RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011

1.2.2018 - (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Daniel Dalton


Procedura : 2017/0144(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0018/2018
Testi presentati :
A8-0018/2018
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0344),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0217/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0018/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  L’Unione si è prefissa l’obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità.

(1)  L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compreso il terrorismo.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Questo obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri possano essere prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna sia in occasione di un nuovo procedimento penale, come stabilito nella decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio,19 sia per prevenire nuovi reati.

(2)  Questo obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri possano essere prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale, come stabilito nella decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio19, e ai fini dell'assunzione a posti di lavoro che comportano contatti diretti e regolari con minori a norma dell'articolo 10 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio19 bis, come pure per qualsiasi altra finalità a norma del diritto nazionale. È opportuno che gli Stati membri si adoperino per fornire garanzie analoghe per quanto riguarda le persone che intendono lavorare con persone disabili o anziane. L'obiettivo è garantire che la persona condannata per un reato sessuale o violento a danno di un minore o di un soggetto vulnerabile non possa più occultare la condanna o l'interdizione al fine di lavorare a contatto con questo tipo di persone in un altro Stato membro.

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19 Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

19 Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

 

19bis Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il quadro giuridico di ECRIS tuttavia non tiene sufficientemente conto delle caratteristiche delle richieste riguardanti cittadini di paesi terzi. Sebbene sia ormai possibile scambiare informazioni sui cittadini di paesi terzi tramite ECRIS, manca una procedura o un meccanismo che consenta di farlo in modo efficace.

(4)  L'attuale quadro giuridico di ECRIS tuttavia non risponde sufficientemente alle caratteristiche delle richieste riguardanti cittadini di paesi terzi. Sebbene sia già possibile scambiare informazioni sui cittadini di paesi terzi tramite ECRIS, manca una procedura o un meccanismo comune dell'Unione che consenta di farlo in modo efficace, rapido e preciso.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Tali richieste generalizzate impongono un onere amministrativo a tutti gli Stati membri, compresi quelli che non sono in possesso di informazioni sul cittadino di paese terzo interessato. Nella pratica questo onere scoraggia gli Stati membri dal chiedere informazioni sui cittadini di paesi terzi e li spinge a limitare le informazioni sui precedenti penali alle informazioni conservate nel proprio casellario nazionale.

(6)  Tali richieste generalizzate impongono un onere amministrativo sproporzionato a tutti gli Stati membri, compresi quelli che non sono in possesso di informazioni sul cittadino di paese terzo interessato. Nella pratica questo onere scoraggia gli Stati membri dal chiedere agli altri Stati membri informazioni sui cittadini di paesi terzi, il che ostacola gravemente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, i quali limitano le informazioni sui precedenti penali alle informazioni conservate nel proprio casellario nazionale. Di conseguenza, è maggiore il rischio che lo scambio di informazioni tra Stati membri sia inefficiente e lacunoso, il che si ripercuote a sua volta sul livello di sicurezza e protezione fornito ai cittadini dell'Unione e a quanti risiedono al suo interno.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per migliorare la situazione dovrebbe essere istituito un sistema che permetta all'autorità centrale di uno Stato membro di trovare con facilità e efficacia quale altro Stato membro o quali altri Stati membri conservino informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo, così da poter utilizzare il quadro ECRIS esistente per richiedere tali informazioni a quello Stato membro o a quegli Stati membri conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI.

(7)  Per migliorare la situazione dovrebbe essere istituito un sistema che permetta all'autorità centrale di uno Stato membro di trovare con tempestività e efficacia quale altro Stato membro o quali altri Stati membri siano in possesso di informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere norme sulla creazione di un sistema centralizzato di dati personali a livello dell’Unione, sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e sull’organizzazione responsabile dello sviluppo e della manutenzione di tale sistema, come anche tutte le norme specifiche sulla protezione dei dati necessarie per integrare le disposizioni esistenti in materia e conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati. Dovrebbero altresì essere protetti anche i diritti fondamentali degli interessati.

(8)  Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere norme sulla creazione di un sistema centralizzato che contenga e protegga i dati personali a livello dell’Unione, sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e sull’organizzazione responsabile dello sviluppo e della manutenzione di tale sistema, come anche tutte le norme specifiche sulla protezione dei dati necessarie per integrare le disposizioni esistenti in materia e conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di protezione dei diritti fondamentali degli interessati.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Il sistema ECRIS-TCN autorizza il trattamento dei dati relativi alle impronte digitali, allo scopo di individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo, e delle immagini del volto allo scopo di confermarne l'identità. L'inserimento e l'utilizzo dei dati relativi alle impronte digitali e delle immagini del volto non devono mai eccedere quanto strettamente necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, devono rispettare i diritti fondamentali, compreso l’interesse superiore del minore, e devono essere conformi alla direttiva (EU) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

____________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  eu-LISA dovrebbe essere dotato di finanziamenti e personale adeguati per esercitare le responsabilità previste dal presente regolamento.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Qualora si verifichi una corrispondenza tra i dati registrati nel sistema centrale e i dati usati da uno Stato membro per interrogare il sistema (riscontro positivo), il sistema fornisce insieme al riscontro positivo anche le informazioni sull’identità corrispondenti. Queste informazioni dovrebbero servire unicamente a confermare l’identità del cittadino di paese terzo interessato. È ammissibile ad esempio che gli Stati membri autori dell’interrogazione registrino tali dati nelle banche dati nazionali di casellari giudiziali come pseudonimo del cittadino di paese terzo.

(12)  Qualora si verifichi una corrispondenza tra i dati registrati nel sistema centrale e i dati usati da uno Stato membro per interrogare il sistema (riscontro positivo), il sistema fornisce insieme al riscontro positivo anche le informazioni sull’identità corrispondenti. Queste informazioni dovrebbero servire unicamente a confermare l’identità del cittadino di paese terzo interessato per verificare che i dati registrati siano opportunamente assegnati alla persona corretta alla quale si riferisce il riscontro positivo. È ammissibile ad esempio che gli Stati membri autori dell’interrogazione registrino tali dati nelle banche dati nazionali di casellari giudiziali come pseudonimo del cittadino di paese terzo.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  In un primo tempo le immagini del volto incluse nel sistema ECRIS-TCN dovrebbero essere usate unicamente per verificare l’identità del cittadino di paese terzo. In futuro è possibile che, con lo sviluppo del software di riconoscimento facciale, le immagini del volto siano rese utilizzabili in un confronto biometrico automatizzato, purché sussistano i requisiti tecnici previsti a tal fine.

(13)  In un primo tempo le immagini del volto incluse nel sistema ECRIS-TCN dovrebbero essere usate unicamente per verificare l’identità del cittadino di paese terzo. In futuro è possibile che, con lo sviluppo del software di riconoscimento facciale e sulla base di una valutazione della Commissione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, le immagini del volto siano rese utilizzabili in un confronto biometrico automatizzato qualora ciò sia necessario e proporzionato.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Il ricorso ai dati biometrici è necessario in quanto è il metodo più affidabile per identificare i cittadini di paesi terzi presenti nel territorio degli Stati membri, che spesso sono sprovvisti di documenti o altro mezzo di identificazione, e per un confronto più affidabile tra i dati relativi a tali cittadini.

soppresso

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Gli Stati membri dovrebbero creare nel sistema ECRIS-TCN record di dati per i cittadini di paesi terzi condannati, non appena possibile dopo l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale nazionale.

(15)  Gli Stati membri dovrebbero creare automaticamente nel sistema ECRIS-TCN record di dati per i cittadini di paesi terzi condannati, immediatamente dopo l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale nazionale.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Una migliore circolazione delle informazioni sui precedenti penali dovrebbe aiutare gli Stati membri a attuare la decisione quadro 2008/675/GAI, che fa loro obbligo di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna nel corso di un nuovo procedimento penale.

(17)  Una migliore circolazione delle informazioni sui precedenti penali dovrebbe aiutare gli Stati membri a attuare la decisione quadro 2008/675/GAI, che fa loro obbligo di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna in altri Stati membri nel corso di un nuovo procedimento penale, nella misura in cui le precedenti condanne a livello nazionale siano prese in considerazione conformemente al diritto nazionale.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Un riscontro positivo rilevato dal sistema ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé significare che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nello Stato membro o negli Stati membri indicati, né che lo Stato membro o gli Stati membri indicati sono in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di quel cittadino di paese terzo. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziali degli Stati membri interessati.

(19)  Un riscontro positivo rilevato dal sistema ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé significare che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nello Stato membro o negli Stati membri indicati. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziali degli Stati membri interessati. Un riscontro positivo nel sistema ECRIS-TCN, di per sé, non dovrebbe pertanto essere utilizzato per compromettere il principio dell'uguaglianza davanti alla legge, il diritto a un equo processo, la presunzione di innocenza o il divieto generale di discriminazione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Il presente regolamento stabilisce rigorose norme di accesso al sistema ECRIS-TCN e le necessarie garanzie, compresa la responsabilità dello Stato membro nel raccogliere e usare i dati. Stabilisce inoltre i diritti individuali al risarcimento, di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e il controllo dei trattamenti dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il principio dell’uguaglianza davanti alla legge e il divieto generale di discriminazione.

(22)  Il presente regolamento stabilisce rigorose norme di accesso al sistema ECRIS-TCN e le necessarie garanzie, compresa la responsabilità dello Stato membro nel raccogliere e usare i dati. Stabilisce inoltre come i singoli possano esercitare i loro diritti al risarcimento, di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e il controllo dei trattamenti dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il principio dell’uguaglianza davanti alla legge e il divieto generale di discriminazione. A tale proposito tiene anche conto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani.

Motivazione

I diritti sono stabiliti dalla direttiva 2016/680, il presente regolamento chiarisce solamente l'applicazione di tali diritti nel contesto del sistema ECRIS-TCN.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  I cittadini di paesi terzi dovrebbero avere la facoltà di rivolgere all'autorità centrale di qualsiasi Stato membro richieste connesse ai loro diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati. Se la richiesta è stata presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di condanna, la conferma scritta dell'azione adottata dovrebbe essere inviata all'interessato dallo Stato membro di condanna. La conferma dovrebbe inoltre specificare i motivi per i quali la richiesta è stata gestita dallo Stato membro di condanna.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio26 stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Al trattamento dei dati personali a cura delle autorità nazionali dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio27 , sempreché non si applichino le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. Dovrebbe essere assicurato il controllo coordinato a norma dell’articolo 62 del [nuovo regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione].

(23)  La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio26 stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Al trattamento dei dati personali a cura delle autorità nazionali dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio27. Dovrebbe essere assicurato il controllo coordinato a norma dell’articolo 62 del [nuovo regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione]. Al trattamento dei dati personali a cura di eu-LISA dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio27 bis+.

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_________________

26 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

26 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

27 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

27 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

 

27 bis Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L ... del ..., pag. ...).

 

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento2017/0002 (COD) e completare la nota a piè di pagina.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  È necessario elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento.

(24)  È opportuno elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che utilizzano il sistema ECRIS-TCN per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  eu-LISA dovrebbe fornire statistiche periodiche sulla registrazione, l'archiviazione e lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali attraverso il sistema ECRIS-TCN, anche mediante l'uso di statistiche fornite dagli Stati membri sul numero di cittadini di paesi terzi condannati. Tuttavia, tali statistiche dovrebbero tenere conto della distorsione statistica derivante dall'uso di campioni non rappresentativi della popolazione, in questo caso cittadini di paesi terzi, e non dovrebbero trarre conclusioni in analisi comparative.

Motivazione

Il considerando mette in guardia contro il rischio di distorsioni statistiche se si utilizzano soltanto statistiche che riguardano i cittadini di paesi terzi condannati. Il confronto tra il numero di cittadini di paesi terzi condannati e il numero di cittadini dell'UE condannati non dovrebbe portare alla conclusione che i cittadini di paesi terzi sono più inclini a commettere reati, in quanto ciò non è rappresentativo della realtà.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire uno scambio rapido ed efficace delle informazioni estratte dal casellario giudiziale relative ai cittadini di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessaria sinergia e interoperabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire uno scambio il più rapido, efficace e accurato possibile delle informazioni estratte dal casellario giudiziale relative ai cittadini di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, attraverso la definizione di norme comuni a livello di Unione e l'istituzione di sistemi interoperabili, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore del software di riconoscimento facciale e di stabilire norme specifiche relative a taluni aspetti dello sviluppo e dell'implementazione tecnica del sistema ECRIS-TCN, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento per prevedere l'uso delle immagini del volto per verificare l'identità di cittadini di paesi terzi sulla base dell'identificatore biometrico e per integrare il presente regolamento stabilendo norme sull'inserimento, l'accesso, la modifica e la cancellazione dei dati nonché sul mantenimento di registri e sull'accesso agli stessi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"1 bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

 

_______________________

 

1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio29 e ha espresso un parere il [...]30,

soppresso

_________________

 

29 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

 

30 GU C […] del […], pag. […].

 

Motivazione

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere solo sulla direttiva ECRIS-TCN del 2016 ma non sulla presente proposta relativa a un sistema centralizzato ECRIS-TCN.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  "cittadino di paese terzo", il cittadino di un paese diverso da uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che abbia anche la cittadinanza di uno Stato membro, l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota allo Stato membro di condanna;

(g)  "cittadino di paese terzo", chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, o l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza sia ignota allo Stato membro di condanna;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)  "dati relativi alle impronte digitali", i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di tutte le dieci dita;

l)  "dati relativi alle impronte digitali", i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali rilevate dagli Stati membri nel corso di procedimenti penali conformemente al diritto nazionale;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sistema centrale è ospitato da eu-LISA presso i suoi due siti tecnici.

2.  Il sistema centrale è ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per ciascun cittadino di paese terzo condannato l'autorità centrale dello Stato membro di condanna crea un record di dati nel sistema centrale. Tale record di dati comprende i dati seguenti:

1.  Per ciascun cittadino di paese terzo condannato i cui dati siano stati inseriti nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna, l'autorità centrale dello Stato membro in questione crea un record di dati nel sistema centrale. Tale record di dati comprende i dati seguenti:

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese): la o le cittadinanze; sesso; nome dei genitori; eventuali nomi precedenti, eventuali pseudonimi; codice dello Stato membro di condanna;

(a)  cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese): la o le cittadinanze; sesso; eventuali nomi precedenti, eventuali pseudonimi; codice dello Stato membro di condanna;

Motivazione

Il nome dei genitori non è né necessario né proporzionato ai fini della verifica dell’identità del cittadino di paese terzo interessato. Il nome dei genitori andrebbe trasmesso solo con le informazioni sui precedenti penali in conformità con la decisione quadro 2009/315/GAI, una volta identificato lo Stato membro in possesso dei dati relativi alla condanna.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dati relativi alle impronte digitali in conformità della decisione quadro 2009/315/GAI31 e delle specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b); numero di riferimento dei dati relativi alle impronte digitali della persona condannata incluso il codice dello Stato membro di condanna.

(b)  dati relativi alle impronte digitali, solo quando il diritto nazionale di uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna permetta di rilevare e conservare le impronte digitali della persona condannata, e in conformità della decisione quadro 2009/315/GAI31 e delle specifiche per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b); numero di riferimento dei dati relativi alle impronte digitali della persona condannata incluso il codice dello Stato membro di condanna.

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31 Come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (….).

31 Come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (….).

Motivazione

In linea con l'emendamento 17 della relazione LIBE approvata sulla direttiva ECRIS-TCN.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il record di dati può contenere anche le immagini del volto del cittadino di paese terzo condannato.

2.  Il record di dati può contenere anche le immagini del volto del cittadino di paese terzo condannato, qualora il diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna permetta di rilevare e conservare le immagini del volto della persona condannata.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Lo Stato membro di condanna crea il record di dati non appena possibile dopo l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale nazionale.

3.  Lo Stato membro di condanna crea il record di dati automaticamente, se possibile, e comunque non oltre 24 ore dall'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale nazionale.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri di condanna creano il record di dati anche per le condanne pronunciate prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] nella misura in cui tali dati sono presenti nelle banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte digitali.

4.  Gli Stati membri di condanna creano il record di dati anche per le condanne pronunciate fino al [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] nella misura in cui tali dati sono presenti nelle banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte digitali.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le immagini del volto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, sono utilizzate al solo scopo di confermare l’identità del cittadino di paese terzo identificato grazie all’interrogazione con dati alfanumerici o con dati relativi alle impronte digitali.

1.  Le immagini del volto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, possono essere utilizzate al solo scopo di confermare l’identità del cittadino di paese terzo identificato grazie all’interrogazione con dati alfanumerici o con dati relativi alle impronte digitali.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Possono essere usate immagini del volto, non appena ciò diventi possibile tecnicamente, anche per identificare un cittadino di paese terzo in base al suo identificatore biometrico. Prima che questa funzionalità sia implementata nel sistema ECRIS-TCN, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis riguardo alla modifica del presente regolamento per prevedere, non appena ciò diventi possibile tecnicamente e sulla base di una valutazione della Commissione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione delle tecnologie necessarie, che le immagini del volto possano essere usate anche per identificare un cittadino di paese terzo in base al suo identificatore biometrico.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando in uno Stato membro si richiedono informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo ai fini di un procedimento penale contro quel cittadino o a fini diversi da un procedimento penale conformemente al diritto nazionale, l’autorità centrale di tale Stato membro può usare il sistema ECRIS-TCN per identificare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di quel cittadino al fine di ottenere informazioni sulle precedenti condanne tramite l’ECRIS.

1.  Quando in uno Stato membro si richiedono informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo ai fini di un procedimento penale contro quel cittadino, l’autorità centrale di tale Stato membro può usare il sistema ECRIS-TCN per identificare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di quel cittadino al fine di ottenere informazioni sulle precedenti condanne tramite l’ECRIS.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascun record di dati individuale è conservato nel sistema centrale fintanto che i dati relativi alla o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale nazionale.

1.  Ciascun record di dati è conservato nel sistema centrale fintanto che i dati relativi alla o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale nazionale.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale il record di dati individuale senza indugio e comunque non oltre un mese dallo scadere del periodo di conservazione.

2.  Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella in modo permanente dal sistema centrale il record di dati individuale automaticamente, se possibile, e comunque entro 24 ore dallo scadere del periodo di conservazione.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora abbiano ragione di credere che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale in violazione del presente regolamento, gli Stati membri li controllano e, ove necessario, li modificano o cancellano senza indugio dal sistema centrale.

3.  Qualora abbiano ragione di credere che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale in violazione del presente regolamento, gli Stati membri li controllano e, ove necessario, li modificano o cancellano immediatamente dal sistema centrale.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Lo Stato membro diverso dallo Stato membro che ha introdotto i dati contatta senza indugio l’autorità centrale dello Stato membro di condanna ove abbia ragione di credere che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o sono stati trattati nel sistema centrale in violazione del presente regolamento. Lo Stato membro di condanna verifica l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento entro un mese.

4.  Lo Stato membro diverso dallo Stato membro che ha introdotto i dati contatta senza indugio l’autorità centrale dello Stato membro di condanna ove abbia ragione di credere che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o sono stati trattati nel sistema centrale in violazione del presente regolamento. Lo Stato membro di condanna verifica l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento senza indugio e comunque entro una settimana dal ricevimento delle informazioni.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione adotta gli atti necessari allo sviluppo e all’implementazione tecnica del sistema ECRIS-TCN, in particolare per quanto riguarda:

1.  La Commissione adotta, entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli atti necessari allo sviluppo e all’implementazione tecnica del sistema ECRIS-TCN, in particolare per quanto riguarda:

Motivazione

Modifica necessaria per fissare una data concreta per l'avvio del sistema ECRIS-TCN di cui all'articolo 11.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  la qualità dei dati, compreso un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità:

(e)  le specifiche tecniche per la qualità dei dati, compreso un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  l’inserimento dei dati conformemente all’articolo 5;

soppresso

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  l’accesso ai dati conformemente all’articolo 7;

soppresso

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  la modifica e la cancellazione dei dati conformemente agli articoli 8 e 9;

soppresso

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all’articolo 29;

soppresso

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  la trasmissione di statistiche ai sensi dell’articolo 30;

soppresso

Motivazione

Testo spostato all'articolo 10 bis (nuovo) seguente in quanto riguardante un atto delegato anziché un atto di esecuzione.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)  le specifiche di esercizio e di disponibilità del sistema ECRIS-TCN.

soppresso

Motivazione

Testo spostato all'articolo 10 bis (nuovo) seguente in quanto riguardante un atto delegato anziché un atto di esecuzione.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Adozione di atti delegati della Commissione

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardanti:

 

(a)  l'inserimento dei dati conformemente all'articolo 5;

 

(b)  l'accesso ai dati conformemente all’articolo 7;

 

(c)  la modifica e la cancellazione dei dati conformemente agli articoli 8 e 9;

 

(d)  la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all'articolo 29.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  eu-Lisa è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa del sistema ECRIS-TCN. Lo sviluppo comporta l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.

1.  eu-Lisa è responsabile dello sviluppo del sistema ECRIS-TCN conformemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. eu-Lisa è altresì responsabile della gestione operativa del sistema ECRIS-TCN. Lo sviluppo comporta l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  eu-LISA sviluppa e realizza il sistema ECRIS-TCN entro [due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento] e dopo l’adozione da parte della Commissione delle misure di cui all’articolo 10.

4.  eu-LISA sviluppa e realizza il sistema ECRIS-TCN quanto prima a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e dall'adozione da parte della Commissione delle misure di cui agli articoli 10 e 10 bis.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Prima della fase di progettazione e di sviluppo, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di 10 membri. Esso è costituito da otto rappresentanti nominati dal consiglio di amministrazione, dal presidente del gruppo consultivo del sistema ECRIS-TCN di cui all'articolo 36 e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati in base al diritto dell’Unione dagli strumenti legislativi che disciplinano ECRIS e che parteciperanno al sistema ECRIS-TCN. Il consiglio di amministrazione garantisce che i rappresentati che nomina dispongano dell’esperienza e delle competenze necessarie in termini di sviluppo e gestione di sistemi IT a sostegno delle autorità giudiziarie e delle autorità incaricate dei casellari giudiziali. Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo del sistema ECRIS-TCN. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.

5.  Prima della fase di progettazione e di sviluppo, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di 10 membri. Esso è costituito da sette rappresentanti nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri o i loro supplenti, dal presidente del gruppo consultivo del sistema ECRIS-TCN di cui all'articolo 36, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati in base al diritto dell’Unione dagli strumenti legislativi che disciplinano ECRIS e che parteciperanno al sistema ECRIS-TCN. Il consiglio di amministrazione garantisce che i rappresentati che nomina dispongano dell’esperienza e delle competenze necessarie in termini di sviluppo e gestione di sistemi IT a sostegno delle autorità giudiziarie e delle autorità incaricate dei casellari giudiziali. Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo del sistema ECRIS-TCN. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Assume la presidenza lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea, sempreché sia pienamente vincolato, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano ECRIS e che partecipi al sistema ECRIS-TCN. Non ricorrendo tale condizione, assume la presidenza lo Stato membro che eserciterà la successiva presidenza del Consiglio e che soddisfa tale condizione.

7.  Assume la presidenza uno Stato membro che sia pienamente vincolato, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano ECRIS e che partecipi al sistema ECRIS-TCN.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  In fase di progettazione e di sviluppo, il gruppo consultivo del sistema ECRIS-TCN di cui all'articolo 36 è composto dai responsabili di progetto nazionali del sistema. In fase di progettazione e di sviluppo esso si riunisce almeno una volta al mese fino all’entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di amministrazione di eu-LISA. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di amministrazione e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.

9.  In fase di progettazione e di sviluppo, il gruppo consultivo del sistema ECRIS-TCN di cui all'articolo 36 è composto dai responsabili di progetto nazionali del sistema ed è presieduto da eu-LISA. In fase di progettazione e di sviluppo esso si riunisce almeno una volta al mese fino all’entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di amministrazione di eu-LISA. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di amministrazione e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro provvede affinché il personale delle sue autorità con diritto di accesso al sistema ECRIS-TCN riceva una formazione adeguata, in particolare sulle norme di sicurezza e di protezione dei dati e sui diritti fondamentali, prima di autorizzarli a trattare dati conservati nel sistema centrale.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai sensi della direttiva (UE) 2016/680, ciascuno Stato membro garantisce che i dati registrati nel sistema ECRIS-TCN sono trattati lecitamente e segnatamente che:

1.  Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, ciascuno Stato membro garantisce che i dati registrati nel sistema ECRIS-TCN sono trattati lecitamente e segnatamente che:

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i dati sono raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana del cittadino di paese terzo;

(b)  i dati sono raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali del cittadino di paese terzo;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  eu-LISA garantisce che il sistema ECRIS-TCN sia gestito conformemente al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione di cui all’articolo 10, e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 [o suo successore]. In particolare eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e il punto di accesso centrale nazionale, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro.

2.  eu-LISA garantisce che il sistema ECRIS-TCN sia gestito conformemente al presente regolamento, ai relativi atti di esecuzione di cui all’articolo 10 nonché agli atti delegati di cui all'articolo 10 bis, e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 [o suo successore]. In particolare eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e il punto di accesso centrale nazionale, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 per l’entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN.

3.  eu-LISA informa non appena possibile il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 per l’entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indirizzare le richieste di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi a Eurojust.

1.  I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indirizzare le richieste di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi a Eurojust per le stesse finalità per cui le autorità degli Stati membri dispongono dell'accesso al sistema ECRIS-TCN in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1.

Motivazione

È importante chiarire per quali scopi i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono richiedere le informazioni del sistema ECRIS-TCN.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, Eurojust usa il sistema ECRIS-TCN per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sul cittadino di paese terzo interessato e, ove tali Stati membri siano individuati, trasmette immediatamente la richiesta alle loro autorità centrali. Gli Stati membri interessati sono responsabili del trattamento successivo di queste domande conformemente al loro diritto nazionale.

2.  Quando riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, Eurojust usa il sistema ECRIS-TCN per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali del cittadino di paese terzo interessato e, ove tali Stati membri siano individuati, trasmette immediatamente la richiesta alle loro autorità centrali. Gli Stati membri interessati sono responsabili del trattamento successivo di queste domande conformemente al loro diritto nazionale. Eurojust invia una notifica di ricezione al paese terzo o all'organizzazione internazionale che ha richiesto le informazioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Né Eurojust, né Europol, [né la Procura europea], né nessuna delle autorità centrali degli Stati membri può trasmettere a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, o mettere a loro disposizione, le informazioni ottenute tramite il sistema ECRIS-TCN sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, né informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri in possesso di tali informazioni.

3.  Né Eurojust, né Europol, [né la Procura europea], né nessuna delle autorità centrali degli Stati membri è autorizzato a trasmettere a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, o a mettere a loro disposizione, qualsiasi informazione ottenute tramite il sistema ECRIS-TCN sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, né informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri in possesso di tali informazioni.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Eurojust ha accesso diretto al sistema ECRIS-TCN ai fini dell’attuazione dell’articolo 14 e dello svolgimento dei suoi compiti ufficiali.

1.  Il personale autorizzato di Eurojust ha accesso diretto al sistema ECRIS-TCN ai fini dell’attuazione dell'articolo 14 e dello svolgimento dei suoi compiti ufficiali.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  [Il personale autorizzato della Procura europea ha accesso diretto al sistema ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ufficiali].

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Europol [e la Procura europea] hanno accesso diretto al sistema ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento dei loro compiti ufficiali.

2.  Il personale autorizzato di Europol ha accesso diretto al sistema ECRIS-TCN ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento dei reati nello svolgimento dei suoi compiti ufficiali.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  A seguito di riscontro positivo che indichi lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, Eurojust, Europol[ e la Procura europea] possono avvalersi dei contatti con le autorità nazionali di quegli Stati membri, stabiliti a norma dei rispettivi strumenti giuridici costitutivi, per chiedere le informazioni relative alla condanna.

3.  A seguito di riscontro positivo che indichi lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, Eurojust, Europol[ e la Procura europea] possono avvalersi dei contatti con le autorità nazionali di quegli Stati membri, stabiliti a norma dei rispettivi strumenti giuridici costitutivi, per chiedere le informazioni relative alla condanna. Alla Procura europea non può essere negato l'accesso a tali informazioni relative alla condanna per il solo motivo che lo Stato membro che nega tale accesso non fa parte della procedura di cooperazione rafforzata con la quale si istituisce la Procura europea.

Motivazione

È importante precisare che il rapporto tra l'EPPO e gli Stati membri che non fanno parte dei 20 che partecipano attualmente all'istituzione dell'EPPO, al momento di richiedere informazioni sui casellari giudiziali.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  protegge fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

(a)  protegge fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture;

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  garantisce che le persone autorizzate ad accedere al sistema ECRIS-TCN abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo all’identificativo utente individuale e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato;

(f)  verifica e garantisce che le persone autorizzate ad accedere al sistema ECRIS-TCN abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo all’identificativo utente individuale e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato;

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  garantisce che tutte le autorità con diritto di accedere al sistema ECRIS-TCN creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e a inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati, e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 25, su richiesta di queste ultime;

(g)  garantisce che tutte le autorità con diritto di accedere al sistema ECRIS-TCN creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e a inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati, e mettano tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 25;

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)  controlla l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adotta le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l’osservanza del presente regolamento.

(k)  controlla l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adotta le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno e alla vigilanza per garantire l’osservanza del presente regolamento.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  eu-LISA e gli Stati membri cooperano al fine di garantire un approccio armonizzato alla sicurezza dei dati sulla base di una procedura di gestione del rischio di sicurezza che includa l'intero sistema ECRIS-TCN.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni uso contrario al presente regolamento dei dati inseriti nel sistema ECRIS-TCN sia passibile di sanzioni in conformità della legislazione nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni uso contrario al presente regolamento dei dati inseriti nel sistema ECRIS-TCN sia passibile di sanzioni in conformità della legislazione nazionale, dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 57 della direttiva (UE) 2016/680, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Europol, Eurojust [e la Procura europea] adottano le misure necessarie a garantire che i membri del loro personale autorizzato ad accedere al sistema ECRIS-TCN siano soggetti a misure disciplinari interne qualora utilizzino dati provenienti dal sistema ECRIS-TCN in un modo non conforme al presente regolamento.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per quanto riguarda i trattamenti effettuati da uno Stato membro nel quadro del presente regolamento, titolare del trattamento ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 è l’autorità centrale di quello Stato membro.

1.  Per quanto riguarda i trattamenti effettuati da uno Stato membro nel quadro del presente regolamento, titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 è l’autorità centrale di quello Stato membro.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda i dati personali inseriti nel sistema centrale dagli Stati membri, responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 è eu-LISA.

2.  Per quanto riguarda i dati personali inseriti nel sistema centrale dagli Stati membri, responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 [o del suo successore] è eu-LISA.

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L’accesso al sistema ECRIS-TCN per inserire, modificare, cancellare o consultare i dati di cui all’articolo 5 è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità centrali e al personale debitamente autorizzato degli organi di cui all’articolo 15 a consultare i dati. Tale accesso è limitato a quanto necessario all’assolvimento dei loro compiti, conformemente al fine di cui al paragrafo 1, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.

2.  L’accesso al sistema ECRIS-TCN per inserire, modificare, cancellare o consultare i dati di cui all’articolo 5 è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità centrali e al personale debitamente autorizzato degli organi di cui all’articolo 15 a consultare i dati. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti, conformemente al fine di cui al paragrafo 1, e a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora la richiesta sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello di condanna, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta verificano, entro un termine di un mese, l’esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nel sistema ECRIS-TCN, se tale verifica può essere effettuata senza consultare lo Stato membro di condanna. Altrimenti lo Stato membro diverso da quello di condanna contatta le autorità dello Stato membro di condanna entro un termine di 14 giorni e quest’ultimo verifica, entro un termine di un mese da quando è stato contattato, l’esattezza dei dati e la liceità del trattamento.

2.  Qualora la richiesta sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello di condanna, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contattano le autorità dello Stato membro di condanna senza indugio e comunque entro di sette giorni dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro di condanna, entro un termine di una settimana da quando è stato contattato, verifica l’esattezza dei dati e la liceità del trattamento e fornisce una risposta.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora emerga che i dati registrati nel sistema ECRIS-TCN sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro di condanna provvede a rettificarli o a cancellarli conformemente all’articolo 9. Lo Stato membro di condanna o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, conferma per iscritto e senza indugio all’interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

3.  Qualora emerga che i dati registrati nel sistema ECRIS-TCN sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro di condanna provvede a rettificarli o a cancellarli conformemente all’articolo 9. Lo Stato membro di condanna conferma per iscritto e senza indugio all’interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano. Lo Stato membro di condanna comunica senza indugio quali misure sono state adottate anche a qualsiasi altro Stato membro che ha ricevuto informazioni relative alla condanna appartenenti alla registrazione in questione.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Qualora non ritenga che i dati registrati nel sistema ECRIS-TCN siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all’interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

4.  Qualora non ritenga che i dati registrati nel sistema ECRIS-TCN siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro di condanna adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all’interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano. Tali casi sono notificati senza indugio al garante europeo della protezione dei dati e all'autorità nazionale di controllo della protezione dei dati.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Se una persona chiede che le siano comunicati i dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l’autorità centrale conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di tale richiesta e di come e da quale autorità è stata trattata, e mette senza indugio tale documento a disposizione delle autorità di controllo.

7.  Se una persona chiede che le siano comunicati i dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l’autorità centrale conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di tale richiesta e di come e da quale autorità è stata trattata, e mette senza indugio tale documento a disposizione delle autorità di controllo. Tale registrazione è cancellata dopo tre anni.

Motivazione

È necessario un periodo massimo di conservazione per le registrazioni delle richieste; tre anni è un termine ragionevole.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Ove applicabile, se la ricerca nel sistema centrale non produce riscontri positivi, il cittadino di un paese terzo che chiede informazioni sul proprio casellario giudiziale riceve un certificato attestante che la ricerca nel sistema centrale non ha prodotto riscontri positivi.

Motivazione

L'emendamento garantisce che i cittadini di paesi terzi che non hanno commesso reati e che richiedono un estratto del casellario giudiziale ricevano un certificato attestante che in ECRIS non figurano riscontri positivi, in modo da comprovare che non hanno precedenti penali in nessuno degli Stati membri. Tale certificato può essere estremamente utile per i cittadini di paesi terzi a fini occupazionali.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano.

2.  In ciascuno Stato membro, l'autorità di controllo può sottoporre a audit le autorità centrali, è informata di tutti gli incidenti di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 23, paragrafo 4, e fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo nello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall’articolo 23, di ottenere l’accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardino.

1.  Conformemente al capo VIII della direttiva (UE) 2016/680, in ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un’azione dinanzi a un’autorità giurisdizionale e il diritto di presentare un reclamo nello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall’articolo 23, di ottenere l’accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardino.

Motivazione

Chiarimenti necessari per creare un collegamento alla base giuridica pertinente (direttiva 2016/680) ed evitare che gli Stati membri possano riconoscere soltanto il diritto di presentare un reclamo.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro assicura che l’autorità di controllo o le autorità designate in conformità dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 controllino la liceità del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 6 effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al sistema ECRIS-TCN e viceversa.

1.  Ciascuno Stato membro assicura che l’autorità di controllo o le autorità designate in conformità dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 controllino la liceità del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 6 effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al sistema ECRIS-TCN e viceversa.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità di controllo provvede affinché, almeno ogni quattro anni dall'avvio delle operazioni del sistema ECRIS-TCN, sia svolto un audit dei trattamenti di dati nelle banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte digitali, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.

2.  L'autorità di controllo provvede affinché, almeno ogni tre anni dall'avvio delle operazioni del sistema ECRIS-TCN, sia svolto un audit dei trattamenti di dati nelle banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte digitali, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse e della formazione sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di controllo e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente agli articoli 12, 13 e 17. Ciascuno Stato membro permette alle autorità di controllo di consultare le registrazioni conformemente all’articolo 29, e consente loro l’accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per il sistema ECRIS-TCN.

4.  Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di controllo e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente agli articoli 12, 13 e 17. Ciascuno Stato membro permette alle autorità di controllo di consultare le registrazioni conformemente all’articolo 23, paragrafo 7, e all'articolo 29, e consente loro l’accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per il sistema ECRIS-TCN.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall’agenzia, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, alle autorità di controllo e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione.

2.  Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni tre anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, alle autorità di controllo e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 28 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

È assicurato il controllo coordinato a norma dell’articolo 62 del [nuovo regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione].

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Emendamento tecnico - allineato all'articolo 62 del nuovo regolamento 45/2001.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all’articolo 34. Tali registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno, sempreché non siano state richieste per procedure di monitoraggio già avviate.

4.  Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all’articolo 34. Tali registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo tre anni, sempreché non siano state richieste per procedure di monitoraggio già avviate.

Motivazione

Sono necessari periodi di conservazione più lunghi per le registrazioni per assicurare che i cittadini di paesi terzi possano presentare regolarmente denunce.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il personale debitamente autorizzato di eu-LISA, delle autorità competenti e della Commissione è abilitato a consultare i dati trattati nel sistema ECRIS-TCN unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza consentire l'identificazione individuale.

1.  Il personale debitamente autorizzato di eu-LISA e delle autorità competenti è abilitato a consultare i dati trattati nel sistema ECRIS-TCN unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza consentire l'identificazione individuale.

Motivazione

Non è necessario che la Commissione abbia accesso al sistema ECRIS-TCN per le statistiche; eu-LISA trasmette in ogni caso informazioni statistiche alla Commissione ogni mese.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA crea, implementa e ospita nei suoi siti tecnici un archivio centrale contenente i dati di cui al paragrafo 1 che non consentono l’identificazione delle persone fisiche e finalizzato a permettere di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili. L’accesso all’archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro con controllo dell’accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.

soppresso

Motivazione

Obsoleto - questo archivio centrale non è più preso in considerazione e non è stato menzionato nei recenti seminari organizzati dalla Commissione in merito ai sistemi di informazione e all'interoperabilità. Si veda anche la valutazione d'impatto Ares(2017)3765711 sull'interoperabilità dei sistemi di informazione per la migrazione e la sicurezza.

Nel parere 9/2017 sul nuovo regolamento eu-LISA, il GEPD rileva inoltre che la creazione di un archivio centrale non è né necessaria né auspicabile.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Norme dettagliate concernenti il funzionamento dell’archivio centrale e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili all’archivio sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Obsoleto - questo archivio centrale non è più preso in considerazione e non è stato menzionato nei recenti seminari organizzati dalla Commissione in merito ai sistemi di informazione e all'interoperabilità. Si veda anche la valutazione d'impatto Ares(2017)3765711 sull'interoperabilità dei sistemi di informazione per la migrazione e la sicurezza.

Nel parere 9/2017 sul nuovo regolamento eu-LISA, il GEPD rileva inoltre che la creazione di un archivio centrale non è né necessaria né auspicabile.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell’infrastruttura di comunicazione, del software di interfaccia e dell’implementazione di riferimento ECRIS sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

1.  Le spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell’infrastruttura di comunicazione, del software di interfaccia e dell’implementazione di riferimento ECRIS sono a carico del bilancio generale dell’Unione. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e nell'ambito della procedura annuale di bilancio.

Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti: 46 (relatore), 307 (Mlinar, Deprez, Michel), 308 (Albrecht, Sargentini)

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri comunicano a eu-LISA le autorità centrali che hanno accesso ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione, della consultazione o dell’interrogazione dei dati. eu-LISA pubblica periodicamente un elenco di tali autorità centrali.

Gli Stati membri comunicano a eu-LISA le autorità centrali che hanno accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione, della consultazione o dell'interrogazione dei dati. eu-LISA pubblica un elenco di tali autorità centrali sul suo sito web. Qualora sopravvenga una modifica di un'autorità centrale di uno Stato membro, eu-LISA aggiorna l'elenco senza indugio.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  siano state adottate le misure di cui all’articolo 10;

(a)  siano state adottate le misure di cui agli articoli 10 e 10 bis;

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Entro [sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema ECRIS-TCN. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

3.  Entro [sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema ECRIS-TCN. La relazione include una panoramica dei costi attuali e dell'evoluzione del progetto, una valutazione dell'impatto finanziario, nonché informazioni su eventuali problemi tecnici e i rischi suscettibili di ripercuotersi sui costi complessivi del sistema a carico del bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 31.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  In caso di ritardo nel processo di sviluppo, il Parlamento europeo e il Consiglio sono immediatamente informati dei motivi del ritardo, nonché del suo impatto finanziario e sul calendario.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Una volta conclusa la fase di sviluppo, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra l'attuazione del progetto, le eventuali difficoltà incontrate nel conseguimento degli obiettivi intermedi e una valutazione dettagliata dei costi sostenuti e delle specifiche tecniche del sistema.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  In caso di aggiornamento del sistema, è presentata una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e i costi di tale aggiornamento sono pubblicati di conseguenza.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Due anni dopo l’entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema ECRIS-TCN e dell’implementazione di riferimento ECRIS, compresa la loro sicurezza, basata in particolare sulle statistiche del funzionamento e dell’uso del sistema ECRIS-TCN e sullo scambio, tramite l’implementazione di riferimento ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziali.

4.  Un anno dopo l’entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema ECRIS-TCN e dell’implementazione di riferimento ECRIS, compresi la loro sicurezza e i loro costi, basata in particolare sulle statistiche del funzionamento e dell’uso del sistema ECRIS-TCN e sullo scambio, tramite l’implementazione di riferimento ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziali.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri, Eurojust, Europol[ e la Procura europea] comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui al presente articolo conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o da eu-LISA. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

6.  Gli Stati membri, Eurojust, Europol[, la Procura europea], il garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui al presente articolo conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o da eu-LISA. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare la valutazione globale di cui al paragrafo 5.

7.  eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare la valutazione globale di cui al presente articolo.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 34 bis

 

Esercizio della delega

 

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 10 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

3.  La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 10 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

 

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 10 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo che le fornisce la consulenza tecnica relativa al sistema ECRIS-TCN e all’implementazione di riferimento ECRIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. In fase di progettazione e di sviluppo si applica l’articolo 11.

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo, che includa un rappresentante del garante europeo della protezione dei dati e un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che le fornisce la consulenza tecnica relativa al sistema ECRIS-TCN e all’implementazione di riferimento ECRIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. In fase di progettazione e di sviluppo si applica l’articolo 11.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), operativo dal 2012, consente alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere dallo Stato membro di cittadinanza informazioni complete sulle precedenti condanne pronunciate a carico di un cittadino dell'UE.

Sebbene il sistema si sia dimostrato uno strumento estremamente utile per la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, è stata anche individuata una lacuna al suo interno. Il suo utilizzo per verificare i precedenti penali di cittadini di paesi terzi è infatti complesso e inefficiente. A seguito di numerosi inviti del Consiglio europeo e del Consiglio "Giustizia e affari interni" a migliorare il sistema esistente, il 19 gennaio 2016 la Commissione ha pubblicato la proposta di direttiva COM(2016) 7 final, che prevede l'istituzione di un sistema decentrato con un indice "hit/no hit" che consentirebbe alle autorità competenti di individuare rapidamente quali Stati membri sono in possesso di informazioni sui precedenti penali relative a cittadini di paesi terzi.

Tuttavia, gli sviluppi successivi hanno dimostrato che un indice "hit/no hit" decentrato non sarebbe uno strumento adeguato per lo scambio tecnico dell'elevato numero di impronte digitali pseudonimizzate necessario per rendere efficace il sistema. Il problema viene affrontato nel presente regolamento ECRIS-TCN, che istituisce una banca dati centralizzata contenente esclusivamente informazioni necessarie all'identificazione, quali le impronte digitali, i dati alfanumerici e le immagini del volto. Tale banca dati sarebbe gestita da eu-LISA e monitorata dal garante europeo della protezione dei dati.

La direttiva ECRIS, che introduce le principali modifiche al sistema ECRIS, è mantenuta. Il regolamento ECRIS-TCN stabilisce la creazione e la gestione di un sistema centralizzato, le responsabilità dei titolari del trattamento e i diritti di accesso a tale banca dati centralizzata.

Posizione del relatore

Con il presente progetto di relazione, il relatore ha voluto mantenere il regolamento in linea con le decisioni politiche adottate in precedenza per la direttiva, per la quale il Parlamento ha già un mandato.

È tuttavia importante precisare la distinzione tra il sistema ECRIS e il sistema centralizzato denominato sistema ECRIS-TCN. Il sistema ECRIS-TCN consente a un'autorità competente di stabilire soltanto dove siano conservate le informazioni sui precedenti penali e non quali siano tali informazioni. Al fine di ottenere i dettagli sull'effettiva condanna penale, l'autorità competente deve comunque utilizzare il tradizionale sistema ECRIS per inoltrare richiesta allo Stato membro competente.

Pertanto, il relatore ha introdotto un emendamento per precisare che un riscontro positivo nel sistema ECRIS-TCN, di per sé, non dovrebbe essere utilizzato per influire su una decisione giudiziaria venendo meno al principio dell'uguaglianza davanti alla legge, al diritto a un equo processo, alla presunzione di innocenza o al divieto di discriminazione in generale.

Per far sì che la direttiva e il regolamento continuino a essere compatibili, il relatore ha mantenuto la posizione del Parlamento secondo la quale si dovrebbe procedere con l'interoperabilità, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero avere un accesso diretto al sistema ECRIS-TCN per l'adempimento dei loro compiti ufficiali e gli Stati membri, qualora dispongano di informazioni fornite da paesi terzi sulla base di accordi bilaterali conformi alla legislazione dell'Unione in materia di condanne, dovrebbero poter inserire tali informazioni nel sistema centrale in presenza di determinate garanzie.

Riguardo all'accesso per Europol, il progetto di relazione precisa che la limitazione imposta a Europol nel regolamento in oggetto non impedisce alla stessa di condividere con paesi terzi informazioni ricevute dagli Stati membri attraverso il normale sistema ECRIS (coperto dalla direttiva), laddove ciò sia in linea con i suoi compiti ufficiali e solo previo consenso degli Stati membri in questione.

Il relatore ritiene che le immagini del volto dovrebbero essere incluse, ogni qual volta siano raccolte dagli Stati membri a tali fini, dal momento in cui il sistema ECRIS-TCN diventerà operativo. Ciò perché, non appena nel sistema saranno possibili ricerche di immagini del volto, tali ricerche saranno utili ed effettivamente possibili soltanto se saranno già presenti dati relativi a immagini del volto inseriti per precedenti condanne. Il progetto di relazione chiede alla Commissione di presentare una relazione sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria all'utilizzo di tali immagini del volto per la funzionalità di ricerca entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento.

Il progetto di relazione prevede il medesimo ampliamento dell'ambito di applicazione presente nella direttiva, volto a consentire controlli sulle precedenti condanne penali delle persone che dovranno lavorare con minori o con soggetti vulnerabili (per esempio gli anziani). Consente inoltre alle persone che richiedono l'accesso al sistema ECRIS-TCN di ricevere una dichiarazione che certifica che la ricerca nel sistema centrale non ha prodotto alcun riscontro positivo (il che risulterebbe molto utile per i cittadini di paesi terzi a fini occupazionali).

Comprende inoltre modifiche del regime di protezione dei dati, volte a garantire che vi siano adeguati livelli di formazione e che si dia rapidamente seguito alle richieste di rettifica e cancellazione.

ECRIS-TCN non è una banca dati tradizionale, ma uno strumento per agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri. Affinché il sistema ECRIS-TCN rifletta con precisione le informazioni sui precedenti penali detenute dagli Stati membri e risulti utile, occorre che la conservazione dei dati identificativi all'interno del sistema ECRIS-TCN sia in linea con la conservazione dei dati dei casellari giudiziali nazionali. In caso contrario, si potrebbe verificare una discordanza tra il periodo durante il quale è possibile individuare e richiedere con facilità ad altri Stati membri i casellari giudiziali di cittadini di paesi terzi e quello durante il quale è possibile farlo per i cittadini dell'UE. Ciò comprometterebbe la finalità stessa del sistema ECRIS-TCN e creerebbe, in pratica, una disparità iniqua tra cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi.

Infine, il relatore ritiene che qualsiasi riferimento alla potenziale uscita del Regno Unito dall'UE per quanto concerne specifici atti legislativi sollevi preoccupazioni giuridiche e debba essere eliminato, dal momento che le conseguenze deriverebbero direttamente dall'applicazione del diritto primario e dall'accordo di recesso.

PARERE della commissione per i bilanci (6.12.2017)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Relatore (per parere): Bernd Kölmel

BREVE MOTIVAZIONE

Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), creato con successo nell'aprile 2012, facilita lo scambio di informazioni sulle sentenze penali pronunciate nei confronti di singoli individui da parte dei tribunali penali nell'UE. Lo Stato membro di nazionalità deve conservare queste informazioni. Le informazioni sui casellari giudiziari sono scambiate tra gli Stati membri su richiesta, sia per i cittadini dell'UE, sia per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi (TCN). Tuttavia, in assenza di una efficace procedura ad hoc, oggi come oggi le informazioni relative ai cittadini di paesi terzi sono raramente scambiate attraverso l'ECRIS. Fino ad ora gli Stati membri hanno dovuto inviare "richieste generalizzate" a tutti gli altri Stati membri, creando così un notevole onere amministrativo (stimato a 78 milioni di EUR l'anno) per le autorità che non dispongono delle informazioni richieste. Ciò costituisce un importante deterrente all'utilizzo di ECRIS per i cittadini di paesi terzi, facendo sì che il sistema sia utilizzato solo nel 5% di tali casi.

Nel 2016, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica la decisione quadro ECRIS per migliorare tale situazione. Un sistema decentrato per identificare lo Stato membro o gli Stati membri che detengono informazioni sui precedenti penali attraverso un meccanismo di ricerca "hit/no hit" è stato considerato la soluzione più proporzionata e conveniente. Tuttavia, nel frattempo, in risposta all'attuale situazione di sicurezza e ai recenti attentati terroristici in diversi Stati membri, il Consiglio ha privilegiato la condivisione delle informazioni sulle condanne penali come strategia di lotta contro la criminalità e il terrorismo e ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta ambiziosa per l'estensione di ECRIS ai cittadini di paesi terzi, al fine di sfruttare appieno il potenziale di questo sistema.

La nuova proposta è basata su un sistema centralizzato, istituito e gestito da eu-LISA, nel quale cui i dati alfanumerici, le impronte digitali e, laddove disponibili, le immagini del volto dei cittadini di paesi terzi sono conservate a livello di UE. Il relatore accoglie con favore la proposta, che ritiene ben strutturata, e riconosce che questo sistema ha il vantaggio di facilitare l'accesso diretto da parte di Eurojust, Europol e della futura Procura europea, a sostegno dei loro compiti statutari.

Il relatore concorda con la proposta della Commissione di affidare lo sviluppo, la gestione operativa e la manutenzione di ECRIS-TCN a eu-LISA, che è in una buona posizione data la sua ampia esperienza di gestione di altre grandi banche dati centralizzate nell'ambito della giustizia e degli affari interni.

La Commissione calcola che il costo totale per lo sviluppo e la gestione di ECRIS-TCN nel periodo 2018-2020 sarà di circa 13 milioni di EUR (una tantum), compreso il costo di eu-LISA per l'assunzione di cinque agenti contrattuali nella fase di sviluppo. Il costo corrente per il bilancio dell'UE per la manutenzione del sistema è stimato a 2,1 milioni di EUR l'anno. Il costo una tantum per gli Stati membri è stimato a 13,3 milioni di EUR, con costi annuale ricorrenti per gli Stati membri che si prevede aumentino nel tempo (da circa 6 milioni di EUR all'entrata in vigore fino ad un massimo di 15,4 milioni di EUR) con l'aumentare del numero di ricerche.

Il costo per il bilancio dell'UE, da coprire nell'ambito del programma "Giustizia" per il periodo 2018-2020 e in gran parte trasferito alla linea di bilancio eu-LISA, è compatibile con l'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP). Dal 2021 in poi, l'impatto di bilancio dovrebbe essere limitato ai costi ricorrenti per la manutenzione del sistema, da includere nel bilancio di eu-LISA a titolo del prossimo QFP. Ciascuno Stato membro dovrebbe sostenere i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione di ECRIS-TCN, dei propri casellari giudiziari e delle banche dati delle impronte digitali nazionali.

Il relatore ritiene che il costo stimato di questa proposta per il bilancio UE sia ragionevole e proporzionato. Sebbene il costo della nuova proposta sia notevolmente superiore a quello della proposta del 2016, sia per il bilancio dell'UE che per gli Stati membri, occorre considerare anche che vi saranno notevoli risparmi (stimati a sino 78 milioni di EUR) in termini di oneri amministrativi per le autorità degli Stati membri. Tuttavia, il relatore invita la Commissione, eu-LISA e gli Stati membri a garantire il massimo livello di efficienza dei costi durante l'avvio e l'implementazione di ECRIS-TCN.

Inoltre, il relatore sottolinea che ECRIS-TCN dovrebbe essere progettato in modo da facilitare la futura partecipazione a un servizio di abbinamento biometrico automatizzato condiviso, utilizzando un software di riconoscimento facciale per una più efficace identificazione in un momento successivo. Egli sottolinea inoltre la necessità di garantire che il sistema potrà essere adeguato alle esigenze future al fine di incrementarne l'interoperabilità con altre banche dati a livello dell'UE.

Infine, il relatore rafforza alcune disposizioni in materia di segnalazione e valutazione, al fine di consentire all'autorità di bilancio di seguire da presso lo sviluppo e il funzionamento precoce del nuovo ECRIS-TCN in vista delle future decisioni di bilancio.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

16 bis.  eu-LISA è dotato di finanziamenti e personale adeguati per esercitare le responsabilità di cui all'articolo 11.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell’infrastruttura di comunicazione, del software di interfaccia e dell’implementazione di riferimento ECRIS sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

1.  Le spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell’infrastruttura di comunicazione, del software di interfaccia e dell’implementazione di riferimento ECRIS sono a carico del bilancio generale dell’Unione. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e senza pregiudizio del quadro della procedura annuale di bilancio.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 3s4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Entro [sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema ECRIS-TCN. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

3.  Entro [sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema ECRIS-TCN. La relazione include una panoramica dell'andamento attuale dei costi e dell'evoluzione del progetto, una valutazione dell'impatto finanziario, nonché informazioni su eventuali problemi tecnici e i rischi suscettibili di ripercuotersi sui costi complessivi del sistema a carico del bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 31.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  In caso di ritardo nel processo di sviluppo, il Parlamento europeo e il Consiglio sono immediatamente informati dei motivi del ritardo, nonché del suo impatto finanziario e sul calendario.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Una volta concluso lo sviluppo, si presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra lo svolgimento del progetto e le eventuali variazioni rispetto alle diverse fasi e punti chiave del progetto, e fornisce una valutazione finale dei costi sostenuti e della dotazione tecnica del sistema.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  In caso di aggiornamento del sistema, è presentata una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra i costi connessi a tale aggiornamento.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Due anni dopo l’entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema ECRIS-TCN e dell’implementazione di riferimento ECRIS, compresa la loro sicurezza, basata in particolare sulle statistiche del funzionamento e dell’uso del sistema ECRIS-TCN e sullo scambio, tramite l’implementazione di riferimento ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziali.

4.  Due anni dopo l’entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema ECRIS-TCN e dell’implementazione di riferimento ECRIS, compresa la loro sicurezza e il loro costo, basata in particolare sulle statistiche del funzionamento e dell’uso del sistema ECRIS-TCN e sullo scambio, tramite l’implementazione di riferimento ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziali.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Tre anni dopo l’entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale del sistema ECRIS-TCN e dell’implementazione di riferimento ECRIS. Tale valutazione globale comprende una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell’incidenza sui diritti fondamentali, una valutazione della perdurante validità dei principi di base, una valutazione della sicurezza del sistema e delle eventuali implicazioni per le future attività, e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Due anni dopo l'entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione globale del sistema ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS. Tale valutazione globale comprende una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell’incidenza sui diritti fondamentali, nonché del loro costo, una valutazione della perdurante validità dei principi di base, una valutazione della sicurezza del sistema e delle eventuali implicazioni per le future attività, e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un sistema centralizzato per l’identificazione degli Stati membri che detengono informazioni relative alle condanne di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) per integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN)

Riferimenti

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

11.9.2017

Relatore per parere

       Nomina

Bernd Kölmel

11.7.2017

Approvazione

4.12.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

3

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Howarth, Joachim Zeller

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN

Riferimenti

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.6.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

CONT

12.10.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Esame in commissione

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Approvazione

25.1.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Anna Záborská

Deposito

1.2.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2018
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