Proposta di risoluzione - B9-0088/2020Proposta di risoluzione
B9-0088/2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia

5.2.2020 - (2019/2814(RSP))

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B9-0004/2020 e B9-0003/2020
a norma dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare


Procedura : 2019/2814(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B9-0088/2020

B9-0088/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia

(2019/2814(RSP))

Il Parlamento europeo,

 vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE[1],

 visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede che l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,

 visti l'articolo 114 TFUE sull'instaurazione e il funzionamento del mercato unico e l'articolo 169 TFUE sulle misure di protezione dei consumatori,

 visti il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale")[2], nonché i poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione da tale regolamento,

 visti il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003[3], e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4],

 vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri[5],

 visto lo studio finanziato dalla Commissione (SANCO 2013/12364) sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali, realizzato in conformità della dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (UE) n. 576/2013[6],

 visti i risultati del piano di controllo coordinato dell'UE sulle vendite online di cani e gatti[7],

 viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia (O-000011/2020 – B9-0004/2020 e O-000010/2020 – B9-0003/2020),

 visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

 vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A. considerando che ONG, servizi di contrasto, autorità competenti e veterinari hanno fornito prove a dimostrazione del crescente numero di animali da compagnia che è oggetto di commercio illegale tra Stati membri, spesso per mano di reti della criminalità organizzata, mediante l'elusione dei controlli, la falsificazione dei documenti e il diffuso uso improprio del regolamento (UE) n. 576/2013, che disciplina i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, quando invece il loro trasporto dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio;

B. considerando che, secondo le stime, il commercio illegale di animali da compagnia nell'UE può generare profitti molto cospicui per i soggetti coinvolti (segnatamente gli allevatori non autorizzati), che corrono un rischio minimo di essere scoperti, il che si ripercuote negativamente sulla redditività del settore dell'allevamento legale;

C. considerando che molti annunci online di animali in vendita provengono da fonti illegali;

D. considerando che non esistono norme comuni a livello dell'UE sull'allevamento degli animali da compagnia e che le divergenze legislative tra i diversi Stati membri per quanto riguarda le norme relative al benessere degli animali negli allevamenti hanno comportato profonde differenze di prezzo tra gli animali da compagnia venduti sul mercato interno, differenze di cui gli allevatori non autorizzati approfittano;

E considerando che, nella maggior parte dei casi, i trafficanti e i venditori illegali agiscono nella più completa impunità in quanto sono consapevoli del fatto che la maggior parte dei clienti che hanno acquistato un animale da compagnia in cattiva salute non avvierà un'azione legale;

F. considerando che l'allevamento illegale di cani e gatti spesso ha luogo in condizioni deplorevoli, minimizzando i costi; che i cuccioli nati in allevamenti illegali sono spesso separati dalla madre in età precoce, non socializzano a sufficienza, sono soggetti a malattie, soffrono di stress, malnutrizione e disidratazione e sono maggiormente esposti al rischio di ipotermia durante i lunghi viaggi che devono affrontare nell'UE in condizioni insalubri e di sovraffollamento, senza acqua, cibo o aria condizionata e senza effettuare soste; che i giovani cuccioli di cane e gatto arrivano di norma nel paese di destinazione senza essere stati svezzati e privi delle capacità di socializzazione di base;

G. considerando che, nonostante alcuni miglioramenti, permangono gravi preoccupazioni in merito ai passaporti per animali domestici, come la verifica dell'età dei singoli animali e la possibilità di cambiare passaporto; che si registra un numero elevato di passaporti per animali domestici contraffatti e che spesso i veterinari colludono con i trafficanti in questa pratica illegale, rendendo più complessi i controlli e le indagini[8];

H. considerando che spesso gli animali da compagnia allevati in modo illegale non sono affatto o del tutto vaccinati o non vengono debitamente curati in caso di malattia; che il traffico illegale di animali da compagnia comporta diversi rischi zoonotici, tra cui l'introduzione della rabbia da zone endemiche dell'Europa in paesi in cui tale malattia è stata debellata, nonché di parassiti come l'Echinococcus multilocularis, che si diffonde facilmente ed è difficile da controllare[9];

I. considerando che la normativa in materia di sanità animale, che sarà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, favorirà una maggiore trasparenza del commercio online di cani e gatti e migliorerà la salute e il benessere degli animali; che tale normativa obbliga rigorosamente tutti i venditori, gli allevatori, i trasportatori e i centri di raccolta di cani e gatti a registrarsi presso le autorità nazionali competenti;

J. considerando che il traffico illegale di animali da compagnia non solo arreca pregiudizio al benessere degli animali, ma incide negativamente anche sulla protezione dei consumatori, sul corretto funzionamento del mercato interno dell'UE, creando concorrenza sleale, nonché sulle finanze pubbliche mediante una perdita di gettito fiscale;

K. considerando che un metodo attualmente molto diffuso per acquistare animali da compagnia nell'UE consiste nel consultare annunci catalogati online o, in misura leggermente minore, sui social media[10]; che i diritti dei consumatori che acquistano animali da compagnia tramite annunci online godono di scarsa protezione, a livello sia nazionale sia dell'UE; che un numero elevato di animali da compagnia allevati illegalmente viene venduto sui mercati degli Stati membri o lungo le frontiere interne dell'UE, dove la vendita avviene direttamente presso le automobili in cui sono tenuti gli animali;

L. considerando che il 65 % delle persone intervistate nell'ambito di un'indagine Eurobarometro flash sui contenuti illeciti online non ritiene che Internet sia sicura per gli utenti, mentre il 90 % di essi concorda sul fatto che i servizi di hosting online dovrebbero rimuovere immediatamente i contenuti segnalati come illeciti dalle autorità pubbliche o di contrasto; che il 60 % degli utenti di Internet afferma di utilizzare un social network online almeno una volta alla settimana e che la maggior parte di loro utilizza i mercati online quantomeno saltuariamente, mentre il 30 % li utilizza almeno una volta alla settimana; che il 69 % degli utenti di Internet nell'UE afferma di effettuare acquisti online e che tale cifra aumenta ogni anno, anche per quanto riguarda l'acquisto di animali[11];

M. considerando che il maltrattamento degli animali da compagnia, compresi gli animali allevati, detenuti e venduti per diventare animali domestici nelle famiglie, degli animali da compagnia utilizzati per l'intrattenimento, lo sport e il lavoro, come i levrieri e i galgo, nonché degli animali randagi continua a suscitare enorme preoccupazione in molti cittadini; che identificare e registrare (meglio) gli animali domestici può essere un utile strumento nella lotta contro i maltrattamenti sugli animali;

N. considerando che più del 70 % delle nuove malattie umane manifestatesi negli ultimi decenni è di origine animale e che gli animali comunemente tenuti come animali da compagnia sono portatori di 41 zoonosi, fra cui la rabbia[12];

O. considerando che gli animali da compagnia appartenenti alle specie elencate nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, possono essere spostati da uno Stato membro all'altro solo se dotati di marcatura mediante l'impianto di un transponder; che non vi è alcun requisito in termini di identificazione obbligatoria armonizzata dei cani e dei gatti che restano all'interno dei confini nazionali e che non vengono trasferiti in un altro Stato membro; che negli Stati membri sono molti i cani e i gatti che continuano a non essere identificati né registrati;

P. considerando che il piano di controllo coordinato dell'UE sulle vendite online di cani e gatti ha rilevato incongruenze tra le attività e lo status dei commercianti nel 42 % degli annunci ispezionati[13];

Q. considerando che alcuni siti web di annunci catalogati stanno iniziando ad adottare, su base volontaria, regole più severe per verificare l'identità dei venditori online e migliorare il benessere degli animali venduti;

R. considerando che la maggioranza degli Stati membri ha già definito un qualche tipo di requisiti per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti; che la mancata armonizzazione dei requisiti per l'identificazione di cani, gatti e furetti ha comportato, tra l'altro, l'utilizzo improprio dei codici paese e l'utilizzo di codici duplicati e incorretti[14]; che nella maggior parte dei casi le banche dati di registrazione non sono interconnesse, il che limita la tracciabilità nell'UE;

1. evidenzia che il commercio illegale di cani e gatti comporta non solo effetti disastrosi sul benessere degli animali, ma anche rischi per la salute pubblica e la protezione dei consumatori;

Identificazione e registrazione di cani e gatti

2. sottolinea che un sistema armonizzato a livello dell'UE per l'identificazione e la registrazione obbligatorie di cani e gatti costituisce un primo passo fondamentale e necessario nella lotta contro il commercio illegale di animali da compagnia e che la registrazione e l'identificazione sono condizioni essenziali per assicurare il controllo, l'applicazione della legislazione pertinente e la tracciabilità;

3. ritiene essenziale che gli animali da compagnia siano dotati di un microchip applicato da un veterinario e siano registrati in una banca dati nazionale per l'identificazione e la registrazione degli animali al fine di garantire la loro effettiva tracciabilità; reputa di fondamentale importanza che tali banche dati riportino i numeri di registrazione di tutte le persone che hanno avuto un ruolo nella vita dell'animale, inclusi gli allevatori, i venditori, i veterinari, i trasportatori e i proprietari;

4. esorta la Commissione a esercitare appieno i poteri delegati di cui dispone a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, e dell'articolo 118 della normativa in materia di sanità animale, e ad avanzare una proposta concernente sistemi dettagliati e compatibili a livello dell'UE per quanto riguarda gli strumenti e i metodi per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti che definisca una soglia minima per le informazioni richieste per l'identificazione dei singoli animali e che introduca norme relative allo scambio di dati elettronici tra le banche dati degli Stati membri, che dovrebbero essere interconnesse entro la fine dell'attuale legislatura;

5. invita a creare un nesso chiaro tra il passaporto europeo per animali domestici e la registrazione con microchip di questi ultimi, in modo da garantire che l'origine degli animali sia evidente anche in caso di sostituzione del suddetto passaporto;

6. invita gli Stati membri a introdurre politiche finalizzate alla marcatura e alla registrazione di default di tutti i cani e i gatti nel quadro della lotta ai maltrattamenti sugli animali;

7. evidenzia che le informazioni raccolte per l'identificazione degli animali da compagnia devono includere dati personali e dovrebbero essere protette in piena conformità delle norme dell'UE in materia di riservatezza e protezione dei dati; ritiene che tali dati personali non dovrebbero essere utilizzati a fini commerciali;

Piano d'azione dell'UE per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia

8. invita la Commissione a elaborare un piano d'azione intersettoriale dell'UE per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia nell'Unione; ritiene che detto piano d'azione dovrebbe tenere conto dei punti di vista del Parlamento europeo, degli Stati membri e dei soggetti interessati pertinenti nonché definire chiaramente le responsabilità di tutti i soggetti interessati e i decisori politici, in particolare gli Stati membri, la Commissione, le autorità di frontiera, doganali e veterinarie, i veterinari e le organizzazioni della società civile;

9. raccomanda alla Commissione di coinvolgere nel piano d'azione le diverse direzioni generali che si occupano di benessere degli animali, sanità pubblica, protezione dei consumatori, mercato interno e questioni relative al traffico illecito;

10. ritiene che, al fine di contrastare il commercio illegale di animali da compagnia, sia necessario definire in maniera uniforme e a livello dell'UE le strutture di allevamento commerciale su larga scala note come fabbriche di cuccioli;

11. reputa necessario informare meglio i cittadini in merito al commercio di animali da compagnia e ai possibili rischi correlati all'acquisto di animali laddove la vendita avvenga online o senza rispettare le procedure legali;

12. invita la Commissione, nell'ambito della sua agenda digitale, ad assicurare un maggiore livello di protezione ai consumatori che acquistano animali da compagnia ricorrendo ad annunci online;

13. sostiene l'esclusione della vendita di animali vivi tra il professionista e il consumatore dall'ambito di applicazione della futura direttiva relativa ai contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni;

Controlli e migliore applicazione della legislazione dell'UE

14. si appella agli Stati membri affinché migliorino l'applicazione della legge e impongano sanzioni più severe – che dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive – nei confronti degli operatori economici, dei veterinari e delle autorità nazionali competenti (nei paesi di origine, transito e destinazione) che concorrono alla contraffazione dei passaporti per animali domestici, al fine di porre efficacemente un freno al traffico illegale di animali da compagnia;

15. invita gli Stati membri ad applicare sanzioni pecuniarie a norma del regolamento (UE) 2017/625[15] che superino i benefici perseguiti dagli operatori economici, compresi gli allevatori e i venditori, che pubblicizzano animali online in cambio di un guadagno economico e in violazione della normativa dell'UE e nazionale;

16. si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché sviluppino strategie volte a regolamentare o ad autoregolamentare gli annunci online di animali da compagnia, in modo da porre fine alla pratica della pubblicità ingannevole e controllare meglio la vendita online di cani e gatti;

17. invita la Commissione a introdurre requisiti obbligatori per le piattaforme online affinché effettuino controlli minimi di convalida dell'identità degli utenti che pubblicizzano la vendita online di animali da compagnia; sottolinea che qualsiasi eventuale revisione del quadro legislativo in materia deve portare a una migliore tutela dei consumatori e degli animali;

18. chiede che i programmi di ispezione della direzione Audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari (Commissione europea, DG Salute e sicurezza alimentare) includano controlli della conformità degli Stati membri al regolamento (UE) n. 576/2013;

19. invita la Commissione a proporre standard comuni in materia di allevamento e commercializzazione di cani e gatti ai fini della loro attuazione in tutta l'UE, allo scopo di prevenire pratiche commerciali sleali e la vendita abusiva di tali animali da compagnia, limitare la persistenza di problemi di salute e di benessere propri di ciascuna razza e stabilire condizioni di parità per gli operatori economici;

20. invita gli Stati membri a garantire l'introduzione di norme specifiche per il monitoraggio degli allevatori di animali da compagnia e l'adeguato controllo da parte dei veterinari;

21. sostiene che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire un registro obbligatorio degli allevatori e dei venditori di animali da compagnia autorizzati che sia accessibile alle autorità responsabili degli altri Stati membri;

22. chiede che, in aggiunta ai controlli alle frontiere previsti dal regolamento (CE) n. 338/97[16], gli Stati membri introducano un sistema nazionale di monitoraggio della conformità effettuando controlli regolari presso i commercianti e i titolari di autorizzazione, come i negozi di animali da compagnia, gli allevatori, i centri di ricerca e i vivai;

23. ritiene che le ispezioni dovrebbero essere effettuate con una frequenza armonizzata in tutta l'UE e in cooperazione con i servizi doganali, di polizia e veterinari degli Stati membri;

24. invita le autorità competenti degli Stati membri a rispettare rigorosamente le procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 576/2013 in caso di inosservanza dello stesso e ad assicurare il reinserimento di tutti gli animali da compagnia sequestrati; invita inoltre gli Stati membri a sostenere adeguatamente i centri di soccorso per animali;

25. accoglie con favore i risultati ottenuti nel quadro della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali e del sottogruppo di iniziativa volontaria sulla salute e il benessere degli animali da compagnia destinati al commercio; chiede il coinvolgimento del Parlamento europeo e una rappresentanza equilibrata della società civile, delle autorità competenti, delle imprese e degli scienziati nei futuri lavori in materia di benessere degli animali a livello dell'UE, nonché un livello di risorse sufficiente per garantire progressi ottimali;

Cooperazione, comunicazione e formazione

26. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare e diffondere i risultati ottenuti dal sottogruppo di iniziativa volontaria sulla salute e il benessere degli animali da compagnia destinati al commercio nel quadro della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali, nonché ad adottare, entro il 2024, misure volte a contrastare il commercio illegale di animali da compagnia nell'ambito della futura attività legislativa e non legislativa; ritiene, in tale contesto, che una cooperazione attiva e lo scambio delle migliori pratiche tra tutti gli Stati membri costituiscano necessità impellenti;

27. si appella agli Stati membri affinché informino in modo sistematico gli altri Stati membri interessati quando avviano un'azione legale contro un commerciante illegale di cani e gatti le cui attività potrebbero riguardare detti Stati membri;

28. incoraggia metodi di lavoro collaborativi tra le diverse agenzie al fine di contrastare il commercio illegale di animali da compagnia e attenuare il rischio zoonotico associato, in particolare mettendo a punto un sistema di informazioni per la raccolta e la condivisione di dati in merito alle partite di animali venduti illegalmente, nonché un sistema di allarme in caso di rilevamento di anomalie;

29. invita la Commissione a proporre misure – prevedendo l'uso di tecnologie e programmi di formazione ad hoc – finalizzate a dotare le autorità doganali e veterinarie di strumenti migliori per intercettare il contrabbando di animali da compagnia;

30. invita la Commissione e gli Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni del piano di controllo coordinato dell'UE sulle vendite online di cani e gatti mediante lo sviluppo di partenariati tra autorità, banche dati, siti web e organizzazioni che si occupano di benessere degli animali al fine di proporre misure mirate contro la pubblicità ingannevole e il commercio illegale online di cani e gatti;

31. riconosce che le associazioni e le ONG che si occupano di protezione degli animali svolgono un ruolo importante nella lotta contro il traffico illegale di animali da compagnia; invita altresì gli Stati membri a fornire finanziamenti adeguati e altro sostegno materiale e non materiale ai centri di soccorso per animali e alle associazioni/ONG per la protezione degli animali;

32. invita gli Stati membri a stanziare risorse sufficienti per garantire che gli operatori di tutti gli stabilimenti che allevano, detengono o commercializzano animali rispettino l'obbligo di registrazione previsto dalla normativa in materia di sanità animale, in modo da porre un freno al commercio illegale online di animali da compagnia;

33. ritiene che sia necessario intensificare gli sforzi al fine di sensibilizzare maggiormente i potenziali acquirenti e gli operatori economici, in particolare i fornitori di servizi online, sul tema della vendita illegale di animali da compagnia e sullo scarso livello di benessere animale associato a tale pratica;

34. sottolinea che sono già attive banche dati nazionali e, in alcuni casi, regionali che contengono informazioni per l'identificazione degli animali da compagnia; ritiene che tali banche dati dovrebbero essere utilizzate in quanto sistemi interconnessi, compatibili e interoperabili, al fine di consentire la tracciabilità in tutta l'UE;

35. evidenzia che gli Stati membri dovrebbero garantire che il personale alle frontiere sia adeguatamente formato in merito alle procedure e alle norme applicabili all'importazione di animali da compagnia da paesi terzi presenti o meno in elenco, e che detto personale applichi tali norme;

36. invita gli Stati membri a organizzare un maggior numero di campagne di informazione e sensibilizzazione al fine di informare i cittadini in merito agli effetti negativi del commercio illegale di animali da compagnia e affinché acquistino solo animali da compagnia che siano stati allevati, detenuti e commercializzati in modo responsabile e nel rispetto del benessere degli animali;

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37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

 

 

Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2020
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