RELAZIONE recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

29.1.2019 - (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: David Martin


Procedura : 2018/0093M(NLE)
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A8-0048/2019
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A8-0048/2019
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07971/2018),

–  visto il testo proposto per un accordo di libero scambio (ALS) tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (Singapore), che rispecchia ampiamente l'accordo siglato il 20 settembre 2013,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (COM(2018)0194),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0446/2018),

–  visto l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Singapore, che verrà firmato il 19 ottobre 2018,

–  visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017, emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, richiesto dalla Commissione il 10 luglio 2015,

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti[1],

-  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA)[2],

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata "Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile",

–  vista la decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 di proseguire i negoziati bilaterali sugli ALS con i singoli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), a partire da Singapore,

–  viste le direttive negoziali del 23 aprile 2007 per un ALS interregionale con gli stati membri dell'ASEAN,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il suo titolo V sull'azione esterna dell'Unione,

–  visto il TFUE, in particolare gli articoli 91, 100, 168 e 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

–  vista la sua risoluzione legislativa del ...[3] sul progetto di decisione del Consiglio,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0048/2019),

a)  considerando che l'UE e Singapore condividono valori importanti, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la diversità culturale e linguistica e un forte impegno nei confronti di un commercio aperto e regolamentato e del sistema commerciale multilaterale;

B.  considerando che questo è il primo accordo commerciale bilaterale concluso tra l'UE e uno Stato membro dell'ASEAN e un importante passo avanti verso l'obiettivo finale di un accordo di libero scambio interregionale; che l'accordo servirà anche come parametro per gli accordi che l'UE sta attualmente negoziando con le altre principali economie dell'ASEAN;

C.  considerando che all'interno dell'ASEAN, Singapore è di gran lunga il partner principale dell'Unione, in quanto rappresenta poco meno di un terzo degli scambi di merci e servizi tra UE e ASEAN e circa due terzi dell'investimento tra le due regioni;

D.  considerando che il commercio tra UE e Singapore ha un valore che supera i 50 miliardi di EUR all'anno;

E.  considerando che si prevede che il 90 % della futura crescita economica mondiale sarà generato al di fuori dell'Europa, in particolare in Asia;

F.  considerando che Singapore è parte dell'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP) e partecipa ai negoziati in corso per il partenariato economico regionale globale (RCEP);

G.  considerando che Singapore è un'economia ad alto reddito, con un prodotto nazionale lordo pro capite di 52 600 USD nel 2017; che la sua crescita economica è stata tra le più alte al mondo, con una media annua del 7,7 % dalla sua indipendenza;

H.  considerando che Singapore figura tra i paesi con cui è più facile intrattenere relazioni d'affari, è una delle economie più competitive al mondo ed è uno dei paesi meno corrotti al mondo;

I.  considerando che la produzione, in particolare l'elettronica e la meccanica di precisione, e il settore dei servizi restano i due pilastri dell'economia ad alto valore aggiunto di Singapore;

J.  considerando che Singapore svolge un ruolo di attore globale nei servizi finanziari e assicurativi;

K.  considerando che oltre 10 000 imprese europee hanno i loro uffici regionali a Singapore e operano normalmente in un ambiente di sicurezza e certezza giuridica; che circa 50 000 imprese europee esportano a Singapore, l'83 % delle quali è costituito da piccole e medie imprese (PMI);

L.  considerando che probabilmente l'EUSFTA avrà un effetto molto positivo sui flussi commerciali e di investimento tra l'UE e Singapore; che uno studio del 2018 preparato per il Parlamento europeo stimava che, nell'arco dei primi cinque anni, i volumi di scambi tra l'UE e Singapore dovrebbero crescere del 10 %;

M.  considerando che altre importanti economie come il Giappone, gli Stati Uniti e la Cina, hanno già concluso ALS con Singapore, mettendo in questo modo l'Unione europea in una situazione di svantaggio;

N.  considerando che la valutazione dell'impatto sul commercio e la sostenibilità dell'ALS UE-ASEAN del 2009 ha concluso che tale accordo di libero scambio bilaterale sarebbe reciprocamente vantaggioso in termini di reddito nazionale, PIL e occupazione; che non è stata effettuata alcuna valutazione dell'impatto sul commercio e della sostenibilità che riguardasse specificamente le relazioni commerciali UE-Singapore e un periodo più recente;

O.  considerando che l'analisi dell'impatto economico dell'ALS UE-Singapore, effettuata dalla Commissione nel 2013, affermava che il PIL di Singapore potrebbe crescere dello 0,94 % (ossia 2,7 miliardi) e il PIL dell'UE di 550 milioni;

1.  si compiace della firma, in data 19 ottobre 2018, dell'ALS a Bruxelles;

2.  sottolinea che i negoziati si erano inizialmente conclusi nel 2012 e si basavano sulle direttive negoziali del Consiglio per un ALS tra l'UE e l'ASEAN, adottate nell'aprile 2007; deplora il lungo ritardo registrato nel portare avanti l'accordo di ratifica, dovuto, tra l'altro, alla richiesta della Commissione di un parere della Corte di giustizia europea inteso a chiarire se le questioni oggetto dell'accordo rientrassero nella competenza esclusiva dell'UE o nell'ambito delle competenze condivise; accoglie con favore la chiarezza giuridica apportata dal parere della Corte di giustizia europea e ritiene che ciò abbia rafforzato il ruolo democraticamente legittimo del Parlamento europeo e fornito chiarezza riguardo alle competenze dell'UE in materia di politica commerciale; accoglie con favore il costante impegno di Singapore, nonostante questo ritardo, e chiede la rapida entrata in vigore dell'accordo non appena sarà stato ratificato dal Parlamento;

3.  ritiene fondamentale che l'UE rimanga all'avanguardia di un sistema commerciale aperto e regolamentato, e si compiace del fatto che, a 10 anni dall'inizio dei negoziati, l'ALS tra l'UE e Singapore ne rappresenti oggi un elemento importante; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli altri partner globali nella costante ricerca di un ambizioso programma globale di commercio equo e aperto, che tragga insegnamento dall'ALS con Singapore e faccia leva su di esso;

4.  sottolinea l'importanza economica e strategica di questo accordo, in quanto Singapore è un polo per l'intera regione ASEAN; considera questo accordo un passo avanti importante e stabilirà un precedente per accordi commerciali e di investimento con altri stati membri dell'ASEAN, e che rappresenta un trampolino di lancio per un accordo commerciale interregionale; sottolinea inoltre che questo accordo impedirà agli esportatori dell'UE di trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese degli altri paesi CPTPP e RCEP; accoglie con favore il fatto che la conclusione di questo accordo, nel quadro di un programma globale di commercio equo e aperto, apporterà non solo importanti benefici ai consumatori, ma anche ai dipendenti;

5.  osserva che Singapore aveva già eliminato la maggior parte delle sue tariffe sui prodotti dell'UE e che tale accordo le eliminerà completamente a partire dalla sua entrata in vigore;

6.  accoglie con favore il fatto che Singapore eliminerà alcune misure che possono ostacolare gli scambi, come il doppio test di sicurezza sulle automobili, i pezzi di ricambio e le componenti elettroniche, semplificando in questo modo le esportazioni di beni da parte delle imprese dell'UE a Singapore;

7.  sottolinea che l'accordo garantirà alle imprese dell'UE un migliore accesso al mercato dei servizi di Singapore, ad esempio nei settori finanziario, delle telecomunicazioni, dell'ingegneria, dell'architettura, del trasporto marittimo e dei servizi postali, e che tale liberalizzazione fa seguito ad un approccio di "elenco positivo";

8.  ricorda, in merito alla liberalizzazione dei servizi finanziari, che l'accordo prevede una clausola di misure prudenziali che permette alle parti di adottare o mantenere misure per motivi prudenziali, in particolare per la tutela degli investitori e dei titolari di depositi e per garantire l'integrità e la stabilità dei sistemi finanziari delle parti;

9.  plaude alla firma da parte di Singapore, il 21 giugno 2017, dell'accordo multilaterale sull'autorità competente (MCAA) per l'attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali e alla notifica all'OCSE, il 30 giugno 2017, della sua intenzione di attivare scambi automatici nell'ambito di tale accordo con tutti gli Stati membri dell'UE per i quali non esiste un accordo bilaterale avente lo stesso scopo; osserva che Singapore non figura né nella "lista nera" né nella "watchlist" del gruppo del Codice di condotta dell'UE relativo alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, sebbene il paese sia stato criticato da alcune ONG per offrire incentivi fiscali alle imprese;

10.  sottolinea il miglioramento dell'accesso nell'ambito del presente accordo al mercato degli appalti pubblici di Singapore rispetto a quello previsto dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP); sottolinea che in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici si dovrebbe anche tenere conto dei criteri sociali e ambientali; evidenzia che sia nell'Unione che a Singapore gli appalti pubblici devono continuare a servire l'interesse superiore dei cittadini;

11.  si compiace del fatto che Singapore abbia accettato di istituire un sistema di registrazione delle IG che proteggerà circa 190 indicazioni geografiche dell'UE, con la possibilità di aggiungerne altre in una fase successiva; ricorda che nel 2016, l'UE ha esportato a Singapore 2,2 miliardi di EUR di prodotti agroalimentari e osserva che Singapore è il quinto maggior mercato in Asia per le esportazioni di prodotti alimentari e bevande dell'UE e offre importanti opportunità agli agricoltori e ai produttori agroalimentari dell'Unione; accoglie pertanto con favore l'impegno di Singapore nel presente accordo di continuare a non applicare dazi ai prodotti agroalimentari e l'istituzione di un sistema per la certificazione degli stabilimenti dell'UE per la produzione di carne che intendono esportare a Singapore; deplora, tuttavia, che l'accordo non offra una tutela automatica alle 196 indicazioni geografiche (IG) dell'UE inserite nell'allegato al capitolo sui diritti di proprietà intellettuale, dal momento che tutte le IG, a prescindere dall’origine, dovranno essere esaminate e passare attraverso la pubblicazione (ed eventualmente l'opposizione), secondo la procedura di registrazione di Singapore, per essere protette; sottolinea che la legislazione di attuazione in materia di IG, che istituisce il registro delle IG di Singapore e la procedura di registrazione delle IG, entrerà in vigore a seguito della ratifica dell’accordo da parte del Parlamento; invita le autorità di Singapore ad iniziare immediatamente i lavori relativi alla procedura di registrazione e ad avviare rapidamente la creazione del registro e la sua entrata in vigore a seguito della ratifica dell'accordo da parte del Parlamento; esorta la Commissione a continuare a lavorare intensamente con le autorità di Singapore per garantire che il maggior numero di IG dell'UE siano protette conformemente ai termini di tutela definiti nell'ALS, senza eccezioni o limitazioni (inclusi allegati o note a piè di pagina);

12.  sottolinea il fatto che l'accordo riconosce il diritto degli Stati membri, a tutti i livelli, di definire e fornire servizi pubblici e non impedisce di rinazionalizzare i servizi che erano stati precedentemente privatizzati;

13.  sottolinea che l'accordo salvaguarda il diritto dell'UE di mantenere e applicare le proprie norme a tutti i beni e servizi venduti nell'UE e che quindi tutte le importazioni da Singapore devono rispettare le norme dell'UE; sottolinea che le norme dell’UE non dovrebbero mai essere considerate barriere commerciali e sottolinea l’importanza di promuovere tali norme a livello globale; sottolinea che nulla nell'accordo osta all'applicazione del principio di precauzione come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

14.  sottolinea l'importanza di una politica commerciale fondata sui valori e responsabile e l'esigenza di promuovere lo sviluppo sostenibile; accoglie pertanto con favore il fatto che le due parti si siano impegnate, nel capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e del lavoro e che questo possa quindi essere considerato come un accordo commerciale progressivo; osserva che l'accordo prevede anche un capitolo sulle barriere non tariffarie nella produzione di energie rinnovabili; rileva che l'accordo UE-Singapore potrebbe essere uno strumento per contrastare i cambiamenti climatici e accelerare e intensificare l’azione e l’investimento necessario per un futuro sostenibile a basse emissioni di carbonio; invita l'UE e Singapore a intraprendere tutta l’azione necessaria per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

15.  ricorda che le parti si sono impegnate a compiere sforzi costanti per ratificare ed attuare in modo efficace le convenzioni fondamentali dell'OIL; prende atto delle informazioni finora fornite dal governo di Singapore in merito alla sua conformità alle tre convenzioni dell'OIL ancora in sospeso, in particolare quelle sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, sulla discriminazione e sul lavoro forzato, e invita Singapore a impegnarsi ulteriormente con l'OIL al fine di avanzare verso un allineamento completo con il loro contenuto e, in ultima analisi, di arrivare alla loro ratifica in tempo ragionevole;

16.  si compiace dell'impegno ad attuare in modo efficace gli accordi multilaterali in materia di ambiente, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle foreste e della pesca;

17.  sottolinea che la cooperazione normativa è volontaria e che non dovrebbe limitare in alcun modo il diritto di legiferare;

18.  incoraggia le parti ad avvalersi pienamente delle disposizioni sulla cooperazione in materia di benessere degli animali e a stabilire quanto prima, dopo l’entrata in vigore dell’ALS, un gruppo di lavoro congiunto per concordare un piano d’azione riguardante settori come il benessere dei pesci nell’acquacoltura;

19.  sottolinea che il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali nel controllo dell'attuazione dell'accordo è fondamentale e richiede una rapida istituzione di gruppi consultivi interni dopo l'entrata in vigore dell'accordo e una rappresentanza equilibrata della società civile al loro interno; invita la Commissione ad assegnare risorse sufficienti affinché funzionino in modo efficace e a fornire sostegno per garantire una partecipazione costruttiva della società civile;

20.  osserva che l'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Singapore (APC) prevede la possibilità per l'UE di sospendere l'ALS in caso di violazioni fondamentali dei diritti umani da parte di Singapore;

21.  invita la Commissione a fare buon uso, quanto prima, della clausola generale di riesame dell'accordo al fine di rafforzare l'applicabilità giuridica delle disposizioni in materia di lavoro e ambiente, anche attraverso l'esame dei vari metodi di applicazione di un meccanismo basato sulle sanzioni come ultima ratio;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Singapore.

  • [1]  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
  • [2]  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 21.
  • [3]  Testi approvati in tale data, P8_TA(0000)0000.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

Riferimenti

2018/0093M(NLE)

Consultazione / Richiesta di approvazione

6.9.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

13.9.2018

 

 

 

Relatori

       Nomina

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Esame in commissione

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

 

Approvazione

24.1.2019

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

10

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kārlis Šadurskis, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Deposito

29.1.2019

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Heidi Hautala

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2019
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