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 Testo integrale 
Processo verbale
Lunedì 7 settembre 2015 - Strasburgo

12. Interpretazioni del regolamento

Il Presidente informa il Parlamento, a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento, in merito alla seguente interpretazione dell'articolo 130, paragrafo 3, del regolamento, formulata dalla commissione per gli affari costituzionali che era stata consultata sull'applicazione di tale disposizione.

"L'espressione " in via di eccezione" è da interpretarsi nel senso che l'interrogazione supplementare riguarda una questione urgente e che il deposito dell'interrogazione non può essere rinviato al mese successivo. Inoltre, il numero di interrogazioni presentate a norma del paragrafo 3, secondo comma, deve essere inferiore rispetto alla regola di cinque interrogazioni al mese."

Se tale interpretazione non è oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento, entro l'approvazione del presente processo verbale, essa si considera approvata. In caso contrario, la questione è sottoposta al voto del Parlamento.

Il Presidente informa il Parlamento, a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento, in merito alla seguente interpretazione dell'articolo 191 del regolamento, paragrafo 3, del regolamento, formulata dalla commissione per gli affari costituzionali che era stata consultata sull'applicazione di tale disposizione:

" Qualora sia presentata una richiesta di sospensione o chiusura della seduta, la votazione su tale richiesta deve essere avviata senza indebiti ritardi. Qualora sia presentata una richiesta di sospensione o chiusura della seduta, la votazione su tale richiesta deve essere avviata senza indebiti ritardi.

Pertanto, per analogia con il disposto dell'articolo 152, paragrafo 2, secondo comma, se la richiesta è stata respinta, durante la medesima giornata non può essere presentata una nuova richiesta dello stesso tipo. Conformemente all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, il Presidente ha facoltà di porre fine al ricorso eccessivo alla presentazione di richieste a norma del presente articolo.""

Se tale interpretazione non è oggetto di contestazione da parte di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, a norma dell'articolo 226, paragrafo 4, del regolamento, entro l'approvazione del presente processo verbale, essa si considera approvata. In caso contrario, la questione è sottoposta al voto del Parlamento.

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