RELAZIONE sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il [regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac],] il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA]

19.10.2018 - (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Nuno Melo


Procedura : 2017/0352(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0348/2018
Testi presentati :
A8-0348/2018
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il [regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac],] il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA]

(COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2017)0794) e la proposta modificata (COM(2018)0480),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 74, l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0293/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0348/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Nel parere 4/2018 del 16 aprile 20181 bis, il garante europeo della protezione dei dati ha sottolineato che la decisione di rendere interoperabili i sistemi informatici su vasta scala non avrebbe soltanto conseguenze permanenti e profonde sulla loro struttura e sul loro modo di funzionamento, bensì cambierebbe altresì il modo in cui i principi giuridici in questo settore sono stati tradizionalmente interpretati e segnerebbe pertanto un "punto di non ritorno".

 

_________________

 

1 bis http://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-04-16_interoperability_opinion_en.pdf

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  Nel suo parere dell'11 aprile 20181 bis, il gruppo di lavoro "articolo 29" sulla protezione dei dati ha ribadito che il processo verso l'interoperabilità dei sistemi solleva interrogativi fondamentali circa la finalità, la necessità e la proporzionalità del trattamento dei dati nonché timori riguardo ai principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, conservazione dei dati e identificazione chiara di un titolare del trattamento.

 

_________________

 

1 bis http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51517

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare la migrazione irregolare e concorrere a garantire un alto livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, è opportuno rendere interoperabili i sistemi di informazione dell'UE, segnatamente [il sistema di ingressi/uscite (EES)], il sistema di informazione visti (VIS), [il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)], l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il [sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN)], affinché essi si integrino reciprocamente unitamente ai relativi dati. A tal fine è opportuno istituire un portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), un archivio comune di dati di identità (CIR) e un rilevatore di identità multiple (MID) che fungano da componenti dell'interoperabilità.

(9)  Per migliorare la gestione delle frontiere esterne, agevolare gli attraversamenti regolari delle frontiere, contribuire a prevenire e contrastare la migrazione irregolare e concorrere a garantire un alto livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti e fornire assistenza nell'esame delle domande di protezione internazionale e contribuire alla prevenzione, all'individuazione e all'indagine dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, al fine di preservare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, nelle misure di sicurezza dell'Unione e nelle capacità dell'Unione di gestire le frontiere esterne, è opportuno rendere interoperabili i sistemi di informazione dell'Unione, segnatamente il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), [il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)], l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il [sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN)], affinché essi si integrino reciprocamente unitamente ai relativi dati nel rispetto, per quanto possibile, dei diritti fondamentali degli individui, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali. A tal fine è opportuno istituire un portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), un archivio comune di dati di identità (CIR) e un rilevatore di identità multiple (MID) che fungano da componenti dell'interoperabilità.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  L'interoperabilità dovrebbe consentire ai sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode di identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso all'EES, al VIS, all'[ETIAS] e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'[ETIAS], dell'Eurodac, del SIS e del [sistema ECRIS-TCN].

(10)  L'interoperabilità dovrebbe consentire ai sistemi di informazione dell'Unione di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, nel quadro delle domande di protezione internazionale o nel contesto della prevenzione, dell'individuazione e dell'indagine di gravi reati, compresi i reati di terrorismo, contribuire alla lotta contro la frode di identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'Unione, contribuire a garantire un uso efficace dei sistemi di informazione dell'Unione, dei dati Europol e delle banche dati Interpol agevolando l'accesso agli stessi da parte delle autorità conformemente ai rispettivi diritti di accesso e agli obiettivi e scopi stabiliti dagli strumenti giuridici che disciplinano i rispettivi sistemi, rafforzare, semplificare e armonizzare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'Unione, in particolare garantendo che tutte le norme dell'Unione sulla protezione dei dati siano applicabili a tutti i sistemi di informazione, e razionalizzare e semplificare l'accesso delle autorità designate all'EES, al VIS, all'[ETIAS] e all'Eurodac e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'[ETIAS], dell'Eurodac, del SIS e dell'[ECRIS-TCN].

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'[ETIAS], l'Eurodac, il SIS e il [sistema ECRIS-TCN]. Dovrebbero includere anche i dati Europol in modo tale da renderne possibile la consultazione simultaneamente a quella dei suddetti sistemi di informazione dell'UE.

(11)  Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'[ETIAS], l'Eurodac, il SIS e il [sistema ECRIS-TCN]. Dovrebbero includere anche i dati Europol solo in modo tale da rendere possibile la consultazione di tali dati simultaneamente a quella dei suddetti sistemi di informazione dell'Unione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  I minori e le persone vulnerabili meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero essere concepite in modo da prestare particolare attenzione alla tutela dei minori e al fatto che i loro diritti e la loro integrità siano rispettati pienamente.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno istituire un portale di ricerca europeo (ESP) al fine di facilitare, dal punto di vista tecnico, l'accesso delle autorità degli Stati membri e degli organi dell'UE, in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato, ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol, di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], dell'Eurodac, del SIS, [del sistema ECRIS-TCN] e dei dati Europol. Permettendo l'interrogazione simultanea e parallela di tutti i sistemi di informazione dell'UE pertinenti, nonché dei dati Europol e delle banche dati Interpol, l'ESP dovrebbe fungere da interfaccia unica o da mediatore di messaggi ("message broker") per la consultazione di diversi sistemi centrali e per il recupero agevole delle informazioni necessarie, nel pieno rispetto dei requisiti concernenti il controllo degli accessi e la protezione dei dati dei sistemi sottostanti.

(13)  È opportuno istituire un ESP al fine di facilitare, dal punto di vista tecnico, l'accesso delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione autorizzate ai pertinenti sistemi di informazione dell'Unione, ai dati Europol e alle banche dati Interpol nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere i loro compiti, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], dell'Eurodac, del SIS, [dell'ECRIS-TCN] e dei dati Europol. Permettendo l'interrogazione simultanea e parallela di tutti i sistemi di informazione dell'Unione pertinenti, nonché dei dati Europol e delle banche dati Interpol, l'ESP dovrebbe fungere da interfaccia unica o da mediatore di messaggi ("message broker") per la consultazione di diversi sistemi centrali e per il recupero agevole delle informazioni necessarie, nel pieno rispetto dei requisiti concernenti il controllo degli accessi e la protezione dei dati dei sistemi sottostanti.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Per garantire l'utilizzo rapido e sistematico di tutti i sistemi di informazione dell'UE, il portale di ricerca europeo (ESP) dovrebbe essere usato per interrogare l'archivio comune di dati di identità, l'EES, il VIS, l'[ETIAS], l'Eurodac e [il sistema ECRIS-TCN]. Il collegamento nazionale ai diversi sistemi di informazione b dovrebbe comunque essere mantenuto, così da offrire la possibilità di ricorrere tecnicamente a una procedura sostitutiva. L'ESP dovrebbe inoltre essere utilizzato dagli organi dell'Unione per interrogare il SIS centrale conformemente ai rispettivi diritti di accesso e ai fini dell'espletamento dei loro compiti. Esso dovrebbe essere un mezzo supplementare per interrogare il SIS centrale, i dati Europol e i sistemi Interpol, integrando le interfacce specifiche esistenti.

(16)  Per garantire l'utilizzo rapido e continuato di tutti i sistemi di informazione pertinenti dell'Unione, l'ESP dovrebbe essere usato per interrogare l'archivio comune di dati di identità, l'EES, il VIS, l'[ETIAS], l'Eurodac e [l'ECRIS-TCN]. È opportuno istituire un ESP centrale di riserva dell'Unione che disponga di tutte le funzionalità dell'ESP principale e di un livello di prestazione analogo in caso di guasto di quest'ultimo. Il collegamento nazionale ai diversi sistemi di informazione pertinenti dell'Unione dovrebbe comunque essere mantenuto, così da offrire la possibilità di ricorrere tecnicamente a una procedura sostitutiva. L'ESP dovrebbe inoltre essere utilizzato dalle agenzie dell'Unione per interrogare il SIS centrale conformemente ai rispettivi diritti di accesso e ai fini dell'espletamento dei loro compiti. Esso dovrebbe essere un mezzo supplementare per interrogare il SIS centrale, i dati Europol e i sistemi Interpol, integrando le interfacce specifiche esistenti.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Essendo unici, i dati biometrici quali le impronte digitali e le immagini del volto sono molto più attendibili dei dati alfanumerici per l'identificazione di una persona. Il servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) dovrebbe essere uno strumento tecnico da utilizzare per rafforzare e agevolare il lavoro dei sistemi di informazione dell'UE pertinenti e delle altre componenti dell'interoperabilità. Dovrebbe avere principalmente lo scopo di facilitare l'identificazione di una persona che può essere registrata in più banche dati, confrontando i dati biometrici contenuti nei vari sistemi e avvalendosi di una sola componente tecnologica, invece che di cinque diverse, una per ciascuno dei sistemi sottostanti. Avvalendosi di un'unica e non di tante componenti tecnologiche diverse, una per ciascuno dei sistemi sottostanti, il BMS comune dovrebbe contribuire alla sicurezza e offrire vantaggi in termini finanziari, operativi e di manutenzione. Tutti i sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, inclusi quelli attualmente utilizzati per l'Eurodac, il VIS e il SIS, usano template biometrici costituiti da dati ricavati mediante estrazione di parametri di campioni biometrici effettivi. Il BMS comune dovrebbe riunire e conservare tutti i template biometrici in un unico luogo, facilitando il confronto trasversale ai vari sistemi mediante l'uso di dati biometrici e permettendo economie di scala nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi centrali dell'UE.

(17)  Essendo unici, i dati biometrici, che ai fini del presente regolamento comprendono esclusivamente le impronte digitali e le immagini del volto ed escludono pertanto le impronte palmari, sono molto più attendibili dei dati alfanumerici per l'identificazione di una persona. I dati biometrici, tuttavia, sono dati personali sensibili. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le basi e le garanzie per il trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate. Il BMS comune dovrebbe essere uno strumento tecnico da utilizzare per rafforzare e agevolare il lavoro dei sistemi di informazione dell'Unione pertinenti, l'uso efficace dei dati Europol e delle altre componenti dell'interoperabilità. Il BMS comune dovrebbe sostituire i sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali rispettivamente dell'EES, del VIS, del SIS, dell'Eurodac e dell'[ECRIS-TCN] e non dovrebbe pertanto duplicare la conservazione dei dati biometrici, né la conservazione dei template biometrici. Dovrebbe avere principalmente lo scopo di facilitare l'identificazione di una persona che può essere registrata in più banche dati, confrontando i dati biometrici contenuti nei vari sistemi e avvalendosi di una sola componente tecnologica, invece che di cinque diverse, una per ciascuno dei sistemi sottostanti. Avvalendosi di un'unica e non di tante componenti tecnologiche diverse, una per ciascuno dei sistemi sottostanti, il BMS comune dovrebbe contribuire alla sicurezza e offrire vantaggi in termini finanziari, operativi e di manutenzione. Tutti i sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, inclusi quelli attualmente utilizzati per l'Eurodac, il VIS e il SIS, usano template biometrici costituiti da dati ricavati mediante estrazione di parametri di campioni biometrici effettivi. Il BMS comune dovrebbe riunire e conservare tutti i template biometrici, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza, in un unico luogo, facilitando così il confronto trasversale ai vari sistemi mediante l'uso di template biometrici e permettendo economie di scala nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi centrali dell'Unione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  I modelli biometrici conservati nel BMS comune che sono costituiti da dati ricavati mediante estrazione di parametri di campioni biometrici effettivi dovrebbero essere ottenuti in modo tale da rendere impossibile l'inversione del processo. In effetti, i modelli biometrici dovrebbero essere ottenuti da dati biometrici, ma non dovrebbe essere possibile ottenere gli stessi dati biometrici dai modelli biometrici.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I dati biometrici sono dati personali sensibili. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le basi e le garanzie per il trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate.

soppresso

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Per essere efficaci, i sistemi istituiti dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio54, dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio55 e dal [regolamento ETIAS] per la gestione delle frontiere dell'Unione, il sistema istituito dal [regolamento Eurodac] per identificare i richiedenti protezione internazionale e contrastare la migrazione irregolare e il sistema istituito dal [regolamento ECRIS-TCN] devono basarsi sull'identificazione precisa dei cittadini di paesi terzi di cui conservano i dati personali.

(19)  I sistemi istituiti dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio54, dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio55 e dal [regolamento ETIAS] per la gestione delle frontiere dell'Unione, il sistema istituito dal [regolamento Eurodac] per identificare i richiedenti protezione internazionale e contrastare la migrazione irregolare e il sistema istituito dal [regolamento ECRIS-TCN] richiedono l'identificazione precisa dei cittadini di paesi terzi di cui conservano i dati personali.

_________________

_________________

54 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (regolamento EES) (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

54 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (regolamento EES) (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

55 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

55 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Motivazione

Modifica linguistica.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  L'archivio comune di dati di identità (CIR) dovrebbe offrire un contenitore comune per i dati biometrici e di identità dei cittadini di paesi terzi registrati nell'EES, nel VIS, nell'[ETIAS], nell'Eurodac e nel [sistema ECRIS-TCN], che funga da componente comune a questi sistemi ai fini della conservazione di tali dati, e consentirne l'interrogazione.

(25)  Il CIR dovrebbe offrire un contenitore comune per i dati biometrici e di identità dei cittadini di paesi terzi registrati nell'EES, nel VIS, nell'[ETIAS], nell'Eurodac e nell'[ECRIS-TCN], che funga da componente comune a questi sistemi ai fini della conservazione di tali dati, e consentirne l'interrogazione. È opportuno istituire un CIR centrale di riserva dell'Unione che disponga di tutte le funzionalità del CIR principale e di un livello di prestazione analogo in caso di guasto di quest'ultimo.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Per garantire la corretta identificazione di una persona, le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione e del contrasto della migrazione irregolare e le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva 2016/680 dovrebbero essere autorizzate ad interrogare l'archivio comune di dati di identità (CIR) usando i dati biometrici di tale persona raccolti durante una verifica di identità.

(27)  Per contribuire alla corretta identificazione di una persona, qualora l'autorità di polizia di uno Stato membro non sia stata in grado di identificare tale persona sulla base di un'interrogazione del CIR utilizzando un documento di viaggio o i dati di identità forniti dalla persona in questione, o qualora sussistano dubbi circa l'autenticità del documento di viaggio o l'identità del suo titolare, oppure qualora l'interessato non sia in grado di cooperare o rifiuti di farlo, le autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva 2016/680, secondo le norme e le procedure previste dal diritto nazionale, dovrebbero essere autorizzate ad interrogare il CIR usando i dati biometrici di tale persona raccolti durante una verifica di identità, sempre a condizione che la persona interessata sia fisicamente presente durante tale verifica.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Se non si possono usare i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà alcun esito, l'interrogazione dovrebbe essere effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del documento di viaggio. Se dall'interrogazione emerge che dati relativi all'interessato sono conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR), le autorità dello Stato membro dovrebbero avere accesso alla consultazione dei dati di identità di tale persona conservati nel CIR, senza che sia fornita alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui appartengono tali dati.

soppresso

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Il presente regolamento dovrebbe dare alle autorità di contrasto designate dallo Stato membro e a Europol una nuova possibilità di accesso semplificato ad altri dati rispetto a quelli di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'[ETIAS] o nell'Eurodac. I dati, compresi dati diversi da quelli di identità contenuti in tali sistemi, possono essere necessari, in casi specifici, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(30)  Il presente regolamento dovrebbe dare alle autorità designate dallo Stato membro e a Europol una nuova possibilità di accesso semplificato ad altri dati rispetto a quelli di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'[ETIAS] o nell'Eurodac. I dati, compresi dati diversi da quelli di identità contenuti in tali sistemi, possono essere necessari, in casi specifici, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo o altri reati gravi, laddove vi siano motivi ragionevoli per ritenere che la consultazione contribuirà in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine dei reati in questione, in particolare qualora sussista il fondato sospetto che la persona sospettata, l'autore o la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri nella categoria dei cittadini di paesi terzi i cui dati sono conservati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS e nell'Eurodac. Tale accesso semplificato dovrebbe essere concesso previa esecuzione di una ricerca nelle banche dati nazionali e interrogazione del sistema automatizzato di identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri, a norma della decisione del Consiglio 2008/615/GAI1bis.

 

__________________

 

1bis Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Il pieno accesso ai dati contenuti nei sistemi di informazione dell'UE necessari a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, diversi dai dati di identità pertinenti contenuti nell'archivio comune di dati di identità (CIR) ottenuti utilizzando i dati biometrici dell'interessato raccolti nel corso di una verifica di identità, dovrebbe continuare ad essere disciplinato dalle disposizioni dei rispettivi strumenti giuridici. Le autorità di contrasto designate ed Europol non sanno in anticipo quale sistema di informazione dell'UE contenga dati sulle persone su cui devono compiere indagini. Ciò causa ritardi e inefficienze nell'espletamento delle loro mansioni. Di conseguenza, l'utente finale autorizzato dall'autorità designata dovrebbe avere la facoltà di vedere in quale sistema di informazione dell'UE sono registrati i dati corrispondenti all'interrogazione effettuata. Il sistema interessato verrebbe quindi segnalato in esito alla verifica automatica della presenza di un riscontro positivo nel sistema (la cosiddetta funzione di segnalazione "hit/no hit").

(31)  Il pieno accesso ai dati contenuti nei sistemi di informazione dell'Unione necessari a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, diversi dai dati di identità pertinenti contenuti nel CIR ottenuti utilizzando i dati biometrici dell'interessato raccolti nel corso di una verifica di identità, dovrebbe continuare ad essere disciplinato dalle disposizioni dei rispettivi strumenti giuridici. Le autorità designate ed Europol non sanno in anticipo quale sistema di informazione dell'Unione contenga dati sulle persone su cui devono compiere indagini. Ciò causa ritardi e inefficienze nell'espletamento delle loro mansioni. Di conseguenza, l'utente finale autorizzato dall'autorità designata dovrebbe avere la facoltà di vedere in quale sistema di informazione dell'Unione sono registrati i dati corrispondenti all'interrogazione effettuata. Il sistema interessato verrebbe quindi segnalato in esito alla verifica automatica della presenza di un riscontro positivo nel sistema (la cosiddetta funzione di segnalazione "hit/no hit") dopo i necessari controlli nelle banche dati nazionali e previa interrogazione del sistema automatizzato di identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Per dar modo alle autorità designate dello Stato membro e ad Europol di interrogare l'archivio comune di dati di identità (CIR) al fine di ottenere un riscontro che segnali la presenza o meno di dati nell'EES, nel VIS, [nell'ETIAS] o nell'Eurodac, è necessario il trattamento automatizzato dei dati personali. La segnalazione del riscontro positivo non rivelerebbe i dati personali dell'interessato, ma si limiterebbe ad indicare che alcuni dei suoi dati sono conservati in uno dei sistemi. L'utente finale autorizzato non dovrebbe assumere alcuna decisione sfavorevole all'interessato basandosi unicamente sulla semplice segnalazione di un riscontro positivo. L'accesso dell'utente finale a tale segnalazione costituirebbe pertanto un'ingerenza molto limitata nel diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato, mentre sarebbe necessario per consentire all'autorità designata e ad Europol di inoltrare in modo più efficace la richiesta di accesso ai dati personali direttamente al sistema che, secondo quanto indicato dalla segnalazione, li contiene.

(33)  Per dar modo alle autorità designate dello Stato membro e ad Europol di interrogare il CIR al fine di ottenere un riscontro che segnali la presenza o meno di dati nell'EES, nel VIS, [nell'ETIAS] o nell'Eurodac, è necessario il trattamento automatizzato dei dati personali. La segnalazione del riscontro positivo dovrebbe indicare soltanto i dati personali dell'interessato, limitandosi a indicare che alcuni dei suoi dati sono conservati in uno dei sistemi, a condizione che l'autorità che esegue la ricerca abbia accesso a tale sistema. L'utente finale autorizzato non dovrebbe assumere alcuna decisione sfavorevole all'interessato basandosi unicamente sulla semplice segnalazione di un riscontro positivo e il riscontro positivo dovrebbe essere utilizzato dalle autorità pertinenti solo al fine di decidere quale banca dati interrogare. L'accesso dell'utente finale a tale segnalazione costituirebbe pertanto un'ingerenza molto limitata nel diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato, mentre sarebbe necessario per consentire all'autorità designata e ad Europol di inoltrare in modo più efficace la richiesta di accesso ai dati personali direttamente al sistema che, secondo quanto indicato dalla segnalazione, li contiene.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  La consultazione dei dati in due fasi sarà particolarmente utile nel caso in cui l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o di un altro reato grave sia sconosciuto/sconosciuta. In questi casi l'archivio comune di dati di identità (CIR) dovrebbe permettere di identificare, con un'unica ricerca, il sistema di informazione che conosce la persona. Con l'introduzione dell'obbligo di utilizzare, in casi del genere, questo nuovo approccio per l'accesso a fini di contrasto, l'accesso ai dati personali conservati nell'EES, nel VIS, nell'[ETIAS] e nell'Eurodac dovrebbe aver luogo senza che occorra effettuare preventivamente una ricerca nelle banche dati nazionali o avviare una ricerca preliminare nel sistema automatizzato di identificazione dattiloscopica di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI. Il principio della ricerca preliminare, in effetti, limita la possibilità delle autorità degli Stati membri di consultare i sistemi per finalità di contrasto giustificate e, quindi, potrebbe tradursi nella mancata opportunità di scoprire le informazioni necessarie. L'obbligo di effettuare preventivamente una ricerca nelle banche dati nazionali e di avviare una ricerca preliminare nel sistema automatizzato di identificazione dattiloscopica di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI dovrebbe cessare di applicarsi solo dopo che sia diventata operativa la garanzia alternativa dell'approccio in due fasi per l'accesso a fini di contrasto mediante il CIR.

(34)  La consultazione dei dati in due fasi sarà particolarmente utile nel caso in cui l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o di un altro reato grave sia sconosciuto/sconosciuta. In questi casi il CIR dovrebbe permettere all'autorità competente designata di identificare, con un'unica ricerca, il sistema di informazione che conosce la persona, a seguito dei necessari controlli nelle banche dati nazionali e previa interrogazione del sistema automatizzato di identificazione dattiloscopica di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI al fine giustificato di prevenire, individuare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Il conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell'UE è ostacolato dall'attuale impossibilità delle autorità che li utilizzano di effettuare verifiche sufficientemente affidabili dell'identità dei cittadini di paesi terzi i cui dati sono conservati in sistemi diversi. Tale impossibilità deriva dal fatto che un singolo sistema può contenere un insieme di dati di identità fraudolenti, inesatti o incompleti che, ad oggi, non sono assolutamente rilevabili mediante un confronto con i dati conservati in un altro sistema. Per rimediare a questa situazione è necessario dotarsi, a livello dell'Unione, di uno strumento tecnico che consenta un'identificazione precisa dei cittadini di paesi terzi per tali scopi.

(36)  Per una migliore realizzazione degli obiettivi dei sistemi di informazione dell'UE, le autorità che li utilizzano dovrebbero poter effettuare verifiche sufficientemente affidabili dell'identità dei cittadini di paesi terzi i cui dati sono conservati in sistemi diversi. Un singolo sistema può contenere un insieme di dati di identità inesatti, incompleti o fraudolenti e, ad oggi, non è possibile individuare i dati di identità inesatti, incompleti o fraudolenti mediante un confronto con i dati conservati in un altro sistema. Per rimediare a questa situazione è necessario dotarsi, a livello dell'Unione, di uno strumento tecnico che consenta un'identificazione precisa dei cittadini di paesi terzi per tali scopi.

Motivazione

Le statistiche relative ai dati di identità fraudolenti è, di per sé, incompleta. Tuttavia, i problemi legati ai dati inesatti e incompleti sono noti, come indicato nel parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (pag. 49).

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Il rilevatore di identità multiple (MID) dovrebbe creare e conservare i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. Il MID dovrebbe contenere solo i collegamenti tra le persone fisiche presenti in più di un sistema di informazione dell'UE, limitandosi rigorosamente ai dati necessari per verificare se l'interessato è registrato lecitamente o illecitamente con identità anagrafiche diverse in sistemi diversi, ovvero per chiarire che due persone aventi dati anagrafici simili possono non essere la stessa persona. Il trattamento dei dati mediante il portale di ricerca europeo (ESP) e il servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) al fine di collegare i fascicoli individuali trasversalmente ai singoli sistemi dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile e, pertanto, dovrebbe portare alla semplice rilevazione di un'identità multipla nel momento in cui vengono aggiunti nuovi dati a uno dei sistemi di informazione inclusi nell'archivio comune di dati di identità e nel SIS. Il MID dovrebbe prevedere misure di salvaguardia che tutelino le persone con identità multiple lecite da eventuali discriminazioni o decisioni sfavorevoli.

(37)  Il MID dovrebbe creare e conservare i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'Unione ai fini dell'individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di contrastare la frode di identità. La creazione di tali collegamenti costituisce un processo decisionale automatizzato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680 ed esige, pertanto, un atteggiamento trasparente nei confronti degli interessati e l'attuazione delle tutele necessarie a norma delle regole dell'Unione sulla protezione dei dati. Il MID dovrebbe contenere i collegamenti solo tra le persone fisiche presenti in più di un sistema di informazione dell'Unione, limitandosi rigorosamente ai dati necessari per verificare se l'interessato è registrato lecitamente o illecitamente con identità anagrafiche diverse in sistemi diversi, ovvero per chiarire che due persone aventi dati anagrafici simili possono non essere la stessa persona. Il trattamento dei dati mediante l'ESP e il BMS comune al fine di collegare i fascicoli individuali trasversalmente ai singoli sistemi e alla banca dati Europol dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile e, pertanto, dovrebbe portare alla semplice rilevazione di un'identità multipla nel momento in cui vengono aggiunti nuovi dati a uno dei sistemi di informazione dell'Unione inclusi nell'archivio comune di dati di identità e nel SIS. Il MID dovrebbe prevedere misure di salvaguardia che tutelino le persone con identità multiple lecite da eventuali discriminazioni o decisioni sfavorevoli.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Le autorità degli Stati membri e gli organi dell'UE che hanno accesso ad almeno un sistema di informazione dell'UE incluso nell'archivio comune di dati di identità (CIR) o al SIS dovrebbero accedere al rilevatore di identità multiple (MID) limitatamente ai cosiddetti collegamenti rossi, vale a dire nel caso in cui i dati oggetto del collegamento presentino gli stessi dati biometrici ma dati di identità differenti e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse abbia concluso che essi si riferiscono alla stessa persona che usa illecitamente le identità in questione, ovvero nel caso in cui i dati oggetto del collegamento presentino dati di identità simili e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse abbia concluso che essi si riferiscono alla stessa persona che usa illecitamente le identità in questione. Se i dati di identità oggetto del collegamento non sono simili, dovrebbe crearsi un collegamento giallo e si dovrebbe procedere a una verifica manuale che confermi il collegamento o ne modifichi opportunamente il colore.

(41)  Le autorità degli Stati membri e gli organi dell'Unione che hanno accesso ad almeno un sistema di informazione dell'Unione incluso nel CIR o al SIS dovrebbero accedere al MID limitatamente ai collegamenti rossi, vale a dire nel caso in cui i dati oggetto del collegamento presentino gli stessi dati biometrici ma dati di identità differenti e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse abbia concluso che essi si riferiscono alla stessa persona che usa in maniera ingiustificata le identità in questione, ovvero nel caso in cui i dati oggetto del collegamento presentino dati di identità simili e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse abbia concluso che essi si riferiscono alla stessa persona che usa in maniera ingiustificata le identità in questione. Se i dati di identità oggetto del collegamento non sono simili, dovrebbe crearsi un collegamento giallo e si dovrebbe procedere a una verifica manuale che confermi il collegamento o ne modifichi opportunamente il colore.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 bis)  L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe sviluppare e gestire tutte le componenti dell'interoperabilità in modo tale da garantire un accesso rapido, continuato, efficace e controllato nonché la piena disponibilità di tali componenti con un tempo di risposta in linea con le esigenze operative delle autorità degli Stati membri.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe istituire meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e indicatori comuni della qualità dei dati. Dovrebbe essere responsabile dello sviluppo di una capacità centrale di monitoraggio della qualità dei dati e della redazione di relazioni periodiche di analisi dei dati, allo scopo di migliorare il controllo dell'attuazione e dell'applicazione dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri. Gli indicatori comuni dovrebbero includere norme minime di qualità per la conservazione dei dati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità. Tali norme di qualità dei dati dovrebbero avere come obiettivo quello di consentire ai sistemi di informazione dell'UE e alle componenti dell'interoperabilità di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

(44)  L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe istituire meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA dovrebbe inviare avvisi automatici e immediati all'autorità che inserisce i dati in caso di mancato rispetto delle norme minime di qualità dei dati. Dovrebbe essere responsabile dello sviluppo di una capacità centrale di monitoraggio della qualità dei dati e della redazione di relazioni periodiche di analisi dei dati, allo scopo di migliorare il controllo dell'attuazione e dell'applicazione dei sistemi di informazione dell'Unione da parte degli Stati membri. Gli indicatori comuni dovrebbero includere norme minime di qualità per la conservazione dei dati nei sistemi di informazione dell'Unione o nelle componenti dell'interoperabilità. Tali norme di qualità dei dati dovrebbero avere come obiettivo quello di consentire ai sistemi di informazione dell'Unione e alle componenti dell'interoperabilità di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  Il formato universale dei messaggi (UMF) dovrebbe stabilire uno standard per lo scambio strutturato delle informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità e/o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni. Per le informazioni scambiate abitualmente, l'UMF dovrebbe definire un lessico comune e strutture logiche che facilitino l'interoperabilità permettendo la creazione e la lettura del contenuto dello scambio in modo coerente e semanticamente equivalente.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  È opportuno istituire un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di generare dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati. eu-LISA dovrebbe istituire, attuare e ospitare il CRRS nei suoi siti tecnici contenenti dati statistici anonimi provenienti dai suddetti sistemi, dall'archivio comune di dati di identità, dal rilevatore di identità multiple e dal servizio comune di confronto biometrico ("BMS comune"). I dati contenuti nel CRRS non dovrebbero permettere l'identificazione delle persone fisiche. eu-LISA dovrebbe anonimizzare i dati e dovrebbe registrare nel CRRS i dati così anonimizzati. Il processo di anonimizzazione dovrebbe essere automatizzato e il personale di eu-LISA non dovrebbe essere autorizzato in alcun modo ad accedere direttamente ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'UE o nelle componenti dell'interoperabilità.

(47)  È opportuno istituire un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di generare dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, in linea con gli obiettivi dei sistemi sottostanti e conformemente alle rispettive basi giuridiche. eu-LISA dovrebbe istituire, attuare e ospitare il CRRS nei suoi siti tecnici contenenti dati statistici anonimi provenienti dai suddetti sistemi, dal CIR, dal MID e dal BMS comune. I dati contenuti nel CRRS non dovrebbero permettere l'identificazione delle persone fisiche. eu-LISA dovrebbe anonimizzare i dati immediatamente e dovrebbe registrare nel CRRS solo tali dati anonimizzati. Il processo di anonimizzazione dovrebbe essere automatizzato e il personale di eu-LISA non dovrebbe essere autorizzato in alcun modo ad accedere direttamente ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'Unione o nelle componenti dell'interoperabilità.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento da parte delle autorità nazionali, a meno che tale trattamento non sia effettuato dalle autorità designate o dai punti di accesso centrale degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, nel qual caso dovrebbe applicarsi la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Le autorità nazionali di controllo istituite in virtù del [regolamento (UE) 2016/679] dovrebbero verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero collaborare nel sorvegliare il trattamento dei dati personali da parte delle componenti dell'interoperabilità.

(51)  Le autorità nazionali di controllo istituite in virtù del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva (UE) 2016/680 dovrebbero verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero collaborare nel sorvegliare il trattamento dei dati personali. 

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  "(...) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il …".

(52)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 16 aprile 2018.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Per quanto riguarda la riservatezza, le disposizioni pertinenti dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS.

(53)  Per quanto riguarda la riservatezza, le disposizioni pertinenti dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano in connessione con i dati cui si accede attraverso una qualsiasi delle componenti dell'interoperabilità.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 56

Testo della Commissione

Emendamento

(56)  Per consentire alle autorità competenti e agli organi dell'UE di adeguarsi ai nuovi requisiti relativi all'uso del portale di ricerca europeo (ESP) è necessario prevedere un periodo transitorio. Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure transitorie per l'entrata in funzione del rilevatore di identità multiple (MID), al fine di consentirne un funzionamento coerente e ottimale.

(56)  Per consentire alle autorità competenti e agli organi dell'Unione di adeguarsi ai nuovi requisiti relativi all'uso dell'ESP è necessario prevedere un periodo transitorio che preveda, tra l'altro, programmi di formazione per gli utenti finali al fine di garantire il funzionamento dei nuovi strumenti al loro pieno potenziale. Analogamente, dovrebbero essere stabilite misure transitorie per l'entrata in funzione del MID, al fine di consentirne un funzionamento coerente e ottimale.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)  I costi per lo sviluppo delle componenti dell'interoperabilità previsti nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale sono inferiori all'importo rimanente della dotazione di bilancio destinata alle "frontiere intelligenti" di cui al regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio58. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, il presente regolamento dovrebbe riassegnare l'importo attualmente destinato allo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne.

(57)  L'importo rimanente della dotazione di bilancio destinata allo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne di cui al regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere riassegnato al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014.

 

Inoltre, eu-LISA dovrebbe adoperarsi per mantenere i costi al minimo e per individuare e attuare le soluzioni tecniche più convenienti sotto il profilo dei costi.

_________________

_________________

58Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

58 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Motivazione

I costi previsti spesso non rispecchiano i costi reali. Quello che si può dire con certezza in questa fase è che l'importo rimanente nel quadro del regolamento 515/2014 dovrebbe essere riassegnato al presente regolamento.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(57 bis)  È opportuno che durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità, la Commissione valuti la necessità di un'ulteriore armonizzazione dei sistemi nazionali e delle infrastrutture degli Stati membri alle frontiere esterne e formuli raccomandazioni. Tali raccomandazioni dovrebbero includere anche una valutazione d'impatto e una valutazione dei loro costi per il bilancio dell'Unione.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58)  Al fine di integrare alcuni aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardino i profili degli utenti del portale di ricerca europeo (ESP) e il contenuto e il formato delle risposte di tale portale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201659. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano l'intera documentazione contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.

(58)  Al fine di integrare alcuni aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, è opportuno delegare alla Commissione poteri riguardo ai profili degli utenti del portale di ricerca europeo (ESP), al contenuto e al formato delle risposte di tale portale, alle procedure per stabilire i casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili e alle norme relative al funzionamento del CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili all'archivio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201659. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano l'intera documentazione contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti.

_________________

_________________

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

59 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG.

Motivazione

Gli elementi aggiuntivi relativi alle procedure riguardanti i dati di identità e l'archivio centrale di relazioni e statistiche vanno a integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, pertanto, dovrebbero essere oggetto di un atto delegato.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate riguardanti: meccanismi, procedure e indicatori automatizzati di controllo della qualità dei dati, lo sviluppo dello standard UMF, le procedure per determinare i casi di identità simili, il funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche; e la procedura di cooperazione in caso di incidenti di sicurezza. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio60.

(59)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate riguardanti: meccanismi, procedure e indicatori automatizzati di controllo della qualità dei dati, lo sviluppo dello standard UMF, e la procedura di cooperazione in caso di incidenti di sicurezza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio60.

_________________

_________________

60 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

60 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento precedente.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(68 bis)  Poiché i componenti dell'interoperabilità comporteranno il trattamento di quantità significative di dati personali sensibili, è importante che le persone interessate da tale trattamento tramite dette componenti possano esercitare effettivamente i loro diritti in quanto persone cui si riferiscono i dati, come stabilito dal regolamento (UE) 2016/679, dalla direttiva (UE) 680/2016 e dal regolamento (CE) n. 45/2001. Al riguardo, così come alle autorità degli Stati membri è stato fornito un portale unico per eseguire ricerche nei sistemi di informazione dell'Unione, a coloro cui si riferiscono i dati dovrebbe essere fornito un servizio web unico attraverso il quale possano esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei loro dati personali. eu-LISA dovrebbe istituire tale servizio web e ospitarlo nel suo sito tecnico. Poiché eu-LISA non è responsabile dell'inserimento dei dati personali o della verifica delle identità, la richiesta della persona interessata dovrebbe essere trasmessa tramite il servizio web allo Stato membro responsabile della verifica manuale delle diverse identità o allo Stato membro responsabile dell'inserimento dei dati nel sistema di informazione sottostante.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 68 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(68 ter)  L'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo afferma che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Motivazione

Il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata sono sanciti sia dalla normativa dell'UE (regolamento generale sulla protezione dei dati) sia dagli strumenti più importanti dell'UE in materia di diritti umani. Poiché la normativa in esame riguarda sia i dati personali sia la vita privata delle persone, è essenziale che entrambi gli strumenti siano tenuti in considerazione nei considerando legislativi.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 68 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(68 quater)  Uno dei principi fondamentali della protezione dei dati personali è la minimizzazione dei dati, come sottolineato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, a norma del quale il trattamento dei dati personali deve essere adeguato, pertinente e limitato al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite.

 

 

 

 

Motivazione

Il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata sono sanciti sia dalla normativa dell'UE (regolamento generale sulla protezione dei dati) sia dagli strumenti più importanti dell'UE in materia di diritti umani. Poiché la normativa in esame riguarda sia i dati personali sia la vita privata delle persone, è essenziale che entrambi gli strumenti siano tenuti in considerazione nei considerando legislativi.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 68 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(68 quinquies)  L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 prevede che i dati personali devono essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici deve rispettare il principio della limitazione della finalità.

 

 

 

 

Motivazione

Il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata sono sanciti sia dalla normativa dell'UE (regolamento generale sulla protezione dei dati) sia dagli strumenti più importanti dell'UE in materia di diritti umani. Poiché la normativa in esame riguarda sia i dati personali sia la vita privata delle persone, è essenziale che entrambi gli strumenti siano tenuti in considerazione nei considerando legislativi.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento, unitamente al [regolamento 2018/xx sull'interoperabilità in materia di frontiere e visti], istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), [il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)], l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e [il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN)] affinché tali sistemi e dati si integrino reciprocamente.

1.  Il presente regolamento, unitamente al [regolamento 2018/xx sull'interoperabilità in materia di frontiere e visti], istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), [il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)], l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e [il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN)].

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il presente regolamento fissa le disposizioni relative ai requisiti di qualità dei dati, al formato universale dei messaggi (UMF) e a un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), e stabilisce le responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per quanto riguarda la progettazione e il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità.

3.  Il presente regolamento fissa le disposizioni relative ai requisiti di qualità dei dati, al formato universale dei messaggi (UMF) e a un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), e stabilisce le responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il presente regolamento adatta le procedure e le condizioni per l'accesso delle autorità di contrasto degli Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) all'EES, al VIS, [all'ETIAS] e all'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi di loro competenza.

4.  Il presente regolamento adatta le procedure e le condizioni per l'accesso delle autorità designate degli Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Il presente regolamento stabilisce inoltre un quadro per il controllo delle identità dei cittadini di paesi terzi e per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi dell'interoperabilità

Obiettivi

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  migliorare la gestione delle frontiere esterne;

(a)  rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione irregolare;

(b)  contribuire a prevenire e a contrastare l'immigrazione irregolare;

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)  aiutare a identificare persone ignote che non sono in grado di identificarsi o resti umani non identificati in caso di catastrofi naturali, incidenti o attentati terroristici.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli obiettivi dell'interoperabilità sono realizzati:

2.  Tali obiettivi sono realizzati:

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  garantendo la corretta identificazione delle persone;

(a)  agevolando la corretta identificazione di cittadini di paesi terzi registrati nei sistemi di informazione dell'Unione;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  contribuendo a contrastare la frode di identità;

(b)  contribuendo a combattere la frode di identità;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  migliorando e armonizzando i requisiti di qualità dei dati dei diversi sistemi di informazione dell'UE;

(c)  migliorando la qualità dei dati e armonizzando i requisiti di qualità per i dati conservati nei sistemi di informazione dell'Unione, nel rispetto dei requisiti concernenti il trattamento dei dati previsti dalle basi giuridiche dei singoli sistemi e delle norme e dei principi in materia di protezione dei dati;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  migliorando la cooperazione giudiziaria nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  agevolando gli Stati membri nell'attuazione tecnica e operativa degli attuali e futuri sistemi di informazione dell'UE;

(d)  agevolando gli Stati membri nell'attuazione tecnica e operativa degli attuali sistemi di informazione dell'Unione;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  rafforzando, semplificando e rendendo più uniformi le condizioni di sicurezza e protezione dei dati che disciplinano i diversi sistemi di informazione dell'UE;

(e)  rafforzando, semplificando e rendendo più uniformi le condizioni di sicurezza e protezione dei dati che disciplinano i diversi sistemi di informazione dell'Unione, fatte salve la protezione speciale e le tutele concesse a talune categorie di dati;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  semplificando le condizioni di accesso all'EES, al VIS, [all'ETIAS] e all'Eurodac a fini di contrasto;

(f)  semplificando le condizioni di accesso delle autorità designate all'EES, al VIS, [all'ETIAS] e all'Eurodac, garantendo nel contempo condizioni di accesso necessarie e proporzionate a fini di contrasto;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il presente regolamento si applica alle persone i cui dati personali possono essere trattati nei sistemi di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 e nei dati Europol di cui al paragrafo 2.

3.  Il presente regolamento si applica alle persone i cui dati personali possono essere trattati nei sistemi di informazione dell'Unione di cui al paragrafo 1 e nei dati Europol di cui al paragrafo 2, esclusivamente per le finalità definite nella base giuridica sottostante di tali sistemi di informazione.

Motivazione

È importante ribadire che, in termini di ambito di applicazione, il trattamento dei dati personali tramite l'interoperabilità dovrebbe servire unicamente a raggiungere le finalità dei sistemi sottostanti.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "autorità di frontiera": le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera;

(3)  "autorità di frontiera": le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/399;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  "sistemi di informazione dell'UE": i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA;

(18)  "sistemi di informazione dell'Unione": l'EES, il VIS, l'[ETIAS], l'Eurodac, il SIS e l'[ECRIS-TCN] gestiti dal punto di vista operativo da eu-LISA;

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  "dati Europol": i dati personali forniti a Europol per la finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794;

(19)  "dati Europol": i dati personali trattati da Europol per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/794;

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  "corrispondenza": la coincidenza constatata confrontando due o più occorrenze di dati personali registrati o in fase di registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati;

(21)  "corrispondenza": la coincidenza esatta o parziale risultante da un confronto automatico tra dati personali registrati o in fase di registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati;

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  "riscontro positivo": la conferma di una o più corrispondenze;

soppresso

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  "autorità designate": le autorità designate dagli Stati membri, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, [all'articolo 43 del regolamento ETIAS] e [all'articolo 6 del regolamento Eurodac];

(24)  "autorità designate": le autorità designate dagli Stati membri quali definite all'articolo 3, paragrafo 26, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, [all'articolo 3, paragrafo 21 del regolamento ETIAS] e di cui [all'articolo 6 del regolamento Eurodac];

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  "reato di terrorismo": il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541;

(25)  "reato di terrorismo": il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde a uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 o che è equivalente a uno di tali reati per gli Stati membri che non sono vincolati da tale direttiva;

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  "SIS": il sistema d'informazione Schengen di cui [al regolamento sul SIS nel settore delle verifiche di frontiera, al regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto e al regolamento sul SIS nel settore del rimpatrio];

(Non concerne la versione italiana)  

 

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  "portale di ricerca europeo", "portale" o "ESP": il portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6;

soppresso

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  "servizio comune di confronto biometrico" o "BMS comune": il servizio comune di confronto biometrico di cui all'articolo 15;

soppresso

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  "archivio comune di dati di identità", "archivio comune" o "CIR": l'archivio comune di dati di identità di cui all'articolo 17;

soppresso

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  "rilevatore di identità multiple" o "MID": il rilevatore di identità multiple di cui all'articolo 25;

soppresso

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  "archivio centrale di relazioni e statistiche" o "CRRS": l'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39.

soppresso

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Non discriminazione

Non discriminazione e diritti fondamentali

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non dà luogo a discriminazioni nei confronti delle persone fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. Esso rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità.

Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non dà luogo a discriminazioni nei confronti delle persone fondate sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. Esso rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità e alle persone bisognose di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esegue una valutazione ex post intesa a valutare l'impatto dell'interoperabilità sul diritto alla non discriminazione.

Motivazione

Attualmente non è possibile verificare se il principio di non discriminazione sarà interamente applicato, in particolare riguardo al rilevatore di identità multiple. Ad esempio, non è ancora chiaro se la proposta potrà influire negativamente sulle donne rispetto agli uomini, a causa del fatto che è più probabile che le donne cambino il proprio cognome.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È istituito un portale di ricerca europeo (ESP) al fine di permettere alle autorità degli Stati membri e agli organi dell'UE di accedere in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], dell'Eurodac, del SIS, [del sistema ECRIS-TCN] e dei dati Europol.

1.  È istituito un portale di ricerca europeo (ESP) al fine di agevolare l'accesso controllato delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione ai sistemi di informazione dell'Unione, ai dati Europol e alle banche dati Interpol nello svolgimento dei loro compiti e conformemente ai rispettivi diritti di accesso e agli obiettivi e scopi dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], dell'Eurodac, del SIS, [dell'ECRIS-TCN] nonché in conformità del regolamento (UE) 2016/679, nel pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  un canale di comunicazione sicuro tra il portale di ricerca europeo, gli Stati membri e gli organi dell'UE autorizzati ad usare il portale conformemente al diritto dell'Unione;

(b)  un canale di comunicazione sicuro tra il portale di ricerca europeo, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzate ad usare il portale;

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  un ESP centrale di riserva dell'Unione in grado di garantire tutte le funzionalità dell'ESP principale e un livello di prestazione simile in caso di guasto di quest'ultimo.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  eu-LISA provvede allo sviluppo del portale di ricerca europeo e ne assicura la gestione tecnica.

3.  eu-LISA provvede allo sviluppo del portale di ricerca europeo e ne assicura la gestione tecnica. Non ha tuttavia accesso ai dati personali trattati tramite il portale.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'uso del portale di ricerca europeo è riservato alle autorità degli Stati membri e agli organi dell'UE che hanno accesso all'EES, [all'ETIAS], al VIS, al SIS, all'Eurodac, [al sistema ECRIS-TCN], all'archivio comune di dati di identità, al rilevatore di identità multiple, ai dati Europol e alle banche dati Interpol, nel rispetto del diritto dell'Unione o nazionale che disciplina tale accesso.

1.  L'uso del portale di ricerca europeo è riservato alle autorità degli Stati membri e alle agenzie dell'Unione che hanno accesso all'EES, [all'ETIAS], al VIS, al SIS, all'Eurodac, [all'ECRIS-TCN] conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'Unione, all'archivio comune di dati di identità e al rilevatore di identità multiple conformemente al presente regolamento, ai dati Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 e alle banche dati Interpol nel rispetto del diritto dell'Unione o nazionale che disciplina tale accesso.

 

Dette autorità degli Stati membri e agenzie dell'Unione possono far ricorso all'ESP e ai dati che esso fornisce solo per gli obiettivi e gli scopi stabiliti dagli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'Unione e dal presente regolamento.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità di cui al paragrafo 1 usano il portale di ricerca europeo per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'Eurodac e [del sistema ECRIS-TCN], conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale. Si avvalgono di tale portale anche per interrogare l'archivio comune di dati di identità, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 21 e 22.

2.  Le autorità di cui al paragrafo 1 usano il portale di ricerca europeo per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'Eurodac e [dell'ECRIS-TCN], conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi d'informazione dell'Unione e del diritto nazionale. Si avvalgono di tale portale anche per interrogare l'archivio comune di dati di identità, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 21 e 22.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli organi dell'UE usano il portale di ricerca europeo per cercare nel SIS centrale dati relativi a persone o documenti di viaggio.

4.  Quando sono tenute a farlo a norma del diritto dell'Unione, le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano il portale di ricerca europeo per cercare nel SIS centrale dati relativi a persone o documenti di viaggio.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le autorità di cui al paragrafo 1 possono usare il portale di ricerca europeo per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei dati Europol, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

5.  Quando sono tenute a farlo a norma del diritto dell'Unione o nazionale, le autorità di cui al paragrafo 1 possono usare il portale di ricerca europeo per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei dati Europol, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  la finalità dell'interrogazione;

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che sono o possono essere consultati e che forniscono una risposta all'utente; e

(b)  i sistemi di informazione dell'Unione, i dati Europol, le banche dati Interpol e i dati di tali sistemi che possono essere interrogati e che forniscono una risposta all'utente; un utente che richiede dati a norma dell'articolo 22 ottiene solamente una notifica "hit/no hit" (riscontro positivo/negativo) se l'utente è autorizzato a richiedere al punto di accesso centrale i dati del singolo sistema di informazione dell'Unione che ha fornito un riscontro conformemente allo strumento giuridico che disciplina tale sistema;

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 63 per specificare le modalità tecniche dei profili di cui al paragrafo 1 per gli utenti del portale di ricerca europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nel rispetto dei rispettivi diritti di accesso.

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 63 per specificare le modalità tecniche dei profili di cui al paragrafo 1 per gli utenti del portale di ricerca europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nel rispetto dei rispettivi diritti di accesso stabiliti dagli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'Unione e dal diritto nazionale, ove applicabile.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I profili di cui al paragrafo 1 sono riesaminati periodicamente, almeno una volta all'anno, e aggiornati se necessario.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli utenti del portale di ricerca europeo avviano un'interrogazione inserendo nel portale i dati conformemente ai rispettivi profilo utente e diritti di accesso. Usando i dati così inseriti il portale interroga simultaneamente l'EES, [l'ETIAS], il VIS, il SIS, l'Eurodac, [il sistema ECRIS-TCN], l'archivio comune di dati di identità, i dati Europol e le banche dati Interpol.

1.  Gli utenti del portale di ricerca europeo avviano un'interrogazione inserendo nel portale i dati conformemente al rispettivo profilo utente del portale di ricerca europeo, creato conformemente all'articolo 8, e ai rispettivi diritti di accesso. Usando i dati così inseriti il portale interroga simultaneamente l'EES, [l'ETIAS], il VIS, il SIS, l'Eurodac, [l'ECRIS-TCN], l'archivio comune di dati di identità, i dati Europol e le banche dati Interpol.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In risposta all'interrogazione del portale l'EES, [l'ETIAS], il VIS, il SIS, l'Eurodac, [il sistema ECRIS-TCN], l'archivio comune di dati di identità, il rilevatore di identità multiple, i dati Europol e le banche dati Interpol forniscono i pertinenti dati in essi contenuti.

4.  In risposta all'interrogazione del portale l'EES, [l'ETIAS], il VIS, il SIS, l'Eurodac, [l'ECRIS-TCN], l'archivio comune di dati di identità, il rilevatore di identità multiple, i dati Europol e le banche dati Interpol forniscono i pertinenti dati in essi contenuti. Il portale di ricerca europeo fornisce risposte all'utente non appena i dati sono disponibili in uno dei sistemi. Le risposte all'utente del portale sono univoche e contengono tutti i dati a cui l'utente ha accesso in base agli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'Unione e in base al diritto nazionale. Fatto salvo l'articolo 20, la risposta fornita dal portale indica il sistema di informazione dell'Unione o la banca dati cui appartengono i dati. Il portale di ricerca europeo non fornisce informazioni sui dati presenti nei sistemi di informazione a cui l'utente non ha accesso ai sensi del diritto dell'Unione.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il portale di ricerca europeo è progettato in modo da garantire che, quando sono interrogate le banche dati Interpol, i dati usati a tal fine dall'utente del portale non siano condivisi con i proprietari dei dati Interpol.

5.  Il portale di ricerca europeo è progettato in modo da garantire che, quando sono interrogate le banche dati Interpol, nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. Il portale di ricerca europeo è inoltre progettato in modo da garantire che il TDAWN di Interpol non sia interrogato in maniera sistematica, bensì in conformità al diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La risposta all’utente del portale è univoca e contiene tutti i dati a cui l’utente ha accesso in base al diritto dell’Unione. Se necessario, la risposta fornita dal portale indica il sistema di informazione o la banca dati cui appartengono i dati.

soppresso

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi [l’articolo 39 del regolamento Eurodac], [gli articoli 12 e 18 del regolamento sul SIS nel settore dell’attività di contrasto], [l’articolo 29 del regolamento ECRIS-TCN] e l’articolo 40 del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel portale di ricerca europeo. Tali registrazioni comprendono, in particolare, i seguenti elementi:

Fatti salvi [l’articolo 39 del regolamento Eurodac], [gli articoli 12 e 18 del regolamento sul SIS nel settore dell’attività di contrasto], [l’articolo 29 del regolamento ECRIS-TCN] e l’articolo 40 del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel portale di ricerca europeo. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'autorità dello Stato membro e il singolo utente del portale di ricerca europeo, compreso il profilo ESP usato di cui all'articolo 8;

(a)  l'autorità dello Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  i sistemi di informazione dell'UE e i dati Europol interrogati;

(c)  i sistemi di informazione dell'Unione e le banche dati Europol e Interpol interrogati;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  il profilo ESP;

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  conformemente alle disposizioni nazionali, al regolamento (UE) 2016/794 o, se applicabile, al regolamento (CE) 45/2001, l’identificazione della persona che ha effettuato l’interrogazione.

soppresso

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione conservano le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi ai sensi dell'articolo 42. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.

2.  Le registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento e l'integrità e la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 42. A tal fine, l'accesso a dette registrazioni è concesso, se del caso, ai titolari del trattamento individuati a norma dell'articolo 40, alle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680, nonché al garante europeo della protezione dei dati. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate due anni dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Qualora sia tecnicamente impossibile usare il portale di ricerca europeo a causa di un guasto dello stesso, eu-LISA passa al portale di ricerca europeo di riserva.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora sia tecnicamente impossibile usare il portale di ricerca europeo per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o l'archivio comune di dati di identità a causa di un guasto del portale, eu-LISA ne informa i relativi utenti.

1.  Qualora continui ad essere tecnicamente impossibile usare il portale di ricerca europeo per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'Unione o l'archivio comune di dati di identità a causa di un guasto del portale o dei sistemi di informazione dell'Unione interrogati, eu-LISA ne informa immediatamente i relativi utenti.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora sia tecnicamente impossibile usare il portale di ricerca europeo per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o l'archivio comune di dati di identità a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro ne informa eu-LISA e la Commissione.

2.  Qualora sia tecnicamente impossibile usare il portale di ricerca europeo per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'Unione o l'archivio comune di dati di identità a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro ne informa immediatamente tutti i relativi utenti nonché eu-LISA e la Commissione.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In entrambi i casi, fintantoché il guasto tecnico non è riparato l'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applica e gli Stati membri possono accedere ai sistemi di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o all'archivio comune di dati di identità direttamente tramite le rispettive interfacce uniformi nazionali o le infrastrutture di comunicazione nazionali.

3.  In entrambi i casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, fintantoché il guasto tecnico non è riparato l'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applica e gli Stati membri accedono ai sistemi di informazione dell'Unione o all'archivio comune di dati di identità, laddove siano tenuti a procedere in tal senso in base al diritto dell'Unione o nazionale, direttamente tramite le rispettive interfacce uniformi nazionali o le infrastrutture di comunicazione nazionali.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Qualora sia tecnicamente impossibile usare il portale di ricerca europeo per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'Unione o l'archivio comune di dati di identità a causa di un guasto dell'infrastruttura di un'agenzia dell'Unione, l'agenzia in questione ne informa eu-LISA e la Commissione.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di sostenere l'archivio comune di dati di identità e il rilevatore di identità multiple nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e [del sistema ECRIS-TCN] è istituito un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) che conserva i template biometrici e consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici trasversalmente in più sistemi di informazione dell'UE.

1.  Al fine di sostenere l'archivio comune di dati di identità e il rilevatore di identità multiple nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e [dell'ECRIS-TCN], è istituito un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) che conserva i template biometrici e consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici trasversalmente nei sistemi di informazione dell'Unione contenenti dati biometrici. In linea con i principi di necessità e proporzionalità, il BMS comune non conserva i dati sul DNA né i dati sulle impronte palmari.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  un'infrastruttura centrale, che comprende un motore di ricerca e un dispositivo per la conservazione dei dati di cui all'articolo 13;

(a)  un'infrastruttura centrale, che sostituisce i sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica rispettivamente dell'EES, del VIS, del SIS, dell'Eurodac e [dell'ECRIS-TCN] nella misura in cui consenta di effettuare un'interrogazione con dati biometrici ai sensi dell'articolo 4, punto 12;

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il servizio comune di confronto biometrico, il SIS centrale e l'archivio comune di dati di identità.

(b)  un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il servizio comune di confronto biometrico, il SIS centrale, l'archivio comune di dati di identità e i sistemi di informazione dell'Unione.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  eu-LISA provvede allo sviluppo del servizio comune di confronto biometrico e ne assicura la gestione tecnica.

3.  eu-LISA provvede allo sviluppo del servizio comune di confronto biometrico e ne assicura la gestione tecnica. Tuttavia, non ha accesso ai dati personali trattati mediante il suddetto servizio.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dati conservati nel servizio comune di confronto biometrico

Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il servizio comune di confronto biometrico conserva i template biometrici che ottiene dai seguenti dati biometrici:

1.  Il servizio comune di confronto biometrico conserva i template biometrici, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza, che ottiene dai seguenti dati biometrici:

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere w) e x), del regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto;

(d)  i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere w) e y), del regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto;

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  [i dati di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento Eurodac;]

(f)  [i dati di cui all'articolo 12, lettere a) e b), all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento Eurodac;]

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

4.  La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispetta le norme di qualità di cui all'articolo 37.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I dati di cui all'articolo 13 sono conservati nel servizio comune di confronto biometrico per il tempo in cui i corrispondenti dati biometrici sono conservati nell'archivio comune di dati di identità o nel SIS.

I dati di cui all'articolo 13 sono conservati nel servizio comune di confronto biometrico per il tempo in cui i corrispondenti dati biometrici sono conservati nell'archivio comune di dati di identità conformemente agli articoli 18 e 19 o nel SIS, dopo di che sono cancellati automaticamente.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I dati di cui all'articolo 13 sono conservati nel servizio comune di confronto biometrico per il tempo in cui i corrispondenti dati biometrici sono conservati nell'archivio comune di dati di identità o nel SIS.

I dati di cui all'articolo 13 sono conservati nel servizio comune di confronto biometrico per il tempo in cui i corrispondenti dati biometrici sono conservati nell'archivio comune di dati di identità conformemente all'articolo 19, nel SIS o sotto forma di dati Europol.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatti salvi [l’articolo 39 del regolamento Eurodac], [gli articoli 12 e 18 del regolamento sul SIS nel settore dell’attività di contrasto] e [l’articolo 29 del regolamento ECRIS-TCN], eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel servizio comune di confronto biometrico. Tali registrazioni comprendono, in particolare, i seguenti elementi:

1.  Fatti salvi [l’articolo 39 del regolamento Eurodac], [gli articoli 12 e 18 del regolamento sul SIS nel settore dell’attività di contrasto] e [l’articolo 29 del regolamento ECRIS-TCN], eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel servizio comune di confronto biometrico. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  l'autorità dello Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  i risultati dell'interrogazione e la data e l'ora del risultato;

(f)  i risultati dell'interrogazione, la data e l'ora del risultato e il sistema di informazione dell'Unione da cui sono stati ottenuti i dati;

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  conformemente alle disposizioni nazionali, al regolamento (UE) 2016/794 o, se applicabile, al regolamento (CE) 45/2001, l’identificazione della persona che ha effettuato l’interrogazione.

soppresso

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  lo scopo specifico dell'interrogazione e, ove applicabile, il riferimento del caso, ai sensi dell'articolo 14.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione conservano le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi ai sensi dell'articolo 42. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Le registrazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono cancellate non appena sono cancellati i dati.

2.  Le registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati e il monitoraggio dell'impatto sui diritti fondamentali, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi ai sensi dell'articolo 42. A tal fine, l'accesso a dette registrazioni è concesso, se del caso, ai titolari del trattamento individuati a norma dell'articolo 40, alle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680, nonché al garante europeo della protezione dei dati. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate due anni dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Le registrazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono cancellate non appena sono cancellati i dati.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, [nell'ETIAS], nell'Eurodac e [nel sistema ECRIS-TCN], sostenere il funzionamento del rilevatore di identità multiple e agevolare e semplificare alle autorità di contrasto l'accesso ai sistemi di informazione estranei al settore del contrasto a livello dell'UE quando necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, [nell'ETIAS], nell'Eurodac o [nel sistema ECRIS-TCN], crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18.

1.  Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, [nell'ETIAS], nell'Eurodac e [nell'ECRIS-TCN], sostenere il funzionamento del rilevatore di identità multiple e agevolare e semplificare alle autorità designate l'accesso ai sistemi di informazione estranei al settore del contrasto a livello dell'Unione quando necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, [nell'ETIAS], nell'Eurodac o [nell'ECRIS-TCN], crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18, nel pieno rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  un canale di comunicazione sicuro tra l'archivio comune di dati di identità, gli Stati membri e gli organi dell'UE autorizzati ad usare il portale di ricerca europeo conformemente al diritto dell'Unione;

(b)  un canale di comunicazione sicuro tra l'archivio comune di dati di identità, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzate ad usare l'archivio conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  un CIR centrale di riserva dell'Unione in grado di garantire tutte le funzionalità del CIR principale e un livello di prestazione simile in caso di guasto di quest'ultimo. Il CIR e il CIR di riserva possono operare simultaneamente. Il CIR e il CIR di riserva sono collocati nei siti tecnici di eu-LISA.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Qualora, a causa di un guasto dell'archivio comune di dati di identità, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell'identificazione di una persona a norma dell'articolo 20, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell'articolo 21 o a fini di contrasto a norma dell'articolo 22, eu-LISA ne informa immediatamente i relativi utenti.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  – (non pertinente)

soppresso

 

(Emendamento orizzontale che si applica all'intero testo in esame)

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  [i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento ECRIS-TCN e i seguenti dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento: cognome; nome o nomi; sesso; data di nascita; luogo e paese di nascita; la o le cittadinanze; sesso e, se del caso, nomi precedenti e pseudonimi.]

(e)  [i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento ECRIS-TCN e i seguenti dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento: cognome; nome o nomi; sesso; data di nascita; luogo e paese di nascita; la o le cittadinanze; sesso e, se del caso, nomi precedenti e pseudonimi nonché informazioni sui documenti di viaggio.]

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 l’archivio comune di dati di identità inserisce un riferimento ai sistemi di informazione cui appartengono i dati.

2.  Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 l’archivio comune di dati di identità inserisce un riferimento ai sistemi di informazione cui appartengono i dati. L'operatore che accede all'archivio comune di dati di identità vede solo i dati contenuti nel fascicolo individuale conservato nell'archivio e provenienti dai sistemi di informazione a cui tale operatore è autorizzato ad accedere.

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora nell'Eurodac o [nel sistema ECRIS-TCN] siano aggiunti, modificati o cancellati dati, sono aggiunti, modificati o cancellati di conseguenza, in modo automatizzato, i dati di cui all'articolo 18 conservati nel fascicolo individuale dell'archivio comune di dati di identità.

1.  Senza duplicare i dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'Unione, qualora nell'Eurodac o [nell'ECRIS-TCN] siano aggiunti, modificati o cancellati dati, sono simultaneamente aggiunti, modificati o cancellati di conseguenza, in modo automatizzato, i dati di cui all'articolo 18 conservati nel fascicolo individuale dell'archivio comune di dati di identità.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1  Laddove l'autorità di polizia di uno Stato membro non sia in grado di identificare una persona in ragione dell'assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne provi l'identità, ovvero laddove sussistano dubbi quanto ai dati di identità forniti dall'interessato o all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare, oppure qualora l'interessato non sia in grado o rifiuti di cooperare, l'autorità è autorizzata a interrogare il CIR conformemente ai paragrafi 1 e 2. L'interrogazione non è autorizzata nel caso di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'interesse superiore del minore.

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di polizia di uno Stato membro appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 2 può, unicamente ai fini dell'identificazione di una persona, interrogare l'archivio comune di dati di identità con i dati biometrici dell'interessato acquisiti durante una verifica d'identità.

Se insorge la situazione di cui al paragrafo -1 durante una verifica di identità secondo le norme e le procedure previste dal diritto nazionale e se l'autorità di polizia di uno Stato membro è stata appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 2, tale autorità può, in presenza dell'interessato e unicamente ai fini dell'identificazione dello stesso, interrogare l'archivio comune di dati di identità con i dati biometrici dell'interessato acquisiti durante la verifica d'identità.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se dall'interrogazione risulta che nell'archivio comune sono conservati dati dell'interessato, l'autorità dello Stato membro ha accesso all'archivio comune per consultare i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Se dall'interrogazione risulta che nell'archivio comune sono conservati dati dell'interessato, l'autorità di polizia dello Stato membro ha accesso all'archivio comune per consultare i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1. La consultazione non rivela il sistema di informazione dell'Unione cui appartengono tali dati.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se l’interrogazione con tali dati non dà esito, l’interrogazione è effettuata con i dati di identità dell’interessato combinati con i dati del documento di viaggio oppure con i dati di identità forniti dall’interessato.

soppresso

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  L'autorità di polizia di uno Stato membro appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 2 può, in caso di catastrofe o incidente e unicamente ai fini dell'identificazione di ignoti che non possono provare la propria identità o di resti umani non identificati, interrogare l'archivio comune di dati di identità con i dati biometrici di tali persone.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal presente articolo adottano misure legislative nazionali. Tali misure specificano le finalità esatte delle verifiche di identità nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c). Designano le autorità di polizia competenti e stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri di tali verifiche.

2.  Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal presente articolo adottano misure legislative nazionali. Tali misure specificano le finalità esatte dell'identificazione nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri di tale identificazione. Esse designano le autorità di polizia competenti. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità trasmettono il testo delle rispettive misure legislative nazionali alla Commissione. L'accesso al CIR per verificare l'identità di cittadini di paesi terzi ai fini di un elevato livello di sicurezza è concesso unicamente se è previsto un accesso per le stesse finalità a banche dati nazionali analoghe e a condizioni equivalenti.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità designate degli Stati membri e Europol possono consultare l'archivio comune di dati di identità per prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi in un caso specifico e per sapere se nell'Eurodac sono presenti dati su una determinata persona.

1.  Laddove esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei sistemi di informazione dell'Unione contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di altro reato grave rientri nella categoria di cittadini di paesi terzi i cui dati sono conservati [nell'EES], nel VIS, [nell'ETIAS] o nell'Eurodac e laddove sia stata effettuata preventivamente una ricerca nelle banche dati nazionali e sia stata avviata un'interrogazione del sistema automatizzato di identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, le autorità designate degli Stati membri ed Europol possono utilizzare l'archivio comune di dati di identità per sapere se nell'EES, nel VIS e [nell'ETIAS] sono presenti dati su una determinata persona.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La risposta che indica che i dati sulla persona in questione sono presenti in uno dei sistemi di informazione dell'Unione di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata solo per presentare una richiesta di accesso soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dai rispettivi strumenti legislativi che disciplinano tale accesso.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le autorità designate degli Stati membri ed Europol, nel momento in cui ottengono un riscontro positivo, fanno riferimento alle autorità nazionali di controllo, le quali verificano se siano state soddisfatte le condizioni per l'accesso all'archivio comune di dati di identità. Qualora la verifica indipendente a posteriori accerti che la consultazione dell'archivio comune di dati di identità non era giustificata, l'autorità di contrasto cancella tutti i dati acquisiti dall'archivio comune di dati di identità.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, sono cancellati dall'archivio comune di dati di identità conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati [del regolamento Eurodac] e [del regolamento ECRIS-TCN] rispettivamente.

I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, sono cancellati automaticamente dall'archivio comune di dati di identità conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati [del regolamento Eurodac] e [del regolamento ECRIS-TCN] rispettivamente.

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il fascicolo individuale è conservato nell'archivio comune per il tempo in cui i corrispondenti dati sono conservati in almeno uno dei sistemi di informazione i cui dati sono contenuti nell'archivio comune. La creazione di un collegamento non incide sul periodo di conservazione di ciascuno dei singoli dati oggetto del collegamento.

2.  Il fascicolo individuale è conservato nell'archivio comune per il tempo in cui i corrispondenti dati sono conservati in almeno uno dei sistemi di informazione dell'Unione i cui dati sono contenuti nell'archivio comune. La creazione di un collegamento non incide sul periodo di conservazione di ciascuno dei singoli dati oggetto del collegamento. Allorché i dati ai quali è stato creato un collegamento sono cancellati, anche il collegamento è cancellato automaticamente.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per qualsiasi accesso all’archivio comune di dati di identità ai sensi dell’articolo 20, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’archivio comune. Tali registrazioni comprendono, in particolare, i seguenti elementi:

2.  Per qualsiasi accesso all’archivio comune di dati di identità ai sensi dell’articolo 20, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’archivio comune. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  l'autorità dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione;

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i risultati dell'interrogazione;

(d)  i risultati dell'interrogazione e il sistema di informazione dell'Unione da cui sono stati ottenuti i dati.

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  conformemente alle disposizioni nazionali, al regolamento (UE) 2016/794 o, se applicabile, al regolamento (CE) 45/2001, l’identificazione della persona che ha effettuato l’interrogazione.

soppresso

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, gli Stati membri conservano le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per qualsiasi accesso all’archivio comune di dati di identità ai sensi dell’articolo 21, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’archivio comune. Tali registrazioni comprendono, in particolare, i seguenti elementi:

3.  Per qualsiasi accesso all’archivio comune di dati di identità ai sensi dell’articolo 21, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’archivio comune. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  l'autorità dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione;

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se del caso, i dati usati per avviare l'interrogazione;

(c)  i dati usati per avviare l'interrogazione;

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  se del caso, i risultati dell'interrogazione;

(d)  i risultati dell'interrogazione e il sistema di informazione dell'Unione da cui sono stati ottenuti i dati.

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  conformemente alle disposizioni nazionali, al regolamento (UE) 2016/794 o, se applicabile, al regolamento (CE) 45/2001, l’identificazione della persona che ha effettuato l’interrogazione.

soppresso

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, gli Stati membri conservano le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione.

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Per qualsiasi accesso all’archivio comune di dati di identità ai sensi dell’articolo 22, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’archivio comune. Tali registrazioni comprendono, in particolare, i seguenti elementi:

Per qualsiasi accesso all’archivio comune di dati di identità ai sensi dell’articolo 22, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’archivio comune. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il riferimento del fascicolo nazionale;

(a)  la finalità dell'accesso e il riferimento all'indagine o al caso nazionale;

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;

(c)  i dati usati per avviare l'interrogazione o, nel caso di un'interrogazione avviata con dati biometrici, il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i risultati dell'interrogazione;

(d)  i risultati dell'interrogazione e il sistema di informazione dell'Unione da cui sono stati ottenuti i dati.

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  conformemente alle disposizioni nazionali, al regolamento (UE) 2016/794 o, se applicabile, al regolamento (CE) 45/2001, l’identificazione del funzionario che ha effettuato l’interrogazione e del funzionario che ha ordinato l’interrogazione.

soppresso

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, gli Stati membri conservano le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di controllo competenti istituite conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 o all’articolo 41 della direttiva 2016/680 verificano periodicamente, a intervalli non superiori a sei mesi, le registrazioni dell’accesso per controllare il rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafi da 1 a 3.

Le autorità di controllo competenti istituite conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 o all’articolo 41 della direttiva 2016/680 verificano periodicamente, a intervalli non superiori a sei mesi, le registrazioni dell’accesso per controllare il rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafi da 1 a 3. eu-LISA mette a disposizione delle autorità di controllo uno strumento pratico per agevolare e automatizzare il più possibile la verifica delle registrazioni.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Le agenzie dell'Unione conservano le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal personale debitamente autorizzato a usare l'archivio comune di dati di identità ai sensi dell'articolo 22.

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità della richiesta e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi ai sensi dell'articolo 42. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.

6.  Le registrazioni di cui ai paragrafi 1, 5 e 5 bis possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità della richiesta e della liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento e l'integrità e la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 42. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate due anni dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Ai fini ai cui al paragrafo 6, eu-LISA conserva le registrazioni relative allo storico dei dati conservati nel fascicolo individuale. Le registrazioni relative allo storico dei dati conservati sono cancellate non appena sono cancellati i dati.

7.  Ai fini ai cui al paragrafo 6, eu-LISA conserva le registrazioni relative allo storico dei dati conservati nel fascicolo individuale. Le registrazioni relative allo storico dei dati conservati sono cancellate automaticamente non appena sono cancellati i dati.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Le autorità nazionali competenti incaricate di verificare la legittimità dell'accesso, di controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti.

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.  Ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'archivio comune nonché l'integrità e la sicurezza dei dati, eu-LISA ha accesso ai registri nei limiti delle sue competenze.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quater.  Il garante europeo della protezione dei dati ha accesso a tali registri, nei limiti delle sue competenze e su sua richiesta, ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti.

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di sostenere il funzionamento dell'archivio comune di dati di identità e gli obiettivi dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], dell'Eurodac, del SIS e [del sistema ECRIS-TCN] è istituito un rilevatore di identità multiple (MID) che crea e conserva collegamenti tra dati dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nell'archivio comune e dati del SIS e che, di conseguenza, rileva le identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità e contrastare la frode di identità.

1.  Al fine di sostenere il funzionamento dell'archivio comune di dati di identità e gli obiettivi dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], dell'Eurodac, del SIS e [dell'ECRIS-TCN] è istituito un rilevatore di identità multiple (MID) che crea e conserva collegamenti tra dati dei sistemi di informazione dell'Unione inclusi nel CIR e nel SIS e che, di conseguenza, rileva le identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità e contrastare la frode di identità, nel pieno rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  eu-LISA provvede allo sviluppo del rilevatore di identità multiple e ne assicura la gestione tecnica.

3.  eu-LISA provvede allo sviluppo del rilevatore di identità multiple e ne assicura la gestione tecnica. Non ha accesso ai dati personali trattati mediante il suddetto rilevatore.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  eu-LISA e le autorità competenti degli Stati membri utilizzano procedure appropriate per la profilazione, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza, dell'origine sociale o etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  agli uffici SIRENE degli Stati membri che creano [una segnalazione SIS conformemente al regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto e al regolamento sul SIS nel settore del rimpatrio];

(e)  agli uffici SIRENE degli Stati membri che creano o aggiornano [una segnalazione SIS conformemente al regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto e al regolamento sul SIS nel settore del rimpatrio];

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se tra i dati di un sistema di informazione di cui al paragrafo 1 figurano dati biometrici, l'archivio comune di dati di identità e il SIS centrale effettuano la procedura di rilevazione delle identità multiple tramite il servizio comune di confronto biometrico. Il servizio comune di confronto biometrico raffronta i template biometrici ricavati dai nuovi dati biometrici con i template biometrici già presenti al suo interno e verifica se nell'archivio comune di dati di identità o nel SIS centrale sono già conservati dati dello stesso cittadino di paese terzo.

2.  Se tra i dati di un sistema di informazione di cui al paragrafo 1 figurano dati biometrici, l'archivio comune di dati di identità e il SIS centrale effettuano la procedura di rilevazione delle identità multiple tramite il servizio comune di confronto biometrico. Il servizio comune di confronto biometrico raffronta i template biometrici ricavati dai nuovi dati biometrici con i template biometrici già presenti al suo interno e verifica se nell'archivio comune di dati di identità o nel SIS centrale sono già conservati dati della stessa persona.

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  [cognome; nome o nomi; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e sesso, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento ECRIS-TCN.]

(h)  [cognome; nome o nomi; nomi precedenti; eventuali pseudonimi; data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza o cittadinanze e sesso, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento ECRIS-TCN.]

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La procedura di rilevazione di identità multiple è avviata unicamente per confrontare i dati disponibili in un sistema di informazione con i dati disponibili negli altri sistemi di informazione.

4.  La procedura di rilevazione di identità multiple è avviata unicamente per confrontare i dati disponibili in un sistema di informazione dell'Unione con i dati disponibili negli altri sistemi di informazione dell'Unione.

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 64, paragrafo 2.

5.  La Commissione stabilisce con atti delegati le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili. Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 63. Tali atti sono concepiti in modo da garantire la protezione delle persone con identità multiple lecite da eventuali discriminazioni.

Motivazione

A tale riguardo, le donne rischiano maggiormente di essere discriminate dato che è più probabile che abbiano diverse identità lecite (dovute al cambio di cognome a seguito di matrimonio).

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le norme tecniche per creare i collegamenti tra i dati di diversi sistemi di informazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 64, paragrafo 2.

La Commissione, in collaborazione con eu-LISA, stabilisce con atti di esecuzione le norme tecniche per creare i collegamenti tra i dati di diversi sistemi di informazione dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 64, paragrafo 2.

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  gli uffici SIRENE degli Stati membri, per i riscontri positivi emersi durante la creazione di una segnalazione SIS conformemente [al regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto e al regolamento sul SIS nel settore del rimpatrio];

(e)  gli uffici SIRENE degli Stati membri, per i riscontri positivi emersi durante la creazione o l'aggiornamento di una segnalazione SIS conformemente [al regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto e al regolamento sul SIS nel settore del rimpatrio];

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  in una segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità della legislazione nazionale e di interrogazione con dati biometrici di cui all’articolo 40 [del regolamento sul SIS nel settore dell’attività di contrasto].

soppresso

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Laddove sia responsabile di verificare manualmente identità diverse, ma non sia stato coinvolto nell'aggiunta dei nuovi dati di identità che hanno determinato un collegamento giallo, l'ufficio SIRENE è informato immediatamente dall'autorità competente che ha aggiunto i nuovi dati di identità. L'ufficio SIRENE effettua quanto prima la verifica manuale delle identità diverse.

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha accesso ai corrispondenti dati contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità e ai dati di identità oggetto del collegamento nell'archivio comune di dati di identità e, se del caso, nel SIS, ed esamina le identità diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 e lo aggiunge senza indugio al fascicolo di conferma dell'identità.

3.  Fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha accesso ai corrispondenti dati contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità e ai dati di identità oggetto del collegamento nell'archivio comune di dati di identità e, se del caso, nel SIS, ed esamina le identità diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 e lo aggiunge senza indugio, in ogni caso entro 24 ore, al fascicolo di conferma dell'identità.

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è l'autorità di frontiera che crea o aggiorna un fascicolo individuale nell'EES conformemente all'articolo 14 del regolamento EES e se emerge un collegamento giallo, l'autorità di frontiera effettua ulteriori verifiche nell'ambito della verifica in seconda linea. Durante la verifica in seconda linea l'autorità di frontiera ha accesso ai corrispondenti dati contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità ed esamina le identità diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli articoli da 31 a 33 e lo aggiunge senza indugio al fascicolo di conferma dell'identità.

4.  Se l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è l'autorità di frontiera che crea o aggiorna un fascicolo individuale nell'EES conformemente all'articolo 14 del regolamento EES e se emerge un collegamento giallo, l'autorità di frontiera effettua ulteriori verifiche. Unicamente per tale scopo, l'autorità di frontiera ha accesso ai corrispondenti dati contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità ed esamina le identità diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli articoli da 31 a 33 del presente regolamento e lo aggiunge senza indugio al fascicolo di conferma dell'identità.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La verifica delle identità diverse ai sensi del presente articolo è, di norma, effettuata in presenza dell'interessato, al quale è offerta la possibilità di spiegare le circostanze all'autorità responsabile, che tiene conto di tali spiegazioni. Laddove la verifica determini la creazione di un collegamento rosso, l'interessato riceve una motivazione per iscritto.

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.  La verifica manuale delle identità diverse avviene entro otto ore dalla creazione di un collegamento giallo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4.

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Prima di essere autorizzato a verificare le identità, il personale delle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve una formazione specifica su come effettuare la verifica di identità diverse.

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il collegamento evidenzia dati di identità differenti e non è stata svolta alcuna verifica manuale dell'identità diversa.

(b)  il collegamento evidenzia dati di identità differenti, non vi sono dati biometrici da confrontare e non è stata svolta alcuna verifica manuale dell'identità diversa;

Emendamento    181

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma dati biometrici differenti e non è stata svolta alcuna verifica manuale delle identità diverse.

Emendamento    182

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione è classificato verde quando evidenzia dati biometrici differenti ma dati di identità simili e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse.

1.  Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione è classificato verde quando:

 

(a)  il collegamento evidenzia dati biometrici differenti ma dati di identità simili e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;

 

(b)  il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse.

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma dati di identità differenti e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona che usa illecitamente le identità in questione;

(a)  il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma dati di identità differenti e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona che usa le identità in questione in maniera ingiustificata;

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il collegamento evidenzia dati di identità simili e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona che usa illecitamente le identità in questione.

(b)  il collegamento evidenzia dati di identità simili e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona che usa le identità in questione in maniera ingiustificata.

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando è interrogato l’archivio comune di dati di identità o il SIS e sussiste un collegamento rosso tra due o più sistemi di informazione che costituiscono l’archivio comune o con il SIS, il rilevatore di identità multiple risponde indicando i dati di cui all’articolo 34. Al collegamento rosso è dato seguito conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.

2.  Quando è interrogato l’archivio comune di dati di identità o il SIS e sussiste un collegamento rosso tra due o più sistemi di informazione che costituiscono l’archivio comune o con il SIS, il rilevatore di identità multiple risponde indicando i dati di cui all’articolo 34. Al collegamento rosso è dato seguito conformemente al diritto dell’Unione e nazionale. Dalla mera esistenza di un collegamento rosso non deriva alcuna conseguenza giuridica per l'interessato o gli interessati.

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS di cui [al regolamento sul SIS nel settore delle verifiche di frontiera, al regolamento sul SIS nel settore dell’attività di contrasto e al regolamento sul SIS nel settore del rimpatrio] e le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali, qualora sia creato un collegamento rosso l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse informa la persona interessata della presenza di identità multiple illecite.

4.  Fatte salve le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali, qualora sia creato un collegamento rosso l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse informa la persona interessata della presenza di identità multiple illecite conformemente agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 della direttiva (UE) 680/2016.

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Se l'autorità di uno Stato membro o un'agenzia dell'Unione che ha accesso al CIR o al SIS ottiene prove che indichino che un collegamento rosso registrato nel rilevatore di identità multiple è errato o che i dati trattati in tale rilevatore, nel CIR e nel SIS sono stati trattati in violazione del presente regolamento, tale autorità, laddove il collegamento si riferisca ai sistemi di informazione dell'Unione, rettifica o cancella immediatamente il collegamento dal rilevatore di identità multiple oppure, laddove il collegamento si riferisca al SIS, informa immediatamente l'ufficio SIRENE competente dello Stato membro che ha creato la segnalazione nel SIS. Tale ufficio SIRENE verifica le prove fornite dall'autorità dello Stato membro e subito dopo rettifica o cancella il collegamento dal rilevatore di identità multiple.

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma dati biometrici differenti e l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona e che i relativi dati biometrici sono cambiati a causa di lesioni, malattie o altro motivo legittimo.

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Se l'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento bianco registrato nel rilevatore di identità multiple è di fatto inesatto o non aggiornato o che i dati sono stati trattati nel rilevatore di identità multiple, nei sistemi di informazione dell'Unione o nel SIS in violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nei sistemi di informazione dell'Unione e nel SIS e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio il collegamento dal rilevatore di identità multiple. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato membro responsabile della verifica manuale.

Emendamento    190

Proposta di regolamento

Articolo 34 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  se del caso, l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse.

(d)  l'autorità responsabile della verifica delle identità diverse.

Emendamento    191

Proposta di regolamento

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

I fascicoli di conferma dell'identità e i relativi dati, compresi i collegamenti, sono conservati nel rilevatore di identità multiple solo per il tempo in cui i dati oggetto del collegamento sono conservati in due o più sistemi di informazione dell'UE.

I fascicoli di conferma dell'identità e i relativi dati, compresi i collegamenti, sono conservati nel rilevatore di identità multiple solo per il tempo in cui i dati oggetto del collegamento sono conservati in due o più sistemi di informazione dell'Unione. Una volta che tale condizione non è più soddisfatta, i fascicoli di conferma dell'identità e i relativi dati, compresi tutti i collegamenti correlati, sono automaticamente cancellati.

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nel rilevatore di identità multiple. Tali registrazioni comprendono, in particolare, i seguenti elementi:

1.  eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nel rilevatore di identità multiple. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  l'autorità dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione;

Emendamento    194

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  l’identificazione della persona che ha effettuato l’interrogazione.

soppresso

Emendamento    195

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, gli Stati membri conservano le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione.

Emendamento    196

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità della richiesta e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi ai sensi dell'articolo 42. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Le registrazioni relative allo storico del fascicolo di conferma dell’identità sono cancellate non appena sono cancellati i dati del fascicolo di conferma dell’identità.

3.  Le registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità della richiesta e della liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento e l'integrità e la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 42. A tal fine, l'accesso a dette registrazioni è concesso, se del caso, ai titolari del trattamento individuati a norma dell'articolo 40, alle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680, nonché al garante europeo della protezione dei dati. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate due anni dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Le registrazioni relative allo storico del fascicolo di conferma dell’identità sono cancellate non appena sono cancellati i dati del fascicolo di conferma dell’identità.

Emendamento    197

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Gli Stati membri provvedono affinché la qualità dei dati contenuti nell'EES, [nell'ETIAS], nel VIS, nel SIS, nel BMS comune, nel CIR e nel MID sia monitorata con attenzione per assicurare che soddisfi i requisiti generali per il buon funzionamento dei rispettivi sistemi di informazione dell'Unione e delle componenti dell'interoperabilità. Gli Stati membri garantiscono inoltre che tutto il personale che inserisce i dati in uno qualsiasi di tali sistemi di informazione dell'Unione abbia precedentemente ricevuto formazione in materia di qualità dei dati.

Emendamento    198

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  eu-LISA istituisce procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati conservati nel SIS, nell'Eurodac, [nel sistema ECRIS-TCN], nel servizio comune di confronto biometrico, nell'archivio comune di dati di identità e nel rilevatore di identità multiple.

1.  eu-LISA istituisce quanto prima procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati conservati nell'EES, [nell'ETIAS], nel VIS, nel SIS, (nel BMS comune) e (nel CIR). Tali meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati sono adeguatamente collaudati prima dell'entrata in funzione delle componenti dell'interoperabilità, in conformità dell'articolo 62.

Emendamento    199

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  eu-LISA istituisce indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell’Eurodac, [nel sistema ECRIS-TCN], nel servizio comune di confronto biometrico, nell'archivio comune di dati di identità e nel rilevatore di identità multiple.

2.  eu-LISA istituisce indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati nell’EES, [nell’ETIAS], nel VIS, nel SIS, nel servizio comune di confronto biometrico, nell’archivio comune di dati di identità e nel rilevatore di identità multiple.

 

Solo i dati che rispettano le norme minime di qualità possono essere inseriti nell'EES, [nell'ETIAS], nel VIS, nel SIS, nel BMS comune, nel CIR e nel MID.

 

Se un'autorità tenta di inserire dati che non rispettano le norme minime di qualità applicabili, il sistema di informazione dell'Unione in questione genera immediatamente un avviso automatizzato che la informa che i dati non possono essere inseriti e suggerisce metodi per conformarsi alle norme minime di qualità.

Emendamento    200

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  eu-LISA riferisce periodicamente agli Stati membri in merito alle procedure e ai meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e agli indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati e agli Stati membri interessati.

3.  eu-LISA riferisce periodicamente agli Stati membri in merito alle procedure e ai meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e agli indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati e agli Stati membri interessati. Su richiesta, eu-LISA fornisce una relazione anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle relazioni di cui al presente paragrafo contiene dati personali.

Emendamento    201

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Un anno dopo l’istituzione delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e degli indicatori comuni della qualità dei dati, e successivamente ogni anno, la Commissione valuta l’attuazione da parte degli Stati membri dei requisiti di qualità dei dati e formula le eventuali raccomandazioni necessarie. Gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d’azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e riferiscono sui progressi compiuti con il piano d’azione fino alla sua completa attuazione. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio64.

5.  Un anno dopo l’istituzione delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e degli indicatori comuni della qualità dei dati, e successivamente ogni anno, la Commissione valuta l’attuazione da parte degli Stati membri dei requisiti di qualità dei dati e formula le eventuali raccomandazioni necessarie. Gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d’azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e riferiscono sui progressi compiuti con il piano d’azione fino alla sua completa attuazione, in particolare i problemi relativi alla qualità dei dati derivanti da dati errati nei sistemi di informazione dell'Unione esistenti e nel SIS. La Commissione riferisce sui progressi compiuti con il piano d'azione fino alla sua completa attuazione. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati, al comitato europeo per la protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio64.

__________________

__________________

64 Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

64 Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Emendamento    202

Proposta di regolamento

Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 37 bis

 

Disponibilità e tempi di risposta alle interrogazioni

 

Tutte le componenti dell'interoperabilità sono sviluppate e gestite in modo tale da garantire un accesso rapido, continuato, efficace e controllato, la loro piena disponibilità conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, e un tempo di risposta in linea con le esigenze operative delle autorità degli Stati membri.

Emendamento    203

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Lo standard UMF è usato per lo sviluppo dell'[Eurodac], [del sistema ECRIS-TCN], del portale di ricerca europeo, dell'archivio comune di dati di identità, del rilevatore di identità multiple e, se del caso, per lo sviluppo da parte di eu-LISA o di altro organo dell'UE di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni.

2.  Lo standard UMF è usato per lo sviluppo dell'[Eurodac], [del sistema ECRIS-TCN], del portale di ricerca europeo, dell'archivio comune di dati di identità, del rilevatore di identità multiple, ove possibile, e, se del caso, per lo sviluppo da parte di eu-LISA o di altra agenzia dell'Unione di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi sistemi di informazione Unionali del settore Giustizia e affari interni.

Emendamento    204

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'attuazione dello standard UMF può essere contemplata per il SIS e qualunque altro modello per lo scambio di informazioni o sistema di informazione transfrontaliero, nuovo o esistente, del settore Giustizia e affari interni sviluppato dagli Stati membri o dai paesi associati.

soppresso

Emendamento    205

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi dell'Eurodac, del SIS e [del sistema ECRIS-TCN] e generare dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.

1.  È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi dell'Eurodac, del SIS e [dell'ECRIS-TCN] e fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.

Emendamento    206

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  eu-LISA anonimizza i dati e li registra nell'archivio centrale di relazioni e statistiche. Il processo di anonimizzazione dei dati è automatizzato.

3.  eu-LISA anonimizza i dati, garantendo che gli interessati non siano identificabili, e li registra nell'archivio centrale di relazioni e statistiche. Il processo di anonimizzazione dei dati è automatizzato. Il personale di eu-LISA non è autorizzato in alcun caso ad accedere ai dati personali conservati nei sistemi di informazione dell'Unione o nelle componenti dell'interoperabilità.

 

I dati contenuti nell'archivio centrale di relazioni e statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche.

Emendamento    207

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  un'infrastruttura centrale, costituita da un archivio di dati che consente l'anonimizzazione;

(a)  un'infrastruttura centrale, costituita da un archivio di dati e da un meccanismo che garantisce l'anonimizzazione dei dati prima che siano inseriti nell'archivio centrale di relazioni e statistiche;

Emendamento    208

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3 e le norme di sicurezza applicabili all'archivio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

5.  La Commissione stabilisce con atto delegato, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 63, le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3 e le norme di sicurezza applicabili all'archivio.

Motivazione

L'archivio centrale di relazioni e statistiche costituirà un'ulteriore banca dati a livello dell'UE, sebbene i dati personali ivi contenuti debbano essere anonimizzati. Le garanzie correlate alle norme in materia di protezione dei dati rientrano nell'ambito di competenza dei colegislatori e, pertanto, dovrebbero essere oggetto di un atto delegato.

Emendamento    209

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel servizio comune di confronto biometrico, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento per l'Eurodac, il SIS e [il sistema ECRIS-TCN], rispettivamente, sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 in relazione ai template biometrici ottenuti dai dati di cui all'articolo 13 inseriti da ciascuna autorità nel rispettivo sistema e hanno la responsabilità del trattamento dei template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico.

1.  Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel servizio comune di confronto biometrico, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento per l'Eurodac, il SIS e [il sistema ECRIS-TCN], rispettivamente, sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8, della direttiva (UE) 2016/680 in relazione ai template biometrici ottenuti dai dati di cui all'articolo 13 inseriti da ciascuna autorità nel rispettivo sistema e hanno la responsabilità del trattamento dei template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico. In relazione alla gestione della sicurezza delle informazioni del servizio comune di confronto biometrico, eu-LISA è considerata titolare del trattamento.

Emendamento    210

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento di dati personali da parte dell'unità centrale ETIAS;

(a)  l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento di dati personali da parte dell'unità centrale ETIAS;

Emendamento    211

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  In relazione alla gestione della sicurezza delle informazioni delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA è considerata responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento    212

Proposta di regolamento

Articolo 41

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'archivio comune di dati di identità, eu-LISA è considerata incaricato del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel servizio comune di confronto biometrico, nell'archivio comune di dati di identità e nel rilevatore di identità multiple, eu-LISA è considerata incaricato del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

È necessario aggiungere le due componenti mancanti dell'interoperabilità in cui avviene il trattamento dei dati. Non è necessario aggiungere il portale di ricerca europeo in quanto esso non comporta alcun trattamento di dati personali.

Emendamento    213

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  eu-LISA e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento di dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. eu-LISA, [l'unità centrale ETIAS] e le autorità degli Stati membri cooperano nei compiti relativi alla sicurezza.

1.  eu-LISA, le autorità degli Stati membri ed Europol garantiscono la sicurezza del trattamento di dati personali svolto a norma del presente regolamento. eu-LISA è responsabile dell'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità e gli Stati membri sono responsabili degli aspetti di cui all'articolo 54. eu-LISA, [l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera], Europol e le autorità degli Stati membri cooperano nei compiti relativi alla sicurezza.

Emendamento    214

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  negare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature e alle strutture usate per il trattamento di dati;

Emendamento    215

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;

Emendamento    216

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;

Emendamento    217

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h ter)  garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento delle componenti dell'interoperabilità siano adeguatamente segnalate;

Emendamento    218

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.

(i)  monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento e valutare le misure di sicurezza alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici.

Emendamento    219

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 3 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte delle autorità con diritto di accesso a una o più componenti dell'interoperabilità.

4.  Gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 3 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte delle autorità con diritto di accesso a una o più componenti dell'interoperabilità.

Emendamento    220

Proposta di regolamento

Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Riservatezza dei dati SIS

Riservatezza dei dati

Emendamento    221

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS consultati tramite qualsiasi componente dell'interoperabilità, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola detti soggetti e organismi anche dopo che hanno lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

1.  Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati consultati tramite qualsiasi componente dell'interoperabilità, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola detti soggetti e organismi anche dopo che hanno lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

Emendamento    222

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, eu-LISA applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS, secondo standard equiparabili a quelli previsti al paragrafo 1. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che hanno lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

2.  Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, eu-LISA applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati, secondo standard equiparabili a quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che hanno lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

Emendamento    223

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se eu-LISA o uno Stato membro collabora con contraenti esterni per lo svolgimento di uno dei compiti relativi alle componenti dell'interoperabilità, esso monitora attentamente le attività del contraente per garantire la conformità con tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati.

Emendamento    224

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti dell'interoperabilità e può causare danni o perdite ai dati ivi conservati, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

1.  È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti dell'interoperabilità e può causare accesso non autorizzato, danni o perdite ai dati ivi conservati, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

Emendamento    225

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, o di entrambi, gli Stati membri notificano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA ne dà notifica alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.

3.  Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, o di entrambi, gli Stati membri ed Europol notificano senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA, alle autorità di controllo competenti e al garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA ne dà notifica alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento    226

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La Commissione segnala immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli incidenti gravi. Tali segnalazioni sono classificate EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Emendamento    227

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le informazioni sull'incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.

4.  Le informazioni sull'incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza indugio agli Stati membri, all'unità centrale ETIAS, ove necessario, e a Europol e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.

Emendamento    228

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri interessati e eu-LISA cooperano in caso di incidente di sicurezza. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le modalità di tale procedura di cooperazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

5.  Gli Stati membri interessati, l'unità centrale ETIAS, Europol e eu-LISA cooperano in caso di incidente di sicurezza. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le modalità di tale procedura di cooperazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

Emendamento    229

Proposta di regolamento

Articolo 45 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e i pertinenti organi dell'UE provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso alle componenti dell'interoperabilità adotti le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.

Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso alle componenti dell'interoperabilità adotti le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento e cooperi con l'autorità di controllo.

Emendamento    230

Proposta di regolamento

Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 45 bis

 

Sanzioni

 

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi uso improprio, trattamento o scambio di dati in contrasto con il presente regolamento sia punibile ai sensi della legislazione nazionale. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e includono la possibilità di sanzioni di tipo amministrativo e penale.

Emendamento    231

Proposta di regolamento

Articolo 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 45 ter

 

Responsabilità

 

1. Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680:

 

(a) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento illecito di dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro; e

 

(b) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da Europol, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o da eu-LISA, ha diritto al risarcimento da parte di tale agenzia.

 

Lo Stato membro interessato, Europol o l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA sono esonerati in tutto o in parte dalla responsabilità di cui al primo comma se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.

 

2. Uno Stato membro è responsabile di ogni eventuale danno arrecato alle componenti dell'interoperabilità conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro vincolato al presente regolamento abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.

 

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte contro il responsabile del trattamento o eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.

Emendamento    232

Proposta di regolamento

Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto di informazione

Diritto all'informazione

Emendamento    233

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatto salvo il diritto di informazione di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, le persone i cui dati sono conservati nel servizio comune di confronto biometrico, nell'archivio comune di dati di identità o nel rilevatore di identità multiple sono informate dall'autorità che raccoglie i dati che le riguardano, al momento della raccolta, in merito al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, all'identità e ai dati di contatto del rispettivo titolare del trattamento e alle procedure per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione nonché in merito ai dati di contatto del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità nazionale di controllo dello Stato membro responsabile della raccolta dei dati.

1.  Le autorità che raccolgono i dati di persone i cui dati sono conservati nel servizio comune di confronto biometrico, nell'archivio comune di dati di identità o nel rilevatore di identità multiple forniscono loro le informazioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 secondo le modalità stabilite dagli articoli 12 e 13 della direttiva 2016/680. Le autorità forniscono le informazioni al momento della raccolta di tali dati.

Emendamento    234

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Tutte le informazioni sono fornite agli interessati in una modalità e una lingua loro comprensibili o che si possa ragionevolmente prevedere siano loro comprensibili. Ciò implica anche la comunicazione di informazioni in modo consono all'età dei minori interessati.

Emendamento    235

Proposta di regolamento

Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 46 bis

 

Campagna di informazione

 

 La Commissione, in collaborazione con le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, accompagna l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità con una campagna di informazione al pubblico e, in particolare, ai cittadini di paesi terzi in merito agli obiettivi e al funzionamento di tali componenti, alle autorità che hanno accesso e alle condizioni di tale accesso, nonché ai diritti delle persone interessate. Tali campagne di informazione sono effettuate in modo continuo.

Emendamento    236

Proposta di regolamento

Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto di accesso, rettifica e cancellazione

Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento - servizio web

Emendamento    237

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per esercitare i diritti di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 e agli articoli 15, 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha il diritto di rivolgersi allo Stato membro competente della verifica manuale delle identità diverse o a qualsiasi altro Stato membro, che esamina la richiesta e vi risponde.

1.  Per esercitare i diritti di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 45/2001, agli articoli 15, 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 14 e 16 della direttiva (UE) 2016/680 concernenti il trattamento dei dati personali nell'archivio comune di dati di identità, nel servizio comune di confronto biometrico e nel rilevatore di identità multiple, l'interessato ha il diritto di rivolgersi allo Stato membro competente della verifica manuale delle identità diverse o a qualsiasi altro Stato membro, che esamina la richiesta e vi risponde.

Emendamento    238

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Fatto salvo il paragrafo 1 e al fine di agevolare e migliorare l'effettivo esercizio dei diritti degli interessati descritti al paragrafo 1 di accedere, rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei loro dati personali nel quadro delle componenti dell'interoperabilità, in particolare per i cittadini di paesi terzi che possono essere all'esterno del territorio degli Stati membri, eu-LISA istituisce un servizio web, ospitato nel suo sito tecnico, che consente agli interessati di formulare richieste di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione dei loro dati personali. Il servizio web funge da punto di contatto unico per i cittadini di paesi terzi che si trovano all'esterno del territorio degli Stati membri.

 

Il servizio web trasmette immediatamente tali richieste allo Stato membro competente della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29 o, se del caso, allo Stato membro competente dell'inserimento dei dati nel sistema di informazione dell'Unione sottostante oggetto della richiesta.

Emendamento    239

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e le norme applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 64.

Emendamento    240

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Lo Stato membro competente della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29 o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta risponde entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.

2.  Lo Stato membro competente della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29 o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, direttamente dall'interessato in conformità del paragrafo 1 o tramite il servizio web in conformità del paragrafo 1 bis, risponde senza indebito ritardo e comunque al più tardi entro un mese dalla ricezione della richiesta.

Emendamento    241

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro diverso da quello competente, lo Stato membro al quale è stata presentata contatta le autorità dello Stato membro competente entro sette giorni e quest'ultimo verifica, entro 30 giorni da tale contatto, l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento.

3.  Qualora la richiesta di accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro diverso da quello competente, lo Stato membro al quale è stata presentata contatta le autorità dello Stato membro competente per iscritto entro sette giorni e quest'ultimo verifica il prima possibile, senza indebito ritardo e comunque al più tardi entro un mese da tale contatto, l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento. L'interessato è informato dallo Stato membro che ha contattato l'autorità dello Stato membro competente in merito alla trasmissione della sua richiesta e al proseguo della procedura.

Emendamento    242

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Qualora da un esame emerga che i dati conservati nel rilevatore di identità multiple sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede a rettificare o cancellare i dati.

4.  Qualora da un esame emerga che i dati conservati nell'archivio comune di dati di identità, nel servizio comune di confronto biometrico e nel rilevatore di identità multiple sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede immediatamente a rettificare o cancellare i dati. L'interessato è informato per iscritto che i suoi dati sono stati rettificati o cancellati.

Emendamento    243

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Qualsiasi persona ha diritto a presentare reclamo e a un ricorso giurisdizionale nello Stato membro che le ha negato il diritto di accedere ai dati che la riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o nazionale.

Emendamento    244

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora i dati nel rilevatore di identità multiple siano modificati dallo Stato membro competente durante il loro periodo di validità, lo Stato membro competente effettua il trattamento di cui all'articolo 27 e, se del caso, all'articolo 29 per determinare se i dati modificati debbano essere oggetto di un collegamento. Qualora dal trattamento non risulti alcun riscontro positivo, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede a cancellare i dati dal fascicolo di conferma dell'identità. Qualora dal trattamento automatizzato risultino uno o più riscontri positivi, lo Stato membro competente crea o aggiorna il relativo collegamento conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

5.  Qualora i dati nell'archivio comune di dati di identità, nel servizio comune di confronto biometrico o nel rilevatore di identità multiple siano modificati dallo Stato membro competente durante il loro periodo di validità, lo Stato membro competente effettua il trattamento di cui all'articolo 27 e, se del caso, all'articolo 29 per determinare se i dati modificati debbano essere oggetto di un collegamento. Qualora dal trattamento non risulti alcun riscontro positivo, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede a cancellare i dati dal fascicolo di conferma dell'identità. Qualora dal trattamento automatizzato risultino uno o più riscontri positivi, lo Stato membro competente crea o aggiorna il relativo collegamento conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

Emendamento    245

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Qualora non ritenga che i dati conservati nel rilevatore di identità multiple siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

6.  Qualora non ritenga che i dati conservati nell'archivio comune di dati di identità, nel servizio comune di confronto biometrico o nel rilevatore di identità multiple siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

Emendamento    246

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Detta decisione fornisce all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione adottata sulla richiesta di cui al paragrafo 3 e, se del caso, informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza, anche da parte delle autorità nazionali di controllo competenti.

7.  Detta decisione fornisce all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione adottata sulla richiesta di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza, anche da parte delle autorità nazionali di controllo competenti, unitamente ai rispettivi dati di contatto.

Emendamento    247

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La richiesta presentata a norma del paragrafo 3 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 3 e sono cancellate subito dopo.

8.  Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 contiene le informazioni necessarie per identificare l’interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 3 e sono cancellate subito dopo.

Emendamento    248

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 3 e di come è stata trattata e mette senza indugio tale documento a disposizione delle competenti autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati.

9.  Lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e di come è stata trattata e mette senza indugio tale documento a disposizione delle competenti autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati.

Emendamento    249

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione

Emendamento

I dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste consultati non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né sono messi a loro disposizione.

Fatti salvi [l'articolo 65 del regolamento sull'ETIAS], l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008, l'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/794 e l'interrogazione delle banche dati Interpol attraverso il portale di ricerca europeo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, i dati personali conservati e trattati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste consultati non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, né sono messi a loro disposizione.

Emendamento    250

Proposta di regolamento

Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualunque violazione del presente articolo è considerata un grave incidente di sicurezza ed è immediatamente segnalata e trattata in conformità dell'articolo 44.

Emendamento    251

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 controlli indipendentemente la liceità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento effettuato dallo Stato membro in questione.

Emendamento    252

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis.  Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili all'accesso alle componenti dell'interoperabilità da parte delle autorità di polizia e delle autorità designate, anche per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati sono così consultati.

Emendamento    253

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.  L'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 monitora la legittimità dell'accesso ai dati personali da parte delle autorità di polizia e delle autorità designate degli Stati membri. Si applica di conseguenza l'articolo 49, paragrafi 2 e 2 bis, del presente regolamento.

Emendamento    254

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità o le autorità di controllo designate in conformità dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/679 provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti di dati da parte delle autorità nazionali competenti conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.

1.  L'autorità o le autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti di dati da parte delle autorità nazionali competenti conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Il primo di tali audit è svolto due anni dopo la data a partire dalla quale entra in funzione l'ultima componente di interoperabilità a norma dell'articolo 62. I risultati dell'audit possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio1 bis. Le autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, e all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 pubblicano ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alla richiesta degli interessati.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Emendamento    255

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti, comprese quelle umane e finanziarie, per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento e possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici. Gli Stati membri concedono all'autorità di controllo l'accesso alle loro registrazioni, fatti salvi i limiti imposti dagli interessi di sicurezza nazionale.

Emendamento    256

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta da un'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità previste dal presente regolamento. Gli Stati membri permettono alle autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 di consultare le loro registrazioni e di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati ai fini dell'interoperabilità.

Emendamento    257

Proposta di regolamento

Articolo 50

Testo della Commissione

Emendamento

Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione e agli Stati membri. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di controllare le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA, di Europol e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera previste dal presente regolamento e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, del regolamento (UE) 2016/794 e del presente regolamento.

 

eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36 e di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

 

Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Il primo di tali audit è svolto due anni dopo la data a partire dalla quale entra in funzione l'ultima componente di interoperabilità a norma dell'articolo 62. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione e agli Stati membri. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione. Il garante europeo della protezione dei dati dispone delle risorse aggiuntive sufficienti, comprese quelle umane e finanziarie, per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

Emendamento    258

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità nazionali di controllo riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità nazionale di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione delle componenti dell'interoperabilità, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità nazionali di controllo sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

1.  Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'uso delle componenti dell'interoperabilità e dell'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità nazionale di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione delle componenti dell'interoperabilità.

Emendamento    259

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1 è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) XXXX/2018 [revisione del regolamento 45/2001].

2.  Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano ogni difficoltà relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento, valutano i problemi nell'esercizio di un controllo indipendente o nell'esercizio dei diritti dell'interessato, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità.

Emendamento    260

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Ai fini del paragrafo 2, le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 ("comitato europeo per la protezione dei dati"). I costi di tali riunioni sono a carico di tale comitato, che è altresì incaricato della loro organizzazione. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, a seconda delle necessità.

Emendamento    261

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni due anni, il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA una relazione congiunta sulle attività svolte. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall'autorità di controllo dello Stato membro in questione.

Emendamento    262

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le componenti dell'interoperabilità sono ospitate da eu-LISA nei suoi siti tecnici e forniscono le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e rapidità di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

2.  Le componenti dell'interoperabilità sono ospitate da eu-LISA nei suoi siti tecnici e forniscono le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e rapidità di cui agli articoli 37 e 37 bis e all'articolo 53, paragrafo 1.

Emendamento    263

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

eu-LISA è responsabile dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità e di ogni adattamento necessario per istituire l'interoperabilità tra i sistemi centrali dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], del SIS, dell'Eurodac e [del sistema ECRIS-TCN] e il portale di ricerca europeo, il servizio comune di confronto biometrico, l'archivio comune di dati di identità e il rilevatore di identità multiple.

eu-LISA è responsabile della progettazione e dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità e di ogni adattamento necessario per istituire l'interoperabilità tra i sistemi centrali dell'EES, del VIS, [dell'ETIAS], del SIS, dell'Eurodac e [dell'ECRIS-TCN] e il portale di ricerca europeo, il servizio comune di confronto biometrico, l'archivio comune di dati di identità, il rilevatore di identità multiple e l'archivio centrale di relazioni e statistiche.

Emendamento    264

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e la gestione e il coordinamento generale del progetto. eu-LISA si attiene ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.

Emendamento    265

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In seguito all'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, eu-LISA è responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura centrale e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura di comunicazione di cui agli articoli 6, 12, 17, 25 e 39.

In seguito all'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, eu-LISA è responsabile della gestione tecnica e della sicurezza dell'infrastruttura centrale e delle componenti dell'interoperabilità, compresi la manutenzione e gli sviluppi tecnologici. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica e della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione di cui agli articoli 6, 12, 17, 25 e 39.

Emendamento    266

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La gestione tecnica delle componenti dell'interoperabilità consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantire il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che le componenti funzionino a un livello di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni dell'infrastruttura centrale, conformemente alle specifiche tecniche.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    267

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La gestione della sicurezza delle componenti dell'interoperabilità consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità di tutte le componenti dell'interoperabilità in conformità del presente regolamento, in particolare le valutazioni del rischio ai fini della sicurezza delle informazioni e le misure preventive volte a evitare incidenti di sicurezza sia fisici sia informatici nonché le azioni necessarie per farvi fronte e riprendersi dagli stessi se tali incidenti non possono essere evitati.

Emendamento    268

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  il pieno rispetto delle norme di ciascun sistema IT onde garantire la sicurezza e l'integrità dei dati personali;

Emendamento    269

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  la segnalazione di tutti gli incidenti di sicurezza che riguardano i dati personali alla Commissione, a eu-LISA, alle autorità nazionali di controllo e al garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento    270

Proposta di regolamento

Articolo 54 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Europol provvede al trattamento delle interrogazioni dei dati Europol effettuate tramite il portale di ricerca europeo e adatta di conseguenza la sua interfaccia QUEST ("Querying Europol Systems") per i dati con un livello di protezione minimo.

1.  Europol provvede al trattamento delle interrogazioni dei dati Europol effettuate tramite il portale di ricerca europeo e il servizio comune di confronto biometrico e adatta di conseguenza la sua interfaccia QUEST ("Querying Europol Systems") per i dati con un livello di protezione minimo.

Emendamento    271

Proposta di regolamento

Articolo 54 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Qualsiasi trattamento dei dati da parte di Europol a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/794.

Emendamento    272

Proposta di regolamento

Articolo 55 quinquies – comma 2

Regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA]

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Articolo 9

soppresso

Interoperabilità

 

Laddove l'interoperabilità dei sistemi IT su larga scala sia prevista da uno strumento legislativo pertinente, l'Agenzia sviluppa, nell'ambito delle competenze conferitele dallo strumento, le azioni necessarie per consentire tale interoperabilità."

 

Motivazione

Non necessario. Il testo in oggetto è quello già adottato nel regolamento eu-LISA, approvato dal Parlamento europeo nella tornata di luglio.

Emendamento    273

Proposta di regolamento

Articolo -56 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -56

 

Accesso delle giurisdizioni di paesi terzi

 

In riferimento all'articolo 48 del regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva (UE) 2016/680 e agli articoli XIV e XIV bis dell'accordo generale sugli scambi di servizi, alle imprese sottoposte alla giurisdizione di un paese terzo che può renderle soggette a provvedimenti (giudiziali) o ordini di esibizione emanati da autorità di paesi terzi che richiedano loro di reperire dati dalle componenti dell'interoperabilità o dai diversi sistemi di informazione resi interoperabili è fatto divieto di contribuire a predisporre, progettare, sviluppare, ospitare o gestire qualsiasi parte di una componente dell'interoperabilità o di trattare i dati personali di tali sistemi.

Emendamento    274

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al portale di ricerca europeo, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale:

1.  Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al portale di ricerca europeo, unicamente per elaborare relazioni e statistiche. L'uso di tali dati non consente l'identificazione della persona:

Emendamento    275

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi all'archivio comune di dati di identità, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale:

2.  Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi all'archivio comune di dati di identità, unicamente per elaborare relazioni e statistiche. L'uso di tali dati non consente l'identificazione della persona:

Emendamento    276

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al rilevatore di identità multiple, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale:

3.  Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al rilevatore di identità multiple, unicamente per elaborare relazioni e statistiche. L'uso di tali dati non consente l'identificazione della persona:

Emendamento    277

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  numero di collegamenti tra i vari sistemi di informazione dell'Unione;

Emendamento    278

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  periodo di tempo in cui un collegamento giallo è rimasto nel sistema;

Emendamento    279

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater)  periodo di tempo in cui un collegamento rosso è rimasto nel sistema.

Emendamento    280

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Sono messe a disposizione dell'Agenzia per i diritti fondamentali sintesi approfondite al fine di valutare l'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali.

Emendamento    281

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per un periodo di un anno dopo che eu-LISA comunica il completamento del collaudo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), in relazione al rilevatore di identità multiple e fino all'entrata in funzione di quest'ultimo, l'unità centrale ETIAS di cui [all'articolo 33(a) del regolamento (UE) 2016/1624] è competente per effettuare le rilevazioni di identità multiple tra i dati conservati nel VIS, nell'Eurodac e nel SIS. Le rilevazioni di identità multiple sono effettuate usando esclusivamente i dati biometrici conformemente all'articolo 27, paragrafo 2.

1.  Per un periodo di un anno dopo che eu-LISA comunica il completamento del collaudo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), in relazione al rilevatore di identità multiple e fino all'entrata in funzione di quest'ultimo, l'unità centrale ETIAS di cui [all'articolo 33(a) del regolamento (UE) 2016/1624] è competente per effettuare le rilevazioni di identità multiple tra i dati conservati nel VIS, nell'Eurodac, nell'EES e nel SIS. Le rilevazioni di identità multiple sono effettuate usando esclusivamente i dati biometrici conformemente all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento    282

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Trascorso il periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione, in stretta collaborazione con l'unità centrale ETIAS, istituisce una rete di ufficiali di collegamento che sarà ospitata nell'unità centrale ETIAS o nei singoli punti di contatto delle autorità competenti degli Stati membri per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo.

Emendamento    283

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La comunicazione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, è trasmessa solo quando tutti i collegamenti gialli sono stati verificati e trasformati in collegamenti verdi o rossi.

Emendamento    284

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se necessario eu-LISA fornisce assistenza all'unità centrale ETIAS ai fini dello svolgimento delle rilevazioni di identità multiple di cui al presente articolo.

soppresso

Emendamento    285

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento di una riserva centrale dell'Unione per ciascuno dei sistemi di cui al paragrafo 1, se del caso, sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Emendamento    286

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro tre mesi dall'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell'articolo 62, un elenco consolidato di tali autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

Entro tre mesi dall'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell'articolo 62, un elenco consolidato di tali autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato. L'elenco include la data di notifica per ciascuna autorità ivi figurante.

Emendamento    287

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione decide la data a partire dalla quale ciascuna componente dell'interoperabilità entra in funzione una volta che:

1.  Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che stabilisce la data a partire dalla quale ciascuna componente dell'interoperabilità entra in funzione una volta che:

Emendamento    288

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale della pertinente componente dell'interoperabilità, che deve essere effettuato da eu-LISA stessa in cooperazione con gli Stati membri;

(b)  eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale della pertinente componente dell'interoperabilità, che deve essere effettuato da eu-LISA stessa in cooperazione con gli Stati membri, l'unità centrale ETIAS ed Europol;

Emendamento    289

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La data di cui al primo comma è fissata entro 30 giorni dalla decisione della Commissione.

Emendamento    290

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  In deroga al paragrafo 1, le misure di cui all'articolo 37 si applicano a partire dal ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    291

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafo 5, e all'articolo 39, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    292

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafo 5, e all'articolo 39, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    293

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 7, dell'articolo 28, paragrafo 5, e dell'articolo 39, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    294

Proposta di regolamento

Articolo 66 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri e gli organi dell'Unione organizzano, per il loro personale autorizzato a trattare i dati delle componenti dell'interoperabilità, un adeguato programma di formazione sulla sicurezza dei dati, la qualità dei dati, le norme in materia di protezione dei dati e le procedure per il trattamento dei dati.

Emendamento    295

Proposta di regolamento

Articolo 66 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Almeno una volta l'anno sono organizzati corsi di formazione comuni a livello dell'UE sulla sicurezza dei dati, la qualità dei dati, le norme in materia di protezione dei dati e le procedure per il trattamento dei dati, al fine di rafforzare la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche tra il personale degli Stati membri e degli organi dell'Unione autorizzato a trattare i dati delle componenti dell'interoperabilità.

Emendamento    296

Proposta di regolamento

Articolo 67

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA e altre agenzie pertinenti, mette a disposizione un manuale pratico per l'implementazione e la gestione delle componenti dell'interoperabilità. Il manuale pratico fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta il manuale pratico sotto forma di raccomandazione.

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA e altre agenzie pertinenti, aggiorna i manuali pratici resi disponibili per l'EES, il VIS, [l'ETIAS], l'Eurodac, il SIS e [l'ECRIS-TCN] con tutte le informazioni necessarie e mette a disposizione un manuale pratico per l'implementazione e la gestione delle componenti dell'interoperabilità. I manuali forniscono orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta gli aggiornamenti conformemente alle norme e alle modalità stabilite dai rispettivi strumenti giuridici. Il manuale sulle componenti dell'interoperabilità è adottato sotto forma di raccomandazione.

Emendamento    297

Proposta di regolamento

Articolo 67 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il manuale pratico fornisce agli Stati membri orientamenti su come gestire i collegamenti gialli che sono il risultato di incoerenze rispetto ai dati di identità presenti nell'ETIAS. Tali modalità non generano oneri sproporzionati per coloro che hanno inserito nell'ETIAS dati inaccurati o ambigui senza alcuna intenzione di ingannare l'autorità.

Emendamento    298

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo delle componenti dell'interoperabilità rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

1.  eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo delle componenti dell'interoperabilità, l'integrazione delle infrastrutture nazionali esistenti e il collegamento all'interfaccia uniforme nazionale rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

Emendamento    299

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento – OPOCE: sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità. Una volta che lo sviluppo è completato, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.

2.  Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento – OPOCE: sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità. La relazione include una panoramica dell'andamento attuale dei costi e dell'evoluzione del progetto, una valutazione dell'impatto finanziario, nonché informazioni su eventuali problemi tecnici e sui rischi suscettibili di ripercuotersi sui costi complessivi del sistema a carico del bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 60.

Emendamento    300

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Sei mesi dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione del collegamento degli Stati membri all'infrastruttura di comunicazione del portale europeo di ricerca e dell'archivio comune di dati di identità e dell'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con il portale europeo di ricerca, il servizio comune di confronto biometrico, il rilevatore di identità multiple e l'archivio comune di dati di identità.

Emendamento    301

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  In caso di ritardo nel processo di sviluppo, il Parlamento europeo e il Consiglio sono immediatamente informati da eu-LISA dei motivi del ritardo, nonché del suo impatto finanziario e sul calendario.

Emendamento    302

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.  Durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità, la Commissione valuta la necessità di un'ulteriore armonizzazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali degli Stati membri alle frontiere esterne. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione include raccomandazioni, una valutazione d'impatto e una valutazione dei costi per il bilancio dell'Unione.

Emendamento    303

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nelle componenti dell'interoperabilità.

3.  Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nelle componenti dell'interoperabilità, senza avere accesso ai dati personali trattati da dette componenti. Tale accesso è registrato.

Emendamento    304

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Quattro anni dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, e successivamente ogni quattro anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico delle componenti dell'interoperabilità, compresa la loro sicurezza.

4.  Tre anni dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, e successivamente ogni tre anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul collegamento degli Stati membri all'infrastruttura di comunicazione del portale europeo di ricerca e dell'archivio comune di dati di identità e sull'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con il portale europeo di ricerca, il servizio comune di confronto biometrico, il rilevatore di identità multiple e l'archivio comune di dati di identità, nonché sul funzionamento tecnico delle componenti dell'interoperabilità, compresa la loro sicurezza.

Emendamento    305

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  una valutazione dell'uso dell'archivio comune di dati di identità fatto dagli Stati membri a fini di identificazione;

Emendamento    306

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  una valutazione volta a garantire che gli Stati membri rispettino pienamente i loro obblighi in relazione a ciascun sistema d'informazione dell'Unione;

Emendamento    307

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater)  una valutazione della sicurezza del collegamento degli Stati membri all'infrastruttura di comunicazione del portale europeo di ricerca e dell'archivio comune di dati di identità e della sicurezza dell'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con il portale europeo di ricerca, il servizio comune di confronto biometrico, il rilevatore di identità multiple e l'archivio comune di dati di identità;

Emendamento    308

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quinquies)  una valutazione delle interrogazioni dell'archivio comune di dati di identità a fini di contrasto;

Emendamento    309

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  una valutazione della ricerca nelle banche dati Interpol attraverso il portale europeo di ricerca, che comprenda informazioni sul numero di riscontri ottenuti dalle banche dati Interpol e informazioni sugli eventuali problemi riscontrati.

Emendamento    310

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'efficacia dell'accesso ai dati conservati nell'archivio comune di dati di identità a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:

Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, incluse le restrizioni inerenti alle questioni di sicurezza nazionale, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'efficacia dell'accesso ai dati conservati nell'archivio comune di dati di identità a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:

Emendamento    311

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione trasmette dette relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

MOTIVAZIONE

Contesto e contenuto della proposta

La Commissione ha presentato la proposta che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) [COM(2017) 793] e la proposta che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) [COM(2017) 794], corredate di una scheda finanziaria legislativa e basate su una valutazione d'impatto del 12 dicembre 2017. Le proposte danno seguito, tra l'altro, alla comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" [COM(2016) 205], in cui la Commissione ha sottolineato la necessità che l'UE rafforzi e migliori i propri sistemi informatici, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, delle attività di contrasto e della lotta al terrorismo, e alla relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, dell'11 maggio 2017, che ha concluso che è necessario e tecnicamente fattibile adoperarsi per giungere a soluzioni pratiche in materia di interoperabilità e che tali soluzioni, in linea di massima, possono offrire vantaggi operativi ed essere introdotte nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.

La proposta ha istituito quattro componenti dell'interoperabilità, ossia il portale di ricerca europeo (ESP), il servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), l'archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID), e stabilisce disposizioni riguardanti gli obiettivi delle componenti dell'interoperabilità, la loro architettura tecnica, norme sull'uso delle componenti, la conservazione delle registrazioni, la qualità dei dati, norme sulla protezione dei dati, il controllo e le responsabilità delle varie agenzie e degli Stati membri. Propone inoltre modifiche a una serie di altri strumenti legislativi.

Procedimento

Per valutare la proposta della Commissione e per preparare il presente progetto di relazione, i relatori si sono avvalsi dei contributi di un'ampia gamma di fonti. Si sono tenute numerose riunioni a livello ombra con i servizi della Commissione per discutere nel dettaglio l'intera proposta. Inoltre, diversi portatori di interessi ed esperti sono stati invitati a partecipare a riunioni con i relatori ombra, ossia le agenzie europee contemplate dalle proposte o interessate alle stesse (eu-LISA, Europol, Frontex, l'Agenzia per i diritti fondamentali) e il Garante europeo della protezione dei dati. A complemento di queste riunioni, è stato richiesto il parere dell'Agenzia per i diritti fondamentali ed è stata organizzata una visita al centro tecnico di eu-LISA, a Strasburgo.

Posizione dei relatori

I relatori accolgono favorevolmente le proposte della Commissione che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE. I cittadini dell'Unione si aspettano che l'Unione europea sia in grado di gestire efficacemente le questioni riguardanti l'asilo e la migrazione nonché le frontiere esterne e che faccia fronte alle attuali minacce alla sicurezza interna. La crisi dei rifugiati e la serie di attentati terroristici verificatisi negli ultimi anni hanno messo in luce l'urgente necessità di rafforzare la condivisione delle informazioni pertinenti. Affrontare tali questioni è importante per preservare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema dell'Unione in materia di migrazione e asilo, nelle misure di sicurezza dell'UE e nelle sue capacità di gestire le frontiere esterne.

I relatori concordano inoltre con la Commissione sul fatto che le opportunità offerte dall'interoperabilità quale misura volta a migliorare la sicurezza e la protezione delle frontiere esterne devono conciliarsi con l'obbligo di garantire che le ingerenze nei diritti fondamentali eventualmente generate dal nuovo contesto di interoperabilità si limitino a quanto strettamente necessario per rispondere effettivamente alle finalità di interesse generale perseguite, nel rispetto del principio di proporzionalità. Gli emendamenti proposti rispecchiano attentamente tale conciliazione. I relatori ritengono inoltre che le componenti dell'interoperabilità offrano l'opportunità di rafforzare la protezione dei diritti fondamentali, ad esempio garantendo la corretta identificazione delle persone in buona fede e combattendo la frode di identità.

L'istituzione dell'interoperabilità migliora la gestione delle frontiere esterne attraverso la realizzazione di un accesso rapido, agevole ed efficiente ai sistemi di informazione dell'Unione. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non aumentare il numero dei compiti che le guardie di frontiera devono assolvere. I relatori hanno presentato diverse proposte per raggiungere tale obiettivo: in primo luogo, sulle guardie di frontiera non dovrebbe gravare un rigoroso obbligo di intervenire in caso di collegamento giallo in sede di verifica in seconda linea. La decisione dovrebbe spettare alle guardie di frontiera, che hanno una formazione su come identificare le frodi di identità. In secondo luogo, il portale di ricerca europeo (ESP) dovrebbe fornire immediatamente risposte alle guardie di frontiera quando i sistemi sottostanti forniscono una risposta; non dovrebbe attendere di aver completato la raccolta di tutte le risposte provenienti dai sistemi sottostanti prima di presentarle alle guardie di frontiera. In terzo luogo, è opportuno dare risalto alla necessità di formare adeguatamente le guardie di frontiera sull'uso del sistema di verifica manuale che sarà introdotto dalla proposta.

I relatori hanno inserito un articolo distinto che sottolinea la necessità che tutte le componenti dell'interoperabilità consentano un accesso rapido, continuato, efficace e controllato servendosi delle migliori tecnologie disponibili, in modo da garantire tempi di risposta in linea con le esigenze operative. Molte delle operazioni quotidiane delle guardie di frontiera, dei funzionari di polizia, degli operatori del servizio immigrazione o del personale consolare dipenderanno dal corretto funzionamento di queste componenti dell'interoperabilità. È pertanto essenziale garantire il corretto funzionamento delle componenti, tuttavia i relatori ritengono altrettanto importante realizzare un sistema di riserva in particolare per l'archivio comune di dati di identità (CIR) e per il portale di ricerca europeo (ESP). Il corretto funzionamento di tutte le componenti e dei sistemi sottostanti dipenderà da queste due componenti, pertanto è opportuno prevedere una struttura di riserva.

I relatori desiderano sottolineare che le componenti dell'interoperabilità non altereranno i sistemi sottostanti né le relative norme e procedure. Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero facilitare l'accesso, ma i diritti di accesso non saranno modificati dalla proposta. Sono stati presentati diversi emendamenti che chiariscono questo punto. Le uniche modifiche relative ai diritti di accesso riguardano l'accesso a fini di contrasto, dove la procedura a cascata è sostituita da un meccanismo "hit/no hit" (riscontro positivo/negativo). Ciò non solo ottimizza l'accesso ai sistemi sottostanti, ma garantisce anche che siano interrogate solo le banche dati che contengono informazioni pertinenti. I relatori hanno modificato la procedura nella proposta per assicurare che solo le autorità di contrasto autorizzate ad avere pieno accesso ai sistemi di informazione siano in grado di interrogare i sistemi attraverso la procedura "hit/no-hit".

La procedura consente inoltre alle autorità di polizia degli Stati membri eventualmente autorizzate dal diritto nazionale di utilizzare il CIR per identificare una persona durante una verifica d'identità. Secondo i relatori, la procedura di identificazione dovrebbe riflettere le prassi ordinarie negli Stati membri. Pertanto, sono stati presentati emendamenti che stabiliscono che, per identificare una persona, occorre innanzitutto ricorrere alle norme e alle procedure previste dal diritto nazionale, servendosi dei documenti di identità o di viaggio, prima di poter interrogare il CIR utilizzando i dati biometrici della persona in questione. Il CIR può essere interrogato al fine di identificare una persona solo se la persona è fisicamente presente.

Per rafforzare la capacità della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo di monitorare e valutare il funzionamento della proposta sono stati presentati ulteriori emendamenti al relativo articolo, in particolare per quanto riguarda l'uso del CIR a fini di identificazione e contrasto e per quanto concerne l'uso della banca dati Interpol attraverso l'ESP.

PARERE della commissione per i bilanci (20.6.2018)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione)
(COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD))

Relatore per parere: Bernd Kölmel

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie favorevolmente le due proposte di regolamento che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, adottate il 12 dicembre 2017. Entrambe le proposte mirano a superare le carenze strutturali nell'attuale architettura UE di gestione delle informazioni rendendo i sistemi di informazione interoperabili, ovvero in grado di scambiare dati e condividere informazioni. Il relatore condivide appieno il loro scopo, che è quello di assicurare un rapido accesso alle informazioni, anche da parte delle autorità di contrasto, rilevare le identità multiple e contrastare la frode di identità, facilitare le verifiche di identità dei cittadini di paesi terzi e agevolare la prevenzione, l'indagine o il perseguimento di reati gravi e del terrorismo.

Il presente parere riguarda la proposta relativa alla cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione, che mira a disciplinare l'accesso al sistema d'informazione Schengen quale attualmente disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, nonché a Eurodac e a ECRIS-TCN (il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi).

Il relatore concorda con la proposta di stabilire le seguenti quattro componenti dell'interoperabilità: un portale di ricerca europeo capace di interrogare simultaneamente tutti i sistemi pertinenti dell'UE nei settori della gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione, un servizio comune di confronto biometrico, un archivio comune di dati di identità e un rilevatore di identità multiple. Inoltre, accoglie con favore la proposta di istituire un archivio centrale di relazioni e statistiche per l'estrazione di dati statistici anonimi a fini strategici, operativi e di qualità dei dati.

La dotazione totale necessaria per il finanziamento di entrambe le proposte per un periodo di nove anni (2019-2027) è stimata a 461 milioni di EUR, di cui:

-  261,3 milioni di EUR a favore di eu-LISA per lo sviluppo e il mantenimento dei componenti dell'interoperabilità (di cui 23 milioni di EUR nel periodo 2019-2020);

-  136,3 milioni di EUR per gli Stati membri per coprire le modifiche dei loro sistemi nazionali (dal 2021);

-  48,9 milioni di EUR per Europol per coprire l'aggiornamento dei suoi sistemi informatici (di cui 9,1 milioni di EUR nel periodo 2019-2020);

-  4,8 milioni di EUR per Frontex per la fase di creazione del rilevatore di identità multiple (dal 2021);

-  2,0 milioni di EUR per CEPOL per realizzare la formazione per il personale operativo (di cui 100 000 EUR nel 2020);

-  7,7 milioni di EUR per la DG HOME per un aumento limitato del personale e i relativi costi durante il periodo di sviluppo (di cui 2 milioni di EUR nel periodo 2019-2020), che dovranno essere coperti a titolo della rubrica 5.

Il costo totale di 32,1 milioni di EUR per il 2019 e il 2020, a titolo della rubrica 3, sarà coperto nel quadro del vigente regolamento ISF-Frontiere, che dispone ancora di stanziamenti sufficienti; La dotazione proposta per il periodo dopo il 2020 è a fini illustrativi e non pregiudica i negoziati sul prossimo QFP, per il quale la Commissione ha adottato la sua proposta il 2 maggio 2018. Il relatore osserva con soddisfazione che non vi sono sovrapposizioni con le richieste di stanziamenti da altre recenti proposte legislative in tale ambito, in particolare concernenti l'ECRIS-TCN (il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi), la revisione del SIS II, EES, ETIAS, la rifusione Eurodac e la revisione del regolamento istitutivo di eu-LISA.

Il relatore osserva che i costi una tantum per la creazione del sistema imputabili agli Stati membri dovrebbero ammontare a 85,5 milioni di EUR e che la Commissione propone di rimborsare tutti i costi di integrazione sostenuti dagli Stati membri per poter monitorare i loro progressi nell'attuazione dei regolamenti in esame.

Il relatore ritiene che il costo stimato per il bilancio dell'UE sia giustificato e proporzionato e sottolinea che si prevede che la maggiore interoperabilità a livello di UE generi risparmi pari a circa 77,5 milioni di EUR l'anno, principalmente per i dipartimenti informatici degli Stati membri e le amministrazioni incaricate della gestione delle frontiere, della migrazione e dell'attività di contrasto. Tuttavia, il relatore esorta la Commissione, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL e gli Stati membri a garantire il massimo livello di efficienza dei costi possibile durante le fasi di sviluppo e operative. In particolare, si esorta eu-LISA a compiere ogni sforzo per evitare il superamento dei costi e ritardi in sede di definizione e attuazione della soluzione tecnica prescelta e a garantire un utilizzo ottimale del personale riassegnando al personale nuovi compiti mano a mano che i precedenti progetti giungono a completamento.

Per quanto riguarda le entrate, il relatore chiede alla Commissione di fornire quanto prima informazioni dettagliate sui contributi previsti dei paesi associati Schengen, che devono essere assimilati a entrate varie con destinazione specifica alla linea di bilancio relativa a eu-LISA (18 02 07).

Infine, il relatore rafforza una serie di disposizioni in materia di comunicazione e valutazione, al fine di consentire all'autorità di bilancio di seguire da vicino lo sviluppo e il funzionamento iniziale dei nuovi componenti dell'interoperabilità in vista di future decisioni di bilancio, in particolare nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2020.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento di una riserva centrale dell'UE per ciascuno dei sistemi di cui al paragrafo 1, se del caso, sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali e la loro connessione alle interfacce nazionali uniformi nonché per ospitare le interfacce nazionali uniformi sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali e la loro connessione alle interfacce nazionali uniformi nonché per ospitare e sviluppare ulteriormente le interfacce nazionali uniformi sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento — OPOCE: sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità. Una volta che lo sviluppo è completato, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.

2.  Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento — OPOCE: sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità. La relazione include una panoramica dell'andamento attuale dei costi e dell'evoluzione del progetto, una valutazione dell'impatto finanziario, nonché informazioni su eventuali problemi tecnici e sui rischi suscettibili di ripercuotersi sui costi complessivi del sistema a carico del bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 60.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  In caso di ritardo nel processo di sviluppo, il Parlamento europeo e il Consiglio sono immediatamente informati da eu-LISA dei motivi del ritardo, nonché del suo impatto finanziario e sul calendario.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Quattro anni dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, e successivamente ogni quattro anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico delle componenti dell'interoperabilità, compresa la loro sicurezza.

4.  Due anni dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità, e successivamente ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico delle componenti dell'interoperabilità, compresi la loro sicurezza e i loro costi.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Un anno dopo ogni relazione di eu-LISA la Commissione effettua una valutazione globale delle componenti, che comprende:

Sei mesi dopo ogni relazione di eu-LISA la Commissione effettua una valutazione globale delle componenti, che comprende:

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali;

(b)  un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali, come pure dei costi associati;

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  una valutazione delle eventuali implicazioni, incluso qualsiasi impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi di frontiera, e di quelle aventi un impatto sul bilancio dell'Unione.

(e)  una valutazione delle eventuali implicazioni, incluse quelle con un impatto sul flusso di traffico ai valichi di frontiera e quelle aventi un impatto sul bilancio dell'Unione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE (cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione)

Riferimenti

COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

28.2.2018

Relatore per parere

       Nomina

Bernd Kölmel

25.1.2018

Esame in commissione

17.5.2018

 

 

 

Approvazione

19.6.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

3

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Claudia Țapardel

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Martina Anderson, Auke Zijlstra

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Claudia Țapardel, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Martina Anderson

3

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE (cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione)

Riferimenti

COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – COM(2017)0794 – C8-0003/2018 – 2017/0352(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.6.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

28.2.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

28.2.2018

BUDG

28.2.2018

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

22.2.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Nuno Melo

1.2.2018

 

 

 

Esame in commissione

11.6.2018

3.9.2018

15.10.2018

 

Approvazione

15.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

9

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual, Esther de Lange, Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Karine Gloanec Maurin, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Ulrike Rodust, Massimiliano Salini, Tibor Szanyi

Deposito

19.10.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Gesine Meissner, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Arne Gericke, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Luis de Grandes Pascual, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Marijana Petir, Massimiliano Salini, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Pervenche Berès, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ulrike Rodust, Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer

9

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Eva Joly, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2018
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