RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali

9.10.2018 - (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatori: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton
(Commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)
  Relatore per parere (*):
Santiago Fisas Ayxelà
Commissione per la cultura e l'istruzione
  (*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2017/0158(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0375),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0227/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0308/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo24 e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo25 è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

(1)  Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo24 e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo25 è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dal traffico illegale, dalla perdita o dalla distruzione di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

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24 COM(2016) 50 final.

24 COM(2016) 50 final.

25 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6-21.

25 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6-21.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  In considerazione dell'impegno dell'Unione a favore di processi equi e del risarcimento delle vittime, nonché dell'atto costitutivo e delle convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla conservazione del patrimonio, è necessario garantire la restituzione degli oggetti commerciati, scavati od ottenuti in modo illegale. Per quanto riguarda lo sfruttamento dei popoli e dei territori che solitamente conduce al commercio e al traffico illegali di beni culturali, in particolare se il commercio e il traffico illegali hanno origine in un contesto di conflitto armato, è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle caratteristiche regionali e locali dei popoli e dei territori, piuttosto che del valore di mercato della produzione culturale.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi.

(2)  I beni culturali spesso rivestono una notevole importanza culturale, artistica, storica, religiosa e scientifica. Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, anche perché apporta un valore simbolico e costituisce la memoria culturale dell'umanità. Arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e li accomuna nella consapevolezza di una memoria condivisa e nello sviluppo della civiltà, pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. I saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma ora tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali. Fino a quando sarà possibile dedicarsi a un proficuo commercio di beni culturali illegalmente riportati alla luce e ottenerne un profitto senza rischi significativi, gli scavi e i saccheggi continueranno. Il valore economico e artistico del patrimonio culturale crea una forte domanda sul mercato internazionale, mentre l'assenza di solide misure legislative internazionali o della relativa applicazione fa sì che i beni in questione finiscano nell'economia sommersa. Il saccheggio di siti archeologici e il commercio di oggetti del patrimonio culturale portati alla luce illegalmente sono reati gravi, che provocano danni notevoli alle persone direttamente o indirettamente interessate. Il commercio illegale di beni culturali contribuisce in molti casi all'omogeneizzazione culturale forzata o all'espulsione, mentre il saccheggio e la razzia di beni culturali conduce, fra l'altro, alla disgregazione delle culture. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'importazione nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi, in particolare di beni culturali provenienti da paesi terzi interessati da conflitti armati, in special modo se tali beni sono stati esportati da organizzazioni terroristiche o della criminalità organizzata.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Le autorità competenti dei paesi terzi non sempre dispongono di capacità sufficienti per combattere il traffico di beni culturali, le transazioni e il commercio illegali. Esse possono anche essere oggetto di corruzione o di altre forme di cattiva amministrazione. Quando i beni culturali sono avulsi dal loro contesto, la popolazione è privata delle sue usanze e degli oggetti o dei luoghi dedicati alla memoria e al culto. Il contesto storico e il valore scientifico degli oggetti vanno persi nel caso di vendita separata di elementi associati. In considerazione della insostituibilità dei beni culturali e dell'interesse pubblico, dovrebbe essere possibile possedere tali oggetti soltanto a determinate condizioni. La procedura di importazione deve prevedere la garanzia del successivo deposito idoneo, la documentazione, l'accessibilità garantita agli istituti accademici e ai musei pubblici e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata.

(3)  Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che determinate importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata nel territorio doganale dell'Unione, sulla base di processi, procedure e strumenti amministrativi esistenti volti a conseguire un'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

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1 bis Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  È opportuno che le norme comuni disciplinino il trattamento doganale dei beni culturali non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione, ossia sia la loro immissione in libera pratica sia il loro vincolo a un regime doganale speciale diverso dal transito.

(4)  È opportuno che le norme comuni disciplinino l'introduzione e l'importazione dei beni culturali non unionali nel territorio doganale dell'Unione.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia ledere il principio della libertà di transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito.

(5)  Ѐ opportuno che le misure di controllo da adottare in merito alle zone franche (e ai cosiddetti "porti franchi") abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, al fine di evitare che il presente regolamento sia aggirato mediante il ricorso alle zone franche, che rappresentano potenziali contesti per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell'Unione. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione, tranne qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine o dal paese terzo in violazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

(6)  È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 (la "convenzione UNESCO del 1970"), e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine.

(7)  È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti, creati, rimossi o rubati in seguito a scavi terrestri o subacquei, o del paese che ha con i beni culturali una connessione così stretta da proteggerli come proprietà culturale nazionale disciplinandone l'esportazione dal suo territorio dopo che sono stati rimossi legalmente dal paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine. In casi eccezionali, qualora non sia possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e l'autorità competente consideri tale circostanza ben documentata e sostenuta da prove, o se i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'impiego temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, e il detentore non è in grado di fornire i documenti richiesti, in quanto tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni culturali dal paese di origine, la domanda è accompagnata dagli opportuni documenti giustificativi e dalle informazioni atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari o che dimostrino mediante prove l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La protezione contro l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illegali dei propri beni culturali degli Stati membri aderenti alla convenzione dell'UNESCO del 1970 è sostenuta attraverso le misure di cui all'articolo 5 di detta convenzione, in cui si chiede di istituire almeno un servizio nazionale per la protezione del patrimonio culturale, dotato di un numero sufficiente di personale qualificato. Tale convenzione facilita anche la necessaria collaborazione attiva nel settore della sicurezza e della lotta contro l'importazione illegale di beni culturali, in particolare nelle zone di crisi, con le autorità competenti degli Stati membri che sono parti di tale convenzione. Tali Stati membri dovrebbero tenere fede agli impegni previsti nella convenzione stessa e gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata dovrebbero provvedervi con carattere di urgenza.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Alla luce del fatto che l'articolo 5 della convenzione dell'UNESCO del 1970 prevede l'istituzione di uno o più servizi nazionali, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente, al fine di garantire la protezione dei propri beni culturali contro le importazioni, le esportazioni e i trasferimenti illegali, e in considerazione della necessità di una collaborazione attiva con le autorità competenti dei paesi terzi nel settore della sicurezza e della lotta contro l'importazione illegale di beni culturali, in special modo nelle zone di crisi, gli Stati che sono parti contraenti della convenzione dell'UNESCO del 1970 dovrebbero rispettare gli impegni previsti da tale convenzione e gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata sono tenuti a provvedervi con carattere di urgenza.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di 250 anni per tutte le categorie di beni culturali. Tale soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

(8)  Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso le frontiere esterne dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età e di valore. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima per la maggior parte delle categorie di beni culturali, conformemente al regolamento (CE) n. 116/2009 e alle disposizioni della convenzione dell'UNESCO del 1970 e della convenzione dell'UNIDROIT del 1995, nonché una soglia finanziaria per determinate categorie di beni culturali di cui all'allegato I. A determinate categorie di beni culturali non dovrebbe applicarsi una soglia finanziaria in quanto necessitano di una protezione rafforzata a causa di un maggiore rischio di furto, perdita o distruzione. La soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.

(10)  Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici ed elementi di monumenti, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente del primo Stato membro di in cui è prevista l'importazione prima dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo, o dimostrare mediante prove l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari. Tenuto debito conto del rischio e dell'applicazione dei principi di due diligence, l'esportazione lecita dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, dovrebbe essere comprovata mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova (certificati di esportazione o licenze di esportazione rilasciati dal paese di origine, un documento standardizzato conforme allo standard rappresentato dall'Object ID, che rappresenta lo standard internazionale per descrivere gli oggetti culturali, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto), atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora i documenti giustificativi non siano disponibili, la domanda dovrebbe includere una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo ed entro i termini specificati.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Tenuto conto della particolare natura dei beni, il ruolo degli esperti culturali all'interno delle autorità doganali è estremamente importante in quanto essi dovrebbero potere, ove necessario, richiedere ulteriori informazioni al dichiarante e analizzare i beni culturali mediante un esame fisico.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. Le autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali beni culturali, conservare l'originale dei documenti rilevanti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

(11)  Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione elettronica, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento elettronico standardizzato. È opportuno utilizzare un documento standardizzato secondo lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. La dichiarazione elettronica dovrebbe includere anche i certificati o le licenze di esportazione rilasciati dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, fornendo la prova che i beni culturali in questione sono stati esportati da tale paese a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese di origine o paese terzo o fornendo la prova dell'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari. Nel caso in cui la legislazione del paese di origine o del paese terzo non preveda il rilascio di licenze o di certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore dovrebbe contenere altresì qualsiasi altro documento giustificativo ed elementi di prova appropriati, tra cui titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi e documenti di trasporto. Tali beni culturali dovrebbero essere registrati per via elettronica e al dichiarante dovrebbe essere fornita una copia dei documenti rilevanti in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno. Le informazioni fornite alle autorità competenti sotto forma di dichiarazione elettronica dovrebbero consentire loro di adoperarsi ulteriormente qualora, sulla base di un'analisi del rischio, ritengano che tali beni possano essere oggetto di un'importazione illegale.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

(12)  L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, di arti dello spettacolo, di conservazione, di restauro, di digitalizzazione e di ricerca accademica e ai fini di una collaborazione tra musei o altri enti senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali, non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore. I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere commerciali e di saloni d'arte internazionali non dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore. Tuttavia, qualora i beni culturali siano acquisiti e rimangano all'interno del territorio dell'Unione, dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore, a seconda della categoria dei beni culturali.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.

(13)  È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale con l'intento di restituirli al loro paese di origine o al paese terzo dal quale sono stati legalmente esportati, quando la situazione lo consente, senza la presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201627. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(14)  Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima e finanziaria per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato I a seguito di modifiche della nomenclatura combinata, e di stabilire un secondo allegato (allegato II) con un elenco di paesi e codici della nomenclatura combinata basati sulle "Liste rosse degli oggetti culturali a rischio" redatte e modificate dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM). È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201627. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

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27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28.

(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, garantendo nel contempo condizioni adeguate per la conservazione e tenendo debitamente conto della particolare natura dei beni culturali. Tali modalità dovrebbero applicarsi anche ai modelli e ai moduli elettronici standardizzati per le domande di licenza di importazione, e per quanto concerne un elenco delle motivazioni in base alle quali tale domanda potrebbe essere respinta, nonché alle dichiarazioni dell'importatore e ai documenti di cui sono corredate, così come a ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento per via elettronica degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013. L'istituzione di tale banca dati può far parte del programma di lavoro stabilito a norma dell'articolo 280 di detto regolamento. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28.

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28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le disposizioni applicabili in materia di controllo e verifica doganali sono quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

(16)  È opportuno raccogliere per via elettronica informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali e far sì che siano condivise tra gli Stati membri e la Commissione, affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. Ai fini della trasparenza e del controllo pubblico, è opportuno rendere pubbliche quante più informazioni possibile. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere per via elettronica informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali29 mirano tra l'altro a rafforzare le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

(17)  La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali mirano tra l'altro a rafforzare la formazione e le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

__________________

__________________

29 COM/2014/0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

29 COM/2014/0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  È necessario istituire campagne di sensibilizzazione rivolte agli acquirenti di beni culturali per quanto riguarda il rischio rappresentato dai beni illegali e assistere gli operatori del mercato nella loro comprensione e applicazione del presente regolamento. Nella diffusione di tali informazioni gli Stati membri dovrebbero coinvolgere i pertinenti punti di contatto nazionali e altri servizi di fornitura di informazioni.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)  La Commissione dovrebbe assicurare che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) beneficino di un'assistenza tecnica adeguata agevolando lo scambio di informazioni con le stesse ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento. Le MPMI stabilite nell'Unione che importano beni culturali dovrebbero pertanto beneficiare del programma COSME istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione.

(18)  Gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre notificare alla Commissione i casi in cui si applicano sanzioni. È auspicabile conseguire condizioni di parità e un approccio coerente e quindi è opportuno che le sanzioni in ciascuno Stato membro siano simili per natura ed effetto.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché la Commissione possa adottare norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

(19)  È opportuno che la Commissione adotti senza indugio norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli elettronici standardizzati appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per l'entrata dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per l'introduzione e l'importazione dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non si applica ai beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione.

Il presente regolamento si applica ai beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine o dal paese terzo in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese di origine o di tale paese terzo.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "beni culturali": qualsiasi oggetto di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;

a)  "beni culturali": qualsiasi pezzo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate negli allegati e soddisfa le soglie di età minima e finanziaria ivi indicata;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  "importazione di beni culturali":

 

i. immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

 

ii. vincolo di beni a una delle seguenti categorie di regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013:

 

a. deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche,

 

b. uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale,

 

c. perfezionamento attivo;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio sono stati creati o scoperti i beni culturali;

b)  "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio i beni culturali sono stati creati, scoperti, rimossi, o rubati in seguito a scavi terrestri o subacquei, o un paese che ha con i beni culturali una connessione così stretta da proteggerli come proprietà culturale nazionale disciplinandone l'esportazione dal suo territorio dopo che sono stati rimossi legalmente dal paese in cui i beni culturali stati creati o scoperti;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in modo permanente in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

c)  "paese terzo": l'ultimo paese diverso dal paese di origine in cui i beni culturali sono stati detenuti prima di essere stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  "in modo permanente": per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione;

soppresso

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 2 - paragrafo 1 - lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)  "Object ID": lo standard internazionale adottato dall'UNESCO per descrivere i beni culturali e che riunisce un insieme unico di dati sui beni culturali;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h ter)  "autorità competenti": le autorità designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione e per la registrazione delle dichiarazioni degli importatori

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare la soglia di età minima nella terza colonna della tabella dell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.

2.  A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato I a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare le soglie di età minima e di valore nell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 116/2009.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare l'allegato II che elenca i paesi e le categorie di oggetti in relazione ai quali esiste un particolare rischio di traffico illegale, sulla base della banca dati delle liste rosse di beni culturali a rischio pubblicata dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM). La Commissione provvede affinché l'allegato II sia periodicamente aggiornato.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione

Introduzione e importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'immissione in libera pratica di beni culturali e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

1.  È vietata l'introduzione di beni culturali rimossi dal territorio di un paese di origine in violazione del diritto internazionale e delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo.

 

L'importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è consentita solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  L'avvenuta importazione di beni culturali non è considerata prova di legittima provenienza o proprietà.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica;

a)  all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici, di arti dello spettacolo, di conservazione, di restauro, di digitalizzazione, di ricerca accademica e di collaborazione tra musei o altri enti senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere commerciali e di fiere d'arte internazionali non dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore. Tuttavia, qualora i beni culturali siano acquisiti e rimangano all'interno del territorio dell'Unione, dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore, a seconda della categoria dei beni culturali;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo esplicito di garantirne la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione.

b)  al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo di garantirne la sicurezza o la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione, con l'intento di restituire tali beni al loro paese di origine o al paese terzo verso cui sono stati legalmente esportati, quando la situazione lo consente;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  ai beni culturali restituiti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/60/UE;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali a fini di protezione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti c) d) e h) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una licenza di importazione alle autorità doganali.

1.  L'importazione nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti A1 e A2 dell'allegato I è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione alle autorità doganali.

 

Il presente articolo si applica unicamente ai beni di cui al primo comma se figurano nell'elenco dei paesi e dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato II, se tale elenco è utilizzato per il paese di origine dal quale sono esportati i beni culturali e se il paese di origine dei beni culturali è noto.

 

Il presente articolo si applica anche ai beni culturali elencati unicamente nell'allegato II e importati nel territorio doganale dell'Unione da un paese di origine o da un paese terzo.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora tuttavia il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970"), la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2.  Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente del primo Stato membro in cui è prevista l'importazione. La domanda deve essere accompagnata da un appropriato documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari. La domanda contiene:

 

- certificati di esportazione o titoli di esportazione;

 

- un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;

 

- titoli di proprietà;

 

- fatture;

 

- contratti di vendita;

 

- documenti assicurativi o di trasporto;

 

Qualora i documenti giustificativi non siano disponibili, la domanda include anche una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Nonostante il paragrafo 2, in casi eccezionali in cui:

 

a) non è possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e tale circostanza è considerata dall'autorità competente adeguatamente documentata e suffragata da elementi di prova; o

 

b) i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, ma il titolare non è in grado di fornire i documenti di cui al paragrafo 2 poiché tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni culturali dal paese di origine,

 

la domanda è accompagnata da documenti giustificativi appropriati e informazioni attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di di tali disposizioni legislative e regolamentari.

 

I documenti di accompagnamento includono:

 

- certificati di esportazione o titoli di esportazione;

 

- un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;

 

- titoli di proprietà;

 

- fatture;

 

- contratti di vendita; nonché

 

- documenti assicurativi o di trasporto;

 

Qualora i documenti di accompagnamento non siano disponibili, la domanda include anche una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità competente dello Stato membro di entrata verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

3.  L'autorità competente del primo Stato membro in cui è prevista l'importazione verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante o aggiuntivo entro ventuno giorni dalla ricezione della domanda.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. La domanda può essere respinta sulla base delle seguenti motivazioni:

4.  L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. In caso di rilascio della licenza di importazione, l'autorità competente registra tale licenza per via elettronica. L'autorità competente respinge la domanda sulla base delle seguenti motivazioni:

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

a)  se non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'esportazione o in mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari; oppure, nei casi eccezionali elencati all'articolo 4, paragrafo 2 bis, se sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo in vigore al momento dell'esportazione, o in mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

soppresso

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

c)  l'autorità competente dispone di motivazioni ragionevoli e verificabili per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  se la domanda di licenza di importazione per un bene culturale è stata precedentemente respinta dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione per il medesimo bene culturale e non sono stati forniti ulteriori elementi di prova che non siano già stati presentati in connessione alla domanda respinta;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) se l'esportazione lecita direttamente dal paese di origine non può essere dimostrata mediante documenti giustificativi e di prova appropriati, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, Object ID se disponibile, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  L'autorità competente può respingere la domanda se dinanzi ad autorità giurisdizionali sono pendenti richieste di restituzione o di risarcimento danni presentate dalle autorità del paese di origine.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  Qualora la domanda sia respinta, la decisione amministrativa di cui al paragrafo 4 è accompagnata da una motivazione che comprende informazioni sulla procedura di ricorso e che è comunicata al richiedente interessato al momento della sua adozione.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater.  La domanda include una dichiarazione attestante che gli oggetti non sono stati in precedenza oggetto di una domanda o, in caso di un precedente rifiuto, reca le ragioni del rifiuto e contiene elementi di prova supplementari che non erano disponibili al momento in cui la domanda era stata presa precedentemente in considerazione.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quinquies.  Se uno Stato membro respinge una domanda elettronica, tale rigetto e le motivazioni che ne erano alla base sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. In caso di sospetto di traffico illecito, gli Stati membri informano anche le altre autorità pertinenti quali INTERPOL ed EUROPOL.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Gli Stati membri designano senza indugio le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

6.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello elettronico standardizzato per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento elettronici di tale domanda, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, anch'essi da presentare per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.

1.  L'importazione nel territorio doganale dell'Unione dei beni culturali di cui all'allegato all'allegato I, punti da 3 a 14, parte A, è subordinata alla presentazione da parte del titolare dei beni di una dichiarazione elettronica dell'importatore alle autorità doganali del primo Stato membro in cui è prevista l'importazione.

 

Il presente articolo si applica anche ai beni culturali di cui ai punti A1 e A2 i cui codici della nomenclatura combinata non figurano nell'allegato II.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2.  La dichiarazione dell'importatore è registrata elettronicamente. Essa comprende:

 

a) una dichiarazione firmata dal titolare dei beni la quale attesti che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;

 

b) un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;

 

c) certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese di origine, fornendo prove che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Nonostante il paragrafo 2, in casi eccezionali in cui:

 

a) non è possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e tale circostanza è considerata dall'autorità competente adeguatamente documentata e suffragata da elementi di prova; o

 

b) i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, ma il titolare non è in grado di fornire i documenti di cui al paragrafo 2 poiché tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni dal paese di origine,

 

la dichiarazione dell'importatore consiste in:

 

a) una dichiarazione firmata dal titolare dei beni la quale attesti che i beni culturali sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;

 

b) un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali; nonché

 

c) certificati o licenze di esportazione rilasciati dal paese terzo, fornendo prove che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

 

Nel caso in cui le disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo non prevedano il rilascio di licenze o di certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore contiene anche qualsiasi altro documento giustificativo e prove appropriati, compresi titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi e documenti di trasporto.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

3.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello elettronico standardizzato per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento elettronici di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Micro, piccole e medie imprese

 

La Commissione assicura che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) beneficino di un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata, che comprenda la promozione di punti di contatto nazionali in collaborazione con gli Stati membri e la realizzazione di un sito Internet dedicato contenente tutte le informazioni pertinenti, e agevola lo scambio di informazioni tra le MPMI e i pertinenti punti di contatto nazionali quando riceve richieste di informazioni ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 ter

 

Utilizzo del sistema elettronico

 

1. Tutti gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e i dichiaranti ai sensi degli articoli 4 e 5, ad esempio per quanto concerne lo scambio di dichiarazioni, domande o decisioni, sono effettuati per via elettronica.

 

2. La Commissione istituisce il sistema elettronico di cui al paragrafo 1. Essa adotta atti di esecuzione per stabilire:

 

– le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 1;

 

– le norme dettagliate riguardanti la presentazione, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri mediante il sistema elettronico.

 

Gli Stati membri cooperano con la Commissione per sviluppare, aggiornare e impiegare il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 e per archiviare le informazioni in conformità del presente regolamento.

 

3. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i dichiaranti e le autorità competenti dovrebbero svolgere i propri compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e al regolamento (UE) .../...*

 

__________________

 

1bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

 

* GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2017/0003 (COD).

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Controllo e verifica doganali

 

1.  La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

 

2.  Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia.

 

3.  Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia. Le autorità doganali registrano la dichiarazione dell'importatore attribuendole un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, consegnano al dichiarante una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.

 

4.  Al momento della presentazione di una dichiarazione per l'immissione in libera pratica di beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito, la quantità dei beni deve essere espressa mediante l'unità supplementare indicata nell'allegato.

 

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri che limitano il numero degli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito, comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per autorizzare l'importazione dei beni culturali. Qualora applichino tale limitazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità doganali sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.  Le autorità competenti sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. In caso di trattenimento dei beni culturali, sono garantite adeguate condizioni di conservazione, conformemente alle condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 952/2013, tenendo debitamente conto della particolare natura dei beni.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.

2.  La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è soggetta alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante.

3.  Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi, con la possibilità di prorogarlo di altri tre mesi su decisione motivata delle autorità doganali. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante. Le autorità degli Stati membri provvedono affinché, al momento della restituzione dei beni culturali al paese di origine, quest'ultimo non sia interessato da una crisi armata che non consente di garantire la sicurezza dei beni culturali. In tal caso, il bene culturale rimane nell'Unione fino a quando la situazione nel paese di origine non sia stabilizzata.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le autorità doganali ne informano immediatamente il paese di origine o, qualora non sia possibile determinare in modo attendibile il paese di origine dei beni culturali, il paese terzo, nonché EUROPOL e INTERPOL, a seconda dei casi, dopo aver preso la decisione di cui al paragrafo 1.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali in transito attraverso il territorio dell'Unione possano essere stati esportati in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese di origine, incaricano le autorità doganali di sequestrare temporaneamente tali beni.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Cooperazione amministrativa

Cooperazione amministrativa e utilizzo del sistema elettronico

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

1.  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Può essere sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

2.  È sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013. Un siffatto sistema affronta il ricevimento, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il sistema elettronico di cui al paragrafo 2 può essere consultato dagli Stati membri nel trattamento delle domande presentate in relazione alle licenze di esportazione richieste a norma del regolamento (CE) n. 116/2009. Tali domande possono fare direttamente riferimento alle informazioni contenute nel sistema elettronico.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione,

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione,

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Tali atti di esecuzione sono adottati entro... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento avviene solo ai fini della protezione efficace dalla perdita di beni culturali, della preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e della prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti nell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Tutti i dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità e trattati dallo stesso e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3 e 5, in particolare alla presentazione di informazioni false al fine di importare i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di conseguire condizioni di parità e un approccio coerente gli Stati membri applicano sanzioni che sono simili per natura ed effetto. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nei lavori preparatori per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri cooperano con organizzazioni internazionali quali l'UNESCO, l'Interpol, l'Europol, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e il Consiglio internazionale dei musei, al fine di garantire attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione efficaci, e commissionare attività di ricerca pertinenti e lo sviluppo di norme ove appropriato.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità interessate. Essi possono inoltre ricorrere a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, organizza:

 

i. attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione per le autorità, i punti di contatto nazionali e gli operatori professionali interessati al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento;

 

ii. azioni per promuovere l'effettiva cooperazione dei paesi di origine; e

 

iii. uno scambio di migliori pratiche volto a promuovere l'applicazione uniforme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le pratiche appropriate degli Stati membri in cui già prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vige una legislazione nazionale sull'importazione di beni culturali.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali attività, campagne e azioni si fondano sull'esperienza tratta da programmi attualmente esistenti, compresi quelli promossi dall'OMD e dalla Commissione.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Cooperazione con paesi terzi

 

Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, la Commissione facilita e incoraggia la cooperazione tecnica e operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi.

 

La Commissione può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da...[l'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto].

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di … anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  informazioni relative a violazioni del presente regolamento;

b)  informazioni relative a violazioni del presente regolamento e alle sanzioni applicate;

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi dalla ricezione del questionario per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sulla base delle risposte degli Stati membri ai questionari di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni supplementari relativamente al trattamento delle domande di licenze di importazione. Gli Stati membri provvedono a fornire quanto prima possibile le informazioni richieste.

Motivazione

Per valutare l'attuazione uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, laddove lo ritenga necessario, ottenere maggiori informazioni riguardo al trattamento delle domande di licenze da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento due anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni quattro anni. Tale relazione è resa pubblica. Essa tiene conto dell'attuazione pratica, compreso l'impatto sugli operatori economici dell'Unione, in particolare sulle MPMI. La relazione confronta l'attuazione da parte dello Stato membro, compresa una valutazione del grado di applicazione uniforme del regolamento dalla data della precedente relazione. Tale valutazione tiene conto anche delle disposizioni relative all'istituzione e all'applicazione di sanzioni, nonché della misura in cui esse offrono condizioni di parità tra gli Stati membri. Se necessario, la relazione può formulare raccomandazioni per affrontare l'applicazione inadeguata del presente regolamento da parte degli Stati membri.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La relazione di cui al paragrafo 2 tiene conto dell'impatto del presente regolamento sul campo, ivi incluso il suo impatto sugli operatori economici dell'Unione, comprese le MPMI. La relazione fornisce elementi di prova concernenti le diverse performance nazionali, contiene una valutazione dell'uniformità di attuazione e applicazione del presente regolamento nel periodo interessato e fornisce raccomandazioni per affrontare le carenze attuative da parte degli Stati membri.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Beni culturali di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Beni culturali di cui all'articolo 2 - paragrafo 1 - lettera a

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

 

 

Emendamento

1.

Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

 

 

– scavi e ritrovamenti terrestri o subacquei

9705 00 00

 

– siti archeologici

9706 00 00

 

– collezioni archeologiche

 

2.

Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00 9706 00 00

3.

Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale1bis

9701

4.

Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto1bis

9701

5.

Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale1bis

69149701

 

6.

Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali1bis

Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale1bis diverse da quelle alla categoria 1

9703 00 00

8.

Fotografie, film e relativi negativi1bis

37043705

3706

4911 91 80

 

9.

Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione1bis

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9705 00 00 9706 00 00

11.

Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni

9706 00 00

12.

Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni

37043705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

 

13.

a) Collezioni1ter ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia o anatomia;

9705 00 00

 

b) Collezioni1ter aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico

9705 00 00

14.

Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

9705 00 00 Capitoli 86-89

15.

Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da A.1 ad A.14

 

 

a) aventi fra 50 e 100 anni

 

 

giocattoli, giochi

Capitolo 95

 

articoli di vetro

7013

 

articoli di oreficeria

7114

 

mobili

Capitolo 94

 

strumenti ottici, fotografici o cinematografici

Capitolo 90

 

strumenti musicali

Capitolo 92

 

orologeria

Capitolo 91

 

articoli di legno

Capitolo 44

 

articoli di ceramica

Capitolo 69

 

arazzi

5805 00 00

 

tappeti

Capitolo 57

 

carta da parati

4814

 

armi

Capitolo 93

 

b) aventi più di 100 anni

9706 00 00

______________

1bis Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

1ter Come definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84: "gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato".

Gli oggetti culturali rientranti nelle categorie da A.1 ad A.15 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore alle soglie finanziarie di alla lettera B.

B. Soglie finanziarie applicabili a talune categorie di cui alla lettera A (in EUR)

Valore:

1 (reperti archeologici)

2 (smembramento di monumenti)

9 (incunaboli e manoscritti)

12 (archivi)

15 000

5 (mosaici e disegni)

6 (incisioni)

8 (fotografie)

11 (carte geografiche stampate)

30 000

4 (acquerelli, guazzi e pastelli)

50 000

7 (arte statuaria)

10 (libri)

13 (collezioni)

14 (mezzi di trasporto)

15 (altri oggetti)

150 000

3 (quadri)

Il rispetto delle condizioni relative al valore finanziario deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore finanziario è quello dell'oggetto culturale nel mercato internazionale.

I valori espressi in EUR nell'allegato I sono convertiti e espressi nelle valute nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle valute nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore giornaliero di tali valute, espresso in euro, nel corso del periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in valuta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Allegato I ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I ter

 

Paesi e categorie di oggetti in relazione ai quali esiste un rischio particolare di traffico illecito

 

[Da stabilire a cura della Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)]

MOTIVAZIONE

Contesto

L'Unione europea (UE) conduce una politica commerciale basata sui valori, in linea con i trattati istitutivi e la strategia "Commercio per tutti". Uno degli obiettivi dell'UE è assicurare che la crescita economica e la competitività proseguano di pari passo con la giustizia sociale e il rispetto dei diritti umani.

Recentemente è emerso che le norme generali applicabili agli scambi commerciali di merci non tengono conto di tutte le specificità dell'importazione di beni culturali. Il traffico illecito di beni culturali è collegato alla criminalità organizzata, al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale e provoca anche una perdita del patrimonio culturale nei paesi terzi.

Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha rammentato l'importanza di potenziare con urgenza la lotta contro il commercio illecito di beni culturali e ha chiesto alla Commissione di proporre misure legislative al riguardo. Più di recente, la risoluzione 2347 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la dichiarazione di Firenze firmata dai ministri della Cultura del G7 il 31 marzo 2017 hanno ribadito la necessità di lottare contro il commercio illecito di beni culturali, in particolare per quanto concerne i paesi che stanno attraversando una fase di conflitto e di conflitti interni. Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo sul prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti – intervenire sul finanziamento del terrorismo, adottata il 1º marzo 2018, ha ribadito la necessità di agire a livello dell'UE.

Attualmente la legislazione nazionale degli Stati membri dell'UE si riferisce alla tutela del proprio patrimonio culturale. La presente proposta prevede l'estensione di tale tutela al patrimonio culturale dei paesi terzi, che non è armonizzata a livello dell'UE. Nella normativa dell'UE esistono già norme comuni in materia di esportazione di beni culturali. Per quanto riguarda l'importazione di beni culturali sono in vigore a livello dell'UE solo due specifiche misure restrittive riguardanti la Siria e l'Iraq.

L'attuale proposta mira a recidere il legame tra il traffico di beni culturali e la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, fornendo, nel contempo, certezza giuridica al mercato dell'arte lecito. Essa si basa su precedenti lavori di consessi internazionali di punta quali la Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, nonché la Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. Molto è stato fatto anche a livello di Consiglio d'Europa con la sua Convenzione del 2017 sugli illeciti relativi ai beni culturali[1], e nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane e dell'Interpol con la sua unità specializzata e la banca dati delle opere d'arte rubate.

La Commissione ha messo a punto una serie di strumenti per rafforzare i controlli doganali sui beni culturali, vale a dire:

–  stabilire una definizione comune di beni culturali nel contesto dell'importazione

–  garantire che gli acquirenti e gli importatori esercitino la dovuta diligenza in merito alla legalità dei beni culturali introdotti nell'UE;

–  un sistema di identificazione standardizzato per quanto riguarda l'identità dei beni culturali;

–  introdurre un maggior numero di deterrenti efficaci al traffico di beni culturali;

–  promuovere il coinvolgimento attivo delle parti interessate nella riduzione del traffico.

La Commissione propone un sistema di licenze di importazione per i prodotti ritenuti ad alto rischio nei legami con la criminalità organizzata e i gruppi terroristici come le scoperte archeologiche terrestri o subacquee, gli elementi di monumenti, i manoscritti rari e gli incunaboli di almeno 250 anni. Per gli altri beni culturali è stato previsto un sistema di dichiarazione dell'importatore. Ѐ prevista la standardizzazione degli obblighi documentali all'importazione riguardanti l'identità di ciascun elemento. Le autorità doganali svolgeranno i controlli sulla base di tali documenti e verrebbero autorizzate a confiscare e trattenere temporaneamente qualsiasi tipo di merce non conforme. Inoltre è previsto un sistema di sanzioni per le violazioni.

Lavori parlamentari

Il progetto di relazione relativo a questa proposta è stato affidato a una commissione comune composta da membri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e della commissione per il commercio internazionale (INTA). Un lavoro comune dovrebbe evitare un approccio a compartimenti stagni e utilizzare al meglio le competenze disponibili dato che la commissione IMCO è competente per il coordinamento a livello dell'Unione delle legislazioni nazionali nel settore del mercato interno e per l'Unione doganale, mentre la commissione INTA è responsabile tra l'altro per gli aspetti esterni delle disposizioni doganali e della gestione delle dogane. La commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) è strettamente associata alla procedura, in particolare per quanto riguarda la definizione di beni culturali.

L'obiettivo principale dei correlatori è garantire un adeguato equilibrio tra l'obiettivo di contenere l'importazione illegale di beni culturali e la necessità di garantire che i controlli e gli obblighi supplementari proposti non costituiscano un onere indebito per gli operatori economici del mercato dell'arte che operano nella legalità e per le autorità doganali.

I correlatori ritengono che sia opportuno fornire alle micro, piccole e medie imprese che operano nel mercato dell'arte un'assistenza e un sostegno tecnici adeguati. La Commissione dovrebbe, inoltre, di concerto con gli Stati membri, organizzare attività di formazione e sviluppo delle capacità per garantire l'effettiva attuazione del regolamento. Inoltre, dovrebbero essere attuate anche azioni per promuovere l'effettiva cooperazione dei paesi di origine.

Essi sottolineano l'importanza di mettere in atto il sistema elettronico, pienamente adeguato all'ambiente digitale attuale, per la memorizzazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

Il funzionamento del presente regolamento dovrebbe essere oggetto di valutazione e comunicazione due anni dopo la sua data di applicazione, e successivamente ogni quattro anni, onde tenere conto dell'impatto del presente regolamento e affrontare le sue eventuali carenze.

Finora i correlatori non hanno ancora tratto conclusioni per quanto riguarda alcuni aspetti essenziali del presente regolamento che necessitano di miglioramenti, inoltre portano avanti le consultazioni con le parti interessate pertinenti e la comunità imprenditoriale prima di proporre modifiche in tal senso.

  • [1]  https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221.

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (8.6.2018)

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali
(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Relatore per parere: Santiago Fisas Ayxelà

(*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore l'obiettivo della proposta di lottare contro il riciclaggio di denaro e le fonti alternative di finanziamento del terrorismo, tra cui il trafugamento e il contrabbando di oggetti di antichità, sempre tenendo presente che la tutela del patrimonio culturale deve essere l'obiettivo finale, specialmente alla luce del fatto che quest'anno, il 2018, è l'Anno europeo del patrimonio culturale.

A questo proposito va osservato che occorre trovare un equilibrio tra le misure da adottare per la protezione del patrimonio culturale e quelle a favore del mercato dell'arte, intese a non ostacolare in modo sproporzionato il commercio legittimo di beni culturali attraverso le frontiere esterne.

Il relatore è favorevole a fissare un limite minimo di età di 250 anni per tutte le categorie di beni culturali, che appare in linea con l'obiettivo della proposta. Egli concorda inoltre sul fatto che talune categorie di beni culturali, esposte a un maggiore rischio di saccheggio, perdita o distruzione, richiedano misure di protezione rafforzata.

In primo luogo, per quanto riguarda le misure da adottare a favore del mercato dell'arte, occorre esaminare innanzitutto la legittimità dell'esportazione in funzione delle disposizioni legislative e regolamentari del paese d'esportazione, anziché quelle del paese di origine: il relatore ritiene infatti che l'obbligo di fornire documenti comprovanti la legalità dell'esportazione dal paese di origine costituisca un onere supplementare per il mercato dell'arte. Di conseguenza, occorre eliminare la distinzione operata tra gli Stati firmatari e gli Stati non firmatari della Convenzione dell'UNESCO del 1970 per quanto riguarda rispettivamente l'obbligo di dimostrare la legittimità dell'esportazione dal paese di esportazione o dal paese di origine, giacché tutti gli Stati membri sono obbligati a fornire la prova che l'esportazione dal paese terzo era legittima in base alle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese.

In secondo luogo, benché l'espressione di "titolare dei beni" sia definita nella proposta facendo riferimento all'articolo 5, paragrafo 34, del regolamento (UE) n. 952/2013, è opportuno assicurare che il termine non implichi un aspetto di proprietà, dal momento che chi intende ottenere una licenza di importazione può non essere ancora il proprietario di tali beni.

In terzo luogo, secondo la proposta, l'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici o di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione, e il relatore ritiene che le finalità di restauro dovrebbero rientrare in questa eccezione.

D'altro canto, per quanto concerne le misure da attuare a favore della protezione del patrimonio culturale, si propone in primo luogo di aumentare il periodo di tempo considerato "permanente" da un mese a dieci anni per le categorie di beni di cui alle lettere c), d) e h) dell'allegato, e a un anno per le rimanenti categorie specificate nell'allegato.

Si vuole sottolineare in secondo luogo che, vista la specifica natura dei beni culturali, il ruolo degli esperti presso le autorità doganali è estremamente importante in quanto essi possono, se lo ritengono necessario, richiedere informazioni supplementari da parte del dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali svolgendo una perizia.

In terzo luogo, per quanto riguarda la conservazione dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione in caso di trattenimento temporaneo, a causa della natura particolare di tali beni, devono esservi garanzie minime per la conservazione.

Al fine di agevolare l'adattamento al nuovo regime, il relatore concorda pienamente sull'organizzazione di attività di formazione e di rafforzamento delle capacità da parte degli Stati membri per le autorità e i professionisti interessati, nonché di campagne di sensibilizzazione destinate agli acquirenti. Egli ritiene inoltre che dovrebbero essere resi disponibili sportelli informativi in ciascuno Stato membro, al fine di assistere gli operatori del mercato nel dare attuazione al presente regolamento. Da ultimo, ma non meno importante, è essenziale rafforzare l'amministrazione elettronica, ricorrendo ad adeguati moduli elettronici standardizzati per preparare le dichiarazioni dell'importatore o richiedere licenze di importazione, moduli da presentare e registrare per via elettronica attribuendo loro un numero e una data di registrazione, in parallelo allo sviluppo di un sistema elettronico pienamente operativo per lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, che senz'altro contribuirà a prevenire una scelta opportunistica del foro (il cosiddetto "forum shopping").

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il commercio internazionale e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

(6)  È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione internazionale dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine.

(7)  È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine. Qualora il paese di origine dei beni culturali non possa essere determinato in modo attendibile, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dall'ultimo paese in cui sono stati detenuti prima di essere spediti nell'Unione ("paese di esportazione") in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Considerando che l'articolo 5 della convenzione dell'UNESCO del 1970 invita gli Stati parti a istituire uno o più servizi nazionali dotati di personale qualificato e in numero sufficiente al fine di garantire la protezione dei propri beni culturali da importazioni, esportazioni e trasferimenti illegali, e considerando inoltre che è necessaria un'attiva collaborazione con le autorità competenti dei paesi terzi nel settore della sicurezza e della lotta alle importazioni illegali di beni culturali, segnatamente nelle zone di crisi, gli Stati parti della convenzione dell'UNESCO del 1970 sono invitati a tenere fede agli impegni previsti dalla convenzione stessa e si chiede agli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata a provvedervi senza indugio.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di 250 anni per tutte le categorie di beni culturali. Tale soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

(8)  Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso le frontiere esterne dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età e di valore. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di 100 anni per le categorie di beni culturali più vulnerabili, conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1954, della convenzione dell'UNESCO del 1970 e della convenzione dell'UNIDROIT del 1995. Tale soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

Motivazione

L'età minima di 250 anni sembra non essere conforme ad alcuni trattati internazionali (l'articolo 1 della convenzione internazionale dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, l'articolo 1 della convenzione del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e l'articolo 2 della convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati).

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.

(10)  Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente del primo Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari oppure dimostrare l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari. È opportuno dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze di esportazione rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo. Qualora il paese di origine dei beni culturali non possa essere determinato in modo attendibile, la domanda dovrebbe essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. È opportuno che l'importazione di beni culturali che provengono da paesi di conflitto o ad alto rischio preveda sempre l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente del primo Stato membro di entrata. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, escludendo quindi la possibilità di provare l'esportazione legale dal paese d'esportazione. La Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, un elenco regolarmente aggiornato dei paesi colpiti da conflitti e dei paesi ad alto rischio, sulla base del quale dovrebbero essere adottate misure restrittive applicate ai beni culturali, in conformità dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione dovrebbe ricorrere a periti esterni come l'UNESCO e il Consiglio internazionale dei musei (CIM) affinché provvedano a tale elenco, il quale, sulla falsariga delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dovrebbe basarsi sulle liste rosse pubblicate dal CIM, che elencano le categorie di reperti archeologici o di opere d'arte in pericolo nelle zone più vulnerabili del mondo al fine di evitare che siano venduti o illecitamente esportati.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Vista la particolare natura dei beni culturali, il ruolo degli esperti in materia presso le autorità doganali è estremamente importante in quanto essi dovrebbero potere, se lo ritengono necessario, esigere informazioni supplementari dal dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali svolgendo una perizia.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. Le autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali beni culturali, conservare l'originale dei documenti rilevanti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

(11)  Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione sia in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. Munite di una dichiarazione elettronica che certifichi la legittima esportazione dal paese di origine e la relativa assunzione di responsabilità, le persone che cercano di introdurre beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero fornire informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento elettronico standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. Tali beni culturali dovrebbero essere registrati per via elettronica e al dichiarante dovrebbe essere fornita una copia dei documenti rilevanti presentati in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

(12)  L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi (come quelli culturali e musicali), scientifici, espositivi, di restauro, di conservazione e di ricerca accademica e ai fini di una collaborazione tra musei o enti pubblici analoghi senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere commerciali e di saloni d'arte internazionali non dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201627. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(14)  Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia minima di età e di valore per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201627. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

__________________

__________________

27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28.

(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, il che va fatto garantendo nel contempo condizioni adeguate per la conservazione alla luce della particolare natura dei beni culturali. Tali modalità dovrebbero applicarsi anche ai modelli e ai moduli elettronici standardizzati per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni elettroniche dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento per via elettronica degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca un elenco regolarmente aggiornato dei paesi colpiti da conflitti e dei paesi ad alto rischio, sulla base del quale dovrebbero essere adottate misure restrittive applicate ai beni culturali, in conformità dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

(16)  È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere per via elettronica informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali29 mirano tra l'altro a rafforzare le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

(17)  La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali29 mirano tra l'altro a rafforzare le capacità e la formazione delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

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29 COM (2014) 0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

29 COM (2014) 0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  Poiché il traffico di beni culturali può essere una fonte di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio di denaro, è necessario condurre con urgenza campagne di sensibilizzazione destinate in particolare agli acquirenti di beni culturali; inoltre, al fine di assistere gli operatori del mercato nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere resi disponibili sportelli informativi in ciascuno Stato membro.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché la Commissione possa adottare norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

(19)  È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché la Commissione possa adottare norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli elettronici standardizzati appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per l'entrata dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per l'importazione dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

Motivazione

All'articolo 1, che riguarda l'oggetto e l'ambito di applicazione del presente regolamento, il concetto vago di "entrata" dovrebbe essere sostituito da quello più preciso di "importazione".

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali illecitamente esportati da un paese terzo è vietata qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che essi siano usciti dal territorio del paese di origine o del paese di esportazione senza il consenso del legittimo proprietario o ne siano usciti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tali paesi.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente regolamento non pregiudica i regimi più rigorosi stabiliti dagli strumenti in vigore negli Stati membri in materia di importazione di beni culturali nel loro territorio doganale.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "beni culturali": qualsiasi oggetto di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;

a)  "beni culturali": qualsiasi oggetto di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia minima di età e di valore ivi indicata;

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio sono stati creati o scoperti i beni culturali;

b)  "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio i beni culturali sono stati creati, scoperti o rimossi o rubati in seguito a scavi o ritrovamenti terrestri o sottomarini dell'attuale territorio di tale paese, oppure il paese che presenta un legame così stretto con il bene culturale in questione, che lo considera parte del patrimonio culturale nazionale, lo protegge come tale e ne disciplina giuridicamente l'esportazione dal proprio territorio;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in modo permanente in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

c)  "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  "paesi di conflitto e ad alto rischio": i paesi elencati dalla Commissione e identificati dalla presenza di conflitti armati, violenza diffusa o altri rischi di danno per la popolazione o i beni culturali;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  "in modo permanente": per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione;

soppresso

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare la soglia di età minima nella terza colonna della tabella dell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.

2.  A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le categorie di beni culturali e la soglia minima di età e di valore dell'allegato, alla luce dei risultati dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  A norma dell'articolo 12, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le categorie di beni subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali del primo Stato membro di entrata alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il rilascio di una licenza di importazione da parte delle autorità competenti del primo Stato membro di entrata o la corretta presentazione della dichiarazione dell'importatore non vanno interpretati come prova della provenienza o della proprietà lecite dei beni culturali.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica;

a)  all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi (come quelli culturali e musicali), scientifici, espositivi, di restauro, di conservazione, di ricerca accademica e di collaborazione tra musei o enti pubblici senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Occorre consentire l'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali presentati nell'ambito di fiere commerciali e di saloni d'arte internazionali a condizione di presentare una dichiarazione dell'importatore secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  ai beni culturali reintrodotti di cui all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora tuttavia il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970"), la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2.  Il titolare dei beni culturali elencati nel paragrafo precedente presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente del primo Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o in assenza di tali disposizioni. Qualora il paese di origine dei beni culturali non possa essere determinato in modo attendibile, la domanda di licenza di importazione deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione comprovanti che i beni culturali sono stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

 

Il titolare di beni culturali che provengono da paesi di conflitto o ad alto rischio presenta sempre una domanda di licenza di importazione all'autorità competente del primo Stato membro di entrata. La domanda è corredata di qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che detti beni culturali sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità competente dello Stato membro di entrata verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

3.  L'autorità competente del primo Stato membro di entrata verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. La domanda può essere respinta sulla base delle seguenti motivazioni:

4.  L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. La domanda deve essere respinta sulla base delle seguenti motivazioni:

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

a)  se non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o se non è dimostrato che l'esportazione dal paese d'origine è stata effettuata in assenza di tali disposizioni;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

b)  nel caso vi siano richieste pendenti di restituzione da parte delle autorità del paese di origine;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  nel caso vi siano richieste pendenti di rimborso da parte delle autorità competenti del paese di origine;

Motivazione

Tra i motivi per cui la domanda di rilascio di una licenza di importazione potrebbe essere respinta da parte dell'autorità competente deve comparire anche il caso di una richiesta pendente da parte del paese di origine.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

c)  l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per sostenere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  qualora la domanda di importazione riguardi un bene culturale per cui la stessa domanda è stata in precedenza respinta da un altro Stato membro dell'Unione, il richiedente è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente per il rilascio della licenza di importazione.

Motivazione

Tra i motivi per cui la domanda di rilascio di una licenza di importazione potrebbe essere respinta da parte dell'autorità competente deve comparire anche il caso in cui la stessa domanda sia stata respinta in precedenza da un altro Stato membro, rifiuto che il richiedente è tenuto a comunicare all'autorità competente per il rilascio della licenza di importazione.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In caso di rilascio della licenza di importazione, l'autorità competente registra tale licenza per via elettronica.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Qualora la domanda sia respinta, la decisione amministrativa di cui al paragrafo 4 è accompagnata da una motivazione, nonché da informazioni sulla procedura di ricorso, ed è comunicata al richiedente interessato al momento della sua adozione.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

6.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello elettronico standardizzato per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento elettronici di tale domanda, nonché dei relativi documenti giustificativi, anch'essi da presentare per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.

1.  L'importazione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato è subordinata alla presentazione di una dichiarazione elettronica dell'importatore alle autorità doganali del primo Stato membro di entrata.

 

Il precedente comma non si applica ai beni culturali provenienti da paesi di conflitto o ad alto rischio. Detti beni culturali richiedono la presentazione di una licenza di importazione rilasciata dall'autorità competente del primo Stato membro di entrata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2.  Nei casi in cui il paese d'origine dei beni culturali può essere determinato in modo attendibile, la dichiarazione elettronica dell'importatore è costituita da:

 

a)   una dichiarazione firmata dal titolare dei beni;

La dichiarazione dell'importatore deve includere un documento standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali.

b)  un documento elettronico standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali; e

 

c)  una licenza o un certificato di esportazione rilasciati dal paese di origine. Nei casi in cui la legislazione del paese d'origine non preveda il rilascio di licenze o certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore è accompagnata da documenti giustificativi e informazioni affidabili comprovanti che i beni culturali sono stati esportati dal paese d'origine conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, o comprovanti l'assenza di tali disposizioni.

 

Nei casi in cui il paese d'origine dei beni culturali non possa essere determinato in modo attendibile, la dichiarazione elettronica dell'importatore è costituita da:

 

a)  una dichiarazione firmata dal titolare dei beni;

 

b)  un documento elettronico standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali; e

 

c)  una licenza o un certificato di esportazione rilasciati dal paese di esportazione. Nei casi in cui la legislazione del paese di esportazione non preveda il rilascio di licenze o certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore è accompagnata da documenti giustificativi e informazioni affidabili comprovanti che i beni culturali sono stati esportati dal paese di esportazione conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

3.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello elettronico standardizzato per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento elettronici di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

1.  La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate per via elettronica all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia.

2.  Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia, in stretta collaborazione con le autorità competenti per i beni culturali. Alla licenza di importazione registrata per via elettronica sono attribuiti un numero di serie e una data di registrazione e, all'atto dello svincolo delle merci, il dichiarante riceve una copia della licenza di importazione registrata.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia. Le autorità doganali registrano la dichiarazione dell'importatore attribuendole un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, consegnano al dichiarante una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.

3.  Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia conformemente al paragrafo 2. Alla dichiarazione dell'importatore registrata per via elettronica sono attribuiti un numero di serie e una data di registrazione e, al momento dello svincolo delle merci, il dichiarante riceve una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri che limitano il numero degli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito, comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Gli Stati membri che limitano il numero degli uffici doganali competenti per l'importazione dei beni culturali comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo. Gli Stati membri assicurano che gli uffici doganali, nonostante la limitazione del loro numero, rimangano sufficientemente accessibili per il titolare dei beni o l'importatore.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  In caso di trattenimento dei beni culturali, sono garantite adeguate condizioni di conservazione, conformemente alle condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 952/2013, tenendo debitamente conto della specifica natura dei beni.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le autorità doganali notificano immediatamente al paese di origine o a quello di esportazione, a seconda dei casi, se, in seguito all'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, vi siano ragionevoli motivi di sospettare che i beni culturali in questione siano usciti dal territorio del paese di origine o del paese di esportazione senza il consenso del legittimo proprietario o ne siano usciti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tali paesi.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Può essere sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

2.  È sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione,

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione,

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri si impegnano inoltre a valutare l'opportunità di istituire, laddove già non presenti nel proprio ordinamento, delle specifiche unità operative specializzate nel contrasto all'importazione illecita di beni culturali. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11.  Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità interessate. Essi possono inoltre ricorrere a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali.

11.  Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità e dei professionisti interessati. Essi ricorrono inoltre a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali. Inoltre, al fine di assistere gli operatori del mercato nell'attuazione del presente regolamento, sono resi disponibili sportelli informativi in ciascuno Stato membro. Nell'ambito dei lavori preparatori per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri cooperano con organizzazioni internazionali, quali UNESCO, Interpol, EUROPOL e CIM, al fine di garantire attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione efficaci.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco regolarmente aggiornato dei paesi colpiti da conflitti e dei paesi ad alto rischio, sulla base del quale sono adottate misure restrittive applicate ai beni culturali, in conformità dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Al fine di garantire chiarezza e certezza, la Commissione, in consultazione con il servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, elabora orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio. Tale manuale si basa sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio di cui all'articolo X (lettera) del presente regolamento e tiene conto delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale settore, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni definiti nei pertinenti supplementi di tali linee guida.

 

La Commissione ricorre a periti esterni che forniscono un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Tale elenco si basa sulle analisi del manuale di cui al comma 1 realizzate dai periti esterni e sulle informazioni fornite, tra l'altro, dalle università e dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Gli importatori dell'Unione che si riforniscono in zone non figuranti in tale elenco continuano a essere tenuti a rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti e

e)  numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del regolamento (UE) n. 952/2013.

f)  numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del regolamento (UE) n. 952/2013 e

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  sanzioni penali adottate ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Allegato – tabella

Testo della Commissione

Emendamento

[…]

soppresso

Motivazione

L'allegato figurante nella proposta della Commissione è soppresso e sostituito dall'allegato al regolamento n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali, con l'adeguamento di una soglia unica di 100 anni e il ricalcolo di alcune soglie di valore. Per motivi procedurali, sono stati proposti due diversi emendamenti (uno da sopprimere, l'altro al fine di modificare l'allegato precedente) che sono votati congiuntamente.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Allegato – tabella bis (nuovo)

1.  Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:

 

  scavi e ritrovamenti terrestri o sottomarini

9705 00 00

  siti archeologici

9706 00 00

  collezioni archeologiche

 

2.  Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni

9705 00 00

 

9706 00 00

3.  Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale

9701

4.  Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto

9701

5.  Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto

6914

 

9701

6.  Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali

Capitolo 49

 

9702 00 00

 

8442 50 99

7.  Produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale diverse da quelle alla categoria 1

9703 00 00

8.  Fotografie, film e relativi negativi

3704

 

3705

 

3706

 

4911 91 80

9.  Incunaboli e manoscritti, comprese carte geografiche e spartiti musicali, isolati o in collezione

9702 00 00

 

9706 00 00

 

4901 10 00

 

4901 99 00

 

4904 00 00

 

4905 91 00

 

4905 99 00

 

4906 00 00

10.  Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione

9705 00 00

 

9706 00 00

11.  Carte geografiche stampate aventi più di 100 anni

9706 00 00

12.

 

a)  Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

9705 00 00

b)  Collezioni di interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

9705 00 00

13.  Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie da A.1 a A.14 aventi più di 100 anni.

97060000

I beni culturali rientranti nelle categorie da A.1 a A.13 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B.

Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in EUR)

Valori:

qualunque ne sia il valore

  1 (reperti archeologici)

  2 (smembramento di monumenti)

  9 (incunaboli e manoscritti)

15 000

  5 (mosaici e disegni)

  6 (incisioni)

  8 (fotografie)

  11 (carte geografiche stampate)

30 000

  4 (acquerelli, guazzi e pastelli)

50 000

  3 (quadri)

  7 (arte statuaria)

  10 (libri)

  12 (collezioni)

  13 (altri oggetti)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di importazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.

Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato I sono convertiti ed espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni dal 31 dicembre 2001 in poi. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Motivazione

L'Unione europea deve garantire lo stesso livello di protezione riconosciuto ai suoi beni culturali, inclusi quelli importati nel suo territorio da paesi terzi. A tal fine, anche per agevolare l'applicazione del presente regolamento da parte delle autorità doganali competenti e delle autorità incaricate del rilascio delle licenze d'importazione, l'allegato proposto inizialmente è sostituito da quello del regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali, adeguandolo ad un'unica soglia di 100 anni e ricalibrando alcune soglie di valore, tenendo conto del campo di applicazione del presente regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Importazione di beni culturali

Riferimenti

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

11.9.2017

Commissioni associate - annuncio in aula

18.1.2018

Relatore per parere

       Nomina

Santiago Fisas Ayxelà

24.10.2017

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

18.1.2018

Approvazione

7.6.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

21

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

3

-

ECR

John Flack, Rupert Matthews, John Procter

1

0

VERTS/ALE

Jill Evans

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (4.7.2018)

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali
(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo24 e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo25 è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

(1)  Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo24 e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo25 è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dal traffico e dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

__________________

__________________

24 COM (2016) 50 final.

24 COM (2016) 50 final.

25 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

25 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  In considerazione dell'impegno dell'Unione europea a favore di processi equi e del risarcimento delle vittime, nonché dell'atto costitutivo e delle convenzioni dell'UNESCO sulla conservazione del patrimonio, è necessario garantire la restituzione dei beni culturali oggetto di commercio illecito e/o portati alla luce od ottenuti in modo illegale. Per quanto riguarda lo sfruttamento dei popoli e dei territori che solitamente porta al commercio illecito e al traffico di beni culturali, in particolare se provenienti da un contesto di conflitto armato, il presente regolamento dovrebbe tener conto delle caratteristiche regionali e locali, piuttosto che del valore di mercato della produzione culturale.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi.

(2)  I beni culturali spesso rivestono una notevole importanza culturale, artistica, storica, religiosa e scientifica. Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, anche perché apporta un valore simbolico e costituisce la memoria culturale dell'umanità. Arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e li accomuna nella consapevolezza di una memoria condivisa e nello sviluppo della civiltà, pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. I saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma ora tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali. Fino a quando sarà possibile dedicarsi a un proficuo commercio di beni culturali illegalmente riportati alla luce e ottenerne un profitto senza rischi significativi, gli scavi e i saccheggi continueranno. Il valore economico e artistico del patrimonio culturale crea una forte domanda sul mercato internazionale, ma l'assenza di solide misure legislative internazionali e della relativa applicazione fa sì che i beni in questione finiscano nell'economia sommersa. Colpire il patrimonio culturale è un reato grave, che provoca danni notevoli alle persone direttamente o indirettamente interessate. Il commercio illecito di beni culturali contribuisce in molti casi all'omogeneizzazione culturale forzata e/o all'espulsione, mentre il saccheggio e la razzia di beni culturali conduce, fra l'altro, alla disgregazione. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi, in particolare di beni culturali provenienti da paesi terzi interessati da conflitti armati che implichino, in special modo, l'esportazione da parte di organizzazioni terroristiche o della criminalità organizzata.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Le autorità competenti dei paesi terzi non sempre dispongono di capacità sufficienti per contrastare il traffico e il commercio illecito di beni culturali, oppure sono minate dalla corruzione o da altre forme di cattiva amministrazione. Quando i beni culturali sono avulsi dal loro contesto, la popolazione è privata delle sue usanze e degli oggetti o dei luoghi dedicati alla memoria e al culto. Il contesto storico e il valore scientifico degli oggetti vanno persi nel caso di vendita separata di elementi associati. Alla luce dell'insostituibilità dei beni culturali e dell'interesse pubblico, il possesso di tali oggetti può essere soltanto condizionato. La procedura di importazione deve prevedere la garanzia del successivo deposito idoneo, la documentazione, l'accessibilità garantita agli istituti accademici e ai musei pubblici e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata.

(3)  La tutela del patrimonio culturale può essere efficace solo se è organizzata, a livello sia nazionale che internazionale, dagli Stati membri in stretta cooperazione. Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'entrata di beni culturali rubati o trafugati nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure concertate volte ad armonizzare adeguatamente le norme, i regolamenti e le procedure tra Stati membri, garantendo che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata, affrontando nel contempo le lacune a livello fiscale. Tali misure dovrebbero inoltre assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'UE in tutti gli Stati membri e un recupero effettivo dei beni insostituibili.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia ledere il principio della libertà di transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito.

(5)  Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, al fine di evitare che tali norme siano aggirate mediante il ricorso alle zone franche, che rappresentano contesti potenziali per la continua proliferazione del commercio e del deposito di prodotti di dubbia provenienza nell'UE. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia contraddire irragionevolmente il principio della libertà di transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito, tranne laddove le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per ritenere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o siano stati acquisiti con altre modalità illecite.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine.

(7)  È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine. In tutti i casi, la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dovrebbe dimostrare che tali beni sono stati esportati legalmente dall'ultimo paese in cui sono stati detenuti prima di essere spediti nell'Unione ("paese di esportazione") in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di 250 anni per tutte le categorie di beni culturali. Tale soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

(8)  Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di 100 anni per tutte le categorie di beni culturali, conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1954, della convenzione dell'UNESCO del 1970 e della convenzione dell'UNIDROIT del 1995. La soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale. Anche i beni culturali prodotti di recente possono essere oggetto di traffico illecito ed essere utilizzati da organizzazioni criminali dell'UE o di paesi terzi per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, il traffico di droga o di esseri umani o altri reati. Occorre pertanto adottare misure adeguate per impedirne l'importazione illecita.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.

(10)  Poiché talune categorie di beni culturali, quali ad esempio reperti archeologici, elementi di monumenti, opere di arte orafa, oggetti numismatici, manufatti relativi ad antiche conquiste tecnologiche, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di produrre una licenza rilasciata per via elettronica dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine, in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari, mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo, tenendo in debita considerazione la disponibilità di informazioni pertinenti e seguendo il principio di proporzionalità. Non si dovrebbe esigere, dalle persone che presentano una domanda, il pagamento di una somma in relazione alla domanda. Le decisioni delle autorità competenti dovrebbero essere comunicate immediatamente agli uffici doganali competenti.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Esistono casi di trafugamento correlato al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di denaro storicamente connessi a specifici paesi o regioni di origine. La Commissione dovrebbe tener conto, in particolare, delle liste rosse pubblicate dal Consiglio internazionale dei musei (CIM), che classificano le categorie di oggetti archeologici o di opere d'arte a rischio nelle zone più vulnerabili del mondo, al fine di impedirne la vendita o l'esportazione illegale. Tenuto conto della particolare natura dei beni culturali, è opportuno nominare esperti in materia culturale in seno alle autorità doganali. Il loro ruolo è estremamente rilevante in quanto dovrebbero poter richiedere, se necessario, informazioni supplementari al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, effettuando una perizia.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. Le autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali beni culturali, conservare l'originale dei documenti rilevanti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

(11)  Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione elettronica, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento elettronico standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. Tali beni culturali dovrebbero essere registrati per via elettronica e al dichiarante dovrebbe essere fornita una copia dei documenti rilevanti presentati in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

(12)  L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica o nell'ambito di una collaborazione tra musei o analoghi enti pubblici senza scopo di lucro non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione, purché non vi siano prove che i beni in questione siano stati ottenuti illecitamente.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.

(13)  I paesi in cui è in corso un conflitto armato o crisi importanti non sono generalmente in grado di tutelare sufficientemente il loro patrimonio culturale. È opportuno, pertanto, consentire il deposito di beni culturali provenienti da siffatti paesi senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione, a condizione che le autorità competenti seguano e gestiscano il processo fino alla restituzione. È opportuno effettuare una attenta valutazione del rischio sulle persone che intendono introdurre tali beni nell'area doganale dell'Unione, prestando particolare attenzione alla possibilità che il deposito di beni culturali esportati da paesi interessati da conflitti armati o colpiti da altre crisi importanti sia utilizzato per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Le autorità doganali dovrebbero poter confiscare e trattenere temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione in caso di mancato adempimento delle condizioni previste dal presente regolamento. È opportuno predisporre misure idonee, in particolare la corretta informazione del dichiarante, mezzi di ricorso efficaci e un periodo massimo di trattenimento di sei mesi. La confisca e il trattenimento temporanei dei beni culturali dovrebbero essere limitati nei casi in cui ciò comporti un onere indebito su persone fisiche, sulla base di un'idonea valutazione caso per caso.

Motivazione

È importante inserire il principio di "onere indebito" nel regolamento in esame riguardo al trattenimento temporaneo di beni culturali, al fine di evitare situazioni in cui il trattenimento abbia un effetto sproporzionato su una persona fisica. Tale principio è già previsto da altri strumenti del diritto dell'UE, in particolare quelli relativi ai controlli sul denaro contante e al congelamento e alla confisca di beni.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201627. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(14)  Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione di un nuovo sistema elettronico. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201627. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

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27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

27 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28.

(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti, previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, anche a livello di esperti, modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali, in adeguate condizioni di conservazione, nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio28.

__________________

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28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

(16)  È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere per via elettronica informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  Gli Stati membri dovrebbero organizzare campagne di sensibilizzazione intese a scoraggiare l'acquisto e la vendita di beni culturali ottenuti in maniera illecita. È opportuno che negli Stati membri vengano creati e messi a disposizione punti di informazione, linee di pronto intervento e un sito web facilmente accessibili al fine di sensibilizzare e informare in particolare gli acquirenti di beni culturali o altri portatori di interessi.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché la Commissione possa adottare norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

(19)  È opportuno che la Commissione adotti senza indugio norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli elettronici standardizzati appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "beni culturali": qualsiasi oggetto di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;

a)  "beni culturali": qualsiasi oggetto che, per motivi religiosi o secolari, riveste una significativa importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in modo permanente in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

c)  "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  "in modo permanente": per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione;

soppresso

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)  "autorità competenti": le autorità designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione e per la registrazione delle dichiarazioni degli importatori.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare la soglia di età minima nella terza colonna della tabella dell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.

2.  A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, anche a livello di esperti, al fine di definire le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui all'articolo 9.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'immissione in libera pratica di beni culturali e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

1.  È vietato l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali che siano stati esportati illecitamente da un paese terzo.

 

L'immissione in libera pratica di beni culturali e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

 

Il rilascio di una licenza di importazione o la corretta presentazione della dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali non vanno interpretati come prova della provenienza o della proprietà lecite dei beni culturali.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica;

a)  all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici, di restauro, di conservazione, di ricerca accademica e di collaborazione tra musei pubblici o analoghi enti pubblici senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali, purché non vi siano prove che i beni in questione siano stati ottenuti illecitamente;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo esplicito di garantirne la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione.

b)  al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo esplicito di garantirne la protezione o la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione, previo svolgimento di una valutazione del rischio sulle persone che intendono introdurre tali beni nell'area doganale dell'Unione.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali a fini di protezione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora tuttavia il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970"), la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2.  Il titolare dei beni culturali elencati nel paragrafo precedente presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. In tutti i casi, la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione comprovanti che i beni culturali sono stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Per essere ammissibile, la domanda di licenza di importazione deve essere accompagnata da una garanzia di deposito idoneo che comprenda la documentazione, l'accessibilità accordata agli istituti accademici pubblici, ai musei pubblici o ad analoghi enti pubblici senza scopo di lucro e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

a)  non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

b)  l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente;

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Qualora la domanda sia accettata, l'autorità competente trasmette immediatamente per via elettronica una copia della licenza di importazione alle autorità doganali competenti.

 

Qualora la domanda sia respinta, l'autorità competente ne informa immediatamente le autorità doganali competenti e la Commissione. La decisione di rifiuto è corredata da una dichiarazione che precisa i motivi del rifiuto della domanda, comprese le informazioni sulla procedura di ricorso, ed è comunicata al richiedente interessato al momento in cui viene adottata.

 

All'atto della presentazione di una domanda di licenza relativa a un bene culturale per il quale una precedente domanda sia stata rifiutata, il richiedente informa del precedente rifiuto l'autorità competente a cui presenta la domanda.

 

Gli Stati membri riconoscono la decisione di rifiuto di una domanda emessa dalle autorità competenti degli altri Stati membri, quando tale rifiuto è motivato dalle disposizioni del presente regolamento.

 

Qualora si rendano disponibili nuove prove a sostegno di tale domanda, può essere presentata una nuova domanda a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. In questi casi, se un'autorità competente rilascia una licenza, ne informa la Commissione precisandone i motivi.

 

La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Gli Stati membri designano senza indugio le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione pubblica i dati di tali autorità e qualsiasi cambiamento a tale riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C".

La Commissione pubblica i dati di tali autorità e qualsiasi cambiamento a tale riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C", e nel sito web dedicato di cui all'articolo 11.

Motivazione

A fini di trasparenza, l'elenco delle autorità competenti dovrebbe essere reso pubblico in un sito web della Commissione.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

6.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello elettronico standardizzato per la dichiarazione dell'importatore e per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dichiarazione dell'importatore

Dichiarazione dell'importatore e garanzia di preservazione

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.

1.  L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore e di una garanzia di preservazione alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

La dichiarazione dell'importatore, registrata per via elettronica e trasmessa, se del caso, alle autorità competenti per via elettronica o su carta, deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La dichiarazione dell'importatore deve includere un documento standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali.

La dichiarazione dell'importatore e la garanzia di preservazione devono includere un documento standardizzato in formato elettronico o cartaceo in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali. La dichiarazione dell'importatore deve contenere anche informazioni sulle conseguenze di una falsa dichiarazione.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La dichiarazione dell'importatore deve essere accompagnata da un'assicurazione obbligatoria che copra il periodo di trasporto e di utilizzo nel territorio dell'UE. I funzionari doganali, inoltre, possono richiedere gli originali di altri documenti, quali perizie, fatture e titoli di proprietà, all'atto dell'ingresso nello spazio doganale dell'Unione.

 

La garanzia di preservazione contiene una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui si afferma che i beni saranno depositati in modo idoneo durante il transito e la vendita, come specificato all'articolo 4, e venduti esclusivamente ad acquirenti in grado di rispettare le disposizioni regolamentari dello Stato membro relative alla corretta gestione dei beni culturali.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello elettronico standardizzato per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento elettronici di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

1.  La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate per via elettronica all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia.

2.  Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali mediante una perizia. Alla licenza di importazione registrata per via elettronica sono attribuiti un numero di serie e una data di registrazione e, all'atto dello svincolo delle merci, il dichiarante riceve una copia della licenza di importazione registrata.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia. Le autorità doganali registrano la dichiarazione dell'importatore attribuendole un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, consegnano al dichiarante una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.

3.  Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali mediante una perizia. Alla dichiarazione dell'importatore registrata per via elettronica sono attribuiti un numero di serie e una data di registrazione e, al momento dello svincolo delle merci, il dichiarante riceve una copia della dichiarazione dell'importatore registrata, mentre la dichiarazione è trasmessa alle autorità competenti.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione pubblica i dati degli uffici doganali competenti, e qualsiasi cambiamento a tale riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C".

La Commissione pubblica i dati degli uffici doganali competenti, e qualsiasi cambiamento a tale riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C", e nel sito web dedicato di cui all'articolo 11.

Motivazione

A fini di trasparenza, l'elenco delle autorità competenti dovrebbe essere reso pubblico in un sito web della Commissione.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Qualora il controllo effettuato alle frontiere dell'UE evidenzi l'importazione illecita di beni culturali, l'ufficio doganale competente dell'UE informa la polizia nazionale e gli uffici doganali del paese di provenienza del bene culturale trattenuto del tentativo di trasportare e utilizzare illecitamente l'opera d'arte. Nel caso in cui il paese da cui i beni culturali sono trasportati illecitamente sia diverso dal paese di origine, devono essere informate le autorità nazionali di entrambi i paesi.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità doganali sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.  Le autorità doganali sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. In caso di sequestro o trattenimento temporaneo dei beni culturali, sono poste in essere adeguate garanzie per la loro conservazione ottimale, in conformità del diritto internazionale e dell'Unione.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Le autorità doganali, se del caso in collaborazione con altre agenzie competenti europee o nazionali, decidono di sottoporre la verifica e i controlli doganali a verifiche più approfondite secondo un approccio basato sul rischio. Qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che i beni culturali in transito sul territorio dell'Unione possano essere stati esportati in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese di origine o siano stati altrimenti ottenuti illecitamente, incaricano le autorità doganali di sequestrare temporaneamente tali beni.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.

2.  La decisione amministrativa di cui ai paragrafi 1 e 1 bis è accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante.

3.  Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante. Le autorità degli Stati membri dell'UE devono assicurarsi che, all'atto della restituzione delle opere d'arte al paese di origine, quest'ultimo non sia colpito da un conflitto armato in cui non si possa garantire la sicurezza del bene culturale. In caso contrario, il bene deve restare nell'UE finché la situazione del paese di origine non si sia stabilizzata.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Assistenza tecnica, orientamento e scambio di informazioni

 

Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli importatori assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi del presente regolamento.

 

Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, agevolano la divulgazione di informazioni utili sul traffico di beni culturali, in particolare allo scopo di aiutare gli importatori a valutare il rischio, nonché sulle migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.

 

L'assistenza è fornita in modo da evitare di compromettere le responsabilità delle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h bis), e salvaguardarne l'indipendenza nel far rispettare il presente regolamento.

Motivazione

Questo nuovo articolo si ispira all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento "EUTR"), e ha l'obiettivo di facilitare la corretta attuazione del regolamento in esame.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

1.  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Può essere sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

2.  Sulla base di una proposta legislativa appropriata, è sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, tra cui le autorità doganali, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione. Gli eventuali dati personali archiviati o trattati nell'ambito di tale sistema elettronico rispettano la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare i principi di necessità, proporzionalità e limitazione della finalità, e di idonea vigilanza da parte delle autorità preposte alla protezione dei dati.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 2;

soppresso

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3, 4 e 5, in particolare quando un bene culturale è introdotto nel territorio dell'Unione senza idonea licenza, quando una licenza è utilizzata per un bene culturale diverso da quello per cui è stata rilasciata, o alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, come pure alla messa a disposizione di risorse economiche per organizzazioni criminali come conseguenza dell'importazione illecita di beni culturali. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, compreso l'esproprio di beni nei confronti di autori di importazioni illecite di beni culturali, per garantire la piena applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità interessate. Essi possono inoltre ricorrere a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali.

Gli Stati membri organizzano attività di formazione destinate alle dogane o ad altri dipendenti competenti sull'identificazione dei beni culturali oggetto di traffico illecito, rubati e contraffatti e su una cooperazione più efficace nella lotta contro il commercio e il traffico illeciti di beni culturali, come pure attività di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità e dei professionisti interessati. La Commissione ospita un sito web dedicato che informa chiaramente tutte le parti interessate in merito agli obiettivi del presente regolamento, agli obblighi, all'elenco delle autorità competenti, alla possibilità di trattenimento temporaneo, alle sanzioni introdotte, al diritto a un mezzo di ricorso efficace o ad altri aspetti pertinenti. Gli Stati membri ricorrono inoltre a campagne di sensibilizzazione e istituiscono e rendono disponibili punti di informazione e linee di pronto intervento facilmente accessibili al fine di sensibilizzare e informare in particolare gli acquirenti di beni culturali e altri portatori di interessi. Occorre mettere a disposizione delle dogane delle frontiere esterne dell'UE l'assistenza di esperti, finanziamenti dedicati e attrezzature speciali, al fine di rispettare i principi e lo spirito del presente regolamento.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nei lavori preparatori per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri cooperano con organizzazioni internazionali, quali UNESCO, Interpol, Europol, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e Consiglio internazionale dei musei, al fine di garantire attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione efficaci.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  informazioni relative a violazioni del presente regolamento;

b)  informazioni relative a violazioni del presente regolamento e alle sanzioni applicate;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti e

e)  numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti e durata del trattenimento, e

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del regolamento (UE) n. 952/2013.

f)  numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi dalla ricezione del questionario per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sulla base delle risposte degli Stati membri al questionario di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni supplementari relativamente al trattamento delle domande di licenze di importazione. Gli Stati membri provvedono a fornire quanto prima le informazioni richieste.

Motivazione

Per valutare l'attuazione uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, laddove lo ritenga necessario, ottenere maggiori informazioni riguardo al trattamento delle domande di licenze da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni valutano l'attuazione uniforme nonché il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e possono essere accompagnate, ove necessario, da idonee proposte legislative.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Importazione di beni culturali

Riferimenti

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Commissioni competenti per il merito

Annuncio in Aula

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

LIBE

11.9.2017

Relatore per parere

Nomina

Kostas Chrysogonos

26.2.2018

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

Annuncio in Aula

18.1.2018

Esame in commissione

14.5.2018

28.6.2018

 

 

Approvazione

28.6.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

33

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Judith Sargentini

3

-

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Importazione di beni culturali

Riferimenti

COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.7.2017

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

11.9.2017

IMCO

11.9.2017

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

CULT

11.9.2017

LIBE

11.9.2017

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

CULT

18.1.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Alessia Maria Mosca

11.1.2018

Daniel Dalton

11.1.2018

 

 

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

18.1.2018

Esame in commissione

21.2.2018

21.3.2018

23.4.2018

4.6.2018

 

18.6.2018

 

 

 

Approvazione

27.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

56

4

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

Deposito

9.10.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

56

+

ALDE

Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Martin Schirdewan, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltes

4

-

ECR

Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

3

0

ECR

Daniel Dalton

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2018
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