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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 2 : CARICHE

Articolo 16 : Elezione del Presidente - allocuzione inaugurale (1)

1.   Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2.   Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

(1) L'articolo 16 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 204, paragrafo 3).
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy