Proposta di risoluzione - B8-0611/2016Proposta di risoluzione
B8-0611/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sullo status di economia di mercato della Cina

10.5.2016 - (2016/2667(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Emma McClarkin, Roberts Zīle a nome del gruppo ECR

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0607/2016

Procedura : 2016/2667(RSP)
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B8-0611/2016
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B8-0611/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sullo status di economia di mercato della Cina

(2016/2667(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la normativa antidumping dell'UE (regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1]),

–  visto il protocollo di adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la sezione 15,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea e la Cina sono due delle maggiori potenze commerciali al mondo, essendo la Cina il secondo partner commerciale dell'UE e l'UE il primo della Cina, con un interscambio commerciale giornaliero superiore a 1 miliardo di EUR;

B.  considerando che qualsiasi decisione sul modo in cui tener conto della scadenza della sezione 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina all'OMC e sul trattamento delle importazioni illegalmente sovvenzionate e oggetto di dumping della Cina dopo il dicembre 2016 deve garantire, come principio guida, la continua conformità della legislazione dell'UE con la legislazione dell'OMC;

C.  considerando la necessità di esaminare e analizzare gli effetti giuridici esatti della scadenza della sezione 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione per quanto riguarda il metodo utilizzato per determinare il valore normale ai fini delle misure antidumping relative alla Cina, come pure gli effetti giuridici delle restanti parti della sezione 15;

1.  ribadisce l'importanza del partenariato strategico dell'UE con la Cina, nell'ambito del quale il commercio e gli investimenti rivestono un ruolo centrale;

2.  constata che la sezione 15, lettera a), punti ii), del protocollo di adesione giunge a scadenza l'11 dicembre 2016; invita la Commissione, ove opportuno, a valutare quali cambiamenti potrebbero rendersi necessari nella legislazione dell'UE affinché sia tenuto conto di tale scadenza;

3.  insiste affinché qualsiasi proposta della Commissione finalizzata a tenere conto della scadenza di alcune parti del protocollo di adesione sia saldamente fondata sui seguenti quattro principi chiave:

•  necessità di garantire la piena compatibilità della legislazione dell'UE con gli obblighi dell'UE derivanti dagli obblighi e dagli impegni in sede di OMC e delle conseguenze giuridiche delle modifiche di determinate parti della sezione 15 del protocollo di adesione;

•  necessità non soltanto di tenere in conto gli effetti giuridici esatti della scadenza della sezione 15, lettera a), punto ii), ma anche di garantire che abbiano piena valenza giuridica le sezioni del protocollo di adesione che restano in vigore dopo l'11 dicembre 2016;

•  necessità di garantire che l'UE, riconoscendone l'importanza critica e cruciale, conservi la capacità piena e costante di adottare misure tempestive, necessarie ed efficaci per contrastare le pratiche di mercato anticoncorrenziali dei partner commerciali dell'UE che ledono il suo settore industriale, e garantire che le imprese dell'UE continuino a operare in condizioni di parità a livello globale;

•  necessità che qualsiasi proposta legislativa sia basata su una valutazione attenta e ponderata non solo degli aspetti giuridici di qualsiasi cambiamento, ma anche degli impatti di medio e lungo periodo che potrebbero di conseguenza verificarsi in campo economico, sociale, industriale, ambientale e strategico;

4.  chiede che tale riflessione non pregiudichi il processo relativo alla riforma più generale degli strumenti di difesa commerciale dell'UE e che la Commissione non presenti nessuna proposta durante la sospensione delle attività del Parlamento;

5.  chiede alla Commissione di valutare la possibilità di definire una strategia chiara e efficace per la concessione dello status di economia di mercato ai paesi terzi, non solo per preservare condizioni di parità per le imprese europee, ma anche per portare avanti la lotta a tutte le forme di comportamenti anticoncorrenziali e distorsioni del mercato;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.