Proposta di risoluzione - B9-0171/2019Proposta di risoluzione
B9-0171/2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

7.11.2019 - (D062828/04 – 2019/2859(RSP))

presentata a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Deputati responsabili: Tilly Metz
Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen

Procedura : 2019/2859(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B9-0171/2019
Testi presentati :
B9-0171/2019
Discussioni :
Testi approvati :

B9-0171/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(D062828/04 – 2019/2859(RSP))

Il Parlamento europeo,

 vista la decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D062828/04),

 visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

 viste la votazione tenutasi il 12 luglio 2019 in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri, e la votazione tenutasi il 16 settembre 2019 in seno al comitato di appello, durante la quale, ancora una volta, non sono stati espressi pareri,

 visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],

 visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 28 novembre 2018 e pubblicato il 16 gennaio 2019[3],

 viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)[4],

 visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

 vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A. considerando che l'11 gennaio 2013 la società Dow AgroSciences Europe (in appresso il "richiedente") ha presentato, per conto della società Dow AgroSciences LLC, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 (in appresso "granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli"), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B. considerando che sette sottocombinazioni di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sono già state autorizzate, o sono in corso di autorizzazione nell'ambito di una domanda separata; che le restanti tre sottocombinazioni (MON 89034 x NK603 x DAS-40278-9, 1507 x NK603 x DAS-40278-9 e NK603 x DAS 40278-9) sono coperte dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione;

C. considerando che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di quattro eventi di granturco geneticamente modificato, il che conferisce resistenza agli erbicidi contenenti glufosinato, glifosato, quizalofop e acido 2,4-diclorofenossiacetico e dà luogo alla produzione di tre proteine insetticide (proteine "Bt" o "Cry"), tra cui Cry1A.105, Cry2Ab2 e Cry1F che risultano tossiche per talune larve di lepidotteri[5];

D. considerando che il 28 novembre 2018 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 16 gennaio 2019[6];

E. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;

F. considerando che il richiedente non ha presentato all'EFSA nessun dato per le tre sottocombinazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del progetto di decisione di esecuzione della Commissione[7];

Osservazioni dello Stato membro e studio indipendente

G. considerando che gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche all'EFSA durante il periodo di consultazione di tre mesi[8]; che da tali osservazioni critiche si evince che i dati forniti dal richiedente non sono sufficienti per garantire una corretta valutazione del rischio, che la valutazione del rischio eseguita dall'EFSA non è sufficiente nella sua forma attuale, dato che non è riuscita a valutare in modo adeguato la sicurezza globale e la potenziale tossicità di eventi di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, che l'EFSA non ha tenuto conto degli studi recenti sulla potenziale tossicità delle tossine Bt e che è impossibile giungere a delle conclusioni per quanto riguarda i rischi sanitari associati al granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, senza condurre studi cronici sull'alimentazione del bestiame per valutare in modo adeguato la tossicità per la riproduzione e le risposte del sistema immunitario, che tengano conto di livelli realistici di residui di erbicidi complementari e di potenziali effetti combinatori e cumulativi;

H. considerando che uno studio indipendente[9] giunge altresì alla conclusione che la valutazione del rischio dell'EFSA non è accettabile nella sua forma attuale, dato che non è riuscita a valutare in modo adeguato la sicurezza globale e la potenziale tossicità di eventi di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli;

I. considerando che tale studio indipendente rileva che l'EFSA avrebbe dovuto prendere i risultati dell'analisi comparativa come punto di partenza per indagini più dettagliate, dato che tale analisi ha messo in luce molte differenze significative tra il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli e la sua controparte convenzionale, specie nei casi in cui il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli è trattato con erbicidi complementari;

J. considerando che lo studio indipendente conclude inoltre che, alla luce di tali differenze significative, l'EFSA avrebbe dovuto richiedere studi cronici sull'alimentazione del bestiame e/o studi multigenerazionali, al fine di poter valutare in modo adeguato la tossicità per la riproduzione e le risposte del sistema immunitario, tenendo conto nel contempo dei livelli elevati di tossine Bt e di livelli realistici di residui di erbicidi complementari e di potenziali effetti combinatori e cumulativi;

Mancata valutazione di residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

K. considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi[10]; che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato, glifosato, quizalofop e 2,4-D e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;

L. considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;

M. considerando che, secondo l'EFSA, mancano dati tossicologici che consentano di effettuare una valutazione dei rischi per i consumatori in relazione a diversi prodotti di decomposizione di glifosato rilevanti per le colture GM resistenti al glifosato[11];

N. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]; che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018[13];

O. considerando che un recente articolo di un esperto di sviluppo di piante geneticamente modificate pone in dubbio la sicurezza delle colture geneticamente modificate resistenti al 2,4-D in ragione della degradazione di quest'ultimo nel prodotto di degradazione citotossico[14];

P. considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti")[15];

Q. considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi ha determinato anche modelli specifici di applicazione degli erbicidi e quindi di esposizione delle piante, nonché l'emergere di effetti combinatoriali tra i diversi residui di erbicidi e i loro metaboliti, cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;

R. considerando che non si può pertanto concludere che il consumo di granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

Assenza di livelli massimi di residui e relativi controlli

S. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, si dovrebbero fissare livelli massimi specifici di residui (LMR) per gli alimenti e i mangimi prodotti nei paesi terzi, quando l'uso di pesticidi determina livelli di residui diversi da quelli risultanti dalle prassi agricole all'interno dell'Unione; che tale è infatti il caso per le colture importate geneticamente modificate tolleranti agli erbicidi, a causa della maggiore quantità di erbicidi utilizzati rispetto alle colture non geneticamente modificate;

T. considerando tuttavia che, secondo la revisione dell'EFSA del 2018 dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, i dati disponibili erano insufficienti per stabilire valori di livelli massimi di residui e di valutazione del rischio in relazione al granturco geneticamente modificato con una modifica EPSPS[17]; che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli presenta una modifica EPSPS[18];

U. considerando altresì che, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005, i residui presenti nelle colture importate per l'alimentazione umana e animale di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell'Unione, quali il glufosinato, dovrebbero essere attentamente controllati e monitorati[19];

V. considerando che, nel quadro dell'ultimo programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione (per il 2020, il 2021 e il 2022), gli Stati membri non sono obbligati a misurare il glufosinato (né nessun altro erbicida) nel granturco (geneticamente modificato o di altro tipo)[20]; che non si può escludere che il granturco geneticamente modificato a eventi transgenici, le sue sottocombinazioni o i prodotti da esso derivati destinati all'alimentazione umana e animale eccederanno i limiti massimi di residui (LMR) che dovrebbero essere fissati e monitorati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

Proteine Bt

W. considerando che diversi studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che potrebbero incidere sul sistema immunitario a seguito dell'esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt potrebbero avere proprietà adiuvanti[21], il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

X. considerando che, sulla base di un parere di minoranza adottato da un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati in fase di valutazione di un granturco geneticamente modificato a eventi transgenici multipli, che presentava caratteristiche simili ma non identiche, e delle rispettive sottocombinazioni, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati sul sistema immunitario in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi "non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici [...] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo"[22];

Y. considerando che da un recente studio è emerso che il rapido incremento nell'uso dei neonicotinoidi per la concia delle sementi negli Stati Uniti coincide con un aumento della coltivazione di granturco Bt geneticamente modificato[23]; che l'Unione ha vietato l'uso all'aperto di tre neonicotinoidi, anche come rivestimento delle sementi, in ragione del loro impatto sulle api e su altri impollinatori[24];

Z. considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le proteine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di lavoro dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione del rischio;

Processo decisionale non democratico

AA. considerando che il 12 luglio 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e, pertanto, l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri; che il 16 settembre 2019 anche il comitato di appello ha votato senza esprimere alcun parere;

AB. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati[25]; che il Presidente della Commissione ha deplorato in più occasioni tale prassi in quanto non democratica[26];

AC. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

AD. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello[27];

1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[28], nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4. ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5. invita la Commissione, nel frattempo, a non autorizzare più gli OGM nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;

6. invita la Commissione a non autorizzare colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati indagati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione delle colture GM con erbicidi complementari, i loro metaboliti ed eventuali effetti combinatori;

7. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

8. invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

9. invita la Commissione a non autorizzare sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;

10. ritiene, più in particolare, che l'approvazione di varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che ancora non siano neppure state sottoposte a test o non siano ancora state create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, quali stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;

11. invita l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;

12. esorta la Commissione a trattare gli obblighi dell'Unione derivanti da accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come "pertinente normativa" dell'Unione" e/o "fattori legittimi" ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, e a dare loro il peso che meritano, nonché a comunicare il modo in cui se ne è tenuto conto nel processo decisionale;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2019
Note legali - Informativa sulla privacy