Proposta di risoluzione comune - RC-B8-0237/2017/REV1Proposta di risoluzione comune
RC-B8-0237/2017/REV1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea

10.4.2017 - (2017/2593(RSP))

presentata a norma dell'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE (B8-0237/2017)
GUE/NGL (B8-0241/2017)

Guy Verhofstadt Coordinatore e presidente del gruppo ALDE
Manfred Weber Presidente del gruppo PPE
Gianni Pittella Presidente del gruppo S&D
Jean Lambert, Ska Keller Copresidenti del gruppo Verts/ALE
Gabriele Zimmer Presidente del gruppo GUE/NGL
Danuta Maria Hübner Presidente della commissione per gli affari costituzionali


Procedura : 2017/2593(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
RC-B8-0237/2017
Testi presentati :
RC-B8-0237/2017
Testi approvati :

Risoluzione del Parlamento europeo sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea

(2017/2593(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea,

–  visti l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 217 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la notifica inviata dal Primo ministro del Regno Unito al Consiglio europeo in data 29 marzo 2017 conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 28 giugno 2016 sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del referendum nel Regno Unito[1],

–  viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea[2], sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona[3], e sulla capacità di bilancio per la zona euro[4],

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la notifica del governo del Regno Unito al Consiglio europeo avvia il processo mediante il quale il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea e i trattati non si applicheranno più a tale paese;

B.  considerando che si tratta di un evento senza precedenti e spiacevole, poiché nessuno Stato membro si è mai ritirato dall'Unione europea prima d'ora; che il recesso deve essere organizzato in maniera ordinata in modo da non incidere negativamente sull'Unione europea, sui suoi cittadini e sul processo di integrazione europea;

C.  considerando che il Parlamento europeo rappresenta tutti i cittadini dell'Unione europea e agirà, durante l'intero processo che porterà al ritiro del Regno Unito, al fine di tutelare i loro interessi;

D.  considerando che, sebbene uno Stato membro abbia il diritto sovrano di recedere dall'Unione europea, è compito di tutti i rimanenti Stati membri agire congiuntamente nella difesa degli interessi dell'Unione europea e della sua integrità; che, pertanto, i negoziati saranno condotti tra il Regno Unito, da un lato, e la Commissione a nome dell'Unione europea e dei suoi 27 Stati membri (UE-27), dall'altro;

E.  considerando che i negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea avranno inizio dopo l'adozione da parte del Consiglio europeo degli orientamenti per tali negoziati; che la presente risoluzione rappresenta la posizione del Parlamento europeo per tali orientamenti e costituirà altresì la base per la valutazione da parte del Parlamento europeo del processo negoziale e di qualsiasi accordo raggiunto tra l'Unione europea e il Regno Unito;

F.  considerando che, sino all'uscita dall'Unione europea, il Regno Unito deve godere di tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea;

G.  considerando che il Regno Unito ha dichiarato, nella sua notifica del 29 marzo 2017, l'intenzione di sottrarsi alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

H.  considerando che il governo del Regno Unito ha indicato nella medesima notifica che le sue relazioni future con l'Unione europea non includeranno l'adesione al mercato interno né l'adesione all'unione doganale;

I.  considerando che, ciononostante, la permanenza del Regno Unito nel mercato interno, nello Spazio economico europeo e/o nell'unione doganale sarebbe stata la soluzione ottimale tanto per il Regno Unito quanto per l'UE-27; che ciò non è possibile finché il governo del Regno Unito conferma le proprie obiezioni alle quattro libertà e alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, si rifiuta di fornire un contributo generale al bilancio dell'Unione e intende condurre una propria politica commerciale;

J.  considerando che, in seguito al risultato del referendum sull'uscita dall'Unione europea, la decisione "concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea" allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 è in ogni caso nulla in tutte le sue disposizioni;

K.  considerando che i negoziati devono essere condotti con l'obiettivo di garantire stabilità del diritto e ridurre al minimo i disagi nonché fornire una visione chiara del futuro per i cittadini e le persone giuridiche;

L.  considerando che una revoca della notifica deve essere subordinata alle condizioni stabilite da tutta l'UE-27, di modo che non possa essere utilizzata impropriamente o come strumento procedurale nel tentativo di migliorare le attuali condizioni di adesione del Regno Unito;

M.  considerando che, in assenza di un accordo di recesso, il Regno Unito uscirebbe automaticamente dall'Unione europea il 30 marzo 2019 e che ciò avverrebbe in modo disordinato;

N.  considerando che un gran numero di cittadini del Regno Unito, come pure la maggioranza in Irlanda del Nord e in Scozia, hanno votato per rimanere nell'Unione europea;

O.  considerando che il Parlamento europeo è particolarmente preoccupato per le conseguenze che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avrà per l'Irlanda del Nord e le relazioni future con l'Irlanda; che in tale contesto è di fondamentale importanza salvaguardare la pace e, di conseguenza, preservare l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, ricordando che è stato negoziato con l'attiva partecipazione dell'Unione, come ha sottolineato il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 13 novembre 2014 sul processo di pace in Irlanda del Nord[5];

P.  considerando che il recesso del Regno Unito dovrebbe spingere l'UE-27 e le istituzioni dell'Unione ad affrontare meglio le attuali sfide e a riflettere sul futuro e sugli sforzi da compiere per rendere il progetto europeo più efficace, più democratico e più vicino ai cittadini; che la tabella di marcia di Bratislava, le risoluzioni del Parlamento europeo in materia, il Libro bianco della Commissione europea del 1º marzo 2017 sul futuro dell'Europa, la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e le proposte del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie del 17 gennaio 2017 potrebbero servire da base per tale riflessione;

1.  prende atto della notifica inviata dal governo del Regno Unito al Consiglio europeo, che formalizza la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea;

2.  chiede un avvio tempestivo dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

3.  ribadisce l'importanza del fatto che l'accordo di recesso e le eventuali misure transitorie entrino in vigore ben prima delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019;

4.  ricorda che l'accordo di recesso può essere concluso solo previa approvazione del Parlamento europeo, e che lo stesso vale per un eventuale futuro accordo sulle relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito ed eventuali disposizioni transitorie;

Principi generali per i negoziati

5.  si attende che, per garantire un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione europea, i negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito siano condotti in buona fede e totale trasparenza; ricorda che il Regno Unito continuerà a godere dei suoi diritti in qualità di Stato membro dell'Unione europea fino a quando l'accordo di recesso non entrerà in vigore e che quindi fino a quel momento il Regno Unito rimarrà vincolato ai doveri e agli impegni che ne derivano;

6.  ricorda che, a tale proposito, sarebbe contrario al diritto dell'Unione che il Regno Unito avviasse, prima del recesso, negoziati relativi ad eventuali accordi commerciali con paesi terzi; sottolinea che un'azione di questo tipo sarebbe in contrasto con il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e dovrebbe avere conseguenze, tra cui l'esclusione del Regno Unito dalle procedure per i negoziati commerciali di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sottolinea che la stessa regola deve applicarsi in altri settori in cui il Regno Unito continui a concepire la legislazione, le azioni, le strategie o le politiche comuni dell'Unione in modo tale da favorire i suoi interessi di Stato membro uscente anziché gli interessi dell'Unione europea e degli Stati dell'UE-27;

7.  avverte che qualsiasi accordo bilaterale tra uno o più Stati membri rimanenti e il Regno Unito, negli ambiti di competenza dell'Unione europea, che non sia stato approvato dagli Stati dell'UE-27 e riguardi questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di recesso e/o interferiscono con le future relazioni dell'Unione europea con il Regno Unito, sarebbe altresì contrario ai trattati; avverte inoltre che ciò si applica soprattutto in caso di qualsiasi accordo bilaterale e/o pratica di vigilanza o di regolamentazione che riguardi, ad esempio, un eventuale accesso privilegiato al mercato interno per gli enti finanziari con sede nel Regno Unito, a scapito del quadro normativo dell'Unione o dello status dei cittadini dell'UE-27 nel Regno Unito o viceversa;

8.  ritiene che il mandato e le direttive di negoziato che si applicano all'intero processo negoziale debbano rispecchiare appieno le posizioni e gli interessi dei cittadini dell'UE-27, compresi quelli dell'Irlanda, poiché tale Stato membro sarà particolarmente colpito dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea;

9.  auspica che, in tali condizioni, l'Unione europea e il Regno Unito instaurino un rapporto futuro che sia corretto, quanto più stretto possibile ed equilibrato in termini di diritti e obblighi; si rammarica per la decisione del governo del Regno Unito di non partecipare al mercato interno, allo Spazio economico europeo e all'Unione doganale; ritiene che uno Stato che recede dall'Unione non possa godere di vantaggi simili a quelli di cui gode uno Stato membro dell'Unione e dichiara quindi che non intende acconsentire a un accordo che risulti in contrasto con tale principio;

10.  ribadisce che l'adesione al mercato interno e all'unione doganale comporta l'accettazione delle quattro libertà, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i contributi al bilancio generale e il rispetto della politica commerciale dell'Unione europea;

11.  sottolinea che il Regno Unito deve onorare tutti gli obblighi giuridici, finanziari e di bilancio, inclusi gli impegni a titolo dell'attuale quadro finanziario pluriennale, con scadenza anche oltre la data del recesso;

12.  prende atto della proposta di disposizioni relative all'organizzazione dei negoziati, contenuta nella dichiarazione dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri nonché dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea del 15 dicembre 2016; accoglie con favore la nomina della Commissione europea quale negoziatore dell'Unione e la nomina, da parte della Commissione, di Michel Barnier come capo negoziatore; sottolinea che la piena partecipazione del Parlamento europeo è un presupposto necessario affinché esso conceda la sua approvazione a qualsiasi accordo raggiunto tra l'Unione europea e il Regno Unito;

Tappe negoziali

13.  sottolinea che, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i negoziati riguardano le modalità del recesso del Regno Unito, tenendo conto nel contempo del quadro delle sue future relazioni con l'Unione europea;

14.  concorda sul fatto che, una volta compiuti progressi sostanziali riguardo a un accordo di recesso, si potranno avviare colloqui su possibili disposizioni transitorie sulla base del quadro previsto per le future relazioni del Regno Unito con l'Unione europea;

15.  osserva che un accordo sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito in quanto paese terzo potrà essere concluso solo una volta che il Regno Unito si sarà ritirato dall'Unione europea;

Accordo di recesso

16.  dichiara che l'accordo di recesso deve essere conforme ai trattati e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che, in caso contrario, non otterrà l'approvazione del Parlamento europeo;

17.  è del parere che l'accordo di recesso dovrebbe affrontare i seguenti elementi:

•  lo status giuridico dei cittadini dell'UE-27 che risiedono o hanno risieduto nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che risiedono o hanno risieduto in altri Stati membri, nonché altre disposizioni concernenti i loro diritti;

•  il regolamento degli obblighi finanziari tra il Regno Unito e l'Unione europea;

•  le frontiere esterne dell'Unione europea;

•  il chiarimento della situazione per quanto riguarda gli impegni internazionali assunti dal Regno Unito in qualità di Stato membro dell'Unione europea, dal momento che l'Unione europea a 27 Stati membri sarà il successore legale dell'Unione europea a 28 Stati membri;

•  la certezza del diritto per le persone giuridiche, incluse le imprese;

•  la designazione della Corte di giustizia dell'Unione europea quale autorità competente per l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo di recesso;

18.  chiede di garantire un trattamento equo per i cittadini dell'UE-27 che risiedono o hanno risieduto nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito che risiedono o hanno risieduto nell'UE-27, e ritiene che ai loro diritti e interessi debba essere attribuita la massima priorità nei negoziati; chiede pertanto che lo status e i diritti dei cittadini dell'UE-27 residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27 siano soggetti ai principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione, e chiede inoltre la protezione dell'integrità del diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e del suo quadro di esecuzione; sottolinea che qualsiasi deterioramento dei diritti legati alla libera circolazione, compresa la discriminazione tra cittadini dell'UE in relazione all'accesso al diritto di soggiorno, prima della data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione;

19.  sottolinea che una liquidazione finanziaria una tantum del Regno Unito, calcolata sulla base dei conti annuali dell'Unione europea sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti europea, deve comprendere tutte le sue responsabilità giuridiche derivanti dagli impegni da liquidare, nonché prevedere voci fuori bilancio, passività potenziali e altri oneri finanziari direttamente risultanti dal recesso del Regno Unito;

20.  riconosce che la posizione unica e le circostanze particolari che caratterizzano l'isola d'Irlanda devono essere affrontate nell'accordo di recesso; chiede che si utilizzino tutti gli strumenti e le misure conformi al diritto dell'Unione e all'accordo del Venerdì santo del 1998 per attenuare le conseguenze del recesso del Regno Unito sulla frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord; ribadisce al riguardo l'assoluta necessità di garantire la continuità e la stabilità del processo di pace in Irlanda del Nord e di fare tutto il possibile per evitare il ripristino di controlli rigorosi alla frontiera;

Future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

21.  prende atto della notifica del 29 marzo 2017 e del Libro bianco del governo del Regno Unito, del 2 febbraio 2017, dal titolo "The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union" (L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e la creazione di un nuovo partenariato con quest'ultima);

22.  ritiene che le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito dovrebbero essere equilibrate ed esaustive e servire gli interessi dei cittadini di entrambe le parti e che pertanto necessitino di tempo sufficiente per essere negoziate; sottolinea che esse dovrebbero riguardare gli ambiti di interesse comune, rispettando nel contempo l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea nonché i principi e i valori fondamentali dell'Unione, comprese l'integrità del mercato interno e la capacità decisionale e l'autonomia dell'Unione; osserva che l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede l'istituzione di "un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari", potrebbero costituire un quadro appropriato per tali future relazioni;

23.  dichiara che, a prescindere dal loro esito, i negoziati sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito non potranno comportare alcun compromesso tra la sicurezza interna ed esterna, compresa la cooperazione in materia di difesa, da un lato, e le future relazioni economiche, dall'altro;

24.  sottolinea che qualsiasi futuro accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito è subordinato al costante rispetto, da parte di quest'ultimo, delle norme previste dagli obblighi internazionali, anche in materia di diritti umani, e dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione riguardanti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, la concorrenza leale, il commercio e i diritti sociali, in particolare le salvaguardie contro il dumping sociale;

25.  si oppone a qualsiasi futuro accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito che preveda disposizioni frammentarie o settoriali, anche per quanto riguarda i servizi finanziari, che garantiscano alle imprese con sede nel Regno Unito un accesso preferenziale al mercato interno e/o all'unione doganale; sottolinea che, dopo il recesso, il Regno Unito rientrerà nel regime previsto dalla legislazione dell'Unione per i dei paesi terzi;

26.  osserva che, se il Regno Unito chiederà di partecipare a determinati programmi dell'Unione europea, lo farà in qualità di paese terzo, il che comporterà contributi di bilancio appropriati e il controllo da parte della giurisdizione esistente; accoglierebbe con favore, a tale riguardo, il fatto che il Regno Unito continuasse a partecipare a una serie di programmi, come il programma Erasmus;

27.  prende atto del fatto che molti cittadini del Regno Unito hanno espresso una forte opposizione alla perdita dei diritti di cui godono attualmente a norma dell'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; propone che l'UE-27 esamini il modo per attenuare tale perdita di diritti entro i limiti del diritto primario dell'Unione, rispettando pienamente i principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione;

Disposizioni transitorie

28.  ritiene che l'Unione europea e il Regno Unito potranno concordare disposizioni transitorie che garantiscano la certezza giuridica e la continuità solo se queste conterranno un giusto equilibrio tra diritti e obblighi per entrambe le parti e preserveranno l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, nonché la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla composizione di eventuali controversie giuridiche; ritiene inoltre che tali disposizioni dovranno essere rigorosamente limitate sia nel tempo (un periodo non superiore a tre anni) che nel loro ambito di applicazione, dal momento che non potranno mai sostituirsi all'appartenenza all'Unione europea;

Questioni riguardanti l'UE-27 e le istituzioni dell'Unione

29.  chiede che si raggiunga quanto prima un accordo sul trasferimento della sede dell'Autorità bancaria europea e dell'Agenzia europea per i medicinali e che il processo di trasferimento sia avviato non appena possibile;

30.  sottolinea che potrebbero essere necessari una revisione e un adeguamento del diritto dell'Unione per tenere conto del recesso del Regno Unito;

31.  ritiene che non sia necessaria una revisione degli ultimi due esercizi dell'attuale quadro finanziario pluriennale, ma che gli effetti del recesso del Regno Unito dovrebbero essere affrontati nel quadro della procedura annuale di bilancio; sottolinea che si dovrebbero avviare immediatamente i lavori tra le istituzioni dell'Unione e l'UE-27 su un nuovo quadro finanziario pluriennale, anche per quanto concerne la questione delle risorse proprie;

32.  si impegna a portare a termine in tempo utile le procedure legislative relative alla composizione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e alla procedura elettorale sulla base della sua proposta presentata a norma dell'articolo 223 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e allegata alla sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea[6]; ritiene inoltre, tenendo conto del considerando P della presente risoluzione, che durante i negoziati per il recesso del Regno Unito e in sede di definizione di nuove relazioni con il medesimo, gli altri 27 Stati membri dell'Unione europea, insieme alle loro istituzioni, dovrebbero rafforzare l'Unione esistente attraverso un ampio dibattito pubblico e avviare, a livello interistituzionale, una riflessione approfondita sul suo futuro;

Disposizioni finali

33.  si riserva il diritto di chiarire la sua posizione sui negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito e, se del caso, di approvare ulteriori risoluzioni, anche su questioni specifiche o settoriali, alla luce dei progressi che saranno compiuti o meno in tali negoziati;

34.  auspica che il Consiglio europeo tenga conto della presente risoluzione nell'adozione degli orientamenti che definiscono il quadro negoziale e stabiliscono le posizioni e i principi generali che l'Unione europea perseguirà;

35.  è risoluto a stabilire la sua posizione definitiva sull'accordo o gli accordi sulla base della valutazione effettuata in linea con il contenuto della presente risoluzione e di eventuali future risoluzioni del Parlamento europeo;

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36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea, ai parlamenti nazionali e al governo del Regno Unito.