TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 3 : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 5 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
Articolo 78 : Firma e pubblicazione degli atti adottati
Previa messa a punto del testo approvato a norma dell'articolo 193 e dell'allegato VII e previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale.
A seguito della firma degli atti, i Segretari generali del Parlamento e del Consiglio provvedono alla loro pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.