Proposta di risoluzione - B8-0314/2018Proposta di risoluzione
B8-0314/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE su orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria

29.6.2018 - (2018/2769(RSP))

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B8-0034/2018
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

Claude Moraes a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni


Procedura : 2018/2769(RSP)
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B8-0314/2018
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B8-0314/2018
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B8-0314/2018

Risoluzione del Parlamento europeo su orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria

(2018/2769(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali ("direttiva sul favoreggiamento")[1],

–  vista la decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali ("decisione quadro")[2],

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2015 dal titolo "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)" (COM(2015)0285),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 marzo 2017 sulla valutazione REFIT del quadro giuridico dell'UE contro il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali: il "pacchetto favoreggiatori" (direttiva 2002/90/CE e decisione quadro 2002/946/GAI) (SWD(2017)0117),

–  vista la sua risoluzione del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare[3],

–  visto lo studio dal titolo "Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants" (Idoneità allo scopo? La direttiva sul favoreggiamento e la penalizzazione dell'assistenza umanitaria ai migranti irregolari), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo nel 2016,

–  visto lo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla criminalizzazione dei migranti in situazione irregolare e delle persone che prestano loro assistenza, pubblicato nel 2014,

–  visto il documento tematico del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa dal titolo "Criminalisation of migration in Europe: Human rights implications" (Criminalizzazione della migrazione in Europa: le implicazioni per i diritti umani), pubblicato il 4 febbraio 2010,

–  visto il protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, adottato con la risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 durante la 55a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ("protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti"),

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti del 24 aprile 2013, dal titolo "Regional Study: management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants", (Studio regionale sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e sul suo impatto sui diritti umani dei migranti),

–  vista l'interrogazione alla Commissione concernente orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria (O-000065/2018 – B8-0034/2018),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, nel Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020), la Commissione ha sottolineato l'esigenza di "garantire che siano in vigore sanzioni penali evitando però il rischio di criminalizzare coloro che danno assistenza umanitaria ai migranti in difficoltà" e di migliorare l'attuale "pacchetto favoreggiatori" dell'UE, che comprende la direttiva sul favoreggiamento e la relativa decisione quadro;

B.  considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul favoreggiamento prevede un'opzione non vincolante per gli Stati membri che possono applicare una deroga e non configurare come reato tale favoreggiamento quando ha lo scopo di prestare assistenza umanitaria;

C.  considerando che, nella sua risoluzione del 18 aprile 2018 sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione sicura, ordinata e regolare, il Parlamento ha chiesto la non criminalizzazione dell'assistenza umanitaria, maggiori capacità di ricerca e soccorso per le persone in difficoltà, il dispiegamento di maggiori capacità da parte di tutti gli Stati e il riconoscimento del sostegno fornito da attori privati e ONG nell'esecuzione di operazioni di soccorso in mare e a terra;

D.  considerando che, nel documento di lavoro dei suoi servizi sulla valutazione REFIT del "pacchetto favoreggiatori", la Commissione ha evidenziato che un potenziamento dello scambio di conoscenze e di buone prassi fra i pubblici ministeri, le autorità di contrasto e la società civile potrebbe contribuire a migliorare la situazione attuale ed evitare il rischio di configurare come reato la reale assistenza umanitaria;

E.  considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della direttiva sul favoreggiamento non impone agli Stati membri l'obbligo di astenersi dal sanzionare il favoreggiamento del soggiorno irregolare quando non vi sia alcuna intenzione di perseguire lo scopo di lucro, e che la decisione quadro non contiene disposizioni obbligatorie che evitino la sanzione di atti effettuati a fini umanitari o in situazioni di emergenza;

1.  ricorda che, a norma della direttiva sul favoreggiamento e della relativa decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la legislazione che introduce sanzioni penali contro il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno irregolari;

2.  esprime preoccupazione per le conseguenze indesiderate del "pacchetto favoreggiatori" per i cittadini che prestano assistenza umanitaria ai migranti e per la coesione sociale della società di accoglienza nel suo complesso;

3.  sottolinea che, in linea con il protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti, gli atti di assistenza umanitaria non sono da configurare come reato;

4.  osserva che gli operatori impegnati nell'assistenza umanitaria forniscono sostegno alle autorità nazionali nel garantire che tale assistenza sia fornita a quanti ne hanno bisogno e chiede una cooperazione e un coordinamento costanti sul piano operativo, in linea con il quadro giuridico applicabile, tra gli operatori che prestano assistenza umanitaria e le autorità competenti;

5.  si rammarica del livello di recepimento alquanto limitato, da parte degli Stati membri, della deroga per motivi di assistenza umanitaria prevista dalla direttiva sul favoreggiamento e osserva che tale deroga dovrebbe essere applicata per estinguere l'azione penale, in modo da garantire che non siano perseguiti gli individui e le organizzazioni della società civile che assistono i migranti per motivi umanitari;

6.  invita gli Stati membri a recepire la deroga per motivi di assistenza umanitaria prevista dalla direttiva sul favoreggiamento e a predisporre sistemi adeguati per monitorare l'attuazione e l'effettiva applicazione pratica del "pacchetto favoreggiatori", raccogliendo e registrando, a cadenza annuale, dati sul numero di persone arrestate per favoreggiamento alla frontiera e all'interno dei paesi, sul numero di procedimenti giudiziari avviati e sul numero di condanne, unitamente a informazioni sul modo in cui vengono stabilite le condanne e sui motivi per i quali viene interrotta un'indagine;

7.  esorta la Commissione ad adottare orientamenti destinati agli Stati membri al fine di chiarire quali forme di favoreggiamento non dovrebbero essere configurate come reato, in modo da assicurare chiarezza e uniformità nell'attuazione dell'acquis attuale, tra cui l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul favoreggiamento, e sottolinea che la chiarezza dei parametri garantirà una maggiore coerenza nella normativa penale relativa al favoreggiamento in tutti gli Stati membri, riducendo la criminalizzazione indebita;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2018
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