• EN - English
  • IT - italiano
Interrogazione parlamentare - E-002042/2019(ASW)Interrogazione parlamentare
E-002042/2019(ASW)

Risposta di Karmenu Vella a nome della Commissione europea

La Commissione non dispone di informazioni indicanti che l'approvazione del progetto di ampliamento della discarica di Roccasecca sia avvenuta in violazione della legislazione dell'UE in merito alla valutazione dell'impatto ambientale di tale progetto.

La Commissione può chiedere alle autorità nazionali di presentare i risultati di un monitoraggio nel caso in cui ci sia il ragionevole dubbio che sia stata commessa una violazione e, in linea di principio, nel caso in cui ciò rientri in una violazione più generale o persistente del diritto dell'UE, il che non sembra verificarsi nel caso di specie.

Il gestore della discarica può essere ritenuto responsabile di eventuali danni significativi arrecati alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque o al terreno, ai sensi della direttiva 2004/35/CE[1]. Ove ricorrano le condizioni fissate da tale direttiva, il gestore è tenuto a prevenire tali danni in caso di minaccia imminente o a porvi rimedio, ripristinando alle condizioni originarie e a proprie spese le risorse naturali danneggiate (biodiversità, acque, suolo), in base al principio «chi inquina paga».

Le autorità competenti sono tenute a far rispettare la direttiva 2004/35/CE, tuttavia l’attuazione spetta in primo luogo al soggetto responsabile ai sensi della direttiva, ossia il gestore della discarica o dell'attività di gestione dei rifiuti. La direttiva non prevede la responsabilità sussidiaria della pubblica amministrazione.

Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2019
Note legali - Informativa sulla privacy