Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

APPENDICE : VERSIONI DEGLI ARTICOLI DA 196 A 200 E DELL'ARTICOLO 212 APPLICABILI DALL'APERTURA DELLA TORNATA DI LUGLIO 2019 (CONFORMEMENTE ALLA DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 13 DICEMBRE 2016)

Articolo 196 : Costituzione delle commissioni permanenti

Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti. Le loro attribuzioni sono stabilite in un allegato al presente regolamento(1), adottato a maggioranza dei voti espressi. La nomina dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.

Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere stabilite in un momento diverso da quello della loro costituzione.

Articolo 197 : Commissioni speciali

1.   Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione numerica e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione

2.   Il mandato delle commissioni speciali non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza. Salvo ove diversamente stabilito nella decisione del Parlamento che costituisce la commissione speciale, il mandato di quest'ultima ha inizio alla data della sua riunione costitutiva.

3.   Le commissioni speciali non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

Articolo 198 : Commissioni di inchiesta

1.   Conformemente all'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 2 della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2), il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione risultanti da atti di un'istituzione o di un organo dell'Unione europea o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione dell'Unione conferisce il mandato di applicare quest'ultima.

Non possono essere emendati né l'oggetto dell'indagine quale definito da un quarto dei membri del Parlamento né il periodo fissato al paragrafo 11.

2.   La decisione di costituire una commissione di inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro un mese dalla sua adozione.

3.   Le modalità di funzionamento di una commissione di inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA.

4.   La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione numerica.

5.   Le commissioni di inchiesta non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

6.   In qualsiasi fase dei lavori di una commissione di inchiesta, hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.

7.   La commissione di inchiesta elegge il proprio presidente e i vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi devono poi riferirle in modo circostanziato.

8.   Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, i coordinatori esercitano, in casi di emergenza o necessità, i poteri della commissione, con riserva di ratifica nella riunione successiva.

9.   Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione di inchiesta si attiene all'articolo 158. Tuttavia, l'ufficio di presidenza della commissione:

-   può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei membri della commissione partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza;

-   decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso.

10.   Qualora le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione suggeriscano eventuali responsabilità di un organo o di un'autorità di uno Stato membro, la commissione di inchiesta può chiedere al parlamento dello Stato membro interessato di collaborare all'indagine.

11.   La commissione di inchiesta conclude i propri lavori presentando al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua riunione costitutiva. Per due volte il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi. Se del caso, la relazione può essere corredata di posizioni della minoranza alle condizioni previste all'articolo 52 bis. La relazione è pubblicata.

Su richiesta della commissione di inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa.

12.   La commissione di inchiesta può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi dell'Unione europea o degli Stati membri.

13.   Il Presidente del Parlamento incarica la commissione competente a norma dell'allegato V del regolamento di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione di inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste.

Articolo 199 : Composizione delle commissioni

1.   I membri delle commissioni, delle commissioni speciali e delle commissioni di inchiesta sono nominati dai gruppi politici e dai deputati non iscritti.

La Conferenza dei presidenti fissa il termine entro il quale i gruppi politici e i deputati non iscritti devono comunicare le nomine al Presidente, che le annuncia quindi in Aula.

2.   La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento. La ripartizione dei seggi tra i gruppi politici in seno a una commissione deve corrispondere al numero intero più vicino arrotondato per eccesso o per difetto rispetto al risultato del calcolo proporzionale.

Qualora i gruppi politici non raggiungano un accordo sulla ripartizione proporzionale in seno a una o più commissioni, la decisione è presa dalla Conferenza dei presidenti.

3.   Se un gruppo politico decide di non occupare seggi in seno a una commissione, oppure non nomina i suoi membri entro il termine fissato dalla Conferenza dei presidenti, i seggi in questione restano vacanti. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.

4.   Se, a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo politico, la ripartizione proporzionale dei seggi in seno a una commissione, quale definita al paragrafo 2, risulta alterata, e se i gruppi politici non raggiungono un accordo che garantisca il rispetto dei principi ivi stabiliti, la Conferenza dei presidenti adotta le decisioni necessarie.

5.   Le modifiche decise relativamente alle nomine da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti sono comunicate al Presidente, che ne informa il Parlamento al più tardi all'inizio della seduta successiva. Queste decisioni prendono effetto il giorno dell'annuncio.

6.   I gruppi politici e i deputati non iscritti possono nominare per ciascuna commissione un numero di supplenti non superiore al numero dei membri titolari che il gruppo politico o i deputati non iscritti hanno facoltà di nominare in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne è informato. I supplenti hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione, di prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, di partecipare alla votazione.

7.   Il membro titolare può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico ovvero, qualora il membro titolare sia un deputato non iscritto, da un altro deputato non iscritto con diritto di voto. Il presidente della commissione interessata ne è informato entro l'inizio della votazione.

La comunicazione preventiva prevista all'ultima frase del paragrafo 7 deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

Conformemente al presente articolo:

–   la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione dipende unicamente dall'appartenenza a un determinato gruppo politico;

–   ove venga modificato il numero dei membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo dei membri supplenti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;

–   quando un deputato cambia gruppo politico, non può conservare la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione assegnatagli dal suo gruppo di origine;

–   in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto da un collega appartenente a un altro gruppo politico.

Articolo 200 - Membri supplenti : (soppresso)

Articolo 212 : Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari

1.   Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. La nomina dei membri delle delegazioni da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti ha luogo nel corso della prima o della seconda tornata del Parlamento neoeletto e vale per tutta la legislatura.

2.   I gruppi politici garantiscono, per quanto possibile, che gli Stati membri, le opinioni politiche e il genere siano rappresentati in modo equo. Non è ammissibile che più di un terzo dei membri della delegazione abbiano la stessa nazionalità. L'articolo 199 si applica mutatis mutandis.

3.   La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell'articolo 204.

4.   Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze.

5.   La Conferenza dei presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni.

6.   Il presidente della delegazione riferisce periodicamente alla commissione competente per gli affari esteri in merito alle attività della delegazione.

7.   Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi a una commissione quando nell'ordine del giorno di quest'ultima figuri una questione rientrante nell'ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione.

(1)Cfr. allegato V.
(2)Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo (GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy