Proposta di risoluzione - B8-0181/2019Proposta di risoluzione
B8-0181/2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE su un regime europeo di sanzioni per violazioni dei diritti umani

11.3.2019 - (2019/2580(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeria nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0177/2019

Procedura : 2019/2580(RSP)
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B8-0181/2019
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B8-0181/2019

Risoluzione del Parlamento europeo su un regime europeo di sanzioni per violazioni dei diritti umani

(2019/2580(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni a norma dell'articolo 135 del regolamento, in cui si chiede l'imposizione di sanzioni mirate nei confronti di persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani, tra cui quelle del 19 gennaio 2017 sulla situazione in Burundi[1], del 25 ottobre 2018 sull'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi nel consolato saudita a Istanbul[2], e del 14 febbraio 2019 sulla situazione in Cecenia e il caso di Ojub Titiev[3],

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi[4],

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia[5],

–  visto lo studio dal titolo "Sanzioni mirate nei confronti di individui responsabili di gravi violazioni dei diritti umani – impatto, tendenze e prospettive a livello di Unione europea", pubblicato dalla sua Direzione generale delle Politiche esterne il 26 aprile 2018[6],

–  vista la decisione (PESC) 2018/900 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania[7],

–  vista la sua raccomandazione del 2 febbraio 2012, destinata al Consiglio, su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive, quando i loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE[8],

–  vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sulla valutazione delle sanzioni dell'Unione europea in quanto parte delle azioni e delle politiche europee in materia di diritti umani[9],

–  viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 2014, in cui si rifiuta l'impunità per gli assassini di Sergei Magnitsky, e del 22 gennaio 2019 sulla lotta contro l'impunità mediante sanzioni mirate nel caso Sergei Magnitsky e in casi analoghi,

–  visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

–  vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) stipula che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sulla democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

B.  considerando che l'Unione europea si impegna ad applicare sistematicamente le sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, e nel contempo impone autonomamente sanzioni in assenza di un mandato del Consiglio di Sicurezza dell'ONU nei casi in cui quest'ultimo non sia legittimato ad agire o non possa farlo a causa di una mancanza di consenso tra i suoi membri;

C.  considerando che le sanzioni dell'Unione sono diventate parte integrante dello strumentario dell'UE in materia di relazioni esterne; che da due decenni, con oltre 40 diverse misure restrittive attualmente in vigore nei confronti di 34 paesi, le sanzioni sono ormai integrate nello strumentario dell'UE delle relazioni esterne; che, secondo le stime, due terzi delle sanzioni specifiche per paese dell'UE sono state imposte a sostegno di obiettivi in materia di diritti umani e democrazia;

D.  che le attuali sanzioni dell'UE colpiscono sia attori statali che non statali, quali Stato Islamico e al-Qaeda;

E.  considerando che l'UE è stata criticata per l'applicazione incoerente della sua politica sanzionatoria in paesi terzi con precedenti analoghi in materia di violazioni dei diritti umani;

F.  considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto l'istituzione di un regime unionale globale di sanzioni in materia di diritti umani;

G.  considerando che nel novembre 2018 il governo olandese ha avviato una discussione tra gli Stati membri dell'UE sull'opportunità politica di un regime sanzionatorio mirato in materia di diritti umani a livello di Unione; che le discussioni preliminari proseguono a livello di gruppo di lavoro nel Consiglio;

H.  considerando che il ricorso a sanzioni mirate sarebbe preferibile e più efficace rispetto all'uso di sanzioni generali, in quanto evita le conseguenze negative e i costi umanitari per una popolazione più vasta, colpendo direttamente i responsabili e fungendo da deterrente;

1.  condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani nel mondo; chiede l'istituzione di un regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani flessibile e reattivo che si rivolga a tutti gli individui di una gerarchia che si siano resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in tutto il mondo;

2.  ritiene che il regime dovrebbe consentire di prendere di mira individui appartenenti ad attori statali e non statali;

3.  sottolinea che tale meccanismo rafforzerà la politica estera dell'Unione e il suo attuale strumentario per la gestione e la prevenzione delle violazioni dei diritti umani; ribadisce l'invito al Consiglio a proseguire senza indugio i suoi lavori in materia;

4.  chiede che tale regime sia esaustivo e che agisca in modo coerente e complementare alle politiche esistenti in materia di diritti umani e ad altre misure restrittive;

5.  sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri dell'UE interpretino l'applicazione delle sanzioni nello stesso modo coerente; ritiene che la mancata adozione di misure adeguate in situazioni caratterizzate da persistenti violazioni dei diritti umani comprometterebbe la strategia, la politica sanzionatoria e la credibilità dell'UE in materia di diritti umani; è convinto che un regime unificato di sanzioni globali dell'UE in materia di diritti umani possa attenuare le attuali disparità nell'ambito della politica sanzionatoria dell'UE, aumentare la trasparenza e rafforzare il ruolo dell'Unione quale attore globale nel campo dei diritti umani;

6.  sottolinea che le violazioni gravi dei diritti umani dovrebbero costituire la base di riferimento per l'applicazione di sanzioni individuali mirate; invita il Consiglio e la Commissione a identificare e delineare chiaramente le violazioni gravi dei diritti umani al momento di definire il campo di applicazione del regime, comprese le violazioni transfrontaliere e quelle relative a danni ambientali volontari e irreversibili su vasta scala; mette in evidenza, a tale riguardo, i trattati sui diritti umani necessari per lo status SPG+, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e le principali convenzioni di Ginevra;

7.  sottolinea che le sanzioni mirate dovrebbero includere il divieto di rilascio del visto e il congelamento dei beni nei confronti degli autori di gravi violazioni dei diritti umani, nonché di eventuali istigatori, incitatori, aiutanti e/o complici e dei loro familiari più prossimi, se del caso;

8.  segnala che i criteri per l'elaborazione di una lista nera per l'imposizione di sanzioni mirate dovrebbero essere giuridicamente validi, chiari e trasparenti e basati su prove ben documentate e convincenti, fatti accertati e informazioni verificate provenienti da fonti trasparenti, attendibili e indipendenti; sottolinea inoltre che il diritto al giusto processo, al controllo giurisdizionale e al ricorso di tutti gli interessati dovrebbe beneficiare della massima protezione; chiede l'inclusione sistematica di parametri di riferimento chiari e specifici e di una metodologia per la revoca delle sanzioni e la cancellazione dall'elenco;

9.  sottolinea che le sanzioni mirate devono essere finalizzate al raggiungimento di risultati efficaci e duraturi; invita la Commissione ad effettuare valutazioni d'impatto e revisioni periodiche dopo l'entrata in vigore del regime, nonché a monitorare attentamente l'inserimento e le cancellazioni dalla lista nera; insiste affinché il Parlamento eserciti un attento controllo al riguardo;

10.  invita la Commissione a stanziare risorse e competenze adeguate per applicare e monitorare tale regime una volta entrato in vigore, nonché a dedicare particolare attenzione alla comunicazione pubblica delle liste, sia nell'UE che nei paesi interessati;

11.  sostiene gli sforzi degli attivisti della società civile per istituire tale regime e incoraggia la discussione della proposta per la creazione di un eventuale comitato consultivo indipendente a livello di Unione europea;

12.  osserva che diversi Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti, hanno adottato strumenti per consentire ai loro governi di imporre sanzioni mirate in caso di gravi violazioni dei diritti umani;

13.  chiede che venga presa in considerazione la possibilità di estendere il mandato del Mediatore europeo per includere il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;

14.  sottolinea la necessità di una cooperazione multilaterale e di un'azione coordinata con l'ONU per evitare l'elusione delle sanzioni e massimizzare l'attuazione del regime in conformità del diritto internazionale;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2019
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