RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

11.10.2018 - (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Frédérique Ries


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0340),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0218/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

–  visto il parere del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A8-0317/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica32 nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare33, la Commissione ha concluso che perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino.

(1)  La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. La produzione mondiale di plastica è drasticamente aumentata e nel 2017 ha raggiunto i 348 milioni di tonnellate; la quota europea (64,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 3,4 % rispetto all'anno precedente) rappresentava il 18,5 % della produzione mondiale. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica32 nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare33, la Commissione ha concluso che, perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare e perché si riduca la quantità complessiva di plastica nell'ambiente, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino. La strategia europea per la plastica rappresenta un primo, piccolo passo verso la realizzazione di un'economia circolare basata sulla riduzione, sul riutilizzo e sul riciclaggio di tutti i prodotti di plastica.

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32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614 final).

33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614 final).

Motivazione

Anche se si tratta di un problema planetario, è necessario che l'Unione europea si assuma le proprie responsabilità e si ponga all'avanguardia, a livello internazionale, nella lotta contro i rifiuti marini.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  La plastica svolge un ruolo utile nell'economia e trova applicazioni essenziali in molti settori. In particolare, è utilizzata nel settore degli imballaggi (40 %) e in quello dell'edilizia e delle costruzioni (20 %). Ne viene fatto un uso importante anche nel settore automobilistico, alimentare, agricolo e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tuttavia, le notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, sulla salute e sull'economia di determinati prodotti di plastica rendono necessario definire un quadro giuridico per ridurre efficacemente tali importanti effetti negativi, anche attraverso restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative facilmente disponibili più rispondenti ai criteri dell'economia circolare.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili consentiranno di ridurre la produzione di rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34.Tali approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

(2)  Le misure di cui alla presente direttiva dovrebbero perseguire pienamente approcci circolari che privilegiano prodotti sicuri, non tossici, riutilizzabili e non contenenti sostanze pericolose e sistemi di riutilizzo rispetto a qualsiasi prodotto monouso. Tutte le misure dovrebbero innanzitutto mirare a ridurre la produzione di rifiuti e promuovere la prevenzione degli stessi, poiché queste sono le priorità in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34. Dal momento che qualsiasi prodotto monouso tende ad avere un impatto negativo sul clima o sull'ambiente a causa del suo breve ciclo di vita, occorre dare priorità alla prevenzione e al riutilizzo di prodotti che possono garantire importanti risparmi di CO2 e di preziose materie prime. La presente direttiva contribuirà al conseguimento dell'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

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34 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

34 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

35 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

35 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile36. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione collabora con i partner i diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unitre per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

(3)  I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero e sono riconosciuti come un problema a livello mondiale. Quantità sempre maggiori di rifiuti finiscono negli oceani di tutto il mondo ripercuotendosi sulla salute degli ecosistemi e provocando la morte degli animali. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile36. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini, prevenendo i rifiuti e gestendo più efficacemente i rifiuti marini, e puntare a divenire un punto di riferimento normativo a livello internazionale. In proposito, l'Unione collabora con i partner in diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unite per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

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36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e, potenzialmente, la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

(5)  Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca e per acquacoltura immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca e per acquacoltura contenenti plastica, quali nasse, trappole, galleggianti e boe, reti, funi, cavi, corde e lenze, sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare nonché la salute umana e animale, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Nella riunione del 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni sul tema "Attuare il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare", esprimendo chiaro sostegno per le azioni intraprese a livello unionale e mondiale per limitare l'uso della microplastica aggiunta intenzionalmente ai prodotti e l'uso della oxo-plastica nell'Unione, nonché per le azioni previste dalla strategia per la plastica riguardanti la riduzione della microplastica originata da tessuti, pneumatici e dalla dispersione dei pellet di preproduzione. L'Unione sta già adottando misure in proposito, poiché è in corso una procedura REACH, con la quale la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo a norma dell'Allegato XV in merito a restrizioni all'utilizzo della microplastica aggiunta intenzionalmente a prodotti di ogni genere destinati ai consumatori o per uso professionale.

Motivazione

Dal momento che molti Stati membri hanno già legiferato sulla materia, è importante che l'Unione adotti opportune misure, sulla base di una valutazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), e restringa, entro la fine del 2020, l'uso della microplastica aggiunta intenzionalmente nei prodotti destinati ai consumatori o per uso professionale.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  È opportuno che l'Unione adotti un approccio globale al problema della microplastica e che incoraggi tutti i produttori a limitare rigorosamente la microplastica nelle loro formulazioni, con un'attenzione particolare per il settore tessile e degli pneumatici, poiché gli indumenti sintetici e gli pneumatici contribuiscono per il 63 % alla microplastica che finisce direttamente nell'ambiente acquatico.

Motivazione

Sebbene la microplastica, ossia le particelle di plastica di dimensioni inferiori ai 5 mm, non rientri nell'ambito di applicazione e sia oggetto di misure specifiche nel quadro della strategia per la plastica, è importante specificare che l'Unione europea dovrebbe adottare un approccio globale al problema, tenuto conto dell'impatto che i rifiuti marini costituiti da plastica hanno sull'ambiente, sulla fauna marina e sulla salute umana.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La legislazione40 e gli strumenti politici dell'Unione in vigore offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica41 e l'obiettivo recentemente adottato nella strategia per la plastica42 per far sì che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030. Tuttavia, l'incidenza di tale legislazione sui rifiuti marini non è sufficiente e vi sono differenze di portata e livello di ambizione tra le misure nazionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti marini. Alcune di queste misure, d'altra parte, in particolare le restrizioni alla commercializzazione dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell'Unione.

(6)  Una gestione corretta dei rifiuti rimane essenziale per prevenire la loro dispersione (marina). La legislazione40 e gli strumenti politici dell'Unione in vigore offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e agli obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica41 e l'obiettivo recentemente adottato nella strategia per la plastica42 per far sì che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030. Tuttavia, l'incidenza di tale legislazione sui rifiuti marini non è sufficiente e vi sono differenze di portata e livello di ambizione tra le misure nazionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti marini. Alcune di queste misure, d'altra parte, in particolare le restrizioni alla commercializzazione dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell'Unione.

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40 Direttiva 2008/98/CE, direttiva 2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE, direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

40 Direttiva 2008/98/CE, direttiva 2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE, direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

41 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

41 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

42 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

42 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

Motivazione

È importante sottolineare che la prevenzione dei rifiuti inizia con la loro gestione corretta.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore degli imballaggi rappresenta un fattore fondamentale per promuovere una catena del valore più sostenibile. Per conseguire tale obiettivo, è necessario rafforzare i meccanismi di finanziamento pertinenti nel contesto degli strumenti europei di programmazione nel campo della ricerca e dello sviluppo, quali i programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea (ad esempio Orizzonte 2020), in vista del prossimo programma strategico per la ricerca e l'innovazione sulla plastica.

Motivazione

La predisposizione di un sostegno e di risorse adeguati per la ricerca e l'innovazione nel settore degli imballaggi è un passo necessario verso il conseguimento degli obiettivi della strategia per la plastica.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

(7)  Per concentrare gli sforzi là dove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo i prodotti di plastica monouso più diffusi e gli attrezzi da pesca. Si stima che i prodotti di plastica monouso cui si riferiscono le misure della presente direttiva rappresentino circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 94/62/CE per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso considerati articoli di imballaggio quali definiti all'articolo 3, punto 1, della suddetta direttiva.

Motivazione

È necessaria una precisazione in merito agli imballaggi in plastica monouso disciplinati dalla direttiva 94/62/CE.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  La relazione di riesame della Commissione dovrebbe indicare se è possibile estendere l'ambito di applicazione ai prodotti monouso in generale.

Motivazione

Il riesame dovrebbe valutare la possibilità di elaborare un approccio chiaro e coerente in merito ai prodotti monouso che tenga conto dei principi del ciclo di vita.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)   L'inquinamento terrestre e la contaminazione del suolo con oggetti di plastica di grandi dimensioni e con i frammenti o la microplastica che ne derivano possono essere significativi a livello locale o regionale. Su scala locale, il fenomeno può essere considerevole a causa dell'uso intensivo della plastica in agricoltura. Al fine di ridurre gli effetti dei rifiuti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana e animale, è opportuno analizzare approfonditamente l'inquinamento causato dalla plastica proveniente dai terreni agricoli.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  I prodotti di plastica dovrebbero essere fabbricati tenendo conto di tutta la loro durata di vita. La progettazione ecocompatibile dei prodotti di plastica dovrebbe sempre prendere in considerazione la fase di produzione, la riciclabilità ed eventualmente anche la riutilizzabilità del prodotto. I produttori dovrebbero essere incoraggiati, se del caso, a utilizzare polimeri singoli o compatibili per la fabbricazione dei loro prodotti, al fine di semplificare la cernita e migliorare la riciclabilità, in particolare nel caso degli imballaggi di plastica.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per definire chiaramente l'ambito di applicazione della presente direttiva è necessario definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti.

(9)  Per definire chiaramente l'ambito di applicazione della presente direttiva è necessario definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe includere i prodotti usa e getta che sono fatti in tutto o in parte di plastica e che sono concepiti, progettati o immessi sul mercato per essere utilizzati brevemente una sola volta prima di essere gettati, e dovrebbe pertanto escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Preservando il valore dei prodotti e dei materiali il più a lungo possibile e generando meno rifiuti, l'economia dell'Unione può diventare più competitiva e più resiliente, riducendo al contempo la pressione su risorse preziose e sull'ambiente.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione.

(10)  I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, tenendo conto dei principi del ciclo di vita, la possibilità di cambiare modelli di consumo e la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione.

Motivazione

È importante che le misure migliorino il risultato ambientale complessivo, tenendo conto dei principi del ciclo di vita.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione44.

(11)  Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni sicure e sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire un'ambiziosa e duratura riduzione del consumo di tali prodotti, come si sta facendo per i sacchetti di plastica a norma alla direttiva 94/62/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio43 bis, senza pregiudizio dell'articolo 18 della direttiva 97/62/CE e senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione44. Tali misure dovrebbero applicarsi ai contenitori per alimenti che rispondono a tutti i seguenti criteri: gli alimenti in questione sono destinati al consumo immediato, al consumo senza ulteriore preparazione e al consumo direttamente dal recipiente. Gli Stati membri dovrebbero essere quanto più ambiziosi possibile per quanto riguarda dette misure, che dovrebbero essere proporzionate alla gravità del rischio di inquinamento da rifiuti associato ai vari prodotti e utilizzi. Gli Stati membri dovrebbero adottare obiettivi nazionali per quantificare gli effetti delle misure prese al fine di conseguire l'ambiziosa e duratura riduzione di cui sopra. Essi dovrebbero incoraggiare l'impiego di prodotti adatti a un uso multiplo e che, dopo essere divenuti rifiuti, possono essere preparati per essere riutilizzati e riciclati, il tutto senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Le misure dovrebbero tenere conto dell'impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, anche quando sono presenti nell'ambiente marino, e dovrebbero rispettare la gerarchia dei rifiuti.

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43bis Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11).

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  I filtri dei prodotti del tabacco si collocano al secondo posto nella gerarchia degli articoli in plastica monouso più frequentemente dispersi nell'ambiente. Sebbene la quota di mercato dei filtri dei prodotti del tabacco in cellulosa di origine vegetale sembri in aumento, non è chiaro quale sia il grado di accettazione delle alternative disponibili. Inoltre, non è possibile ignorare l'enorme impatto sull'ambiente dei prodotti del tabacco dotati di filtro, poiché il filtro si può rompere in pezzi di plastica più piccoli. I filtri del tabacco usati contengono per di più numerose sostanze chimiche nocive per l'ambiente, delle quali almeno 50 sono sostanze cancerogene accertate per l'uomo, nonché metalli pesanti che possono fuoriuscire dal filtro e danneggiare l'ambiente terrestre, aereo e marino circostante. Per far fronte all'impatto ambientale dei rifiuti post-consumo, nel caso dei prodotti del tabacco dotati di filtro è necessaria un'ampia gamma di misure, che vanno dalla riduzione dei filtri usa e getta monouso contenenti plastica alla responsabilità estesa del produttore per garantire uno smaltimento responsabile e coprire i costi della rimozione dei rifiuti. Per far fronte ai notevoli costi di raccolta e cernita, attualmente sostenuti dai contribuenti, i regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbero coprire i costi della rimozione dei rifiuti nonché i costi relativi a infrastrutture adeguate per la raccolta dei rifiuti. Nell'ambito di tali misure, gli Stati membri potrebbero inoltre introdurre incentivi per creare una catena di recupero dei mozziconi di sigaretta allo scopo di purificare l'acetato di cellulosa, il materiale plastico di cui sono composti per più del 60 % tali filtri, e trasformarlo in nuovi oggetti di plastica.

Motivazione

Ci vogliono fino a 10-12 anni perché i mozziconi di sigaretta gettati a terra si decompongano. Essendo molto leggeri, finiscono regolarmente anche nei fiumi, contribuendo a inquinarli. A questo proposito, è oltremodo opportuno estendere il principio "chi inquina paga" ai produttori di sigarette, che immettono sul mercato prodotti molto difficili da riciclare. Secondo i dati forniti dalla Commissione, in termini di inquinamento i filtri dei prodotti del tabacco sono al secondo posto, dopo le bottiglie di plastica, tra gli articoli di plastica monouso inquinanti che contribuiscono ai rifiuti marini. Poiché le uniche disposizioni della proposta della Commissione che riguardano i produttori di tabacco sono misure di responsabilità estesa e di sensibilizzazione, il relatore intende andare oltre e suggerisce un'ampia gamma di misure, quali obiettivi di riduzione del consumo per i filtri di prodotti del tabacco.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.

(12)  Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso ad alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili conformi alle norme vigenti e al diritto dell'Unione e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Le restrizioni alla commercializzazione introdotte nella presente direttiva dovrebbero riguardare anche i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile, poiché questo tipo di plastica non si biodegrada correttamente e contribuisce dunque all'inquinamento ambientale da microplastica, non è compostabile, incide negativamente sul riciclaggio della plastica convenzionale e non presenta dimostrati vantaggi sotto il profilo ambientale. Considerate la forte prevalenza dei rifiuti di polistirene nell'ambiente marino e la disponibilità di alternative, è altresì opportuno limitare i contenitori monouso in polistirene espanso per alimenti e bevande.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Nel caso delle stoviglie e delle posate di plastica, benché siano facilmente disponibili anche alternative adeguate e più sostenibili, ove giustificato, e al fine di evitare rischi nella fornitura di determinati servizi sociali, come la ristorazione nelle scuole e i servizi sanitari, è opportuno prevedere una proroga limitata nel tempo per l'introduzione del divieto di immissione sul mercato dell'Unione.

Motivazione

Al fine di trovare un compromesso, il relatore mantiene ovviamente l'ambito di applicazione della direttiva nella sua forma attuale, in particolare per quanto riguarda l'elenco dei prodotti soggetti a divieto, ma prevede un periodo di due anni, fino al 2023, per la graduale eliminazione di piatti e posate di plastica. Ciò è conforme al disposto della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e risponde all'esigenza di garantire la continuità nella fornitura di determinati servizi sociali, come la ristorazione nelle scuole e i servizi sanitari.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  La direttiva 94/62/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2015/720, faceva obbligo alla Commissione di procedere entro il 27 maggio 2017 a una revisione legislativa delle misure volte a ridurre l'utilizzo dei sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, sulla base degli impatti dei cicli di vita. Finora la Commissione non ha effettuato tale revisione. Dato che per tali sacchetti di plastica il rischio di dispersione nell'ambiente è molto elevato e che essi contribuiscono ai rifiuti marini, è opportuno introdurre misure per limitare la loro immissione sul mercato, salvo per gli usi strettamente necessari. I sacchetti di plastica in materiale ultraleggero non dovrebbero essere immessi sul mercato come imballaggi per alimenti sfusi, tranne ove siano necessari per ragioni igieniche o per l'imballaggio di alimenti umidi sfusi, come carne e pesce crudi o prodotti lattiero-caseari. Per i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero ai quali non si applica la restrizione della commercializzazione, dovrebbero rimanere applicabili le disposizioni vigenti della direttiva (UE) 2015/720.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)  Le misure di cui alla presente direttiva che promuovono l'utilizzo di alternative non plastiche non dovrebbero in alcun caso causare un aumento degli effetti negativi per l'ambiente e il clima, ad esempio emissioni aggiuntive di CO2 o lo sfruttamento di risorse preziose. Sebbene molte delle alternative non plastiche siano prodotte a partire da risorse naturali e si preveda che avranno origine dalla bioeconomia, è particolarmente importante garantire la sostenibilità di tali materiali. Per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti, le misure di cui alla presente direttiva e la loro attuazione dovrebbero dare sempre priorità alla prevenzione o alla transizione verso prodotti riutilizzabili anziché ad altre alternative monouso, anche se queste ultime sono costituite da materiali non plastici.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  I tappi e coperchi dei contenitori per bevande, che contengono un'alta percentuale di plastica, sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente dispersi sulle spiagge dell'Unione. Pertanto, i contenitori per bevande che sono prodotti di plastica monouso dovrebbero poter essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti di progettazione che riducono in modo significativo la dispersione nell'ambiente dei tappi e coperchi. Per i contenitori per bevande che sono prodotti e imballaggi di plastica monouso, questo requisito si aggiunge ai requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa la riciclabilità) degli imballaggi di cui all'allegato II della direttiva 94/62/CEE. Al fine di facilitare la conformità al requisito di progettazione del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno, è necessario elaborare una norma armonizzata adottata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio45, e il rispetto di tale norma dovrebbe consentire una presunzione di conformità a tali requisiti. Occorre prevedere tempo sufficiente per elaborare la norma armonizzata e per permettere ai produttori di adattare le rispettive catene di produzione al requisito di progettazione del prodotto.

(13)  I tappi e coperchi di plastica dei contenitori per bevande sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente dispersi sulle spiagge dell'Unione. Pertanto, i contenitori per bevande che sono prodotti di plastica monouso dovrebbero poter essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti di progettazione che riducono in modo significativo la dispersione nell'ambiente dei tappi e coperchi e che aumentano le quantità riciclate. Per i contenitori per bevande che sono prodotti e imballaggi di plastica monouso, questo requisito si aggiunge ai requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa la riciclabilità) degli imballaggi di cui all'allegato II della direttiva 94/62/CEE. Al fine di facilitare la conformità al requisito di progettazione del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno, è necessario elaborare una norma armonizzata adottata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio45, e il rispetto di tale norma dovrebbe consentire una presunzione di conformità a tali requisiti. Occorre prevedere tempo sufficiente per elaborare la norma armonizzata e per permettere ai produttori di adattare le rispettive catene di produzione al requisito di progettazione del prodotto. Onde garantire l'uso circolare della plastica, è opportuno assicurare la diffusione dei materiali riciclati sul mercato. È dunque opportuno introdurre un requisito che preveda un contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata in determinati prodotti.

___________________

___________________

45 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

45 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Nel quadro del riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 94/62/CE, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proprietà relative dei diversi materiali di imballaggio, ivi compresi i materiali compositi, sulla base di valutazioni del ciclo di vita, considerando in particolare gli aspetti della prevenzione e della progettazione per la circolarità.

Motivazione

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)  La presenza di sostanze chimiche pericolose in assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi dovrebbe essere scongiurata nell'interesse della salute delle donne. Allo stesso modo la disponibilità di soluzioni multiuso e più economicamente sostenibili è fondamentale per garantire un pieno accesso delle donne alla vita sociale.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione.

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Lo smaltimento nelle reti fognarie può inoltre causare notevoli danni economici alla rete fognaria ostruendo le pompe e intasando le tubature. Spesso vi è una significativa carenza di informazioni per quanto concerne le caratteristiche materiali e le corrette modalità di smaltimento di tali prodotti. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura e a misure di sensibilizzazione. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare, all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente, alla presenza di plastica nel prodotto e alla sua riciclabilità. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione e garantire che non sia fuorviante, tenendo altresì conto degli accordi volontari in vigore. Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, si dovrebbero applicare i requisiti di marcatura adottati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al fine di implementare le Linee guida volontarie della FAO per la marcatura dell'attrezzatura da pesca.

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che i consumatori siano informati dei danni che lo smaltimento improprio dei rifiuti può causare alle reti fognarie, come prescritto dall'articolo 10.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.

(15)  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i necessari costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti e per far fronte ai comportamenti errati dei consumatori. Detti costi non dovrebbero superare quelli necessari per fornire tali servizi in modo economicamente efficiente e dovrebbero essere fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati. I costi di rimozione dei rifiuti dovrebbero essere proporzionati e basarsi su obiettivi chiari stabiliti in conformità dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. Tali obiettivi dovrebbero definire l'entità e la portata delle attività di rimozione dei rifiuti previste dal regime di responsabilità estesa del produttore, in linea con gli obblighi pertinenti in materia di prevenzione dei rifiuti e dispersione dei rifiuti in ambiente marino stabiliti dal diritto dell'Unione. Tali attività dovrebbero ad esempio includere la prevenzione e la raccolta dei rifiuti nelle strade, nei mercati e in altri spazi pubblici nonché durante gli eventi pubblici, ma non le operazioni che esulano dalle responsabilità delle autorità pubbliche, come le operazioni di pulizia di mari e oceani.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Gli incentivi economici possono influenzare le scelte dei consumatori, incoraggiare o scoraggiare determinate abitudini di consumo e, quindi, essere utilizzati come efficace strumento a monte per ridurre l'impatto di determinate materie plastiche sull'ambiente.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge46 non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per facilitarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio.

(16)  L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge46 non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. A norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, se gli attrezzi da pesca perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave informa l'autorità competente del suo Stato membro di bandiera. Al fine di assicurare un monitoraggio armonizzato i dati relativi agli attrezzi da pesca perduti dovrebbero essere raccolti e registrati dagli Stati membri e trasmessi annualmente alla Commissione. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per facilitarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità del produttore siano modulati, in particolare tenendo conto della durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità di tali attrezzi da pesca.

___________________

___________________

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Nel contesto della responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica, gli Stati membri dovrebbero monitorare, valutare, raccogliere e riciclare gli attrezzi da pesca ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi in materia di raccolta e riciclaggio degli attrezzi da pesca contenenti plastica stabiliti dalla presente direttiva.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  Nei piani strategici della politica agricola comune (PAC) dovrebbe essere affrontato il problema dei rifiuti di plastica derivanti dall'agricoltura. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe introdurre, entro il 2023, una norma sui rifiuti di plastica volta a garantire il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali quale nuovo elemento di condizionalità rafforzata a medio termine. In virtù del nuovo requisito di condizionalità, gli agricoltori sarebbero tenuti ad avvalersi di un'impresa autorizzata per la gestione dei rifiuti al fine di organizzare la raccolta e il riciclaggio della plastica nonché a conservare le prove della corretta gestione dei rifiuti di plastica.

Motivazione

Un obbligo analogo esiste nella normativa sulla gestione dei rifiuti del 2006 (Inghilterra e Galles) e del 2005 (Scozia). Esso ha esteso all'agricoltura i controlli sulla gestione dei rifiuti. Uno dei grandi cambiamenti è stato rappresentato dall'interruzione della prassi di bruciare o interrare la plastica utilizzata nell'agricoltura, ivi compresi spago per legare, pellicola per insilato, bombolette spray, fertilizzante e imballaggi di sementi. Gli agricoltori, inoltre, sono tenuti ad avvalersi di un'impresa autorizzata e di buona reputazione per la gestione dei rifiuti, al fine di organizzare la raccolta e il riciclaggio della plastica e degli altri rifiuti.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a trasferire queste informazioni al consumatore. Le informazioni non dovrebbero contenere dati promozionali che favoriscano l'uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all'uso del prodotto. Nell'ambito dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.

(18)  Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca, in modo da incentivare i consumatori ad adottare un comportamento responsabile ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a trasferire queste informazioni al consumatore. Tali informazioni dovrebbero comprendere l'impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti. Le informazioni non dovrebbero contenere dati promozionali che favoriscano l'uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all'uso del prodotto. La lotta alla dispersione dei rifiuti è condotta congiuntamente dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori. Nell'ambito dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione. I produttori dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare il loro potere di marketing per promuovere e favorire il consumo e l'uso dei prodotti con modalità sostenibili e circolari.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  La Commissione è tenuta, in conformità alla legislazione dell'Unione, ad assistere gli Stati membri nell'elaborazione di strategie e piani per ridurre la dispersione in mare dell'attrezzatura da pesca, anche attraverso le sovvenzioni del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tali sforzi possono includere campagne e programmi di sensibilizzazione sull'impatto di tali rifiuti sugli ecosistemi marini, la ricerca sulla fattibilità di attrezzi da pesca biodegradabili/compostabili, progetti educativi per i pescatori e programmi pubblici specifici per rimuovere la plastica e altri oggetti dal fondo marino.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore o istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali.

(20)  Le bottiglie per bevande (inclusi tappi e coperchi) che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e aumentare la produzione a partire da materiali riciclati e, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore o istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. L'obiettivo minimo di raccolta dovrebbe essere accompagnato da un requisito che preveda un contenuto specifico di materiale riciclato per le bottiglie di plastica, così da garantire che la maggiore quantità di plastica raccolta sia riutilizzata o riciclata, e quindi reintrodotta nell'economia circolare. Tali misure avranno un'incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta e di riciclaggio e sulla qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti nuove opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali. In sede di attuazione delle misure atte a conseguire l'obiettivo minimo di raccolta differenziata, gli Stati membri dovrebbero continuare a garantire il corretto funzionamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore in vigore. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti relativi al funzionamento dei regimi di cauzione-rimborso per gli Stati membri che decidano di istituirli.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  La direttiva 2008/98/CE definisce la "raccolta differenziata" come la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE1 bis riconosce che la raccolta differenziata potrebbe essere organizzata mediante un sistema di raccolta porta a porta, il conferimento a centri di raccolta e altre modalità di raccolta. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE prevede una deroga che consente la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti, a condizione che essa non pregiudichi l'elevata qualità del riciclaggio o altro tipo di recupero dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e che offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata. Tale deroga dovrebbe essere disponibile anche ai fini dell'attuazione della presente direttiva.

 

_____________

 

1bis Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 201648, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.

(22)  A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 201648, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure, inclusa la definizione, a livello di Unione, di obiettivi di riduzione per il 2030 e oltre, e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso.

___________________

___________________

48. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

48. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(23)  In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. I consumatori dovrebbero altresì essere incentivati o penalizzati per il loro comportamento, a seconda dei casi.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica sull'ambiente, promuovere la transizione verso un'economia circolare e modelli aziendali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(25)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca e da acquacoltura contenenti plastica sull'ambiente e sulla salute umana, promuovere la transizione verso un'economia circolare e modelli aziendali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Motivazione

Il riferimento all'incidenza sulla salute umana deve essere incluso nel considerando in esame in quanto figura anche all'articolo 1, che descrive in dettaglio l'obiettivo della direttiva, e al considerando 5.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  Poiché i rifiuti di plastica nell'ambiente marino non si limitano alle acque circostanti l'Unione e poiché è possibile rilevare un'enorme quantità di tali rifiuti in altre parti del mondo oltre all'Unione, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le esportazioni di materiali di rifiuto verso i paesi terzi non comportino un aumento dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino in altre parti del mondo.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter)  Gli Stati membri possono altresì svolgere un ruolo importante nel limitare i rifiuti marini attraverso la condivisione con i paesi terzi delle loro conoscenze e della loro competenza in fatto di gestione sostenibile dei materiali.

Motivazione

I rifiuti marini costituiscono un problema ambientale globale. Condividere la competenza e l'esperienza dell'UE può contribuire ad affrontare tale questione complessa.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quater)  Le autorità pubbliche, ivi comprese le istituzioni dell'Unione, dovrebbero dare l'esempio.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare sulla vita e sull'ambiente acquatici, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato e agli attrezzi da pesca e acquacoltura contenenti plastica.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

(1)  "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che funziona o può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "prodotto di plastica monouso": il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante il ciclo di vita ed essere rinviato al produttore a fini di ricarica o riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

(2)  "prodotto di plastica monouso": il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, concepito, progettato o immesso sul mercato per essere utilizzato una sola volta per un breve lasso di tempo prima di essere gettato;

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  "sacchetti di plastica in materiale ultraleggero": borse di plastica in materiale leggero quali definite all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE, con uno spessore inferiore a 15 micron;

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "attrezzo/attrezzi da pesca": l'articolo o parte di attrezzatura che è usato nella pesca e nell'acquacoltura per prendere o catturare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare allo scopo di attirare e catturare risorse biologiche marine;

(3)  "attrezzo/attrezzi da pesca": l'articolo o la parte di attrezzatura che sono usati nella pesca e nell'acquacoltura per prendere, catturare o trattenere per l'allevamento risorse biologiche marine o che galleggiano sulla superficie del mare allo scopo di attirare, catturare o trattenere risorse biologiche marine;

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  "attrezzo/attrezzi da pesca dismesso/i": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato dismesso;

(4)  "attrezzo/attrezzi da pesca dismesso/i": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato dismesso o perduto;

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  "produttore": la persona fisica o giuridica che, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201150 , immette sul mercato prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, ad eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, paragrafo 28, del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio51;

(10)  "produttore": la persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201150, e che, così facendo, immette sul mercato prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, ad eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca o l'acquacoltura quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punti 25 e 28, del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio51;

___________________

___________________

50 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

51 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

50 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

51 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  "raccolta differenziata": la raccolta differenziata quale definita all'articolo 3, punto 11, della direttiva 2008/98/CE;

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  "plastica biodegradabile": una plastica in grado di subire una decomposizione fisica o biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, e conforme alle norme europee in materia di imballaggi recuperabili mediante compostaggio e digestione anaerobica;

Motivazione

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting (EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared with the consumer.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  "prodotti del tabacco": i prodotti del tabacco quali definiti all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/40/UE.

Motivazione

La definizione fa riferimento all'emendamento che aggiunge questa categoria di prodotti all'articolo 4 della direttiva, relativo alla riduzione del consumo. Esistono alternative praticabili che possono sostituire i filtri del tabacco a base di cellulosa contenenti plastica. Queste alternative sono ecocompatibili e biodegradabili, ma l'industria del tabacco non vi fa ancora ricorso.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Riduzione del consumo

Riduzione del consumo

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il ... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire, entro il ... [quattro anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], una riduzione ambiziosa e sostenuta del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio.

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure si annoverano disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma nel corso del loro ciclo di vita, anche una volta dispersi nell'ambiente.

 

Gli Stati membri elaborano piani nazionali che descrivono le misure adottate a norma del presente paragrafo. Gli Stati membri comunicano i piani alla Commissione e, se necessario, li aggiornano. La Commissione può formulare raccomandazioni su tali piani.

 

Gli Stati membri fissano obiettivi nazionali quantitativi di riduzione per conseguire l'obiettivo di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali obiettivi sono adottati entro il ... [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

 

Le misure adottate a norma del presente paragrafo sono proporzionate e non discriminatorie. Per i prodotti contemplati dalla direttiva 94/62/CE, tali misure lasciano impregiudicato l'articolo 18 della stessa. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure in applicazione della direttiva (UE) 2015/15351 bis ove quest'ultima lo imponga.

2.  La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione significativa del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

2.  Entro il … [dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e sostenuta del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

 

2 bis.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione sostenuta dell'impatto ambientale dei rifiuti dei prodotti del tabacco, in particolare dei filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica, riducendo come segue i rifiuti post-consumo dei filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica: del 50 % entro il 2025 e dell'80 % entro il 2030, rispetto alla media ponderata dei prodotti del tabacco con filtri immessi sul mercato entro il 2014 e il 2016.

 

_________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Motivazione

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi contengono una percentuale significativa di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.

1.  Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi contengono plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri garantiscono che entro il 2025 le bottiglie per bevande elencate nella parte C dell'allegato possano essere immesse sul mercato solo se sono costituite da almeno il 35 % di contenuto riciclato e se sono riciclabili.

 

Entro il 1° gennaio 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia di calcolo del contenuto riciclato. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini del presente articolo i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati contenere una percentuale significativa di plastica.

2.  Ai fini del presente articolo i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati come fatti di plastica. Il presente articolo non si applica ai contenitori in vetro e metallo per bevande con tappi e coperchi in plastica.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1.

3.  Entro il ... [3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1. Tali norme riguardano in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassate.

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Requisiti di marcatura

Requisiti di marcatura

1  Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori una o più delle informazioni seguenti:

1  Gli Stati membri provvedono a che ciascun imballaggio per la vendita dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato e immessi sul mercato – vale a dire sia l'imballaggio contenente più unità che l'imballaggio di ciascuna unità confezionata singolarmente – rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

(a)  le modalità corrette di smaltimento del prodotto dismesso o quelle, per lo stesso prodotto, da evitare;

(a)  le modalità corrette di smaltimento del prodotto dismesso e/o quelle, per lo stesso prodotto, da evitare;

(b)  l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso;

(b)  l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso; e

(c)  la presenza di plastica nel prodotto.

(c)  la presenza di plastica nel prodotto.

 

Inoltre, gli Stati membri provvedono a che ciascun imballaggio per la vendita dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato e immessi sul mercato, ad eccezione dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco – vale a dire sia l'imballaggio contenente più unità che l'imballaggio di ciascuna unità confezionata singolarmente – rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori la riciclabilità del prodotto.

2.  Entro il... [12 mesi prima della scadenza del termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche di marcatura di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

2.  Entro il... [12 mesi prima della scadenza del termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche di marcatura di cui al paragrafo 1 e a tal fine tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Motivazione

È preferibile che a recare la marcatura sia l'imballaggio per la vendita anziché il prodotto (ad esempio, la confezione delle salviette umidificate e non la salvietta stessa). Il consumatore dovrebbe essere informato della disponibilità di alternative per ridurre l'uso della plastica monouso. Egli dovrebbe inoltre essere informato riguardo alla riciclabilità dei prodotti in vista di un acquisto responsabile. Infine, occorre che la Commissione tenga conto degli accordi settoriali elaborati dall'industria, in quanto favoriranno una migliore informazione del consumatore e una marcatura chiara e leggibile.

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti. I contributi finanziari versati dai produttori in adempimento a tali obblighi non superano i costi che sono necessari per fornire tali servizi in modo efficiente in termini di costi e sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda i costi di rimozione dei rifiuti di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono a che i contributi finanziari versati dai produttori siano stabiliti in modo proporzionato e siano modulati conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, e tengano conto dei costi di rimozione di singoli prodotti o gruppi di prodotti. I costi sono limitati alle attività intraprese regolarmente dalle autorità pubbliche o per loro conto, che comprendono le attività di rimozione dei rifiuti in vista dell'adempimento dei pertinenti obblighi in materia di prevenzione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente previsti dagli atti legislativi dell'Unione.

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In consultazione con gli Stati membri, la Commissione definisce orientamenti sulla ripartizione dei costi di rimozione dei rifiuti contemplati dai regimi di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri provvedono a che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti a norma del paragrafo 1 del presente articolo per i filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo ambientale di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, anche garantendo che i produttori di filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica coprano i costi della raccolta dei rifiuti di tali prodotti e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono esigere, tra l'altro, che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiscano sistemi di raccolta o finanzino infrastrutture di raccolta per i filtri usati, o promuovano la decontaminazione e il riciclaggio dei filtri usati attraverso l'istituzione di una catena di recupero dei rifiuti.

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato dell'Unione.

3.  Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato dell'Unione. Gli Stati membri provvedono su tale base a che ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta di attrezzi da pesca contenenti plastica. Dal 2025 il tasso minimo di raccolta è pari al 50 % calcolato sulla base del peso totale degli attrezzi da pesca contenenti plastica raccolti in un dato anno nello Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti.

 

Gli Stati membri provvedono inoltre a che detti regimi di responsabilità estesa del produttore conseguano entro il 2025, per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, un obiettivo di riciclaggio pari almeno al 15 %. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri possono inoltre esigere che i regimi prevedano, tra l'altro, quanto segue:

 

(a)  la modulazione dei contributi finanziari in conformità dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, per promuovere l'immissione sul mercato di attrezzi da pesca progettati per il riutilizzo e il riciclaggio;

 

(b)  l'istituzione di sistemi di cauzione-rimborso per incoraggiare la restituzione di attrezzi da pesca vecchi, in disuso o inutilizzabili;

 

(c)  l'inclusione di programmi di monitoraggio, localizzazione e comunicazione.

Motivazione

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 85% of recovery for both nets and wires.

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatte salve le misure tecniche di cui nel regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio1 bis, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

Motivazione

Per definizione, gli attrezzi da pesca sono concepiti per durare. A tale riguardo, è importante istituire norme armonizzate su iniziativa della Commissione per agevolare il riciclaggio al termine del ciclo di vita degli attrezzi da pesca immessi sul mercato dell'UE.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno, e a garantirne il successivo riciclaggio. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il primo comma si applica fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione elabora orientamenti, in consultazione con gli Stati membri, sul funzionamento di sistemi di cauzione-rimborso.

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 10

Misure di sensibilizzazione

Misure di sensibilizzazione

1.  Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

1.  Gli Stati membri adottano misure volte a incentivare un comportamento responsabile da parte dei consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica e a comunicare loro le informazioni seguenti:

(a)  la disponibilità di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

(a)  la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

(b)  l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, dell'abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica.

(b)  l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, dell'abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica;

 

(b bis)  l'impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio di tali prodotti.

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti.

Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti e al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Gli Stati membri incoraggiano l'uso di alternative alla plastica sostenibili e più sicure, ove possibile, per quanto riguarda i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

 

________________

 

1bis Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Motivazione

Il 28 novembre 2017 la Commissione ha pubblicato una tabella di marcia in vista di una revisione dell'attuale regolamento sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Se la revisione avrà luogo nel secondo trimestre del 2019, come indicato nella tabella di marcia, un riferimento a tale regolamento terrà conto dei nuovi sviluppi contemplati nel regolamento eventualmente riveduto.

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono a che le esportazioni di materiali di rifiuto nei paesi terzi non contribuiscano ai rifiuti marini di plastica altrove.

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche, giuridiche o le relative associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a un procedimento di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, azioni od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

1.  Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche, giuridiche o le relative associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a un procedimento di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, azioni od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Motivazione

Non vi è alcuna ragione per omettere gli articoli 4, 9 e 10.

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

Articolo 13

Informazioni relative al monitoraggio dell'attuazione

Informazioni relative al monitoraggio dell'attuazione

1.  Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio52 e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio53, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea per l'ambiente, creano un set di dati contenente:

1.  Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio52 e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio53, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea per l'ambiente, creano un set di dati contenente:

(a)  i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato dell'Unione ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4, paragrafo 1;

(a)  i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato dell'Unione ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4, paragrafo 1;

 

(a bis)  i dati sull'immissione in commercio e la raccolta differenziata dei prodotti elencati nella parte F dell'allegato, per dimostrare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 9;

 

(a ter)  i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato che sono immessi ogni anno sul mercato dell'Unione, al fine di monitorare il loro consumo nell'Unione;

 

(a quater)  i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti e trattati;

(b)  le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1.

(b)  le informazioni sui piani e le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1;

 

(b bis)  i dati sui rifiuti marini, in particolare quelli provenienti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva, al fine di monitorare gli effetti delle misure adottate;

I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono aggiornati annualmente entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Ove possibile, al fine di presentare tali dati ci si avvale dei servizi relativi ai dati territoriali definiti nell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE.

I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono comunicati per la prima volta entro … [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. I dati di cui alle lettere da a) ad a quater) sono aggiornati annualmente entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Ove possibile, al fine di presentare tali dati ci si avvale dei servizi relativi ai dati territoriali definiti nell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE.

2.  Gli Stati membri provvedono a che la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente abbiano accesso ai set di dati di cui al paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri provvedono a che la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente abbiano accesso ai set di dati di cui al paragrafo 1.

3.  L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna ad intervalli periodici un quadro generale a livello dell'Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri. Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, ove opportuno, indicatori di risultato, risultati e effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

3.   L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna ad intervalli periodici un quadro generale a livello dell'Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri. Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, ove opportuno, indicatori di risultato, risultati e effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei set di dati, delle informazioni e dei dati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei set di dati, delle informazioni e dei dati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

___________________

___________________

52 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

52 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

53 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

53 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Motivazione

È importante che i dati comunicati siano il più completi possibile per consentire la valutazione della misure e la loro efficacia.

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

Articolo 15

Valutazione e riesame

Valutazione e riesame

1.  La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

1.  La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [cinque anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La proposta definisce, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione del consumo vincolanti a livello dell'Unione per i prodotti elencati alla parte A dell'allegato.

3.  La relazione indica altresì se:

3.   La relazione include:

(a)  è necessaria un riesame dell'elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell'allegato;

(a)  una valutazione della necessità di riesaminare l'elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell'allegato;

(b)  è possibile definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell'Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato;

(b)  uno studio di fattibilità della definizione di obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell'Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato; a tale riguardo la relazione valuta la definizione di obiettivi espressi in numeri assoluti, tenendo conto dei livelli di consumo e delle riduzioni già realizzate negli Stati membri;

 

(b bis)  una valutazione dell'evoluzione dei materiali utilizzati nei prodotti contemplati dalla presente direttiva nonché una valutazione delle innovazioni relative a nuovi sistemi di distribuzione per le alternative riutilizzabili a tali prodotti, inclusa un'analisi ambientale complessiva del ciclo di vita dei materiali in questione e delle alternative risultanti;

(c)  si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire, nel caso, quali prodotti non debbano più essere soggetti a restrizioni d'immissione sul mercato.

 

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1), lettera a), entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e all'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e all'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], ad eccezione delle misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in relazione ai contenitori per bevande gassate, che gli Stati membri applicano a decorrere da … [5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione verifica che tali disposizioni non pongano ingiustificati ostacoli al funzionamento del mercato unico.

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Allegato I – parte A

Testo della Commissione

Emendamento

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 (riduzione del consumo)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 (riduzione del consumo)

 

  Tazze per bevande, inclusi tappi e coperchi

–  Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

–  Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

 

La vendita di alimenti in contenitori monoporzione da una persona, o in un contenitore fornito di posate, è un'indicazione che l'alimento in questione è destinato ad essere consumato immediatamente, direttamente dal contenitore.

 

Il concetto di ulteriore preparazione include attività come riscaldamento, aggiunta di acqua bollente, lavaggio, affettatura e sezionamento.

 

Esempi di contenitori alimentari di plastica monouso coperti dalle parti A, E e G del presente allegato:

 

  Contenitori per alimenti tipo fast-food, quali scatole per pasti confezionati e insalate, con alimenti destinati ad essere consumati freddi

 

  Contenitori per alimenti tipo fast-food, quali scatole per pasti confezionati e insalate, con alimenti destinati ad essere consumati caldi, tranne nei casi in cui gli alimenti devono essere riscaldati dal consumatore dopo l'acquisto del prodotto

 

  Scatole per hamburger, scatole per panini, scatole per involtini

 

  Contenitori per alimenti monoporzione da una persona per alimenti freschi o trattati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura, dolci o gelati, venduti in unità singola

 

Esempi di contenitori che non sono contenitori alimentari di plastica monouso coperti dalle parti A, E e G del presente allegato:

 

  Contenitori alimentari con alimenti disseccati o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione

 

  Contenitori contenenti alimenti in quantità superiori ad una porzione per una persona

 

  Contenitori per alimenti monoporzione da una persona venduti in più di una unità

–  Tazze per bevande

 

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

—  Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)

—  Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) tranne, fino al 2023, le posate fornite a istituti di istruzione o strutture sanitarie nel quadro di appalti pubblici di forniture1 bis quali definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/24/UE che sono stati assegnati prima del 31 dicembre 2018.

 

___________________

 

1bis «appalti pubblici di forniture»: appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

—  Piatti

—  Piatti, tranne, fino al 2023, quelli forniti a istituti di istruzione o strutture sanitarie nel quadro di appalti pubblici di forniture1 bis quali definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/24/UE che sono stati assegnati prima del 31 dicembre 2018.

 

___________________

 

1bis «appalti pubblici di forniture»: appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

—  Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi

—  Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, esclusi i relativi meccanismi

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, salvo ove necessari per ragioni igieniche per avvolgere alimenti umidi sfusi

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Contenitori per alimenti e bevande, in polistirene espanso, usati per contenere alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione

Motivazione

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done in its proposal.

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Allegato I – parte C – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

—  Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi

—  Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, tranne i contenitori per alimenti destinati a fini medici speciali in forma liquida quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013

Emendamento    86

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco

Motivazione

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Emendamento    87

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione

Motivazione

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – trattino 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Tazze per bevande

Motivazione

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste disposal of these products and their negative impact on the environment.

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Allegato I – parte E – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

–  Tazze per bevande

–  Tazze per bevande, inclusi tappi e coperchi

Emendamento    90

Proposta di direttiva

Allegato I – parte F – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

—  Bottiglie per bevande

—  Bottiglie per bevande, inclusi tappi e coperchi

MOTIVAZIONE

Contesto

"L'età della plastica", questo è forse il modo in cui il relatore potrebbe descrivere il nostro tempo, senza alcuna aspirazione o pretesa di fare opera di storico.

Inventata a metà del XIX secolo, la plastica è prodotta in serie dai primi anni '50, con una crescita esponenziale negli ultimi 15 anni: più di 8 miliardi di tonnellate in soli 65 anni[1], con oltre 6 miliardi di tonnellate di rifiuti, una cifra impressionante. Questa società in cui tutto si butta sta trasformando i nostri oceani in una pattumiera;

gli oggetti di plastica, per la metà prodotti monouso e per un quarto attrezzi da pesca, sono responsabili dell'85 % dell'inquinamento marino. Si tratta di 15 600 tonnellate di plastica usa e getta che vanno a inquinare ogni anno le acque europee, e le tonnellate diventano 26 600 se vi si aggiungono gli attrezzi da pesca[2].

In Europa, ogni anno vengono scaricate in mare 150 000 tonnellate di plastica[3]. A livello mondiale la situazione è ancora più allarmante, poiché le tonnellate che ogni anno finiscono negli oceani sono 8 milioni.

In assenza di interventi, nel 2050 nei nostri oceani ci saranno più rifiuti di plastica che pesci. Tutta la fauna marina ne risente, tartarughe, uccelli, cetacei, pesci, crostacei, ingurgitando plastica con effetti deleteri per la sua sopravvivenza e conseguenze ancora poco chiare per la salute umana.

La Commissione assume l'iniziativa

Si tratta di dati che, contrariamente al cambiamento climatico, nessuno contesta e che, il 28 maggio scorso, hanno indotto la Commissione a pubblicare la sua proposta legislativa sugli articoli di plastica monouso.

La proposta introduce una serie di misure che si basano sulle iniziative di alcuni Stati membri o di alcune regioni, completandole, sviluppandole ulteriormente e armonizzandole, e si inserisce in un approccio comunitario globale, rappresentato dalla direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, dalla strategia dell'UE sulla plastica, dal piano d'azione per l'economia circolare e dalla legislazione riveduta sui rifiuti.

La Commissione affronta le dieci principali fonti della microplastica rinvenuta nei mari e sulle spiagge europee, che rappresentano il 70 % dei rifiuti marini.

Una sfida globale che comporta misure ambiziose e graduali 

– vietare a livello dell'Unione i prodotti di plastica monouso, quando esistono alternative. I prodotti interessati sono nove: le posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) e i piatti, i bastoncini cotonati, le cannucce, i mescolatori per bevande e le aste dei palloncini (articolo 5);

– lasciare agli Stati membri la scelta degli strumenti per ridurre significativamente il consumo di prodotti di plastica monouso per i quali è in corso lo sviluppo di alternative: contenitori per alimenti e tazze per bevande (articolo 4). La validità di questo approccio è stata dimostrata dal divieto programmato delle borse di plastica in materiale leggero con un spessore pari o inferiore a 50 micron[4];

- provvedere a che entro il 2025 almeno il 90 % delle bottiglie per bevande sia avviato alla raccolta differenziata (articolo 9);

- estendere il regime di responsabilità del produttore (articolo 8) a tutte le categorie di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione, ad esclusione degli assorbenti e dei tamponi igienici e degli applicatori per tamponi. La responsabilità estesa coprirà i costi della raccolta, della rimozione dei rifiuti e delle misure di sensibilizzazione del pubblico (articolo 10);

- prevedere requisiti di marcatura/etichettatura per tre categorie di prodotti: assorbenti e tamponi igienici, salviette umidificate e palloncini (articolo 7).

La Commissione stima che la direttiva tornerà a vantaggio sia dell'ambiente che dell'economia. Essa consentirebbe di evitare danni all'ambiente per 22 miliardi di EUR di qui al 2030[5] e permetterebbe ai consumatori di risparmiare sino a 6,5 miliardi di EUR[6], con un costo di adeguamento per i produttori valutato in 3,2 miliardi di EUR[7]. Solo lo scenario minimalista (opzione 2a), che si limiterebbe ad azioni volontarie da parte dell'industria e a campagne d'informazione, farebbe perdere posti di lavoro[8]. Viceversa, con gli altri scenari previsti, più favorevoli all'innovazione, potrebbero essere creati dai 30.000 ai 50.000 posti di lavoro[9].

Le priorità del relatore

Il relatore accoglie in modo estremamente favorevole l'ambiziosa proposta della Commissione, che è pienamente in sintonia con l'opinione pubblica: il 95 % degli europei ritiene necessario e addirittura urgente intervenire rispetto al problema dei prodotti di plastica monouso[10].

Il relatore avrebbe tuttavia auspicato che la Commissione si spingesse oltre nel dar seguito agli insegnamenti tratti dalla propria valutazione d'impatto, e si augura inoltre che lo studio realizzato dalla società di consulenza Eunomia, sul quale è basata detta valutazione, sia reso pubblico.

1.  Stabilire a termini obiettivi quantificati per la riduzione dell'uso di contenitori per alimenti e tazze per bevande. Si tratta di due prodotti per i quali esistono già alternative sul mercato. Tuttavia, in mancanza di dati pertinenti da parte degli Stati membri, il relatore ha preferito un calendario modulabile. In proposito funge da riferimento la direttiva del 2015 sulle "borse di plastica in materiale leggero", che prevede misure di riduzione armonizzate entro 2-3 anni dal recepimento nel diritto nazionale.

Il relatore ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per consentire agli Stati membri di fissare obiettivi precisi di riduzione per il proprio territorio per i prodotti di cui all'articolo 4.

2.  Raccolta differenziata delle bottiglie di plastica

Il relatore non è del tutto soddisfatto della formulazione dell'articolo 9, che riguarda la raccolta differenziata delle bottiglie di plastica, che, insieme ai tappi, sono la prima categoria di prodotti di plastica a perdere rivenuti nei mari (un quinto dei prodotti in plastica monouso).

Mentre in alcuni Stati membri si sta intensificando il dibattito sull'introduzione di una cauzione generalizzata sulle bottiglie di plastica, il relatore desidera lasciare più aperte le opzioni. Gli Stati membri devono avere la possibilità di scegliere il sistema più efficace affinché questo oggetto acquisisca un valore di mercato e incoraggiare i consumatori a rendere i vuoti o a fare la raccolta differenziata a domicilio.

Si tratta inoltre di un prodotto altamente riciclabile, per il quale la Commissione ha fissato un obiettivo di raccolta del 90 % da conseguire entro il 2025. Il relatore propone di aggiungere al requisito relativo a tappi e coperchi di cui all'articolo 6, che prevede che siano fissati al contenitore, una misura relativa a un contenuto minimo di materiale riciclato del 25 % nella produzione delle bottiglie di plastica, da conseguire entro il 2025, come il settore si è impegnato a fare.

3.  Seguire le raccomandazioni dell'OMS relative alle sigarette con filtro in plastica

Per il relatore sono fonte di preoccupazione anche i filtri in plastica delle sigarette, che si collocano al secondo posto tra le materie plastiche inquinanti comunemente scaricate sulle spiagge europee. Il relatore propone dunque di inserire un nuovo articolo 4 bis "Riduzione dei rifiuti post-consumo di prodotti del tabacco".

Tale articolo, oltre a prevedere l'applicazione del regime di responsabilità estesa ai produttori di tabacco, precisa che gli Stati membri sono tenuti a stabilire obiettivi di riduzione dei filtri di plastica delle sigarette dell'ordine del 50 %, entro il 2025, e dell'80 %, entro il 2030WHO[11].

Gli Stati membri dovrebbero inoltre impegnarsi a istituire un sistema di raccolta dei mozziconi e, a valle, ispirarsi al modello italiano, prevedendo multe dissuasive per i fumatori che gettano a terra o nelle fogne i loro mozziconi di sigaretta.

4.  Il relatore ritiene viceversa che la Commissione si spinga troppo in là per quanto riguarda la "responsabilità estesa del produttore" prevista all'articolo 8.

Pur riconoscendo che si tratta di uno strumento importante di politica ambientale e condividendo l'ambizione della Commissione di completare le misure già esistenti nella legislazione sui rifiuti, il relatore constata, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva quadro 2008/98/CE (direttiva quadro rifiuti), che detta responsabilità non copre in alcun caso il costo della bonifica di mari e spiagge. La direttiva 2018/852/UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce la predisposizione di regimi di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi entro il 31 dicembre 2024, cioè tre anni dopo la data fissata nella presente proposta. Sono tutti elementi che suscitano interrogativi nel relatore, il quale ritiene che il regime relativo alla responsabilità estesa del produttore debba rimanere proporzionato.

5.  Inclusione dei sacchetti di plastica in materiale ultraleggero

Il relatore propone di aggiungere all'elenco di prodotti sottoposti a restrizioni di cui all'articolo 5 i sacchetti di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron che non sono disciplinati dalla direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

A giudizio del relatore, visto il rapido mutamento delle abitudini dei consumatori nella maggior parte degli Stati membri in cui i sacchetti di plastica sono divenuti a pagamento nei punti di vendita, è opportuno dare un chiaro segnale di divieto per la categoria dei sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, ad eccezioni di quelli che svolgono una funzione igienica.

6.  Gli attrezzi da pesca sono un altro punto sul quale il relatore desidera presentare emendamenti. Se è vero che, come constatato dal relatore, alcune norme comunitarie[12] prevedono già di lottare contro l'inquinamento dovuto alle reti e ad altri strumenti abbandonati o perduti in mare, l'assenza di un controllo efficace delle perdite di attrezzi da pesca a livello dell'Unione lascia il problema irrisolto. I rifiuti dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto dovrebbero essere riportati a terra, ma in oltre il 30 % dei casi ciò non avviene, e questi rifiuti finiscono probabilmente in mare[13]. Il relatore trova logica l'applicazione di un sistema di responsabilità estesa del produttore ai produttori di attrezzi da pesca.

A tale regime il relatore aggiunge, all'articolo 8, paragrafo 3, un obiettivo di riciclaggio del 15 %, poiché come ogni materiale robusto gli attrezzi da pesca hanno un forte potenziale di riutilizzo e devono quindi essere riportati in porto. Si tratta di un obiettivo realistico alla luce delle migliori pratiche, segnatamente quelle islandesi, che a partire dal 2006 contemplavano un obiettivo di riciclaggio del 45 %, oggi portato a un obiettivo di recupero dell'85 % per cavi e reti[14].

L'ambizione generale del relatore è in linea con le posizioni assunte dagli scienziati e dai ministri che ha incontrato per preparare la sua relazione: c'è un futuro per la plastica, un prodotto miracoloso divenuto troppo inquinante, ma tale futuro non è nei mari e negli oceani.

  • [1]  R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, "Production, use, and fate of all plastics ever made", Science Advances, vol. 3, n°7, 2017.
  • [2]  Commissione europea, Impact Assessment Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear, SWD(2018) 254 final, 28 maggio 2018, parte 1, pag. 10.
  • [3]  ibid., parte 1, pag. 10.
  • [4]  Secondo l'articolo 4, paragrafo 1 bis, lettera b), della direttiva 2015/720 del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero: "entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non [saranno] fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia".
  • [5]  Commissione europea, "Plastica monouso: nuove norme UE per ridurre i rifiuti marini", comunicato stampa, 28 maggio 2018.
  • [6]  Valutazione d'impatto, op. cit., parte 1, pag. 60.
  • [7]  ibid., parte 1, pag. 60.
  • [8]  ibid., parte 1, pag. 60.
  • [9]  ibid., parte 1, pag. 60.
  • [10]  ibid., parte 1, pag. 6.
  • [11]  Relazione dell'OMS dal titolo "Tobacco and its environmental impact: an overview", 2017.
  • [12]  L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, prevede che il comandante di un peschereccio debba comunicare entro 24 ore all'autorità competente del suo Stato membro di bandiera qualsiasi perdita di attrezzi da pesca.
  • [13]  Valutazione d'impatto, op. cit., pag. 12.
  • [14]  http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONEDA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione di [il progetto di relazione/la relazione, fino alla sua approvazione in commissione], il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona

Bureau européen de l'environnement

ClientEarth

Edana

Essenscia

EurEau

European Plastics Converters (EuPC)

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)

FoodDrinkEurope

Fostplus

Frans Timmermans, Premier Vice-président de la Commission européenne chargé de l'Amélioration de la législation, des Relations inter-institutionnelles, de l'État de droit et de la Charte des droits fondamentaux.

Friends of the Earth Europe

Go4Circle

Institut belge de l'Emballage

Jyrki Katainen, Vice-président de la Commission européenne

chargé des Emplois, de la Croissance, des Investissements et de la Compétitivité

Karmenu Vella, Commissaire européen à l'environnement, aux affaires maritimes et à la pêche

Nestlé S.A.

Pack2Go Europe

Petcore Europe

Philippe De Backer, Secrétaire d'État belge à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Plastics Europe

Plastics Recyclers Europe

Représentation permanente de l'Autriche auprès de l'Union européenne

Rethink Plastic Alliance

Seas at risk

Sky

Suez S.A.

Surfrider Foundation Europe

Tetra Pack International S.A.

Zero Waste Europe

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (26.9.2018)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Relatore per parere: Barbara Kappel

BREVE MOTIVAZIONE

L'iniziativa sui prodotti di plastica monouso, parte integrante della più ampia agenda dell'UE sull'economia circolare, affronterà la questione degli incentivi economici volti a ridurre i rifiuti marini. In particolare, si occuperà delle esternalità negative generate dai prodotti di plastica monouso. Per esternalità si intendono gli effetti non compensati di decisioni economiche che ricadono su terzi. Tali elementi non sono contemplati nel processo decisionale del soggetto causante. Da un punto di vista economico costituiscono una forma di fallimento del mercato e possono rendere necessario un intervento statale.

La prevenzione e la riduzione dei rifiuti marini derivanti da prodotti di plastica monouso e dagli attrezzi da pesca contenenti plastica completano le misure specifiche sulle microplastiche previste dalla strategia dell'UE sulla plastica. Dopo i sacchetti di plastica nel 2015, sono stati individuati 10 prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca (cosiddette macroplastiche) cui è imputabile il 70 % dei rifiuti marini in Europa. È importante che l'UE e gli Stati membri rispondano in modo adeguato per affrontare gli aspetti ambientali dei rifiuti marini riducendo la quantità di plastica negli oceani e sulle spiagge, concentrandosi maggiormente nel contempo sul più ampio contesto della transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda la plastica.

I rifiuti marini sono un problema globale che va ben oltre i confini dell'UE e solo un accordo globale sarà in grado di affrontare appieno la sfida per il nostro pianeta. Come dimostrano gli studi, l'80 % dei rifiuti marini proviene da 20 paesi soltanto, nessuno dei quali è uno Stato membro dell'Unione europea. La relatrice chiede pertanto un approccio globale per combattere l'inquinamento da plastica e sollecita l'adozione urgente delle misure necessarie a livello di G7 e G20 nonché l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il settore finanziario dovrebbe aiutare le imprese a investire maggiormente in soluzioni sostenibili prima che i governi siano costretti a ricorrere a provvedimenti politici. La relatrice considera preferibile adottare un approccio basato su norme sempre più rigorose che, di conseguenza, escludano dal mercato determinati prodotti inquinanti, promuovendo tuttavia al tempo stesso la R&S e l'innovazione relativamente a prodotti riciclabili in modo economicamente vantaggioso, biodegradabili o innocui. Queste nuove norme dovrebbero essere attuate in tempi ragionevoli per garantire che le PMI possano adattare il loro modello commerciale, poiché la stragrande maggioranza delle 50 000 imprese che rappresentano il settore dei trasformatori di materie plastiche nell'UE è costituita da PMI.

La Commissione nella sua analisi stima che le sue proposte di opzioni – che comprendono il divieto di alcuni prodotti plastici monouso e obiettivi di riduzione, la responsabilità estesa del produttore, misure di progettazione dei prodotti e incentivi per i pescatori affinché riportino a terra gli attrezzi – consentirebbero di risparmiare 2,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti e di evitare danni ambientali per un valore di 11 miliardi di EUR. I costi di messa in conformità per le imprese ammontano a 2 miliardi di EUR e quelli per la gestione dei rifiuti a 510 milioni di EUR. I consumatori risparmierebbero circa 6,5 miliardi di EUR, mentre un rimborso dei depositi o un sistema equivalente costerebbe ai consumatori 1,4 miliardi di EUR in più. La Commissione stima che, nella migliore delle ipotesi, il costo aggiuntivo per l'industria della pesca ammonterà allo 0,16 % delle entrate. Tuttavia, la Commissione non fornisce dati su quanto costerà il pieno trasferimento al consumatore finale della responsabilità estesa del produttore.

Affrontare il problema dei rifiuti marini può creare opportunità economiche. Le imprese possono stimolare la propria competitività attraverso l'innovazione e la R&S contribuendo a un'economia decarbonizzata ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Gli investimenti nella prevenzione dei rifiuti marini e in materiali, prodotti e modelli commerciali alternativi sostenibili possono contribuire a creare posti di lavoro e a rafforzare le competenze tecniche e scientifiche. L'iniziativa di ridurre i prodotti di plastica monouso è accolta con favore, ma è necessario un approccio equilibrato per garantire la proporzionalità.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)  La prosperità economica dell'Unione è inscindibile dalla sostenibilità ambientale a lungo termine. Una maggiore sostenibilità dei modelli economici degli Stati membri può comportare nuove opportunità di innovazione, di competitività e di creazione di posti di lavoro.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)   Le sfide legate al trattamento dei rifiuti di plastica possono essere trasformate in un'opportunità per l'industria europea per diventare un leader globale nella fornitura di soluzioni per la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile36. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione collabora con i partner i diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unite per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

(3)  I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. La buona prevenzione e gestione dei rifiuti di plastica è ancora più efficace se passa attraverso la cooperazione internazionale e utilizza un approccio scientifico basato su dati concreti. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile36. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione dovrebbe attuare la sua cooperazione, in particolare con i principali paesi inquinanti, e assieme ai partner nell'ambito di sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unite per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione per ridurre i rifiuti nell'ottica di una economia sostenibile e circolare.

__________________

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36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

(7)  Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare i prodotti di plastica monouso più comunemente diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione, e anche gli attrezzi da pesca. La transizione verso un'economia circolare renderà necessaria una riduzione dell'uso complessivo della plastica monouso.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso considerati articoli di imballaggio quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE.

Motivazione

È necessario un chiarimento in merito all'imballaggio in plastica monouso disciplinato dalla direttiva 94/62/CE.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

(8)  I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, fodere o strati, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

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43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione44.

(11)  Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti, come si sta facendo per i sacchetti di plastica con la direttiva 94/62/CE, e fatto salvo l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di prodotti riutilizzabili, adatti ad un'economia circolare, senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno e senza distorcere la concorrenza tra i produttori dell'UE e quelli di paesi terzi. Tutte le misure intese a ridurre in modo significativo il consumo dei prodotti in plastica monouso devono essere proporzionate rispetto agli obiettivi della presente direttiva. Tali misure devono tener conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

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43 bis Direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 365 del 31.12.1994, pagg. 10-23.

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Conformemente alla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione tutti i progetti delle misure relative agli imballaggi che intendono adottare affinché essa possa verificare se tali misure possono creare ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Motivazione

È importante garantire coerenza tra la direttiva 94/62/CE, in particolare l'articolo 16 (notificazione) e l'articolo 18 (libertà di immissione sul mercato), e la presente direttiva per quanto riguarda gli imballaggi di plastica monouso, al fine di salvaguardare il mercato interno degli imballaggi.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione.

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, ad esempio un logo, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione. In tale processo la Commissione dovrebbe tenere conto degli accordi settoriali volontari in vigore che sono stati adottati a tal fine. Inoltre, gli Stati membri possono fissare norme su multe e sanzioni dissuasive applicabili a coloro che scaricano rifiuti nell'ambiente.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.

(15)  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i necessari costi di gestione dei rifiuti, in conformità degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 7 della direttiva 94/62/CE, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.

Motivazione

La lotta alla dispersione di rifiuti dovrebbe essere condotta dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori. Il problema della dispersione dei rifiuti non si risolve istituendo pagamenti dei produttori a copertura dei costi di rimozione dei rifiuti, bensì modificando il comportamento dei consumatori, obiettivo che si raggiunge educandoli e rafforzando le normative vigenti. Prevenire la dispersione dei rifiuti è molto più efficace.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  È assicurata un'applicazione uniforme delle misure in materia di responsabilità estesa del produttore, in modo da evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)  Gli incentivi economici possono influenzare le scelte dei consumatori, incoraggiare o scoraggiare determinate abitudini di consumo e, quindi, possono essere utilizzati come efficace strumento a monte per la riduzione dell'impatto di determinate materie plastiche sull'ambiente.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge46 non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per facilitarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio.

(16)  L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge46 non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, non è sufficientemente efficace per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per creare meccanismi di riduzione degli attrezzi da pesca dismessi e facilitare la raccolta differenziata degli attrezzi da pesca dismessi.

__________________

__________________

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a trasferire queste informazioni al consumatore. Le informazioni non dovrebbero contenere dati promozionali che favoriscano l'uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all'uso del prodotto. Nell'ambito dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.

(18)  Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione, ivi comprese campagne di educazione nelle scuole, intese a trasferire queste informazioni al consumatore per incentivarlo a modificare il proprio comportamento e a partecipare più attivamente alla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alle condizioni regionali o alla natura o all'uso del prodotto. Occorre vigilare adeguatamente affinché non si verifichino distorsioni della concorrenza tra i fabbricanti europei di prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica e i concorrenti di paesi terzi che sono autorizzati a vendere i loro prodotti nel mercato unico. Nell'ambito delle loro responsabilità, i produttori di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe partecipare alle misure di sensibilizzazione. I produttori non sono tenuti a coprire i costi di queste campagne di sensibilizzazione. La lotta alla dispersione dei rifiuti dovrebbe essere condotta congiuntamente dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 201648, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.

(22)  A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 201648, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari. La valutazione dovrebbe inoltre stimare l'incidenza economica sui settori resi più esposti dalla presente direttiva, ivi compresi i costi di conformità.

__________________

__________________

48 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

48 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre in modo significativo l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché rafforzare il ruolo guida dell'UE nel promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali non tossici innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, fatto salvo l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [quattro anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e immessi sul mercato dell'Unione.

1.  Gli Stati membri istituiscono regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e immessi sul mercato dell'Unione, a condizione che non ne derivino distorsioni della concorrenza e che il trattamento dei prodotti importati e di quelli fabbricati internamente abbia gli stessi effetti sui prezzi di mercato. È altresì garantita la conformità alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i necessari costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, come previsto dagli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE,inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Motivazione

La lotta alla dispersione dei rifiuti dovrebbe essere condotta congiuntamente dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori. Il problema della dispersione dei rifiuti non si risolve istituendo pagamenti dei produttori a copertura dei costi di rimozione dei rifiuti, bensì modificando il comportamento dei consumatori, obiettivo che si raggiunge educandoli e rafforzando le normative vigenti. Prevenire la dispersione dei rifiuti è molto più efficace.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione pubblica orientamenti sull'attuazione di tutte le misure, compresa la ripartizione dei costi, che riguardano la responsabilità estesa del produttore, in conformità al presente articolo.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  L'autorità competente provvede affinché i costi a carico dei produttori relativi alla responsabilità estesa del produttore siano proporzionati e comunicati ai soggetti interessati su base regolare e in modo accessibile e trasparente.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

(b)  stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore, o

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) istituire sistemi di raccolta dei rifiuti efficaci e di provata efficacia per raggiungere tali obiettivi.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri possono, tra l'altro, introdurre, se del caso, misure di sensibilizzazione. Queste misure di sensibilizzazione potrebbero avere luogo, ad esempio, nelle scuole o nelle imprese.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Coordinamento delle misure

Coordinamento delle misure tra gli Stati membri

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Coordinamento delle misure a livello internazionale

 

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per coordinare le misure atte a ridurre l'incidenza ambientale di determinati prodotti di plastica e a sostenere la transizione verso modelli economici sostenibili a livello internazionale.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

1.  La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [cinque anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  vi è un impatto economico sui settori maggiormente interessati dalla presente direttiva e se l'impatto economico e i costi di conformità corrispondono alle proiezioni contenute nella valutazione d'impatto della Commissione.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  l'attuazione della presente direttiva ha avuto conseguenze negative di qualunque tipo sulla competitività dei settori maggiormente interessati dalla presente proposta rispetto agli operatori stabiliti al fuori dall'Unione.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

-  Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale

-  Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale nonché carta igienica pre-inumidita.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-  Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

Motivazione

I mozziconi di sigarette rappresentano la seconda tipologia di rifiuti più frequentemente trovati sulle spiagge e un singolo mozzicone inquina almeno 500 litri d'acqua. È pertanto estremamente importante che i consumatori siano consapevoli delle conseguenze quando gettano le sigarette per strada.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Riferimenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

5.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Barbara Kappel

20.6.2018

Esame in commissione

3.9.2018

24.9.2018

 

 

Approvazione

24.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

19

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19

-

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

VERTS/ALE

Ernest Urtasun

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (27.9.2018)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Relatore per parere: Barbara Kappel

BREVE MOTIVAZIONE

La prevenzione e la riduzione dei rifiuti marini derivanti da prodotti di plastica monouso e dagli attrezzi da pesca contenenti plastica completano le misure specifiche sulle microplastiche previste dalla strategia dell'UE sulla plastica. Dopo i sacchetti di plastica nel 2015, sono stati individuati 10 prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca (cosiddette macroplastiche) cui è imputabile il 70 % dei rifiuti marini in Europa. È importante che l'UE adotti misure adeguate per affrontare gli aspetti ambientali dei rifiuti marini riducendo la quantità di plastica negli oceani e sulle spiagge, concentrandosi maggiormente nel contempo sul più ampio contesto della transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda la plastica.

I rifiuti marini sono un problema globale che va ben oltre i confini dell'UE e solo un accordo globale sarà in grado di affrontare appieno la sfida per il nostro pianeta. Come dimostrano gli studi, l'80 % dei rifiuti marini proviene da 20 paesi soltanto, nessuno dei quali è uno Stato membro dell'Unione europea. Il relatore chiede pertanto un approccio globale per combattere l'inquinamento da plastica e sollecita l'adozione urgente delle misure necessarie a livello di G7 e G20 nonché l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Oltre a ciò, i prestatori multinazionali e i finanziatori internazionali dovrebbero concentrare il loro impegno su misure volte a ridurre i rifiuti marini orientando i programmi di gestione dei rifiuti nel quadro dell'economia circolare.

Inoltre, la consapevolezza dei consumatori costituisce un elemento cruciale per riuscire a ridurre i prodotti di plastica monouso. Il relatore ritiene che campagne di sensibilizzazione e l'educazione del pubblico siano strumentali al raggiungimento di risultati duraturi per quanto riguarda le misure imposte agli Stati membri e all'industria.

Nella sua analisi, la Commissione stima che le sue opzioni proposte – che comprendono il divieto di alcuni prodotti plastici monouso e obiettivi di riduzione, la responsabilità estesa del produttore, misure di progettazione dei prodotti e incentivi per i pescatori affinché riportino a terra gli attrezzi – consentirebbero di risparmiare 2,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti e di evitare danni ambientali per un valore di 11 miliardi di euro. I costi di messa in conformità per le imprese ammontano a 2 miliardi di euro e quelli per la gestione dei rifiuti a 510 milioni di euro. I consumatori risparmierebbero circa 6,5 miliardi di euro, mentre un rimborso dei depositi o un sistema equivalente costerebbe ai consumatori 1,4 miliardi di euro in più. La Commissione stima che, nella migliore delle ipotesi, il costo aggiuntivo per l'industria della pesca ammonterà allo 0,16 % delle entrate. Tuttavia, la Commissione non fornisce dati su quanto costerà il pieno trasferimento al consumatore finale della responsabilità estesa del produttore.

Il relatore desidera sottolineare che, in linea di principio, l'opzione politica di "vietare" alcuni tipi di prodotti dovrebbe essere una misura cui ricorrere in ultima istanza. Sarebbe infatti preferibile adottare un approccio basato su norme sempre più rigorose che, di conseguenza, escludano dal mercato determinati prodotti inquinanti, promuovendo al tempo stesso la R&S e l'innovazione in prodotti riciclabili, biodegradabili o innocui economicamente vantaggiosi. Queste nuove norme dovrebbero essere attuate in tempi ragionevoli per garantire che le PMI possano adattare il loro modello commerciale, poiché la stragrande maggioranza delle 50 000 imprese che rappresentano il settore dei trasformatori di materie plastiche nell'UE è costituita da PMI.

Affrontare il problema dei rifiuti marini può creare opportunità economiche. Le imprese possono stimolare la propria competitività attraverso l'innovazione e la R&S contribuendo a un'economia decarbonizzata ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Gli investimenti nella prevenzione dei rifiuti marini e in materiali, prodotti e modelli commerciali alternativi sostenibili possono contribuire a creare posti di lavoro e a rafforzare le competenze tecniche e scientifiche. L'iniziativa di ridurre i prodotti di plastica monouso è accolta con favore, ma è necessario un approccio equilibrato per garantire la proporzionalità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114 per quanto riguarda l'imballaggio quale definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE,

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica32 nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione ha concluso che perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare33, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino.

(1)  La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica32 nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione ha concluso che perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare33, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino. Ogni nuovo sforzo nel segmento della plastica deve basarsi sulla normativa dell'UE recentemente adottata in materia di economia circolare ed essere pienamente compatibile con tale normativa, nonché adattarsi al sistema così istituito.

__________________

__________________

32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015) 0614 final).

33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015) 0614 final).

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  La legislazione dell'UE recentemente adottata in materia di rifiuti, in particolare la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 94/62/CE e la direttiva 1999/31/CE, ha fissato un complesso sistema di statistiche sulla raccolta e sul riciclaggio di rifiuti, chiari obiettivi per il riciclaggio di determinati flussi di rifiuti, ivi compresa la plastica, e una gerarchia dei rifiuti. Ha altresì identificato incentivi per la transizione verso un'economia più circolare, un più ampio utilizzo dei materiali riciclati e obblighi definiti per i produttori in base ai requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore. La presente direttiva non intende sostituire questo regime bensì integrarlo con misure intese ad affrontare un problema specifico dei rifiuti marini.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  La prosperità economica dell'Unione è inscindibile dalla sostenibilità ambientale a lungo termine. Una maggiore sostenibilità dei modelli economici degli Stati membri può comportare nuove opportunità di innovazione, di competitività e di creazione di posti di lavoro.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  Le sfide legate al trattamento dei rifiuti di plastica possono essere trasformate in un'opportunità per l'industria europea di diventare un leader globale nella fornitura di soluzioni per la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili consentiranno di ridurre la produzione di rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34.Tali approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

(2)  Approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili, oltre che la riciclabilità dei prodotti, consentiranno di ridurre la produzione di rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34. Tali approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

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34 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

34 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

35 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

35 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile36. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione collabora con i partner i diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unitre per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

(3)  Nei mari e negli oceani del pianeta si sono accumulati 150 milioni di tonnellate di plastica e microplastica, causando gravi danni alla fauna e alla flora marine, al clima e alla biodiversità mondiale. I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale, salvaguardando al contempo un contesto di concorrenza leale per la sua industria. In proposito, l'Unione dovrebbe ottenere l'impegno dei partner a livello internazionale, ad esempio a livello del G20, del G7 e delle Nazioni Unite, per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito al fine di ridurre i rifiuti nell'ottica di un'economia sostenibile.

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36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Nonostante gli sforzi profusi dall'Unione europea nel settore della diplomazia climatica e della cooperazione internazionale, la situazione in alcuni paesi terzi è ancora allarmante. L'UE deve intensificare i propri sforzi nella cooperazione internazionale nel settore della protezione ambientale. Deve svolgere il proprio ruolo di promotore e pioniere della politica ambientale e della gestione dei rifiuti. È opportuno che l'UE si adoperi per trasferire esperienze, diffondere know-how e tecnologie per affrontare il problema dell'inquinamento da plastica e scambiare le migliori prassi nel settore della protezione dell'ambiente acquatico, della sua pulizia e della prevenzione dell'inquinamento da plastica.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e, potenzialmente, la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

(5)  Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e, potenzialmente, la salute umana e animale. Danneggiano anche attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi, specialmente verso le regioni costiere e le isole.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La legislazione40 e gli strumenti politici dell'Unione in vigore offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica41 e l'obiettivo recentemente adottato nella strategia per la plastica42 per far sì che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030. Tuttavia, l'incidenza di tale legislazione sui rifiuti marini non è sufficiente e vi sono differenze di portata e livello di ambizione tra le misure nazionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti marini. Alcune di queste misure, d'altra parte, in particolare le restrizioni alla commercializzazione dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell'Unione.

(6)  La legislazione40 e gli strumenti politici dell'Unione in vigore offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica41 e l'obiettivo recentemente adottato nella strategia per la plastica42 per far sì che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030.

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40 Direttiva 2008/98/CE, direttiva 2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE, direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

40 Direttiva 2008/98/CE, direttiva 2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE, direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

41 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

41 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

42 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

42 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

(7)  Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione, nonché gli attrezzi da pesca che recano gravi danni generando inquinamento marino. Inoltre, nel contesto della transizione verso un'economia circolare, gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire una riduzione complessiva del consumo di tutti i prodotti e imballaggi monouso. Nel fare ciò, occorre evitare qualsiasi discriminazione.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

(8)  I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Di conseguenza, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

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43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  È necessario stabilire una definizione condivisa di plastica biodegradabile e compostabile.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  I prodotti di plastica dovrebbero essere fabbricati tenendo conto di tutta la loro durata di vita. La progettazione ecocompatibile dei prodotti di plastica dovrebbe sempre prendere in considerazione la fase di produzione, la riciclabilità ed eventualmente anche la riutilizzabilità del prodotto. I produttori dovrebbero essere incoraggiati, se del caso, a utilizzare polimeri singoli o compatibili per la fabbricazione dei loro prodotti al fine di semplificare la cernita e migliorare la riciclabilità, in particolare nel caso degli imballaggi di plastica.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione.

(10)  I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate, più sostenibili ed economicamente valide, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione. Le misure proposte dovrebbero sempre tenere conto della valutazione del ciclo di vita (LCA) per evitare soluzioni parziali con conseguenti effetti negativi persino peggiori su una parte diversa dell'ambiente o dell'economia, ad esempio la sostituzione della plastica con materiali simili prodotti da biomateriali in assenza di una valutazione chiara della biodegradabilità di detto materiale, ivi compresa la biodegradabilità nell'ambiente acquatico. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso considerati articoli di imballaggio quali definiti all'articolo 3, punto 1, di detta direttiva.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Ai fini della transizione da un'economia basata sulle risorse fossili e da un punto di vista climatico, i prodotti di plastica a base biologica sono un'alternativa più sostenibile alla plastica basata sulle risorse fossili. Pertanto, è opportuno incoraggiare incentivi intesi a sostituire i materiali a base di fossili con materiali a base biologica. Ciò è in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, della strategia per la bioeconomia e della strategia sulla plastica. La Commissione dovrebbe considerare, nella proposta politica futura, la possibilità di inserire incentivi per la sostituzione e, ad esempio, in una revisione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la possibilità di inserire criteri per la plastica sulla base della composizione, del livello di riciclabilità e del grado di pericolosità.

Motivazione

Nella sua formulazione attuale la regolamentazione rimane vaga sulla situazione della plastica a base biologica. I vantaggi dei materiali a base biologica per la produzione di plastica dovrebbero essere riconosciuti e incoraggiati, in particolare gli effetti positivi che essi presentano come alternativa più sostenibile alla plastica a base di polimeri e il loro contributo alla riduzione della dipendenza dalle materie prime fossili.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione44.

(11)  Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e procedere verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione44. Le riduzioni del consumo complessivo dei prodotti monouso sono fondamentali nel contesto della transizione verso un'economia circolare.

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44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.

(12)  Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietare o limitare l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti che contengono sostanze e materiali per i quali esistono alternative sostenibili e disponibili, a meno che essi non soddisfino la norma di biodegradabilità in ambiente marino fissata a livello dell'UE a seguito della relazione di valutazione della Commissione secondo quanto indicato all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della presente direttiva. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione. È opportuno fissare specifici criteri per valutare il ciclo di vita di tali alternative e per stabilire se esse soddisfino i requisiti attualmente soddisfatti dai prodotti di plastica monouso, siano in linea con la legislazione dell'Unione in materia di rifiuti e garantiscano una maggiore sostenibilità.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  La direttiva 94/62/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2015/720, faceva obbligo alla Commissione di procedere entro maggio 2017 a una revisione legislativa delle misure volte a ridurre l'utilizzo dei sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, sulla base degli impatti dei cicli di vita. Finora la Commissione non ha effettuato tale revisione. Dato che per tali sacchetti di plastica il rischio di dispersione nell'ambiente è molto elevato, è opportuno introdurre misure per limitare la loro immissione sul mercato, salvo per gli usi strettamente necessari. I sacchetti di plastica in materiale ultraleggero non dovrebbero essere immessi sul mercato come imballaggi per alimenti sfusi tranne ove siano necessari per ragioni igieniche e, in tal caso, dovrebbero essere utilizzati sacchetti biodegradabili e compostabili, ad esempio per l'imballaggio di alimenti umidi (come carne cruda, pesce o prodotti lattiero-caseari). Per i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero ai quali non si applica la restrizione della commercializzazione, restano d'applicazione le disposizioni vigenti della direttiva (UE) 2015/720.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  In conformità della gerarchia di gestione dei rifiuti, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere alternative riutilizzabili alla plastica monouso, anche attraverso la definizione di obiettivi, lo sviluppo di incentivi economici, la sensibilizzazione e la garanzia dell'ampia disponibilità di alternative riutilizzabili.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Per quanto riguarda la relazione UNEP 2016, la Commissione dovrebbe chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma di biodegradabilità in ambiente marino. 

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione.

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe tenere conto degli accordi settoriali volontari adottati per quanto riguarda le norme univoche di etichettatura onde informare i consumatori della riciclabilità o meno di un prodotto, ad esempio attraverso un logo. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione, riflettendo nel contempo le diverse specificità degli Stati membri. La marcatura dovrebbe essere posizionata in modo visibile sull'imballaggio dei prodotti venduti all'utente finale.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.

(15)  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti. Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano anche regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione dei rifiuti, in conformità degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 7 della direttiva 94/62/CE, e della rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti. Nel farlo, occorre tenere conto dell'intera catena di consumo e i produttori non possono essere ritenuti responsabili per i comportamenti errati dei consumatori. È pertanto opportuno applicare la responsabilità condivisa.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  A livello di Unione non esiste attualmente uno standard scientifico accettato sulla biodegradabilità marina, il che evidenzia la necessità che la Commissione chieda con urgenza al Comitato europeo di normazione di elaborare una norma separata per la biodegradabilità marina.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  In conformità della gerarchia di gestione dei rifiuti, gli Stati membri dovrebbero porre l'accento sulla fornitura di informazioni in merito alle alternative riutilizzabili alla plastica monouso.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  La direttiva 2008/98/CE stabilisce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti dalla presente direttiva. La presente direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti supplementari di responsabilità estesa del produttore, come quello che impone ai produttori di taluni prodotti di plastica monouso di coprire i costi di rimozione dei rifiuti.

(19)  La direttiva 2008/98/CE stabilisce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti dalla presente direttiva. La presente direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti supplementari di responsabilità estesa del produttore, come quello che impone ai produttori di taluni prodotti di plastica monouso di coprire i costi di sensibilizzazione e informazione ai consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento e all'impatto sull'ambiente della dispersione dei rifiuti. È pertanto opportuno applicare il principio della responsabilità condivisa nonché una migliore cooperazione tra tutti i settori pertinenti, ivi compresi produttori, consumatori e sfera pubblica.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore o istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali.

(20)  Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e spetta agli Stati membri istituire il sistema di raccolta più efficiente e adeguato per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/98/CE e alla direttiva 94/62/CE. Il miglioramento della raccolta e l'aumento dei tassi di riciclaggio potrebbero essere sostenuti attraverso misure di progettazione ecocompatibile, per esempio incoraggiando i produttori a utilizzare polimeri singoli o compatibili o introducendo altre misure intese a incoraggiare i produttori a utilizzare materiali sostenibili. Ciò avrà un'incidenza positiva sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Gli Stati membri dovrebbero vagliare la possibilità di introdurre un contenuto riciclato obbligatorio di determinati prodotti di plastica per sostenere tassi di riciclaggio e immettere sul mercato materiali riciclati. Al riguardo, è opportuno sostenere sinergie industriali, in quanto i rifiuti di un'industria potrebbero essere una risorsa preziosa per un'altra. Gli Stati membri dovrebbero svolgere il loro ruolo nel sostenere tali sinergie e nell'incentivare un'attività volontaria dei produttori in materia di prevenzione e migliore gestione dei rifiuti nonché nell'affrontare il problema dell'inquinamento.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 201648, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.

(22)  A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 201648, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.

_________________

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48 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

48 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Motivazione

Al fine di adottare tutte le misure necessarie per prevenire i rifiuti marini, si richiede tuttora una valutazione globale in merito al progresso tecnico e scientifico di tutti i prodotti che potrebbero raggiungere l'ambiente marino.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(23)  In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. I consumatori dovrebbero altresì essere incentivati o penalizzati per il loro comportamento.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  È necessario favorire, attraverso il sostegno alla ricerca e all'innovazione, anche nel quadro del programma Orizzonte Europa, gli investimenti verso soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, come le opzioni di prevenzione e progettazione, la diversificazione delle materie prime e le tecnologie di riciclaggio innovative quali il riciclaggio molecolare e chimico, nonché il miglioramento del riciclaggio meccanico; sottolinea il potenziale d'innovazione delle start-up in tale contesto; sostiene l'istituzione di un programma strategico per la ricerca e l'innovazione sulla circolarità dei materiali, prestando particolare attenzione alla plastica e ai materiali contenenti plastica, oltre agli imballaggi; osserva che saranno necessari finanziamenti adeguati per contribuire a incentivare gli investimenti privati; sottolinea che i partenariati pubblico-privato possono contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter)  La promozione della ricerca e dell'innovazione rappresenta uno strumento necessario e un presupposto per conseguire una catena del valore più sostenibile all'interno del settore degli imballaggi. A tal fine, risulta auspicabile rafforzare i meccanismi di finanziamento nel contesto degli strumenti europei di programmazione per la ricerca e lo sviluppo, quali i programmi quadro di ricerca e innovazione dell'UE (vale a dire Orizzonte 2020), alla luce della prossima agenda strategica di ricerca e innovazione per la plastica.

 

(L'emendamento dovrebbe essere inserito come nuovo considerando; la posizione, in particolare, non è importante)

Motivazione

La ricerca e l'innovazione sono il fulcro della sostenibilità. Alla luce di ciò, è necessario destinare sostegno e risorse adeguati alla ricerca e all'innovazione nel settore degli imballaggi per assistere le industrie interessate nel loro compito relativo al conseguimento degli obiettivi delineati dalla strategia sulla plastica.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo della presente direttiva è rafforzare il ruolo guida dell'Unione nel prevenire e ridurre in misura significativa l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare riducendo il consumo di prodotti monouso e promuovendo modelli imprenditoriali, prodotti e materiali sostenibili e innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

(1)  "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che funziona come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente e di rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici che non sono in grado di fungere da principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti;

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  "bioplastiche biodegradabili e compostabili": plastiche dall'alto contenuto di materie prime rinnovabili, ai sensi della norma europea UNI EN 13432 e della direttiva 94/62/EC sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che consentono di ottimizzare la gestione dei rifiuti organici, ridurre l'impatto ambientale e contribuire allo sviluppo di sistemi virtuosi con vantaggi significativi lungo tutto il ciclo produzione-consumo-smaltimento;

Motivazione

Tali materiali, ottenuti da una serie di tecnologie nel campo degli amidi, delle cellulose, degli oli vegetali e delle loro combinazioni, vengono realizzati attraverso una filiera integrata che segue un modello di bioeconomia intesa come rigenerazione territoriale e innovazione negli impianti industriali.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  "rivestimenti": uno o più strati non autoportanti fabbricati utilizzando la plastica, come definito all'articolo 3, punto 1, applicati su un materiale o un oggetto per conferirgli proprietà speciali o per migliorarne le caratteristiche tecniche;

Motivazione

Ai fini della presente direttiva e per garantire l'interpretazione comune da parte degli Stati membri e il funzionamento corretto del mercato unico dell'UE, il termine "rivestimento" nella presente direttiva dovrebbe essere chiaramente definito sulla base della definizione già in essere nel regolamento (UE) 2018/213 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante la plastica.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  "borse di plastica in materiale ultraleggero": le borse di plastica in materiale leggero con uno spessore inferiore a 15 micron;

Motivazione

Le borse di plastica in materiale ultraleggero dovrebbero essere definite solo sulla base del loro spessore. Per gli alimenti sfusi sono già disponibili alternative; pertanto, non è corretto che le borse in materiale ultraleggero sono necessarie per ragioni igieniche o per l'imballaggio di alimenti sfusi. Non è quindi opportuno fare riferimento alla definizione di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Gli Stati membri valutano gli effetti sociali, economici e ambientali al fine di adottare piani nazionali per il conseguimento di tale riduzione, che comprendono obiettivi specifici di riduzione quantitativa, incentivi specifici per i settori interessati nonché le misure adottate. I piani nazionali sono trasmessi alla Commissione e se necessario aggiornati. La Commissione può formulare raccomandazioni sui piani adottati.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, compresi finanziamenti della ricerca per soluzioni circolari e sinergie con i fondi dell'UE per la ricerca e gli investimenti, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione delle specificità nazionali e dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma. Le misure adottate dalle aziende su base volontaria sono auspicabili e devono essere privilegiate e promosse.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la presenza di plastica nel prodotto.

soppresso

Motivazione

La presenza di plastica in quanto tale non fornisce alcuna informazione utile. La plastica non è di per sé una sostanza da vietare o contro cui mettere in guardia.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I contenitori per bevande con bevande gassate sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento come definiti agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, inclusi i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per i prodotti di plastica monouso che sono imballaggi, i requisiti indicati nel presente paragrafo integrano i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 94/62/CEE e alla direttiva 2008/98/CE.

Per i prodotti di plastica monouso che sono imballaggi, i requisiti indicati nel presente paragrafo lasciano impregiudicati i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 94/62/CEE e alla direttiva 2008/98/CE.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione, entro 18 mesi dall'adozione della presente direttiva, adotta atti delegati in conformità dell'articolo [XXX] per definire gli elementi principali dei regimi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 per singolo prodotto. Gli elementi principali comprendono metodi attribuzione delle responsabilità, di calcolo dei costi e di definizione di altri elementi specifici in conformità dei requisiti minimi di cui alla direttiva 2008/98/CE. Se del caso, occorre altresì tenere conto dei requisiti di cui alla direttiva 94/62/CE.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Gli Stati membri adottano i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo entro [18 mesi] dall'adozione dell'atto delegato della Commissione menzionato al paragrafo 2 bis.

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti ad impianti portuali di raccolta adeguati in conformità al diritto dell'Unione in materia o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia, nonché del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi supplementari della raccolta dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti ad impianti portuali di raccolta adeguati in conformità al diritto dell'Unione in materia o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia, nonché del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli [XXX] è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui agli articoli [XXX] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli [XXX] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi per la raccolta della plastica e degli imballaggi in plastica come definiti dalla direttiva 2008/98/CE e dalla direttiva 94/62/CE. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  istituire sistemi di cauzione-rimborso, o

(a)  istituire sistemi di cauzione-rimborso o sistemi di raccolta che tengano conto delle condizioni locali o regionali, o

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

(b)  stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore, o

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) mediante qualsiasi altra misura, ad esempio quelle elencate nell'allegato della direttiva 2008/98/UE, che gli Stati membri ritengono appropriata.

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

La Commissione europea elabora orientamenti contenenti requisiti minimi per l'istituzione di sistemi di cauzione-rimborso.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato le ragioni delle restrizioni alla loro immissione sul mercato prima che queste entrino in vigore.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri sono invitati a istituire un regime per incentivare e penalizzare i consumatori per il loro comportamento errato.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Coordinamento delle misure

Coordinamento delle misure tra gli Stati membri

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Coordinamento delle misure a livello internazionale

 

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per coordinare le misure atte a ridurre l'incidenza ambientale di determinati prodotti di plastica e a sostenere la transizione verso modelli economici sostenibili a livello internazionale.

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

1.  La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [quattro anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire, nel caso, quali prodotti non debbano più essere soggetti a restrizioni d'immissione sul mercato.

(c)  si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma europea di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire quali prodotti non debbano più essere soggetti a una riduzione dei consumi.

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tuttavia, gli Stati membri applicano alle microimprese e alle piccole e medie imprese, quali definite dalla Commissione alla data di entrata in vigore, le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 5 e dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e dell'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal... [quattro anni dopo l'entrata in vigore della norma armonizzata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della presente direttiva].

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano i regimi di responsabilità estesa del produttore necessari per conformarsi all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, secondo le disposizioni di detto articolo.

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Allegato I – parte A – sottotitolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Allegato I – parte A – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Bottiglie per bevande

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B

Testo della Commissione

Emendamento

B  Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 in materia di limitazione all'immissione sul mercato

soppresso

– Bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico

 

– Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)

 

– Piatti

 

– Cannucce, tranne quelle per uso medico

 

– Mescolatori per bevande

 

– Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi

 

Motivazione

In linea con il principio di proporzionalità, le limitazioni vanno applicate soltanto in ultima istanza. La Commissione dovrebbe porre l'accento sulla raccolta dei rifiuti e il loro opportuno smaltimento poiché rappresentano il modo migliore per evitare la dispersione di rifiuti nell'ambiente. Inoltre l'IIA non prevedeva l'introduzione delle presenti limitazioni che, tra l'altro, non sono state oggetto della consultazione pubblica.

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori

soppresso

Motivazione

Cfr. articolo 7.

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Pannolini monouso

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Allegato I – parte F – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Pannolini monouso

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Riferimenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

ITRE

11.6.2018

Relatore per parere

Nomina

Barbara Kappel

25.6.2018

Esame in commissione

3.9.2018

 

 

 

Approvazione

24.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

12

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bernd Kölmel

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Françoise Grossetête

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6

0

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Massimiliano Salini

S&D

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (3.10.2018)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Relatore per parere: Bronis Ropė

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo della direttiva, come sancito dal suo articolo 1, è "prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana".

Pertanto, nel parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, si è ritenuto importante dare risalto alle tipologie di inquinamento da plastica connesse all'agricoltura, anche se si tratta di un fenomeno che interessa in maniera più acuta la dimensione locale o regionale. La proposta della Commissione di ridurre l'inquinamento da plastica monouso si basa su una valutazione d'impatto che considera le principali categorie di grandi residui di plastica inquinanti che, in media e a livello dell'UE, diventano rifiuti marini. Nell'approccio di elaborazione di tale proposta si è prestata particolare attenzione a tale aspetto.

In primo luogo, è opportuno specificare che la plastica che finisce nei campi o nell'ecosistema agricolo può essere ingerita dagli animali o essere trasferita agli ecosistemi acquatici, finendo poi in mare. Analogamente, gli oggetti che arrivano nel suolo finiscono col frammentarsi o vengono degradati, dalla flora e fauna del suolo, in pezzi più piccoli, compresa la microplastica. Essi finiscono quindi nelle acque del suolo e possono penetrare gli ecosistemi acquatici di acqua dolce e i rispettivi sistemi marini. L'approccio adottato dalla valutazione di impatto, basato sui rifiuti marini, si concentra su oggetti di maggiori dimensioni, non tenendo conto di questo secondo percorso.

In secondo luogo, esistono alcune tipologie di inquinamento da plastica che sono prevalenti a livello regionale e locale e che sono collegate a determinati usi del suolo che prevedono l'utilizzo della plastica nel settore agricolo. Questa situazione può essere esacerbata dalle pratiche o dalle infrastrutture locali, ad esempio dalle difficoltà riscontrate da molti agricoltori o produttori nel riciclare i materiali pacciamanti usati o dal rifiuto di accettare teli di plastica sporchi.

Infine, occorre sottolineare che l'approccio adottato nel progetto della Commissione dà spazio a misure di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, in questo caso gli utilizzatori come gli agricoltori, misure che possono consistere nella fornitura di informazioni circa lo smaltimento e il riciclaggio della plastica utilizzata in agricoltura, requisiti di marcatura, regimi di responsabilità estesa dei produttori di plastica ecc. Pertanto, tali misure non comportano necessariamente oneri ulteriori irragionevoli o oneri economici eccessivi per gli agricoltori.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)028),

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica32 nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare33, la Commissione ha concluso che perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino.

(1)  L'accertata elevata disponibilità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare33, la Commissione ha concluso che perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare quei rifiuti che, anche non provenendo dal mare, hanno un impatto negativo sull'ambiente marino.

__________________

__________________

32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile36.L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione collabora con i partner i diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unite per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

(3)  I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Quantità sempre maggiori di rifiuti finiscono negli oceani di tutto il mondo e incidono sulla salute degli ecosistemi, uccidendo gli animali. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile36. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti, prevenendone la produzione e gestendo più efficacemente i rifiuti marini, in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione collabora con i partner di diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unite per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

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36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  In conformità agli accordi multilaterali37 e alla legislazione dell'Unione in materia di rifiuti38, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare una sana gestione dei rifiuti per prevenire e ridurre i rifiuti marini provenienti da fonti sia marittime che terrestri. In conformità alla normativa dell'Unione sulle acque39 gli Stati membri sono inoltre tenuti a trovare una soluzione all'abbandono di rifiuti in mare laddove compromette il raggiungimento del buono stato ecologico delle rispettive acque marine, anche come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 delle Nazioni Unite.

(4)  In conformità agli accordi multilaterali37 e alla legislazione dell'Unione in materia di rifiuti38, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare una sana gestione dei rifiuti per prevenire e ridurre i rifiuti marini provenienti da fonti sia marittime che terrestri. In conformità alla normativa dell'Unione sulle acque39 gli Stati membri sono inoltre tenuti a trovare una soluzione all'abbandono di rifiuti in mare al fine di garantire che le loro proprietà e quantità non rechino danno alle acque marine, anche come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 delle Nazioni Unite.

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37 Convenzione delle Nazioni Unite del 1972 sul diritto del mare (UNCLOS), convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (convenzione di Londra) e relativo protocollo del 1996 (protocollo di Londra), allegato V della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

37 Convenzione delle Nazioni Unite del 1972 sul diritto del mare (UNCLOS), convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (convenzione di Londra) e relativo protocollo del 1996 (protocollo di Londra), allegato V della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

38 Direttiva 2008/98/CE e direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

38 Direttiva 2008/98/CE e direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

39 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) e direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

39 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) e direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e, potenzialmente, la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

(5)  Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati correttamente per mancanza di sistemi funzionali di riutilizzo o di riciclaggio, creando immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio che contribuisce a costituire rifiuti marini e mette pesantemente a rischio la salute degli animali e quindi degli ecosistemi su scala globale e la loro biodiversità residente quando ha un effetto potenzialmente tossico sugli organismi, e possono costituire un substrato per gli organismi patogeni diffondendo malattie. Essi possono inoltre nuocere alla salute umana e danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi, nonostante la vigente legislazione dell'UE sull'uso delle materie plastiche nei contenitori per alimenti.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  L'Unione europea dovrebbe adottare un approccio globale al problema della microplastica e dovrebbe incoraggiare tutti i produttori a limitare la presenza di microplastica primaria nelle loro formulazioni, nonché impedire tassativamente che i prodotti che generano microplastica entrino nel suolo e nelle acque dolci, e quindi, negli ecosistemi acquatici marini.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

(7)  Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo le categorie dei prodotti di plastica monouso più diffusi elencati nell'allegato, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge e nelle acque costiere, negli attrezzi da pesca che recano gravi danni generando inquinamento marino e inoltre dei prodotti di plastica più utilizzati nell'agricoltura dell'Unione.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Le fonti di inquinamento da plastica variano sensibilmente da regione a regione. In alcune di esse, vi sono altri prodotti di plastica che contribuiscono in maniera significativa ai rifiuti marini, come dimostrato dal monitoraggio realizzato nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e dalla società civile. In queste aree, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare misure specifiche per trovare una soluzione ad altre fonti di inquinamento da plastica prevalenti a livello nazionale o locale. Ad esempio, la plastica utilizzata in agricoltura, nella pesca e in altre attività economiche all'esterno è collegata anche ai temi dell'inquinamento terrestre, dei bassi tassi di riciclaggio e dello smaltimento inappropriato. In particolare, vi possono essere fattori locali – economici o relativi alle infrastrutture esistenti – che impediscono la raccolta e il riciclaggio di tali materie plastiche. Tali materie plastiche, in particolare quelle utilizzate in agricoltura, dovrebbero essere accolte da impianti di riciclaggio o di smaltimento senza inutili ostacoli e dovrebbero essere meglio progettate per essere più facilmente riciclate o smaltite. Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi buone pratiche atte a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di riciclaggio della plastica e ridurre in primo luogo i rifiuti, che attualmente contribuiscono a creare costi aggiuntivi a carico degli agricoltori.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)   Inoltre, l'inquinamento terrestre e la contaminazione del suolo con oggetti di plastica di grandi dimensioni e i frammenti o la microplastica che ne derivano possono avere un impatto significativo a livello locale o regionale. Su scala locale, ciò può essere considerevole a causa dell'uso intensivo di materie plastiche in agricoltura. Al fine di ridurre gli effetti dei rifiuti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana e animale, è opportuno analizzare approfonditamente l'inquinamento causato dalla plastica proveniente dai terreni agricoli.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)  Benché i prodotti di plastica utilizzati nell'agricoltura costituiscano una percentuale esigua della quantità complessiva di plastica utilizzata e della produzione di rifiuti di plastica, il loro utilizzo è concentrato a livello geografico. Inoltre, le categorie di prodotti di plastica utilizzati nell'agricoltura hanno una composizione molto omogenea, rendendo il flusso di rifiuti molto prezioso per chi li ricicla. Una percentuale elevata della plastica utilizzata in agricoltura viene attualmente interrata nel suolo, bruciata o scaricata nei campi o conferita in discarica. Ciò costituisce un rischio imminente di contaminazione irreversibile del suolo, di degrado delle caratteristiche qualitative del suolo e, potenzialmente, per la sicurezza degli alimenti prodotti. Durante la combustione vengono rilasciate sostanze nocive, fra cui interferenti endocrini e agenti cancerogeni. La presente direttiva dovrebbe pertanto prendere in considerazione i prodotti di plastica monouso maggiormente utilizzati in agricoltura nei rispettivi Stati membri.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

(8)  I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, guarnizioni o strati, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

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43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

Motivazione

I rivestimenti, le guarnizioni e gli strati polimerici hanno una funzionalità in termini di igiene e sicurezza alimentare negli oggetti multistrato multimateriali e non possono fungere da soli come componenti strutturali principali di materiali oppure oggetti finiti né possono essere utilizzati in assenza di altri materiali come principale componente strutturale. L'interpretazione della definizione di "plastica" nella presente direttiva dovrebbe essere allineata alla definizione contenuta nel regolamento 10/2011/CE.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Ai fini della transizione da un'economia basata sulle risorse fossili e da un punto di vista climatico, i prodotti di plastica a base biologica rappresentano un'alternativa più sostenibile alla plastica basata sulle risorse fossili. Ciò è in linea, inoltre, con gli obiettivi dell'economia circolare, della strategia sulla bioeconomia e della strategia sulla plastica. È pertanto opportuno incoraggiare incentivi finalizzati alla sostituzione dei materiali basati sui combustibili fossili con materiali a base organica. La Commissione dovrebbe considerare, nelle future proposte politiche, la possibilità di inserire incentivi per la sostituzione e, ad esempio, in una revisione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la possibilità di inserire criteri per la plastica sulla base della composizione, del livello di riciclabilità e del grado di pericolosità.

Motivazione

Nella sua forma attuale, il regolamento è vago riguardo alla situazione della plastica biologica. Il vantaggio dei materiali a base organica per la produzione di plastica dovrebbe essere riconosciuto e sostenuto, in particolare riguardo agli effetti positivi che tali materiali generano, in quanto alternativa più sostenibile rispetto alla plastica a base di polimeri, e al contributo che apportano alla riduzione della dipendenza dalle materie prime fossili.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Per definire chiaramente l'ambito di applicazione della presente direttiva è necessario definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti.

(9)  Per definire chiaramente l'ambito di applicazione della presente direttiva è necessario definire il concetto di prodotti di plastica monouso, intesi come prodotti concepiti e immessi sul mercato per essere utilizzati per un breve periodo di tempo una sola e unica volta. La definizione dovrebbe escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Mantenendo il valore dei prodotti e dei materiali il più a lungo possibile e generando meno rifiuti, l'economia dell'UE può diventare più competitiva e più resiliente, riducendo al contempo la pressione su risorse preziose e sull'ambiente.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione.

(10)  I prodotti di plastica monouso dovranno essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione, anche considerando le ricadute ambientali ed economiche della scelta dei materiali alternativi, soprattutto in ambito agricolo.

Motivazione

Emendamento volto ad evidenziare i possibili riflessi dell'utilizzo di prodotti agricoli e biodegradabili come materiali di base alternativi.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.

(12)  Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato dell'Unione. Tale divieto dovrebbe riguardare, oltre ad altri tipi specifici di plastica, tutte le plastiche oxo-degradabili che non si biodegradano in modo sicuro e non offrono, pertanto, alcun vantaggio ambientale. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e compostaggio e materiali di sostituzione.

Motivazione

Dal punto di vista del settore agricolo, i teli per pacciamatura, ad esempio, possono essere oxo-degradabili e contaminare il suolo, ma si finge che la loro degradazione sia sicura.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  La direttiva 94/62/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2015/720, dispone all'articolo 20 bis, paragrafo 3, che entro maggio 2017 la Commissione avrebbe effettuato il riesame della normativa relativa alle misure per ridurre il consumo di borse di plastica in materiale ultraleggero sulla base di una valutazione d'impatto del ciclo di vita. La Commissione non ha ancora effettuato tale riesame. Dato che le borse di plastica in materiale ultraleggero tendono a diventare immondizia, occorre introdurre misure per limitarne l'immissione sul mercato [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Motivazione

La direttiva (UE) 2015/720 prescrive all'articolo 20 bis, paragrafo 3, che la Commissione debba presentare, entro il 27 maggio 2017, una valutazione dell'impatto dei cicli di vita delle diverse soluzioni possibili al fine di ridurre l'utilizzo di borse di plastica in materiale ultraleggero e, se opportuno, presentare una proposta legislativa. La Commissione, tuttavia, non ha rispettato questa scadenza. Alla luce di ciò e per non sprecare altro tempo prezioso, la prossima direttiva dovrebbe affrontare anche la questione delle borse di plastica in materiale ultraleggero e vietarne la commercializzazione.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)  La sostituzione o la limitazione dei prodotti di plastica oggetto della presente direttiva dovranno avvenire in un tempo di transizione opportuno e in maniera tale da non compromettere la sostenibilità economica, sociale e ambientale della produzione e dell'immissione sul mercato del nuovo prodotto individuato come alternativo, in particolare se suscettibile di avere ricadute negative per la ricerca e coltivazione della materia prima necessaria a produrlo.

Motivazione

Emendamento volto ad evidenziare i possibili riflessi dell'utilizzo di prodotti agricoli e biodegradabili come materiali di base alternativi.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)  Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione metterà a punto un catalogo che stabilisca criteri specifici per aiutare a verificare se le alternative menzionate soddisfano i requisiti attualmente rispettati dalle applicazioni della plastica monouso, se sono in linea con la normativa vigente sui rifiuti e se la maggiore sostenibilità è di fatto garantita.

Motivazione

Le alternative proposte devono essere verificate, per accertare se possano effettivamente soddisfare tutti i requisiti imposti attualmente ai prodotti di plastica monouso, in particolare quelli a contatto con alimenti e bevande, e se saranno comunque maggiormente sostenibili. Tali alternative non solo devono essere valutate sulla base di criteri specifici, ma anche tenendo conto della normativa pertinente, come quella in materia di approvazione per il contatto con gli alimenti, REACH, riciclabilità (direttiva quadro sui rifiuti/direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione.

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Nel contempo, il tenore dell'etichettatura dovrebbe contenere messaggi volti a sensibilizzare i consumatori sui pericoli dei rifiuti di plastica per l'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  Dato che le regioni ultraperiferiche sono maggiormente colpite dai rifiuti marini, in particolare la plastica, e a causa della mancanza di possibilità di riciclaggio, in quanto si trovano di fronte a enormi quantità di plastica portata dal mare o generata dai consumi interni, è opportuno istituire un fondo europeo per aiutarle a ripulire le rispettive zone marittime e a puntare sulla prevenzione dell'uso della plastica.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)  Gli Stati membri dovrebbero assicurare maggiore conformità all'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti, compresi i rifiuti plastici utilizzati nell'agricoltura. Essi dovrebbero inoltre valutare l'introduzione della condizionalità relativa al trattamento dei rifiuti di plastica nell'allegato II del regolamento [sui piani strategici della PAC].

Motivazione

Requisiti analoghi sono previsti dal regolamento sulla gestione dei rifiuti 2006 (Inghilterra e Galles, 2005 in Scozia). Esso ha esteso i controlli di gestione dei rifiuti all'agricoltura. Uno dei grandi cambiamenti è stato rappresentato dall'interruzione della prassi di bruciare o interrare la plastica utilizzata nell'agricoltura, ivi compresi spago per legare, pellicola per insilato, bombolette spray, fertilizzante e sacchi per sementi. Gli agricoltori, inoltre, sono tenuti ad avvalersi di un'impresa autorizzata e di buona reputazione per la gestione dei rifiuti, al fine di organizzare la raccolta e il riciclaggio della plastica e degli altri rifiuti.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 quater)  I piani strategici della PAC dovrebbero affrontare il problema dei rifiuti di plastica utilizzati nell'agricoltura e la Commissione europea dovrebbe, ove opportuno, introdurre una norma sui rifiuti di plastica per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali quale nuovo elemento di maggiore condizionalità a medio termine entro il 2023. Nel quadro del nuovo requisito di condizionalità integrata, gli agricoltori sarebbero tenuti ad avvalersi di un'impresa autorizzata per la gestione dei rifiuti al fine di organizzare la raccolta e il riciclaggio della plastica e a conservare le prove della corretta gestione dei rifiuti di plastica.

Motivazione

Requisiti analoghi sono previsti dal regolamento sulla gestione dei rifiuti 2006 (Inghilterra e Galles, 2005 in Scozia). Esso ha esteso i controlli di gestione dei rifiuti all'agricoltura. Uno dei grandi cambiamenti è stato rappresentato dall'interruzione della prassi di bruciare o interrare la plastica utilizzata nell'agricoltura, ivi compresi spago per legare, pellicola per insilato, bombolette spray, fertilizzante e sacchi per sementi. Gli agricoltori, inoltre, sono tenuti ad avvalersi di un'impresa autorizzata e di buona reputazione per la gestione dei rifiuti, al fine di organizzare la raccolta e il riciclaggio della plastica e degli altri rifiuti.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore o istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali.

(20)  Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata, alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi, ma anche alle qualità fisico-chimiche della plastica, che la rendono resistente alla degradazione, facendo sì che essa resti nell'ambiente per decenni o secoli una volta che i prodotti di plastica esauriscono la loro funzione. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore o istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali.

Motivazione

Gli oggetti non in plastica che sfuggono ai sistemi di raccolta sono meno persistenti e più suscettibili alla degradazione e, quindi, sono destinati ad accumularsi in misura minore come rifiuti sulle spiagge o rifiuti marini.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  In tale contesto, è fondamentale cooperare e armonizzare ulteriormente i sistemi di riciclaggio dei rifiuti per far sì che il commercio transfrontaliero non danneggi l'ambiente.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  È comunque essenziale sottolineare che la biodegradazione non può essere un'opzione volontaria per la fine del ciclo di vita. La realtà dimostra, tuttavia, che alcuni prodotti di plastica si disperdono inevitabilmente nell'ambiente e che per alcune applicazioni è meglio disporre di prodotti che si biodegradino in tempi brevi attraverso l'azione di microorganismi, anziché di prodotti che restano nell'ambiente per secoli senza disintegrarsi. Ciò non impedisce di compiere tutti gli sforzi richiesti nell'ambito dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio. 

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(23)  In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e garantirne l'applicazione nonché l'efficace divulgazione presso i produttori. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  È inoltre auspicabile che la Commissione includa, insieme alle informazioni che l'Agenzia europea dell'ambiente deve fornire, anche i risultati dello studio di uno standard di biodegradabilità in mare scientificamente accettato a livello europeo ad opera dello European Committee for Standardisation (CEN), avente ad oggetto sia i prodotti nell'allegato alla direttiva sia le alternative proposte, ai sensi dell'articolo 15.

Motivazione

Non esistono ad oggi standard condivisi sul livello di biodegradabilità in mare dei prodotti oggetto della direttiva e delle alternative di cui si parla, ma che non vengono esplicitamente citiate nel provvedimento. È necessario che si parta da standard condivisi sul livello di biodegradabilità dei prodotti e che si possa guardare ad alternative condivise, e che l'Agenzia dell'ambiente possa usufruire di questi dati per le sue sintesi.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica sull'ambiente, promuovere la transizione verso un'economia circolare e modelli aziendali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(25)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica sull'ambiente e sulla salute umana, promuovere la transizione verso un'economia circolare e modelli aziendali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'articolo 1, che già riconosce che le ripercussioni sulla salute sono un problema da affrontare.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

1. L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza e la presenza di plastica, compresa la microplastica, nell'ambiente e sull'ambiente, in particolare gli ecosistemi acquatici e terrestri, sulla salute umana e degli animali, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare non tossica con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi non tossici, incoraggiando buone pratiche di riduzione dei rifiuti di plastica e contribuendo al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

La presente direttiva si applica in particolare ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato e agli attrezzi da pesca contenenti plastica in quantità significativa.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

(1)  "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che funziona come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente e di rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici che non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti;

Motivazione

Ai fini della presente direttiva e per garantire un'interpretazione uniforme da parte degli Stati membri nonché il corretto funzionamento del mercato unico dell'UE, l'ambito del termine "plastica" nella direttiva dovrebbe essere definito con chiarezza per evitare interpretazioni diverse.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  "rivestimenti": uno o più strati non autoportanti fabbricati utilizzando plastica, conformemente alla definizione di cui al punto 1 del presente articolo, applicati su un materiale o un oggetto per conferirgli proprietà speciali o per migliorarne le caratteristiche tecniche;

Motivazione

Ai fini della presente direttiva e per garantire l'interpretazione comune da parte degli Stati membri e il funzionamento corretto del mercato unico dell'UE, il termine "rivestimento" nella presente direttiva dovrebbe essere chiaramente definito sulla base della definizione già in essere nel regolamento (UE) 2018/213 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante la plastica.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "prodotto di plastica monouso": il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante il ciclo di vita ed essere rinviato al produttore a fini di ricarica o riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

(2)  "monouso": concepito, progettato o immesso sul mercato per essere utilizzato una sola volta per un breve lasso di tempo e identificato, sulla base di una metodologia armonizzata, come responsabile di una quantità significativa di rifiuti marini rinvenuti nell'UE;

Motivazione

È importante definire chiaramente il termine "monouso" onde evitare ogni eventuale confusione nell'attuazione della direttiva. È inoltre importante collegare la definizione di "monouso" ai rifiuti marini, affinché gli oggetti catturati siano quelli che contribuiscono maggiormente alla produzione di rifiuti. Una metodologia armonizzata per l'identificazione degli oggetti rinvenuti nell'ambiente è pertanto anch'essa essenziale per garantire parità di condizioni in tutta l'UE.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  "prodotto di plastica": il prodotto fatto prevalentemente di plastica;

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  "prodotto di plastica utilizzato in agricoltura": ogni componente o attrezzo di materiale plastico ovvero ogni imballaggio di plastica di un prodotto utilizzato nell'intento di migliorare la produttività di una superficie agricola1 bis;

 

_________________

 

1 bis Superficie agricola quale definita nel regolamento (UE) n. 1307/2013 (o nel regolamento [sui piani strategici della PAC]).

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire: una riduzione effettiva della fornitura e del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [tre anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti, come quelli di vetro o legno a rendere o riutilizzabili, siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale o restrizioni all'immissione sul mercato nonché misure di sensibilizzazione e per consentire ai consumatori di riciclare gli imballaggi di plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma e della possibilità di garantirne la raccolta e il riciclo.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione significativa del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione significativa della fornitura e del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2 entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato, con particolare attenzione al catering collettivo nelle istituzioni pubbliche, promuovendo alternative sostenibili disponibili e contribuendo a sviluppare ulteriori alternative grazie alla ricerca.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi contengono una percentuale significativa di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.

1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi contengono una percentuale significativa di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto, a meno che non sia debitamente giustificato che ciò abbia un impatto negativo sulla sicurezza e l'igiene alimentare del prodotto alimentare contenuto all'interno.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini del presente articolo i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati contenere una percentuale significativa di plastica.

soppresso

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.   In considerazione del loro uso e della loro natura, i prodotti elencati nella parte D dell'allegato devono essere contrassegnati al fine di scoraggiarne lo smaltimento e la discarica non corretti nelle tracimazioni delle acque meteoriche.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori una o più delle informazioni seguenti:

1.  Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

 

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso;

(b) l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto monouso dismesso; e

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la presenza di plastica nel prodotto.

(c) il fatto che un prodotto contenga plastica.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e immessi sul mercato dell'Unione.

1.  Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi o misure di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e immessi sul mercato dell'Unione.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Tali regimi sono stabiliti in modo trasparente i costi sono sostenuti congiuntamente dalle parti interessate, con i produttori che contribuiscono a misure volte a rafforzare la sensibilizzazione, a sostenere la ricerca sulle alternative e ad estendere la durata di vita dei prodotti. La Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli Stati membri, sui costi di rimozione dei rifiuti contemplati dal presente articolo sulla base del principio di proporzionalità.

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

2.  Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano la totalità dei costi associati alla raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri provvedono tra l'altro a:

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  istituire sistemi di cauzione-rimborso, o

(a)  istituire sistemi di cauzione-rimborso, e

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

(b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore. Ciò dovrebbe includere punti di raccolta differenziata dei rifiuti di prodotti di plastica geograficamente e/o stagionalmente concentrati in funzione delle classi e dei materiali più utilizzati, in particolare i rifiuti di plastica utilizzati in agricoltura. Il calcolo degli obiettivi dovrebbe essere proporzionale al tempo impiegato.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso oggetto della presente direttiva e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, dell'abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica.

(b)  l'incidenza della plastica sull'ambiente, sulla salute umana e degli animali e, in particolare, l'ambiente marino e il suolo - comprese le microplastiche - dovuta all'abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 10 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  È attribuita priorità alle misure di sensibilizzazione volte a ridurre l'uso di plastica e di prodotti contenenti microplastiche.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 10 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  Gli Stati membri adottano inoltre misure volte a evitare l'incentivazione di cicli di vita brevi o lo smaltimento prematuro dei prodotti, promuovendo lo sviluppo di materiali plastici più riciclabili, rendendo più efficienti i processi di riciclaggio, rintracciando e rimuovendo le sostanze pericolose e i contaminanti dalle materie plastiche riciclate.

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 10 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater)  La Commissione e gli Stati membri assistono le autorità, le imprese e le associazioni locali nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione destinate ai consumatori, al fine di aumentare la durata di vita dei prodotti, e forniscono consulenza in materia di smaltimento responsabile, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche, giuridiche o le relative associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a un procedimento di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, azioni od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

1.  Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche, giuridiche o le relative associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a un procedimento di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, azioni od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato dell'Unione ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4, paragrafo 1;

(a) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nelle parti A e B dell'allegato che sono stati immessi sul mercato dell'Unione ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4, paragrafo 1;

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1.

(b) le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5.

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono aggiornati annualmente entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Ove possibile, al fine di presentare tali dati ci si avvale dei servizi relativi ai dati territoriali definiti nell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna ad intervalli periodici un quadro generale a livello dell'Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri. Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, ove opportuno, indicatori di risultato, risultati e effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

3.  L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna ad intervalli periodici un quadro generale a livello dell'Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri. Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, ove opportuno, indicatori di risultato per ciascuno Stato membro, risultati e effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

1.  La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [tre anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire, nel caso, quali prodotti non debbano più essere soggetti a restrizioni d'immissione sul mercato.

(c)  si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma europea di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire, nel caso, quali prodotti non debbano più essere soggetti a restrizioni d'immissione sul mercato o di consumo.

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Allegato I – parte A – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

—  Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

—  Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti prodotti per alimenti freschi, comprese le carni per le quali non esiste un'alternativa sicura.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Allegato I – parte A – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

—  Tazze per bevande

—  Tazze per bevande, coperchi compresi

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Allegato I – parte A – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

—  Cassette in plastica monouso destinate ad imballaggio e trasporto di prodotti agricoli e ittici

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Allegato I – parte A – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

—  Bottiglie per bevande

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

—  Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)

—  Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), esclusi i sistemi chiusi in cui la raccolta, il riutilizzo e/o il riciclaggio sono pienamente garantiti

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

—  Piatti

—  Piatti, esclusi i sistemi chiusi in cui la raccolta, il riutilizzo e/o il riciclaggio sono pienamente garantiti

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

—  Cannucce, tranne quelle per uso medico

—  Cannucce, tranne quelle per uso medico e cannucce inserite e attaccate ai contenitori per bevande

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Polistirolo in tutte le applicazioni, salvo laddove si possa dimostrare, per un'applicazione specifica, che tale materiale garantisce i maggiori benefici per l'ambiente e la società in detta applicazione e viene poi trattenuto ai fini del trattamento dei rifiuti

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-  plastiche oxo-degradabili in tutte le applicazioni

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Imballaggi alimentari, o materiali a contatto con gli alimenti, contenenti plastica, che contribuiscono al carico di microplastica nel suolo nell'ambito del compostaggio o della fermentazione generatrice di biogas, ad esempio bustine da tè in plastica o impregnate di plastica

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Sacchetti di plastica in materiale ultraleggero secondo la definizione di cui alla direttiva 2015/720, tranne ove siano necessari per ragioni igieniche, per l'imballaggio di carne, pesce o prodotti lattiero-caseari.

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Imballaggi primario di dolci e dolciumi confezionati singolarmente

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Dolciumi e lecca-lecca

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B – trattino 6 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Imballaggi primari di prodotti ortofrutticoli che non sono necessari per la conservazione del prodotto

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Allegato I – parte C – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

—  Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi

—  Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi etichette, tappi e coperchi nonché recipienti monouso in plastica per insalate, iogurt e frutta

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

—  Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale

—  Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale contenenti plastica

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Plastica utilizzata in agricoltura, laddove si stabilisca che essa contribuisce in maniera significativa, a livello locale o nazionale, all'inquinamento da plastica dell'ambiente e laddove i tassi di raccolta siano inferiori al 90 %

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Allegato I – parte E – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

—  Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

—  Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, destinate al riempimento nel punto di vendita, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Allegato I – parte E – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

—  Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi

—  Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi etichette, tappi e coperchi

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Allegato I – parte E – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Tappi e coperchi contenenti plastica

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Allegato I – parte E – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

—  Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale

—  Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale contenenti plastica

Emendamento    86

Proposta di direttiva

Allegato I – parte E – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Plastica utilizzata in agricoltura, come ad esempio pellicole per la protezione delle coltivazioni, pellicole per pacciamatura e insilato, tubazioni di irrigazione e di drenaggio, sacchi per la raccolta e contenitori, laddove si stabilisca che essa contribuisce in maniera significativa, a livello locale o nazionale, all'inquinamento da plastica dell'ambiente

Emendamento    87

Proposta di direttiva

Allegato I – parte E – trattino 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Cassette in plastica monouso destinate all'imballaggio e trasporto di prodotti agricoli e ittici

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Allegato I – parte F – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

—  Plastica utilizzata in agricoltura, laddove si stabilisca che essa contribuisce in maniera significativa, a livello locale o nazionale, all'inquinamento da plastica dell'ambiente, compresi materiali di rifiuto come pellicole o film per la protezione delle coltivazioni, pacciamatura e insilato, reti antigrandine o antiparassitarie, tubi per irrigazione/drenaggio, sacchi per la raccolta e contenitori, spago per legare, imballaggi per fertilizzanti e prodotti agrochimici.

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Allegato I – parte G – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

—  Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi

—  Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi etichette, tappi e coperchi

Emendamento    90

Proposta di direttiva

Allegato I – parte G – trattino 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  Plastica utilizzata in agricoltura, laddove si stabilisca che essa contribuisce in maniera significativa, a livello locale o nazionale, all'inquinamento da plastica dell'ambiente

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Riferimenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AGRI

5.7.2018

Relatore per parere

       Nomina

Bronis Ropė

10.7.2018

Approvazione

1.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

3

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Renata Briano

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

37

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

Verts/ALE

Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

3

0

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per la pesca (25.9.2018)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Relatore per parere: Renata Briano

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione ha l'obiettivo di prevenire e ridurre l'impatto negativo di certi prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare su quello marino, in linea con la strategia dell'UE sulla plastica e nel più ampio contesto della transizione verso un'economia circolare. Quello della dispersione in mare della plastica è un problema mondiale, che va quindi affrontato con azioni su più livelli e attraverso un migliore coordinamento degli sforzi internazionali.

L'iniziativa riguarda 10 articoli di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica. Questi prodotti sono stati scelti sulla base dei conteggi dei rifiuti ritrovati sulle spiagge, utilizzando anche i dati raccolti nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Sono state monitorate 276 spiagge europee, per un totale di 679 sopralluoghi e 355.671 articoli osservati. I conteggi hanno rilevato che circa la metà di tutti i rifiuti trovati sulle spiagge provengono da articoli di plastica monouso e il 27% da attrezzi da pesca.

La dispersione della plastica in mare ha un impatto negativo sulle risorse biologiche marine, in particolare quelle più sensibili, e sugli ambienti che le ospitano. Di conseguenza incide negativamente anche sulle attività di pesca, con una stima di perdita netta per la flotta europea tra i 70 e 350 milioni di EUR all'anno. Inoltre comporta un rischio per la salute umana, visto che la plastica, frammentandosi, finisce nella catena alimentare e quindi anche sulle nostre tavole.

La relatrice per parere ritiene innanzitutto che i pescatori abbiano un ruolo fondamentale nell'affrontare il problema della dispersione della plastica in mare. Le iniziative di "fishing for litter" (recupero di rifiuti in mare), finanziate anche attraverso il Fondo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono esemplificative di un nuovo paradigma in cui il pescatore è parte della soluzione e non più del problema. Occorre quindi promuovere azioni adeguate per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dei pescatori come "guardiani del mare".

Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, la proposta introduce regimi di responsabilità estesa del produttore e misure di sensibilizzazione. I regimi di responsabilità estesa del produttore garantiranno una migliore gestione dagli attrezzi da pesca dismessi, coprendo i costi del trattamento di tali rifiuti nonché delle misure di sensibilizzazione. La relatrice ritiene che tali schemi vadano integrati con una tariffa modulata che favorisca l'immissione sul mercato di attrezzi da pesca progettati per essere durevoli, riutilizzabili e riciclabili, in linea con la legislazione dell'Unione in materia di rifiuti. I componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno infatti un alto potenziale di riciclaggio, che attualmente non viene sfruttato.

I regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca integrano le misure previste nella proposta sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti (COM (2018)33), riducendo gli oneri finanziari in carico ai porti e, di conseguenza, agli operatori del settore della pesca. È quindi di fondamentale importanza che sia assicurata coerenza tra le due direttive. A tal fine è necessario innanzitutto armonizzare la terminologia, in quanto questa proposta introduce la definizione di attrezzo da pesca dismesso, mentre quella sugli impianti portuali fa riferimento agli attrezzi da pesca in disuso, che non sono però definiti. Occorre inoltre garantire che tutti i porti dove i pescherecci possono attraccare siano dotati di impianti adeguati per garantire la raccolta e il trattamento dei rifiuti pescati passivamente durante le attività di pesca e che, in linea con il principio di chi inquina paga, gli operatori del settore della pesca non siano soggetti a costi aggiuntivi per tali operazioni. In questo modo i pescatori avranno un ulteriore incentivo a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi e i rifiuti pescati passivamente. Infine i regimi di responsabilità estesa del produttore copriranno anche i costi di gestione dei rifiuti derivanti dai materiali in plastica utilizzati per l'acquacoltura, esclusi invece, almeno parzialmente, dalle misure proposte per gli impianti portuali. Anche in questo caso la relatrice ritiene necessario garantire coerenza tra le due proposte.

La proposta della Commissione integra anche il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo unionale per la pesca e che contiene alcune misure, sia preventive che di rimedio, per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca perduti in mare. La revisione del regolamento sul controllo attualmente in corso dovrà perciò tenere in considerazione gli obiettivi di questa iniziativa.

Infine, per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca di materiali alternativi, la relatrice per parere ritiene opportuno che l'Unione europea adotti una definizione chiara sia di plastica biodegradabile che di plastica biologica, nonché standard armonizzati sulla biodegradabilità, in particolare su quella marina, e sulla compostabilità, al fine di dare un quadro giuridico chiaro e uniforme.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Per agire correttamente nell'ambito della lotta contro i rifiuti di plastica in mare, è necessario affrontare anche la questione dei rifiuti di plastica sul fondo marino e nell'ambiente acquatico in generale, così come il problema della microplastica.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Gli Stati membri sono firmatari della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (convenzione MARPOL) e dovrebbero mirare alla piena attuazione delle sue disposizioni.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Secondo le stime, l'80 % dei rifiuti marini è composto da plastica e una percentuale di rifiuti marini di plastica compresa tra il 20 % e il 40 % è connessa in parte alle attività umane in mare, comprese le navi mercantili e da crociera, mentre il resto proviene dalla terraferma. Secondo un recente studio della FAO, circa il 10 % proviene da attrezzi da pesca perduti o abbandonati. Gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati sono un componente dei rifiuti marini di plastica; secondo le stime, il 94 % della plastica che confluisce nell'oceano finisce sul fondale marino, per cui si potrebbe utilizzare il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per incoraggiare i pescatori a partecipare direttamente a programmi di pesca di rifiuti marini, ad esempio offrendo loro incentivi finanziari o materiali. Il rilascio in mare di ingenti quantità di plastica, oltre ad avere un impatto negativo sugli stock ittici sostenibili e sulle risorse biologiche marine, in particolare quelle sensibili, e sugli ambienti che le ospitano, incide sull'attività di pesca anche in termini di maggiori costi legati alla pulizia delle reti e allo smaltimento dei rifiuti raccolti; nel caso della pesca artigianale, l'impatto diventa maggiore ed economicamente più oneroso. Dato l'impatto transfrontaliero dei rifiuti marini, la Commissione dovrebbe compiere sforzi ulteriori, in cooperazione con i paesi non membri, al fine di prevenire la produzione di tali rifiuti e incoraggiare un'adeguata gestione dei rifiuti.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  La risoluzione n. 11 dell'Assemblea dell'ONU per l'ambiente del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del 23-27 maggio 2016, ha riconosciuto che la presenza di rifiuti di plastica e microplastica nell'ambiente marino costituisce un problema sempre più grave a livello planetario e in rapido aumento, per la cui risoluzione è necessaria una risposta mondiale urgente, che tenga conto di un approccio basato sul ciclo di vita dei prodotti. È opportuno considerare il legame tra la microplastica e la plastica monouso e gli attrezzi da pesca, dato che questi tipi di plastica si possono frammentare in microplastica e causare danni. Alcuni studi indicano che la presenza di microplastica nell'ambiente marino può essere significativa e sussistono prove che essa può essere ingerita dagli animali marini ed entrare così nella catena alimentare1. Le misure di cui alla presente direttiva volte a ridurre l'impatto di taluni tipi di plastica comportano pertanto importanti benefici ambientali e sanitari. È opportuno che l'Unione adotti un approccio globale al problema della microplastica e incoraggi tutti i produttori a limitare rigorosamente la microplastica nelle loro formulazioni, con un'attenzione particolare per il settore tessile e degli pneumatici, poiché gli indumenti sintetici e gli pneumatici contribuiscono per il 63 % alla microplastica che finisce direttamente nell'ambiente marino.

 

_________________

 

1 Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2016. Dichiarazione sulla presenza di microplastica e nanoplastica negli alimenti, con particolare attenzione ai frutti di mare.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e, potenzialmente, la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

(5)  di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e finiscono per diventare rifiuti. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica e microplastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi marini, gli stock ittici sostenibili, la biodiversità e, potenzialmente, la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca professionale e ricreativa e i trasporti marittimi, in particolare nelle regioni ultraperiferiche e costiere.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La pesca fantasma si verifica quando reti da pesca, lenze e nasse non biodegradabili perdute o abbandonate catturano, imprigionano, feriscono, causano la morte per fame o uccidono forme di vita marine. Il fenomeno della pesca fantasma è determinato dalla perdita e dall'abbandono di attrezzi da pesca; Il regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede la marcatura degli attrezzi da pesca e la notifica e il recupero degli attrezzi perduti. Di conseguenza alcuni pescatori, di loro iniziativa, riportano in porto le reti perdute ripescate in mare.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

(7)  Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare i prodotti di plastica monouso più comunemente diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione, e anche gli attrezzi da pesca. La transizione verso un'economia circolare richiederà una riduzione dell'utilizzo complessivo di plastica monouso.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

(8)  I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio43 dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, guarnizioni o pellicole, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

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43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

43 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione44.

(11)  Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione44. Gli Stati membri dovrebbero essere quanto più possibile ambiziosi per quanto riguarda queste misure, che dovrebbero essere proporzionate alla gravità del rischio di dispersione nell'ambiente marino dei vari prodotti quali rifiuti, e agli utilizzi che rientrano nell'obiettivo generale di riduzione.

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44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Motivazione

È opportuno sottolineare che gli Stati membri sono di fatto liberi di orientare le proprie misure e che queste ultime devono essere proporzionate all'entità del rischio di dispersione dei rifiuti nell'ambiente marino, dando la precedenza ai casi più gravi.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.

(12)  Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente, soprattutto quello marino, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione. È opportuno stabilire specifici criteri per determinare se tali alternative soddisfino i requisiti attualmente soddisfatti dai prodotti di plastica monouso, siano in linea con la legislazione dell'Unione in materia di rifiuti e garantiscano una maggiore sostenibilità.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  È opportuno stabilire una definizione chiara sia di plastica biodegradabile che di plastica biologica, nonché norme armonizzate sul contenuto biologico, sulla biodegradabilità (specialmente sulla biodegradabilità marina) e sulla compostabilità, al fine di chiarire gli equivoci e i malintesi esistenti in materia.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione.

(14)  Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione. Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, si applicano i requisiti di marcatura adottati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri si adoperano al fine di implementare le Linee guida volontarie della FAO per la marcatura dell'attrezzatura da pesca.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.

(15)  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali al momento non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti. È opportuno utilizzare sistemi di cauzione-rimborso e i fondi disponibili a titolo del FEAMP dovrebbero essere impiegati per sostenere le iniziative di raccolta dei rifiuti in mare e gli sforzi di recupero degli attrezzi da pesca perduti, abbandonati e gettati in mare.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Ogni giorno viene scaricata in mare una grande quantità di rifiuti provenienti dalla terraferma o gettati dalle navi, la maggior parte dei quali sono rifiuti di plastica (bottiglie, sacchetti, ecc.).

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

16.  L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge46 non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per facilitarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio.

16.  L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti e nei rifiuti pescati passivamente durante le normali attività di pesca indica che gli attuali requisiti di legge46 non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca e tali rifiuti pescati passivamente per destinarli alla raccolta e al trattamento. A norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, se gli attrezzi da pesca perduti non possono essere recuperati, il comandante del peschereccio informa l'autorità competente del suo Stato membro di bandiera. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1224/2009 non prevede un monitoraggio coerente di tali perdite di attrezzi da pesca e il rispetto degli obblighi di comunicazione permane lacunoso. La revisione del regolamento di controllo dovrebbe pertanto prevedere ulteriori misure volte a rafforzare la capacità di recuperare gli attrezzi perduti e di riferire, in particolare, i dati relativi agli attrezzi perduti, che gli Stati membri dovrebbero registrare e trasmettere ogni anno alla Commissione. Inoltre, il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi e i rifiuti pescati passivamente, oltre agli attrezzi da pesca perduti o dismessi, onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Il conferimento dei rifiuti pescati passivamente non dovrebbe comportare costi aggiuntivi a carico dei pescatori. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per facilitarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio e gli sforzi di recupero degli attrezzi da pesca perduti, abbandonati e gettati in mare. Tali sistemi dovrebbero prevedere contributi finanziari modulati per gli attrezzi progettati per essere reimpiegati e riciclati, in linea con i requisiti della direttiva 2008/98/CE e dovrebbero essere accompagnati da un obiettivo di raccolta degli attrezzi da pesca dismessi. Oltre a tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero intraprendere attività volte a promuovere lo sviluppo di attrezzi da pesca che utilizzino materiali più sostenibili e compatibili con l'ambiente.

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46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.

46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  Sebbene i pescatori stessi e i fabbricanti artigianali di attrezzi da pesca contenenti plastica non debbano rientrare nel regime di responsabilità estesa del produttore, dovrebbe essere considerato il sostegno a favore dell'introduzione di attrezzi da pesca di origine sostenibile, non contenenti plastica, come alternativa.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a trasferire queste informazioni al consumatore. Le informazioni non dovrebbero contenere dati promozionali che favoriscano l'uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all'uso del prodotto. Nell'ambito dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.

(18)  Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca, così come delle alternative già disponibili sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a trasferire queste informazioni al consumatore. Le informazioni non dovrebbero contenere dati promozionali che favoriscano l'uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all'uso del prodotto. Nell'ambito dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  La Commissione è tenuta, in conformità alla legislazione dell'Unione, ad assistere gli Stati membri nell'elaborazione di strategie e piani volti a ridurre la dispersione in mare degli attrezzi da pesca, anche attraverso le sovvenzioni del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tali sforzi possono includere campagne e programmi di sensibilizzazione sull'impatto di tali rifiuti sugli ecosistemi marini, ricerche sulla fattibilità di attrezzi da pesca biodegradabili /compostabili, progetti formativi per i pescatori e programmi pubblici specifici per rimuovere la plastica e altri oggetti dall'ambiente marino.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  La direttiva 2008/98/CE stabilisce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti dalla presente direttiva. La presente direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti supplementari di responsabilità estesa del produttore, come quello che impone ai produttori di taluni prodotti di plastica monouso di coprire i costi di rimozione dei rifiuti.

(19)  La direttiva 2008/98/CE stabilisce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti dalla presente direttiva. La presente direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti supplementari di responsabilità estesa del produttore, come quello che impone ai produttori di taluni prodotti di plastica monouso di coprire i costi di rimozione dei rifiuti. Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità del produttore siano modulati, in particolare per tenere conto della durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità di tali attrezzi da pesca immessi sul mercato.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  La sensibilizzazione riguardo ai rifiuti prodotti dalla plastica monouso e dagli attrezzi da pesca e al considerevole impatto ambientale che ne deriva dovrebbe essere considerata un elemento essenziale della strategia dell'UE sulla plastica, dato che mette i cittadini in condizione di contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per sensibilizzare il pubblico in merito alla questione e alle forme di sostegno finanziario disponibili per rispondervi e facilitare lo scambio di migliori pratiche tra comunità e reti.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 201628, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.

(22)  A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 201628, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso o degli attrezzi da pesca contenenti plastica nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alle condizioni di decomposizione fisica e biologica esistenti nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.

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28GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

28GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  In conformità alla legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a sostenere piani di raccolta dei rifiuti in mare con il coinvolgimento, ove possibile, dei pescherecci e ad assicurare l'adeguatezza degli impianti portuali per la ricezione e il trattamento di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio. Gli stessi incentivi messi in atto per riportare a riva gli attrezzi da pesca dovrebbero essere applicati anche ai rifiuti pescati passivamente e ai rifiuti che sono stati raccolti grazie a iniziative di recupero di rifiuti in mare. I requisiti relativi agli impianti portuali dovrebbero essere proporzionati e non far ricadere un onere amministrativo eccessivo sui piccoli porti senza personale o sui porti ubicati in località remote, in particolare nelle isole remote.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo della presente direttiva è che l'Unione faccia la sua parte nel risolvere il problema planetario dell'inquinamento marino da plastica, prevenendo e riducendo l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovendo la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo a un funzionamento più efficace e sostenibile del mercato interno.

Motivazione

L'obiettivo della proposta dovrebbe essere più visibile: l'Unione europea contribuisce in maniera relativamente modesta alla produzione di rifiuti marini su scala planetaria, in quanto consuma circa il 16 % delle plastiche monouso a livello mondiale. Tuttavia, può svolgere un ruolo importante nel trovare una soluzione e avviare un circolo virtuoso dando l'esempio.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "attrezzo/attrezzi da pesca": l'articolo o parte di attrezzatura che è usato nella pesca e nell'acquacoltura per prendere o catturare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare allo scopo di attirare e catturare risorse biologiche marine;

(3)  "attrezzo/attrezzi da pesca": l'articolo o parte di attrezzatura che è usato nella pesca e nell'acquacoltura per prendere, catturare o trattenere per l'allevamento risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare allo scopo di attirare e catturare o trattenere risorse biologiche marine;

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  "attrezzo/attrezzi da pesca dismesso/i": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato dismesso;

(4)  "attrezzo/attrezzi da pesca dismesso/i": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato dismesso o perduto;

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  "rifiuti pescati passivamente": rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  "produttore": la persona fisica o giuridica che, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201150, immette sul mercato prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, ad eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, paragrafo 28, del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio51;

(10)  "produttore": la persona fisica o giuridica che, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201150, immette sul mercato prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, ad eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca o l'acquacoltura quali definite all'articolo 4, paragrafi 25 e 28, del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio51;

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_________________

50 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

50 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

51 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

51 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori una o più delle informazioni seguenti:

1.  Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e gli attrezzi di pesca contenenti plastica immessi sul mercato rechino una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

(a)  le modalità corrette di smaltimento del prodotto dismesso o quelle, per lo stesso prodotto, da evitare;

(a)  le modalità corrette di smaltimento del prodotto dismesso o quelle, per lo stesso prodotto, da evitare;

(b)  l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso;

(b)  l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso; e

(c)  la presenza di plastica nel prodotto.

(c)  la presenza di plastica nel prodotto e, se del caso, la disponibilità di prodotti alternativi con caratteristiche operative analoghe.

2.  Entro il... [12 mesi prima della scadenza del termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche di marcatura di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

2.  Entro il... [12 mesi prima della scadenza del termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche di marcatura di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

 

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, agli attrezzi da pesca si applicano i requisiti di marcatura adottati a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato dell'Unione.

3.  Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato dell'Unione. Gli Stati membri provvedono a che detti regimi di responsabilità estesa del produttore conseguano un livello maggiore di raccolta e di riciclaggio degli attrezzi da pesca. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri esigono che i regimi prevedano, tra l'altro:

 

(a)  l'inclusione di programmi di monitoraggio, localizzazione e comunicazione;

 

(b)  la copertura delle operazioni di recupero.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli Stati membri possono altresì istituire sistemi di cauzione-rimborso per promuovere il rimpatrio di attrezzi da pesca vecchi, in stato di degrado o instabili, modulati in modo da tener conto del rischio di perdita accidentale dell'attrezzo da pesca o di parti di esso.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità del produttore siano modulati, in particolare tenendo conto della durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità degli attrezzi da pesca che i produttori immettono sul mercato.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  Gli Stati membri introducono inoltre incentivi finanziari aggiuntivi per indurre i pescatori a riportare a riva gli attrezzi da pesca dismessi e gli altri rifiuti di plastica che raccolgono in mare. Gli Stati membri eliminano, per quanto possibile, tutti gli ostacoli e gli oneri superflui di natura finanziaria e burocratica per la raccolta e lo sbarco degli attrezzi da pesca dismessi e dei rifiuti di plastica raccolti dai pescatori.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  promuovere l'istituzione di un programma pubblico specifico per il recupero della plastica e di altri oggetti dai fondali marini,

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  introdurre, a livello unionale, un sistema di segnalazione digitale obbligatorio per i singoli pescherecci, al fine di favorire l'azione di recupero degli attrezzi persi in mare.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Incentivi

 

1.  Gli Stati membri introducono nei programmi operativi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) un sostegno finanziario destinato allo sviluppo di un piano d'azione in cooperazione con le organizzazioni dei produttori, le associazioni degli armatori, gli enti pubblici, le organizzazioni per la conservazione dell'ambiente e l'intero settore interessato. Sono introdotte altresì misure relative al recupero dei rifiuti e degli attrezzi da pesca nonché al potenziamento delle infrastrutture e dei processi di trattamento dei rifiuti sulle imbarcazioni e nei porti.

 

2.  Gli Stati membri predispongono nei porti un sistema per il deposito, il recupero e la restituzione delle reti da pesca, da inserire nel piano d'azione stabilito a norma del paragrafo 1.

 

3.  Gli Stati membri predispongono nei porti un sistema per il controllo e la registrazione delle reti da pesca, da inserire nel piano d'azione stabilito a norma del paragrafo 1.

 

4.  Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di sostegno per la ricerca e lo sviluppo a favore della creazione di reti più tracciabili e meno inquinanti, sotto forma di incentivi alle imprese che producono attrezzi da pesca, che comprende investimenti per lo sviluppo di nuovi materiali con un impatto ambientale ridotto.

Motivazione

Come stabilito dal considerando 16, occorre introdurre incentivi per gli operatori al fine di promuovere la protezione dell'ambiente marino, ridurre progressivamente la quantità di rifiuti presenti nelle acque ed eliminare la perdita delle reti in mare.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 ter

 

Rifiuti pescati passivamente

 

1.  Gli Stati membri adottano piani nazionali adeguati per garantire che tutti i porti dove possono attraccare i pescherecci, ad eccezione dei piccoli porti senza personale o dei porti ubicati in località remote, segnatamente le isole remote, siano in grado di assicurare la raccolta e il successivo trattamento dei rifiuti pescati passivamente durante le normali attività di pesca al fine di incoraggiarne la raccolta differenziata, il riutilizzo e il riciclaggio.

 

2.  Tali piani sono istituiti conformemente agli orientamenti stabiliti nella raccomandazione OSPAR 2016/1 sulla riduzione dei rifiuti marittimi tramite l'attuazione delle iniziative di recupero dei rifiuti in mare.

 

3.  Oltre alle risorse messe a disposizione dal FEAMP, gli Stati membri possono istituire e mantenere un fondo nazionale per sostenere la raccolta di rifiuti pescati passivamente dai pescherecci. Il fondo può essere usato per assicurare il funzionamento delle iniziative di recupero dei rifiuti, compresa la messa a disposizione di strutture di stoccaggio dei rifiuti a bordo, il monitoraggio dei rifiuti pescati passivamente, la formazione, la promozione della partecipazione volontaria all'iniziativa e i costi del trattamento dei rifiuti, nonché per coprire i costi del personale necessario per il funzionamento di tali regimi.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare a tutte le parti interessate, segnatamente ai consumatori, al settore della pesca e alle comunità di pescatori che utilizzano i prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, le informazioni seguenti:

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la disponibilità di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

(a)  la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Sono promossi programmi di sensibilizzazione sull'impatto della microplastica e dei rifiuti di plastica sull'ambiente marino onde evitare che questi raggiungano il mare.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri garantiscono che siano messi a disposizione di tutti i soggetti interessati, in particolare quelli del settore della pesca, orientamenti per la realizzazione delle azioni necessarie per la riduzione dei rifiuti derivanti dagli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni relative al monitoraggio dell'attuazione

Informazioni relative al monitoraggio dell'attuazione e obblighi di comunicazione

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  le stime della quantità di rifiuti marini provenienti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva, al fine di monitorare gli effetti delle misure adottate;

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti e trattati. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

 

Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione di cui al paragrafo 4.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei set di dati, delle informazioni e dei dati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei set di dati, delle informazioni e dei dati di cui ai paragrafi 1 e 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  è stato sufficientemente migliorato il livello di riciclaggio degli attrezzi da pesca e se è necessario introdurre obiettivi quantitativi per garantire un progresso adeguato in futuro;

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  è possibile definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per il riciclaggio degli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire, nel caso, quali prodotti non debbano più essere soggetti a restrizioni d'immissione sul mercato.

(c)  si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso o agli attrezzi da pesca contenenti plastica nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti, per stabilire, nel caso, quali prodotti non debbano più essere soggetti a restrizioni d'immissione sul mercato.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Riferimenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

PECH

11.6.2018

Relatore per parere

       Nomina

Renata Briano

14.6.2018

Esame in commissione

20.6.2018

29.8.2018

 

 

Approvazione

24.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ole Christensen, Rosa D'Amato, Norbert Erdős, John Flack, Francisco José Millán Mon, Nils Torvalds

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Howarth

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

15

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, John Flack, Ruža Tomašić

PPE

Norbert Erdős, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ole Christensen, John Howarth, Ricardo Serrão Santos

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

0

-

 

 

3

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

Riferimenti

COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.5.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

11.6.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ECON

5.7.2018

ITRE

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

PECH

11.6.2018

 

JURI

11.6.2018

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

24.9.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Frédérique Ries

7.5.2018

 

 

 

Esame in commissione

29.8.2018

 

 

 

Approvazione

10.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

10

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Peter Jahr, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Kati Piri

Deposito

11.10.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl‑Heinz Florenz, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

-

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, György Hölvényi, Giovanni La Via, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Renate Sommer

S&D

Nicola Caputo

3

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Julia Reid

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2018
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