni pecuniarie conformemente al principio del lordo, ossia sulla base degli utili provenienti dall'attività criminosa senza deduzione dei costi sostenuti, onde garantire che la penale sia superiore al valore economico del reato. Gli Stati membri dovrebbero adottare disposizioni per l'effettiva attuazione di tali penali.

_________________

_________________

37 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

37 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

 

37 bis Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  L'Unione e gli Stati membri dovrebbero prevedere le necessarie disposizioni giuridiche per tutelare le persone che denunciano irregolarità, riferendo informazioni sul riciclaggio di denaro, anche nei paesi terzi.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(p bis)  reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, tra cui l'evasione fiscale mediante l'occultamento di reddito, ottenuto con mezzi leciti o illeciti, dall'accertamento e dalla riscossione da parte delle autorità fiscali;

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera v

Testo della Commissione

Emendamento

(v)  tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

(v)  tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

(c)  l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, o al momento della loro ricezione o successivamente, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni;

(a)  l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni, come indicato al paragrafo 1;

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  tutte le circostanze o tutti gli elementi oggettivi inerenti a un'attività criminosa, ove sia accertato che i beni provengono dall'attività in questione, come indicato al paragrafo 1;

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata realizzata, e costituirebbe reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se fosse stata posta in atto sul suo territorio.

(c)  se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca un'attività criminosa ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se l'attività fosse avvenuta sul suo territorio. Gli Stati membri, tuttavia, possono prevedere che la condotta in questione, nella misura in cui essa non rientri nelle categorie di cui all'articolo 2, punto 1, lettere da (a) a (d) e (h), (l) e (p bis), costituisca reato ai sensi della legislazione nazionale dell'altro Stato membro o di quella del paese terzo;

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un paese terzo ad alto rischio di riciclaggio di cui alla direttiva 2015/849, qualora il comportamento in questione costituirebbe un'attività criminosa ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se l'attività fosse avvenuta sul suo territorio;

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le attività criminose di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, tra cui sanzioni pecuniarie basate sul valore lordo dell'importo complessivo derivante dall'attività criminosa. Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto penale a tutela dei diritti della difesa e dell'imputato.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, almeno per quanto riguarda i casi gravi.

2.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 4 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Ciascuno Stato membro provvede altresì affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili, a discrezione del giudice, con sanzioni complementari, temporanee o permanenti, tra cui:

 

(a) il divieto di contrarre con le autorità pubbliche,

 

(b) l'interdizione permanente dall'esercizio di determinate attività commerciali e

 

(c) il divieto di candidarsi a cariche elettive.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  il denaro riciclato o i beni riciclati derivano da attività terroristiche di cui alla direttiva 2017/541 o dal traffico illecito di armi,

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  l'autore del reato è una persona politicamente esposta di cui alla definizione della direttiva 2015/849 o è coinvolto in casi di corruzione di funzionari eletti, oppure

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater)   l'attività criminosa è stata commessa e promossa da società offshore; nelle attività criminose sono coinvolte società di comodo; sono stati effettuati trasferimenti illegali di fondi; sono state impiegate società portavalori e ONG; vi è presunzione che un'attività professionale sia utilizzata a fini di riciclaggio se la persona interessata opera, ad esempio, in più di due organizzazioni dedite al riciclaggio di denaro o gruppi criminali.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su una delle seguenti basi:

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi, a loro vantaggio o a vantaggio di terzi, da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su una delle seguenti basi:

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a loro vantaggio o a vantaggio di terzi da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali di diritto penale a tutela dei diritti della difesa e dell'accusato, ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali e non penali, in funzione del valore lordo dell'importo complessivo derivante da attività criminose, e che comprendono, a discrezione del giudice, altre sanzioni temporanee o permanenti, tra cui:

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

(1)  l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento del diritto di ricoprire cariche pubbliche e di concludere contratti con enti pubblici e dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici, tra cui contributi o sovvenzioni connessi all'Unione;

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  l'esclusione di tale persona dal godimento di fondi dell'Unione;

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  il divieto di contrarre con le autorità pubbliche,

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  l'interdizione temporanea o permanente di tale persona giuridica dall'esercizio di un'attività commerciale;

(2)  l'interdizione temporanea o permanente di tale persona giuridica dall'esercizio di un'attività commerciale, tra cui la revoca di licenze commerciali;

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il reato è commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio;

(a)  il reato è commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio, oppure

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'autore del reato è un suo cittadino.

(b)  l'autore del reato è un suo cittadino, oppure

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  i reati di cui agli articoli 3 e 4 sono commessi al di fuori del suo territorio ma l'autore dei reati risiede abitualmente sul suo territorio, oppure

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  i reati sono commessi al di fuori del suo territorio ma a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione tengono conto dei seguenti fattori, elencati in ordine di precedenza, per stabilire quale di essi eserciterà l'azione penale nei confronti degli autori del reato:

 

(a)   lo Stato membro in cui è stato commesso il reato;

 

(b)   la cittadinanza o la residenza dell'autore del reato;

 

(c)   il paese d'origine delle vittime;

 

(d)   lo Stato membro in cui è stato individuato l'autore del reato.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento dei loro interventi.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio, nei seguenti casi:

soppresso

(a)  l'autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;

 

(b)   il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

 

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Strumenti investigativi

Strumenti investigativi e cooperazione

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

1.   Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

 

2.   Gli Stati membri provvedono quanto prima a garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate e sufficienti, nonché di personale opportunamente formato, per indagare e perseguire i reati di cui agli articoli 3 e 4.

 

3.   Gli Stati membri garantiscono un'efficace cooperazione tra le autorità competenti di ciascun paese e provvedono affinché alle proprie autorità nazionali incaricate delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 sia conferita la facoltà di cooperare con altre autorità nazionali e con i loro omologhi di altri Stati membri, nonché con le istituzioni dell'Unione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

La lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Riferimenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

13.2.2017

Relatore per parere

       Nomina

Eva Joly

11.4.2017

Approvazione

6.11.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang

Verts/ALE

Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

0

-

2

0

ECR

Kay Swinburne

ENF

Bernard Monot

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione giuridica (15.9.2017)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale
(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

BREVE MOTIVAZIONE

I. Introduzione

I recenti attentati terroristici evidenziano la necessità di prevenire e combattere il terrorismo. Tagliare le fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche costituisce un contributo fondamentale alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. L'Unione europea ha già predisposto degli strumenti per affrontare questa sfida, che includono la legislazione penale, la cooperazione fra le autorità di contrasto e procedure di scambio delle informazioni rilevanti, così come leggi per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro che vengono costantemente rafforzate. La proposta di direttiva è volta a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale. La direttiva proposta realizza tale obiettivo attuando gli obblighi internazionali nel settore, sulla base della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, STE n. 198 ("la Convenzione di Varsavia"), così come delle pertinenti raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

II. Posizione del relatore

In generale, la proposta della Commissione è equilibrata, ma vi sono alcuni ambiti che richiedono una riflessione più approfondita. Uno di essi è quello della trasparenza e dell'apertura, nonché delle questioni connesse alla vita privata. Un altro riguarda il modo corretto in cui affrontare il controllo degli istituti finanziari. Altra questione che merita attenzione è come garantire che la direttiva rispetti adeguatamente i diritti fondamentali.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso associati restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare tali problemi e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE1, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.

(1)  Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso legati restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare tali problemi e integrare e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti e con le competenti agenzie dell'UE, per migliorare la diffusione delle informazioni e per individuare chi sostiene e promuove il terrorismo.

_________________

_________________

1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate dall'Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e altrettanto rigorose.

(2)  Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, hanno effetti molto limitati. A livello dell'Unione, l'attuale quadro giuridico non è esaustivo, né è sufficientemente coerente per poter essere del tutto efficace. A livello degli Stati membri, il riciclaggio di denaro è qualificato come reato, ma vi sono differenze significative in merito alla definizione di riciclaggio, a che cosa costituisca un reato-presupposto e ai livelli delle sanzioni. Le differenze esistenti nei quadri giuridici nazionali possono essere sfruttate da criminali e terroristi, che possono scegliere di procedere alle loro operazioni finanziarie negli Stati membri nei quali percepiscono che le misure antiriciclaggio sono più deboli. Di conseguenza, le misure adottate dall'Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e altrettanto rigorose. Verrebbe in tal modo istituito un quadro giuridico rafforzato a livello dell'Unione che consentirebbe di affrontare in maniera più efficace il finanziamento del terrorismo e di ridurre la minaccia rappresentata dalle organizzazioni terroristiche, limitandone la capacità di finanziare le proprie attività.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

(3)  L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altre organizzazioni e organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al riciclaggio in relazione a beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che è disciplinato da norme specifiche stabilite nella direttiva 2017/XX/UE3. Ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

(7)  La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al riciclaggio in relazione a beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che è disciplinato da norme specifiche stabilite nella direttiva 2017/XX/UE3. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero comunque avere la possibilità di recepire la presente direttiva e la direttiva 2017/XX/UE adottando un unico quadro globale a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

_________________

_________________

3 Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del x x 2017, sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L x del xx.xx.2017, pag. x).

3 Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del x x 2017, sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L x del xx.xx.2017, pag. x).

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Qualora l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento o l'occultamento e la dissimulazione attraverso il sistema finanziario, apportando un danno supplementare oltre a quello già causato dal reato-presupposto – ad esempio un danno all'integrità del sistema finanziario –, tale attività dovrebbe essere punita separatamente. Gli Stati membri dovrebbero quindi provvedere affinché tale condotta sia perseguibile anche quando è posta in atto dall'autore dell'attività criminosa che ha generato tali beni (il cosiddetto autoriciclaggio).

(8)  Gli Stati membri dovrebbero assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio di denaro siano perseguibili anche quando sono posti in atto dall'autore dell'attività criminosa che ha generato tali beni (autoriciclaggio). Qualora, in tali casi, l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione attraverso il sistema finanziario, apportando un danno supplementare oltre a quello già causato dal reato-presupposto – ad esempio un danno all'integrità del sistema finanziario, mettendo in circolazione beni derivanti da un'attività criminosa e occultandone così l'origine illecita –, tale attività dovrebbe essere perseguibile.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. Uno Stato membro può stabilire come prerequisito il fatto che il reato-presupposto, se fosse stato commesso sul suo territorio, sarebbe stato perseguibile penalmente ai sensi della legislazione nazionale.

(9)  Affinché la qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, non dovrebbe essere necessario determinare i dettagli del reato da cui provengono i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. Uno Stato membro può stabilire come prerequisito il fatto che il reato-presupposto, se fosse stato commesso sul suo territorio, sarebbe stato perseguibile penalmente ai sensi della legislazione nazionale. Ciò non dovrebbe essere interpretato come una limitazione del diritto a un processo equo.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  È nell'interesse della giustizia che le persone accusate di un reato ai sensi della presente direttiva abbiano l'opportunità di presentare le proprie argomentazioni e di contestare le accuse mosse contro di loro, nonché di avere accesso alle osservazioni e alle prove a loro carico. Se da un lato i casi riguardanti il terrorismo e il finanziamento del terrorismo sono di natura grave, dall'altro lato esiste un interesse prevalente a comunicare alle persone l'essenza delle accuse a loro carico quando si prospettano per loro misure coercitive da parte dello Stato, in modo che possano fornire istruzioni efficaci al loro avvocato o all'avvocato speciale. La presente direttiva dovrebbe altresì rispettare il principio della parità delle armi tra le parti.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio4, o qualora l'autore abusi della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici.

(11)  Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio4, o qualora l'autore abusi della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio o sia una persona esposta politicamente, gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici.

_________________

_________________

4 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

4 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i giudici e gli organi giurisdizionali possano tenere conto delle circostanze aggravanti definite nella presente direttiva all'atto di giudicare gli autori del reato, pur senza imporre loro l'obbligo di aumentare la pena. Resta discrezione dei giudici e degli organi giurisdizionali valutare l'applicazione o meno delle circostanze aggravanti, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali della fattispecie. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI sono punibili come reato distinto e possono portare a sanzioni più severe.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere il riciclaggio di denaro, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa situazioni in cui un reato è stato commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio.

(12)  Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere il riciclaggio di denaro, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa situazioni in cui un reato è stato commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio. Secondo la nozione di competenza giurisdizionale definita dal diritto internazionale in materia di diritti umani, gli Stati che sono parti contraenti di trattati sui diritti umani sono obbligati a garantire i diritti delle persone che rientrano nella loro giurisdizione, anche se tali persone si trovano al di fuori del loro territorio.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di riciclaggio di denaro, è opportuno che ai responsabili dell'indagine o dell'azione penale avverso tali reati sia dato accesso a strumenti di indagine efficaci come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Il ricorso a tali strumenti dovrebbe tenere conto, conformemente alla legislazione nazionale, del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità del reato oggetto d'indagine, oltre a rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  Le autorità competenti responsabili del controllo della conformità degli enti creditizi e degli istituti finanziari alla presente direttiva dovrebbero essere in grado di cooperare tra loro e scambiare informazioni riservate, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero disporre di un'adeguata base giuridica per lo scambio di informazioni riservate e cooperare nella più ampia misura possibile, nel rispetto delle norme internazionali applicabili in questo campo. Le informazioni fiscali relative ai registri dei titolari effettivi dovrebbero costituire la base dello scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali e altre pertinenti autorità pubbliche di regolamentazione e di contrasto.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)  Ai fini della lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale, dovrebbe essere garantito un livello elevato di certezza del diritto per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, dei diritti degli imputati. A tale riguardo, tutte le misure adottate dagli Stati membri dovrebbero essere proporzionate ed equilibrate.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 12 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies)   Il principio del segreto professionale e il diritto alla riservatezza e a un processo equo non dovrebbero essere pregiudicati o violati dalla raccolta e dalla trasmissione, sulla base di un sospetto, dei dati o delle informazioni riguardanti operazioni ordinarie che attengono alla sfera privata delle persone.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito del riciclaggio di denaro.

1.  La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito del riciclaggio di denaro al fine di aggiornare la normativa esistente e correggere eventuali lacune riscontrate.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La presente direttiva rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  traffico illecito di merci rubate ed altre merci;

(g)  traffico illecito di merci rubate ed altre merci, come il traffico di petrolio grezzo, armi, stupefacenti, tabacco e prodotti del tabacco, metalli e minerali preziosi, beni culturali e altri oggetti di rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché di avorio e di specie selvatiche;

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

(c)  l'acquisto, la detenzione, la gestione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Affinché i reati di cui al paragrafo 1 siano perseguibili non è necessario stabilire:

2.  Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, ciascuno Stato membro garantisce che:

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni;

(a)  non è necessario che stabilire l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui al paragrafo 1;

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'identità dell'autore dell'attività criminosa da cui provengono i beni o altre circostanze relative a tale attività criminosa;

(b)  non è necessario stabilire l'identità dell'autore dell'attività criminosa da cui provengono i beni o altre circostanze relative a tale attività criminosa;

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata realizzata, e costituirebbe reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se fosse stata posta in atto sul suo territorio.

(c)  non è necessario stabilire se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata realizzata, e costituirebbe reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se fosse stata posta in atto sul suo territorio.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento del reato di cui al paragrafo 1, possono essere accertate sulla base di circostanze di fatto obiettive.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro provvede affinché l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso e il tentativo in relazione alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, siano perseguibili penalmente.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso, il consiglio, la cospirazione o il tentativo in relazione alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3 siano perseguibili penalmente.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, almeno per quanto riguarda i casi gravi.

2.  Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, almeno per quanto riguarda i casi gravi, in proporzione alla gravità del reato.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Ciascuno Stato membro provvede affinché, in caso di circostanze aggravanti, la pena detentiva massima sia adeguata di conseguenza.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  l'autore del reato è una persona esposta politicamente ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2015/849/UE;

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  il denaro o i beni sono utilizzati per finanziare direttamente o aiutare altre attività criminali, quali il terrorismo.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

(1)  l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 8 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  l'interdizione temporanea o permanente di tale persona giuridica dall'esercizio di un'attività commerciale;

(2)  l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 8 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  un provvedimento giudiziario di liquidazione;

(non concerne la versione italiana)

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Ciascuno Stato membro cerca di cooperare con gli altri Stati membri interessati dallo stesso reato, nel rispetto del principio di una buona cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Riferimenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

13.2.2017

Relatore per parere

       Nomina

Kostas Chrysogonos

31.1.2017

Esame in commissione

29.5.2017

 

 

 

Approvazione

7.9.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Gabriel Mato, Andrey Novakov

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de

Grandes Pascual

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball,

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Riferimenti

COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.12.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

13.2.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

13.2.2017

DEVE

13.2.2017

ECON

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

30.1.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Ignazio Corrao

27.2.2017

 

 

 

Esame in commissione

29.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

11.12.2017

Approvazione

11.12.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Valdemar Tomaševski, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ignazio Corrao, Lívia Járóka, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Rosa D'Amato, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Thomas Mann, Georgi Pirinski, Francis Zammit Dimech, Joachim Zeller

Deposito

20.12.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Peter Jahr, Lívia Járóka, Thomas Mann, Barbara Matera, József Nagy, Emil Radev, Csaba Sógor, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Claude Moraes, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

00

-

 

 

04

0

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti