RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois

22.10.2018 - (2018/2075(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Tadeusz Zwiefka

Procedura : 2018/2075(IMM)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0349/2018
Testi presentati :
A8-0349/2018
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois

(2018/2075(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Steeve Briois, trasmessa il 21 febbraio 2018 dal ministro francese della giustizia e delle libertà nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria (B-49 2018/00242) avviata nei confronti di Steeve Briois presso il Tribunale regionale di Nanterre su denuncia con costituzione di parte civile dell'associazione "Maison des Potes – Maison de l'Égalité" con l'accusa di istigazione pubblica alla discriminazione razziale o religiosa e comunicata in Aula il 28 maggio 2018;

–  avendo ascoltato Steeve Briois, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013[1],

–  visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, emendato dalla legge costituzionale del 4 agosto 1995 n. 95-880,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0349/2018),

A.   considerando che il procuratore generale presso la Corte di appello di Versailles ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Steeve Briois, deputato al Parlamento europeo, nell'ambito di un'azione legale per un presunto reato;

B.  considerando che la revoca dell'immunità di Steeve Briois si riferisce al presunto reato di istigazione pubblica alla discriminazione nazionale, razziale o religiosa mediante discorsi, scritti, immagini o mezzi di comunicazione elettronica al pubblico, reato previsto all'articolo 24, comma 8, all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 42 della legge del 29 luglio 1881, e dall'articolo 933, comma 3, della legge n. 82-652 del 29 luglio 1982 e punito dall'articolo 24, commi 8, 10, 11 e 12, della legge del 29 luglio 1881, e dall'articolo 121, comma 7, del codice penale francese;

C.  considerando che l'inchiesta giudiziaria contro Steeve Briois era stata avviata in seguito alla denuncia con costituzione di parte civile presentata dall'associazione "Maison des Potes - Maison de l'Égalité" il 22 maggio 2014;

D.  considerando che la denuncia riguardava dichiarazioni rese in un opuscolo dal titolo "Piccola guida del rappresentante eletto comunale del Front National", pubblicato il 19 settembre 2013 e postato sul sito web ufficiale della federazione del Front National il 30 novembre 2013, con cui si esortavano i candidati del Front National eletti come consiglieri comunali alle elezioni del 23 e del 30 marzo 2014 a raccomandare, nel corso della prima seduta del loro nuovo consiglio locale, di dare la precedenza ai cittadini francesi ("precedenza nazionale") al momento di assegnare alloggi di edilizia popolare,

E.   considerando che il diritto francese può attribuire responsabilità penale non solo all'autore materiale di una pubblicazione;

F.  considerando che, nel corso dell'indagine, gli investigatori sono stati informati dall'allora direttore delle pubblicazioni del Front National che la guida in questione era stata elaborata dai servizi del segretariato generale; che Steeve Briois ricopriva all'epoca il ruolo di segretario generale;

G.  considerando che, al fine di poter procedere all'udienza di prima comparizione di Steeve Briois sui fatti di cui alla requisitoria introduttiva, le autorità competenti hanno presentato la richiesta di revoca della sua immunità;

H.  considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

I.  considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese sancisce che nessun membro del Parlamento francese può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni;

J.  considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento francese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai deputati al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;

K.  considerando che Steeve Briois non era deputato al Parlamento europeo quando ha avuto luogo il presunto reato, segnatamente il 19 settembre e il 30 novembre 2013, ma che i materiali di presunto carattere offensivo potevano ancora essere consultati da chiunque desiderasse accedervi il 23 giugno e il 2 ottobre 2014;

L.  considerando che gli addebiti sono evidentemente scollegati dalla posizione di Steeve Briois come deputato al Parlamento europeo e riguardano invece attività a carattere nazionale o regionale, dal momento che le dichiarazioni erano indirizzate a potenziali membri del consiglio locale in vista delle elezioni locali celebrate il 23 e il 24 marzo 2014;

M.  considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

N.  considerando che non vi è motivo di sospettare che l'intenzione alla base dell'azione legale avviata in seguito alla denuncia di "Maison des potes — Maison de l'égalité" e presentata prima che il deputato occupasse il proprio seggio presso il Parlamento europeo, sia quella di ostacolare l'attività parlamentare di Steeve Briois (fumus persecutionis);

1.  decide di revocare l'immunità di Steeve Briois;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Ministero di giustizia della Repubblica francese e a Steeve Briois.

  • [1]  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

22.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2018
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