Precedente 
 Seguente 
Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
EPUB 183kPDF 1035k
INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 1 : DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 13 : Osservatori

1.   In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei seggi che saranno assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo a seguito dell'adesione.

2.   Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento, né possono rappresentare il Parlamento all'esterno. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento.

3.   Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy