RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107
23.11.2018 - (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: Marco Affronte
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107
(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0229),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0162/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0389/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1 bis) Le valutazioni scientifiche evidenziano che, negli ultimi trent'anni, il pesce spada è stato oggetto di una pesca eccessiva e che, se non si interverrà rapidamente, lo stock rischia potenzialmente il collasso totale. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Dovranno inoltre essere rigettate in mare, conformemente al punto 17 della raccomandazione ICCAT 16-05, le catture di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi dell'ICCAT, il regolamento delegato (UE) 2018/191 prevede deroghe all'obbligo di sbarco del pesce spada del Mediterraneo conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2018/191 attua talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-05 che stabilisce l'obbligo di rigettare il pesce spada detenuto a bordo delle navi che supera il contingente assegnato alle navi e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato comprende le navi impegnate nella pesca ricreativa. |
(8) Dovranno inoltre essere rigettate in mare, conformemente al punto 17 della raccomandazione ICCAT 16-05, le catture di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi dell'ICCAT, il regolamento delegato (UE) 2018/191 prevede deroghe all'obbligo di sbarco del pesce spada del Mediterraneo conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2018/191 attua talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-05 che stabilisce l'obbligo di rigettare il pesce spada detenuto a bordo delle navi che supera il contingente assegnato alle navi e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato comprende le imbarcazioni per la pesca ricreativa. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Nei contratti di noleggio dei pescherecci i rapporti tra l'armatore, il noleggiatore e lo Stato di bandiera sono spesso poco chiari e alcuni pescatori INN ne approfittano per eludere i controlli. Il noleggio di navi da pesca è vietato nel regolamento (UE) 2016/16277 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È quindi opportuno, quale misura preventiva per proteggere uno stock in via di ricostituzione e ai fini della coerenza con il diritto dell'Unione, adottare un divieto analogo nel piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo. |
(12) Nei contratti di noleggio dei pescherecci i rapporti tra l'armatore, il noleggiatore e lo Stato di bandiera sono spesso poco chiari e alcuni operatori che praticano attività di pesca INN ne approfittano per eludere i controlli. Il noleggio di navi da pesca è vietato nel regolamento (UE) 2016/16277 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È quindi opportuno, quale misura preventiva per proteggere uno stock in via di ricostituzione e ai fini della coerenza con il diritto dell'Unione, adottare un divieto analogo nel piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo. |
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7 Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1). |
7 Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1). |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento, nonché delle disposizioni elencate all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"8. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(14) Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare il piano di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo di cui alla raccomandazione ICCAT 16-05, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli articoli pertinenti e degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"8. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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8 Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
8 Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, di un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), con durata dal 2017 al 2031 ("il piano di ricostituzione"). |
Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius) adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), con durata dal 2017 al 2031 ("il piano di ricostituzione"). |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a – punto i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) operano nella zona della convenzione ICCAT praticando la pesca del pesce spada del Mediterraneo; o |
i) praticano la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo; o |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) trasbordano, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT, pesce spada catturato nel Mar Mediterraneo. |
ii) trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT, pesce spada catturato nel Mar Mediterraneo; |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione praticando la pesca del pesce spada nel Mediterraneo; |
b) ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e praticano la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo; |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 5 – punto 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) "peschereccio di grandi dimensioni": un peschereccio di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri; |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 5 – punto 17 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 ter) "registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni": l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT; |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 5 – punto 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 bis) "amo circolare": un amo arrotondato con la punta perpendicolare al gambo; |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Titolo II – intestazione | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
MISURE DI GESTIONE, MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE E MISURE DI CONTROLLO |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. |
1. In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. I contingenti nazionali sono ripartiti equamente tra i vari segmenti di flotta, in particolare provvedendo a che siano assegnati contingenti alla pesca tradizionale e artigianale. Gli Stati membri prevedono incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri si adoperano per assegnare gli eventuali aumenti delle possibilità di pesca, conseguenti all'efficace applicazione del presente regolamento, ai pescherecci cui in precedenza non erano stati assegnati contingenti per il pesce spada e che soddisfano i criteri per l'assegnazione di possibilità di pesca definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di contribuire all'obiettivo di una ripartizione corretta ed equa dei contingenti tra i vari segmenti di flotta. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri comunicano i loro piani di pesca alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno. Tali piani sono conformi agli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni e comprendono informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo, ivi compreso alla pesca ricreativa, se del caso, e alle catture accessorie. |
1. Gli Stati membri comunicano i loro piani di pesca alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno. Tali piani sono conformi agli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni e comprendono informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo, ivi compreso il contingente assegnato alla pesca ricreativa, se del caso, e alle catture accessorie. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri controllano l'efficacia dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 e presentano alla Commissione, almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con tali paragrafi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT. |
3. Gli Stati membri controllano l'efficacia dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 e presentano alla Commissione, almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e le opportune ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con il presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 12 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Catture accessorie accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione |
Catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a condizione che tali catture non superino il 5%, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi. |
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, i pescherecci che praticano la pesca di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a condizione che tali catture non superino il 5%, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi e non superino i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le catture accessorie di pesce spada non superano, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, le catture totale presenti a bordo in peso o numero di esemplari catturati nella pesca con palangari. |
soppresso |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa. |
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e dovrebbero poter adottare misure più restrittive che migliorino la protezione del pesce spada. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se il contingente assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, gli esemplari morti di pesce spada sono sbarcati interi e non trasformati e formano oggetto di confisca e di opportuni provvedimenti. Gli Stati membri comunicano annualmente le informazioni sui quantitativi di esemplari morti di pesce spada alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT, conformemente all'articolo 21. |
5. Se il contingente assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, gli esemplari morti di pesce spada sono sbarcati interi e non trasformati e consegnati all'Autorità designata. Gli Stati membri comunicano annualmente le informazioni sui quantitativi di esemplari morti di pesce spada alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT, conformemente all'articolo 21. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzati 2 500 ami di ricambio non armati a bordo delle navi da pesca per bordate di durata superiore a 2 giorni. |
2. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzati 2 500 ami di ricambio a bordo delle navi da pesca per bordate di durata superiore a 2 giorni. Una seconda serie di ami armati può essere autorizzata a bordo per bordate di durata superiore a due giorni, purché sia debitamente fissata e riposta sottocoperta in modo da non poter essere immediatamente utilizzata. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri incoraggiano l'impiego di ami circolari. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca per la cattura di pesce spada del Mediterraneo alle navi battenti la loro bandiera, conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2017/2403, per: |
1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca per la cattura di pesce spada del Mediterraneo alle navi battenti la loro bandiera, conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2017/2403, segnatamente agli articoli 20 e 21 dello stesso, per: |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) le navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo; |
(a) le navi da pesca attive dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo e che abbiano, se del caso, un corrispondente registro delle catture; |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) le navi da pesca che catturano pesce spada del Mediterraneo come cattura accessoria; e |
soppresso |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Solo le navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi conformemente alla procedura di cui agli articoli 16 e 17 sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare pesce spada del Mediterraneo. |
3. Solo le navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi conformemente alla procedura di cui agli articoli 16 e 17 sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare pesce spada del Mediterraneo, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 relativo alle catture accessorie. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni riguardanti le navi da cattura di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome della nave e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione15. |
2. Le informazioni riguardanti le navi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome della nave e, ove applicabile, il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione15. |
__________________ |
__________________ |
15 GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9. |
15 GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri notificano alla Commissione, al massimo entro 30 giorni, eventuali aggiunte, cancellazioni o modifiche delle informazioni sulle navi da cattura di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa il segretariato dell'ICCAT al massimo entro 45 giorni dalla data dell'aggiunta, cancellazione o modifica delle informazioni su tali navi da cattura. |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro 30 giorni dalla modifica intervenuta. La Commissione ne informa il segretariato dell'ICCAT entro 15 giorni dal ricevimento della notifica. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403, la Commissione modifica, se necessario, nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1 fornendo informazioni aggiornate al segretariato dell'ICCAT. |
4. Oltre alle informazioni trasmesse al segretariato dell'ICCAT conformemente al paragrafo 3, se necessario la Commissione invia senza indugio al segretariato dell'ICCAT, a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403, i dati aggiornati relativi ai pescherecci di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione volte alla cattura del pesce spada del Mediterraneo nel corso dell'anno precedente: |
1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative ai pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione volte alla cattura del pesce spada del Mediterraneo nel corso dell'anno precedente: |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza fuoritutto superiore a 12 metri è installato un dispositivo pienamente funzionante che consente la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
1. A bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri è installato un dispositivo pienamente funzionante che consente la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A fini di controllo, la trasmissione di dati VMS dalle navi da cattura autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo non è interrotta durante la permanenza in porto della nave. |
2. A fini di controllo, la trasmissione di dati VMS dalle navi da cattura autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo può essere disattivata durante la permanenza in porto della nave, purché sia garantito che venga riattivata nella stessa posizione. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il noleggio di navi da pesca dell'Unione per la pesca del pesce spada del Mediterraneo è vietato. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20% delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo. La percentuale di copertura è misurata in giorni di pesca, numero di cale o di bordate. |
2. Sino al ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 10 % delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo. Dopo tale data, lo Stato membro interessato può ridurre ad almeno il 5 % la copertura di osservatori. La percentuale di copertura è misurata in giorni di pesca, numero di cale o di bordate. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato indicato nell'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. |
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato indicato nella versione più recente degli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all'articolo 16 notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco: |
2. Prima dell'arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all'articolo 16 notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco: |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nella pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. |
2. Nella pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al mese per nave. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori della nave da pesca. |
e) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori della nave. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Le relazioni annuali di cui al presente articolo sono pubblicate sul sito web della Commissione. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
- [1] GU C ... del ..., pag. xxx.
MOTIVAZIONE
La situazione del pesce spada del Mediterraneo è motivo di crescente preoccupazione, poiché da oltre 30 anni questa specie è oggetto di uno sfruttamento eccessivo. L'elevata percentuale di novellame di pesce spada nelle catture ha un impatto negativo sulla biomassa riproduttiva.
È urgente invertire questa situazione e adottare un piano di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo per arrestare il rapido declino dello stock e contribuire alla sua ricostituzione a livelli coerenti con l'obiettivo della convenzione ICCAT.
L'Unione europea è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti.
L'ICCAT ha la facoltà di adottare decisioni ("raccomandazioni") per la conservazione e la gestione della pesca nella sua zona di competenza; tali atti sono vincolanti per le parti contraenti e devono essere recepiti il più rapidamente possibile nel diritto dell'Unione.
Scopo della presente proposta è recepire la raccomandazione ICCAT 16-05 nel diritto dell'UE per consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi internazionali e garantire certezza giuridica agli operatori per quanto riguarda norme e obblighi.
In occasione della riunione annuale dell'ICCAT del 2016 svoltasi a Vilamoura (Portogallo), le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti ("PCC") hanno compiuto un passo decisivo per affrontare l'allarmante situazione del pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius) adottando un piano di ricostituzione di durata quindicennale mediante la raccomandazione ICCAT 16-05.
Contenuto della proposta
Sebbene gli Stati membri stiano attuando dal gennaio 2017 il piano di ricostituzione, le misure sono sparse in vari regolamenti UE, il che crea talvolta un problema di interpretazione delle norme. La proposta in esame persegue dunque un duplice obiettivo: a) stabilire la base giuridica per l'attuazione del piano di ricostituzione; b) riunire in un unico testo giuridico le norme in materia di gestione e controllo relative al piano di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo.
La raccomandazione stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 % di conseguire tale obiettivo.
La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. Dovranno inoltre essere rigettate in mare le catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.
Le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05 che vengono recepite dal presente regolamento sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore per consentire la ricostituzione dello stock. Le principali differenze possono essere così riassunte:
• taglie minime di riferimento per la conservazione: la proposta fa divieto di pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada, comprese quelle prelevate nella pesca ricreativa: a) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm; oppure b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie;
• numero massimo di ami: la proposta fissa a 2 500 il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dei pescherecci dediti alla cattura del pesce spada del Mediterraneo;
• fermo stagionale: il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno. Al fine di proteggere il pesce spada del Mediterraneo, dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga);
• definizione dei TAC e ripartizione del contingente: si tratta di punti già recepiti nel 2017 e ora inclusi nel regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Di conseguenza non è necessario includere nella presente proposta il recepimento delle possibilità di pesca.
Il piano di ricostituzione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e di tecniche di pesca. Nell'attuare il piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere le attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le popolazioni locali.
Posizione del relatore
A giudizio del relatore, è urgente che l'Unione adotti il piano di ricostituzione del pesce spada, in quanto la situazione dello stock è critica.
Il relatore deplora che la proposta deroghi all'articolo 2 del regolamento relativo alla politica comune della pesca, in base al quale "il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock", pur comprendendo le ragioni alla base della deroga. Lo stock non è sfruttato solo dall'Unione europea, ma anche da tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo, è gestito dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale l'Unione europea è una delle 51 parti contraenti, e anche applicando alla flotta dell'UE le misure più drastiche (ossia la chiusura totale della pesca), non sarebbe possibile raggiungere al più tardi entro il 2020 livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
Il relatore riconosce che in un paio di occasioni la Commissione è andata oltre il recepimento letterale della raccomandazione 16-05, ma ritiene che ciò sia coerente con l'allarmante situazione dello stock ittico.
Occorre uno sforzo supplementare per quanto riguarda la copertura dell'osservazione. Nelle sue relazioni del 2016 e del 2017, il Comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) ha segnalato la necessità di aumentare la raccolta di dati, e in particolare di controllare i rigetti in mare e gli sbarchi. Il gruppo di coordinamento regionale per le specie altamente migratorie ha richiamato l'attenzione sul fatto che i dati biologici sono scarsi e devono essere raccolti in tutti i segmenti della flotta. L'esperienza di altri piani di ricostituzione, segnatamente quello per la ricostituzione del tonno rosso orientale, dimostra che il mantenimento di standard di controllo elevati è uno degli elementi principali per il successo di un piano. Per questo motivo i permessi di pesca specifici e il rafforzamento dei sistemi di localizzazione dei pescherecci (VMS e altri) sono essenziali per la ricostituzione dello stock.
D'altro lato, alla flotta dell'Unione si applicano spesso misure più rigorose di quelle adottate nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Attraverso la nostra azione nelle ORGP dobbiamo convincere i paesi terzi a uniformarsi, in questi casi, alle norme dell'UE.
Il relatore intende rafforzare il concetto secondo cui, nell'assegnare le possibilità di pesca, i contingenti dovrebbero essere ripartiti equamente tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale. Inoltre, in caso di aumento dei contingenti, ai fini della ripartizione dovrebbero essere presi in considerazione nuovi pescherecci, per evitare la monopolizzazione delle possibilità di pesca
In sede di attuazione del piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere la pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e che abbiano un ridotto impatto ambientale. A tale proposito il relatore ritiene che per la pesca del pesce spada occorra promuovere l'utilizzo di ami circolari, che riducono le catture accessorie di specie sensibili come le tartarughe marine e favoriscono la riduzione delle catture di pesce spada di taglia inferiore alla taglia minima, senza peraltro incidere sul volume degli sbarchi.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (23.7.2018)
destinato alla commissione per la pesca
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107
(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))
Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa. |
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e dovrebbero avere la possibilità di adottare misure più restrittive che favoriscano una maggiore protezione del pesce spada. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) le navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo; |
(a) le navi da pesca attive di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo e che abbiano, se del caso, un registro associato delle catture; |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) le navi da pesca che catturano pesce spada del Mediterraneo come cattura accessoria; nonché |
(b) le navi da pesca attive di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, che catturano pesce spada del Mediterraneo come cattura accessoria; nonché |
Motivazione | |
Questo piano di gestione è un'opportunità per garantire che le navi autorizzate a pescare nelle zone delle ORGP siano effettivamente attive o operanti in tali zone. Informazioni accurate sulle zone dove pescano le navi e sulle specie cui sono dedite sono vitali per garantire la trasparenza e la responsabilità delle attività globali di pesca e la gestione sostenibile degli stock ittici. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20% delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo. La percentuale di copertura è misurata in giorni di pesca, numero di cale o di bordate. |
2. Ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 30% delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo. La percentuale di copertura è misurata in giorni di pesca, numero di cale o di bordate. |
Motivazione | |
I comitati scientifici dell'ICCAT raccomandano che il livello minimo di copertura degli osservatori per questo tipo di attrezzo debba essere almeno del 20 %. Il terribile stato del pesce spada del Mediterraneo, associato allo scarso livello di conformità, richiede un'elevata copertura degli osservatori per una raccolta completa e accurata dei dati di cattura ai fini di un corretto funzionamento di questo piano di recupero. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Le relazioni annuali di cui al presente articolo sono pubblicate sul sito web della Commissione. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 2.5.2018 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 2.5.2018 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Adina-Ioana Vălean 16.5.2018 |
||||
Approvazione |
10.7.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
51 1 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Marc Joulaud, Stanisław Ożóg |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
51 |
+ |
|
ALDE |
Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries |
|
ECR |
Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter |
|
GUE/NGL |
Anja Hazekamp |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean |
|
S&D |
Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli |
|
VERTS |
Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor |
|
1 |
- |
|
EFDD |
Julie Reid |
|
2 |
0 |
|
EFDD |
Piernicola Pedicini |
|
ENF |
Sylvie Goddyn |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 |
||||
Riferimenti |
COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
24.4.2018 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 2.5.2018 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ENVI 2.5.2018 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Marco Affronte 31.5.2018 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
14.5.2018 |
21.6.2018 |
24.9.2018 |
|
|
Approvazione |
21.11.2018 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 1 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds |
||||
Deposito |
23.11.2018 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
23 |
+ |
|
ALDE |
António Marinho e Pinto, Nils Torvalds |
|
ECR |
Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić |
|
EFDD |
Rosa D'Amato |
|
GUE/NGL |
Maria Lidia Senra Rodríguez |
|
PPE |
Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas |
|
VERTS/ALE |
Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton |
|
0 |
- |
|
|
|
|
1 |
0 |
|
EFDD |
Sylvie Goddyn |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti