RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare")

20.12.2018 - (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)) - *

Commissione per lo sviluppo
Relatore: Maurice Ponga


Procedura : 2018/0244(CNS)
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A8-0480/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

("Decisione sull'associazione d'oltremare")

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0461),

–  visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0379/2018),

-  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0480/2019),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È opportuno che la nuova decisione evidenzi le specificità della cooperazione con la Groenlandia, quali l'obiettivo di preservare i legami stretti e duraturi tra l'Unione, la Groenlandia e la Danimarca, il riconoscimento della posizione geostrategica della Groenlandia, l'importanza del dialogo politico tra la Groenlandia e l'Unione, l'esistenza di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione e la Groenlandia e la potenziale cooperazione sulle questioni riguardanti la regione artica. Essa dovrebbe rispondere, mediante l'elaborazione di un programma proattivo e il perseguimento di interessi comuni, a sfide globali quali, in particolare, il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e sull'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali (compresi le materie prime e gli stock ittici), nonché la ricerca e l'innovazione.

(6)  È opportuno che la nuova decisione evidenzi le specificità della cooperazione con la Groenlandia. Nel 2003, il Consiglio ha espresso il proprio consenso a fondare le future relazioni tra l'Unione e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includesse un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo. Analogamente, la dichiarazione congiunta dell'Unione europea, da un lato, e del governo della Groenlandia e della Danimarca, dall'altro, sulle relazioni tra l'Unione europea e la Groenlandia, firmata a Bruxelles il 19 marzo 2015, ha ricordato il legame storico, politico, economico e culturale tra l'Unione e la Groenlandia e ha sottolineato la necessità di rafforzare le relazioni e la cooperazione sulla base di interessi reciproci. Il partenariato a titolo di questa nuova decisione dovrebbe quindi mirare a preservare i legami stretti e duraturi tra l'Unione, la Groenlandia e la Danimarca e dovrebbe consentire di affrontare le sfide globali consentendo di sviluppare un'agenda dinamica e di ricercare gli interessi reciproci. La decisione dovrebbe evidenziare le specificità della cooperazione con la Groenlandia riconoscendo la posizione geostrategica della Groenlandia, l'importanza del dialogo politico tra la Groenlandia e l'Unione, l'esistenza di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione e la Groenlandia e la potenziale cooperazione sulle questioni artiche. Essa dovrebbe, in particolare, tenere conto del crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e sull'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali (compresi le materie prime e gli stock ittici), nonché la ricerca e l'innovazione.

Emendamento    2

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  A riprova dell'importanza di contrastare i cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 20 % della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del programma e riesaminate nell'ambito dei processi di revisione e valutazione intermedia di quest'ultimo.

(16)  A riprova dell'importanza di contrastare i cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 30 % della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del programma e riesaminate nell'ambito dei processi di revisione e valutazione intermedia di quest'ultimo.

Emendamento    3

Proposta di decisione

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  L'Unione e i PTOM riconoscono la particolare importanza dell'istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.

(18)  L'Unione e i PTOM riconoscono la particolare importanza dell'istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM, in particolare nei territori in cui il livello generale di istruzione è piuttosto basso.

Emendamento    4

Proposta di decisione

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.

(19)  L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia. Essa dovrebbe inoltre rivolgere una particolare attenzione ai diritti delle popolazioni autoctone dei PTOM e contribuire alla promozione e al rispetto di tali diritti.

Emendamento    5

Proposta di decisione

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente.

(20)  La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente, sul modello degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento    6

Proposta di decisione

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  La presente decisione dovrebbe prevedere norme di origine più flessibili, comprese nuove possibilità di cumulo dell'origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l'Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione, sempre a determinate condizioni. Tali condizioni sono necessarie per impedire l'elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.

(21)  La presente decisione dovrebbe prevedere norme di origine più flessibili, comprese nuove possibilità di cumulo dell'origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l'Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione, sempre a determinate condizioni. Tali condizioni sono necessarie per un'organizzazione commerciale più solida e in grado di impedire l'elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.

Emendamento    7

Proposta di decisione

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  La cooperazione tra l'Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, elemento essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Gli sforzi in tale ambito dovrebbero concentrarsi sulla convergenza con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM all'acquis dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione al rafforzamento delle capacità amministrative delle autorità dei PTOM, anche in materia di vigilanza.

(25)  La cooperazione tra l'Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe mirare a combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali al fine di contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, elemento essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Gli sforzi in tale ambito dovrebbero concentrarsi sulla convergenza con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM all'acquis dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione al rafforzamento delle capacità amministrative delle autorità dei PTOM, anche in materia di vigilanza.

Emendamento    8

Proposta di decisione

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  È opportuno che la presente decisione faccia riferimento, ove necessario, al [regolamento NDICI] (strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale) ai fini dell'attuazione della cooperazione, garantendo in tal modo la gestione coerente di tutti gli strumenti.

soppresso

Emendamento    9

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente decisione istituisce un'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) all'Unione europea ("associazione") che costituisce un partenariato, basato sull'articolo 198 del TFUE, volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori e le norme dell'Unione nel mondo.

1.  La presente decisione istituisce un'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) all'Unione europea ("associazione") che costituisce un partenariato, basato sull'articolo 198 del TFUE, volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori, i principi e le norme dell'Unione nel mondo.

Emendamento    10

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione.

1.  L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione. Essa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 e all'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima.

Emendamento    11

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell'efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente.

3.  Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell'efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e culturale e tutela dell'ambiente.

Emendamento    12

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. L'associazione persegue tale obiettivo generale migliorando la competitività dei PTOM, rafforzandone la resilienza, riducendone la vulnerabilità economica e ambientale e promuovendo la cooperazione tra essi e altri partner.

4.  Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, nonché all'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

Emendamento    13

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  promuovere e sostenere la cooperazione con i PTOM;

soppresso

Emendamento    14

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sostenere la Groenlandia e cooperare con essa per aiutarla a far fronte alle sue principali difficoltà, quali la necessità di migliorare il livello di istruzione, e contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare politiche nazionali.

(b)  aiutare i PTOM a far fronte alle principali difficoltà con cui si misurano, in particolare il livello di istruzione per quanto riguarda la Groenlandia;

Emendamento    15

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  rafforzare la resilienza dei PTOM, riducendo la loro vulnerabilità economica e ambientale;

Emendamento    16

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  migliorare la competitività dei PTOM, comprese le norme sociali;

Emendamento    17

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater)  promuovere la cooperazione dei PTOM con altri partner.

Emendamento    18

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione rispetta i principi fondamentali della libertà, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, della buona governance e dello sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi.

6.  Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione rispetta i principi fondamentali quali la democrazia, un approccio fondato sul diritto che comprenda tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la buona governance e lo sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi. Lo stesso dicasi per il principio di non discriminazione per motivi di sesso, razza, origine etnica, religione, disabilità, età, orientamento sessuale e per il principio della parità di genere.

Emendamento    19

Proposta di decisione

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel processo di programmazione e attuazione e, in particolare, all'atto dell'adozione dei suoi orientamenti, la Commissione tiene debitamente conto delle limitate capacità dei PTOM a livello amministrativo e delle risorse umane.

Emendamento    20

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la diversificazione delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell'economia mondiale e regionale; nel caso specifico della Groenlandia, la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro;

(a)  la diversificazione sostenibile delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell'economia mondiale e regionale; nel caso specifico della Groenlandia, la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro;

Emendamento    21

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  la promozione di un modello sociale di qualità;

Emendamento    22

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi;

(e)  la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi, tenendo conto delle priorità definite nel quadro di Sendai per il periodo 2015-2030;

Emendamento    23

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  le questioni relative ai Caraibi e al Pacifico.

Emendamento    24

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  A tal fine, l'Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nell'ambito della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali.

2.  A tal fine, l'Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nell'ambito della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali, al fine di contribuire all'agevole integrazione dei PTOM nei rispettivi ambienti geografici.

Emendamento    25

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, e con gli Stati e territori vicini, ACP e non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi pertinenti. L'Unione si adopera altresì, se del caso, per associare i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati o territori ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche.

3.  L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, e con gli Stati e territori vicini, ACP e non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi pertinenti. L'Unione, se del caso, associa i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati o territori ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche, proponendo di accordare loro lo statuto di osservatori.

Emendamento    26

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  rafforzamento delle capacità dei PTOM, onde influire sull'adozione di strategie regionali che tengano conto delle loro specificità, del loro potenziale e della prospettiva europea espressa dai PTOM;

Emendamento    27

Proposta di decisione

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Trattamento specifico

Trattamento specifico per i PTOM isolati

Emendamento    28

Proposta di decisione

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Trattamento specifico per i PTOM meno sviluppati

 

1. L'associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di livello di sviluppo e di vincoli strutturali.

 

2. Un trattamento specifico è riservato ai PTOM meno sviluppati.

 

3. Per consentire ai PTOM meno sviluppati di recuperare il ritardo di sviluppo e far fronte ai loro vincoli strutturali permanenti, nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni si tiene debitamente conto delle loro specificità.

 

4. Il PTOM considerato meno sviluppato è Wallis e Futuna.

Emendamento    29

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).

1.  L'associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi, la Commissione e il Parlamento europeo nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Emendamento    30

Proposta di decisione

Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Compiti dei soggetti non governativi

Compiti della società civile e dei soggetti non governativi

Emendamento    31

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

1.  La società civile, il settore privato e i soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

Emendamento    32

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione.

3.  Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione, ma anche alla definizione e all'attuazione delle strategie regionali dell'Unione nelle zone in cui sono situati i PTOM.

Emendamento    33

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il dialogo si concentra, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione.

4.  Il dialogo si concentra, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento sia degli obiettivi dell'associazione sia degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento    34

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il dialogo con la Groenlandia, in particolare, pone le basi per una cooperazione e un dialogo di ampio respiro in ambiti riguardanti tra l'altro l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime e gli stock ittici, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione, nonché la dimensione artica di tali questioni.

5.  Il dialogo con la Groenlandia, in particolare, pone le basi per una cooperazione e un dialogo di ampio respiro in ambiti riguardanti tra l'altro l'istruzione, l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, la natura, le risorse naturali, comprese le materie prime e gli stock ittici, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione, nonché la dimensione artica di tali questioni.

Emendamento    35

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Il dialogo con i PTOM dei Caraibi è specificatamente destinato a rafforzare la strategia europea nella regione caraibica e a cooperare sulle questioni concernenti la biodiversità, i cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle risorse, la prevenzione e la gestione dei rischi di catastrofi, la dimensione sociale nonché la promozione della buona governance, in particolare in ambito fiscale, e della lotta alla criminalità organizzata.

Emendamento    36

Proposta di decisione

Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.  Il dialogo con i PTOM del Pacifico è specificatamente destinato a definire e attuare un'ambiziosa strategia europea nella regione del Pacifico tramite il rafforzamento della presenza europea, e a cooperare in particolare sulle questioni sociali, sulla gestione sostenibile delle risorse marine e terrestri, sui cambiamenti climatici, sull'energia, sull'ambiente e sull'economia blu.

Emendamento    37

Proposta di decisione

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  un forum di dialogo PTOM-UE ("forum PTOM-UE") riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. Membri del Parlamento europeo, rappresentanti della BEI e rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

(a)  un forum di dialogo politico PTOM-UE ("forum PTOM-UE") riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri, la Commissione, la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo. L'Associazione dei paesi e territori d'oltremare (OCTA), i rappresentanti della BEI, i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche e i rappresentanti dei paesi terzi e dei territori limitrofi ai PTOM sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

Emendamento    38

Proposta di decisione

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno tre volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

(b)  a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno quattro volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

Emendamento    39

Proposta di decisione

Parte II – Capo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

QUESTIONI AMBIENTALI, CAMBIAMENTI CLIMATICI, OCEANI E RIDUZIONE DELLE CATASTROFI

QUESTIONI AMBIENTALI, CAMBIAMENTI CLIMATICI, OCEANI E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CATASTROFI

Emendamento    40

Proposta di decisione

Articolo 15 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, della riduzione del rischio di catastrofi e del rafforzamento della resilienza può riguardare:

Emendamento    41

Proposta di decisione

Articolo 15 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la promozione dell'uso sostenibile e dell'efficienza delle risorse e la promozione della dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale; e

(c)  la promozione dell'uso sostenibile e dell'efficienza delle risorse nell'ottica della realizzazione di un'economia a basse emissioni di carbonio basata su strategie per una transizione equa; e

Emendamento    42

Proposta di decisione

Articolo 16 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  l'adozione di misure per far fronte ai problemi legati al degrado delle terre, compresi l'innalzamento del livello dei mari e la contaminazione dei suoli,

Emendamento    43

Proposta di decisione

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile delle foreste può riguardare la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, compreso il loro ruolo nella preservazione dell'ambiente dall'erosione e nel controllo della desertificazione, nel rimboschimento e nella gestione delle esportazioni di legname.

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile delle foreste può riguardare la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, compreso il loro ruolo nella preservazione dell'ambiente dall'erosione e nel controllo della desertificazione, il rimboschimento, la gestione delle esportazioni di legname e il contrasto al disboscamento illegale.

Emendamento    44

Proposta di decisione

Articolo 18 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e l'agricoltura, e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell'impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

(b)  la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e l'agricoltura sostenibile, e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell'impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

Emendamento    45

Proposta di decisione

Articolo 23 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  lo sviluppo e il rafforzamento della tutela ambientale;

(c)  lo sviluppo e il rafforzamento dei diritti umani e della tutela sociale e ambientale;

Emendamento    46

Proposta di decisione

Articolo 24 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il contributo agli sforzi compiuti dai paesi partner per onorare gli impegni assunti in materia di cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

(b)  il contributo agli sforzi compiuti dai paesi partner per onorare gli impegni assunti in materia di cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e agli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Emendamento    47

Proposta di decisione

Parte II – Capo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

GIOVENTÙ, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SANITÀ, OCCUPAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE, SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELL'APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE

GIOVENTÙ, DONNE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SANITÀ, OCCUPAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE, SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELL'APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE

Emendamento    48

Proposta di decisione

Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  L'Unione e i PTOM collaborano per garantire la partecipazione attiva dei giovani al mercato del lavoro, al fine di combattere la disoccupazione giovanile.

Emendamento    49

Proposta di decisione

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 32 bis

 

Parità di genere

 

1. L'Unione si adopera per promuovere nei PTOM la parità e l'equità di genere, nonché l'emancipazione e le pari opportunità a livello politico ed economico per le donne.

 

2. L'associazione si prefigge di proteggere i diritti delle donne e delle ragazze, in particolare contro ogni forma di violenza.

 

3. L'associazione mira inoltre a promuovere l'emancipazione delle donne, segnatamente nel loro ruolo di protagoniste dello sviluppo sostenibile e nel contesto economico e finanziario.

 

Tutte le iniziative dovranno includere una dimensione di genere.

Emendamento    50

Proposta di decisione

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

(b)  il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale; e

Emendamento    51

Proposta di decisione

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  il sostegno alla partecipazione e all'accesso dei PTOM al programma Erasmus+, promuovendo e aumentando la mobilità dei suoi potenziali beneficiari da e verso i PTOM;

Emendamento    52

Proposta di decisione

Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Arti dello spettacolo

Belle arti

Emendamento    53

Proposta di decisione

Articolo 38 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di arti dello spettacolo può riguardare:

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di belle arti può riguardare:

Emendamento    54

Proposta di decisione

Articolo 38 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'agevolazione di maggiori contatti tra gli operatori dello spettacolo in settori quali gli scambi professionali e la formazione, compresi la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete;

(a)  l'agevolazione di maggiori contatti tra gli operatori delle belle arti in settori quali gli scambi professionali e la formazione, compresi la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete mediante un sostegno finanziario adeguato;

Emendamento    55

Proposta di decisione

Articolo 38 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  la promozione delle produzioni artistiche dei PTOM nell'Unione;

Emendamento    56

Proposta di decisione

Articolo 39 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici mira a promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici mira a promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche e la valorizzazione sostenibile dei siti mediante:

Emendamento    57

Proposta di decisione

Articolo 39 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  il miglioramento della conoscenza nonché la preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei PTOM.

Emendamento    58

Proposta di decisione

Parte II – Capo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PROMOZIONE DELLO STATO DI DIRITTO

Emendamento    59

Proposta di decisione

Articolo -41 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -41

 

Promozione dello Stato di diritto

 

1. Tramite il dialogo e la cooperazione tra l'Unione e i PTOM, l'associazione mira a promuovere i principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui è fondata.

 

2. I PTOM, in quanto avamposto dell'Unione, sono attori importanti nella diffusione dei valori e dei principi dell'Unione nelle rispettive regioni.

Emendamento    60

Proposta di decisione

Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione

Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione e la relativa prevenzione

Emendamento    61

Proposta di decisione

Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata può comprendere:

1.  Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata e di relativa prevenzione può comprendere:

Emendamento    62

Proposta di decisione

Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 42 bis

 

Negoziazione di accordi commerciali con i paesi terzi

 

Qualora una negoziazione commerciale o di pesca con paesi terzi causi o minacci di causare gravi danni all'integrazione regionale o a settori sensibili dei PTOM, la Commissione effettua una valutazione d'impatto tenendo conto dell'impatto cumulativo di tali accordi sulle economie dei PTOM. Una volta terminata la valutazione, la Commissione trasmette i risultati della stessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alle autorità governative e locali dei PTOM prima della conclusione degli accordi internazionali in questione.

Emendamento    63

Proposta di decisione

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La cooperazione commerciale mira a sostenere gli obiettivi finali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'attuazione dell'accordo di Parigi. Essa può estendersi altresì alla cooperazione su altri accordi ambientali multilaterali connessi al commercio, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

2.  La cooperazione commerciale mira a sostenere gli obiettivi finali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), l'attuazione dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Essa può estendersi altresì alla cooperazione su altri accordi ambientali multilaterali connessi al commercio, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Emendamento    64

Proposta di decisione

Articolo 59 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  gli aiuti concessi da un PTOM mediante risorse statali, che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese, nella misura in cui hanno un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti.

soppresso

Emendamento    65

Proposta di decisione

Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l'elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria.

L'Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l'elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria, come pure la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli.

Emendamento    66

Proposta di decisione

Articolo 72 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sufficienti risorse finanziarie e un'adeguata assistenza tecnica per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;

(a)  sufficienti risorse finanziarie e un'adeguata assistenza tecnica nel quadro della presente decisione per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;

Emendamento    67

Proposta di decisione

Articolo 72 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  finanziamenti a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato;

(b)  finanziamenti a lungo termine nel quadro della presente decisione per promuovere la crescita del settore privato;

Emendamento    68

Proposta di decisione

Articolo 72 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  se del caso, altri programmi dell'Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma della presente decisione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. La presente decisione può altresì contribuire alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

(c)  finanziamenti aggiuntivi tramite altri programmi dell'Unione che consentano di contribuire alle azioni stabilite a norma della presente decisione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

Emendamento    69

Proposta di decisione

Articolo 72 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La presente decisione può altresì contribuire alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

Emendamento    70

Proposta di decisione

Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 è di 500 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.  La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 è di 669 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento    71

Proposta di decisione

Articolo 74 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  "aiuto programmabile": un aiuto non rimborsabile assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali, regionali e intraregionali stabilite nei documenti di programmazione;

(a)  "aiuto programmabile": un aiuto non rimborsabile assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali, regionali e intraregionali, se del caso, stabilite nei documenti di programmazione;

Emendamento    72

Proposta di decisione

Articolo 74 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  "assegnazione intraregionale": un importo nell'ambito dell'assegnazione regionale stanziato per l'aiuto programmabile al fine di finanziare le strategie e le priorità in materia di cooperazione intraregionale riguardanti almeno un PTOM e una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e/o uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati o territori non ACP.

(g)  "assegnazione intraregionale": un importo nell'ambito dell'assegnazione regionale stanziato per l'aiuto programmabile al fine di finanziare le strategie e le priorità in materia di cooperazione intraregionale riguardanti le entità di cui all'articolo 82 della presente decisione.

Emendamento    73

Proposta di decisione

Articolo 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 74 bis

 

Principio generale

 

Fatte salve le disposizioni specifiche della presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis ("regolamento finanziario") e agli obiettivi e ai principi della presente decisione.

 

___________________

 

1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento    74

Proposta di decisione

Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

(a)  è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche e finanziarie, ambientali, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

Emendamento    75

Proposta di decisione

Articolo 75 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

 

a) sovvenzioni;

 

b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;

 

c) sostegno al bilancio;

 

d) contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;

 

e) strumenti finanziari;

 

f) garanzie di bilancio;

 

g) finanziamenti misti;

 

i) assistenza finanziaria;

 

j) esperti esterni retribuiti.

 

Nell'ambito dell'aiuto programmabile, l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore dei PTOM assume principalmente la forma di sostegno al bilancio.

 

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento finanziario, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi o regioni partner o da organizzazioni internazionali, al fine di mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

 

L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente a cura dei servizi della Commissione, delle delegazioni dell'Unione e delle agenzie esecutive, in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, oppure indirettamente affidando funzioni di esecuzione del bilancio ai soggetti elencati nel regolamento finanziario. Detti soggetti garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altri soggetti a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

 

Le azioni finanziate possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto. Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento. Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tali casi, la pubblicazione a posteriori di convenzioni, sovvenzioni e contratti d'appalto, di cui all'articolo 38 del regolamento finanziario, rispetta, se del caso, le norme del soggetto responsabile.

 

I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Emendamento    76

Proposta di decisione

Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 75 bis

 

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

 

1.  Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi della presente decisione sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio finanziario successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

 

2.  in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione ai sensi della presente decisione sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine. I riferimenti all'articolo 15 del regolamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini della presente decisione.

 

3.  Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

 

L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

 

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

Emendamento    77

Proposta di decisione

Articolo 76 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali;

(b)  sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali, di genere e di buona governance;

Emendamento    78

Proposta di decisione

Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM tesi a elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.

2.  L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM tesi a elaborare dati statistici attendibili e pubblicamente accessibili nei settori in questione.

Emendamento    79

Proposta di decisione

Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici.

3.  L'Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici, in particolare agevolando le analisi dei PIL dei PTOM a parità di potere d'acquisto, se disponibili.

Emendamento    80

Proposta di decisione

Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute in sede e nelle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per il programma e la gestione delle operazioni finanziate nel quadro della presente decisione, compresi le azioni di informazione e di comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

1.  Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione.

Emendamento    81

Proposta di decisione

Articolo 79

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 79

soppresso

Principio generale

 

Salvo altrimenti specificato nella presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente agli obiettivi e ai principi della decisione stessa, al regolamento finanziario e al [regolamento NDICI], in particolare al titolo II, capo I, ad eccezione dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 15, al capo III, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell'articolo 21, paragrafo 3, e al capo V, ad eccezione dell'articolo 31, paragrafi 1, 4, 6 e 9, e dell'articolo 32, paragrafo 3. La procedura di cui all'articolo 80 della presente decisione non si applica ai casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento NDICI].

 

Emendamento    82

Proposta di decisione

Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 79 bis

 

Adozione dei documenti di programmazione

 

1.  Nell'ambito del partenariato tra l'Unione e i PTOM, le autorità dei PTOM si impegnano a formulare e adottare politiche settoriali nei principali ambiti di cooperazione di cui alla parte II della presente decisione, e a darvi un seguito appropriato.

 

Su tale base, ciascun PTOM prepara e presenta un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio. Tale documento di programmazione fornisce un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e il PTOM in oggetto, in linea con l'obiettivo e il campo d'applicazione, le finalità, i principi e le politiche dell'Unione.

 

Ciascun documento di programmazione contiene:

 

- una breve presentazione del contesto politico, economico, sociale, culturale e ambientale del PTOM;

 

- una breve descrizione della strategia di sviluppo sostenibile del PTOM (Agenda 2030), che individua le sue priorità e il modo in cui intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

 

- i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione;

 

- gli obiettivi specifici;

 

- i risultati attesi;

 

- indicatori di risultato chiari e specifici;

 

- l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario;

 

- un calendario indicativo.

 

2.  Il documento di programmazione tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi e si basa sulle consultazioni e sul dialogo con la società civile, gli enti locali e altri attori, al fine di garantirne un sufficiente coinvolgimento e la conseguente titolarità del documento indicativo di programmazione.

 

3.  Un progetto di documento di programmazione è oggetto di uno scambio di opinioni tra le autorità di ciascun PTOM, lo Stato membro cui sono legati e la Commissione. Le autorità dei PTOM sono responsabili della messa a punto del documento di programmazione. La Commissione precisa negli orientamenti le modalità di programmazione per i PTOM al fine di consentire la rapida approvazione dei documenti di programmazione.

 

4.  All'atto della messa a punto, la Commissione valuta il documento di programmazione per stabilire se è coerente con gli obiettivi della presente decisione e con le pertinenti politiche dell'Unione e se contiene tutti gli elementi richiesti per l'adozione della decisione di finanziamento annuale. Le autorità dei PTOM forniscono tutte le informazioni necessarie, compresi i risultati di eventuali studi di fattibilità, ai fini di tale valutazione.

 

5.  Il documento di programmazione è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione.

 

Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione.

 

La procedura d'esame non si applica alle modifiche non sostanziali del documento indicativo di programmazione, quali correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20 % dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel documento indicativo di programmazione. La Commissione comunica tali modifiche non sostanziali al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data di adozione della pertinente decisione.

Emendamento    83

Proposta di decisione

Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 79 ter

 

Piani d'azione e misure

 

1.  La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

 

2.  I piani d'azione si basano su documenti di programmazione.

 

3.  I piani d'azione e le misure sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione. La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:

 

a) i piani d'azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

 

b) le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:

 

i) il cambiamento del metodo di attuazione;

 

ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;

 

iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.

 

In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 3, lettera a) e lettera b), punto iii), si applicano su base annuale. I piani d'azione e le misure adottate ai sensi del presente paragrafo, ad eccezione delle misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri entro un mese dalla loro adozione.

 

4.  Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo. La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione delle misure di assistenza straordinaria ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.

 

5.  In caso di imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi dovute a catastrofi naturali o provocate dall'uomo, o minacce imminenti per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure o modifiche dei piani d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 5.

Emendamento    84

Proposta di decisione

Articolo 80

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 80

soppresso

Adozione di programmi indicativi pluriennali, piani d'azione e misure

 

La Commissione adotta a norma della presente decisione, sotto forma di "documenti di programmazione unici", i programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 12 del [regolamento NDICI], nonché i piani d'azione e le misure corrispondenti di cui all'articolo 19 del [regolamento NDICI], conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione. Tale procedura si applica anche alle revisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del [regolamento NDICI] che modificano in misura significativa il contenuto del programma indicativo pluriennale.

 

Nel caso della Groenlandia, i piani d'azione e le misure di cui all'articolo 19 del [regolamento NDICI] possono essere adottati separatamente dai programmi indicativi pluriennali.

 

Emendamento    85

Proposta di decisione

Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità pubbliche dei PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

1.  Le autorità pubbliche di tutti i PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

Emendamento    86

Proposta di decisione

Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 12 della presente decisione.

(e)  i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, ambientali, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 12 della presente decisione.

Emendamento    87

Proposta di decisione

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  uno o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;

iii)  uno o più organismi regionali o una o più associazioni di cui fanno parte i PTOM;

Emendamento    88

Proposta di decisione

Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le persone fisiche provenienti da un PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50 e, ove applicabile, gli enti e le istituzioni pubblici e/o privati competenti di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione e a fruire dei finanziamenti ivi previsti, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

1.  Le persone fisiche provenienti da un PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50 e, ove applicabile, gli enti e le istituzioni pubblici e/o privati competenti di un PTOM sono ammessi a partecipare a tutti i programmi dell'Unione, compreso il fondo di solidarietà dell'Unione europea, e a fruire dei finanziamenti ivi previsti, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

Emendamento    89

Proposta di decisione

Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione assicura ai PTOM un accesso effettivo ed efficace a tutti i programmi e strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi, prevedendo, se necessario, misure specifiche.

 

Inoltre, la Commissione garantisce la trasparenza delle informazioni e la visibilità degli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito dei vari programmi dell'Unione attraverso un portale di accesso aggiornato dedicato ai PTOM.

Emendamento    90

Proposta di decisione

Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  A partire dal 2022 i PTOM riferiscono ogni anno alla Commissione in merito a tale partecipazione ai programmi dell'Unione.

3.  Sulla base delle informazioni fornite dai PTOM, la Commissione elabora una relazione annuale sulla partecipazione dei PTOM ai programmi dell'Unione.

Emendamento    91

Proposta di decisione

Articolo 86 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 87, per modificare l'articolo 3 dell'allegato I al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare la presente decisione con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 87, al fine di stabilire gli indicatori di risultato come previsti all'articolo 3 dell'allegato I oppure rivederli o completarli, se ritenuto necessario, e di integrare la presente decisione con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Emendamento    92

Proposta di decisione

Articolo 87 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 86 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 86 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

Emendamento    93

Proposta di decisione

Articolo 87 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio e al Parlamento europeo.

Emendamento    94

Proposta di decisione

Articolo 87 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 86 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 86 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio. Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.

Emendamento    95

Proposta di decisione

Articolo 90

Testo della Commissione

Emendamento

La presente decisione si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio46.

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'UE, garantendo l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione.

__________________

 

Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

 

Emendamento    96

Proposta di decisione

Articolo 92 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.

Emendamento    97

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, l'importo complessivo di 500 000 000 EUR a prezzi correnti dei contributi finanziari dell'Unione è ripartito come segue:

1.  Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, l'importo complessivo di 669 000 000 EUR a prezzi correnti dei contributi finanziari dell'Unione è ripartito come segue:

Emendamento    98

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  159 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine dei PTOM, ad eccezione della Groenlandia, per finanziare in particolare le iniziative contemplate dal documento di programmazione. Tale importo è assegnato in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono: ove opportuno, il documento di programmazione rivolge un'attenzione particolare alle azioni volte a potenziare la governance e le capacità istituzionali dei PTOM beneficiari e, se del caso, al probabile calendario delle azioni previste. L'importo è ripartito in base al numero di abitanti, al prodotto interno lordo (PIL), all'entità delle precedenti assegnazioni e ai condizionamenti dovuti all'isolamento geografico dei PTOM, di cui all'articolo 9 della presente decisione.

(a)  81 % sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine di tutti i PTOM, per finanziare in particolare le iniziative contemplate dal documento di programmazione.

 

Tale importo è assegnato in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono: il numero di abitanti, il prodotto interno lordo (PIL) tramite il PIL in PPA, se disponibile, l'entità delle precedenti assegnazioni, i condizionamenti dovuti all'isolamento geografico dei PTOM, di cui all'articolo 9 della presente decisione, il basso livello di sviluppo dei PTOM di cui al nuovo articolo 9 bis della presente decisione, la dimensione dei territori e le sfide climatiche e ambientali.

 

4 % per Aruba

 

1,5 % per Bonaire

 

5 % per Curaçao

 

48 % per la Groenlandia

 

10,75 % per la Nuova Caledonia

 

10,85 % per la Polinesia francese

 

1,2 % per Saba

 

2 % per Saint Barthélémy

 

0,8 % per Sint Eustatius

 

7,5 % per Saint Pierre e Miquelon;

 

2,5 % per Sint Maarten;

 

0,4 % per le Terre australi e antartiche francesi;

 

5,5 % per Wallis e Futuna

Emendamento    99

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  225 000 000 EUR sotto forma di sovvenzione per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine della Groenlandia, per finanziare in particolare l'iniziativa contemplata dal documento di programmazione;

soppresso

Emendamento    100

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  81 000 000 EUR destinati a sostenere i programmi PTOM regionali, di cui 15 000 000 EUR potrebbero finanziare operazioni intraregionali, dato che la Groenlandia è ammissibile solo a tali operazioni. Tale cooperazione è attuata in coordinamento con l'articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per gli ambiti di interesse reciproco di cui all'articolo 5 della presente decisione e attraverso consultazioni presso gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 14 della presente decisione. L'obiettivo è il coordinamento con altri programmi e strumenti finanziari pertinenti dell'Unione e in particolare con le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

(c)  il 12 % destinato a sostenere i programmi PTOM regionali, di cui 30 000 000 EUR potrebbero finanziare operazioni intraregionali, dato che la Groenlandia è ammissibile solo a tali operazioni. Tale cooperazione è attuata in coordinamento con l'articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per gli ambiti di interesse reciproco di cui all'articolo 5 della presente decisione e attraverso consultazioni presso gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 14 della presente decisione. L'obiettivo è il coordinamento con altri programmi e strumenti finanziari pertinenti dell'Unione e in particolare con le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

Emendamento    101

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  22 000 000 EUR per studi e misure di assistenza tecnica per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, conformemente all'articolo 78 della presente decisione49;

(d)  il 3,5 % per studi e misure di assistenza tecnica per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, conformemente all'articolo 78 della presente decisione;

__________________

 

49 Di questo importo, 9 725 000 EUR sono riservati alla Commissione per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE, la ricerca indiretta e la ricerca diretta.

 

Emendamento    102

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  13 000 000 EUR a un fondo non assegnato per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, anche al fine di:

(e)  il 3,5 % a un fondo non assegnato per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, anche al fine di:

Emendamento    103

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  A seguito di una revisione, la Commissione può decidere circa l'assegnazione dei fondi non assegnati di cui al presente articolo.

2.  A seguito di una revisione da completare entro il 2025, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e del Parlamento europeo, può decidere circa l'assegnazione dei fondi non assegnati di cui al presente articolo.

Emendamento    104

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione, è misurato in base agli indicatori seguenti:

In linea con gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile, un elenco dei principali indicatori di risultato sarà elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 86 e servirà a valutare in che misura l'Unione abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, della presente decisione.

Emendamento    105

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  per i PTOM, ad eccezione della Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e il totale delle entrate pubbliche in percentuale del PIL;

soppresso

Emendamento    106

Proposta di decisione

Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  per la Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e la quota del settore della pesca nelle esportazioni totali.

soppresso

MOTIVAZIONE

I paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono associati all'Unione europea dall'entrata in vigore del trattato di Roma.

Attualmente esistono 25 PTOM, situati nelle regioni dell'Atlantico, dell'Antartico, dei Caraibi, dell'Oceano Indiano e del Pacifico e collegati a quattro Stati membri dell'UE: Danimarca, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.

In generale, i PTOM godono di un'ampia autonomia, in particolare in settori come gli affari economici, il mercato del lavoro, la sanità pubblica, gli affari interni e le dogane. La difesa e gli affari esteri rimangono generalmente di competenza degli Stati membri. I PTOM non fanno parte né del territorio doganale dell'Unione né del mercato interno. Pertanto, non si applica loro la legislazione dell'Unione. Tuttavia, in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea cui i loro paesi e territori sono costituzionalmente legati, gli abitanti dei PTOM possiedono la cittadinanza dell'UE.

L'attuale quadro che si applica ai 25 PTOM è la decisione sull'associazione d'oltremare (DAO) 2013/755/UE del 25 novembre 2013, che descrive la relazione speciale che lega i PTOM e l'Unione europea nell'ambito della stessa 'famiglia europea' e il quadro giuridico specifico ad essi applicabile.

La principale fonte di finanziamento dell'attuale DAO è l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES), che interessa la programmazione e il finanziamento dei programmi territoriali e regionali a favore dei PTOM, ad eccezione della Groenlandia che è oggetto di una decisione specifica finanziata dal bilancio dell'UE.

In considerazione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, che avverrà il 29 marzo 2019, e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il 14 giugno 2018 la Commissione ha proposto una nuova DAO per un'Unione a 27 Stati membri. La decisione interessa dunque 13 PTOM collegati a 3 Stati membri: Danimarca, Francia e Paesi Bassi.

La nuova decisione sull'associazione d'oltremare nasce dalla fusione dell'attuale decisione e della decisione sulla Groenlandia, che hanno entrambe come base giuridica l'articolo 203 del TFUE. Inoltre, la nuova proposta di DAO "iscrive in bilancio" i finanziamenti destinati ai PTOM assegnando risorse di bilancio pari a 500 milioni di euro provenienti dalla nuova rubrica di bilancio "Vicinato e resto del mondo".

Il relatore accoglie con grande favore la proposta di una nuova DAO in quanto risponde alle richieste del Parlamento di disporre di un regime unificato per tutti i PTOM e di uno strumento finanziario specifico ad essi dedicato iscritto nel bilancio dell'Unione europea.

Il relatore ringrazia la Commissione per l'elevata qualità del lavoro svolto al fine di semplificare e rendere coerente il quadro giuridico applicabile ai PTOM, rafforzare l'unità di gestione e garantire una maggiore visibilità dei PTOM in quanto gruppo.

Sulla scia dei contatti intercorsi con la società civile e i rappresentanti dei PTOM, il relatore auspica tuttavia che la nuova DAO tenga conto dei seguenti elementi:

1. Il rafforzamento del dialogo politico tra i PTOM e l'UE

È importante rafforzare la dimensione politica dell'associazione tra l'UE e i PTOM. A livello di governance, tale obiettivo può essere conseguito grazie alla partecipazione della presidenza del Consiglio e del Parlamento europeo ai consessi di discussione e, in particolare, al forum annuale PTOM/UE e, in linea generale, rafforzando il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito del partenariato.

Il relatore ritiene, inoltre, che sia necessario intensificare il dialogo tra l'Unione europea e i PTOM sulle questioni relative alla cooperazione e all'integrazione regionale. Di fatto, oltre all'approfondito dialogo sulle questioni riguardanti la regione artica, previsto all'articolo 13 della nuova decisione, il relatore invita l'Unione a rafforzare la sua presenza nelle regioni dei Caraibi e del Pacifico avvalendosi dei PTOM per definire e attuare le proprie strategie regionali. Tale impostazione è conforme alle posizioni espresse dal Parlamento europeo riguardo al periodo post-Cotonou e alla necessità di rafforzare il dialogo strategico con le tre regioni, tra cui i Caraibi e il Pacifico, che comprendono gli attuali PTOM.

2. Uno strumento adeguato alle specificità dei PTOM con norme di programmazione adattate

Il relatore si compiace della proposta della Commissione di istituire uno strumento specifico per i PTOM che consenta di tenere maggiormente conto delle loro specificità.

Tuttavia, il riferimento alle norme della proposta di regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), pur prevedendo numerose eccezioni, ne complica la lettura e non risponde agli obiettivi di trasparenza e semplificazione dell'accordo istituzionale "Legiferare meglio".

Il relatore invita pertanto a introdurre direttamente nella nuova decisione le norme riguardanti la programmazione, rifacendosi alle norme proposte nel regolamento NDICI applicabili ai PTOM e facendo appello al principio dell'applicabilità del regolamento finanziario, salvo disposizioni specifiche della DAO.

È inoltre necessario che nella proposta legislativa trovi posto e si rifletta la consapevolezza delle limitate capacità dei PTOM a livello amministrativo e delle risorse umane.

3. Una migliore ripartizione dei fondi tra i PTOM sulla base di criteri precisi ai fini di una maggiore trasparenza e del rafforzamento del controllo democratico

L'allegato I della decisione sull'associazione d'oltremare illustra nel dettaglio la ripartizione finanziaria della dotazione di 500 milioni di EUR come segue: 225 milioni di EUR a favore della Groenlandia, 159 milioni di EUR per gli altri 12 PTOM, 81 milioni di EUR per la cooperazione regionale, 22 milioni di EUR per l'assistenza tecnica e 13 milioni di EUR in fondi non assegnati.

Il relatore critica fortemente la ripartizione proposta. Di fatto, il Parlamento europeo, in qualità di co-autorità di bilancio e garante del corretto utilizzo dei fondi pubblici, si è più volte espresso sulla necessità di esercitare un controllo sui fondi provenienti dal bilancio dell'UE.

Il relatore ribadisce la posizione espressa dal Parlamento europeo riguardo all'importo complessivo da assegnare ai PTOM nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, ossia 669 milioni di EUR anziché i 500 milioni di EUR proposti dalla Commissione.

La ripartizione generale proposta dal relatore è la seguente:

•  81 % per la cooperazione territoriale;

•  12 % per la cooperazione regionale, di cui 30 milioni di EUR per la cooperazione intraregionale;

•  3,5 % per l'assistenza tecnica;

•  3,5 % di fondi non assegnati.

Il relatore critica la ripartizione tra i PTOM proposta nella DAO ritenendo che la proposta non sia fondata su criteri oggettivi e trasparenti.

Il suo auspicio è che siano specificate le dotazioni assegnate a ciascun PTOM e non soltanto quella destinata alla Groenlandia. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che i 13 PTOM sono ammissibili al finanziamento territoriale.

Il relatore propone che l'importo indicativo della dotazione assegnata a ciascun PTOM sia espresso in termini percentuali, per non anticipare il livello definitivo della dotazione finanziaria assegnata ai PTOM nell'ambito della DAO.

La ripartizione proposta tiene conto dei seguenti elementi oggettivi: il numero di abitanti, il prodotto interno lordo tramite PIL/PPA, se disponibile, l'isolamento (come previsto all'articolo 9 della DAO), il livello di sviluppo (con l'aggiunta nella DAO di un nuovo articolo 9 bis), la dimensione dei territori e le sfide climatiche e ambientali.

4. Obiettivi specifici dettagliati e indicatori appropriati

Il relatore auspica che all'articolo 3 gli obiettivi specifici dell'associazione siano meglio espressi, in modo che la Commissione possa definire indicatori adeguati secondo la procedura degli atti delegati di cui all'articolo 86.

Pertanto, il relatore considera quattro obiettivi specifici, che tengono conto della particolare situazione della Groenlandia:

1)  aiutare i PTOM a far fronte alle principali sfide con cui si misurano, in particolare nel settore dell'istruzione in Groenlandia;

2)  rafforzare la resilienza dei PTOM, riducendo la loro vulnerabilità economica e ambientale;

3)  accrescere la loro competitività;

4)  promuovere la cooperazione dei PTOM con altri partner.

5. Una partecipazione effettiva dei PTOM ai programmi dell'Unione

Gli articoli 72 e 83 precisano che i PTOM hanno anche accesso a finanziamenti aggiuntivi attraverso la partecipazione ai programmi dell'Unione.

Per rendere effettiva tale partecipazione, il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe prevedere, ove del caso, misure specifiche per garantire la partecipazione dei PTOM ai programmi dell'Unione e facilitarne l'accesso attraverso la creazione di un portale di accesso aggiornato e dedicato ai PTOM.

6. La considerazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli obiettivi in materia di ambiente e di genere

Data la ricchezza della loro biodiversità e la forte esposizione agli effetti dei cambiamenti climatici, l'UE ha il dovere di aiutare i PTOM a proteggere la biodiversità e ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

È pertanto opportuno aumentare al 30 % il contributo agli obiettivi climatici della dotazione finanziaria globale del programma e fare riferimento agli accordi di Parigi.

Allo stesso tempo, occorre precisare meglio, nell'ambito della nuova decisione sull'associazione d'oltremare, la questione del genere, della non discriminazione e del rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea, comprese le relazioni tra l’Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro (”Decisione sull’associazione d’oltremare”)

Riferimenti

COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Consultazione del PE

16.7.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

DEVE

10.9.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

10.9.2018

EMPL

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

PECH

10.9.2018

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

28.6.2018

EMPL

12.7.2018

ENVI

21.6.2018

PECH

11.7.2018

Relatori

       Nomina

Maurice Ponga

10.8.2018

 

 

 

Esame in commissione

24.9.2018

20.11.2018

 

 

Approvazione

13.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

Deposito

20.12.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

17

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2019
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