RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

27.4.2018 - (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Claudia Țapardel


Procedura : 2016/0411(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0150/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0818),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0531/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0150/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Tenendo conto che la Commissione sta attualmente esaminando il regolamento (CE) n. 1008/2008, comprese le sue disposizioni in materia di wet lease e il loro possibile impatto sui lavoratori e consumatori, processo che potrebbe condurre a tempo debito a una revisione generale del regolamento (CE) n. 1008/2008, la portata del presente emendamento dovrebbe essere limitata all'allineamento del regolamento agli obblighi internazionali di cui sopra.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Regolamento (CE) n. 1008/2008

Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

salvo diverse disposizioni contenute in un accordo internazionale concluso dall'Unione, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(b) salvo diverse disposizioni contenute in un accordo internazionale di wet lease firmato dall'Unione, basato su un esistente accordo sul trasporto aereo sottoscritto prima del 1° gennaio 2008, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • [1]  GU L 345 del 13.10.2017, pag. 126.

MOTIVAZIONE

Noleggio con equipaggio ("wet lease"): uno strumento cruciale per la crescita del settore europeo dell'aviazione

La creazione di un mercato unico europeo dell'aviazione 25 anni fa ha generato un sostanziale incremento nel numero dei viaggi aerei e ha trasformato il settore in un volano per la crescita economica e l'occupazione, agevolando gli scambi e consentendo alle persone di spostarsi liberamente tra un numero crescente di destinazioni a un costo inferiore. A tal fine, gli aeromobili noleggiati con equipaggio possono fungere da strumento per generare e sostenere la crescita del settore europeo dell'aviazione, assolutamente indispensabile per le operazioni del mercato attuale e per conferire ai vettori aerei capacità flessibile per soddisfare specifiche esigenze operative o stagionali di durata limitata.

Le compagnie aeree si avvalgono dei contratti di wet lease per una serie di motivi, ivi inclusi la carenza di personale di bordo, le questioni inerenti all'addestramento e il fermo operativo di un aeromobile a causa di problemi tecnici, per citarne alcuni.

Le opinioni del relatore

La Commissione propone di modificare l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b, del regolamento n. 1008/2008, creando la possibilità di revocare le condizioni restrittive che si applicano ai contratti di wet lease di aeromobili immatricolati in un paese terzo, laddove un accordo internazionale stipulato dall'Unione comprenda uno specifico regime di wet lease. La proposta della Commissione è estremamente succinta ed è stata presentata come una questione di natura puramente "tecnica", col presupposto di garantire semplicemente la coerenza giuridica tra il diritto dell'UE e gli accordi internazionale in vigore.

Se, da un lato, ciò è vero da un punto di vista teorico, la modifica potrebbe tuttavia generare profonde ripercussioni per il mercato europeo dell'aviazione, in particolare per quanto riguarda le norme sociali e i diritti dei passeggeri. In funzione di quanto negoziato, potrebbe comportare l'apertura del mercato dell'UE alla stipula, senza restrizioni, di contratti di wet lease di aeromobili immatricolati in paesi terzi. In una prospettiva di lungo termine, i limiti temporali e la stagionalità potrebbero essere accantonati qualora il wet lease divenga un elemento permanente dei modelli aziendali delle compagnie aeree. In pratica, ciò significherebbe che solo il ricorso ad aeromobili ed equipaggi di paesi terzi consentirebbe di tenere il passo della crescita, a scapito degli Stati membri, e implicherebbe un potenziale impatto negativo sulla qualità dei servizi per i passeggeri, nonché l'abbassamento del livello delle norme sociali per i dipendenti. I contratti di wet lease potrebbero al contempo condurre alla creazione di "compagnie aeree virtuali dell'UE", che operano con certificati di operatore aereo (COA) rilasciati da paesi terzi ed esternalizzano costantemente le proprie attività.

Per tali motivi, il relatore ritiene opportuno che la pratica del wet lease continui a essere, in linea di principio, di natura eccezionale e temporanea. Non dovrebbe né incidere negativamente sul regolare funzionamento del mercato europeo dell'aviazione né fornire mezzi per eludere gli obblighi imposti ai titolari di COA rilasciati nell'UE.

Il progetto di relazione intende pertanto trovare il giusto equilibrio tra la necessità di conferire all'Unione una flessibilità sufficiente per negoziare accordi internazionali e, al contempo, difendere i diritti e i principi fondamentali dell'UE in qualsivoglia circostanza.

Non è semplice ottenere un tale equilibrio, ma il relatore ritiene giusto agire in tal senso per garantire conformità con la politica e l'approccio consolidati che l'UE ha da sempre adottato nei confronti della pratica del wet lease di aeromobili immatricolati in paesi terzi, come chiaramente descritto dal considerando 8 del regolamento UE n. 1008/2008:

"per evitare l'eccessivo ricorso a contratti di utilizzazione di aeromobili immatricolati in paesi terzi, in particolare di wet lease, è opportuno che tale possibilità sia riservata in circostanze eccezionali, quale una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario, che sia strettamente limitata nel tempo e che siano rispettate norme di sicurezza equivalenti a quelle contenute nella normativa comunitaria e nazionale".

***

Attualmente, al noleggio con equipaggio di aeromobili immatricolati in paesi terzi si applica un periodo di 7+7 mesi; il relatore propone di concedere una deroga a tale norma generale, a condizione che l'operazione di wet lease continui a essere di carattere eccezionale anche a seguito della scadenza di tale periodo di 7+7 mesi. L'autorità competente dello Stato membro è tenuta a svolgere ulteriori verifiche sul persistere di tale condizione di eccezionalità. Nella pratica, ciò significa che l'autorità ha facoltà di consentire al vettore di procedere al noleggio di un aeromobile con equipaggio proveniente da un paese terzo per un periodo superiore a quattordici mesi consecutivi, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- in primo luogo, deve essere già in atto un accordo sui trasporti aerei (ATA) tra l'UE e il paese terzo interessato e il contratto di wet lease in esso contenuto deve disporre espressamente l'abolizione reciproca delle restrizioni attualmente stabilite dalla legge applicabile alle operazioni di noleggio. L'Unione e il paese terzo dovranno reciprocamente adattare le loro leggi e i loro regolamenti per dare attuazione al contratto di wet lease, attribuendo particolare attenzione alle condizioni sociali e di lavoro, nonché ai diritti dei passeggeri;

- in secondo luogo, l'autorità competente dovrebbe concedere il rinnovo/la proroga dell'autorizzazione al noleggio esclusivamente se è dimostrato che, nel corso del periodo iniziale di quattordici mesi, le operazioni in regime di wet lease tra i vettori dell'UE e quelli del paese terzo sono state svolte in condizioni di reciprocità effettiva in termini di pari opportunità di accesso al mercato, che non si è verificato un comprovato abbassamento del livello delle norme di sicurezza e sociali e che i diritti garantiti ai passeggeri sono equiparabili a quelli applicati nell'UE;

- in terzo luogo, l'autorità competente verifica che l'UE e il paese terzo in questione godono di condizioni sociali ed economiche analoghe e hanno già conseguito un grado di cooperazione molto elevato in questioni normative quali la sicurezza aerea, la concorrenza, la protezione sociale e ambientale, nonché la tutela dei consumatori. Si tratta di un requisito essenziale per garantire che le compagnie aeree dell'UE che operano accordi di wet lease con COA rilasciati da paesi terzi applichino sempre norme analoghe a quelle in vigore nell'UE. In tale modo si possono prevenire i possibili effetti collaterali derivanti dall'accordo, segnatamente le distorsioni del mercato, la concorrenza sleale e il dumping sociale.

Il relatore desidera ricordare che, se da un lato è comprensibile la necessità di prorogare il wet lease oltre i termini attualmente consentiti dal diritto dell'Unione, dall'altro ciò non dovrebbe incidere in nessun modo né sulle norme sociali e ambientali europee né sui diritti dei passeggeri e sugli obblighi in materia di sicurezza.

Lavori futuri

Come emerge dalla comunicazione "un'Europa aperta e connessa", pubblicata dalla Commissione nel giugno 2017, il settore europeo dell'aviazione sta attraversando una fase di profondo cambiamento e, per potere rimanere competitivo a livello mondiale e cogliere le opportunità generate dall'apertura dei mercati, occorrono solerti interventi politici.

La comunicazione indica, in generale, che l'Unione europea deve agevolare la crescita e, al contempo, sostenere i livelli più elevati di norme in materia di condizioni sociali e di lavoro, nonché difendere i diritti dei passeggeri. Gli oneri di servizio pubblico e le regole in materia di proprietà e controllo dei vettori aerei sono solo alcuni dei temi da affrontare nel prossimo futuro.

Alla luce di tutto ciò, il relatore ritiene opportuno che la Commissione europea presenti, entro un periodo di tempo adeguato, una revisione completa del regolamento n. 1008/2008, basata su uno studio di impatto che identifichi gli strumenti di politica necessari per garantire il successo del settore europeo dell'aviazione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Riferimenti

COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.12.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

19.1.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Claudia Țapardel

27.3.2017

 

 

 

Esame in commissione

27.2.2018

12.4.2018

 

 

Approvazione

25.4.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

22

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

Deposito

27.4.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

25

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Renaud Muselier, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

22

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2018
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