RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

26.10.2018 - (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Enrique Calvet Chambon


Procedura : 2017/0355(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0355/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0797),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0006/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati trasmessi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento svedese in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 5 luglio 2018[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0355/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce all'articolo 31 che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

(1)  La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce all'articolo 31 che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere pienamente conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Carta europea dei diritti sociali;

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Il principio 5 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione, che vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici, che i periodi di prova devono essere di durata ragionevole e che deve essere promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Esso stabilisce inoltre che deve essere garantita ai datori di lavoro la necessaria flessibilità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, conformemente alle legislazioni e ai contratti collettivi.

Motivazione

L'emendamento completa il riferimento al principio 5 del pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il principio 7 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che i lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova, e che hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata. Il principio 5 stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione, che vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici, che i periodi di prova sono di durata ragionevole e che è promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato.

(2)  Il principio 7 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che i lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova, che hanno il diritto di essere informati in merito ai motivi del licenziamento beneficiando di un termine di preavviso ragionevole e che hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata. Il principio 5 stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione, che vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici, che i periodi di prova sono di durata ragionevole e che è promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato, garantendo nel contempo ai datori di lavoro la flessibilità necessaria per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Il principio 7 stabilisce che i lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova, e che hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  L'istituzione del pilastro europeo dei diritti sociali non compromette la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e di gestire le proprie finanze pubbliche e non deve incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario degli stessi.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Dall'adozione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio33, i mercati del lavoro hanno subito profondi cambiamenti a causa degli sviluppi demografici e della digitalizzazione, per cui sono apparse nuove forme di lavoro subordinato che hanno favorito la creazione di posti di lavoro e la crescita del mercato del lavoro. Spesso le nuove forme di lavoro subordinato non sono regolari o stabili come i rapporti di lavoro tradizionali e portano a una minore prevedibilità per i lavoratori interessati, creando incertezza in merito alla protezione sociale e ai diritti applicabili. In questo mondo del lavoro in evoluzione, cresce l'esigenza che i lavoratori siano pienamente e tempestivamente informati per iscritto in merito alle condizioni essenziali del loro lavoro. Per inquadrare adeguatamente lo sviluppo di nuove forme di lavoro subordinato, dovrebbero essere riconosciuti ai lavoratori dell'Unione anche alcuni nuovi diritti minimi intesi a promuovere la sicurezza e la prevedibilità dei rapporti di lavoro e a consentire, al tempo stesso, che si realizzi una convergenza verso l'alto in tutti gli Stati membri e che venga salvaguardata l'adattabilità del mercato del lavoro.

(3)  Dall'adozione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, i mercati del lavoro hanno subito cambiamenti a causa degli sviluppi demografici e della digitalizzazione, per cui sono apparse nuove forme di lavoro subordinato che hanno favorito l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita del mercato del lavoro. Le nuove forme di lavoro subordinato possono distanziarsi molto dai rapporti di lavoro tradizionali in termini di prevedibilità e, in alcuni casi, possono portare a una minore prevedibilità per i lavoratori interessati, creando incertezza in merito alla protezione sociale e ai diritti applicabili e incoraggiando il ricorso a pratiche poco chiare o inique che generano instabilità nel mercato del lavoro. In questo mondo del lavoro in evoluzione, cresce l'esigenza che i lavoratori, a prescindere dal loro settore specifico, siano pienamente e tempestivamente informati per iscritto, in un formato per loro facilmente accessibile, in merito alle condizioni essenziali del loro lavoro. Per inquadrare adeguatamente lo sviluppo di nuove forme di lavoro subordinato, dovrebbero essere riconosciuti ai lavoratori dell'Unione anche alcuni nuovi diritti minimi intesi a promuovere la sicurezza e la prevedibilità dei rapporti di lavoro e a consentire, al tempo stesso, che si realizzi una convergenza verso l'alto in tutti gli Stati membri e che venga salvaguardata l'adattabilità del mercato del lavoro.

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33 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

33 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  È pertanto opportuno stabilire a livello dell'Unione prescrizioni minime relative, da un lato, alle informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, dall'altro, alle condizioni di lavoro applicabili a ciascun lavoratore, per garantire che tutti i lavoratori dell'Unione fruiscano di un livello adeguato di trasparenza e di prevedibilità per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro.

(5)  È pertanto opportuno rafforzare e stabilire a livello dell'Unione prescrizioni minime relative, da un lato, alle informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, dall'altro, alle condizioni di lavoro applicabili a ciascun lavoratore, per garantire che tutti i lavoratori dell'Unione, a prescindere dal loro status formale, fruiscano del livello più elevato possibile di trasparenza e di prevedibilità per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro, mantenendo al contempo una ragionevole flessibilità del lavoro subordinato non standard e salvaguardandone così i benefici per i lavoratori e i datori di lavoro.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere, per motivazioni oggettive, che talune disposizioni di cui al capo III siano adattate alle forze armate, alle autorità di polizia e ad altri servizi di emergenza.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  L'obiettivo della presente direttiva – promuovere un'occupazione più sicura e prevedibile garantendo nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro e l'accesso all'innovazione e migliorando le condizioni di vita e di lavoro – può essere realizzato rendendo più efficiente l'accesso di tutti i lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro, migliorando le condizioni di lavoro, in particolare dei lavoratori in forme di lavoro subordinato nuove e atipiche, attuando la legislazione in maniera più efficace e migliorando la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando nel contempo l'imposizione di oneri eccessivi a carico delle imprese di qualsiasi dimensione.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La Commissione ha avviato una consultazione in due fasi con le parti sociali allo scopo di migliorare l'ambito di applicazione e l'efficacia della direttiva 91/533/CEE nonché di ampliarne gli obiettivi introducendo nuovi diritti per i lavoratori, in conformità all'articolo 154 del trattato. Tra le parti sociali non c'è stato accordo circa l'avvio di negoziati su tali questioni. Tuttavia, come confermato dai risultati della consultazione pubblica aperta condotta per raccogliere i pareri dei vari portatori di interessi e dei cittadini, in questo settore è importante intervenire a livello dell'Unione aggiornando e adeguando l'attuale quadro giuridico.

(6)  La Commissione ha avviato una consultazione in due fasi con le parti sociali allo scopo di migliorare l'ambito di applicazione e l'efficacia della direttiva 91/533/CEE nonché di ampliarne gli obiettivi stabilendo nuovi diritti per i lavoratori, in conformità all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tra le parti sociali non c'è stato accordo circa l'avvio di negoziati su tali questioni. Tuttavia, alla luce dei risultati della consultazione pubblica aperta condotta per raccogliere i pareri dei vari portatori di interessi e dei cittadini, in questo settore è indispensabile intervenire a livello dell'Unione adeguando l'attuale quadro giuridico ai nuovi sviluppi.

Motivazione

"Stabilire" è un termine più corretto di "introdurre", vista la base giuridica della proposta.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per garantire l'efficacia dei diritti sanciti dal diritto dell'Unione, l'ambito di applicazione personale della direttiva 91/533/CEE dovrebbe essere aggiornato. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito criteri per determinare la condizione di lavoratore34 che risultano adeguati per determinare l'ambito di applicazione personale della presente direttiva. La definizione di lavoratore all'articolo 2, paragrafo 1, si basa su questi criteri. Essi garantiscono un'attuazione uniforme dell'ambito di applicazione personale della direttiva, pur lasciando alle autorità e ai giudici nazionali il compito di applicarla a situazioni specifiche. I lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri.

(7)  Per garantire l'efficacia dei diritti sanciti dal diritto dell'Unione, l'ambito di applicazione personale della direttiva 91/533/CEE dovrebbe essere aggiornato. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea (la "Corte di giustizia") ha stabilito criteri per determinare la condizione di lavoratore34 che risultano adeguati per determinare l'ambito di applicazione personale della presente direttiva.

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34 Sentenze del 3 luglio 1986, Deborah Lawrie, causa C-66/85; del 14 ottobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, causa C-428/09; del 9 luglio 2015, Balkaya, causa C-229/14; del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten, causa C-413/13 e del 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, causa C-216/15.

34 Sentenze del 3 luglio 1986, Deborah Lawrie, causa C-66/85; del 14 ottobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, causa C-428/09; del 9 luglio 2015, Balkaya, causa C-229/14; del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten, causa C-413/13 e del 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, causa C-216/15.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Gli Stati membri mantengono il diritto di definire chi è un lavoratore ai fini del diritto e della prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che a tutte le persone fisiche che, per un certo periodo di tempo, forniscono prestazioni a favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima in cambio di una retribuzione siano riconosciuti i diritti di cui alla presente direttiva, posto che gli Stati membri abbiano la libertà di stabilire la forma in cui è recepito l'ambito di applicazione personale della presente direttiva.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  I lavoratori autonomi che non soddisfano i criteri di cui alla presente direttiva non rientrano nel suo ambito di applicazione.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)  I criteri stabiliti dalla Corte di giustizia per determinare la condizione di lavoratore garantiscono un'attuazione uniforme dell'ambito di applicazione personale della presente direttiva, pur lasciando alle autorità e ai giudici nazionali il compito di applicarla a situazioni specifiche. I lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i liberi professionisti, i tirocinanti e gli apprendisti soddisfano tali criteri a condizione che rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Alla luce del crescente numero di lavoratori esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 91/533/CEE sulla base di deroghe accordate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1 di tale direttiva, è necessario sostituire tali deroghe con la possibilità per gli Stati membri di non applicare le disposizioni della direttiva a un rapporto di lavoro inferiore o uguale a 8 ore totali in un periodo di riferimento di un mese. Questa deroga non incide sulla definizione di lavoratore di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

(8)  Alla luce del crescente numero di lavoratori esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 91/533/CEE sulla base di deroghe accordate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1 di tale direttiva, è necessario sostituire tali deroghe con la possibilità per gli Stati membri di non applicare le disposizioni della direttiva a un rapporto di lavoro inferiore o uguale a 8 ore totali in un periodo di riferimento di un mese.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Vista l'imprevedibilità del lavoro a chiamata, compresi i contratti a zero ore, la deroga di 8 ore al mese non dovrebbe essere usata per i rapporti di lavoro in cui non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

soppresso

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Diverse persone fisiche o giuridiche possono, nella pratica, assumere le funzioni e le responsabilità di un datore di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare con maggiore precisione le persone considerate totalmente o in parte responsabili dell'esecuzione degli obblighi che la presente direttiva prevede per i datori di lavoro, purché tutti gli obblighi siano assolti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme specifiche per esimere le persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro per lavoratori domestici presso il nucleo familiare dall'obbligo di prendere in considerazione le richieste di passaggio a un'altra forma di lavoro subordinato e di rispondervi, dall'obbligo di fornire la formazione obbligatoria gratuita e dalla partecipazione al meccanismo di ricorso basato su presunzioni favorevoli in caso di informazioni mancanti nella dichiarazione scritta.

(10)  Diverse persone fisiche o giuridiche o altre entità possono, nella pratica, assumere le funzioni e le responsabilità di un datore di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare con maggiore precisione le persone considerate totalmente o in parte responsabili dell'esecuzione degli obblighi che la presente direttiva prevede per i datori di lavoro, purché tutti gli obblighi siano assolti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero, previa consultazione delle parti sociali, poter adeguare le norme specifiche riguardanti l'obbligo di prendere in considerazione le richieste di passaggio a un'altra forma di lavoro subordinato e di rispondervi, e quelle concernenti la formazione obbligatoria gratuita per le persone che agiscono in qualità di datori di lavoro per lavoratori domestici presso il loro nucleo familiare.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme specifiche per esimere le persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro per lavoratori domestici presso il nucleo familiare dai requisiti stabiliti nella presente direttiva, prendere in considerazione le richieste di passaggio a un'altra forma di lavoro subordinato e rispondervi, fornire una formazione obbligatoria gratuita e prevedere meccanismi di ricorso basati su presunzioni favorevoli in caso di informazioni mancanti nella documentazione che deve essere fornita al lavoratore a norma della presente direttiva.

Motivazione

La situazione specifica delle persone fisiche che agiscono in qualità di datore di lavoro per lavoratori domestici giustifica l'esclusione.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  La direttiva 91/533/CEE ha introdotto un elenco minimo di elementi essenziali in merito ai quali i lavoratori devono essere informati per iscritto. È necessario adattare tale elenco per tenere conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e in particolare della diffusione di forme di lavoro subordinato non standard.

(11)  La direttiva 91/533/CEE ha introdotto un elenco minimo di elementi essenziali in merito ai quali i lavoratori devono essere informati per iscritto. È necessario adattare tale elenco minimo di elementi essenziali, che può essere ampliato dagli Stati membri, per tenere conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e in particolare della diffusione di forme di lavoro subordinato non standard.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le informazioni sull'orario di lavoro dovrebbero essere coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio35 e includere informazioni su pause, riposi quotidiani e settimanali e durata delle ferie retribuite.

(12)  Le informazioni sull'orario di lavoro dovrebbero essere coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio35 e includere informazioni su pause, riposi quotidiani e settimanali e durata delle ferie retribuite garantendo in tal modo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

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35 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

35 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Le informazioni da fornire sulla retribuzione dovrebbero includere tutti gli elementi della retribuzione, compresi i contributi in denaro o in natura, percepiti direttamente o indirettamente dal lavoratore per il suo lavoro. La comunicazione di tali informazioni non dovrebbe pregiudicare la libertà del datore di lavoro di prevedere ulteriori elementi della retribuzione quali i pagamenti una tantum. Il fatto che elementi della retribuzione dovuti a norma di legge o di un contratto collettivo non siano stati inclusi in tali informazioni non dovrebbe costituire un motivo per non fornirli al lavoratore.

(13)  Le informazioni da fornire sulla retribuzione dovrebbero includere tutti gli elementi della retribuzione, compresi i contributi in denaro o in natura, il pagamento del lavoro straordinario, i premi e altre prestazioni, percepiti direttamente o indirettamente dal lavoratore per il suo lavoro. La comunicazione di tali informazioni non dovrebbe pregiudicare la libertà del datore di lavoro di prevedere ulteriori elementi della retribuzione quali i pagamenti una tantum. Il fatto che elementi della retribuzione dovuti a norma di legge o di un contratto collettivo non siano stati inclusi in tali informazioni non dovrebbe costituire un motivo per non fornirli al lavoratore.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Se a causa della natura dell'impiego non è possibile indicare una programmazione del lavoro fissa, i lavoratori dovrebbero essere informati in merito alle modalità di determinazione della loro programmazione del lavoro, comprese le fasce orarie in cui possono essere chiamati a lavorare e la durata minima del preavviso che dovrebbero ricevere.

(14)  Se a causa della natura dell'impiego, per esempio con un contratto a chiamata o un rapporto di lavoro analogo, non è possibile indicare una giornata o una settimana di lavoro normale, i datori di lavoro dovrebbero informare i lavoratori in merito alle modalità di determinazione dei loro incarichi di lavoro, comprese le fasce orarie in cui possono essere chiamati a lavorare e la durata minima del preavviso che devono ricevere.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Le informazioni sui sistemi di sicurezza sociale dovrebbero comprendere, ove pertinente, le prestazioni di malattia, di maternità e assimilate, le prestazioni parentali, di paternità, di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità, di disoccupazione, di prepensionamento o familiari. Le informazioni da fornire sulla protezione sociale a carico del datore di lavoro dovrebbero comprendere, ove pertinente, la copertura da parte di regimi di pensione complementare ai sensi della direttiva 98/49/CE del Consiglio36 e della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio37.

(15)  Le informazioni sui sistemi di sicurezza sociale dovrebbero comprendere informazioni sulle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi e la prova della registrazione presso le autorità di sicurezza sociale, laddove rientri tra le responsabilità del datore di lavoro. Ove pertinente, dovrebbero comprendere informazioni riguardanti le prestazioni di malattia, di maternità e assimilate, le prestazioni parentali, di paternità, di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità, di disoccupazione, di prepensionamento, familiari o le prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali. Le informazioni da fornire sulla protezione sociale a carico del datore di lavoro dovrebbero comprendere, ove pertinente, la copertura da parte di regimi di pensione complementare ai sensi della direttiva 98/49/CE del Consiglio36 e della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio37.

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36 Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

36 Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

37 Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

37 Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  I lavoratori dovrebbero avere il diritto di essere informati dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro. Le pertinenti informazioni dovrebbero pertanto pervenire loro al più tardi il primo giorno di lavoro.

(16)  I lavoratori dovrebbero avere il diritto di essere informati dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro per iscritto, su carta o in formato elettronico, all'inizio del rapporto di lavoro. Le informazioni di base dovrebbero pertanto pervenire loro per iscritto al più tardi il primo giorno del rapporto di lavoro. Nel caso delle microimprese, dovrebbe essere possibile prorogare il termine per fornire le informazioni di base fino a un massimo di sette giorni. Le stesse informazioni dovrebbero essere fornite oralmente il primo giorno del rapporto di lavoro. Tali termini non dovrebbero andare oltre la durata del contratto.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Per aiutare i datori di lavoro a fornire informazioni tempestive, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di modelli a livello nazionale e di pertinenti informazioni sufficientemente complete sul quadro giuridico applicabile. Tali modelli possono essere ulteriormente elaborati a livello settoriale o locale dalle autorità nazionali e dalle parti sociali.

(17)  Per aiutare i datori di lavoro a fornire informazioni tempestive, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di modelli a livello nazionale e di pertinenti informazioni sufficientemente complete sul quadro giuridico applicabile. Tali modelli dovrebbero essere ulteriormente elaborati a seguito della consultazione delle parti sociali.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I lavoratori distaccati o in missione all'estero dovrebbero ricevere informazioni supplementari specifiche per la loro situazione. Per incarichi di lavoro successivi in più Stati membri o paesi terzi, ad esempio nel settore del trasporto internazionale su strada, tali informazioni possono essere raggruppate per più incarichi prima della prima partenza e successivamente modificate in caso di variazioni. Se i lavoratori sono considerati distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38, è inoltre opportuno che siano informati del sito web nazionale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante dove possono reperire le informazioni pertinenti sulle condizioni di lavoro applicabili alla loro situazione. Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, questi obblighi si applicano se la durata del periodo di lavoro all'estero è superiore a quattro settimane consecutive.

(18)  I lavoratori distaccati o in missione all'estero dovrebbero ricevere informazioni supplementari specifiche per la loro situazione. Per incarichi di lavoro successivi in più Stati membri o paesi terzi, tali informazioni possono essere raggruppate per più incarichi prima della prima partenza e successivamente modificate in caso di variazioni. Se i lavoratori sono considerati distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38 o di altra normativa settoriale, è inoltre opportuno che siano informati del sito web nazionale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante dove possono reperire le informazioni pertinenti sulle condizioni di lavoro applicabili alla loro situazione. Salvo altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato membro che disciplina il rapporto di lavoro, questi obblighi si applicano se la durata del periodo di lavoro all'estero è superiore a quattro settimane consecutive.

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__________________

38 Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

38 Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  I periodi di prova consentono ai datori di lavoro di verificare che i lavoratori siano idonei alla posizione per la quale sono stati assunti fornendo al contempo ai lavoratori il sostegno e la formazione. Tali periodi possono essere caratterizzati da una minore protezione contro il licenziamento. L'ingresso nel mercato del lavoro o la transizione verso una nuova posizione non dovrebbe implicare un lungo periodo di insicurezza. Come stabilito nel pilastro europeo dei diritti sociali, i periodi di prova dovrebbero pertanto essere di durata ragionevole. Un cospicuo numero di Stati membri ha fissato la durata massima generale dei periodi di prova in un intervallo compreso tra tre e sei mesi, che dovrebbe essere considerato ragionevole. I periodi di prova possono essere di durata superiore a sei mesi se ciò è giustificato dalla natura dell'impiego, come nel caso di posizioni dirigenziali, e se ciò è nell'interesse del lavoratore, come nel caso di malattia prolungata o nel contesto di misure specifiche per la promozione dell'occupazione a tempo indeterminato, in particolare per i lavoratori giovani.

(19)  I periodi di prova consentono ai datori di lavoro di verificare che i lavoratori siano idonei alla posizione per la quale sono stati assunti fornendo al contempo ai lavoratori il sostegno e la formazione. I periodi di prova consentono ai lavoratori di verificare che l'impiego sia conforme alle sue aspettative, competenze e abilità. Tali periodi possono essere caratterizzati da una minore protezione contro il licenziamento. L'ingresso nel mercato del lavoro o la transizione verso una nuova posizione non dovrebbe implicare un lungo periodo di insicurezza. Come stabilito nel pilastro europeo dei diritti sociali, i periodi di prova dovrebbero pertanto essere di durata ragionevole. Un cospicuo numero di Stati membri ha fissato la durata massima generale dei periodi di prova in un intervallo compreso tra tre e sei mesi, che dovrebbe essere considerato ragionevole. I periodi di prova possono, in via eccezionale, essere di durata superiore a sei mesi se ciò è giustificato dalla natura dell'impiego, come nel caso di posizioni dirigenziali, se gli Stati membri non legano la tutela del lavoro, compresa la protezione contro il licenziamento e gli esuberi, ai periodi di prova, o nel contesto di misure specifiche per la promozione dell'occupazione a tempo indeterminato, ma non dovrebbero in ogni caso superare i nove mesi. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i periodi di prova siano prolungati, fatto salvo l'accordo iniziale tra il lavoratore e il datore di lavoro, qualora il lavoratore sia stato assente in maniera continuativa dal lavoro a causa di malattia o congedo prolungati, in modo da consentire al lavoratore di dimostrare che le sue abilità sono in linea con i compiti richiesti e di consentire al datore di lavoro di verificare l'idoneità del lavoratore per tali compiti. Non dovrebbe essere possibile in nessun caso prorogare unilateralmente il periodo di prova.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  I datori di lavoro non dovrebbero vietare ai lavoratori di accettare impieghi di altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro prestato ai primi, entro i limiti di cui alla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio39.Le clausole di incompatibilità, intese come una restrizione al lavoro per specifiche categorie di datori di lavoro, possono essere necessarie per motivi obiettivi, quali la protezione dei segreti aziendali o la prevenzione dei conflitti di interessi.

(20)  I datori di lavoro non dovrebbero vietare o ostacolare l'accesso dei lavoratori a impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro prestato ai primi, né imporre sanzioni ai lavoratori per averlo fatto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali impieghi rientrino nei limiti di cui alla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.39 Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, dovrebbero stabilire condizioni per l'utilizzo delle restrizioni di incompatibilità, intese come restrizioni al lavoro per specifiche categorie di datori di lavoro per motivi obiettivi, quali la salute e la sicurezza del lavoratore, la protezione della riservatezza aziendale del datore di lavoro, l'integrità del servizio pubblico o la prevenzione dei conflitti di interessi.

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39 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

39 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  I lavoratori la cui programmazione del lavoro è in gran parte variabile dovrebbero beneficiare di una prevedibilità minima del lavoro se la programmazione del lavoro è determinata principalmente dal datore di lavoro, sia direttamente, ad esempio mediante l'assegnazione di incarichi di lavoro, che indirettamente, ad esempio chiedendo al lavoratore di rispondere alle richieste dei clienti.

(21)  I lavoratori con contratti a chiamata o forme di rapporti di lavoro analoghe nelle quali la programmazione del loro lavoro è interamente o in gran parte variabile dovrebbero beneficiare di un livello minimo di stabilità e prevedibilità sul lavoro.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Un preavviso minimo ragionevole, inteso come il periodo di tempo tra il momento in cui un lavoratore è informato in merito a un nuovo incarico di lavoro e il momento in cui inizia l'incarico, costituisce un altro elemento necessario di prevedibilità del lavoro per i rapporti di lavoro con una programmazione del lavoro variabile o in gran parte determinata dal datore di lavoro. La durata del periodo di preavviso può variare in funzione delle esigenze dei settori, purché sia garantita nel contempo un'adeguata protezione dei lavoratori. Questa disposizione fa salva la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio40.

(23)  Un preavviso minimo ragionevole, inteso come il periodo di tempo tra il momento in cui un lavoratore è informato in merito a un nuovo incarico di lavoro e il momento in cui inizia l'incarico, costituisce un altro elemento necessario di prevedibilità del lavoro per i rapporti di lavoro con una programmazione del lavoro imprevedibile. La durata del periodo di preavviso può variare in funzione delle esigenze e delle prassi dei settori, purché sia garantita nel contempo l'adeguata protezione dei lavoratori. Questa disposizione fa salva la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio40.

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40 Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

40 Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  I lavoratori dovrebbero avere la possibilità di rifiutare un incarico di lavoro se questo non rientra nelle ore e nei giorni di riferimento o non è stato notificato entro il termine di preavviso minimo, senza subire conseguenze negative per averlo rifiutato. I lavoratori dovrebbero avere la possibilità di accettare l'incarico di lavoro, se lo desiderano.

(24)  I lavoratori dovrebbero avere la possibilità di rifiutare un incarico di lavoro se questo non rientra nelle ore e nei giorni di riferimento o non è stato notificato entro il termine di preavviso minimo, senza subire conseguenze negative per averlo rifiutato. I lavoratori dovrebbero avere la possibilità di accettare l'incarico di lavoro, se lo desiderano. Se, dopo aver accettato l'incarico di lavoro, il lavoratore non è in grado di completare il lavoro perché il lavoro è cancellato dal datore di lavoro e il lavoratore non è responsabile, il lavoratore dovrebbe mantenere il suo diritto alla retribuzione per l'incarico di lavoro.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  Quando non esistono misure giuridiche per evitare gli abusi derivanti dall'uso di contratti a chiamata e forme analoghe di rapporti di lavoro, gli Stati membri dovrebbero, previa consultazione delle parti sociali secondo modalità che tengono conto delle esigenze di specifici settori e/o categorie di lavoratori, introdurre misure intese a garantire una maggiore prevedibilità per i contratti a chiamata o forme analoghe di rapporti di lavoro.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter)  Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i datori di lavoro che si avvalgono regolarmente di una programmazione del lavoro variabile e di ore/giorni di riferimento variabili forniscano, su richiesta, informazioni pertinenti alle autorità competenti. Dovrebbero inoltre far sì che, dopo un certo periodo di tempo, la media di ore lavorative considerata normale per un rapporto di lavoro costituisca il numero minimo garantito di ore retribuite.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Nei casi in cui i datori di lavoro hanno la possibilità di offrire contratti di lavoro a tempo pieno o a tempo indeterminato a lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard, dovrebbe essere promossa una transizione verso forme di lavoro subordinato più sicure. I lavoratori dovrebbero poter chiedere un'altra forma di lavoro subordinato più prevedibile e sicura, se disponibile, e ricevere una risposta scritta dal datore di lavoro che tenga conto delle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore.

(25)  Nei casi in cui i datori di lavoro hanno la possibilità di offrire contratti di lavoro a tempo pieno o a tempo indeterminato a lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard, dovrebbe essere promossa una transizione verso forme di lavoro subordinato più sicure, conformemente ai principi proclamati nel pilastro europeo dei diritti sociali. I lavoratori dovrebbero poter chiedere un'altra forma di lavoro subordinato più prevedibile e sicura, se disponibile, e ricevere una risposta scritta debitamente motivata dal datore di lavoro che tenga conto delle esigenze e delle possibilità del datore di lavoro e del lavoratore.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  I lavoratori, compresi quelli in congedo prolungato, dovrebbero essere informati in merito a qualsiasi promozione interna e/o posto vacante disponibile nell'impresa o nello stabilimento al fine di incoraggiare l'avanzamento delle loro carriere professionali.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter)  La presente direttiva integra le direttive 97/81/CE, 1999/70/CE e 2008/104/CE del Consiglio per quanto riguarda il passaggio da una forma di lavoro subordinato a un'altra.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Se i datori di lavoro sono tenuti a norma di legge o di contratti collettivi a erogare una formazione ai lavoratori per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, è importante garantire che tale formazione sia erogata con equità e includa i lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard. I costi di questa formazione non dovrebbero essere a carico del lavoratore né trattenuti o dedotti dalla retribuzione del lavoratore.

(26)  Se i lavoratori sono tenuti, su richiesta dei datori di lavoro o a norma della legislazione dell'Unione o nazionale, di contratti collettivi o di norme interne, a seguire corsi di formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, è importante garantire che tale formazione sia erogata con equità e includa i lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard. I costi di questa formazione non dovrebbero essere a carico del lavoratore né trattenuti o dedotti dalla retribuzione del lavoratore. La formazione dovrebbe, salvo casi debitamente giustificati, svolgersi durante l'orario di lavoro. Il lavoratore dovrebbe conservare il diritto di essere retribuito nel corso della sua formazione. Tale obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria ai lavoratori per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, a condizione che la legge, un contratto collettivo o norme interne non impongano al datore di lavoro di fornire tale formazione.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)  Le parti sociali sono nella posizione migliore per trovare soluzioni che rispondano alle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, e per questo dovrebbe essere attribuito loro un ruolo importante nell'attuazione della presente direttiva.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Le parti sociali possono ritenere che, in particolari settori o situazioni, per perseguire lo scopo della presente direttiva siano più appropriate disposizioni diverse rispetto alle norme minime di cui al capo III della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter consentire alle parti sociali di stipulare contratti collettivi che modificano le disposizioni contenute in tale capo, a condizione che il livello generale di protezione dei lavoratori non sia abbassato.

(27)  Le parti sociali possono ritenere che, in particolari settori o situazioni, sia possibile adeguare, integrare o migliorare disposizioni diverse se a norma del capo III della presente direttiva esse sono più appropriate a perseguire lo scopo della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto incentivare le parti sociali a stipulare contratti collettivi che applicano le disposizioni contenute in tale capo o a osservare gli accordi esistenti, a condizione che il livello generale di protezione dei lavoratori continui ad essere rispettato e siano soddisfatti i requisiti minimi di cui alla presente direttiva.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Negli Stati membri in cui esiste un elevato livello di organizzazione, sia tra i lavoratori che tra i datori di lavoro, e in cui le parti sociali, in quanto rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, hanno la responsabilità primaria di regolamentare le condizioni lavorative sul mercato del lavoro, le parti sociali dovrebbero disporre di piena autorità in merito alla possibilità di concludere contratti collettivi.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  La consultazione sul pilastro europeo dei diritti sociali ha evidenziato la necessità di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di lavoro al fine di garantirne l'efficacia. Per quanto riguarda la direttiva 91/533/CEE, la valutazione REFIT41 ha confermato che l'efficacia della direttiva potrebbe essere migliorata mediante meccanismi di applicazione rafforzati. Secondo la valutazione, i sistemi di ricorso basati unicamente sulle domande di risarcimento del danno sono meno efficaci di quelli che prevedono anche sanzioni (come gli importi forfettari o la perdita della licenza) per i datori di lavoro che non rilasciano le dichiarazioni scritte. È inoltre emerso che i lavoratori subordinati raramente presentano ricorso durante il rapporto di lavoro e ciò compromette l'obiettivo di fornire la dichiarazione scritta per garantire che i lavoratori siano informati sugli elementi essenziali del loro rapporto di lavoro. È pertanto necessario introdurre disposizioni relative all'applicazione che garantiscano l'uso di presunzioni favorevoli, qualora non vengano fornite le informazioni sul rapporto di lavoro, oppure l'uso di una procedura amministrativa nell'ambito della quale il datore di lavoro possa essere tenuto a fornire le informazioni mancanti e subisca sanzioni in caso di non conformità. Tale ricorso dovrebbe seguire una procedura in virtù della quale al datore di lavoro è comunicato che mancano alcune informazioni ed egli dispone di 15 giorni per fornire informazioni complete e corrette.

(28)  La consultazione sul pilastro europeo dei diritti sociali ha evidenziato la necessità di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di lavoro al fine di garantirne l'efficacia. La valutazione della direttiva 91/533/CEE condotta nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, REFIT41, ha confermato che l'efficacia della legislazione dell'Unione in materia di lavoro potrebbe essere migliorata mediante meccanismi di applicazione rafforzati. Secondo la valutazione, i sistemi di ricorso basati unicamente sulle domande di risarcimento del danno sono meno efficaci di quelli che prevedono anche sanzioni (come gli importi forfettari o la perdita della licenza) per i datori di lavoro che non rilasciano le dichiarazioni scritte. È inoltre emerso che i lavoratori subordinati raramente presentano ricorso durante il rapporto di lavoro e ciò compromette l'obiettivo di fornire la dichiarazione scritta, che consiste nel garantire che i lavoratori siano informati sugli elementi essenziali del loro rapporto di lavoro. È pertanto necessario introdurre disposizioni relative all'applicazione che garantiscano l'uso di presunzioni favorevoli, qualora non vengano fornite le informazioni sul rapporto di lavoro, e l'uso di una procedura nell'ambito della quale il datore di lavoro sia tenuto a fornire le informazioni mancanti e possa subire sanzioni in caso di non conformità. Tali presunzioni favorevoli possono comprendere la presunzione che il lavoratore ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non vi è un periodo di prova o che il lavoratore ha una posizione a tempo pieno, qualora le rispettive informazioni siano mancanti. Tale ricorso dovrebbe seguire una procedura in virtù della quale il lavoratore o un terzo, come i rappresentanti dei lavoratori o altra entità o autorità competente, comunica al datore di lavoro che mancano alcune informazioni ed egli dispone di 15 giorni per fornire informazioni complete e corrette.

__________________

__________________

41 SWD(2017)205 final, pag. 26.

41 SWD(2017)205 final, pag. 26.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)  Dal momento che l'effettiva attuazione delle norme dell'Unione è importante per i cittadini europei, è necessario un sistema solido, efficiente ed efficace per garantire che gli Stati membri applichino, attuino e facciano rispettare pienamente la legislazione dell'Unione e istituiscano adeguati sistemi di ricorso. In particolare, in caso di licenziamenti collettivi i lavoratori dovrebbero beneficiare di tale sistema. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire ai sindacati di chiedere azioni rappresentative intese a tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(34)  Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, comprese ammende. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una compensazione appropriata e proporzionata. Le sanzioni finanziarie dovrebbero essere aumentate in funzione del numero di violazioni da parte del datore di lavoro o dell'entità del ritardo del datore di lavoro nel fornire i documenti al lavoratore.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  Gli Stati membri dovrebbero garantire che i lavoratori abbiano accesso alla protezione sociale, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 ter)  Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i lavoratori con una programmazione del lavoro interamente o in gran parte variabile o con ore/giorni di riferimento variabili abbiano accesso alla tutela della sicurezza e della salute.

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, lasciando così impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. I diritti acquisiti a norma del quadro giuridico in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può essere utilizzata per ridurre i diritti esistenti stabiliti dall'attuale legislazione nazionale o dell'Unione in materia, né può costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione offerto ai lavoratori nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(36)  La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, lasciando così impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. I diritti acquisiti a norma del quadro giuridico in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può essere utilizzata per ridurre i diritti esistenti stabiliti dall'attuale legislazione nazionale o dell'Unione in materia, né può costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione offerto ai lavoratori nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché si impedisca l'introduzione di contratti a zero ore o di tipi analoghi di contratti di lavoro.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Gli Stati membri sono pertanto invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni.

(37)  Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di microimprese e piccole e medie imprese, la cui importanza dovrebbe essere misurata sulla base della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 20031 bis o di qualunque atto successivo che sostituisce tale raccomandazione. Gli Stati membri sono pertanto invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni.

 

__________________

 

1 bis GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.

(38)  Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali nell'attuazione della presente direttiva e fornire loro tutti i mezzi necessari perché tale coinvolgimento sia efficace.

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis)  Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organi nazionali di ispezione sul lavoro applichino la presente direttiva. Dovrebbero essere forniti a tali organi nazionali un coordinamento a livello di Unione e una formazione specifica per facilitare l'applicazione.

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Lo scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione più sicura e prevedibile e garantendo nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro.

1.  Lo scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione più trasparente e prevedibile e garantendo nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro.

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell'Unione.

2.  La presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell'Unione. Tali diritti si applicano a una persona fisica che, per un certo periodo di tempo, fornisce prestazioni a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima in cambio di una retribuzione nel caso di un rapporto di dipendenza o subordinazione tra le due persone. Le persone che non soddisfano tali criteri non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che tutte le persone cui si applica la presente direttiva possano utilizzare in modo efficace tali diritti minimi nel quadro del diritto o della prassi nazionale, compresi gli accordi collettivi.

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I lavoratori autonomi che non soddisfano i criteri di cui alla presente direttiva non rientrano nel suo ambito di applicazione.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi stabiliti nella presente direttiva ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia di durata inferiore o uguale a 8 ore totali in un periodo di riferimento di un mese. È considerato nel calcolo delle 8 ore il tempo di lavoro prestato a tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo o una stessa entità o vi appartengono.

soppresso

Motivazione

I lavoratori dovrebbero godere tutti degli stessi diritti.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri possono determinare quali persone sono responsabili dell'esecuzione degli obblighi per i datori di lavoro previsti dalla presente direttiva, purché tutti gli obblighi siano assolti. Essi possono inoltre decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la direttiva 2008/104/CE.

5.  Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono determinare quali persone sono responsabili dell'esecuzione degli obblighi per i datori di lavoro previsti dalla presente direttiva, purché tutti gli obblighi siano assolti. Essi possono inoltre decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la direttiva 2008/104/CE.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli Stati membri possono prevedere, per motivazioni oggettive e, ove opportuno, previa consultazione delle parti sociali, che talune disposizioni di cui al capo III siano adattate, se del caso, alle forze armate, alle autorità di polizia e ad altri servizi di emergenza.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 14, lettera a), alle persone fisiche che appartengono a un nucleo familiare per il quale viene svolto lavoro.

6.  Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono decidere di adeguare gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 14, lettera a), alle persone che agiscono in qualità di datori di lavoro all'interno di un nucleo familiare per il quale viene svolto lavoro.

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Definizioni

Definizioni

1.  Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1.  Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a)  "lavoratore", una persona fisica che, per un certo periodo di tempo, fornisce prestazioni a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima in cambio di una retribuzione;

 

b)  "datore di lavoro", una o più persone fisiche o giuridiche che sono direttamente o indirettamente parte di un rapporto di lavoro con un lavoratore;

 

c)  "rapporto di lavoro", il rapporto lavorativo esistente tra i lavoratori e i datori di lavoro sopra definiti;

a)  "rapporto di lavoro", il rapporto lavorativo esistente tra i lavoratori e i datori di lavoro;

d)  "programmazione del lavoro", la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro;

b)  "programmazione del lavoro", la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro;

e)  "ore e giorni di riferimento", le fasce orarie di giorni specificati durante le quali può essere svolto lavoro su richiesta del datore di lavoro.

c)  "ore e giorni di riferimento", le fasce orarie di giorni specificati durante le quali può essere svolto lavoro.

2.  Ai fini della presente direttiva i termini "microimpresa", "piccola impresa" e "media impresa" hanno il significato enunciato nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese43 o in qualunque atto successivo che sostituisce tale raccomandazione.

2.  Ai fini della presente direttiva i termini "microimpresa", "piccola impresa" e "media impresa" hanno il significato enunciato nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese43 o in qualunque atto successivo che sostituisce tale raccomandazione.

________________________________

__________________________________

43 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

43 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Trasmissione di informazioni

 

Il datore di lavoro trasmette a ciascun lavoratore le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, per iscritto, su supporto cartaceo o, purché siano accessibili al lavoratore, ne sia confermata la ricezione da quest'ultimo e possano essere conservate e stampate, su supporto elettronico.

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  le identità delle parti del rapporto di lavoro;

a)  le identità delle parti del rapporto di lavoro, ivi compresi almeno i nomi e cognomi, gli indirizzi e, se del caso, i rappresentanti legali;

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;

b)  il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro; se il lavoratore svolge la propria attività in diversi luoghi, le misure e le disposizioni adottate per consentire a quest'ultimo di giungere nei diversi luoghi di lavoro, nonché la procedura e la notifica;

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  se si tratta di un rapporto di lavoro temporaneo, la data di fine o la durata prevista dello stesso;

e)  se si tratta di un rapporto di lavoro temporaneo, la data di fine o la durata prevista dello stesso e, in caso di lavoratori tramite agenzia interinale, il nome dell'impresa utilizzatrice;

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  eventuali diritti alla formazione riconosciuti dal datore di lavoro;

g)  eventuali diritti alla formazione che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere in virtù del diritto dell'Unione o nazionale e dei contratti collettivi applicabili, o conformemente alla politica generale di formazione del datore di lavoro;

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o, nell'impossibilità di fornire questa indicazione all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione delle ferie;

h)  la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o, nell'impossibilità di fornire questa indicazione all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione del diritto alle ferie;

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  la procedura, compresa la durata del periodo di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata del periodo di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione del periodo di preavviso;

i)  la procedura, compresa la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione dei periodi di preavviso, nonché i requisiti relativi alla forma della dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro e il termine da rispettare per la presentazione del ricorso contro la cessazione del rapporto di lavoro;

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)  l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi, nonché la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;

j)  l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi indicati separatamente, come i premi, la retribuzione del lavoro straordinario, i pagamenti in natura o altri diritti, nonché la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)  se la programmazione del lavoro è interamente o in gran parte non variabile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione;

k)  la durata della normale giornata o settimana di lavoro e, se del caso, le condizioni relative al lavoro al di fuori della normale giornata o settimana di lavoro, comprese le condizioni relative ai cambiamenti di turno e al lavoro straordinario, nonché il preavviso ragionevole e la retribuzione di tale lavoro;

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera l – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

l)  se la programmazione del lavoro è interamente o in gran parte variabile, il principio che la programmazione del lavoro è variabile, l'ammontare delle ore retribuite garantite, la retribuzione del lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite e, se la programmazione del lavoro è interamente o in gran parte determinata dal datore di lavoro:

l)  qualora la programmazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte variabile, il datore di lavoro informa il lavoratore in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera l – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  il principio che la programmazione del lavoro è variabile, il numero delle ore retribuite garantite e la retribuzione del lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera l – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  la durata minima del preavviso che il lavoratore riceve prima dell'inizio di un incarico;

ii)  il periodo minimo di preavviso che il lavoratore riceve prima dell'inizio di un incarico e il termine per l'annullamento dell'incarico da parte del datore di lavoro dopo l'accettazione da parte del lavoratore;

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m)  i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore; se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione dell'istituzione o dell'organo paritetico competente nel cui ambito questi sono stati stipulati;

m)  i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore; se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione dell'istituzione o dell'organo paritetico competente nel cui ambito questi sono stati stipulati, nonché gli eventuali periodi di validità;

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis)  i recapiti dei rappresentanti dei lavoratori e/o dei sindacati;

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

n bis)  laddove rientri tra le responsabilità del datore di lavoro, la prova della registrazione presso le istituzioni di sicurezza sociale di cui alla lettera n).

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da f) a k) e lettera n), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da f) a k) e lettera n), possono, se del caso, essere accompagnate da un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché ai tirocinanti siano fornite tutte le informazioni necessarie in merito al loro piano di formazione e di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro e la durata del tirocinio, tutte le retribuzioni e prestazioni retributive, qualora ve ne siano, i diritti e i doveri in materia di lavoro, le informazioni e le funzioni del rispettivo supervisore del tirocinio, nonché gli obiettivi e le metodologie di valutazione e avanzamento ad essi applicabili.

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  La durata minima ragionevole del preavviso che il lavoratore riceve prima dell'inizio di un incarico, a norma del paragrafo 2, lettera l), è stabilita, se del caso, dagli Stati membri previa consultazione delle parti sociali.

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di un documento al più tardi il primo giorno del rapporto di lavoro. Il documento può essere fornito e trasmesso per via elettronica purché sia facilmente accessibile al lavoratore e possa essere conservato e stampato.

1.  Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f), da i) a l), e lettera n bis), sono fornite individualmente al lavoratore per iscritto, al più tardi il primo giorno del rapporto di lavoro.

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Le altre informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono fornite al lavoratore per iscritto entro sette giorni lavorativi dall'inizio del rapporto di lavoro.

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Il termine stabilito al paragrafo 1 bis non va oltre la durata del contratto.

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri predispongono modelli e formati per il documento di cui al paragrafo 1 e li mettono a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale e tramite altri mezzi idonei.

2.  Gli Stati membri predispongono, previa consultazione delle parti sociali, modelli e formati per il documento di cui al paragrafo 1 e li mettono a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale e tramite altri mezzi idonei.

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti destinati alle imprese e ai cittadini dell'Unione.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti destinati alle imprese, ai sindacati e ai cittadini dell'Unione.

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le modifiche che riflettono semplicemente una modifica delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi o degli accordi intervenuti nelle aziende a livello di commissione interna possono essere notificate mediante rinvio alla loro versione aggiornata.

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni supplementari per i lavoratori distaccati o in missione all'estero

Informazioni supplementari per i lavoratori in missione all'estero

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora a un lavoratore sia richiesto di lavorare in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dallo Stato membro in cui lavora abitualmente, il documento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sia fornito prima della sua partenza e comprenda almeno le seguenti informazioni supplementari:

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora a un lavoratore sia richiesto di lavorare in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dallo Stato membro in cui lavora abitualmente, il datore di lavoro fornisca il documento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, prima della partenza del lavoratore, documento che comprende almeno le seguenti informazioni supplementari:

Emendamento    86

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la sua durata;

a)  il paese o i paesi nonché il luogo o i luoghi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la sua durata prevista;

Emendamento    87

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  se del caso, le prestazioni in denaro o in natura inerenti all'incarico, che nel caso dei lavoratori distaccati contemplati dalla direttiva 96/71/CE comprendono indennità specifiche per il distacco, e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

c)  se del caso, le prestazioni in denaro o in natura inerenti all'incarico, che nel caso dei lavoratori distaccati contemplati dalla direttiva 96/71/CE comprendono indennità specifiche per il distacco, e modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  se del caso, le condizioni che disciplinano il rimpatrio del lavoratore.

d)  le condizioni che disciplinano il rimpatrio del lavoratore.

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento a specifiche disposizioni legislative o regolamentari e agli atti amministrativi o statutari o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate, purché tali contratti collettivi siano facilmente accessibili al lavoratore.

Emendamento    90

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane consecutive.

4.  Salvo altrimenti disposto dalle leggi degli Stati membri che disciplinano i contratti di lavoro, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane consecutive.

Emendamento    91

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova, tale periodo non sia superiore a sei mesi, comprese eventuali proroghe.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova, tale periodo non sia superiore a sei mesi. Nel caso di contratti a tempo determinato per un periodo inferiore a 12 mesi, il periodo di prova non è superiore al 25% della durata prevista del contratto. In caso di rinnovo del contratto, il rapporto di lavoro non è assoggettato a un nuovo periodo di prova. È considerato nel calcolo del periodo di prova il tempo di lavoro prestato presso una stessa impresa, uno stesso gruppo o una stessa entità.

Emendamento    92

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore.

2.  Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale e previa consultazione delle parti sociali, periodi di prova di durata superiore, ma che non può eccedere i nove mesi,se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego, come nel caso di posizioni dirigenziali, o se il periodo di prova non è legato alla tutela del lavoro.

 

L'eventuale periodo di prova non ostacola la maturazione dei diritti dei lavoratori conformemente al diritto nazionale.

 

Durante il periodo di prova, i lavoratori godono dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Emendamento    93

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri possono prevedere una proroga dei periodi di prova, fatto salvo l'accordo iniziale tra il lavoratore e il datore di lavoro, qualora il lavoratore sia stato assente in maniera continuativa dal lavoro a causa di malattia o congedo prolungati, in modo da consentire sia al datore di lavoro che al lavoratore di verificare se l'impiego soddisfa le rispettive aspettative ed esigenze. Non è possibile in nessun caso prorogare unilateralmente il periodo di prova.

Emendamento    94

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro non vietino ai lavoratori di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori della programmazione del lavoro stabilita con i primi.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro non vietino, sanzionino od ostacolino l'accesso dei lavoratori a impieghi presso altri datori di lavoro o non impongano sanzioni ai lavoratori per averlo fatto.

Emendamento    95

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri garantiscono che i lavoratori con più di un rapporto di lavoro siano soggetti alle prescrizioni minime globali di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

________________________________

 

1bis Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Emendamento    96

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I datori di lavoro possono tuttavia stabilire condizioni di incompatibilità qualora tali limitazioni siano giustificate da motivi legittimi quali la protezione dei segreti aziendali e la prevenzione dei conflitti di interessi.

2.  Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono stabilire condizioni per l'uso delle restrizioni di incompatibilità da parte dei datori di lavoro, in particolare restrizioni al lavoro per specifiche categorie di datori di lavoro sulla base di motivi obiettivi e fondati, quali la salute e la sicurezza, la protezione della riservatezza aziendale, l'integrità del servizio pubblico o la prevenzione dei conflitti di interessi.

Emendamento    97

Proposta di direttiva

Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la programmazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte variabile e interamente o in gran parte determinata dal datore di lavoro, il datore di lavoro possa chiedere al lavoratore di lavorare solo:

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la programmazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte variabile, al lavoratore non sia imposto di lavorare a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

Emendamento    98

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  se il lavoro è svolto entro ore di riferimento e giorni di riferimento predeterminati, stabiliti per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera l), punto i), e

a)  se il lavoro è svolto entro ore di riferimento e giorni di riferimento predeterminati, stabiliti per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera l), punto i), e

Emendamento    99

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  se il lavoratore è informato dal datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera l), punto ii).

b)  se il datore di lavoro informa il lavoratore di un incarico con un preavviso ragionevole, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera l), punto ii). Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, stabiliscono tale preavviso.

Emendamento    100

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Quando una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.

Emendamento    101

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Se il datore di lavoro annulla un incarico dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera l), punto ii), il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le ore di lavoro a cui si applicava il preavviso.

Gli Stati membri possono stabilire il termine di cui al primo comma dopo aver consultato le parti sociali.

La retribuzione di cui al primo comma non è subordinata a un incarico di lavoro futuro.

Emendamento    102

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Misure complementari volte a garantire una maggiore prevedibilità per i contratti a chiamata

 

1.  Gli Stati membri possono vietare qualsiasi rapporto di lavoro che non preveda un ammontare minimo prestabilito di ore retribuite garantite prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

 

2.  Quando non esistono misure giuridiche per evitare gli abusi derivanti dall'uso di contratti a chiamata, in particolare quando un rapporto di lavoro non prevede un ammontare minimo prestabilito di ore retribuite garantite, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali secondo modalità che tengono conto delle esigenze di specifici settori e/o categorie di lavoratori, introducono le seguenti misure:

 

i)  una prescrizione che il datore di lavoro fornisca alle autorità competenti motivi obiettivi per l'utilizzo di tali contratti, accompagnati da un limite temporale complessivo efficace inferiore a sei mesi per l'utilizzo di tale contratto nei confronti del lavoratore interessato;

 

ii)  a partire da sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, una presunzione relativa dell'esistenza di un contratto di lavoro che prevede per i sei mesi seguenti almeno il 75% delle ore lavorate durante i sei mesi precedenti, indipendentemente dalla loro distribuzione per mese.

Emendamento    103

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori con un'anzianità di almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro possano chiedere una forma di lavoro subordinato con condizioni di lavoro più prevedibili e sicure, se disponibile.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori con un periodo di servizio ininterrotto di almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro o in seguito al completamento di un eventuale periodo obbligatorio di formazione o di prova ricevano una risposta motivata scritta se chiedono il passaggio a una forma di lavoro subordinato più prevedibile, se disponibile. È considerato nel calcolo del servizio ininterrotto di sei mesi il tempo di lavoro prestato a tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo o una stessa entità o vi appartengono. Gli Stati membri possono limitare la frequenza di tali risposte.

Emendamento    104

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il datore di lavoro fornisce una risposta scritta entro un mese dalla richiesta. Per quanto attiene alle persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro e alle micro, piccole o medie imprese, gli Stati membri possono prevedere una proroga del termine a non più di tre mesi e consentire una risposta orale a una successiva richiesta simile presentata dallo stesso lavoratore se la motivazione della risposta rimane invariata riguardo alla situazione del lavoratore.

2.  Il datore di lavoro tiene in debito conto la richiesta e fornisce una risposta scritta debitamente motivata entro un mese dalla richiesta. Per quanto attiene alle persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro e alle microimprese, gli Stati membri possono prevedere una risposta orale a una successiva richiesta simile presentata dallo stesso lavoratore se la motivazione della risposta rimane invariata riguardo alla situazione del lavoratore.

Emendamento    105

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il presente articolo lascia impregiudicate le direttive 97/81/CE, 99/70/CE e 2008/104/CE.

Emendamento    106

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Informazioni sui posti interni vacanti

 

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i lavoratori, compresi quelli in congedo prolungato, siano informati in merito a qualsiasi procedura di promozione interna o posto vacante disponibile nell'impresa o nello stabilimento al fine di incoraggiare l'avanzamento delle loro carriere professionali. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale effettuato tramite posta elettronica od online o affisso opportunamente all'interno dell'impresa o dei locali del datore di lavoro.

Emendamento    107

Proposta di direttiva

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Formazione

Formazione obbligatoria

Emendamento    108

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i datori di lavoro siano tenuti, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale o dei pertinenti contratti collettivi, ad erogare ai lavoratori formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale sono stati assunti, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore.

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i lavoratori siano obbligati, durante il rapporto di lavoro, anche prima dell'inizio del lavoro effettivo, dai loro datori di lavoro o in virtù della legislazione dell'Unione o nazionale, dei pertinenti contratti collettivi o di regolamenti interni, a seguire una formazione obbligatoria ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale sono stati assunti o che viene richiesto dal datore di lavoro in relazione all'impiego in questione, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore.

Emendamento    109

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Salvo casi debitamente giustificati, la formazione è impartita durante l'orario di lavoro. Essa è conteggiata nell'orario di lavoro. Il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione, come se avesse lavorato.

Emendamento    110

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di concludere contratti collettivi, in conformità alla normativa o alla prassi nazionale, che, nel rispetto della protezione generale dei lavoratori, stabiliscano disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che differiscono da quelle di cui agli articoli da 7 a 11.

Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali ad aumentare o mantenere un elevato livello di funzionamento del dialogo sociale per rafforzare il loro ruolo e negoziare, concludere e applicare contratti collettivi al livello appropriato o per mantenere tali contratti, in conformità della normativa e della prassi nazionali.

Emendamento    111

Proposta di direttiva

Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale o settoriale di negoziare, concludere e applicare contratti collettivi al livello appropriato, di stabilire disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che adattino, integrino o migliorino le disposizioni di cui al capo III, purché siano conformi alle prescrizioni minime stabilite nella presente direttiva, o di mantenere i contratti collettivi esistenti laddove rispettino il livello generale di protezione dei lavoratori.

Emendamento    112

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Parità di retribuzione

 

Gli Stati membri assicurano che il principio della parità di retribuzione, termini e condizioni si applichi a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro situazione occupazionale. Gli Stati membri assicurano l'eliminazione della discriminazione in relazione a tutti gli aspetti e a tutte le condizioni della retribuzione nonché ai termini e alle condizioni di impiego; la situazione occupazionale non è pertinente.

Emendamento    113

Proposta di direttiva

Articolo 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore non abbia ricevuto a tempo debito i documenti o parte dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6, e il datore di lavoro non abbia regolarizzato detta omissione entro 15 giorni dalla notifica della stessa, si applichi uno dei seguenti sistemi:

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore non abbia ricevuto a tempo debito i documenti o parte dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6, e il datore di lavoro non abbia regolarizzato detta omissione entro 15 giorni dalla notifica della stessa, si applichino entrambi i seguenti sistemi:

Emendamento    114

Proposta di direttiva

Articolo 14 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli definite dallo Stato membro. il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli definite dallo Stato membro. Qualora le informazioni fornite non abbiano compreso le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), f), k) o l), le presunzioni favorevoli comprendono la presunzione che il lavoratore ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non vi è un periodo di prova o che il lavoratore ha una posizione a tempo pieno, rispettivamente. I datori di lavoro hanno la possibilità di confutare le presunzioni; oppure

a)  il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli definite dallo Stato membro. il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli definite dallo Stato membro. Qualora le informazioni fornite non abbiano compreso le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), f), k) o l), le presunzioni favorevoli comprendono la presunzione che il lavoratore ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non vi è un periodo di prova o che il lavoratore ha una posizione a tempo pieno, rispettivamente. I datori di lavoro hanno la possibilità di confutare le presunzioni; e

Emendamento    115

Proposta di direttiva

Articolo 14 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il lavoratore ha la possibilità di sporgere tempestivamente denuncia a un'autorità competente. Se l'autorità competente ritiene che la denuncia sia giustificata, ordina al datore di lavoro interessato di fornire le informazioni mancanti. Se il datore di lavoro non fornisce le informazioni mancanti entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine, l'autorità ha facoltà di imporre un'appropriata sanzione amministrativa, anche qualora il rapporto di lavoro sia cessato. I datori di lavoro hanno la possibilità di presentare un ricorso amministrativo contro la decisione che impone la sanzione. Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.

b)  il lavoratore ha la possibilità di sporgere tempestivamente denuncia a un'autorità competente e ricevere una risposta adeguata entro tempi ragionevoli. Se l'autorità competente ritiene che la denuncia sia giustificata, ordina al datore di lavoro interessato di fornire le informazioni mancanti. Se il datore di lavoro non fornisce le informazioni mancanti entro il termine imposto dall'autorità competente, l'autorità ha facoltà di imporre un'appropriata sanzione amministrativa, anche qualora il rapporto di lavoro sia cessato. I datori di lavoro hanno la possibilità di presentare un ricorso amministrativo contro la decisione che impone la sanzione. Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.

Emendamento    116

Proposta di direttiva

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Primato dei fatti

 

La determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro si fonda sui fatti correlati all'effettiva prestazione di lavoro e non si basa sul modo in cui le parti descrivono il rapporto.

Emendamento    117

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori, compresi i lavoratori rappresentanti dei lavoratori, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro o da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o da un procedimento giudiziario promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui alla presente direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, compresi i lavoratori rappresentanti dei lavoratori o dei sindacati, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro o da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante dall'esercizio di un diritto di cui alla presente direttiva.

Emendamento    118

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e la preparazione di un licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti di cui alla presente direttiva.

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti di cui alla presente direttiva. Tali misure includono altresì il diritto al reintegro.

Emendamento    119

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti di cui alla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento o suo equivalente. Il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto.

2.  I lavoratori che, se del caso, al termine di un eventuale periodo di prova ritengono di essere stati licenziati o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti di cui alla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento o suo equivalente. Il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di ricorso contro il licenziamento sia sospeso fino a quando il lavoratore non abbia ricevuto una giustificazione scritta da parte del datore di lavoro.

Emendamento    120

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Gli Stati membri consentono ai sindacati di intentare azioni rappresentative finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori in relazione alla presente direttiva conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

__________________

 

1bis Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata) (GU L 110 dell'1.5.2009, p. 30).

Emendamento    121

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.  Se il datore di lavoro non fornisce i motivi giustificati del licenziamento o suo equivalente conformemente al paragrafo 2, si presume che il lavoratore sia stato licenziato per aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva. Le conseguenze giuridiche di qualsiasi licenziamento o preparazione di un licenziamento in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva sono nulle.

Emendamento    122

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Onere della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro

 

L'onere della prova dell'assenza di un rapporto di lavoro incombe alla persona fisica o giuridica identificabile come il datore di lavoro.

Emendamento    123

Proposta di direttiva

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono assumere la forma di ammenda. Esse possono anche consistere nel pagamento di un indennizzo.

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono assumere la forma di ammenda. Esse possono anche consistere nel pagamento di un indennizzo adeguato e proporzionato.

Emendamento    124

Proposta di direttiva

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Parità di trattamento

 

Gli Stati membri assicurano quanto segue:

 

a)  il principio della parità di retribuzione, termini e condizioni si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili;

 

b)  in assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali;

 

c)  è eliminata la discriminazione in relazione a tutti gli aspetti e a tutte le condizioni della retribuzione nonché ai termini e alle condizioni di impiego, indipendentemente dalla situazione occupazionale.

Emendamento    125

Proposta di direttiva

Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 ter

 

Accesso alla protezione sociale

 

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei lavoratori subordinati alla protezione sociale estendendo la copertura formale su base obbligatoria a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal loro tipo di rapporto di lavoro.

Emendamento    126

Proposta di direttiva

Articolo 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 quater

 

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i lavoratori con una programmazione del lavoro variabile e ore e giorni di riferimento variabili abbiano accesso a servizi o mezzi di protezione e di prevenzione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro adeguati alla natura del lavoro svolto.

Emendamento    127

Proposta di direttiva

Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni più favorevoli

Non regresso e disposizioni più favorevoli

Emendamento    128

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri.

1.  La presente direttiva e le misure adottate per darvi attuazione non costituiscono un motivo valido, né sono utilizzate o citate in alcun modo, per ridurre, compromettere o pregiudicare in qualsiasi Stato membro i diritti conferiti ai lavoratori nonché il livello generale di protezione ad essi riconosciuto all'interno di tale Stato membro dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

Emendamento    129

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri coinvolgono le parti sociali nell'attuazione della presente direttiva, in linea con la legge e la prassi nazionali, e garantiscono che tali parti dispongano dei mezzi necessari affinché tale coinvolgimento sia efficace.

Emendamento    130

Proposta di direttiva

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Ispezione e controllo

 

Gli Stati membri garantiscono lo svolgimento, da parte degli organismi nazionali o delle parti sociali, di ispezioni efficaci e adeguate per controllare e verificare il rispetto della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che tali organismi e parti sociali dispongano dei mezzi e di una formazione adeguata e specifica per effettuare tali ispezioni.

 

La Commissione promuove lo scambio di personale e la formazione e facilita e promuove iniziative riguardanti le migliori prassi, anche delle parti sociali a livello di Unione.

Emendamento    131

Proposta di direttiva

Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 ter

 

Agevolazione delle denunce

 

Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai lavoratori di presentare denuncia in caso di violazione dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva, o direttamente nei confronti del datore di lavoro o attraverso terzi designati dagli Stati membri, quali sindacati o altre associazioni o un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.

Emendamento    132

Proposta di direttiva

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

I diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano ai rapporti di lavoro esistenti a decorrere dal [data di entrata in vigore + 2 anni]. Tuttavia i datori di lavoro forniscono o completano i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6 solo su richiesta del lavoratore. L'assenza di tale richiesta non ha l'effetto di precludere ai lavoratori i diritti minimi stabiliti dalla presente direttiva.

I diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano ai rapporti di lavoro esistenti a decorrere dal [data di entrata in vigore + 2 anni]. Tuttavia i datori di lavoro forniscono o completano i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6 solo su richiesta del lavoratore o di un rappresentante per conto del lavoratore. L'assenza di tale richiesta non ha l'effetto di precludere ai lavoratori i diritti minimi stabiliti dalla presente direttiva.

Emendamento    133

Proposta di direttiva

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [data di entrata in vigore + 8 anni] la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello dell'Unione e tenendo conto dell'impatto sulle piccole e medie imprese, riesamina l'applicazione della presente direttiva per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

Entro il [data di entrata in vigore + cinque anni] la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello dell'Unione e tenendo conto dell'impatto sulle micro, piccole e medie imprese, riesamina l'applicazione della presente direttiva per proporre, se del caso, le modifiche e i miglioramenti necessari.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea è volta a sostituire la direttiva del 1991 sulle dichiarazioni scritte (direttiva 91/533/CEE) con un nuovo strumento che assicura trasparenza delle condizioni di lavoro per tutti i lavoratori e definisce un nuovo insieme specifico di diritti per migliorare la prevedibilità e la sicurezza delle condizioni di lavoro, in particolare per coloro che svolgono un lavoro atipico. La proposta si basa sui risultati della valutazione REFIT[1] della direttiva sulle dichiarazioni scritte, che ha messo in luce le carenze nell'ambito di applicazione e a livello di efficacia.

A norma dell'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ad aprile e settembre 2017 la Commissione ha avviato due cicli di consultazioni con le parti sociali europee. Gli incontri organizzati tra le parti sociali non hanno permesso l'avvio del processo di dialogo con l'obiettivo di stabilire relazioni contrattuali, ivi compresi accordi, sul tema, anche se tale possibilità è prevista dall'articolo 155 TFUE.

Vista l'importanza di rispettare gli impegni dell'Unione in materia di miglioramento delle condizioni di lavoro dei suoi cittadini, la Commissione ha adottato la proposta in esame il 21 dicembre 2017[2]. Sarebbe essenziale che il Parlamento e il Consiglio, i due colegislatori, raccogliessero la sfida e s'impegnassero a concludere un accordo su tali importanti sfide prima della fine del nostro mandato nel 2019, allo scopo di rispondere alle aspettative dei cittadini e contribuire al loro benessere.

La direttiva in esame persegue tre obiettivi: in primo luogo, essa presuppone uno sviluppo più efficace dei diritti riconosciuti nella proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente a Göteborg il 17 novembre 2017[3]. La direttiva mira, in particolare, a contribuire all'attuazione di diversi principi enunciati nel pilastro, segnatamente i principi 5 e 7 riguardanti, rispettivamente, posti di lavoro stabili e adattabili e le informazioni concernenti le condizioni di lavoro e la tutela in caso di licenziamento.

La direttiva in esame stabilisce alcuni diritti minimi universali per i cittadini e i lavoratori europei e risponde a una forte domanda sociale e al desiderio di avvicinare i cittadini all'UE facendo loro sentire che l'Europa è importante per loro e loro sono importanti per l'Europa. In particolare la proposta stabilisce la limitazione del periodo di prova a 6 mesi, a meno che non sia giustificato un periodo più lungo, il diritto di lavorare per altri datori di lavoro, il divieto delle cosiddette "clausole di esclusività" o "d'incompatibilità" o ancora il diritto a una maggiore prevedibilità dell'orario di lavoro per i lavoratori con orario variabile.

È evidente che occorre definire con precisione tali diritti universali minimi, lasciando la possibilità a ciascuno Stato membro che lo desideri di migliorarli e chiarendo che la loro applicazione pratica può essere realizzata solo a livello di singolo Stato membro.

Non si tratta solo di applicare il principio di sussidiarietà ma anche di seguire una logica pratica e volta al decentramento poiché ogni mercato del lavoro europeo è legato a secoli di cultura, a tessuti produttivi diversi, a circostanze finanziarie distinte e addirittura al clima.

Sarebbe assurdo pensare a un'omogeneizzazione; l'attuazione pratica si realizzerà tramite le normative di recepimento di ogni Stato membro.

Si segnala inoltre che il ruolo del dialogo sociale e i contratti collettivi sono nel DNA stesso dell'Europa sociale e che, quindi, un ruolo di maggiore importanza deve essere attribuito al dialogo sociale in tutte le sue forme per sviluppare, integrare, migliorare, applicare e rafforzare i diritti minimi a livello nazionale.

In secondo luogo, la direttiva contribuisce in tal modo, e in maniera significativa, all'istituzione di un quadro giuridico sociale in cui sviluppare la libera concorrenza e la piena mobilità dei cittadini, nonché la cosiddetta parità di condizioni. La libera mobilità dei lavoratori e dei cittadini è infatti un diritto fondamentale degli europei nonché uno strumento insostituibile per ridurre la disoccupazione e realizzare una convergenza economica e sociale.

Tuttavia l'Europa - che non può che essere un'Europa sociale - vuole che la mobilità e la libera concorrenza vengano realizzate rispettando i diritti fondamentali dei lavoratori e applicando gli stessi diritti minimi per tutti. Non è possibile ottenere una convergenza verso l'alto impedendo la mobilità e la concorrenza in termini di costi, ma occorre evitare che la concorrenza vada a scapito dei diritti sociali e del lavoro che sono essenziali per i lavoratori. L'Europa si è dotata di norme, talvolta molto dettagliate, per il buon funzionamento del mercato unico e per lo sviluppo delle quattro libertà di circolazione fondamentali.

È ora il momento di sviluppare norme minime riguardanti i rapporti di lavoro e i diritti dei lavoratori. In effetti, a 27 anni dalla direttiva del 1991 sulle dichiarazioni scritte, la direttiva in esame aggiorna e precisa tali norme. Senza il pieno sviluppo e il pieno esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori e senza norme minime comuni sulle condizioni di lavoro, non ci sarà un mercato unico completo e integrato.

Infine, è chiaro che la direttiva viene anche proposta per inquadrare non solo le nuove forme di lavoro, ma anche quelle attuali e quelle che si svilupperanno di pari passo all'eccezionale slancio che caratterizza le nuove tecnologie. In tal senso, la direttiva proposta risponde alle recenti risoluzioni del Parlamento che invitano la Commissione a rivederla allo scopo di tener conto delle nuove forme di occupazione e di garantire a ogni lavoratore un nucleo comune di diritti, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro[4].

È evidente che l'Europa vuole evitare ogni forma di sfruttamento e mancanza di protezione, incompatibili con il modello sociale europeo, che potrebbero interessare i lavoratori impiegati secondo una delle nuove forme di occupazione che sono, tra l'altro, più flessibili, creative e adattabili. Senza compromettere la loro dinamica di flessibilità (che spesso rappresenta un vantaggio anche per il lavoratore), né la loro adattabilità, tali nuove forme di occupazione dovranno rispettare i diritti minimi di informazione e trasparenza per il libero cittadino che cerca un'occupazione. La proposta di direttiva prevede che tutti i lavoratori dell'UE ricevano informazioni aggiornate e dettagliate sul rapporto di lavoro.

Si esprime inoltre soddisfazione per l'iniziativa della Commissione che precisa l'ambito di applicazione personale della direttiva introducendo una definizione della nozione di "lavoratore" basata sulla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) per determinare la condizione di lavoratore. L'ambito di applicazione sarà inoltre esteso riducendo la possibilità che gli Stati membri escludano i lavoratori in rapporti di lavoro di breve durata o occasionali.

  • [1] 1 Valutazione REFIT della direttiva sulle dichiarazioni scritte (direttiva 91/533/CEE), SWD(2017)205.
  • [2] 1 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, COM(2017)797 - 2017/0355 (COD).
  • [3]  Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo del diritti sociali, GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.
  • [4]  Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali. Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria.

PARERE della commissione giuridica (27.9.2018)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce all'articolo 31 che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

(1)  La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce all'articolo 31 che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere pienamente conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Carta europea dei diritti sociali;

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il principio 7 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che i lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova, e che hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata. Il principio 5 stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione, che vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici, che i periodi di prova sono di durata ragionevole e che è promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato.

(2)  Il principio 7 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che i lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova, che hanno il diritto di essere informati in merito ai motivi del licenziamento beneficiando di un termine di preavviso ragionevole e che hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata. Il principio 5 stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione, che vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici, che i periodi di prova sono di durata ragionevole e che è promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria affinché i datori di lavoro si adattino rapidamente ai cambiamenti del contesto economico.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Dall'adozione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio3, i mercati del lavoro hanno subito profondi cambiamenti a causa degli sviluppi demografici e della digitalizzazione, per cui sono apparse nuove forme di lavoro subordinato che hanno favorito la creazione di posti di lavoro e la crescita del mercato del lavoro. Spesso le nuove forme di lavoro subordinato non sono regolari o stabili come i rapporti di lavoro tradizionali e portano a una minore prevedibilità per i lavoratori interessati, creando incertezza in merito alla protezione sociale e ai diritti applicabili. In questo mondo del lavoro in evoluzione, cresce l'esigenza che i lavoratori siano pienamente e tempestivamente informati per iscritto in merito alle condizioni essenziali del loro lavoro. Per inquadrare adeguatamente lo sviluppo di nuove forme di lavoro subordinato, dovrebbero essere riconosciuti ai lavoratori dell'Unione anche alcuni nuovi diritti minimi intesi a promuovere la sicurezza e la prevedibilità dei rapporti di lavoro e a consentire, al tempo stesso, che si realizzi una convergenza verso l'alto in tutti gli Stati membri e che venga salvaguardata l'adattabilità del mercato del lavoro.

(3)  Dall'adozione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio3, i mercati del lavoro hanno subito profondi cambiamenti a causa degli sviluppi demografici e della digitalizzazione, per cui sono apparse nuove forme di lavoro subordinato, ma anche grazie a misure che adottano un approccio unilaterale al mercato del lavoro sul versante dell'offerta al fine di liberalizzare e deregolamentare i mercati del lavoro che hanno favorito il sorgere di nuovi modelli aziendali. Spesso le nuove forme di lavoro subordinato non sono regolari o stabili come i rapporti di lavoro tradizionali e portano a una minore prevedibilità per i lavoratori interessati, creando incertezza in merito alla protezione sociale e ai diritti applicabili incoraggiando il ricorso a pratiche poco chiare o inique che generano instabilità nel mercato del lavoro. In questo mondo del lavoro in evoluzione, cresce l'esigenza che i lavoratori, a prescindere dal loro settore particolare, siano pienamente informati il prima possibile per iscritto in merito alle condizioni essenziali del loro lavoro. Per inquadrare adeguatamente lo sviluppo di nuove forme di lavoro subordinato, dovrebbero essere riconosciuti ai lavoratori dell'Unione anche alcuni nuovi diritti minimi intesi a promuovere la sicurezza e la prevedibilità dei rapporti di lavoro e a consentire, al tempo stesso, che si realizzi una convergenza verso l'alto in tutti gli Stati membri e che venga salvaguardata l'adattabilità del mercato del lavoro.

__________________

__________________

3 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

3 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Ai sensi della direttiva 91/533/CEE, la maggioranza dei lavoratori nell'Unione ha il diritto di ricevere informazioni scritte sulle proprie condizioni di lavoro. Questa direttiva non si applica però a tutti i lavoratori dell'Unione. A ciò si aggiunge il fatto che sono emerse alcune lacune nella protezione delle nuove forme di lavoro subordinato introdotte in conseguenza degli sviluppi del mercato del lavoro fin dal 1991.

(4)  Ai sensi della direttiva 91/533/CEE, la maggioranza dei lavoratori nell'Unione ha il diritto di ricevere informazioni scritte sulle proprie condizioni di lavoro. Questa direttiva non si applica però a tutti i lavoratori dell'Unione. A ciò si aggiunge il fatto che sono emerse alcune lacune nella protezione delle nuove forme di lavoro subordinato introdotte in conseguenza degli sviluppi economici, sociali e del mercato del lavoro fin dal 1991.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  È pertanto opportuno stabilire a livello dell'Unione prescrizioni minime relative, da un lato, alle informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, dall'altro, alle condizioni di lavoro applicabili a ciascun lavoratore, per garantire che tutti i lavoratori dell'Unione fruiscano di un livello adeguato di trasparenza e di prevedibilità per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro.

(5)  È pertanto opportuno stabilire a livello dell'Unione standard minimi relativi, da un lato, alle informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, dall'altro, alle condizioni di lavoro applicabili a ciascun lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o dalla forma di rapporto di lavoro, per garantire che tutti i lavoratori dell'Unione fruiscano dello stesso livello adeguato di trasparenza, di sicurezza e di prevedibilità per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  L'obiettivo della presente direttiva - promuovere un'occupazione più sicura e prevedibile garantendo nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro e l'accesso all'innovazione e migliorando le condizioni di vita e di lavoro - può essere realizzato rendendo più efficiente l'accesso di tutti i lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro, migliorando le condizioni di lavoro in particolare dei lavoratori in forme di lavoro subordinato nuove e atipiche, attuando la legislazione in maniera più efficace e migliorando la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando nel contempo l'imposizione di oneri eccessivi a carico delle imprese di qualsiasi dimensione.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per garantire l'efficacia dei diritti sanciti dal diritto dell'Unione, l'ambito di applicazione personale della direttiva 91/533/CEE dovrebbe essere aggiornato. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito criteri per determinare la condizione di lavoratore4 che risultano adeguati per determinare l'ambito di applicazione personale della presente direttiva. La definizione di lavoratore all'articolo 2, paragrafo 1, si basa su questi criteri. Essi garantiscono un'attuazione uniforme dell'ambito di applicazione personale della direttiva, pur lasciando alle autorità e ai giudici nazionali il compito di applicarla a situazioni specifiche. I lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri.

(7)  Per garantire l'efficacia dei diritti sanciti dal diritto dell'Unione e la loro applicazione indiscriminata, l'ambito di applicazione personale della direttiva 91/533/CEE dovrebbe essere aggiornato. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito criteri per determinare la condizione di lavoratore4 che risultano adeguati per determinare l'ambito di applicazione personale della presente direttiva. La definizione di lavoratore all'articolo 2, paragrafo 1, deve basarsi sui criteri elaborati sia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea sia dall'OIL. Essi garantiscono un'attuazione uniforme dell'ambito di applicazione personale della direttiva, pur lasciando alle autorità e ai giudici nazionali il compito di applicarla a situazioni specifiche. I lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti e i ricercatori devono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri.

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4 Sentenze del 3 luglio 1986, Deborah Lawrie, causa C-66/85; del 14 ottobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, causa C-428/09; del 9 luglio 2015, Balkaya, causa C-229/14; del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten, causa C-413/13 e del 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, causa C-216/15.

4 Sentenze del 3 luglio 1986, Deborah Lawrie, causa C-66/85; del 14 ottobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, causa C-428/09; del 9 luglio 2015, Balkaya, causa C-229/14; del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten, causa C-413/13 e del 17 novembre 2016, Ruhrlandklinik, causa C-216/15.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  In linea con la raccomandazione n. 198 dell'OIL, laddove non sia possibile stabilire direttamente che il lavoro si svolge "sotto la direzione" altrui, la dipendenza economica dovrebbe essere considerata il principale criterio aggiuntivo per valutare se la persona è un lavoratore.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  In linea con la raccomandazione n. 198 dell'OIL, la determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro dovrebbe basarsi sui fatti relativi all'effettiva prestazione di lavoro e non sulla descrizione del rapporto da parte delle parti.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)  In linea con la raccomandazione n. 198 dell'OIL, dovrebbe essere automaticamente prevista una presunzione giuridica del fatto che un rapporto di lavoro esiste laddove siano presenti uno o più indicatori pertinenti.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Alla luce del crescente numero di lavoratori esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 91/533/CEE sulla base di deroghe accordate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1 di tale direttiva, è necessario sostituire tali deroghe con la possibilità per gli Stati membri di non applicare le disposizioni della direttiva a un rapporto di lavoro inferiore o uguale a 8 ore totali in un periodo di riferimento di un mese. Questa deroga non incide sulla definizione di lavoratore di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

soppresso

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Vista l'imprevedibilità del lavoro a chiamata, compresi i contratti a zero ore, la deroga di 8 ore al mese non dovrebbe essere usata per i rapporti di lavoro in cui non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

soppresso

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Diverse persone fisiche o giuridiche possono, nella pratica, assumere le funzioni e le responsabilità di un datore di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare con maggiore precisione le persone considerate totalmente o in parte responsabili dell'esecuzione degli obblighi che la presente direttiva prevede per i datori di lavoro, purché tutti gli obblighi siano assolti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme specifiche per escludere le persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro per lavoratori domestici presso il nucleo familiare dall'obbligo di prendere in considerazione le richieste di passaggio a un'altra forma di lavoro subordinato e di rispondervi, dall'obbligo di fornire la formazione obbligatoria gratuita e dalla partecipazione al meccanismo di ricorso basato su presunzioni favorevoli in caso di informazioni mancanti nella dichiarazione scritta.

(10)  Diverse persone fisiche o giuridiche possono, nella pratica, assumere le funzioni e le responsabilità di un datore di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare con maggiore precisione le persone considerate totalmente, in parte o congiuntamente responsabili dell'esecuzione degli obblighi che la presente direttiva prevede per i datori di lavoro, purché tutti gli obblighi siano assolti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. Se diverse persone fisiche e/o giuridiche sono responsabili in qualità di datore di lavoro, esse rispondono in solido.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  La direttiva 91/533/CEE ha introdotto un elenco minimo di elementi essenziali in merito ai quali i lavoratori devono essere informati per iscritto. È necessario adattare tale elenco per tenere conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e in particolare della diffusione di forme di lavoro subordinato non standard.

(11)  La direttiva 91/533/CEE ha introdotto un elenco minimo di elementi essenziali in merito ai quali i lavoratori devono essere informati per iscritto. È necessario adattare tale elenco minimo per tenere conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e in particolare della diffusione di forme di lavoro subordinato non standard. Gli Stati membri hanno il diritto di estendere questo elenco minimo conformemente alle esigenze nazionali.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le informazioni sull'orario di lavoro dovrebbero essere coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e includere informazioni su pause, riposi quotidiani e settimanali e durata delle ferie retribuite.

(12)  Le informazioni sull'orario di lavoro dovrebbero essere coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio35 e includere informazioni su pause, riposi quotidiani e settimanali e durata delle ferie retribuite garantendo in tal modo la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

__________________

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5 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

5 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Le informazioni da fornire sulla retribuzione dovrebbero includere tutti gli elementi della retribuzione, compresi i contributi in denaro o in natura, percepiti direttamente o indirettamente dal lavoratore per il suo lavoro. La comunicazione di tali informazioni non dovrebbe pregiudicare la libertà del datore di lavoro di prevedere ulteriori elementi della retribuzione quali i pagamenti una tantum. Il fatto che elementi della retribuzione dovuti a norma di legge o di un contratto collettivo non siano stati inclusi in tali informazioni non dovrebbe costituire un motivo per non fornirli al lavoratore.

(13)  Le informazioni da fornire sulla retribuzione dovrebbero includere, tra l'altro, tutti gli elementi della retribuzione, nonché la modalità di calcolo, compresi i contributi in denaro o in natura, percepiti direttamente o indirettamente dal lavoratore per il suo lavoro, il pagamento del lavoro straordinario, i premi e altre prestazioni come l'indennità di malattia. La comunicazione di tali informazioni non dovrebbe pregiudicare la libertà del datore di lavoro di prevedere ulteriori elementi della retribuzione quali i pagamenti una tantum. Il fatto che elementi della retribuzione dovuti a norma di legge o di un contratto collettivo non siano stati inclusi in tali informazioni non dovrebbe costituire un motivo per non fornirli al lavoratore.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Se a causa della natura dell'impiego non è possibile indicare una programmazione del lavoro fissa, i lavoratori dovrebbero essere informati in merito alle modalità di determinazione della loro programmazione del lavoro, comprese le fasce orarie in cui possono essere chiamati a lavorare e la durata minima del preavviso che dovrebbero ricevere.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Gli orari di lavoro dovrebbero essere organizzati secondo una visione economica e di produttività ma anche in un'ottica strettamente umana, nel senso che gli orari di lavoro dovrebbero essere progressivamente ridotti in modo da mettere a disposizione del lavoratore periodi più lunghi di tempo libero.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Le informazioni sui sistemi di sicurezza sociale dovrebbero comprendere, ove pertinente, le prestazioni di malattia, di maternità e assimilate, le prestazioni parentali, di paternità, di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità, di disoccupazione, di prepensionamento o familiari. Le informazioni da fornire sulla protezione sociale a carico del datore di lavoro dovrebbero comprendere, ove pertinente, la copertura da parte di regimi di pensione complementare ai sensi della direttiva 98/49/CE del Consiglio6 e della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7.

(15)  Le informazioni sui sistemi di sicurezza sociale dovrebbero comprendere, ove pertinente, almeno le prestazioni di malattia, di maternità e assimilate, le prestazioni parentali, di paternità, di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità, di disoccupazione, di prepensionamento o familiari e tutti gli altri rischi contemplati dal regolamento (CE) n. 883/2004. Le informazioni da fornire sulla protezione sociale a carico del datore di lavoro dovrebbero comprendere la copertura da parte di regimi di pensione complementare ai sensi della direttiva 98/49/CE del Consiglio6 e della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7.

__________________

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6 Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

6 Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

7 Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

7 Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  I lavoratori dovrebbero avere il diritto di essere informati dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro. Le pertinenti informazioni dovrebbero pertanto pervenire loro al più tardi il primo giorno di lavoro.

(16)  I lavoratori dovrebbero avere il diritto di essere informati dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro per iscritto dall'inizio del rapporto di lavoro. Le pertinenti informazioni dovrebbero pertanto pervenire loro al più tardi, se del caso, al momento della firma del contratto di lavoro e prima del primo giorno di lavoro.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Per aiutare i datori di lavoro a fornire informazioni tempestive, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di modelli a livello nazionale e di pertinenti informazioni sufficientemente complete sul quadro giuridico applicabile. Tali modelli possono essere ulteriormente elaborati a livello settoriale o locale dalle autorità nazionali e dalle parti sociali.

(17)  Per aiutare i datori di lavoro a fornire informazioni tempestive, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di modelli a livello nazionale e di pertinenti informazioni sufficientemente complete sul quadro giuridico applicabile. La Commissione europea dovrebbe assistere gli Stati membri nell'elaborazione di questi modelli al fine di evitare eventuali discrepanze tra i contenuti dei moduli nei vari Stati membri. Le autorità nazionali e le parti sociali possono specificare il contenuto di tali modelli a livello settoriale o locale, purché non si creino oneri amministrativi aggiuntivi, sproporzionati o eccessivi.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I lavoratori distaccati o in missione all'estero dovrebbero ricevere informazioni supplementari specifiche per la loro situazione. Per incarichi di lavoro successivi in più Stati membri o paesi terzi, ad esempio nel settore del trasporto internazionale su strada, tali informazioni possono essere raggruppate per più incarichi prima della prima partenza e successivamente modificate in caso di variazioni. Se i lavoratori sono considerati distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8, è inoltre opportuno che siano informati del sito web nazionale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante dove possono reperire le informazioni pertinenti sulle condizioni di lavoro applicabili alla loro situazione. Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, questi obblighi si applicano se la durata del periodo di lavoro all'estero è superiore a quattro settimane consecutive.

(18)  I lavoratori distaccati o in missione all'estero dovrebbero ricevere informazioni supplementari specifiche per la loro situazione. Per incarichi di lavoro successivi in più Stati membri o paesi terzi, ad esempio nel settore del trasporto internazionale su strada, tali informazioni possono essere raggruppate per più incarichi prima della prima partenza e successivamente modificate prima dell'inizio dell'incarico in questione o in caso di variazioni. Se i lavoratori sono considerati distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è inoltre opportuno che siano informati del sito web nazionale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante dove possono reperire le informazioni pertinenti sulle condizioni di lavoro applicabili alla loro situazione. I lavoratori distaccati all'estero devono essere informati nella lingua ufficiale dello Stato in cui è stato firmato il contratto iniziale di lavoro.

__________________

__________________

8 Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

8 Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  I periodi di prova consentono ai datori di lavoro di verificare che i lavoratori siano idonei alla posizione per la quale sono stati assunti fornendo al contempo ai lavoratori il sostegno e la formazione. Tali periodi possono essere caratterizzati da una minore protezione contro il licenziamento. L'ingresso nel mercato del lavoro o la transizione verso una nuova posizione non dovrebbe implicare un lungo periodo di insicurezza. Come stabilito nel pilastro europeo dei diritti sociali, i periodi di prova dovrebbero pertanto essere di durata ragionevole. Un cospicuo numero di Stati membri ha fissato la durata massima generale dei periodi di prova in un intervallo compreso tra tre e sei mesi, che dovrebbe essere considerato ragionevole. I periodi di prova possono essere di durata superiore a sei mesi se ciò è giustificato dalla natura dell'impiego, come nel caso di posizioni dirigenziali, e se ciò è nell'interesse del lavoratore, come nel caso di malattia prolungata o nel contesto di misure specifiche per la promozione dell'occupazione a tempo indeterminato, in particolare per i lavoratori giovani.

(19)  I periodi di prova consentono ai datori di lavoro di verificare che i lavoratori siano idonei alla posizione per la quale sono stati assunti fornendo al contempo ai lavoratori il sostegno e la formazione. L'ingresso nel mercato del lavoro o la transizione verso una nuova posizione non dovrebbe implicare un lungo periodo di insicurezza. Come stabilito nel pilastro europeo dei diritti sociali, i periodi di prova dovrebbero pertanto essere di durata ragionevole. Un cospicuo numero di Stati membri ha fissato la durata massima generale dei periodi di prova in un intervallo compreso tra tre e sei mesi, che dovrebbe essere considerato ragionevole e non può essere prorogato in alcun caso. I periodi di prova possono essere di durata superiore a tre mesi solo se ciò è nell'interesse del lavoratore, come nel caso di malattia prolungata o nel contesto di misure specifiche per la promozione dell'occupazione a tempo indeterminato, in particolare per i lavoratori giovani.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  I datori di lavoro non dovrebbero vietare ai lavoratori di accettare impieghi di altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro prestato ai primi, entro i limiti di cui alla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9.Le clausole di incompatibilità, intese come una restrizione al lavoro per specifiche categorie di datori di lavoro, possono essere necessarie per motivi obiettivi, quali la protezione dei segreti aziendali o la prevenzione dei conflitti di interessi.

(20)  I datori di lavoro non dovrebbero vietare ai lavoratori di accettare impieghi di altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro prestato ai primi, entro i limiti di cui alla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9.

__________________

__________________

9 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

9 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Le ore e i giorni di riferimento, intesi come le fasce orarie in cui può essere svolto lavoro su richiesta del datore di lavoro, dovrebbero essere stabiliti per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro.

(22)  Le ore e i giorni di riferimento, intesi come le fasce orarie in cui può essere svolto lavoro su richiesta del datore di lavoro, dovrebbero essere stabiliti per iscritto prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Un preavviso minimo ragionevole, inteso come il periodo di tempo tra il momento in cui un lavoratore è informato in merito a un nuovo incarico di lavoro e il momento in cui inizia l'incarico, costituisce un altro elemento necessario di prevedibilità del lavoro per i rapporti di lavoro con una programmazione del lavoro variabile o in gran parte determinata dal datore di lavoro. La durata del periodo di preavviso può variare in funzione delle esigenze dei settori, purché sia garantita nel contempo un'adeguata protezione dei lavoratori. Questa disposizione fa salva la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10.

(23)  Un preavviso minimo ragionevole di quindici giorni, inteso come il periodo di tempo tra il momento in cui un lavoratore è informato in merito a un nuovo incarico di lavoro e il momento in cui inizia l'incarico, costituisce un altro elemento necessario di prevedibilità del lavoro per i rapporti di lavoro con una programmazione del lavoro variabile o in gran parte determinata dal datore di lavoro. La durata del periodo di preavviso può essere superiore in funzione delle esigenze dei settori, purché sia garantita nel contempo un'adeguata protezione dei lavoratori. Questa disposizione fa salva la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10.

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10 Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

10 Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Nei casi in cui i datori di lavoro hanno la possibilità di offrire contratti di lavoro a tempo pieno o a tempo indeterminato a lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard, dovrebbe essere promossa una transizione verso forme di lavoro subordinato più sicure. I lavoratori dovrebbero poter chiedere un'altra forma di lavoro subordinato più prevedibile e sicura, se disponibile, e ricevere una risposta scritta dal datore di lavoro che tenga conto delle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore.

(25)  In conformità del principio 5 del pilastro europeo dei diritti sociali proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017 al fine di incoraggiare la transizione verso forme di lavoro a durata indeterminata, nei casi in cui i datori di lavoro hanno la possibilità di offrire contratti di lavoro a tempo pieno o a tempo indeterminato a lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard, dovrebbe essere promossa una transizione verso forme di lavoro subordinato più sicure. I lavoratori dovrebbero poter chiedere un'altra forma di lavoro subordinato più prevedibile e sicura, se disponibile, e ricevere una risposta scritta opportunamente motivata dal datore di lavoro che tenga conto delle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Se i datori di lavoro sono tenuti a norma di legge o di contratti collettivi a erogare una formazione ai lavoratori per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, è importante garantire che tale formazione sia erogata con equità e includa i lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard. I costi di questa formazione non dovrebbero essere a carico del lavoratore né trattenuti o dedotti dalla retribuzione del lavoratore.

(26)  Se i datori di lavoro sono tenuti a norma di legge, di contratti collettivi o di regolamenti interni a erogare una formazione ai lavoratori per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, è importante garantire che tale formazione sia erogata con equità e senza alcuna discriminazione e includa i lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard. I costi di questa formazione non dovrebbero essere a carico del lavoratore né trattenuti o dedotti dalla retribuzione del lavoratore. La formazione dovrebbe svolgersi durante l'orario di lavoro.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Le parti sociali possono ritenere che, in particolari settori o situazioni, per perseguire lo scopo della presente direttiva siano più appropriate disposizioni diverse rispetto alle norme minime di cui al capo III della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter consentire alle parti sociali di stipulare contratti collettivi che modificano le disposizioni contenute in tale capo, a condizione che il livello generale di protezione dei lavoratori non sia abbassato.

(27)  Le parti sociali possono ritenere che, in particolari settori o situazioni, per perseguire lo scopo della presente direttiva siano più appropriate disposizioni diverse purché queste siano pienamente conformi alla presente direttiva e offrano una maggiore protezione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter consentire alle parti sociali di stipulare contratti collettivi che modificano le disposizioni contenute in tale capo, a condizione che il livello generale di protezione non discriminatoria dei lavoratori sia migliorato e non sia abbassato in nessun modo.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)   Negli Stati membri in cui è presente un livello elevato di organizzazione, sia tra i lavoratori sia tra i datori di lavoro, e in cui le parti sociali nella loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno la responsabilità primaria di regolare le condizioni sul mercato del lavoro, le parti sociali dovrebbero disporre di piena autorità in merito alla possibilità di stipulare contratti collettivi. La stipula di detti contratti che disciplinano le condizioni di lavoro e offrono ai lavoratori una protezione generale può deviare dai diritti minimi previsti dalla presente direttiva a condizione che sia rispettato lo scopo della stessa.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 quater)  Gli Stati membri dovrebbero garantire l'eliminazione di tutti i tipi di discriminazione in merito a tutti gli aspetti della retribuzione e ai termini e alle condizioni di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto del lavoratore.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  La consultazione sul pilastro europeo dei diritti sociali ha evidenziato la necessità di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di lavoro al fine di garantirne l'efficacia. Per quanto riguarda la direttiva 91/533/CEE, la valutazione REFIT11 ha confermato che l'efficacia della direttiva potrebbe essere migliorata mediante meccanismi di applicazione rafforzati. Secondo la valutazione, i sistemi di ricorso basati unicamente sulle domande di risarcimento del danno sono meno efficaci di quelli che prevedono anche sanzioni (come gli importi forfettari o la perdita della licenza) per i datori di lavoro che non rilasciano le dichiarazioni scritte. È inoltre emerso che i lavoratori subordinati raramente presentano ricorso durante il rapporto di lavoro e ciò compromette l'obiettivo di fornire la dichiarazione scritta per garantire che i lavoratori siano informati sugli elementi essenziali del loro rapporto di lavoro. È pertanto necessario introdurre disposizioni relative all'applicazione che garantiscano l'uso di presunzioni favorevoli, qualora non vengano fornite le informazioni sul rapporto di lavoro, oppure l'uso di una procedura amministrativa nell'ambito della quale il datore di lavoro possa essere tenuto a fornire le informazioni mancanti e subisca sanzioni in caso di non conformità. Tale ricorso dovrebbe seguire una procedura in virtù della quale al datore di lavoro è comunicato che mancano alcune informazioni ed egli dispone di 15 giorni per fornire informazioni complete e corrette.

(28)  La consultazione sul pilastro europeo dei diritti sociali ha evidenziato la necessità di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di lavoro al fine di garantirne l'efficacia. Per quanto riguarda la direttiva 91/533/CEE, la valutazione REFIT11 ha confermato che l'efficacia della direttiva potrebbe essere migliorata mediante meccanismi di applicazione rafforzati. Secondo la valutazione, i sistemi di ricorso basati unicamente sulle domande di risarcimento del danno sono meno efficaci di quelli che prevedono anche sanzioni (come gli importi forfettari o la perdita della licenza) per i datori di lavoro che non rilasciano le dichiarazioni scritte. È inoltre emerso che i lavoratori subordinati raramente presentano ricorso durante il rapporto di lavoro e ciò compromette l'obiettivo di fornire la dichiarazione scritta per garantire che i lavoratori siano informati sugli elementi essenziali del loro rapporto di lavoro. È pertanto necessario introdurre disposizioni relative all'applicazione che garantiscano l'uso di presunzioni favorevoli, qualora non vengano fornite le informazioni sul rapporto di lavoro, e l'uso di una procedura amministrativa nell'ambito della quale il datore di lavoro possa essere tenuto a fornire le informazioni mancanti e subisca sanzioni in caso di non conformità. Tale ricorso dovrebbe seguire una procedura in virtù della quale al datore di lavoro è comunicato che mancano alcune informazioni ed egli dispone di 15 giorni per fornire informazioni complete e corrette.

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11 SWD(2017)205 final, pag. 26.

11 SWD(2017)205 final, pag. 26.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Dopo la direttiva 91/533/CEE è stato adottato un ampio sistema di disposizioni relative all'applicazione per l'acquis sociale dell'Unione, in particolare in materia di lotta contro la discriminazione e di pari opportunità; alcuni elementi di tale sistema dovrebbero essere applicati alla presente direttiva per garantire che i lavoratori abbiano accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, compresa un'adeguata compensazione, come previsto dal principio 7 del pilastro europeo dei diritti sociali.

(29)  Dopo la direttiva 91/533/CEE è stato adottato un ampio sistema di disposizioni relative all'applicazione per l'acquis sociale dell'Unione, in particolare in materia di lotta contro la discriminazione e di pari opportunità; tale sistema dovrebbe essere applicato pienamente alla presente direttiva per garantire che i lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva, abbiano accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, compresa un'adeguata compensazione, come previsto dal principio 7 del pilastro europeo dei diritti sociali. È altresì opportuno considerare con urgenza l'idea di estendere tali disposizioni di esecuzione a tutte le questioni concernenti le condizioni di lavoro.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)  Dal momento che l'effettiva attuazione delle norme dell'Unione europea è importante per i cittadini europei, è necessario un sistema solido, efficiente ed efficace per garantire che gli Stati membri applichino, attuino e facciano rispettare pienamente la legislazione dell'UE e istituiscano adeguati sistemi di ricorso. In particolare, in caso di licenziamenti collettivi i lavoratori dovrebbero beneficiare di tale sistema. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire ai sindacati di chiedere azioni rappresentative intese a tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter)  L'onere della prova che non vi è stato rapporto di lavoro dovrebbe incombere alla persona fisica o giuridica identificabile come il datore di lavoro in base al primato dei fatti.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Considerando 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 quater)  Le persone che segnalano situazioni di violazioni dei diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere pienamente tutelate dalle norme europee attuali e future in materia di protezione degli informatori.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)  Il lavoro dovrebbe essere strutturato in base alle sue finalità economiche individuali e collettive, ma anche come uno strumento tramite il quale il lavoratore si realizza in quanto essere umano.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 ter)  Sotto tale profilo, il lavoro possiede una dimensione personale e individuale e, allo stesso tempo, una dimensione collettiva e sociale.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Gli Stati membri sono pertanto invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni.

soppresso

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.

(38)  Gli Stati membri dovrebbero affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Lo scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione più sicura e prevedibile e garantendo nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro.

1.  Lo scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un'occupazione più sicura, trasparente, chiara, informata e prevedibile e garantendo nel contempo l'adattabilità del mercato del lavoro e l'applicazione efficiente e non discriminatoria della legislazione.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell'Unione.

2.  La presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell'Unione. Tali diritti minimi si applicano a tutte le persone che sono di fatto lavoratori, indipendentemente dalla loro condizione formale o dall'esistenza di un contratto di lavoro scritto nel settore pubblico o privato nell'Unione europea.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi stabiliti nella presente direttiva ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia di durata inferiore o uguale a 8 ore totali in un periodo di riferimento di un mese. È considerato nel calcolo delle 8 ore il tempo di lavoro prestato a tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo o una stessa entità o vi appartengono.

soppresso

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il paragrafo 3 non si applica a un rapporto di lavoro nell'ambito del quale non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro.

soppresso

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri possono determinare quali persone sono responsabili dell'esecuzione degli obblighi per i datori di lavoro previsti dalla presente direttiva, purché tutti gli obblighi siano assolti. Essi possono inoltre decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la direttiva 2008/104/CE.

5.  Gli Stati membri possono determinare quali persone sono responsabili dell'esecuzione degli obblighi per i datori di lavoro previsti dalla presente direttiva, purché tutti gli obblighi siano assolti. Essi possono inoltre decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la direttiva 2008/104/CE. Una o più persone fisiche o giuridiche che sono direttamente o indirettamente parte di un rapporto di lavoro con un lavoratore rispondono in solido della piena e adeguata conformità agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 14, lettera a), alle persone fisiche che appartengono a un nucleo familiare per il quale viene svolto lavoro.

soppresso

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il capo II della presente direttiva si applica ai lavoratori marittimi e ai pescatori fatte salve la direttiva 2009/13/CE del Consiglio e la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, rispettivamente.

7.  La presente direttiva si applica ai lavoratori marittimi e ai pescatori marittimi, tenendo conto delle specifiche condizioni del settore, fatte salve la direttiva 2009/13/CE del Consiglio e la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio o eventuali disposizioni pertinenti dell'Unione che concedono un livello maggiore di tutela ai lavoratori marittimi e ai pescatori.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "lavoratore", una persona fisica che, per un certo periodo di tempo, fornisce prestazioni a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima in cambio di una retribuzione;

a)  "lavoratore", una persona fisica che fornisce prestazioni a favore e sotto la direzione di un datore di lavoro in cambio di una retribuzione;

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  "datore di lavoro", una o più persone fisiche o giuridiche che sono direttamente o indirettamente parte di un rapporto di lavoro con un lavoratore;

b)  "datore di lavoro", una o più persone fisiche o giuridiche (piattaforma virtuale o altro) che impiegano i servizi di uno o più lavoratori e che sono direttamente o indirettamente parte di un rapporto di lavoro con almeno un lavoratore;

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  "ore e giorni di riferimento", le fasce orarie di giorni specificati durante le quali può essere svolto lavoro su richiesta del datore di lavoro.

e)  "ore e giorni di riferimento", gli orari, i turni e qualsiasi fascia oraria di giorni specificati durante i quali può essere svolto lavoro;

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  "periodo di prova", un periodo di tempo limitato precedentemente concordato all'inizio del rapporto di lavoro in cui il lavoratore è addestrato e il suo rendimento viene monitorato attentamente per valutare le sue capacità e per il quale sono predefiniti obiettivi di rendimento chiari e in cui il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento.

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e i lavoratori abbiano il diritto di chiedere tali informazioni.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno:

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  le identità delle parti del rapporto di lavoro;

a)  le identità delle parti del rapporto di lavoro, ivi compresi almeno i nominativi completi, gli indirizzi e, se del caso, i rappresentanti legali;

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  se si tratta di un rapporto di lavoro temporaneo, la data di fine o la durata prevista dello stesso;

e)  se si tratta di un rapporto di lavoro temporaneo, la data di fine o la durata prevista dello stesso, il nome dell'impresa utilizzatrice in caso di lavoratori tramite agenzia interinale nonché le tabelle salariali dell'impresa utilizzatrice al fine di garantire parità di retribuzione;

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  eventuali diritti alla formazione riconosciuti dal datore di lavoro;

g)  eventuali diritti alla formazione riconosciuti dal datore di lavoro se, in base alla legge o ai contratti collettivi o in conformità alla politica generale di formazione del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a fornire tale formazione;

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  la procedura, compresa la durata del periodo di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata del periodo di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione del periodo di preavviso;

i)  la procedura, compresa la durata del periodo di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata del periodo di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione del periodo di preavviso e i requisiti per la comunicazione della risoluzione del contratto, nonché i termini per ottenere risarcimenti, che comprendono i termini per la richiesta di ricorso contro un licenziamento o per il risarcimento di incidenti/infortuni sul lavoro e qualsiasi violazione dei diritti dei lavoratori;

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)  l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi, nonché la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;

j)  l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi indicati separatamente, come il pagamento del lavoro straordinario, i premi e altre prestazioni, tra cui l'indennità di malattia, l'importo dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro, la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera l – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)  le condizioni e il livello di compensazione finanziaria nel caso in cui il lavoro sia cancellato dal datore di lavoro.

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m)  i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore; se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione dell'istituzione o dell'organo paritetico competente nel cui ambito questi sono stati stipulati;

m)  i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore nonché i termini stabiliti dai contratti collettivi per i risarcimenti derivanti da tali accordi; se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione dell'istituzione o dell'organo paritetico competente nel cui ambito questi sono stati stipulati, nonché gli eventuali periodi di validità;

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

n bis)  gli eventuali termini per l'ottenimento di risarcimenti da parte del datore di lavoro;

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

n ter)  le eventuali prestazioni in natura che il datore di lavoro eroga al lavoratore;

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera n quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

n quater)  le eventuali classificazioni in un regime di retribuzione generale;

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da f) a k) e lettera n), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da f) a k) e lettera n), sono corredate di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non devono essere interpretate come dichiarazione di accettazione da parte del lavoratore.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di un documento al più tardi il primo giorno del rapporto di lavoro. Il documento può essere fornito e trasmesso per via elettronica purché sia facilmente accessibile al lavoratore e possa essere conservato e stampato.

1.  Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di un documento cartaceo non appena possibile e, se del caso, al momento della firma del contratto di lavoro ed entro il primo giorno del rapporto di lavoro. Su richiesta del lavoratore, tale documento è fornito e trasmesso per via elettronica in un formato che possa essere conservato e stampato con conferma della ricezione. Tali informazioni rappresentano una comunicazione delle condizioni di lavoro da parte del datore di lavoro. Il termine per la presentazione di una dichiarazione scritta di accettazione delle condizioni di lavoro è di almeno una settimana prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il documento è fornito nello stesso momento al rappresentante dei lavoratori e alle autorità di previdenza sociale responsabili.

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri predispongono modelli e formati per il documento di cui al paragrafo 1 e li mettono a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale e tramite altri mezzi idonei.

2.  Gli Stati membri, previa consultazione dei soggetti interessati e delle parti sociali, predispongono modelli e formati per il documento di cui al paragrafo 1 e li mettono a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale e tramite altri mezzi idonei. La Commissione europea dovrebbe assistere gli Stati membri nell'elaborazione di questi modelli o formati al fine di evitare eventuali discrepanze tra i contenuti dei formulari nei diversi Stati membri.

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti destinati alle imprese e ai cittadini dell'Unione.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi generalmente vincolanti dichiarati di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti destinati alle imprese e ai cittadini dell'Unione.

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori distaccati o in missione all'estero di cui all'articolo 6 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di un documento quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno dell'entrata in vigore della modifica.

Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori distaccati o in missione all'estero di cui all'articolo 6 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di un documento in formato cartaceo quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno dell'entrata in vigore della modifica. Su richiesta del lavoratore, il documento deve essere fornito e trasmesso per via elettronica con conferma della ricezione come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora a un lavoratore sia richiesto di lavorare in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dallo Stato membro in cui lavora abitualmente, il documento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sia fornito prima della sua partenza e comprenda almeno le seguenti informazioni supplementari:

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora a un lavoratore sia richiesto di lavorare in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dallo Stato membro in cui lavora abitualmente, il documento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sia fornito entro un termine ragionevole prima della sua partenza e comprenda almeno le seguenti informazioni supplementari:

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la sua durata;

a)  il luogo o i luoghi di lavoro esatti nel paese o nei paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la sua durata nonché le modalità per l'eventuale estensione o riduzione del periodo di lavoro;

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  l'orario di lavoro, le norme in materia di giorni festivi e il regime in materia fiscale e di sicurezza nel paese in cui deve essere svolto il lavoro;

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)  il nome del diretto responsabile nel luogo o nei luoghi di lavoro in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e al quale il lavoratore distaccato fa riferimento;

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  le eventuali modifiche del regime in materia fiscale e di sicurezza sociale per il periodo in cui deve essere svolto il lavoro all'estero;

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)  le modalità per l'eventuale estensione o riduzione del periodo di lavoro;

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il lavoratore in missione all'estero sia un lavoratore distaccato contemplato dalla direttiva 96/71/CE, questi riceva inoltre le seguenti informazioni:

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il lavoratore in missione all'estero sia un lavoratore distaccato contemplato dalla direttiva 96/71/CE, questi riceva inoltre le seguenti informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la retribuzione cui ha diritto il lavoratore in conformità alla normativa applicabile dello Stato membro ospitante;

a)  le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, compresa la retribuzione cui ha diritto il lavoratore in conformità alla normativa applicabile dello Stato membro ospitante;

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), sono fornite per iscritto e contengono un chiaro riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate. Le informazioni sono fornite nella lingua ufficiale del paese da cui il lavoratore è distaccato.

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane consecutive.

soppresso

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova, tale periodo non sia superiore a sei mesi, comprese eventuali proroghe.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova, tale periodo non sia superiore a tre mesi.

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore.

2.  Gli Stati membri possono prevedere periodi di prova di durata superiore, fino a sei mesi, solo se questi sono adeguatamente giustificati dalla natura dell'impiego, dalle abilità, dalle condizioni di lavoro o sono nell'interesse del lavoratore.

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Un periodo di prova non ostacola la maturazione dei diritti.

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Lavoro subordinato in parallelo

Lavoro subordinato con altri datori di lavoro

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I datori di lavoro possono tuttavia stabilire condizioni di incompatibilità qualora tali limitazioni siano giustificate da motivi legittimi quali la protezione dei segreti aziendali e la prevenzione dei conflitti di interessi.

2.  Gli Stati membri possono tuttavia stabilire condizioni di incompatibilità qualora tali limitazioni siano giustificate da motivi legittimi quali la protezione dei segreti aziendali o la prevenzione dei conflitti di interessi. I datori di lavoro non sono autorizzati a stabilire condizioni di incompatibilità in modo unilaterale.

Emendamento    86

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la programmazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte variabile e interamente o in gran parte determinata dal datore di lavoro, il datore di lavoro possa chiedere al lavoratore di lavorare solo:

Gli Stati membri provvedono affinché un datore di lavoro possa modificare l'organizzazione dell'orario di lavoro normale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento    87

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  se il lavoro è svolto entro ore di riferimento e giorni di riferimento predeterminati, stabiliti per iscritto all'inizio del rapporto di lavoro, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera l), punto i), e

a)  la modifica è giustificata per motivi obiettivi relativi al tipo di lavoro;

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  se il lavoratore è informato dal datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera l), punto ii).

b)  il lavoratore è informato dell'organizzazione dell'orario di lavoro normale per la rispettiva settimana con un preavviso di almeno due settimane, tranne in casi di emergenza;

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  la modifica non è in conflitto con eventuali interessi legittimi del lavoratore;

Emendamento    90

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)  la modifica non è in conflitto con altri accordi;

Emendamento    91

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché per ogni rapporto di lavoro siano chiaramente determinate la durata e l'organizzazione dell'orario di lavoro normale. I datori di lavoro pagano un premio per il lavoro straordinario.

Emendamento    92

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori con un'anzianità di almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro possano chiedere una forma di lavoro subordinato con condizioni di lavoro più prevedibili e sicure, se disponibile.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori con un'anzianità di almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro possano passare a una forma di lavoro subordinato con condizioni di lavoro più prevedibili e sicure, se disponibile. È computato nel calcolo dei sei mesi il tempo di lavoro prestato presso la stessa impresa, lo stesso gruppo o la stessa entità o persona fisica o giuridica.

Emendamento    93

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il datore di lavoro fornisce una risposta scritta entro un mese dalla richiesta. Per quanto attiene alle persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro e alle micro, piccole o medie imprese, gli Stati membri possono prevedere una proroga del termine a non più di tre mesi e consentire una risposta orale a una successiva richiesta simile presentata dallo stesso lavoratore se la motivazione della risposta rimane invariata riguardo alla situazione del lavoratore.

2.  Il datore di lavoro prende realmente in considerazione la transizione e fornisce una risposta scritta debitamente motivata entro un mese dalla domanda. Per quanto attiene alle persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro e alle micro, piccole o medie imprese, gli Stati membri possono prevedere una proroga del termine a non più di un altro mese. In assenza di risposta entro un mese alla richiesta di transizione, si presume che quest'ultima abbia effetto dal primo giorno successivo a tale periodo. In caso di rifiuto della domanda, la fondatezza della giustificazione deve essere verificabile.

Emendamento    94

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono stati assegnati alla stessa impresa utilizzatrice per lavorare temporaneamente sotto il controllo e la direzione della stessa per almeno sei mesi debbano essere assunti nell'ambito della forza lavoro permanente dell'impresa utilizzatrice.

Emendamento    95

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i datori di lavoro siano tenuti, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale o dei pertinenti contratti collettivi, ad erogare ai lavoratori formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale sono stati assunti, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore.

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i datori di lavoro siano tenuti, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale o dei pertinenti contratti collettivi, ad erogare ai lavoratori qualsiasi eventuale formazione o istruzione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale sono stati assunti, tale formazione o istruzione sia erogata gratuitamente al lavoratore.

Emendamento    96

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori abbiano diritto a una formazione minima durante l'orario di lavoro equivalente almeno a una settimana di lavoro normale all'anno.

Emendamento    97

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il lavoratore continua a essere retribuito come se lavorasse.

Emendamento    98

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La formazione avviene, ove possibile, durante l'orario di lavoro normale. In ogni caso, il tempo dedicato alla formazione è considerato orario di lavoro.

Emendamento    99

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori abbiano diritto al congedo per formazione retribuito.

Emendamento    100

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Parità di trattamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché il principio della parità di retribuzione e di condizioni si applichi a tutti i lavoratori e garantiscono, a tale riguardo, l'eliminazione di tutte le discriminazioni, indipendentemente dalla situazione occupazionale.

Emendamento    101

Proposta di direttiva

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di concludere contratti collettivi, in conformità alla normativa o alla prassi nazionale, che, nel rispetto della protezione generale dei lavoratori, stabiliscano disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che differiscono da quelle di cui agli articoli da 7 a 11.

Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di concludere contratti collettivi, in conformità alla normativa o alla prassi nazionale, che, nel pieno rispetto della protezione generale dei lavoratori e garantendo che non si venga meno alle prescrizioni minime di cui alla presente direttiva, stabiliscano disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che differiscono da, ma non possono essere inferiori a, quelle di cui agli articoli da 7 a 11.

Emendamento    102

Proposta di direttiva

Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le disposizioni contrarie alla presente direttiva nei contratti individuali o collettivi, nei regolamenti interni delle imprese o in altri accordi siano dichiarate nulle o siano modificate al fine di allinearle alle disposizioni della presente direttiva.

Le disposizioni contrarie alla presente direttiva e meno vantaggiose per il lavoratore nei contratti individuali o collettivi, nei regolamenti interni delle imprese o in altri accordi sono nulle o sono modificate al fine di allinearle almeno alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento    103

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore non abbia ricevuto a tempo debito i documenti o parte dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6, e il datore di lavoro non abbia regolarizzato detta omissione entro 15 giorni dalla notifica della stessa, si applichi uno dei seguenti sistemi:

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore non abbia ricevuto a tempo debito i documenti o parte dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6, si applichino i seguenti sistemi:

Emendamento    104

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli definite dallo Stato membro. Qualora le informazioni fornite non abbiano compreso le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), f), k) o l), le presunzioni favorevoli comprendono la presunzione che il lavoratore ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non vi è un periodo di prova o che il lavoratore ha una posizione a tempo pieno, rispettivamente. I datori di lavoro hanno la possibilità di confutare le presunzioni; oppure

a)  il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli, che lo Stato membro ha l'obbligo di definire. Qualora le informazioni fornite non abbiano compreso le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), f), k) o l), le presunzioni favorevoli indicate dal lavoratore si applicano come stabilito e comprendono la presunzione che il lavoratore ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non vi è un periodo di prova e che il lavoratore ha una posizione a tempo pieno, rispettivamente. I datori di lavoro hanno la possibilità di confutare le presunzioni; nonché

Emendamento    105

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il lavoratore ha la possibilità di sporgere tempestivamente denuncia a un'autorità competente. Se l'autorità competente ritiene che la denuncia sia giustificata, ordina al datore di lavoro interessato di fornire le informazioni mancanti. Se il datore di lavoro non fornisce le informazioni mancanti entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine, l'autorità ha facoltà di imporre un'appropriata sanzione amministrativa, anche qualora il rapporto di lavoro sia cessato. I datori di lavoro hanno la possibilità di presentare un ricorso amministrativo contro la decisione che impone la sanzione. Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.

b)  il lavoratore ha la possibilità di sporgere tempestivamente denuncia a un'autorità competente. Se l'autorità competente ritiene che la denuncia sia giustificata, ordina al datore di lavoro interessato di fornire le informazioni mancanti. Se il datore di lavoro non fornisce le informazioni mancanti entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine, l'autorità ha facoltà di imporre un'appropriata sanzione obbligatoria prestabilita e dissuasiva, anche qualora il rapporto di lavoro sia cessato. I datori di lavoro hanno la possibilità di presentare ricorso contro la decisione che impone la sanzione. Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.

Emendamento    106

Proposta di direttiva

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Primato dei fatti

 

La determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro si fonda sui fatti correlati all'effettiva prestazione di lavoro e non si basa sul modo in cui le parti descrivono il rapporto.

Emendamento    107

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori, compresi i lavoratori rappresentanti dei lavoratori, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro o da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o da un procedimento giudiziario promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui alla presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, tra cui misure amministrative obbligatorie prestabilite e sanzioni dissuasive, per proteggere tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro condizione giuridica o formale, compresi i lavoratori rappresentanti dei lavoratori o dei sindacati, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro o da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o da un procedimento giudiziario promosso al fine di garantire il rispetto di tali diritti.

Emendamento    108

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le persone che segnalano situazioni di violazioni dei diritti previsti dalla presente direttiva sono pienamente tutelate dalla normativa europea riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Emendamento    109

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e la preparazione di un licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti di cui alla presente direttiva.

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare e dichiarare giuridicamente privo di valore il licenziamento o suo equivalente e la preparazione di un licenziamento o altri danni o trattamenti meno favorevoli nei confronti di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti di cui alla presente direttiva. Il datore di lavoro deve fornire informazioni sufficienti sui motivi del licenziamento. In caso contrario, il licenziamento è considerato giuridicamente privo di valore. Le misure necessarie comprendono inoltre il diritto al reintegro e al risarcimento.

Emendamento    110

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti di cui alla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento o suo equivalente. Il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto.

2.  I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti di cui alla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento o suo equivalente. Il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto. Gli Stati membri provvedono affinché il termine per la presentazione di un ricorso contro un licenziamento sia sospeso fino a quando il lavoratore non abbia ricevuto una giustificazione scritta da parte del datore di lavoro.

Emendamento    111

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i lavoratori di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi sia stato un siffatto licenziamento o suo equivalente, incomba alla parte convenuta dimostrare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i lavoratori di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi sia stato un siffatto licenziamento o suo equivalente, incomba alla parte convenuta dimostrare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1. Il licenziamento non ha effetto fino a quando la controversia non sia definita.

Emendamento    112

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Gli Stati membri consentono ai sindacati di intentare azioni rappresentative intese alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori in relazione alla presente direttiva conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/22/CE1 bis.

 

__________________

 

1 bis La direttiva deve essere abrogata dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori [2018/0089(COD)].

Emendamento    113

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.  Se il datore di lavoro non fornisce i motivi giustificati del licenziamento o suo equivalente conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, si presume che il lavoratore sia stato licenziato per aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.

Emendamento    114

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Onere della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro

 

L'onere della prova dell'assenza di un rapporto di lavoro incombe alla persona fisica o giuridica identificabile come il datore di lavoro.

Emendamento    115

Proposta di direttiva

Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono assumere la forma di ammenda. Esse possono anche consistere nel pagamento di un indennizzo.

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse assumono anche la forma di un'ammenda e consistono nel pagamento adeguato e almeno proporzionale di un indennizzo.

Emendamento    116

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri.

1.  La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri. L'applicazione della presente direttiva non deve costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori e al settore contemplato dalla direttiva stessa.

Emendamento    117

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri sono tenuti a migliorare gradualmente il livello di protezione dei lavoratori nel settore normativo che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e in piena conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Carta sociale europea.

Emendamento    118

Proposta di direttiva

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Agevolazione delle denunce

 

Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci per consentire ai lavoratori di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, direttamente o attraverso terzi designati dagli Stati membri, quali sindacati o altre associazioni o un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale.

Emendamento    119

Proposta di direttiva

Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano ai rapporti di lavoro esistenti a decorrere dal [data di entrata in vigore + 2 anni]. Tuttavia i datori di lavoro forniscono o completano i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e agli articoli 5 e 6 solo su richiesta del lavoratore. L'assenza di tale richiesta non ha l'effetto di precludere ai lavoratori i diritti minimi stabiliti dalla presente direttiva.

I diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano ai rapporti di lavoro esistenti a decorrere dal [data di entrata in vigore + 2 anni].

Emendamento    120

Proposta di direttiva

Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [data di entrata in vigore + 8 anni] la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello dell'Unione e tenendo conto dell'impatto sulle piccole e medie imprese, riesamina l'applicazione della presente direttiva per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

Entro il [data di entrata in vigore + 5 anni] la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello dell'Unione e tenendo conto dell'impatto sulle piccole e medie imprese e le microimprese, riesamina l'applicazione della presente direttiva per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

Riferimenti

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

18.1.2018

Relatore per parere

       Nomina

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Esame in commissione

15.5.2018

20.6.2018

3.9.2018

 

Approvazione

24.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

1

0

ALDE

Jean-Marie Cavada

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissioneper i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (3.10.2018)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

Relatore per parere: Maria Arena

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), nonché l'articolo 157,

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Visto 2

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), nonché l'articolo 157, paragrafi da 1 a 3,

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Il principio 2 del pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce che la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e rafforzata in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera, e che donne e uomini hanno diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, in conformità del disposto dell'articolo 157, paragrafi da 1 a 3, TFUE.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Gli strumenti di contrattazione collettiva negoziati fra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni che rappresentano i lavoratori sono determinanti per contrastare e superare le distorsioni che si verificano nel mercato del lavoro, e che sono frutto della definizione di nuove tipologie di rapporto lavorativo tendenti alla precarietà e all'incertezza, che interessano soprattutto le donne. La contrattazione collettiva è pertanto uno strumento determinante ai fini del superamento delle disparità di genere nel lavoro.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Nella sua comunicazione dell'8 marzo 2016 sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127, allegato) la Commissione ha riconosciuto che i mercati del lavoro europei continuano a discriminare le donne; che esse sono ancora sottorappresentate nell'occupazione ma sovrarappresentate negli impieghi a tempo parziale e nei settori meno retribuiti, e che le loro retribuzioni orarie sono inferiori anche quando esse svolgono un lavoro equivalente a quello svolto dagli uomini, e anche se il loro livello di istruzione è equivalente o superiore.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire un quadro giuridico che consenta l'adozione delle misure necessarie per garantire il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, in qualsiasi rapporto di lavoro, indipendentemente dal tipo e dalla durata, in modo da assicurare la parità di retribuzione tra uomini e donne e contribuire alla riduzione delle disparità persistenti, che fanno sì che le donne, oltre a ricevere retribuzioni molto più basse rispetto agli uomini, siano particolarmente vulnerabili alla povertà e all'esclusione sociale.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Le informazioni da fornire sulla retribuzione dovrebbero includere tutti gli elementi della retribuzione, compresi i contributi in denaro o in natura, percepiti direttamente o indirettamente dal lavoratore per il suo lavoro. La comunicazione di tali informazioni non dovrebbe pregiudicare la libertà del datore di lavoro di prevedere ulteriori elementi della retribuzione quali i pagamenti una tantum. Il fatto che elementi della retribuzione dovuti a norma di legge o di un contratto collettivo non siano stati inclusi in tali informazioni non dovrebbe costituire un motivo per non fornirli al lavoratore.

(13)  Le informazioni da fornire sulla retribuzione dovrebbero includere, tra l'altro, tutti gli elementi della retribuzione, nonché la modalità di calcolo e le informazioni sui livelli retributivi, ripartite per genere e riguardanti categorie di dipendenti che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, compresi i contributi in denaro o in natura, percepiti direttamente o indirettamente dal lavoratore per il suo lavoro, il pagamento del lavoro straordinario, i premi e altre prestazioni come l'indennità di malattia o le ferie. La comunicazione di tali informazioni non dovrebbe pregiudicare la libertà del datore di lavoro di prevedere ulteriori elementi della retribuzione quali i pagamenti una tantum. Il fatto che elementi della retribuzione dovuti a norma di legge o di un contratto collettivo non siano stati inclusi in tali informazioni non dovrebbe costituire un motivo per non fornirli al lavoratore.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  I periodi di prova consentono ai datori di lavoro di verificare che i lavoratori siano idonei alla posizione per la quale sono stati assunti fornendo al contempo ai lavoratori il sostegno e la formazione. Tali periodi possono essere caratterizzati da una minore protezione contro il licenziamento. L'ingresso nel mercato del lavoro o la transizione verso una nuova posizione non dovrebbe implicare un lungo periodo di insicurezza. Come stabilito nel pilastro europeo dei diritti sociali, i periodi di prova dovrebbero pertanto essere di durata ragionevole. Un cospicuo numero di Stati membri ha fissato la durata massima generale dei periodi di prova in un intervallo compreso tra tre e sei mesi, che dovrebbe essere considerato ragionevole. I periodi di prova possono essere di durata superiore a sei mesi se ciò è giustificato dalla natura dell'impiego, come nel caso di posizioni dirigenziali, e se ciò è nell'interesse del lavoratore, come nel caso di malattia prolungata o nel contesto di misure specifiche per la promozione dell'occupazione a tempo indeterminato, in particolare per i lavoratori giovani.

(19)  I periodi di prova consentono ai datori di lavoro di verificare che i lavoratori siano idonei alla posizione per la quale sono stati assunti fornendo al contempo ai lavoratori il sostegno e la formazione. Tali periodi possono essere caratterizzati da una minore protezione contro il licenziamento. L'ingresso nel mercato del lavoro o la transizione verso una nuova posizione non dovrebbe implicare un lungo periodo di insicurezza. I periodi di prova non devono essere trasformati in meccanismi di sfruttamento dei lavoratori, nel senso che questi devono accettare livelli di retribuzione più bassi per assicurarsi periodi di lavoro più lunghi per essere poi licenziati alla fine del periodo di prova. Questo sarebbe un modo per sostituire i contratti a tempo determinato con contratti più precari, una situazione in cui, ancora una volta, le più penalizzate sarebbero le donne. I periodi di prova non dovrebbero essere di durata superiore a tre mesi e, di preferenza, dovrebbero essere di durata inferiore. I periodi di prova possono essere di durata superiore a tre mesi in casi debitamente giustificati, ad esempio a motivo della complessità tecnica dell'impiego, dell'elevato livello di responsabilità o qualora il lavoratore sia nominato a un incarico direttivo. Gli Stati membri dovrebbero adottare una legislazione che stabilisca i casi in cui, a titolo eccezionale, il periodo di prova può superare i tre mesi, e i corrispondenti periodi appropriati.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Se i datori di lavoro sono tenuti a norma di legge o di contratti collettivi a erogare una formazione ai lavoratori per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, è importante garantire che tale formazione sia erogata con equità e includa i lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard. I costi di questa formazione non dovrebbero essere a carico del lavoratore né trattenuti o dedotti dalla retribuzione del lavoratore.

(26)  Se i datori di lavoro sono tenuti a norma di legge o di contratti collettivi a erogare una formazione ai lavoratori per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, è importante garantire che tale formazione sia erogata con equità e senza discriminazioni di alcun tipo, segnatamente fondate sul sesso, e includa i lavoratori in forme di lavoro subordinato non standard. I costi di questa formazione non dovrebbero essere a carico del lavoratore né trattenuti o dedotti dalla retribuzione del lavoratore. La formazione dovrebbe essere erogata durante l'orario di lavoro.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Gli Stati membri dovrebbero garantire l'eliminazione di tutti i tipi di discriminazione con riguardo a tutti gli aspetti della retribuzione, nel rispetto del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, e ai termini e alle condizioni di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto del lavoratore quale definito dalla presente direttiva.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  I lavoratori che esercitano i diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere protetti contro il licenziamento o pregiudizio equivalente (come un lavoratore a chiamata che non riceva più lavoro) o contro la preparazione di un eventuale licenziamento per il fatto di aver cercato di esercitare tali diritti. Se un lavoratore ritiene di essere stato licenziato o di aver subito un pregiudizio equivalente per questi motivi, il lavoratore e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di esigere che il datore di lavoro fornisca i motivi debitamente giustificati del licenziamento o della misura equivalente.

(32)  I lavoratori che esercitano i diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere protetti contro il licenziamento o pregiudizio equivalente (come un lavoratore a chiamata che non riceva più lavoro) o contro la preparazione di un eventuale licenziamento per il fatto di aver cercato di esercitare tali diritti. Se un lavoratore ritiene di essere stato licenziato o di aver subito un pregiudizio equivalente per questi motivi, il lavoratore e le autorità competenti dovrebbero esigere che il datore di lavoro fornisca i motivi debitamente giustificati del licenziamento o della misura equivalente, e garantisca la reintegrazione del lavoratore laddove la motivazione addotta sia priva di fondamento. Le autorità competenti assicurano che il lavoratore sia risarcito per i danni subiti e abbia la facoltà di imporre sanzioni alle imprese che attuano tali pratiche. Dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare alle situazioni che arrecano specificamente pregiudizio alle donne e alle situazioni risultanti da discriminazioni fondate sulla maternità; quest'ultimo caso dovrebbe essere considerato un'aggravante.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 14, lettera a), alle persone fisiche che appartengono a un nucleo familiare per il quale viene svolto lavoro.

soppresso

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  se si tratta di un rapporto di lavoro temporaneo, la data di fine o la durata prevista dello stesso;

e)  se si tratta di un rapporto di lavoro temporaneo, la data di fine o la durata prevista dello stesso; nel caso dei lavoratori temporanei, il nome dell'impresa utilizzatrice nonché la sua tabella dei salari, al fine di garantire parità di retribuzione;

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  il metodo di calcolo della retribuzione e le informazioni sui livelli retributivi, ripartite per genere e riguardanti le categorie di dipendenti che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore;

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o, nell'impossibilità di fornire questa indicazione all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione delle ferie;

h)  la durata delle ferie retribuite e le diverse forme di fruizione delle ferie cui ha diritto il lavoratore o, nell'impossibilità di fornire questa indicazione all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione delle ferie;

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  tutte le prerogative e i diritti che spettano ai lavoratori, come le prestazioni per malattia, maternità e assimilate, le prestazioni parentali, di paternità, di assistenza, di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità, di disoccupazione, di prepensionamento, di pensionamento o le prestazioni familiari;

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)  l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi, nonché la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;

j)  l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi, la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore, nonché altre retribuzioni regolari e periodiche cui i lavoratori hanno diritto per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis)  a fini di trasparenza e per combattere le discriminazioni salariali cui le donne devono far fronte nel mercato del lavoro, la tabella degli stipendi applicabile ai lavoratori a seconda dei compiti che sono loro effettivamente attribuiti nell'impresa in virtù del rapporto di lavoro che intrattengono con il datore di lavoro;

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m ter)  l'insieme delle prerogative cui i lavoratori hanno diritto e che risultano dal rapporto di lavoro che intrattengono con il datore di lavoro, ma anche l'insieme dei diritti sociali acquisiti in virtù del loro status di lavoratori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, quali il diritto a un congedo di maternità, di paternità o parentale, così come l'accesso alle formazioni cui hanno diritto e le relative modalità pratiche;

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

n bis)  i meccanismi che consentono ai lavoratori di presentare reclamo, ivi comprese informazioni su meccanismi specifici per le denunce concernenti le molestie psicologiche e sessuali.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Parità di trattamento e non discriminazione

 

Gli Stati membri garantiscono il rispetto del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e attuano misure intese a far sì che i datori di lavoro, nelle imprese e nelle organizzazioni, forniscano regolarmente informazioni riguardo alla retribuzione media per categoria di lavoratore o posizione, disaggregate per genere.

 

Gli Stati membri assicurano l'eliminazione di tutti i tipi di discriminazione con riguardo a tutti gli aspetti e a tutte le condizioni della retribuzione, alla parità di trattamento e alle opportunità di accesso al mercato del lavoro nonché ai termini e alle condizioni di impiego, indipendentemente dalla posizione nella professione.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I contratti collettivi dovrebbero, tra l'altro, contribuire a garantire il rispetto del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro e a eliminare i rapporti di lavoro precari, nonché tutelare i diritti di maternità, e servire come strumenti che promuovono la riduzione delle disparità tra uomini e donne nei rapporti di lavoro.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Parità di trattamento

 

Gli Stati membri assicurano che il principio della parità di retribuzione e di termini e condizioni di lavoro si applichi a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro posizione nella professione. Gli Stati membri assicurano altresì l'eliminazione della discriminazione con riguardo a tutti gli aspetti e a tutte le condizioni della retribuzione e ai termini e alle condizioni di impiego; la posizione nella professione non è pertinente. 

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri introducono misure intese a prevenire le molestie psicologiche e sessuali sul luogo di lavoro attraverso politiche che prevedono misure di prevenzione, procedure efficaci, trasparenti e riservate per il trattamento delle denunce, sanzioni nei confronti dei responsabili, informazioni e formazioni destinate ai lavoratori e ai datori di lavoro, e un sostegno alle imprese nell'elaborazione di piani d'azione per l'attuazione di tutte le misure in questione.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Agevolazione delle denunce

 

 

 

Gli Stati membri garantiscono procedure specifiche e riservate per il trattamento delle denunce di molestie psicologiche e sessuali.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea

Riferimenti

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

18.1.2018

Relatore per parere

       Nomina

Maria Arena

15.3.2018

Esame in commissione

10.7.2018

 

 

 

Approvazione

27.9.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

2

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marek Plura, Damiano Zoffoli

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

17

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

2

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

3

0

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea

Riferimenti

COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.12.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

18.1.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

TRAN

18.1.2018

JURI

18.1.2018

FEMM

18.1.2018

 

Pareri non espressi

       Decisione

TRAN

22.1.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

Enrique Calvet Chambon

21.2.2018

 

 

 

Esame in commissione

15.5.2018

19.6.2018

29.8.2018

 

Approvazione

18.10.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

7

11

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Yana Toom, Marita Ulvskog

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Anne Sander, Helga Stevens, Gabriele Zimmer

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ignazio Corrao, Michael Detjen, John Flack, Dario Tamburrano, Ángela Vallina

Deposito

26.10.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

30

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

EFDD

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

ENF

Joëlle Mélin

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Gabriele Zimmer

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

7

-

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Amjad Bashir, John Flack, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

11

0

PPE

Heinz K. Becker, David Casa, Dieter‑Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Marek Plura, Dennis Radtke

S&D

Marita Ulvskog

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2018
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