RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)

28.2.2019 - (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Miguel Viegas
(Rifusione – articolo 104 del regolamento)
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)

Procedura : 2018/0176(CNS)
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A8-0117/2019
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Procedura legislativa speciale - consultazione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0346),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0381/2018),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–  vista la lettera in data 22 febbraio 2019 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 104 e 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0117/2019),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.  incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, che ha sostituito la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, stabilisce il regime generale per i prodotti soggetti ad accisa, quali i prodotti energetici e l'elettricità, l'alcol e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati. La direttiva pone inoltre un accento particolare sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa tra gli Stati membri. L'obiettivo principale della direttiva è consentire la libera circolazione dei prodotti garantendo nel contempo che il debito d'imposta corretto sia alla fine riscosso dagli Stati membri.

L'iniziativa relativa al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) è stata annunciata nell'allegato II del programma di lavoro della Commissione per il 2017, contemporaneamente a un'iniziativa REFIT per la direttiva 92/83/CEE. Pertanto, congiuntamente alla presente proposta sarà presentata al Consiglio anche una proposta di modifica della direttiva 92/83/CEE.

La Commissione ha effettuato una valutazione della direttiva 2008/118/CE nel quadro del programma REFIT della Commissione e il 21 aprile 2017 ha presentato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione e sulla valutazione di tale direttiva. I risultati della valutazione sono stati ampiamente ripresi nelle conclusioni del Consiglio, adottate il 5 dicembre 2017.

La relazione della Commissione e le conclusioni del Consiglio, pur riflettendo una soddisfazione generale riguardo al sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS), hanno individuato alcuni ambiti suscettibili di miglioramento. I principali ambiti individuati riguardavano il miglioramento dell'allineamento tra le procedure in materia di accise e quelle doganali e la parziale o completa automazione dei movimenti intraunionali dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.

La proposta verte sui seguenti settori aggiuntivi:

•  per quanto riguarda i destinatari che esercitano un'attività economica indipendente e che intendono spedire prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in uno Stato membro, a persone in un altro Stato membro che non esercitano alcuna attività economica indipendente: l'introduzione della possibilità, per lo speditore, di utilizzare un rappresentante fiscale e la soppressione della possibilità, per l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, di richiedere un rappresentante fiscale;

•  una soluzione comune per le perdite parziali di origine naturale che si verificano durante la circolazione;

•  l'automazione del certificato di esenzione e del suo trattamento per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa verso destinatari esenti dal pagamento dell'accisa;

•  l'esonero dalla garanzia per i prodotti energetici trasportati a mezzo di condutture.

È importante che il regime di accisa per le vendite a distanza sia compatibile con

il regime IVA. A tal fine, nel corso del 2018 la Commissione studierà le opzioni

per un nuovo regime di vendita a distanza di prodotti soggetti ad accisa.

La direttiva ha subito più volte modifiche sostanziali e sarà necessario apportarne

di ulteriori. La direttiva contiene inoltre diversi riferimenti a legislazione obsoleta che dovrebbero essere aggiornati nello stesso tempo. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di procedere alla rifusione della direttiva 2008/118/CE a fini di chiarezza.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

D(2019)7359

Roberto GUALTIERI

Presidente della commissione per i problemi economici e monetari

ASP 15G206

Bruxelles

Oggetto:  Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Signor Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 104 ("Rifusione") del regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Seguendo il parere del gruppo di lavoro consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, nella riunione del 19 febbraio 2019, la commissione giuridica, con 22 voti a favore, 0 voti contrari e 0 astensioni[1], raccomanda alla commissione per i problemi economici e monetari, quale commissione competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta in conformità all'articolo 104 del regolamento.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Pavel Svoboda

All.: Parere del gruppo consultivo.

  • [1]  Erano presenti gli onn.: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 23 gennaio 2019

PARERE

ALL'ATTENZIONE  DEL PARLAMENTO EUROPEO

          DEL CONSIGLIO

          DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise

COM(2018)0346 del 25.5.2018 – 2018/0176(CNS)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito in data 28 novembre e 6 e 13 dicembre 2018 per esaminare la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di direttiva del Consiglio che opera una rifusione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue:

1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:

- al considerando 47, le parole "o che spedisce o trasporta i prodotti per suo conto";

- dopo il considerando 52, l'intero testo del considerando 36 della direttiva 2008/118/CE;

- all'articolo 4, l'aggiunta di un nuovo punto 13;

- all'articolo 7, paragrafo 3, la sostituzione delle parole "immissione in consumo" con le parole "svincolo da un regime di sospensione dall'accisa di cui al paragrafo 2, lettera a)";

- all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), la soppressione delle parole "la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarati all'atto dell'importazione";

- all'articolo 11, comma 1, la sostituzione di un riferimento esistente all'articolo "33, paragrafo 6" con un nuovo riferimento all'articolo "38, paragrafo 4";

- all'articolo 13, paragrafo 1, la soppressione delle parole iniziali "Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1";

- all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), l'aggiunta della parola "contabilità" prima delle parole "del suo deposito fiscale";

- all'articolo 17, paragrafo 5, le parole "e 2";

- all'articolo 25, paragrafo 3, comma 3, la sostituzione della parola "la" con le parole "tale conferma";

- all'articolo 30, paragrafo 1, la sostituzione della parola "messaggi" con le parole "documenti amministrativi elettronici" e l'aggiunta delle parole "e dei documenti di riserva di cui agli articoli 27 e 28 nell'ambito della";

- all'articolo 30, paragrafo 2, la sostituzione della parola "messaggi" con "documenti amministrativi elettronici mediante il sistema informatizzato";

- la soppressione dell'intero testo dell'attuale lettera c) dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE;

- all'articolo 34, paragrafo 1, la soppressione delle parole iniziali "Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 1" e l'aggiunta delle parole finali "di destinazione";

- all'articolo 34, paragrafo 5, l'aggiunta delle parole finali "di destinazione";

- la soppressione dell'intero testo del secondo comma dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE;

2. al considerando 47, la soppressione delle parole "direttamente o indirettamente" attualmente figuranti dopo le parole "spediti o trasportati" al considerando 29 della direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere identificata come adeguamento formale;

3. all'articolo 20, paragrafo 1, punto ii), nella versione inglese la parola "its" andrebbe soppressa (non concerne la versione italiana);

4. all'articolo 30, paragrafo 1, il riferimento erroneo all'"articolo 55" andrebbe sostituito da un riferimento all'"articolo 52".

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto      Giureconsulto      Direttore generale

  • [1]   Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Disposizioni generali per le accise (rifusione)

Riferimenti

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Consultazione del PE

18.7.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

10.9.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Relatori

       Nomina

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Procedura semplificata - decisione

26.6.2018

Esame in commissione

25.2.2019

 

 

 

Approvazione

26.2.2019

 

 

 

Deposito

28.2.2019

Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2019
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