Proposta di risoluzione - B8-0736/2016Proposta di risoluzione
B8-0736/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Marco Zanni a nome del gruppo EFDD

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0733/2016

Procedura : 2016/2747(RSP)
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B8-0736/2016
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B8-0736/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

(2016/2747(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi[1],

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Terza Sezione del Tribunale) del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14 Regno di Svezia/Commissione europea, sul "Ricorso per carenza – Definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino – Mancata adozione di atti delegati da parte della Commissione – Obbligo di agire", presentato dal Regno di Svezia con l'intervento ad adiuvandum, tra l'altro, del Parlamento europeo, nei confronti della Commissione,

–  visti gli articoli 168, 234, 265 e 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti l'articolo 14 e l'articolo17, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la lettera del 22 marzo 2016 inviata dal Presidente Jean-Claude Juncker al Presidente del Parlamento europeo ((2016)1416502),

–  visti gli articoli 119 e 123 e l'articolo 169, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  vista la mozione di censura nei confronti della Commissione europea presentata a norma dell'articolo 119 del regolamento (2016/1594(MOC)),

–  visto il parere giuridico D(2016)24155 del 23 maggio 2016 emesso dal Servizio giuridico del Parlamento europeo, in particolare i paragrafi 17, 19, 20 e 21,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento (UE) n. 528/2012 si basa sul principio di precauzione al fine di assicurare che la produzione e la messa a disposizione sul mercato di principi attivi e biocidi non comportino effetti nocivi per la salute umana o animale o effetti inaccettabili sull'ambiente;

B.  considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione avrebbe dovuto adottare, entro il 13 dicembre 2013, atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;

C.  considerando che la Commissione non ha adottato i suddetti atti delegati, né prima né dopo il 13 dicembre 2013;

D.  considerando che la Corte di giustizia ha stabilito, con sentenza del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14, che alla Commissione incombeva l'obbligo chiaro, preciso e incondizionato di adottare atti delegati al fine di stabilire detti criteri scientifici entro il 13 dicembre 2013;

E.  considerando che la Corte di giustizia, respingendo uno specifico argomento giuridico avanzato dalla Commissione per giustificare la sua mancata azione, ha stabilito in modo inequivocabile, al punto 74 della sentenza, che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 richiede una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul rischio;

F.  considerando che la Commissione ha confermato in diverse occasioni la sua intenzione di procedere alla valutazione d'impatto prima di adottare l'atto delegato in questione;

G.  considerando che tali dichiarazioni rappresentano la conferma di una continua, costante e reiterata violazione del regolamento (UE) n. 528/2012 e della sentenza della Corte del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14;

H.  considerando che, a norma dell'articolo 266, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta;

I.  considerando, pertanto, che tale reiterata inadempienza costituisce una chiara violazione dei trattati compiuta dal custode stesso del trattato, la Commissione;

J.  considerando che, secondo una relazione dettagliata e incontestata pubblicata nel maggio 2015 dal Corporate Europe Observatory (CEO), la DG ENVI della Commissione sarebbe stata in grado di fornire entro i termini previsti l'insieme dei criteri scientifici per la definizione delle sostanze chimiche di interferenza con il sistema endocrino;

K.  considerando che, secondo la stessa relazione, il ritardo nell'adozione degli atti delegati, giustificato con la necessità dichiarata di una valutazione d'impatto illegale, rientrava in una strategia pianificata da alcuni burocrati di alto livello della Commissione che hanno scelto di tutelare gli interessi del settore industriale privato a scapito della protezione della salute umana e ambientale;

L.  considerando che la mozione di censura nei confronti della Commissione presentata da Piernicola Pedicini e altri è stata annunciata per la prima volta in Aula il 12 maggio 2016 e che successivamente è stata dichiarata decaduta nella lettera inviata dal Presidente Schulz a tutti i deputati al Parlamento europeo; che i motivi di tale decisione si basavano su un'errata interpretazione in extenso dell'articolo 169, paragrafo 5, del regolamento;

M.  considerando che il parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo, richiesto dalla commissione ENVI il 10 maggio 2016, indica chiaramente che l'unico mezzo di ricorso a disposizione del Parlamento europeo consiste in una procedura di durata biennale che, qualora avesse esito positivo, potrebbe unicamente portare la Corte a riaffermare il carattere illecito della mancata azione della Commissione, ma non potrebbe obbligare la Commissione ad adottare gli atti delegati come previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 (regolamento sui biocidi);

N.  considerando che il Servizio giuridico del Parlamento europeo aggiunge che il Parlamento ha ovviamente diritto a rispondere alla presa di posizione della Commissione nel quadro del controllo politico che esercita su di essa a norma dell'articolo 14 TUE;

1.  deplora che la Commissione non abbia assolto il proprio obbligo di adottare atti delegati come stabilito nel regolamento (UE) n. 528/2012;

2.  ricorda che l'obbligo della Commissione concerneva la definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, mentre il ruolo delle valutazioni d'impatto, come stabilito negli orientamenti "Legiferare meglio", è quello di raccogliere prove per valutare se un'azione legislativa o non legislativa futura dell'Unione sia giustificata e in che modo questa possa essere concepita per meglio conseguire gli obiettivi strategici auspicati;

3.  reputa inaccettabile che, anche dopo la condanna della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015, la Commissione non abbia adottato gli atti delegati relativi alla definizione di criteri specifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;

4.  ritiene che le opzioni politiche risultanti da valutazioni d'impatto non dovrebbero in ogni caso svolgere un ruolo nella definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino o dell'impatto di talune sostanze sulla salute;

5.  evidenzia un'ulteriore violazione del trattato, in quanto la Commissione non adotta tutte le misure necessarie per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia;

6.  si rammarica che il Presidente del Parlamento europeo abbia in un primo momento annunciato la mozione di censura in Aula, per poi dichiararla decaduta a norma dell'articolo 119 del regolamento (2016/1594(MOC));

7.  invita la Commissione ad adottare gli atti delegati previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012, definendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi; invita la Commissione ad agire immediatamente, e al più tardi entro due mesi, e sottolinea che il presente atto è da considerarsi una messa in mora a norma dell'articolo 265 TFUE;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e di notificare l'esito della relativa votazione in Aula al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione.