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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - luglio 2018
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INDICE
APPENDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 3 - NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

Articolo 69 quater : Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento

1.   Se una commissione ha approvato una relazione legislativa a norma dell'articolo 49, può decidere, a maggioranza dei suoi membri, di avviare negoziati sulla base di tale relazione.

2.   Le decisioni sull'avvio di negoziati sono annunciate all'inizio della tornata successiva alla loro approvazione in commissione. Entro la fine del giorno successivo all'annuncio in Aula, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto di porre in votazione la decisione della commissione sull'avvio di negoziati. Il Parlamento procede a tale votazione durante la stessa tornata.

Qualora una tale richiesta non pervenga entro la scadenza del termine di cui al primo comma, il Presidente informa al riguardo il Parlamento. Ove tale richiesta sia formulata, il Presidente può dare la parola a un oratore a favore e a un oratore contrario alla decisione di avviare negoziati subito prima della votazione. Ciascun oratore può fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti.

3.   Se il Parlamento respinge la decisione della commissione sull'avvio di negoziati, il progetto di atto legislativo e la relazione della commissione competente sono iscritti all'ordine del giorno della tornata successiva e il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti. Si applica l'articolo 59, paragrafo 4.

4.   I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, se non è stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito all'avvio di negoziati. Qualora tale richiesta sia stata formulata, i negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo che la decisione della commissione sull'avvio di negoziati sia stata approvata dal Parlamento.

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2019Note legali - Informativa sulla privacy