Proposta di risoluzione comune - RC-B8-0733/2016Proposta di risoluzione comune
RC-B8-0733/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2015

6.6.2016 - (2016/2747(RSP))

presentata a norma dell'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:
S&D / Verts/ALE (B8-0733/2016)
GUE/NGL (B8-0735/2016)
EFDD (B8-0736/2016)
ALDE (B8-0738/2016)

Jens Gieseke a nome del gruppo PPE
Matthias Groote a nome del gruppo S&D
Gerben-Jan Gerbrandy a nome del gruppo ALDE
Anja Hazekamp a nome del gruppo GUE/NGL
Bas Eickhout a nome del gruppo Verts/ALE
Piernicola Pedicini a nome del gruppo EFDD


Procedura : 2016/2747(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
RC-B8-0733/2016
Testi presentati :
RC-B8-0733/2016
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Risoluzione del Parlamento europeo sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2015

(2016/2747(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi[1],

–  vista la tabella di marcia della Commissione sul tema "Defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation" (Definire criteri per individuare gli interferenti endocrini nel contesto dell'attuazione della regolamentazione in materia di prodotti fitosanitari e biocidi)[2],

–  vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 16 dicembre 2015, nella causa T-521/14 (ricorso presentato dalla Svezia contro la Commissione, con il sostegno di Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Danimarca, Finlandia, Francia e Paesi Bassi)[3],

–  visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 265 e 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la lettera del 22 marzo 2016 inviata dal Presidente Jean-Claude Juncker al Presidente del Parlamento europeo ((2016)1416502),

–  vista la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità dal titolo "State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012" (Situazione scientifica delle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino - 2012)[4],

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4 del suo regolamento,

A.  considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 528/2012, i principi attivi considerati in possesso di proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi sull'uomo sulla base di criteri specifici da adottare o, in attesa della definizione di tali criteri, sulla base di criteri temporanei, non sono approvati, salvo qualora si applichi una delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

B.  considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione era tenuta ad adottare, entro il 13 dicembre 2013, atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;

C.  considerando che la Commissione non ha ancora adottato atti delegati riguardo alla definizione dei criteri scientifici e che il termine è oramai scaduto da oltre due anni e mezzo;

D.  considerando che la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità definisce gli interferenti endocrini come una minaccia a livello globale e fa riferimento, tra l'altro, all'alta incidenza e alla tendenza all'aumento di numerose malattie del sistema endocrino negli esseri umani, rilevando altresì effetti per il sistema endocrino in popolazioni di animali selvatici; che sono disponibili nuovi dati che dimostrano gli effetti nocivi sulla riproduzione (infertilità, tumori, malformazioni) derivanti dall'esposizione agli interferenti endocrini e che vi sono inoltre sempre più prove a conferma degli effetti di tali sostanze chimiche sulla funzione tiroidea, sulla funzione cerebrale, sull'obesità e sul metabolismo nonché sull'omeostasi di insulina e glucosio;

E.  considerando che il Tribunale dell'Unione europea, nella sua sentenza del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14, ha dichiarato che la Commissione ha violato il diritto dell'UE astenendosi dall'adottare atti delegati riguardo alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

F.  considerando che nella sua sentenza il Tribunale ha constatato che alla Commissione incombeva un obbligo chiaro, preciso e incondizionato di adottare atti delegati riguardo alla definizione dei summenzionati criteri scientifici entro il 13 dicembre 2013;

G.  considerando che il 28 marzo 2013 il comitato consultivo di esperti sulle sostanze che alterano il sistema endocrino, istituito dalla Commissione e coordinato dal Centro comune di ricerca (JRC), aveva adottato una relazione sulle questioni scientifiche chiave utili all'identificazione e alla caratterizzazione delle sostanze che alterano il sistema endocrino; che all'epoca era già disponibile una proposta completa di criteri scientifici, basata su tre anni di lavoro da parte dei servizi della Commissione;

H.  considerando che il Tribunale ha altresì rilevato che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 esige una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul pericolo e che, anche qualora la Commissione ritenesse necessaria una valutazione d'impatto, ciò non la esonererebbe dall'obbligo di rispettare il termine fissato nel regolamento (paragrafo 74 della sentenza);

I.  considerando che il Tribunale ha inoltre stabilito che la determinazione di criteri scientifici può essere effettuata solo in maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica (paragrafo 71 della sentenza); che il Tribunale ha in tal modo chiarito che una valutazione dell'impatto socioeconomico non è uno strumento adeguato per decidere su una questione di natura scientifica;

J.  considerando che il Tribunale ha altresì statuito che la Commissione, nell'ambito dell'applicazione dei poteri che le sono stati delegati dal legislatore, non può mettere in discussione l'equilibrio normativo stabilito dal legislatore tra il miglioramento del mercato interno e la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente (paragrafo 72 della sentenza); che il Tribunale ha in tal modo chiarito che è inappropriato che la Commissione valuti le modifiche normative della legislazione settoriale nel quadro della valutazione d'impatto relativa all'adozione di un atto delegato;

K.  considerando che, secondo il Tribunale, non si può ritenere che i criteri temporanei di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 forniscano un livello di protezione sufficientemente elevato (paragrafo 77 della sentenza);

L.  considerando che, a norma dell'articolo 266 TFUE, l'istituzione la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta;

M.  considerando che nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016, Vytenis Andriukaitis, commissario per la salute e la sicurezza alimentare, ha annunciato che la Commissione avrebbe comunque continuato a svolgere la valutazione d'impatto, ritenendola uno strumento utile, se non essenziale, per orientare la sua futura decisione in merito ai criteri;

N.  considerando che la Commissione è tenuta a effettuare una valutazione d'impatto delle iniziative legislative e non legislative suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo, al fine di individuare soluzioni alternative, il che significa che le valutazioni d'impatto costituiscono strumenti utili per aiutare i regolatori a valutare le opzioni politiche, ma non per stabilire le questioni scientifiche;

O.  considerando che il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, nella sua lettera del 22 marzo 2016 al Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, ha confermato l'intenzione della Commissione di chiedere innanzitutto il parere del comitato per il controllo normativo sulla valutazione d'impatto prima di decidere in merito ai criteri scientifici e, successivamente, di adottare criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino entro la fine di giugno 2016;

P.  considerando che, pertanto, non vi è alcun dubbio che la Commissione non si sia ancora conformata alla sentenza del Tribunale, ma persista nel violare il diritto dell'UE, come ha dichiarato il Tribunale, e attualmente violi anche l'articolo 266 TFUE;

Q.  considerando che è assolutamente inaccettabile che la Commissione, in quanto custode dei trattati, non li rispetti;

1.  condanna la Commissione non solo per non aver ottemperato all'obbligo di adottare atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, ma anche per non aver ottemperato ai suoi obblighi istituzionali previsti dai trattati stessi, in particolare dall'articolo 266 TFUE;

2.  prende atto dell'impegno politico assunto dalla Commissione nel proporre prima dell'estate criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

3.  sottolinea che, in base alla sentenza emessa dal Tribunale, la determinazione di criteri scientifici può essere effettuata solo in maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica, e che la Commissione non ha la facoltà di modificare l'equilibrio normativo stabilito in un atto di base attraverso l'applicazione dei poteri che le sono delegati a norma dell'articolo 290 TFUE, un aspetto che tuttavia la Commissione esamina nell'ambito della sua valutazione d'impatto;

4.  invita la Commissione ad adempiere immediatamente ai suoi obblighi a norma dell'articolo 266 TFUE e ad adottare senza indugio criteri scientifici basati sul pericolo per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione e di notificare loro l'esito della relativa votazione in Aula.