Bando del piombo
11.10.2019
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003249-19
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Pietro Fiocchi (ECR) , Marco Dreosto (ID) , Nicola Procaccini (ECR) , Alexandr Vondra (ECR) , Evžen Tošenovský (ECR) , Jan Zahradil (ECR)
Al fine di implementare il regolamento REACH, la Commissione europea ha richiesto all'ECHA di valutare una restrizione dell'uso del piombo, nelle zone umide e nelle aree terrestri, con riguardo alle munizioni da caccia, da tiro sportivo e degli attrezzi per la pesca.
Appare urgente sollevare la questione della definizione di «zona umida» utilizzata da ECHA al fine di rendere impossibile l'attività venatoria attraverso munizioni contenenti piombo.
Infatti, se si adottasse la definizione di «zona umida» secondo la convenzione Ramsar, definizione troppo larga e generica, tale da includere persino le torbiere, si rischierebbe di adottare una misura viziata da illogicità e sproporzionata rispetto all'obiettivo di proteggere gli uccelli acquatici.
Tutto ciò premesso si chiede alla Commissione:
- 1)È consapevole che la definizione di «Zone Umide» così come scaturente dalla Convenzione di Ramsar, incluse le torbiere, creerà problemi di armonizzazione delle regole nei diversi paesi europei?
- 2)È pienamente fiduciosa che l'ECHA tratterà la proposta di restrizione del piombo nelle munizioni anche in aree diverse dalle zone umide in modo proporzionato e secondo regole di buon senso?