Proposta di risoluzione - B8-0497/2018Proposta di risoluzione
B8-0497/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla situazione nel Mar d'Azov

22.10.2018 - (2018/2870(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a nome del gruppo ALDE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0493/2018

Procedura : 2018/2870(RSP)
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B8-0497/2018
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B8‑0497/2018

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nel Mar d'Azov

(2018/2870(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina, in particolare quelle del 13 marzo 2014 sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia[1], del 17 luglio 2014 sull'Ucraina[2], dell'11 giugno 2015 sulla situazione militare strategica nel Bacino del Mar Nero a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia[3], del 16 marzo 2017 sui detenuti politici ucraini in Russia e la situazione in Crimea[4], del 5 ottobre 2017 sui casi dei leader tatari di Crimea Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e del giornalista Mykola Semena[5] nonché del 14 giugno 2018 sulla Russia, in particolare il caso del prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov[6],

–  visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra[7],

–  visti l'accordo di cooperazione tra la Federazione russa e l'Ucraina relativo all'uso del Mar d'Azov e dello stretto di Kerch, concluso nel 2003, il memorandum di Budapest sulle garanzie in materia di sicurezza, del 5 dicembre 1994, e il pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk, del 12 febbraio 2015,

–  viste le misure restrittive imposte alla Federazione russa in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina, in particolare le restrizioni alle relazioni economiche con la Crimea e Sebastopoli,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, la Carta delle Nazioni Unite e i progetti di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionali illeciti del 2001,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, prima dell'occupazione della Crimea da parte della Russia nel 2014, il Mar d'Azov era una zona perlopiù demilitarizzata alla quale avevano accesso navi sia ucraine che russe in virtù di un accordo tra i due paesi che conferiva tanto alla Russia quanto all'Ucraina il diritto di ispezionare le navi sospette;

B.  considerando che l'occupazione della Crimea e la costruzione del ponte sullo stretto di Kerch hanno accresciuto l'importanza strategica del Mar d'Azov e hanno portato alla militarizzazione della regione con un maggiore spiegamento di navi russe, ostacolando in misura significativa l'accesso delle navi a determinati porti ucraini, in particolare quelli di Mariupol e Berdyansk;

C.  considerando che il controllo russo sullo stretto di Kerch ha ripercussioni sul conflitto in corso nella parte orientale dell'Ucraina nel suo complesso e rappresenta un'ulteriore sfida alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina;

D.  considerando che la costruzione del ponte sullo stretto di Kerch tra la Russia e la penisola di Crimea costituisce una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione russa;

E.  considerando che nel luglio 2018 l'Unione europea ha aggiunto sei entità russe all'elenco delle sanzioni dell'UE a fronte della loro partecipazione illegale alla costruzione del ponte sullo stretto di Kerch; che, in forza delle misure restrittive dell'UE in vigore nei confronti della Federazione russa e della penisola di Crimea illegalmente occupata, è fatto divieto alle società europee di partecipare o contribuire a progetti infrastrutturali quali la costruzione del ponte sullo stretto di Kerch; che è emerso che diverse società europee hanno fornito attrezzature e materiali utilizzati nella costruzione del ponte;

F.  considerando che la Russia blocca e ispeziona regolarmente e in maniera abusiva le navi in transito nello stretto di Kerch provenienti da porti ucraini o ivi dirette;

G.  considerando che sia la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sia l'accordo sul Mar d'Azov del 2003 prevedono la libertà di navigazione;

1.  condanna la Federazione russa per le violazioni commesse a danno della sovranità dell'Ucraina attraverso la costruzione illegale del ponte sullo stretto di Kerch, l'accresciuta militarizzazione della penisola di Crimea e del Mar d'Azov nonché i blocchi illegali e abusivi e le ispezioni illecite disposti nei confronti delle navi commerciali in transito nello stretto di Kerch o nel Mar d'Azov, incluse navi ucraine e navi battenti bandiere di paesi terzi, come pure, finora, nei confronti di oltre 120 navi battenti bandiera di diversi Stati membri dell'UE, e per i ritardi causati alla navigazione nel Mar d'Azov;

2.  ribadisce il suo sostegno a favore dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, riafferma la sovranità dell'Ucraina sulla penisola di Crimea e il Mar d'Azov e sottolinea che è assolutamente necessario che l'Ucraina abbia pieno accesso al Mar d'Azov, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

3.  ritiene che le lunghe ispezioni abusive disposte dalla Russia costituiscano restrizioni della libertà di navigazione e ostacolino il commercio e la circolazione nella regione, imponendo considerevoli costi di attesa a tutte le navi provenienti da porti ucraini o ivi dirette; evidenzia che tali ispezioni hanno un forte impatto negativo sul carico di lavoro e la redditività economica dei porti ucraini interessati; sottolinea che le navi dirette verso porti russi nel Mar d'Azov non sono soggette a queste ispezioni discriminatorie;

4.  esprime forte preoccupazione per l'aumento delle tensioni nella regione e per l'aggiunta di una dimensione marittima al conflitto; è altresì preoccupato per la crescente presenza militare marittima della Russia attraverso il rafforzamento della flotta russa nel Mar Nero e della guardia costiera russa nel Mar d'Azov;

5.  osserva che, come contromisura, il 17 settembre 2018 l'Ucraina ha deciso di abrogare il "trattato di amicizia" generale concluso con la Russia nel 1997, annunciando il trasferimento di truppe di fanteria marina e di unità di artiglieria costiera supplementari nel Mar d'Azov; sostiene gli sforzi profusi dall'Ucraina al fine di continuare a ricorrere a strumenti diplomatici e giuridici nel contrastare le azioni della Russia, inclusa la procedura arbitrale in corso nel quadro della Convenzione della Nazioni Unite sul diritto del mare;

6.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ad adottare le misure necessarie per proporre l'attivazione del mandato della missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina, che copre tutto il territorio ucraino, incluso quello marittimo, al fine di monitorare la situazione nel Mar d'Azov;

7.  sottolinea che il ponte sullo stretto di Kerch è stato costruito illegalmente e si compiace della decisione del Consiglio di imporre misure restrittive alle sei società coinvolte nella costruzione del ponte; evidenzia che, ove necessario, è possibile aggiungere all'elenco altre entità e altri individui;

8.  ribadisce la sua preoccupazione per il coinvolgimento di società europee nella costruzione del ponte sullo stretto di Kerch, le quali, così facendo, hanno pregiudicato, consapevolmente o inconsapevolmente, il regime di sanzioni dell'UE; invita a tale riguardo la Commissione a precisare l'ambito di applicazione delle misure restrittive dell'Unione in vigore ed esorta gli Stati membri a condividere le informazioni in loro possesso per quanto concerne le indagini nazionali in materia doganale o penale su casi di possibili violazioni; chiede inoltre l'istituzione di un tribunale indipendente competente per le sanzioni dell'UE incaricato di stabilire se vi siano state violazioni delle misure restrittive imposte dall'UE da parte di società o paesi dell'Unione;

9.  invita il VP/AR a seguire più da vicino l'evolversi della situazione della sicurezza nel Mar d'Azov, che potrebbe avere implicazioni più profonde sul piano della politica di sicurezza per l'UE e i suoi Stati membri; invita inoltre il VP/AR a monitorare attentamente gli sviluppi del caso, a identificare la catena di comando e ad elaborare possibili misure restrittive dell'UE da applicare nel caso in cui la situazione peggiori repentinamente;

10.  invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a valutare possibili modi per offrire sostegno agli armatori e ai porti colpiti da questa situazione, in particolare rafforzando l'impegno dell'UE nei porti interessati di Mariupol e Berdyansk con nuovi progetti di sviluppo e d'investimento;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa nonché agli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2018
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