RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
4.2.2019 - (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Isabella De Monte
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 2, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione
(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0895),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0511/2018),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del …[1],
– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del…[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0063/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Al fine di evitare le gravi perturbazioni che ne conseguirebbero, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, è pertanto necessario istituire una serie di misure temporanee che consentano ai trasportatori di merci su strada in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci su strada tra il territorio di quest'ultimo e il territorio dei ventisette restanti Stati membri. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra il Regno Unito e i restanti Stati membri, i diritti così conferiti dovrebbero essere subordinati al conferimento di diritti equivalenti e rispettare determinate condizioni atte a garantire una concorrenza leale. |
(4) Al fine di evitare le gravi perturbazioni che ne conseguirebbero, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, è pertanto necessario istituire una serie di misure temporanee che consentano ai trasportatori di merci su strada in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci su strada tra il territorio di quest'ultimo e il territorio dei ventisette restanti Stati membri o dal territorio del Regno Unito al territorio di quest'ultimo transitando per uno o più Stati membri. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra il Regno Unito e i restanti Stati membri, i diritti così conferiti dovrebbero essere subordinati al conferimento di diritti equivalenti e rispettare determinate condizioni atte a garantire una concorrenza leale. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2) "trasporto bilaterale": |
2) "trasporto autorizzato": |
a) spostamento con carico di un veicolo i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati rispettivamente nel territorio dell'Unione e nel territorio del Regno Unito, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; |
a) spostamento con carico di un veicolo dal territorio dell'Unione al territorio del Regno Unito o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; |
b) uno spostamento a vuoto in relazione allo spostamento di cui alla lettera a); |
b) spostamento con carico di un veicolo dal territorio del Regno Unito al territorio dello stesso con transito attraverso il territorio dell'Unione; |
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b bis) spostamento a vuoto relativo ai trasporti di cui alle lettere a) e b); |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5) "licenza del Regno Unito": una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, compreso il trasporto bilaterale; |
5) "licenza del Regno Unito": una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, in relazione al trasporto autorizzato; |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Diritto di effettuare trasporti bilaterali |
Diritto di effettuare trasporti autorizzati |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti bilaterali alle condizioni di cui al presente regolamento. |
1. I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti autorizzati alle condizioni di cui al presente regolamento. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I trasporti bilaterali dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito non in possesso di una licenza del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5: |
2. I trasporti autorizzati dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito non in possesso di una licenza del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5: |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 4 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel corso di un trasporto bilaterale a norma del presente regolamento sono rispettate le seguenti norme: |
Nel corso di un trasporto autorizzato a norma del presente regolamento sono rispettate le seguenti norme: |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora essa riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori su strada dell'Unione non sono, de iure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito dal presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori su strada dell'Unione, la Commissione può, al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti delegati: |
2. Qualora essa riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori su strada dell'Unione non sono, de iure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito dal presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori su strada dell'Unione, la Commissione può, al fine di ripristinare l'equivalenza, mediante atti delegati: |
a) limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi; |
a) sospendere l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento laddove non siano concessi diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione o i diritti concessi siano minimi; oppure |
b) sospendere l'applicazione del presente regolamento; oppure |
b) limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi; oppure |
c) adottare altre misure opportune. |
c) adottare altre misure opportune quali obblighi finanziari o restrizioni operative. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3, tali condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i trasportatori di merci su strada del Regno Unito, la Commissione può, per porre rimedio a tale situazione, mediante atti delegati: |
2. Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3, tali condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i trasportatori di merci su strada del Regno Unito, la Commissione può, per porre rimedio a tale situazione, mediante atti delegati: |
a) limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi; |
a) sospendere l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento laddove non siano concessi diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione o i diritti concessi siano minimi; oppure |
b) sospendere l'applicazione del presente regolamento; oppure |
b) limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o il numero di viaggi o entrambi; oppure |
c) adottare altre misure opportune. |
c) adottare altre misure opportune quali obblighi finanziari o restrizioni operative. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione |
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Riferimenti |
COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
20.12.2018 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 14.1.2019 |
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Relatore Nomina |
Isabella De Monte 17.1.2019 |
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Procedura semplificata – decisione |
10.1.2019 |
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Esame in commissione |
22.1.2019 |
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Approvazione |
22.1.2019 |
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Deposito |
4.2.2019 |
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