Proposta di risoluzione - B8-0868/2016Proposta di risoluzione
B8-0868/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul regolamento delegato della Commissione del 23 maggio 2016 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

29.6.2016 - (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento

Jean Lambert a nome del gruppo Verts/ALE

Procedura : 2016/2743(DEA)
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B8-0868/2016
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B8-0868/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione del 23 maggio 2016 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)2976),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento[1], in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

–  visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione[2], in particolare l'articolo 1,

–  visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati il 3 luglio 2015 dall'Autorità bancaria europea (ABE) in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE conferisce alla Commissione, previa presentazione di progetti di norme da parte dell'ABE e a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, il potere di adottare atti delegati che precisano i criteri di valutazione applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL);

B.  considerando che il 17 dicembre 2015 la Commissione ha approvato con modifiche i progetti di norme tecniche di regolamentazione, in conformità del considerando 23 e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

C.  considerando che il 9 febbraio 2016 l'ABE ha pubblicato un parere destinato alla Commissione in cui ha espresso il suo dissenso su alcune delle modifiche proposte da quest'ultima ai progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE relativi ai criteri per la fissazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL);  

D.  considerando che i fondi di risoluzione sono stati istituiti per finanziare la risoluzione in presenza di circostanze eccezionali, quando è impossibile attuare un programma di risoluzione utilizzando unicamente le risorse finanziarie dell'ente in dissesto e la mancata attuazione del programma rischierebbe di compromettere la stabilità finanziaria o altri obiettivi della risoluzione;

E.  considerando che, ai fini di un'equa valutazione del criterio di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, relativo alla "necessità di assicurare che l'ente possa essere assoggetto a risoluzione […] in modo da soddisfare gli obiettivi della risoluzione", sarà spesso necessario che l'autorità di risoluzione valuti se le risorse interne dell'ente rischiano di essere insufficienti e se sia quindi eventualmente necessario ricorrere ai meccanismi di finanziamento della risoluzione; che tale valutazione della necessità di accedere o meno ai fondi di risoluzione per assoggettare l'ente a risoluzione assume particolare importanza nel caso degli enti di rilevanza sistemica, il cui fallimento disordinato potrebbe verosimilmente avere ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria;

F.  considerando che il requisito concernente la ripartizione degli oneri, in base al quale azionisti e creditori dovrebbero fornire un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione non inferiore all'8 % delle passività totali e dei fondi propri prima che il fondo di risoluzione possa essere utilizzato per talune finalità, come stabilito all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, rappresenta una limitazione notevole per l'azione delle autorità di risoluzione; che è pertanto essenziale tener conto di tale limitazione nel valutare i criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettera a), relativi alla capacità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da soddisfare gli obiettivi della risoluzione nel caso degli enti di importanza sistemica;

G.  considerando che, nel caso degli enti di importanza sistemica, la valutazione della capacità di rispettare le condizioni in materia di ripartizione degli oneri sancite all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, rappresenta un requisito che occorre esplicitamente mantenere nel regolamento delegato a fini di coerenza con la direttiva e di certezza giuridica;

H.  considerando che la Commissione ha soppresso altre due disposizioni figuranti nei progetti di norme presentati dall'ABE che sono importanti per l'attuazione del MREL e del regime di bail-in, segnatamente:

–  ha soppresso il test per gli adeguamenti al ribasso dell'importo della ricapitalizzazione e il riferimento a gruppi comparabili (peer group) nel caso degli enti sistemici (articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del progetto);

–  ha soppresso il limite di 48 mesi per il periodo transitorio (articolo 8, paragrafo 2, del progetto);

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2014/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle seguenti raccomandazioni:

a)  nel caso degli enti di importanza sistemica, la valutazione della capacità di rispettare le condizioni in materia di ripartizione degli oneri sancite all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE (secondo cui azionisti e creditori dovrebbero fornire un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione non inferiore all'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri) dovrebbe essere esplicitamente mantenuta nel regolamento delegato a fini di coerenza con la direttiva e di certezza giuridica;

b)  nel regolamento delegato dovrebbero essere mantenuti il test per gli adeguamenti al ribasso dell'importo della ricapitalizzazione e il riferimento a gruppi comparabli (peer group) nel caso degli enti sistemici (articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del progetto);

c)  nel regolamento delegato dovrebbe essere manutenuto il limite di 48 mesi per il periodo transitorio (articolo 8, paragrafo 2, del progetto);

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.