RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

7.12.2018 - (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Esther de Lange, Roberto Gualtieri


Procedura : 2018/0060(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0440/2018

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0134),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0117/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 12 luglio 2018[1],

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 giugno 2018[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0440/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

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2018/0060 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  L'elaborazione di una strategia complessiva per affrontare la questione delle esposizioni deteriorate è un obiettivo importante per l'Unione nell'ambito dello sforzo volto a rendere più resiliente il sistema finanziario. Sebbene la responsabilità principale spetti alle banche e agli Stati membri, esiste anche un chiaro interesse dell'UE a ridurre l'attuale elevato stock di esposizioni deteriorate e a prevenirne l'accumulo eccessivo in futuro nonché a prevenire l'emergere di rischi sistemici nel settore non bancario. Data l'interconnessione dei sistemi bancario e finanziario nell'Unione, in cui le banche operano in più giurisdizioni e in più Stati membri, vi è un notevole potenziale di ricadute positive per gli Stati membri e per l'Unione nel suo complesso, sia in termini di crescita economica che di stabilità finanziaria.

(1 bis)  I consumatori non dovrebbero essere considerati gli unici responsabili del grave accumulo di esposizioni deteriorate negli anni della crisi finanziaria. In alcuni Stati membri, le bolle immobiliari sono state causate da un'eccessiva fiducia nella crescita del prezzo degli immobili. Alcune parti del settore bancario vi hanno contribuito con prassi creditizie imprudenti. Un altro fattore che vi ha contribuito è stato il modo in cui la direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE) è stata recepita e attuata a livello nazionale. I diritti dei consumatori in relazione alla vendita delle esposizioni deteriorate dovrebbero essere tutelati mediante una direttiva.

(2)  Un sistema finanziario integrato permetterà di rafforzare la resilienza dell'Unione economica e monetaria agli shock, facilitando la condivisione transfrontaliera privata del rischio e riducendo al tempo stesso la necessità di condivisione pubblica. Per raggiungere questi obiettivi, l'Unione dovrebbe completare l'Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali. Affrontare la questione del possibile accumulo in futuro delle esposizioni deteriorate è essenziale sia per il rafforzamento dell'Unione bancaria che per garantire la concorrenza nel settore bancario, così da preservare la stabilità finanziaria e incoraggiare il prestito, in modo da creare occupazione e favorire la crescita nell'Unione.

(3)  Nel luglio 2017, con il "Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa", il Consiglio ha invitato varie istituzioni ad adottare diverse misure per affrontare ulteriormente l'elevato numero di esposizioni deteriorate nell'Unione e impedire che si accumulino in futuro. Il piano di azione delinea un approccio complessivo, incentrato su un mix di azioni complementari in quattro ambiti: i) la vigilanza bancaria e la regolamentazione; ii) la riforma della disciplina in materia di ristrutturazione, insolvenza e recupero dei crediti; iii) lo sviluppo dei mercati secondari per le attività deteriorate; iv) la promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in questi ambiti devono essere adottate, a seconda del caso, a livello nazionale e a livello di Unione. La Commissione ha annunciato analoga intenzione nella sua comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria, dell'11 ottobre 2017[6], in cui ha invitato ad adottare un pacchetto complessivo per affrontare la questione dei crediti deteriorati nell'Unione.

(4)  Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013[7], assieme alla direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013[8], costituisce il quadro di disciplina prudenziale per gli enti creditizi. Il regolamento (UE) n. 575/2013 contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di determinazione dei fondi propri direttamente applicabili agli enti. È pertanto necessario integrare le vigenti norme prudenziali in materia di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 con disposizioni che prevedano una deduzione dai fondi propri per le esposizioni deteriorate non sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche. Ciò equivarrebbe a creare un'efficace rete di sicurezza prudenziale per le esposizioni deteriorate, che si applicherebbe nell'Unione in modo uniforme a tutti gli enti e includerebbe anche gli enti attivi sul mercato secondario.

(5)  La rete di sicurezza prudenziale non dovrebbe impedire alle autorità competenti di esercitare i loro poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE. Qualora accertino, caso per caso, che, nonostante l'applicazione della rete di sicurezza prudenziale per le esposizioni deteriorate prevista dal presente regolamento, le esposizioni deteriorate di un dato ente non sono sufficientemente coperte, le autorità competenti possono avvalersi dei poteri di vigilanza previsti dalla direttiva 2013/36/UE, compreso il potere di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva. Le autorità competenti possono pertanto spingersi, caso per caso, oltre i requisiti di cui al presente regolamento allo scopo di garantire una copertura sufficiente per le esposizioni deteriorate.

(6)  Ai fini dell'applicazione della rete di sicurezza prudenziale, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 575/2013 un insieme chiaro di criteri di classificazione delle esposizioni deteriorate. Dato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione fissa già criteri relativi alle esposizioni deteriorate ai fini delle segnalazioni di vigilanza, è opportuno che la classificazione delle esposizioni deteriorate sia basata su questo quadro vigente. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione fa riferimento alle esposizioni in stato di default, come definite ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito, e alle esposizioni che hanno subito una riduzione di valore deteriorate ai sensi della disciplina contabile applicabile. Data l'incidenza che le misure di tolleranza possono avere sulla classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata, i criteri di classificazione sono integrati da chiari criteri sull'impatto delle misure di tolleranza. Le misure di tolleranza dovrebbero mirare a ricondurre il debitore a uno status in bonis sostenibile e dovrebbero rispettare i requisiti dell'UE in materia di protezione dei consumatori, ma possono avere motivazioni e conseguenze diverse. È pertanto opportuno prevedere che, qualora sia oggetto di misure di tolleranza, l'esposizione deteriorata non cessi di essere classificata come esposizione deteriorata, a meno che siano rispettati alcuni rigorosi criteri.

(7)  Tanto più a lungo l'esposizione rimane deteriorata, tanto minore sarà la probabilità di recupero del valore. Pertanto, la quota dell'esposizione che dovrebbe essere coperta da accantonamenti, altre rettifiche e deduzioni dovrebbe aumentare nel tempo, secondo un calendario predefinito. Le esposizioni deteriorate acquistate da un ente dovrebbero pertanto essere soggette a un calendario che inizia a decorrere dalla data in cui l'esposizione deteriorata è stata originariamente classificata come tale e non dalla data del suo acquisto. A tal fine il venditore dovrebbe informare l'acquirente in merito alla data in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

(7 bis)  Nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche dovrebbe essere tenuto conto delle cancellazioni parziali. Occorre utilizzare il valore dell'esposizione originaria prima della cancellazione parziale, per evitare che la cancellazione sia conteggiata due volte. L'inclusione delle cancellazioni parziali nell'elenco degli elementi che possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti della rete di sicurezza dovrebbe incoraggiare gli enti a riconoscere tempestivamente le cancellazioni. Nel caso delle esposizioni deteriorate acquistate da un ente a un prezzo inferiore a quello dovuto dal debitore, l'acquirente dovrebbe trattare la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore alla stessa stregua di una cancellazione parziale ai fini della rete di sicurezza prudenziale.

(8)  Le esposizioni deteriorate garantite dovrebbero di norma dare luogo a una minore perdita delle esposizioni deteriorate non garantite, dato che la protezione del credito a copertura dell'esposizione deteriorata riconosce all'ente uno specifico diritto di credito su un'attività o nei confronti di un terzo, in aggiunta al diritto di credito generale dell'ente nei confronti del debitore in stato di default. Per un'esposizione deteriorata non garantita si applica solo il diritto di credito generale nei confronti del debitore in stato di default. Considerato che le esposizioni deteriorate non garantite dovrebbero dare luogo a maggiori perdite, dovrebbe essere applicato un calendario più rigoroso. ▌

(8 bis)   L'esposizione coperta dalla protezione del credito ammissibile solo per una parte dovrebbe essere considerata garantita per la parte coperta e non garantita per la parte non coperta dalla protezione del credito ammissibile. Per determinare quali parti delle esposizioni deteriorate debbano essere trattate come garantite o non garantite, i criteri di ammissibilità per la protezione del credito e la garanzia piena e completa delle ipoteche utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali dovrebbero essere applicati secondo il rispettivo approccio, compresa la rettifica di valore applicabile.

(9)  Dovrebbe applicarsi un calendario uniforme indipendentemente dal fatto se l'esposizione sia deteriorata perché il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni o per altri fattori. La rete di sicurezza prudenziale dovrebbe essere applicata in funzione del livello di esposizione. Per le esposizioni deteriorate non garantite dovrebbe essere applicato inoltre un calendario di tre anni. Per consentire agli enti e agli Stati membri di migliorare l'efficienza dei procedimenti di ristrutturazione o di esecuzione, nonché di riconoscere che le esposizioni deteriorate garantite con garanzie reali immobili e i prestiti sugli immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 avranno un valore residuo per un periodo di tempo più lungo dopo che il prestito è diventato deteriorato, è opportuno prevedere un calendario di nove anni. Per le altre esposizioni deteriorate garantite è opportuno applicare un calendario di sette anni fino alla costituzione di una copertura integrale.

(10 bis)  Dovrebbe essere possibile prendere in considerazione misure di tolleranza ai fini dell'applicazione del fattore di copertura pertinente. Più precisamente, l'esposizione dovrebbe continuare ad essere classificata come deteriorata, ma il requisito di copertura dovrebbe rimanere stabile nel corso di un ulteriore anno. Pertanto, il fattore che sarebbe applicabile durante l'anno in cui la misura di tolleranza è stata concessa dovrebbe essere applicabile per due anni anziché per un anno. Se, alla scadenza di tale anno supplementare, l'esposizione è ancora deteriorata, il fattore applicabile dovrebbe essere determinato come se non fosse stata concessa alcuna misura di tolleranza, tenendo conto della data in cui l'esposizione è stata originariamente classificata come deteriorata. Dato che la concessione di misure di tolleranza non dovrebbe condurre ad alcun arbitraggio, questa possibilità dovrebbe essere consentita solo per la prima misura di tolleranza che è stata concessa da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Inoltre, l'anno durante il quale il fattore di copertura rimane invariato non dovrebbe tradursi in un allungamento del calendario in materia di accantonamenti. Di conseguenza, qualsiasi misura di tolleranza concessa nel terzo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata per le esposizioni non garantite, o nel settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata per le esposizioni garantite, non dovrebbe ritardare la copertura integrale dell'esposizione deteriorata.

(11)  Per assicurare che la valutazione della protezione del credito delle esposizioni deteriorate degli enti sia ispirata ad un approccio prudente, l'ABE dovrebbe valutare la necessità di una metodologia comune, e se necessario elaborarla, in particolare per quanto riguarda le ipotesi sulla recuperabilità e l'esecutività, ed eventualmente includere requisiti minimi di rivalutazione della protezione del credito in termini di tempo.

(12)  Per agevolare il regolare passaggio alla nuova rete di sicurezza prudenziale, le nuove norme non dovrebbero applicarsi alle esposizioni contratte prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

(13)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

(1)  All'articolo 36, paragrafo 1, è aggiunta la lettera m):

"m) l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate.";

(2)  sono inseriti i seguenti articoli 47 bis, 47 ter e 47 quater:

"Articolo 47 bis

Esposizioni deteriorate

1.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), rientrano tra le "esposizioni" i seguenti elementi, purché non inclusi nel portafoglio di negoziazione dell'ente:

(a)  gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi ▌e un deposito a vista,

(b)  gli impegni all'erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, ad eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o che comportano effettivamente la revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.

2.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione di uno strumento di debito è pari al valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione o delle cancellazioni parziali effettuate dall'ente dall'ultima volta in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

Il valore dell'esposizione di uno strumento di debito acquistato ad un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore include la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore.

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione degli impegni all'erogazione di prestiti dati, delle garanzie finanziarie o di qualsiasi altro impegno dato a norma del paragrafo 1, lettera b), è pari al valore nominale, che rappresenta l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto della protezione del credito di tipo personale o di tipo reale. In particolare,

(a)  il valore nominale delle garanzie finanziarie date è pari all'importo massimo che il soggetto potrebbe dover pagare in caso di escussione della garanzia;

(b)  il valore nominale degli impegni all'erogazione di prestiti è pari all'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare.

Il valore nominale di cui al secondo comma non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione.

3.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), le seguenti esposizioni sono classificate come esposizioni deteriorate:

(a)  le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178;

(b)  le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;

(c)  le esposizioni in prova ai sensi del paragrafo 7, qualora siano state concesse misure di tolleranza aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;

(d)  le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;

(e)  le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria per le quali è probabile che possa essere attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.

Ai fini della lettera a), nei casi in cui l'ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20% del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.

4.  Le esposizioni che non sono state oggetto di misure di tolleranza cessano di essere classificate come deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente affinché l'esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile e come esposizione in stato di default ai sensi dell'articolo 178;

(b)  la situazione del debitore è migliorata in tale misura che l'ente è certo che vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;

(c)  il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni.

5.  Le esposizioni deteriorate classificate come attività non correnti disponibili per la vendita ai sensi della disciplina contabile applicabile non cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m).

6.  Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi del paragrafo 3;

(b)  è trascorso almeno un anno dal momento in cui sono state concesse le misure di tolleranza o, se posteriore, dal momento in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate;

(c)  dopo l'applicazione delle misure di tolleranza non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia certo della probabilità di rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Ai fini della lettera c), il rimborso integrale alla scadenza può essere considerato probabile se il debitore ha effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:

i)  l'importo in arretrato prima della concessione della misura di tolleranza, nei casi in cui vi erano importi arretrati;

ii)  l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di tolleranza, se non vi erano importi in arretrato.

7.  L'esposizione deteriorata che ha cessato di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi del paragrafo 6 è in prova fino a quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)  siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di tolleranza è stata riclassificata come esposizione in bonis;

(b)  sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;

(c)  nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da oltre 30 giorni.

Articolo 47 ter

Misure di tolleranza

1.  Ai fini dell'articolo 47 bis, si intende per "misura di tolleranza" una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha subito o rischia di subire difficoltà nel soddisfare gli impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento ad una delle seguenti azioni:

(a)  la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel soddisfare i suoi impegni finanziari;

(b)  il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel soddisfare i suoi impegni finanziari.

2.  Ai fini del paragrafo 1, almeno le seguenti situazioni sono considerate misure di tolleranza:

(a)  nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel soddisfare i propri impegni finanziari;

(b)  nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dallo stesso ente a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel soddisfare i propri impegni finanziari;

(c)  ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;

(d)  la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria;

(e)  l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione deteriorata se le clausole non fossero esercitate;

(f)  al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente classificata come esposizione deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di detti pagamenti;

(g)  la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.

3.  Ai fini del paragrafo 1, le seguenti circostanze sono indicatrici del fatto che potrebbero essere state adottate misure di tolleranza:

(a)  il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;

(b)  al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente scaduta da almeno 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;

(c)  l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.

4.  Ai fini del presente articolo, le difficoltà del debitore nel soddisfare i suoi impegni finanziari sono valutate al livello del debitore, tenendo conto di tutti i soggetti giuridici del gruppo del debitore rientranti nel perimetro del consolidamento contabile del gruppo e delle persone fisiche che controllano il gruppo.

Articolo 47 quater

Deduzione per le esposizioni deteriorate

1.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti determinano l'importo applicabile della copertura insufficiente separatamente per ciascuna delle esposizioni deteriorate da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 sottraendo l'importo di cui alla lettera b) dall'importo di cui alla lettera a), qualora l'importo di cui alla lettera a) sia superiore all'importo di cui alla lettera b):

(a)  la somma dei seguenti elementi:

i)  la parte non garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 2;

ii)  la parte garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 3;

(b)  la somma dei seguenti elementi, purché riferiti alla stessa esposizione deteriorata:

i)  rettifiche di valore su crediti specifiche;

ii)  rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105;

iii)  altre riduzioni dei fondi propri;

iv)  per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni, il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a ciascuna esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per il contributo dell'importo delle perdite attese sull'esposizione deteriorata al totale degli importi delle perdite attese sulle esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda del caso;

iv bis)  qualora un'esposizione deteriorata sia acquistata ad un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore, la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore;

iv ter)  importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

La parte garantita dell'esposizione deteriorata è la parte dell'esposizione che, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo II, è considerata coperta da protezione del credito di tipo reale o di tipo personale o integralmente e completamente garantita da ipoteche.

La parte non garantita dell'esposizione deteriorata corrisponde alla differenza, se esistente, tra il valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, e la parte garantita dell'esposizione, se esistente.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i seguenti fattori:

(c)  1 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), si applicano i seguenti fattori:

(e)  0,20 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, ovvero un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(f)  0,23 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni mobili o da altre garanzie reali ammissibili ai sensi del presente regolamento, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(g)  0,30 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, ovvero un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(h)  0,35 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni mobili o da altre garanzie reali ammissibili ai sensi del presente regolamento, da applicarsi nel periodo tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(i)  0,40 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, ovvero un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(j)  0,50 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni mobili o da altre garanzie reali ammissibili ai sensi del presente regolamento, da applicarsi nel periodo tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(k)  0,55 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, ovvero un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(l)  0,80 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni mobili o da altre garanzie reali ammissibili ai sensi del presente regolamento, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(m)  0,75 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, ovvero un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(n)  1 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni mobili o da altre garanzie reali ammissibili ai sensi del presente regolamento, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(o)  0,80 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, ovvero un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del nono anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

(p)  1 per la parte ▌dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, ovvero un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi dal primo giorno del decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata ▌;

3 bis  In deroga al paragrafo 3, alla parte dell'esposizione deteriorata garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione si applicano i seguenti fattori:

(a)  0 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata; e

(b)  1 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

5.  L'ABE valuta le prassi applicate per la valutazione delle esposizioni deteriorate garantite e può elaborare orientamenti per specificare una metodologia comune, compresi eventuali requisiti minimi di rivalutazione in termini di tempo e metodi appositi, per la valutazione prudenziale delle forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale, in particolare per quanto riguarda le ipotesi relative alla recuperabilità e all'esecutività. Tali orientamenti possono anche includere una metodologia comune per la determinazione della parte garantita di un'esposizione deteriorata come indicato al paragrafo 1.

Detti orientamenti sono adottati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5 bis.  In deroga ai paragrafi 2 e 3, se a un'esposizione è stata concessa una misura di tolleranza ai sensi dell'articolo 47 ter

(a)  tra un anno e due anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, il fattore applicabile a norma del paragrafo 2 al momento della concessione della misura di tolleranza è applicabile per un ulteriore periodo di un anno;

(b)  tra due e sei anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, il fattore applicabile a norma del paragrafo 3 al momento della concessione della misura di tolleranza è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.

Questa disposizione può applicarsi solo in relazione alla prima misura di tolleranza concessa per un'esposizione deteriorata.";

(3)  all'articolo 111, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi degli articoli 34 e 105, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del loro valore nominale dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):";

(4)  all'articolo 127, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:

(a)  150%, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), è inferiore al 20% della parte non garantita del valore dell'esposizione, se le rettifiche di valore su crediti specifiche e le detrazioni non sono state applicate;

(b)  100%, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), non è inferiore al 20% della parte non garantita del valore dell'esposizione, se le rettifiche di valore su crediti specifiche e le detrazioni non sono state applicate.";

(5)  l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Articolo 159

Trattamento degli importi delle perdite attese

Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, dalle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche, dalle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 110 e da altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni, ad eccezione delle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m). Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, sono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.";

(6)  all'articolo 178, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"(b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o dell'articolo 127.";

(7)  è inserito il seguente articolo 469 bis:

"Articolo 469 bis

Deroga alle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 per le esposizioni deteriorate

In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti non deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo applicabile della copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate se l'esposizione è stata contratta prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Se l'ente modifica i termini e le condizioni dell'esposizione contratta prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] in modo da aumentare l'esposizione dell'ente verso il debitore, l'esposizione è considerata contratta alla data in cui si applica la modifica e cessa di beneficiare della deroga di cui al primo comma.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo  Per il Consiglio

Il presidente  Il presidente

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 43.
  • [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]   GU C […] del […], pag. […].
  • [5]   GU C del , pag. .
  • [6]   COM(2017) 592 final dell'11.10.2017.
  • [7]   Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
  • [8]   Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

Riferimenti

COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.3.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ECON

16.4.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

Annuncio in Aula

JURI

16.4.2018

 

 

 

Pareri non espressi

Decisione

JURI

27.3.2018

 

 

 

Relatori

Nomina

Esther de Lange

31.5.2018

Roberto Gualtieri

31.5.2018

 

 

Esame in commissione

3.9.2018

20.11.2018

 

 

Approvazione

6.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

14

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Simona Bonafè, Enrique Calvet Chambon, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Thomas Mann, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Maria Heubuch, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Rupert Matthews, Siôn Simon, Adam Szejnfeld, Thomas Waitz

Deposito

7.12.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

32

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Gunnar Hökmark, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Adam Szejnfeld, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Paul Tang

14

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Maria Heubuch, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

1

0

S&D

Jonás Fernández

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2019
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