Proposta di risoluzione - B8-0125/2018Proposta di risoluzione
B8-0125/2018

PROPOSTA DI DECISIONE sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

26.2.2018 - (2018/2574(RSO))

presentata a norma dell'articolo 197 del regolamento
Conferenza dei presidenti

Procedura : 2018/2574(RSO)
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B8-0125/2018
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B8‑0125/2018

Decisione del Parlamento europeo sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

(2018/2574(RSO))

Il Parlamento europeo,

–    vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

–    vista la sua decisione del 12 febbraio 2015[1] sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (la "commissione speciale TAXE 1"),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto[2],

–  vista la sua decisione del 2 dicembre 2015[3] sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (la "commissione speciale TAXE 2"),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto[4],

–  vista la sua decisione dell'8 giugno 2016[5] sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (la "commissione d'inchiesta PANA"),

–  vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale[6],

–  visto l'articolo 197 del suo regolamento,

1.  decide di costituire una commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale con le seguenti attribuzioni:

a)  sviluppare e integrare il lavoro svolto dalle commissioni speciali TAXE 1 e TAXE 2, concentrandosi in particolare sull'attuazione effettiva, da parte degli Stati membri, della Commissione e/o del Consiglio, delle raccomandazioni formulate nelle sue summenzionate risoluzioni del 25 novembre 2015 e del 6 luglio 2016, nonché sul loro impatto;

b)   sviluppare e integrare il lavoro svolto dalla commissione d'inchiesta PANA, concentrandosi in particolare sull'attuazione effettiva, da parte degli Stati membri, della Commissione e/o del Consiglio, delle raccomandazioni contenute nella sua raccomandazione summenzionata del 13 dicembre 2017, nonché sul loro impatto;

c)  dare seguito ai progressi compiuti dagli Stati membri nel porre fine alle pratiche fiscali che consentono l'elusione fiscale e/o l'evasione fiscale e nuocciono al corretto funzionamento del mercato unico, come indicato nelle risoluzioni del 25 novembre 2015 e del 6 luglio 2016 e nella raccomandazione del 13 dicembre 2017 summenzionate;

d)  valutare come le norme dell'UE in materia di IVA sono state eluse nel quadro dei Paradise Papers e valutare, più in generale, l'impatto delle frodi IVA e delle norme sulla cooperazione amministrativa nell'Unione; analizzare lo scambio di informazioni e le politiche di coordinamento tra gli Stati membri ed Eurofisc;

e)  contribuire al dibattito in corso sulla tassazione dell'economia digitale;

f)  valutare i regimi nazionali che prevedono privilegi fiscali (come i programmi di cittadinanza);

g)  seguire da vicino i lavori in corso e il contributo della Commissione e degli Stati membri nelle istituzioni internazionali, tra cui l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, il G20, le Nazioni Unite e il GAFI, sempre rispettando pienamente le competenze della commissione per i problemi economici e monetari per quanto riguarda le questioni fiscali;

h)  accedere ai documenti pertinenti per il suo lavoro nonché stabilire i contatti necessari e tenere audizioni con le istituzioni e i forum internazionali, europei (compresi il Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)") e nazionali, i parlamenti nazionali e i governi degli Stati membri e di paesi terzi, nonché rappresentanti della comunità accademica, dell'industria e della società civile, comprese le parti sociali, in stretta cooperazione con le commissioni permanenti, tenendo conto in tale contesto di un utilizzo efficace delle risorse del Parlamento europeo;

i)  analizzare e valutare la dimensione di paese terzo nelle pratiche di elusione fiscale, compreso l'impatto sui paesi in via di sviluppo; monitorare i miglioramenti e le esistenti lacune per lo scambio di informazioni al riguardo con i paesi terzi, prestando particolare attenzione alle dipendenze della Corona e ai territori d'oltremare;

j)  valutare la valutazione stessa della Commissione e il processo di vaglio seguito per stilare la lista dei paesi terzi ad alto rischio acclusa nell'atto delegato AMLD;

k)  valutare la metodologia, il processo di vaglio dei paesi e l'impatto della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (lista nera dell'UE dei paradisi fiscali), nonché la rimozione di paesi dalla lista e le sanzioni adottate nei confronti dei paesi che vi figurano;

l)  esaminare le conseguenze delle convenzioni fiscali bilaterali concluse dagli Stati membri;

m)  formulare tutte le raccomandazioni ritenute necessarie a tale proposito;

2.  decide che la commissione speciale dovrebbe tener conto nel proprio lavoro delle recenti rivelazioni riguardanti i Paradise Papers e di eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato;

3.  decide che la commissione speciale sarà composta di 45 membri;

4.  decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 12 mesi, a decorrere dalla data di approvazione della presente decisione.

 

Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2018
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