Proposta di risoluzione comune - RC-B8-0484/2018Proposta di risoluzione comune
RC-B8-0484/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sul benessere degli animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne

22.10.2018 - (2018/2858(RSP))

presentata a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, e dell'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione seguenti:
B8-0484/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
B8-0485/2018 (PPE)
B8-0487/2018 (ECR)
B8-0489/2018 (ALDE)

Michel Dantin, Herbert Dorfmann a nome del gruppo PPE
Karin Kadenbach a nome del gruppo S&D
Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson, John Flack a nome del gruppo ECR
Elsi Katainen a nome del gruppo ALDE
Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck a nome del gruppo GUE/NGL
Keith Taylor, Thomas Waitz a nome del gruppo Verts/ALE
Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini a nome del gruppo EFDD


Procedura : 2018/2858(RSP)
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RC-B8-0484/2018
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Risoluzione del Parlamento europeo sul benessere degli animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne

(2018/2858(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne[1] ("direttiva sui polli da carne"),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020[2],

–  visto il piano d'azione dell'Unione europea "One Health" contro la resistenza antimicrobica del 2017,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 aprile 2018, relativa all'applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne, nonché alla definizione degli indicatori di benessere (COM(2018)0181),

–  visto lo studio della Commissione, del 21 novembre 2017, sull'applicazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio e la definizione degli indicatori di benessere,

–  visto l'accordo raggiunto il 5 giugno 2018 sul regolamento relativo ai medicinali veterinari,

–  visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")[3],

–  visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari[4],

–  viste la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 sullo stesso argomento[5],

–  vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6],

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, con circa sette miliardi di polli da carne macellati a fini alimentari, l'Unione europea è uno dei principali produttori di polli da carne a livello mondiale; che il settore del pollame, il quale produce in conformità del principio europeo "dai campi alla tavola", impiega più di 250 000 persone e che in Europa vi sono 23 000 grandi allevamenti di polli da carne;

B.  considerando che la direttiva 2007/43/CE ("direttiva sui polli da carne") stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; che è importante che la Commissione, gli Stati membri e i produttori rispettino tali norme ed effettuino ispezioni regolari in questo settore;

C.  considerando che, in base allo studio della Commissione del 21 novembre 2017 sull'applicazione della direttiva 2007/43/CE, il 34 % dei polli da carne viene allevato a densità di 33 kg/m2 in conformità della regola generale, il 40 % è allevato a densità comprese tra 34 e 39 kg/m2 mentre il 26 % è allevato alla massima densità (fino a 42 kg/m2) consentita dalla direttiva;

D.  considerando che la direttiva sui polli da carne non è applicata in modo uniforme e che la recente relazione di attuazione della Commissione ha dimostrato che l'applicazione è, nel migliore dei casi, incoerente nei vari Stati membri;

E.  considerando che l'uso eccessivo di medicinali veterinari antimicrobici, in particolare come promotori della crescita e a fini di metafilassi e profilassi, è uno dei principali fattori che influenzano lo sviluppo di batteri resistenti agli antimicrobici a livello mondiale; che lo scarso benessere imputabile alle elevate densità di allevamento o allo stress termico può provocare deficit immunologici e rendere i polli da carne più soggetti a malattie;

F.  considerando che la presenza di ceppi zoonotici multifarmacoresistenti di Campylobacter spp. e Salmonella spp. negli allevamenti di polli da carne e nelle carni di pollo costituisce una minaccia crescente per la salute pubblica, come segnalato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);

G.  considerando che è opportuno aggiornare le norme in materia di benessere degli animali sulla base delle nuove conclusioni scientifiche e tenendo debitamente conto della competitività a lungo termine della zootecnia agricola; che il ricorso a sistemi di allevamento in grado di assicurare un benessere maggiore può migliorare i risultati in termini di salute e benessere degli animali, contribuendo in tal modo a ridurre la necessità di utilizzare gli antimicrobici, pur continuando a garantire una qualità elevata dei prodotti;

H.  considerando che il parere scientifico dell'EFSA del 2010 sull'influenza dei parametri genetici sul benessere e sulla resistenza allo stress dei polli da carne commerciali ha dimostrato che la selezione genetica basata sui tassi di crescita dei polli da carne può compromettere la salute e il benessere di tali animali;

  considerando che i cittadini europei nutrono un forte interesse per il benessere degli animali e desiderano poter compiere scelte più informate in quanto consumatori;

J.  considerando che l'ultima indagine speciale Eurobarometro sul benessere degli animali indica che, in sede di acquisto di prodotti di origine animale, oltre il 50 % dei cittadini europei cerca informazioni sul metodo di produzione e potrebbe essere disposto a pagare di più per un maggiore benessere degli animali; che oltre l'80 % dei cittadini europei auspica un miglioramento del benessere degli animali d'allevamento nell'UE;

K.  considerando che il 25 % dei petti di pollo consumati nell'Unione è importato da paesi terzi in cui vigono norme meno rigorose in materia di benessere degli animali; che la maggior parte della carne di pollame importata è utilizzata nel settore dei servizi alimentari o nella trasformazione alimentare, dove le informazioni sull'origine della carne e l'etichettatura non sono obbligatorie;

L.  considerando che Thailandia, Brasile e Ucraina, dai quali proviene complessivamente il 90 % delle importazioni da paesi terzi, sono stati tutti sottoposti ad audit dalla DG SANTE della Commissione e che tali audit che hanno evidenziato carenze significative a livello dei processi di produzione e del rispetto della legislazione dell'UE; che gli allevatori dell'UE e le ONG hanno espresso preoccupazione per l'impatto economico, sociale e ambientale delle importazioni di carni di pollo prodotte a prezzi bassi e per la fuorviante etichettatura di carni di pollo trasformate nell'Unione europea ma provenienti da paesi terzi;

1.  prende atto delle conclusioni della relazione della Commissione relativa all'applicazione della direttiva 2007/43/CE e alla sua incidenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne che indicano che soltanto due terzi degli Stati membri hanno applicato la direttiva in modo adeguato; è preoccupato per la prevalenza in molti luoghi, come dimostrato dalla relazione, di densità di allevamento più elevate rispetto alla norma generale di 33 kg/m²;

2.  è preoccupato per l'aumento di agenti zoonotici multifarmacoresistenti che si riscontrano di norma nell'allevamento di polli da carne, quali Campylobacter spp., Salmonella spp. ed E. coli;

3.  riconosce gli sforzi già profusi dagli agricoltori nei vari Stati membri in materia di benessere dei polli da carne in relazione all'applicazione della direttiva sui polli da carne e in particolare da parte di coloro che partecipano a programmi volontari;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'attuazione armonizzata e la piena applicazione della direttiva 2007/43/CE in termini di specifiche relative ai locali e alla sicurezza al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della direttiva;

5.  sottolinea che la concorrenza sleale porterà a condizioni di disparità, poiché coloro che non sono conformi alle norme indeboliscono coloro che invece le rispettano;

6.  invita la Commissione a garantire indicatori del benessere animale armonizzati, solidi e misurabili per i polli da carne e gli esemplari da moltiplicazione, compresi orientamenti sulle migliori pratiche disponibili per gli incubatori;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema degli incendi nei pollai promuovendo le migliori pratiche; esorta gli Stati membri ad adoperarsi appieno affinché i detentori di animali ricevano una formazione adeguata e sufficiente, in linea con la direttiva 2007/43/CE;

8.  invita l'EFSA a formulare un parere sulla prevalenza e i fattori di rischio per i ceppi resistenti agli antimicrobici di Campylobacter spp., Salmonella spp. ed E. coli con potenziale zoonotico;

9.  accoglie con favore l'accordo raggiunto il 5 giugno 2018 sul regolamento relativo ai medicinali veterinari e le disposizioni volte a limitare l'uso di antibiotici a fini di metafilassi e profilassi; ricorda la sua posizione sulle misure di prevenzione e il parere scientifico congiunto dell'EMA/EFSA[7] che chiede: l'utilizzo di animali riproduttori che crescano in modo più sano e lento, densità di allevamento che non aumentino il rischio di malattie, gruppi più piccoli, isolamento degli animali malati (articolo 10 del regolamento (UE) 2016/429) e attuazione delle norme vigenti in materia di benessere; confida nel fatto che il regolamento agevolerà il tanto atteso intervento sulla resistenza antimicrobica e stimolerà l'innovazione nel campo della medicina veterinaria; ritiene che il settore avicolo europeo e le autorità nazionali stiano adottando iniziative volte a ridurre l'uso degli antibiotici mediante la modernizzazione degli allevamenti avicoli;

10.  sottolinea che il miglioramento delle prassi zootecniche contribuisce ad accrescere la qualità di vita del pollame e riduce la necessità di ricorrere ad antimicrobici, ad esempio mediante la messa a disposizione di luce naturale, aria pulita e spazi più ampi, nonché livelli ridotti di ammoniaca; ricorda alla Commissione la dichiarazione contenuta nella strategia in materia di salute animale e l'importante messaggio "prevenire è meglio che curare";

11.  evidenzia che il benessere degli animali funge da misura preventiva di per sé in quanto contribuisce a ridurre il rischio che gli animali contraggano malattie e, di conseguenza, limita il ricorso agli antimicrobici e consente di conseguire risultati di produzione spesso più elevati; osserva che l'uso scorretto degli antimicrobici potrebbe renderli inefficaci e costituire pertanto un pericolo per la salute umana;

12.  invita la Commissione a potenziare la ricerca e le migliori prassi in materia di resistenza antimicrobica e a garantire che gli Stati membri attuino efficacemente misure preventive, quali sorveglianza e controlli in relazione alle malattie;

13.  invita la Commissione a elaborare politiche che incoraggiano l'adozione di sistemi di allevamento alternativi per i polli da carne, come pure per le razze tradizionali e/o di polli da carne che garantiscono migliori condizioni di benessere;

14.  invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia per sostenere l'allevamento e la produzione competitivi e sostenibili di carni avicole che assicurino un maggior benessere per i polli da carne;

15.  sollecita la Commissione a rafforzare i controlli effettuati alle frontiere sulla carne di pollame importata da paesi terzi al fine di assicurare che tali importazioni siano conformi alla legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali, sicurezza alimentare e ambiente;

16.  sottolinea che sono aumentate le importazioni di carni di pollo da paesi dove vigono standard inferiori in materia ambientale, sociale, di sicurezza alimentare e benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che le carni di pollo come pure i prodotti e i preparati a base di carne importati siano prodotti conformemente agli standard dell'Unione in materia ambientale, sociale, di sicurezza alimentare e benessere degli animali;

17.  invita la Commissione a proporre una legislazione sull'etichettatura obbligatoria dell'origine della carne importata nell'UE nei prodotti trasformati nel commercio al dettaglio, nel settore del catering e nella ristorazione, in modo che i consumatori possano compiere scelte informate;

18.  invita la Commissione ad elaborare un metodo di etichettatura dell'UE per la produzione dei polli da carne simile all'attuale sistema dell'UE per le uova, al fine di migliorare la trasparenza e la comunicazione nei confronti dei consumatori in materia di benessere degli animali nella produzione agricola;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e agli Stati membri.

 

 

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2018
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